Art. 1
(Concorso regionale maggiori oneri)
1. La Regione
concorre ai maggiori oneri derivanti nel biennio 2000-2001 dall’applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli autoferrotramvieri di cui
all’accordo nazionale del 27 novembre 2000 nei limiti della disponibilità di
euro 1.291.142 riveniente dall’impegno di pari importo assunto sul capitolo
n.552050 del bilancio 2001, istituito dalla legge regionale 5 dicembre 2001,
n.32, con i criteri di cui al successivo articolo 2.
2. Il concorso
regionale è commisurato al maggior onere unitario medio per addetto quantificato
dalle associazioni datoriali nazionali quale quota parte a carico delle Regioni
e delle autonomie locali ai sensi del Protocollo di intesa del 27 novembre 2000.
Il concorso regionale è attribuito per l’intera quota, sulla base delle unità
lavorative dipendenti risultanti dai contratti di servizio, alle imprese che
esercitano autoservizi pubblici di linea di competenza regionale riconosciuti
"minimi" ai sensi della vigente legislazione, con esclusione di quelli di cui
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 10 novembre 1997, n. 422. La residua
disponibilità finanziaria è attribuita agli enti locali, in proporzione al
numero degli addetti ai servizi di rispettiva competenza, per la successiva
erogazione ai soggetti gestori.
3. Resta a
carico degli enti locali quanto dagli stessi dovuto per le integrazioni relative
agli autoservizi pubblici di linee di loro competenza.
Art.2
(Arrotondamento prezzi titoli di viaggio)
Articolo abrogato
dall’art. 38
della l.r. 18/2002