(1) In deroga a quanto disposto nella presente legge, vedi
l'art. 8, comma 4, L.R.
16 aprile 2007, n. 10.
(2) Con Delib.G.R.
22 giugno 2004, n. 918 è stato approvato l'atto di
indirizzo in materia di trasporto pubblico locale, riguardante il procedimento
di attuazione delle previsioni derivanti dal combinato disposto della presente
legge.
TITOLO I
Finalità e definizioni
Art. 1
Finalità (3).
1. La presente legge, in attuazione delle
disposizioni di cui alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione", disciplina nella Regione
Puglia il sistema del trasporto pubblico d'interesse regionale e locale con le
seguenti finalità:
a) applicare le norme contenute nel decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato e integrato dal
decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dalla legge 1° agosto
2002, n. 166;
b) realizzare un sistema coordinato e integrato
di trasporto pubblico che, con il conferimento agli enti locali delle funzioni e
delle risorse ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 4
della legge 15 marzo 1997, n. 59, garantisca le esigenze collettive di
mobilità delle persone e delle merci coordinando la programmazione degli enti
locali con quella regionale e nazionale e promuova un equilibrato sviluppo
economico e sociale dell'intero territorio regionale;
c) perseguire la razionalizzazione e l'efficacia
della spesa pubblica destinata al settore e il miglioramento della qualità dei
servizi tramite il confronto concorrenziale tra gli operatori e il contenimento
degli obblighi di servizio pubblico ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 e
n. 1893/91;
d) concorrere alla salvaguardia ambientale
mediante il contenimento dei consumi energetici e dei fattori d'inquinamento,
con particolare riferimento agli agglomerati urbani.
(3) Vedi anche l'art. 53,
comma 1, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. V, sent. n. 2371 del 27-04-2006
(ud. del 25-11-2005),
Comune di Parabita c. A. S.A.S. e
altri
Art. 2
Definizioni.
1. Nella presente legge si indica con D.Lgs.
n. 267/2000 il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive
modificazioni e integrazioni, con D.Lgs. n. 158/1995 il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, con la legge 15 marzo 1997, n. 59,
come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, la legge 15 maggio
1997, n. 127, con D.Lgs. n. 422/1997 il decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422 e con D.Lgs. n. 400/1999 il decreto
legislativo 20 settembre 1999, n. 400, con la legge n. 3/2001 la
L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione" e con la legge n. 166/2002 la legge 1° agosto
2002, n. 166. Gli acronimi utilizzati sono definiti nel corso del testo.
2. Sono servizi di Trasporto pubblico regionale e
locale (T.P.R.L.) i servizi di trasporto collettivo di persone e di merci, con
esclusione del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti,contribuiti e
non contribuiti (4) effettuati con modalità
terrestre, marittima, lacuale e aerea, che si svolgono interamente o
prevalentemente nel territorio regionale collegando non più di due regioni, con
offerta indifferenziata a tariffe prestabilite a utenti anche appartenenti a
particolari categorie. I servizi di T.P.R.L. sono effettuati con modalità
ordinarie di linea o con modalità speciali ai sensi dell'articolo 18. Non sono
servizi di T.P.R.L. i servizi di trasporto collettivo riservati ad utenti
prestabiliti risultanti da apposito contratto ed esercitati con veicoli in
servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'articolo 82, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Si definisce "linea" l'unità elementare di
T.P.R.L. individuata:
a) dai centri serviti;
b) dal percorso;
c) dal programma di esercizio;
d) dalla finalità della domanda di trasporto
prevalentemente soddisfatta.
4. Si definisce "rete" l'insieme di più linee tra
loro connesse in uno o più centri, caratterizzate da sostanziale omogeneità
della domanda di trasporto verso uno o più poli di attrazione ed effettuate
anche tramite integrazione di diversi modi di trasporto.
5. Si definisce "bacino" l'insieme di più reti
aventi in comune i poli di attrazione.
6. I servizi di T.P.R.L. si distinguono:
1) in relazione al modo del trasporto, in:
a) automobilistici, effettuati su strada con
veicoli a trazione meccanica o elettrica o ibrida;
b) tranviari, effettuati con veicoli a guida
vincolata su sede fissa protetta ovvero promiscua;
c) filoviari, effettuati su strada con veicoli a
trazione elettrica ad alimentazione esterna a mezzo linea aerea o altro sistema;
d) metropolitani, effettuati con veicoli a
densità controllata, su sede fissa protetta, al servizio di elevati flussi di
mobilità e con elevata frequenza di servizio;
e) ferroviari, effettuati con veicoli a guida
vincolata, densità controllata e su sede fissa protetta con esclusione dei
servizi ferroviari di interesse nazionale individuati con decreto del Ministero
dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n.
422/1997;
f) marittimi, effettuati con imbarcazioni o navi
per cabotaggio nell'ambito regionale, con esclusione dei servizi di collegamento
di terminali ferroviari;
g) lacuali, effettuati con imbarcazioni o navi
nei laghi;
h) aerei ed elicotteristici, effettuati con
aeromobili nell'ambito della Regione;
i) altri, effettuati con modi diversi da quelli
elencati ai punti precedenti;
2) in relazione alle caratteristiche della
domanda di trasporto, in:
a) ordinari, per il trasporto di viaggiatori,
anche appartenenti a particolari categorie, per esigenze di mobilità a carattere
continuativo;
b) stagionali, per trasporto di viaggiatori in
determinati periodi dell'anno;
c) turistici, per trasporto di viaggiatori per
prevalenti esigenze di turismo a carattere ricorrente;
d) occasionali, per trasporto di viaggiatori con
finalità a carattere temporaneo connesse a eventi particolari, di durata non
superiore a un mese.
7. I servizi automobilistici si distinguono:
1) in relazione alle caratteristiche
dell'ambiente in cui si svolgono e della domanda di mobilità, in:
a) urbani, se si svolgono nell'ambito di centri
urbani senza soluzione di continuità abitativa e con frequenti fermate;
b) suburbani, se collegano più aggregati urbani
con brevi percorsi e frequenti fermate;
c) interurbani, se collegano più centri con
percorsi senza frequenti fermate;
2) in relazione all'ambito amministrativo in cui
si svolgono, in:
a) comunali, se collegano centri appartenenti
allo stesso comune, anche con percorsi interessanti, senza fermate, territori di
comuni limitrofi;
b) Provinciali o metropolitani, se collegano
centri appartenenti alla stessa Provincia o città metropolitana, anche con
percorsi interessanti, senza fermate, territori di province o regioni finitime;
c) interprovinciali, se collegano centri
appartenenti a più province, anche con percorsi interessanti, senza fermate,
territori di regioni finitime;
d) interregionali, se collegano centri
appartenenti anche ad una Regione finitima, con prevalenza di percorso nella
Regione Puglia.
2 bis) in relazione agli oneri finanziari a
carico della pubblica amministrazione in:
a) servizi di linea contribuiti: servizi di linea esercitati con oneri
finanziari a carico della pubblica amministrazione;
b) servizi di linea non contribuiti: servizi di linea esercitati senza
oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione.
(5)
(4) Parole inserite dalla l.r.
52/2019, art. 15,
comma 1, lett. a).
(5) Parole inserite dalla
l.r.
52/2019, art. 15, comma 1, lett. b).
TITOLO II
Competenze e risorse
Art. 3
Ripartizione delle competenze.
1. I comuni esercitano le funzioni di
programmazione e di amministrazione, con esclusione di quelle che richiedono
l'esercizio unitario a livello regionale di cui al comma 3, dei servizi di
trasporto pubblico automobilistici, tranviari e filoviari compresi nei propri
ambiti territoriali.
2. Le province e, ove istituita, la Città
Metropolitana esercitano le funzioni di programmazione e di amministrazione, con
esclusione di quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale di
cui al comma 3, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tranviari,
filoviari e lacuali compresi nei propri ambiti territoriali.
3. La Regione esercita le funzioni di
programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale,
con qualsiasi modalità esercitati, non attribuiti agli enti locali ai sensi dei
commi 1 e 2 e non dichiarati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 3
del D.Lgs. n. 422/1997, nonché le seguenti funzioni che richiedono
l'esercizio unitario a livello regionale:
a) individuazione degli obiettivi generali di
programmazione dei servizi di trasporto mediante la redazione del piano
regionale trasporti;
b) definizione dei servizi minimi di cui
all'articolo 5 e ripartizione delle risorse sulla base dei criteri di cui
all'articolo 4;
c) programmazione degli investimenti nel settore
del trasporto, tramite gli accordi di programma di cui all'articolo 9 e i
programmi regionali degli investimenti di cui all'articolo 10;
d) determinazione delle tariffe minime ai sensi
del titolo VI della presente legge;
e) definizione del bando di gara, dei criteri di
aggiudicazione e del contratto di servizio tipo da sottoscriversi fra la Regione
Puglia, gli enti locali di cui ai commi 1 e 2 e gli aggiudicatari delle medesime
gare di T.P.R.L.;
f) definizione dei compiti degli enti affidanti
ai sensi dell'articolo 23;
g) definizione dei criteri per la quantificazione
degli importi a compensazione dei servizi di trasporto e per la loro revisione
annuale;
h) definizione dei criteri per la quantificazione
degli organici del personale necessario per il regolare svolgimento dei servizi;
i) definizione dei criteri per la riduzione
dell'inquinamento derivante dal trasporto nell'ambito delle linee guida e dei
princìpi quadro stabiliti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n.
422/1997, e dal Piano regionale dei trasporti;
l) concessioni per la gestione delle
infrastrutture ferroviarie di interesse regionale, ai sensi dell'articolo
105, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
m) vigilanza generale sull'esercizio dei servizi
di T.P.R.L. e monitoraggio della domanda servita e degli indicatori di
efficienza, efficacia e qualità dei servizi stessi;
n) esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 24.
4. Le province e la città metropolitana possono
delegare le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di
propria competenza agli enti locali intercomunali costituiti ai sensi della
legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 31 del D.Lgs. n.
267/2000 e compresi nei propri ambiti territoriali, osservando i princìpi di
cui all'articolo 4, comma 3, della L. n. 59/1997 e in particolare quello
di sussidiarietà e di adeguatezza.
5. La Giunta regionale, fatte salve le funzioni
che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, delega agli enti
locali, secondo le competenze di cui ai commi 1 e 2, le funzioni di
programmazione e di amministrazione dei servizi che costituiscono reti non
comprese interamente nei propri ambiti territoriali, osservando i princìpi di
cui all'articolo 4, comma 3, della L. n. 59/1997 e in particolare quelli
di sussidiarietà e di adeguatezza. La delega è disposta in favore dell'ente
locale individuato con i criteri di cui all'articolo 16, comma 6.
6. Nel caso di reti di servizi plurimodali
comprendenti i servizi ferroviari, metropolitani, marittimi e aerei, la Giunta
regionale può delegare funzioni amministrative attinenti le reti agli enti
locali individuati con i princìpi e i criteri di cui al comma 5.
Art. 4
Ripartizione delle risorse. (6)
1.
La Regione costituisce annualmente nel proprio bilancio un Fondo regionale
trasporti (F.R.T.), destinato all’esercizio e agli investimenti nel settore del
T.P.R.L., alimentato dalle risorse del Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, istituito con l’articolo 16-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito
dall’articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2013) e da risorse proprie.
2.
Il Fondo regionale trasporti è così articolato:
a)
interventi per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e
regionale automobilistici, tranviari, filoviari e lacuali, finanziato con le
risorse trasferite dallo Stato alla Regione e con risorse proprie sulla base
degli oneri relativi ai servizi minimi di cui all’articolo 5 della presente
legge; b) interventi per l’esercizio dei servizi ferroviari, articoli 8 e
9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni
e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),
finanziato con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione e con risorse
proprie; c) interventi per l’esercizio dei servizi marittimi e aerei,
finanziato con risorse proprie e con eventuali risorse trasferite dallo Stato
per i servizi di cui all’articolo 10 del d.lgs. 422/1997; d) interventi
per gli investimenti finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie;
e) interventi a compensazione degli oneri per il rilascio di agevolazioni
o gratuità di viaggio sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale,
finanziato con risorse regionali.
3.
La Giunta regionale, a decorrere dal 1 gennaio 2020, anche tenendo conto della
capienza del Fondo regionale trasporti, dei criteri statali di riparto dello
stesso, nonché delle eventuali sanzioni comminate dallo Stato alla Regione,
provvede annualmente a definire le modalità di ripartizione del Fondo regionale
trasporti con propria deliberazione, dopo avere acquisito il parere della
commissione consiliare competente, su proposta dell’assessore alle
infrastrutture e mobilità e di concerto con l’assessore al bilancio, anche
tenendo conto delle previsioni dell’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, come inserito in sede di conversione dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 301, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
marzo 2013 e successivi. (7)
4. Le risorse in
favore degli enti locali regionali sono erogate di norma trimestralmente entro
il trimestre a cui si riferiscono o, in caso di esercizio o gestione provvisoria
del bilancio regionale, in acconti mensili entro il mese a cui si riferiscono,
da conguagliare, successivamente, all’approvazione del bilancio regionale. Gli
enti locali iscrivono annualmente nei propri bilanci somme destinate ai servizi
di trasporto pubblico non inferiori alle risorse trasferite dalla Regione e
incrementate delle proprie
(6) Articolo sostituito dalla l.r.
n. 35/2015, art. 12. Il testo originario era così formulato:"1. La Regione costituisce annualmente nel proprio bilancio un Fondo
regionale trasporti (F.R.T.), destinato all'esercizio e agli investimenti nel
settore del T.P.R.L., alimentato dalle risorse trasferite dallo Stato ai sensi
del D.Lgs. n. 422/1997 e successive modificazioni e da risorse proprie.
2. Il F.R.T. è articolato nei seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:
a) interventi per l'esercizio dei servizi automobilistici, tranviari, filoviari
e lacuali, finanziato con risorse proprie sulla base degli oneri relativi ai
servizi minimi di cui all'articolo 5 della presente legge; b) interventi per
l'esercizio dei servizi ferroviari e metropolitani, finanziato con le risorse
trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n.
422/1997, per i servizi di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo decreto
legislativo; c) interventi per l'esercizio dei servizi marittimi e aerei,
finanziato con risorse proprie e con eventuali risorse trasferite dallo Stato
per i servizi di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 422/1997; d)
interventi per gli investimenti finanziati con risorse regionali, statali o
comunitarie; e) interventi a compensazione degli oneri per il rilascio di
agevolazioni o gratuità di viaggio sui servizi di trasporto pubblico regionale e
locale, finanziato con risorse regionali. 3. Il fondo di cui alla lettera a) del
comma 2, detratte le risorse per l'esercizio delle funzioni in capo alla
Regione, è ripartito dalla Giunta regionale fra gli enti locali a copertura
degli oneri dei servizi minimi di cui all'articolo 5 attribuiti alla competenza
di ciascun ente locale. Le risorse regionali sono erogate di norma
trimestralmente entro il trimestre a cui si riferiscono o, in caso di esercizio
o gestione provvisoria del bilancio regionale, in acconti mensili entro il mese
a cui si riferiscono, da conguagliare successivamente all'approvazione del
bilancio regionale. Gli enti locali iscrivono annualmente nei propri bilanci
somme destinate ai servizi di trasporto pubblico non inferiori alle risorse
trasferite dalla Regione e incrementate delle proprie."
(7) Comma sostituito
dalla l.r.
52/2019, art. 15, comma 1, lett. c).
Art. 5
Servizi minimi (8).
1. La Giunta regionale determina, con le modalità
di cui al comma 2, i servizi minimi di T.P.R.L., come definiti all'articolo
16 del D.Lgs. n. 422/1997, con l'obiettivo di realizzare livelli di servizi
sufficientemente rapportati alla effettiva domanda di trasporto, monitorata con
continuità a cura dell'Osservatorio della mobilità di cui all'articolo 25. I
servizi minimi di trasporto urbano possono riguardare esclusivamente i comuni
con popolazione superiore a quindicimila abitanti risultanti dall'ultimo
censimento ufficiale, fatti salvi i comuni minori già dotati di servizi di
trasporto urbano alla data di entrata in vigore della presente legge (9).
2. Per i comuni insulari con meno di quindicimila
abitanti la Giunta regionale può derogare alla disposizione di cui al comma 1.
3. Per la determinazione dei servizi minimi
l'Assessore regionale ai trasporti, verificati anche i piani Provinciali di
bacino esistenti, elabora una proposta e indice apposita conferenza dei servizi,
alla quale sono invitati, con preavviso minimo di venti giorni tramite lettera
raccomandata:
a) le province, i comuni capoluogo, le
rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM, ai fini dell'intesa
con gli enti locali di cui all'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n.
422/1997;
b) le associazioni dei consumatori che
comunichino all'Assessorato regionale trasporti la loro presenza sul territorio
regionale;
c) le organizzazioni sindacali confederali e del
settore del trasporto;
d) le associazioni delle imprese di trasporto di
persone presenti sul territorio regionale;
e) la società Trenitalia S.p.A.
I soggetti invitati fanno pervenire le proprie
osservazioni e proposte entro il termine di trenta giorni dalla data della
conferenza. Nei successivi novanta giorni la Giunta regionale, tenendo conto
delle osservazioni e proposte pervenute per quanto compatibili con gli obiettivi
della programmazione regionale e con le disponibilità del bilancio regionale,
adotta provvedimento di determinazione dei servizi minimi di T.P.R.L.
4. La determinazione dei servizi minimi può
essere effettuata separatamente per ciascun modo di trasporto e, per il modo
automobilistico, separatamente per i servizi urbani, suburbani e interurbani. La
determinazione dei servizi minimi resta in vigore fino a nuova determinazione o
modifica, da effettuare con le medesime modalità di cui al comma 3.
5. I servizi minimi di T.P.R.L. non comprendono i
servizi gestiti in economia dai comuni, i cui oneri restano a carico dei bilanci
comunali.
(8) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi
l'art. 10,
comma 3, L.R.
16 aprile 2007, n. 10.
(9) Vedi anche l'art. 53,
comma 2, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1 e l'art. 10,
L.R.
30 dicembre 2005, n. 20.
Art. 6
Servizi aggiuntivi.
1. Le province, i comuni e le comunità montane,
queste ultime nel caso di esercizio associato di servizi comunali ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, della L. n. 97/1994, possono istituire,
nell'ambito delle proprie competenze, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli
definiti ai sensi del precedente articolo 5, con oneri a totale carico dei
propri bilanci e previa intesa con la Regione ai fini della compatibilità con
gli obiettivi della programmazione regionale.
“1
bis. Al fine di contribuire al
mantenimento dei livelli occupazionali, in deroga a quanto previsto al comma 1,
per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Regione
concorre in favore della Città metropolitana di Bari, delle province e dei
comuni all’eventuale maggiore onere riveniente dall’istituzione dei servizi di
trasporto aggiuntivi rispetto a quelli definiti minimi, affidati in conformità
alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, fermo restando
l’intesa con la Regione ai fini della compatibilità con gli obiettivi della
programmazione regionale.
1
ter. Per l’attuazione della
disposizione di cui al comma 1 bis., nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 10, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria, in termini di competenza, di euro 11 milioni 500 mila per
l’esercizio 2020 e di euro 23 milioni per l’esercizio 2021.
1
quater. Gli stanziamenti di
cui al comma 1 ter. sono ripartiti tra gli enti locali sopra richiamati, con
criteri stabiliti in successivi provvedimenti della Giunta regionale, sulla base
degli effettivi oneri contrattuali sostenuti, al netto di qualsiasi ulteriore
concorso e/o contributo. Le eventuali risorse non assegnate dalla Giunta
regionale agli enti locali sono destinate al Fondo regionale dei trasporti (FRT)
- esercizio dei servizi automobilistici. Nessun altro onere finanziario deve
gravare sul bilancio regionale.(10)
2. L'intesa di cui al comma 1 è espressa dalla
Giunta regionale nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di
acquisizione della formale richiesta, decorso il quale si prescinde dall'intesa.
(10) Commi 1bis,1ter ed 1quater
aggiunti dalla l.r.
67/2018, art.9,
comma 1.
TITOLO III
Programmazione
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. II, sent. n. 4331 del
27-11-2003,
Provincia di Bari e altri c.
Regione Puglia e altri
Art. 7
Piano regionale trasporti.
1. Il piano regionale dei trasporti (PRT) è il
documento programmatico generale della Regione rivolto a realizzare sul proprio
territorio, in armonia con gli obiettivi del piano generale dei trasporti e
degli altri documenti programmatici internazionali, nazionali e interregionali,
un sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci, ecologicamente
sostenibile, connesso ai piani di assetto territoriale e di sviluppo
socio-economico. II PRT è aggiornato ogni cinque anni, salvo diverse indicazioni
rivenienti dall'Osservatorio per la mobilità previsto all'articolo 25.
2. Il PRT è redatto in accordo alle linee guida
indicate dal piano generale dei trasporti; esso è articolato secondo le modalità
del trasporto, tra loro integrate, e individua:
a) l'assetto del sistema regionale dei trasporti
con le rilevate criticità, nonché le prospettive di evoluzione di tale sistema
in relazione al contesto nazionale e sovranazionale dei trasporti;
b) gli obiettivi e le strategie del sistema
multimodale dei trasporti raccordati agli strumenti di pianificazione
territoriale generale e settoriale;
c) le linee di intervento che includono i
riferimenti alla riorganizzazione dei servizi e alla gerarchia delle reti
infrastrutturali, nonché i criteri di selezione delle priorità di intervento,
relative a:
1) trasporto stradale;
2) trasporto ferroviario;
3) trasporto marittimo;
4) trasporto aereo;
5) intermodalità dei passeggeri;
6) intermodalità delle merci;
7) servizi minimi di cui al D.Lgs. n.
422/1997.
3. L'Assessorato regionale ai trasporti, che può
avvalersi dell'Agenzia regionale per la mobilità di cui all'articolo 25, nonché
di consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore, predispone la
proposta di PRT tenendo conto della programmazione degli enti locali e di tutti
gli strumenti della programmazione regionale.
4. La proposta di PRT di cui al comma 3 è
approvata dal Consiglio regionale. Con eguale procedura sono approvate le
varianti al PRT.
5. I Piani operativi attuativi del PRT nonché i
piani pluriennali dei servizi minimi sono approvati dalla Giunta regionale,
previo parere della Commissione consiliare competente in materia (11).
(11) Il presente comma, già modificato dall'art. 1,
L.R.
2 marzo 2004, n. 2, è stato poi così sostituito
dall'art. 1,
L.R.
15 novembre 2007, n. 32. Il testo precedente era così
formulato: «Art. 7. Piano regionale trasporti. 1. Il Piano regionale trasporti
(P.R.T.) è il documento programmatico generale della Regione rivolto a
realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del Piano
generale trasporti e degli altri documenti programmatici internazionali,
nazionali e interregionali, un sistema equilibrato del trasporto delle persone e
delle merci in connessione con i piani di assetto territoriale e di sviluppo
socio-economico. Il P.R.T. è aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse
indicazioni rivenienti dall'Osservatorio per la mobilità di cui all'articolo 25.
2. Il P.R.T. è redatto in accordo alle linee guida indicate dal Piano generale
dei trasporti ed è articolato per modalità del trasporto, tra loro integrate, e
definisce in particolare: a) la dimensione, le caratteristiche e le necessità
della domanda di trasporto regionale e interregionale, passeggeri e merci, alla
data di riferimento del piano e agli orizzonti futuri di 5 e 10 anni; b)
l'organizzazione generale dei servizi di trasporto all'orizzonte temporale
attuale e di previsione; c) la struttura, le prestazioni e le funzioni delle
singole reti infrastrutturali e la loro integrazione fisica e funzionale; d) la
struttura, le prestazioni e le funzioni dei nodi di interscambio passeggeri e
merci deputati all'integrazione modale e all'efficienza di ciascun modo di
trasporto; e) gli obiettivi, le procedure e i vincoli per il risparmio
energetico e la salvaguardia ambientale; f) i criteri di integrazione modale e
tariffaria dei servizi; g) i criteri di individuazione e misurazione degli
indicatori di qualità dei servizi; h) i criteri per la riduzione della
congestione e dell'inquinamento ambientale; i) i criteri per l'eliminazione
delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili; l) il sistema
di monitoraggio della domanda e dei servizi di trasporto. 3. L'Assessorato
regionale ai trasporti, che può avvalersi dell'Agenzia regionale per la mobilità
di cui all'art. 25 e di consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore,
predispone la proposta di P.R.T., tenendo conto della programmazione degli enti
locali e in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province ai sensi
dell'articolo 11. 4. La proposta di P.R.T. di cui al comma 3 è approvata dal
Consiglio regionale. Con uguale procedura sono approvate le varianti al P.R.T.
La proposta e le approvazioni possono riguardare anche singoli piani di
settore.».
Art. 8
Piano triennale dei servizi.
1. Il Piano triennale dei servizi (P.T.S.),
redatto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n. 422/1997 e
nell'ambito degli obiettivi del P.R.T., definisce:
a) l'insieme dei servizi istituiti, con
indicazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 e degli eventuali servizi
aggiuntivi istituiti dagli enti locali ai sensi dell'articolo 6;
b) l'organizzazione dei servizi con
individuazione delle reti e dei bacini di cui all'articolo 2 e degli enti locali
rispettivamente competenti ai sensi dell'articolo 16, comma 6;
c) i servizi speciali ai sensi dell'articolo 18;
d) le risorse destinate all'esercizio dei servizi
minimi e la loro attribuzione agli enti rispettivamente competenti;
e) le risorse destinate agli investimenti ai
sensi degli articoli 9 e 10;
f) le integrazioni modali e tariffarie disposte
ai sensi del titolo VI della presente legge.
2. Il P.T.S. e le sue varianti sono approvati
dalla Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, che si
esprimono entro quindici giorni, e previa conferenza dei servizi indetta con le
modalità dell'articolo 5, comma 3, anche con separati provvedimenti riguardanti
parti del sistema complessivo. Per l'elaborazione del P.T.S. la Giunta regionale
può incaricare consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore.
Art. 9
Accordi di programma per gli investimenti.
1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dal
P.R.T. la Regione promuove con gli enti locali, con le imprese di trasporto
pubblico e con soggetti di diritto privato accordi di programma per investimenti
nel settore della mobilità delle persone e delle merci, che individuano in
particolare:
a) gli investimenti da realizzare, con priorità
per quelli riguardanti l'intermodalità e la salvaguardia dell'ambiente;
b) i soggetti coinvolti e i loro compiti;
c) le risorse necessarie a carico della Regione e
quelle a carico degli altri enti e soggetti privati coinvolti;
d) i tempi di realizzazione e il periodo di
validità;
e) le sanzioni in caso di inadempienze degli enti
e dei soggetti privati coinvolti.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1
sono promossi dall'Assessore ai trasporti, che indice apposita conferenza dei
servizi. Gli accordi di programma sono approvati dalla Giunta regionale.
3. Gli enti locali possono sottoscrivere con le
imprese di trasporto pubblico accordi di programma per la realizzazione di
investimenti finalizzati alla riduzione della congestione nei centri urbani.
Detti accordi possono prevedere, nella fase di realizzazione degli investimenti,
il riconoscimento alle imprese di trasporto di compensazioni economiche dei
maggiori oneri connessi alla congestione senza oneri a carico del bilancio
regionale.
Art. 10
Programmi regionali di investimenti con
risorse vincolate.
1. La Giunta regionale approva, su proposta
dell'Assessore ai trasporti, programmi regionali di investimenti finanziati con
risorse regionali, statali o comunitarie vincolate all'acquisto di veicoli,
velivoli, attrezzature e tecnologie per l'esercizio dei servizi di T.P.R.L.,
stabilendo criteri e modalità di assegnazione dei contributi da accordare ai
soggetti gestori. I contributi sono riconosciuti nella misura massima dell'85
per cento del costo riconosciuto ammissibile per gli investimenti, al netto di
IVA (12).
2. Sulla base dei programmi di cui al comma 1 la
Giunta regionale rilascia alle imprese di trasporto un preliminare affidamento
di contributo fissando un termine non inferiore a sei mesi per la sua validità,
decorso il quale può disporre la revoca o il riaffidamento del contributo anche
ad altra impresa. L'erogazione dei contributi è disposta, previa dimostrazione
degli investimenti effettuati entro il termine di validità, nella misura massima
dell'85 per cento della spesa sostenuta, al netto di IVA, e comunque entro il
limite ammissibile.
3. Sui beni acquistati con i contributi di cui al
comma 1 e destinati ai servizi automobilistici sono stabiliti i seguenti vincoli
per la durata di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione dei contributi:
a) divieto di uso diverso da quello dei servizi
di T.P.R.L.;
b) alienazione subordinata alla preventiva
autorizzazione della Giunta regionale, accordabile previa restituzione alla
Regione di una quota del prezzo di vendita calcolata nel rapporto fra il
contributo regionale e la spesa sostenuta. L'impresa alienante è esonerata dalla
restituzione della predetta quota, che si trasferisce a favore dell'impresa
acquirente, nel caso in cui quest'ultima eserciti servizi di T.P.R.L. in Puglia
e assuma a proprio carico i vincoli gravanti sul bene alienato. Il prezzo di
vendita Vx viene stabilito con la seguente formula in funzione degli anni x
decorsi dalla data di acquisto del bene, sulla base del valore Vo, al momento
della alienazione, del medesimo bene nuovo o di altro equivalente:
Vx = Vo (1 - 0,18x + 0,009x2)
per x minore di 10 anni;
c) nel caso di perdita accidentale del possesso
di beni acquistati con il contributo regionale, non imputabili a calamità
naturali, il soggetto beneficiario del contributo deve restituire alla Regione
una somma pari alla quota di cui alla lettera b).
4. Sui beni acquistati con i contributi di cui al
comma 1 e destinati a servizi non automobilistici la Giunta regionale stabilisce
vincoli analoghi a quelli del comma 3 rapportati alla durata fisica ed economica
dei medesimi beni.
(12) Comma così modificato dall'art. 9,
L.R.
16 aprile 2007, n. 10.
Art. 11
Piani Provinciali di bacino.
1. I Piani Provinciali di bacino (P.P.B.)
definiscono in dettaglio:
a) i programmi di esercizio dei servizi minimi di
cui all'articolo 5 di competenza Provinciale, di quelli aggiuntivi istituiti ai
sensi dell'articolo 6 e di quelli speciali autorizzati ai sensi dell'articolo
18;
b) le risorse destinate ai servizi di cui alla
lettera a);
c) le integrazioni modali e tariffarie disposte
ai sensi del titolo VI della presente legge;
d) i servizi interurbani per la mobilità dei
soggetti disabili ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 e dell'articolo 13
della legge
regionale 18 marzo 1997, n. 10;
e) i piani della viabilità e della modalità
Provinciale.
2. I P.P.B. sono preventivamente esaminati in
apposita conferenza dei servizi indetta dall'Assessore Provinciale ai trasporti
con le modalità di cui all'articolo 5, comma 3 e sono approvati dal Consiglio
Provinciale, previa intesa con la Regione. L'intesa è espressa dalla Giunta
regionale sulla base della compatibilità con la programmazione regionale entro
il termine massimo di quarantacinque giorni dall'acquisizione della formale
richiesta, decorso il quale si prescinde dall'intesa.
3. Le varianti del P.P.B. sono approvate dalla
Giunta Provinciale con le medesime modalità del comma 2. Ove i competenti
Consigli Provinciali non approvassero le modifiche resesi necessarie in
ottemperanza all'aggiornamento del P.R.T., la Giunta regionale, previa diffida,
dispone con propri provvedimenti, entro i successivi 45 giorni, specifici
interventi in sostituzione degli enti locali inadempienti e con oneri a carico
degli stessi.
4. I piani di bacino sono aggiornati di norma
ogni cinque anni e comunque con un anticipo di sei mesi sull'aggiornamento del
Piano regionale dei trasporti, preventivamente comunicato formalmente dalla
Giunta regionale, con almeno 12 mesi di anticipo.
Art. 12
Piani urbani del traffico.
1. I Piani urbani del traffico (P.U.T.) sono
adottati, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 285/1992, dai comuni di
cui al decreto del Ministero lavori pubblici 2 gennaio 1996 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. I P.U.T. studiano la mobilità urbana
nell'ambito comunale e intercomunale (previa intesa con i relativi enti), sia
passeggeri sia merci, e individuano misure di carattere normativo e
organizzativo della mobilità ai fini della sicurezza della circolazione, della
fluidificazione del traffico, del risparmio energetico, della minimizzazione
dell'impatto ambientale, della integrazione modale con i servizi di trasporto
collettivo e del miglioramento della qualità dell'offerta complessiva di
trasporto nel breve periodo.
3. I P.U.T. possono essere integrati dai Piani
urbani della mobilità, così come definiti nel Piano generale dei trasporti, al
fine di determinare l'assetto efficiente dell'offerta di trasporto in relazione
alle caratteristiche della domanda di medio periodo.
4. I comuni di cui al comma 1 trasmettono
preventivamente il P.U.T. e gli eventuali Piani della mobilità alla Regione e
alla Provincia competente che ne verificano la rispondenza alla propria
programmazione esprimendo parere non vincolante nel termine di quarantacinque
giorni, decorso il quale si prescinde dal parere.
5. I P.U.T. definiscono i servizi urbani per la
mobilità dei soggetti disabili ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della L.
n. 104/1992 e dell'articolo 13
della L.R.
n. 10/1997.
TITOLO IV
Gestione dei servizi
Art. 13
Obiettivi generali.
1. La Regione persegue, nella organizzazione
gestionale dei servizi di T.P.R.L., i seguenti obiettivi:
a) migliorare la qualità dei servizi offerti alla
comunità regionale;
b) ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche
attribuite al comparto, massimizzando il ruolo dei privati nella gestione delle
infrastrutture e dei servizi, in una visione di efficienza ed efficacia dei
risultati;
c) introdurre elementi di periodico raffronto
concorrenziale tra i soggetti erogatori dei servizi al fine di conseguire il
progressivo superamento degli assetti monopolistici;
d) ridurre e, ove risulti possibile in relazione
alle caratteristiche dei servizi offerti e alle situazioni del mercato,
sopprimere gli obblighi di servizio pubblico e le relative compensazioni ai
sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 e n. 1893/91;
e) separare istituzionalmente i compiti di
programmazione e amministrazione da quelli di produzione e gestione dei servizi;
f) incentivare le integrazioni modali e
tariffarie dei servizi e le forme associative gestionali che migliorino
l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi offerti.
2. La Regione, le Province e i Comuni possono
partecipare, direttamente o attraverso enti strumentali o società di capitali
controllate/partecipate, a società o consorzi per la gestione di TPRL, purché i
relativi Statuti societari contengano espressamente la previsione di cui al
comma 1, lettera e) (13).
3. La cessione delle quote azioni sarà effettuata
esclusivamente mediante procedure a evidenza pubblica.
(13) Il presente comma, già modificato dapprima dall'art. 2,
L.R.
2 marzo 2004, n. 2, e poi dall'art. 60,
comma 1, L.R.
4 agosto 2004, n. 14, dall'art. 52,
comma 1, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1 e infine dall'art. 17,
comma 1, L.R.
2 dicembre 2005, n. 17, è stato successivamente così
sostituito dall'art. 29,
L.R.
19 luglio 2006, n. 22. Il testo precedente era così
formulato: «2. La Regione, le province e i comuni possono partecipare,
direttamente o attraverso enti strumentali o società di capitali
controllate/partecipate, solo con quote/azioni minoritarie a società o consorzi
per la gestione di T.P.R.L. La partecipazione complessiva degli enti pubblici,
come sopra richiamati, è da considerarsi quale sommatoria degli enti
partecipanti e non può superare, entro il 31 dicembre 2006, la percentuale
massima del cinquantuno per cento del capitale sociale delle aziende che
gestiscono servizi di T.P.R.L. In ogni caso, gli statuti societari dovranno
contenere espressamente la previsione di cui al precedente comma 1, lettera
e).».
Art. 14
Gestione dei servizi (14)
1. Nel rispetto delle competenze statali in
materia di tutela della concorrenza, i servizi di TPRL sono affidati in
conformità alla normativa europea e nazionale e i rapporti con i gestori sono
disciplinati da appositi contratti di servizio redatti in conformità alla
normativa vigente.
(14) Articolo sostituito dalla l.r.
52/2019, art. 15,
comma 1, lett. d).
Art. 15
Gestione di servizi di trasporto e di
infrastrutture ferroviarie.
1. I servizi di trasporto sono affidati dalla
Regione o dall'ente locale, secondo le competenze ai sensi dell'articolo 3 e
dell'articolo 16, comma 7, a soggetti dotati di personalità giuridica in
possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti
dalla vigente normativa e individuati con le procedure concorsuali di cui al
citato articolo 16, regolando il rapporto con contratto di servizio, il cui
schema deve essere allegato al capitolato di gara.
2. I servizi di T.P.R.L. sono affidati in via:
a) provvisoria, quando sussistono necessità di
verifica dell'interesse pubblico del servizio o altre motivazioni connesse
all'individuazione delle reti di cui all'articolo 16, comma 8, della durata non
superiore ad un anno, revocabili in ogni tempo e prorogabili eccezionalmente per
non più di tre volte;
b) definitiva, della durata di nove anni,
elevabile a quaranta anni per i servizi metropolitani, ferroviari, marittimi ed
elicotteristici di cui all'articolo 2, comma 6, punto 1).
3. L'affidamento per la gestione delle
infrastrutture ferroviarie di interesse regionale è rilasciato dalla Regione ai
sensi dell'articolo 105, lettera h), del D.Lgs. n. 112/1998 ed è
provvisorio o definitivo, con durate pari a quelle di cui al comma 2, lettere a)
e b).
Art. 16
Procedure per l'affidamento dei servizi. (15)
[1. L'affidamento per la gestione di servizi
di T.P.R.L. o di infrastrutture ferroviarie è rilasciato dagli enti competenti a
seguito di espletamento di gara pubblica con procedura ristretta ai sensi
dell'articolo 12, lettera b), del D.Lgs. n. 158/1995, previa definizione degli
standard qualitativi, ambientali e di sicurezza. Per gli affidamenti provvisori
è ammessa la procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione del bando ai
sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 158/1995. Alle gare pubbliche possono
partecipare i soggetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs n. 158/95.
2. L'Ente affidante istituisce un proprio
sistema di qualificazione delle imprese concorrenti, ai sensi dell'articolo 15
del D.Lgs. n. 158/1995, sulla base del valore annuale dell'entità della
produzione dei servizi, comprensivo del corrispettivo per l'esercizio o per
l'infrastruttura, non inferiore all'eventuale importo posto a base di gara o, in
assenza di quest'ultimo, non inferiore al costo delle retribuzioni annue del
personale occorrente per la gestione dei servizi di trasporto in gara. Il valore
annuale dell'entità della produzione dei servizi è riferito, a scelta del
concorrente, all'ultimo anno o alla media dell'ultimo triennio antecedenti
l'indizione del bando di gara. In prima applicazione la presente norma non si
applica alle procedure concorsuali che prevedono l'affidamento della gestione
dei servizi ferroviari di T.P.R.L. o di infrastrutture ferroviarie.
3. Sono escluse dalla partecipazione alle
gare di cui al comma 1 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono
servizi in affidamento diretto e le società dalle stesse controllate o ad esse
collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Tale esclusione non opera per le
prime gare aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi forniti dalle società
partecipanti alle gare.
4. L'aggiudicazione è fatta con il criterio
dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, lettera b), del D.Lgs.
n. 158/1995, individuata sulla base di elementi di valutazione prestabiliti
dall'ente appaltante in apposito capitolato speciale di appalto, con particolare
riferimento, per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico regionale
locale, ai seguenti aspetti (16) :
a) economico (max 35 punti) per la
valutazione, con punteggio nell'ordine:
1) del ribasso sull'importo a base di gara,
se previsto a compensazione di obblighi di servizio pubblico (max punti 5);
2) del programma di esercizio offerto e della
relativa ottimizzazione dei servizi posti a base di gara e degli eventuali
servizi di trasporto aggiuntivi conseguentemente offerti oltre a quelli minimi a
base della gara (max punti 25);
3) dell'impegno a sub affidare, ai sensi
dell'art. 17, quote di servizi ad eventuali precedenti gestori dei servizi in
gara (max punti 5);
b) qualitativo (max punti 65), per la
valutazione, con punteggio nell'ordine:
1) delle eventuali certificazioni di qualità
conseguite per servizi di trasporto pubblico già esercitati e rilasciate da enti
certificatori di rilevanza comunitaria (max punti 10);
2) delle caratteristiche qualitative dei
servizi offerti, con particolare riferimento, per aggiudicazione di servizi di
trasporto, all'anzianità di costruzione dei veicoli o velivoli da utilizzare,
alle loro eventuali dotazioni per il confort del viaggio e per il trasporto di
disabili, nonché di capitali propri finalizzati, senza vincoli di compensazione,
per investimenti in rinnovo del parco rotabile dei servizi posti in gara e per
interventi in qualità e confort del trasporto e per il miglioramento delle
caratteristiche qualitative del servizio, nell'ambito della salvaguardia
ambientale dando, per i servizi urbani, preferenza a quelli previsti al comma 6
dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194; della disponibilità a
offrire servizi gratuiti agli utenti disabili, di cui all'articolo 30 (max punti
25);
3) della eventuale dotazione propria di
impianti fissi utili all'esercizio dei servizi in gara (max punti 10);
4) del sistema di informazione e
bigliettazione al pubblico dei servizi offerti (max punti 20);
4-bis) Per quanto riguarda l'aggiudicazione
della gestione delle infrastrutture ferroviarie, così come individuate
all'articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
188, fermo restando il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi
dell'articolo 24, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
sarà fatta sulla base di elementi di valutazione prestabiliti dall'ente
appaltante in apposito capitolato speciale di appalto, con particolare
riferimento ai seguenti aspetti:
1) economico (max punti 35) per la
valutazione, con punteggio nell'ordine:
a) del ribasso sull'importo a base di gara,
se previsto a compensazioni di obblighi di servizio o di altri obblighi previsti
dal D.Lgs. n. 188/2003 (max punti 5);
b) di altri specifici aspetti
economico-gestionali che verranno individuati, anche nell'ambito del D.Lgs. n.
188/2003, dalla Giunta regionale con proprio provvedimento (max punti 30);
2) qualitativo (max punti 65) per la
valutazione, con punteggio nell'ordine:
a) delle eventuali certificazioni di qualità
conseguite per la progettazione, gestione, manutenzione ordinaria e
straordinaria delle infrastrutture ferroviarie (UNI EN ISO 9001:2000), per la
responsabilità sociale (SA 8000:2001), per la gestione ambientale (UNI EN ISO
14000) rilasciate da enti certificatori di rilevanza comunitaria (max punti 25);
b) delle caratteristiche qualitative dei
servizi previsti dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 188/2003 che dovranno essere
erogati dal gestore dell'infrastruttura alle imprese ferroviarie e, più in
generale, per la valutazione delle caratteristiche qualitative del servizio
complessivamente offerto, della salvaguardia ambientale del territorio, della
disponibilità a offrire servizi gratuiti agli utenti disabili, nonché di altri
specifici aspetti che verranno individuati dalla Giunta regionale con proprio
provvedimento, anche nell'ambito del D.Lgs. n. 188/2003 (max punti 40) (17).
Ai fini dell'aggiudicazione, ai sopra
individuati aspetti economico e qualitativo sono attribuiti punteggi di
trentacinque punti per l'economico e sessantacinque punti per quello
qualitativo. Nel caso che non sia previsto importo a base di gara si prescinde
dalla lettera a), punto 1). A parità di punteggio ha titolo preferenziale il
concorrente che ha ricevuto il miglior punteggio dalla somma dei punti a.2) e b.
2) precedenti. Nell'ipotesi di ulteriore parità si procede alla scelta per
sorteggio tra i candidati in seduta pubblica.
5. Ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n.
158/1995 sono da considerare anomale le offerte con ribassi percentuali che
superano il limite del dieci per cento, se riferiti a nuovi servizi posti in
gara, nonché, limitatamente alle gare relative a servizi esistenti e con
trasferimento del personale addetto, il limite del cinque per cento dell'importo
a base di gara.
6. L'eventuale importo posto a base di gara
per la gestione di servizi di T.P.R.L. è quantificato nella misura dei costi
medi di rete definiti dal Piano triennale dei servizi e confermati dalla Giunta
regionale in fase di bando di gara.
7. Gli affidamenti definitivi dei servizi di
T.P.R.L. sono rilasciati per ciascuna rete, come definita all'articolo 2, comma
4, della presente legge, sulla base delle competenze di cui all'articolo 3 della
presente legge. Nel caso di reti di servizi ferroviari, automobilistici,
tranviari o filoviari interessanti territori di più enti locali, l'ente locale
affidante viene individuato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti interessati
e l'Osservatorio della mobilità, sulla base della prevalenza delle residenze dei
cittadini interessati all'offerta di trasporto della rete medesima. Ove non sia
rilevabile alcuna prevalenza di interesse, l'affidamento della rete viene
attribuito dalla Giunta regionale.
8. Le reti sono individuate dalla Giunta
regionale in sede di approvazione del P.T.S. di cui all'articolo 8 e delle sue
varianti, tenendo conto dell'assetto della domanda di trasporto e
dell'organizzazione ottimale dell'offerta per l'erogazione dei servizi. Le reti
interessanti servizi ferroviari di competenza regionale comprendono gli
eventuali servizi automobilistici sostitutivi e integrativi nonché quelli aventi
esclusiva finalità di adduzione di traffico alle stazioni ferroviarie, così come
definiti dal Piano triennale dei servizi.
9. Nell'ambito dell'affidamento rilasciato
per una rete di servizi automobilistici e ferroviari, l'ente competente, in
relazione a sopravvenute variazioni della domanda di trasporto, può disporre,
con onere a carico del proprio bilancio, previa conferenza dei servizi a cui
partecipano i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, e secondo le modalità
previste nel contratto di servizio:
a) trasformazioni dei servizi affidati in
servizi speciali ai sensi dell'articolo 18;
b) modifiche incrementative o riduttive dei
programmi di esercizio dei servizi medesimi;
c) servizi aggiuntivi che interessino centri
e percorsi compresi nella rete e non interferiscano con servizi di altre reti.
Le istituzioni di nuovi servizi non
corrispondenti ai requisiti di cui alle lettere b) e c) sono disposte dagli enti
competenti, con oneri a totale carico dei propri bilanci, previa approvazione
delle necessarie varianti dei propri piani, secondo le procedure concorsuali di
cui al presente articolo.
10. Ogni provvedimento modificativo o
istitutivo di servizi di trasporto pubblico deve essere comunicato dall'ente
competente alla Regione entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione.
L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui
all'articolo 31. ]
(15) Articolo abrogato
dalla l.r.
52/2019, art. 15, comma 1, lett. e).
(16) Comma così modificato dagli articoli
4
e 5,
L.R.
2 marzo 2004, n. 2.
(17) Numero aggiunto dall'art. 6,
L.R.
2 marzo 2004, n. 2.
Art. 17
Sub affidamenti.
1. Il soggetto gestore dei servizi di T.P.R.L.
può dare in sub affidamento, previa autorizzazione dell'ente affidante, nei cui
confronti rimane comunque unico responsabile, quote di servizi complessivamente
non superiori al 20 per cento dei servizi gestiti ad altri soggetti dotati dei
requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente
normativa. I soggetti sub affidatari sono individuati dal soggetto sub affidante
tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, preferendo, a parità di
altre condizioni, i precedenti gestori operanti nel bacino interessato. È
ammessa la trattativa privata previa valutazione di almeno tre offerte per
compensazioni annue inferiori a Euro 400.000,00, al netto di IVA.
2. L'eventuale compensazione è determinata con i
criteri di cui all'articolo 16, comma 4. Il sub affidante stipula con il sub
affidatario apposito contratto di servizio con i contenuti di cui all'articolo
19, per quanto applicabili.
3. Il sub affidante ha facoltà di cedere al sub
affidatario, anche con contratto di franchising, autobus o impianti di sua
proprietà nelle forme più opportune a pattuirsi, fermi restando i vincoli
eventualmente gravanti sugli stessi ai sensi della legge
regionale 19 marzo 1982, n. 13 e dell'articolo 10 della presente
legge.
4. Il sub affidamento cessa al cessare per
qualsiasi causa dell'affidamento, nonché per inadempienze del sub affidatario ai
sensi dell'articolo 20, comma 2, senza riconoscimento di alcun indennizzo.
Art. 18
Autorizzazioni di servizi speciali.
1. Sono definiti servizi speciali i servizi
automobilistici di trasporto collettivo di persone esercitati con modalità
diverse da quelle ordinarie di linea e con tariffe anche difformi da quelle
stabilite al titolo VI della presente legge, che abbiano carattere integrativo
rispetto ai (18) servizi di linea. Sono servizi speciali:
a) i servizi occasionali di cui all'articolo 2,
comma 6, punto 2), lettera d);
b) i servizi atipici effettuati con autobus di
noleggio per il trasporto di particolari categorie di utenti per esigenze di
lavoro, di studio, commerciali, di ricreazione o turistiche, su relazioni o in
periodi privi di servizi di linea;
c) i servizi a chiamata, effettuati su percorsi
fissi o variabili con prenotazione da parte degli utenti per esigenze di
trasporto in aree a domanda debole;
d) i servizi di taxi collettivo, effettuati su
percorsi fissi in ambiente urbano o suburbano;
e) i servizi di trasporto collettivo, finalizzati
a utilizzare autoveicoli della categoria M1 ad uso privato per soddisfare
modeste esigenze di trasporto a carattere continuativo o periodico.
2. I servizi speciali di cui al comma 1 sono
autorizzati dall'ente competente ai sensi dell'articolo 4 a soggetti di diritto
privato dotati di personalità giuridica che ne facciano domanda e siano in
possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esercizio di
autoservizi di linea e non di linea, previa conferenza dei servizi alla quale
partecipano i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3.
3. Per i servizi di trasporto pubblico
automobilistico e ferroviario dei quali sia accertata un'utilizzazione media non
coerente con le finalità del servizio pubblico, su esplicita valutazione
dell'Osservatorio della mobilità, è fatto obbligo all'ente competente di
disporne la trasformazione in servizi speciali, stabilendone le modalità di
effettuazione. L'ente competente può delegare al soggetto gestore dei servizi da
trasformare la facoltà di rilasciare sub autorizzazione ad altro soggetto.
Valgono in tal caso le disposizioni stabilite per il sub affidamento
dall'articolo 17.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 2 hanno
durata non superiore a tre anni e sono regolate da contratti di servizio con i
contenuti dell'articolo 19, per quanto applicabili. I contratti di servizio
possono prevedere compensazioni a carico del soggetto autorizzante. In tal caso
il soggetto autorizzato è individuato con le procedure concorsuali previste per
i sub affidamenti con preferenza, a parità di altre condizioni e limitatamente
alla fase di prima attuazione della durata di un anno a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a soggetti titolari di licenze di
noleggio o di taxi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 14, comma 4, del
D.Lgs. n. 422/1997.
5. I servizi speciali occasionali di cui al comma
1, lettera a), sono autorizzati dall'ente competente senza previsione di
compensazioni, senza obbligo di conferenza dei servizi né di stipula del
contratto di servizio.
6. Ogni provvedimento autorizzativo di servizi
speciali deve essere comunicato dall'ente competente alla Regione entro il
termine di quindici giorni dalla sua adozione. L'inosservanza della predetta
disposizione comporta le sanzioni di cui all'articolo 31.
(18) Parole sostituite
dalla l.r.
52/2019, art. 15, comma 1, lett. f).
TITOLO V
Disposizioni generali per l'esercizio dei
servizi
Art. 19
Contratti di servizio (19).
1. L'esercizio dei servizi di T.P.R.L. e la
gestione di infrastrutture ferroviarie per l'affidamento o per l'autorizzazione,
fatta eccezione per i servizi non contribuiti di cui al comma 8 bis. e
(20) per i servizi occasionali di cui all'articolo
18, comma 1, lettere a) e b), è subordinato alla preventiva stipula del
contratto di servizio che regola i rapporti tra il soggetto affidante e il
soggetto gestore e che prevede, tra l'altro, i livelli dei servizi da garantire
e adeguati strumenti di verifica per il rispetto dei livelli previsti. I
contratti di servizio possono essere revocati secondo le procedure dell'articolo
20. I contratti sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità
con un anticipo, per i servizi ferroviari, di almeno sette mesi al fine di
consentire la definizione degli orari nazionali. I contratti che prevedono
importi a compensazione di oneri per obblighi di servizio pubblico ai sensi dei
regolamenti (CEE) n. 1191/69 e n. 1893/91 devono avere garanzia di copertura nei
bilanci annuali e poliennali degli enti affidanti.
2. I contratti di servizio devono prevedere un
rapporto "r" tra ricavi del traffico e costi operativi dei servizi, di un valore
non inferiore a 0,35.
3. Gli importi a compensazione dei contratti di
servizio possono essere annualmente incrementati, con provvedimenti dei
competenti organi deliberanti degli enti affidanti, in misura non superiore al
tasso di inflazione ISTAT, riferito all'anno precedente, corrispondente
all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) (21). L'incremento decorre dal primo giorno
successivo a quello di compimento di un anno di vigenza del contratto. Gli oneri
annualmente derivanti dall'applicazione della presente norma sono a carico dei
rispettivi enti affidanti.
4. I contratti di servizio sono redatti sulla
base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale con i contenuti di cui
all'articolo 19, comma 3, del D.Lgs. n. 422/1997 e definiscono in
particolare:
a) il periodo di validità, comunque non superiore
a nove anni, individuato dalla data di inizio e da quella di scadenza;
b) le caratteristiche dei servizi offerti e il
programma di esercizio;
c) le caratteristiche qualitative minime dei
mezzi offerti, in termini di età, manutenzione, confort e pulizia dei veicoli,
nonché di rispetto della carta dei servizi;
d) le tariffe adottate per il trasporto, le loro
variazioni secondo le disposizioni del titolo VI e il rapporto tra ricavi e
costi stabilito dall'ente affidante ai sensi del comma 2 del presente articolo;
e) l'eventuale importo a carico dell'ente
affidante, o del soggetto sub affidante ai sensi degli articoli 17 e 18, assunto
a base per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico, le modalità
della sua erogazione e quelle di revisione annuale ai sensi del comma 3 del
presente articolo;
f) le modalità di revisione dell'importo di cui
alla lettera e), in caso di sub affidamento, trasformazioni in servizi speciali,
modifiche in incremento o riduzione dei programmi di esercizio o servizi
aggiuntivi ai sensi dell'articolo 16, comma 9;
g) gli adempimenti obbligatori a carico del
gestore nei confronti del soggetto affidante, della clientela e del personale
dipendente per il rispetto dei contratti di lavoro e dei livelli occupazionali,
nonché le garanzie che devono essere prestate dal gestore medesimo, con
particolare riferimento alla disponibilità del fondo di fine rapporto lavoro del
personale dipendente, annualmente rivalutato ai sensi della vigente
legislazione;
h) le sanzioni in caso di mancata osservanza dei
rapporti contrattuali o di mancato rispetto della carta dei servizi;
i) le modalità di proroga del contratto fino alla
cessazione dell'affidamento per scadenza o revoca o decadenza dell'affidamento
medesimo;
l) la regolazione dei rapporti alla cessazione
dell'affidamento, in particolare per quanto riguarda il trasferimento del
personale dipendente e dei veicoli all'eventuale nuovo soggetto subentrante
nella gestione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, fermo restando
che nessun indennizzo compete all'affidatario alla scadenza del provvedimento di
affidamento o in caso di decadenza ai sensi dell'articolo 20;
m) l'obbligo di rendicontazione delle risultanze
gestionali secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;
n) il foro competente per eventuali controversie.
5. I contratti riguardanti servizi di trasporto
ferroviario devono considerare, separatamente, le compensazioni attribuite per
l'esercizio del trasporto e quelli per la gestione o per l'uso
dell'infrastruttura ferroviaria.
6. Gli eventuali disavanzi gestionali delle
imprese di trasporto non coperti dalle compensazioni contrattuali restano a
carico delle imprese medesime, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20,
comma 2, lettera a).
7. Per la Regione i contratti di servizio sono
sottoscritti dal dirigente del Settore trasporti.
8. I contratti di servizio sono stipulati ai
sensi del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
8 bis. I servizi pubblici di trasporto di linea
non contribuiti sono assentiti mediante autorizzazione amministrativa rilasciata
a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per esercitare servizi
di trasporto di persone su strada, sulla base delle modalità definite dalla
Giunta regionale nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, libera
prestazione dei servizi, divieto di abuso di posizione dominante e trasparenza,
nonché nel rispetto dei principi di coerenza, compatibilità e integrazione
nonché di non sovrapposizione o interferenza con la rete dei servizi soggetti ad
obblighi di servizio pubblico (22)
(19) Vedi anche l'art. 10,
L.R.
30 dicembre 2005, n. 20.
(20) Parole sostituite
dalla l.r.
52/2019, art. 15, comma 1, lett. g).
(21) Periodo così
modificato dall'art. 24,
comma 5, L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
(22) Comma aggiunto
dalla l.r.
52/2019, art. 15, comma 1, lett. h).
Art. 20
Revoca, decadenza, cessione.
1. Ogni affidamento o autorizzazione di servizi
rilasciato ai sensi della presente legge dall'ente competente può essere
revocato dall'ente medesimo prima della sua scadenza con provvedimento motivato
da sopravvenuta accertata carenza di pubblico interesse o da esigenze di
riorganizzazione connesse agli obiettivi della programmazione. In tal caso
l'ente competente può disporre un equo indennizzo in favore del soggetto
titolare dell'affidamento revocato pari al valore del capitale dei veicoli
utilizzati per i servizi revocati, al netto degli ammortamenti effettuati alla
data della revoca e degli eventuali contributi pubblici in conto capitale, e
comunque non superiore all'entità delle eventuali compensazioni pattuite per la
durata del contratto, detratte quelle già erogate.
2. Il soggetto gestore di servizi di trasporto
pubblico incorre:
a) nella decadenza di tutti gli affidamenti o
autorizzazioni quando venga a perdere il requisito di idoneità morale o
finanziaria o professionale; quando, dopo la comminazione della sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 31 e nonostante diffida ad
adempiere, reiteri la non osservanza agli obblighi derivanti da leggi,
regolamenti o contratti di lavoro; quando denunci disavanzi gestionali non
coperti dagli eventuali corrispettivi contrattuali per più di due esercizi
consecutivi;
b) nella decadenza dell'affidamento o
dell'autorizzazione quando, in assenza di causa di forza maggiore, non inizi il
servizio alla data fissata nel contratto né a quella successiva fissata con
diffida; quando ne dismetta, anche in parte, l'esercizio senza preventiva
autorizzazione dell'ente affidante; quando, dopo la comminazione della sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 31 e nonostante diffida ad
adempiere, reiteri la non osservanza anche a una sola delle restanti clausole
contrattuali;
c) nella decadenza dell'affidamento o
dell'autorizzazione quanto ceda a terzi, in qualsiasi forma, il servizio o quote
parti di esso senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente. Nel caso
di perdita del requisito di idoneità morale o finanziaria o professionale la
decadenza decorre dalla data in cui il fatto è accertato; nei restanti casi la
pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate
al soggetto gestore dell'ente affidante ed è operativa dalla scadenza del
termine stabilito nell'ultima diffida. La decadenza non attribuisce alcun
diritto di indennizzo al soggetto dichiarato decaduto;
d) nella decadenza dell'affidamento quando non
ottemperi, entro il 31 dicembre 2006, a quanto disposto all'articolo 13, comma 2
(23).
La Giunta regionale, in caso di mancata osservanza esclude dall'erogazione dei
contributi corrispettivi le aziende o consorzi partecipate dalle province o
comuni. Se l'inosservante fosse la Regione, un "Commissario ad acta" di nomina
prefettizia, con proprio decreto, esclude dall'erogazione dei contributi
correnti le aziende o consorzi partecipate dalla Regione. A partire dall'anno
successivo a quello di uscita dei suddetti enti dalla proprietà come previsto al
comma 2 dell'articolo 13 della presente legge è ripristinata la quota di risorsa
finanziaria originariamente assegnata.
3. I soggetti titolari di affidamenti o di
autorizzazioni di servizi di trasporto possono cedere ad altro soggetto
giuridico il titolo posseduto, entro il periodo della sua validità. A tal fine
il soggetto cedente e il soggetto cessionario richiedono la preventiva
autorizzazione alla cessione all'ente competente, che verifica il possesso da
parte del cessionario dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e
professionale previsti dalla vigente legislazione.
4. Nel caso di fusione, anche per incorporazione,
di più soggetti titolari di affidamenti o autorizzazioni si applicano le
disposizioni del comma 3.
5. Nel caso di improvvisa dismissione di servizi
in affidamento l'ente affidante, previa nuova verifica della pubblica utilità
dei servizi dismessi, può assicurare la continuità degli stessi per il tempo
strettamente necessario a espletare le procedure concorsuali di cui all'articolo
16, comunque non superiore a dodici mesi, mediante contratti temporanei di
servizio con altri affidatari di servizi limitrofi o precedenti gestori. La
medesima disposizione si applica anche nel caso di decadenza dell'affidamento.
Nel caso di gara deserta o non aggiudicata l'affidamento permane, per una sola
volta, in capo al precedente gestore fino all'espletamento della nuova gara.
6. I provvedimenti adottati dagli enti locali ai
sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere comunicati alla Regione entro
quindici giorni dalla loro adozione. L'inosservanza della predetta disposizione
comporta le sanzioni di cui all'articolo 31.
(23) Periodo così modificato dapprima dall'art. 3,
L.R.
2 marzo 2004, n. 2, poi dall'art. 60,
comma 2, L.R.
4 agosto 2004, n. 14, dall'art. 52,
comma 2, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1 e infine dall'art. 17,
comma 2, L.R.
2 dicembre 2005, n. 17.
Art. 21
Norme a garanzia della concorrenza e della
trasparenza.
1. I provvedimenti di affidamento o di
autorizzazione di servizi di trasporto non instaurano alcun diritto di
esclusività o titolo di preferenza per il rilascio di qualsivoglia altro
provvedimento relativo agli stessi servizi o a ulteriori servizi, anche
limitrofi.
2. Nell'esercizio dei servizi di T.P.R.L. le
imprese di trasporto possono assumere traffico locale in tutte le fermate
autorizzate dall'ente affidante. È vietata l'imposizione, da parte degli enti
competenti all'affidamento dei servizi di T.P.R.L., di divieti di traffico
locale.
3. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, le commissioni
giudicatrici delle gare per il rilascio di affidamenti o autorizzazioni di
servizi di T.P.R.L. sono composte esclusivamente da funzionari alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni e da eventuali esperti esterni. La Regione e gli
enti locali che detengono quote o azioni partecipative in società o consorzi di
gestione di servizi di T.P.R.L., fermo restando le disposizioni dell'articolo
13, comma 2 e dell'articolo 20, comma 2, lettera d), non possono designare
propri funzionari quali componenti delle commissioni giudicatrici nelle gare a
cui concorrono le predette aziende, società o consorzi. In questo ultimo caso le
Giunte dei rispettivi enti affidanti nominano esperti del settore e docenti
universitari di ruolo di Ingegneria dei trasporti o di Economia dei trasporti.
4. Per i servizi ferroviari, in applicazione
della direttiva 91/440 (CEE) del 29 luglio 1991 del Consiglio così come
modificata dalla direttiva 2001/12/CE del 26 febbraio 2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa allo "Sviluppo delle ferrovie comunitarie" e
della disposizione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, deve essere garantito alle imprese ferroviarie il
diritto di accesso alle reti ferroviarie di interesse locale e regionale. A tal
fine le imprese esercenti i servizi ferroviari regionali e locali devono
provvedere a separare, anche soltanto sul piano della contabilità, la gestione
dell'infrastruttura ferroviaria da quella dei servizi di trasporto e questi
ultimi ulteriormente suddivisi nei settori passeggeri ferrovia, automobilistici
e merci ferrovia. La Giunta regionale stabilisce le modalità applicative delle
disposizioni statali emanate in attuazione della direttiva 95/18/CE del 19
giugno 1995 del Consiglio, così come modificata dalla direttiva
2001/13/CE del 26 febbraio 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa alle "Licenze delle imprese ferroviarie" e della direttiva
2001/14/CE del 26 febbraio 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa alla "Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria,
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e
alla certificazione di sicurezza", in conformità a quanto disposto per le
ferrovie comunitarie dal D.Lgs. n. 188/2003 (Attuazione delle direttive
n. 2001/12/CE, n. 2001/13/CE e n. 2001/14/CE in materia ferroviaria) (24).
5. Le imprese di trasporto hanno l'obbligo di
fornire alle associazioni dei consumatori, su loro richiesta, ogni informazione
circa le modalità di svolgimento dei servizi.
6. Le imprese di trasporto che esercitano servizi
di T.P.R.L., con qualsiasi modalità, devono adottare, previa approvazione della
Giunta dell'ente affidante, la propria carta dei servizi sulla base dei princìpi
stabiliti dalla direttiva del 27 gennaio 1994 del Presidente del Consiglio dei
ministri e verificarne periodicamente la corrispondenza con la qualità dei
servizi offerti.
(24) Comma così sostituito dall'art. 7,
L.R.
2 marzo 2004, n. 2. Il testo originario era così
formulato: «4. Per i servizi ferroviari, in applicazione della direttiva 91/440
(CEE) e della disposizione dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n.
422/1997, deve essere garantito alle imprese ferroviarie il diritto di
accesso alle reti ferroviarie di interesse regionale e locale. A tal fine le
imprese esercenti servizi ferroviari regionali e locali devono provvedere a
separare, anche soltanto sul piano della contabilità, la gestione
dell'infrastruttura ferroviaria da quella dei servizi di trasporto. La Giunta
regionale stabilisce le modalità applicative delle disposizioni statali emanate
in attuazione delle direttive 95/18 e 95/19 (CEE), in conformità a quanto
disposto per le ferrovie comunitarie dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1998, n. 277.».
Art. 22
Subentro nella gestione dei servizi.
1. Quando la gestione di servizi di T.P.R.L. o
delle infrastrutture ferroviarie è assegnata, per scadenza o revoca o decadenza
del provvedimento di affidamento o autorizzazione o per qualsiasi altra causa, a
un soggetto denominato "entrante" diverso dal precedente gestore, denominato
"uscente", tutto il personale dipendente dal soggetto uscente e addetto ai
servizi riassegnati passa alle dipendenze del soggetto entrante secondo la
disciplina dell'articolo 26 del regolamento allegato A) del regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148.
2. È fatto obbligo al soggetto "uscente" di
trasferire al soggetto "entrante" il fondo per il trattamento di fine rapporto
lavoro maturato fino al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In
caso di inadempienza l'ente affidante si avvale della garanzia contrattuale di
cui all'articolo 19, comma 4, lettera g).
3. Nel caso che il soggetto "entrante" subentri
nella gestione di quote parti dei servizi gestiti dal soggetto "uscente", fatte
salve diverse pattuizioni, le quote di personale da trasferire sono individuate
distintamente per i settori di amministrazione, movimento e manutenzione, in
quote percentuali del personale dipendente calcolate sulla base delle
percorrenze chilometriche dei servizi dismessi e di quelli mantenuti dal
soggetto "uscente".
4. Alla scadenza del periodo di affidamento e in
esito alla successiva gara, le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali essenziali all'esercizio dei servizi e utilizzati dal gestore
"uscente" di proprietà degli enti "affidanti" o di società sono assegnati al
gestore entrante a fronte di un canone stabilito dagli enti affidanti o dalle
società, previo parere dell'UTE territorialmente competente, e indicato nel
bando di gara.
5. Il soggetto "uscente" ha l'obbligo di alienare
al soggetto "entrante", che è obbligato all'acquisto, fatte salve diverse
disposizioni dell'ente concedente, i beni acquistati con i contributi regionali
sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'articolo 10 della presente
legge e all'articolo 14 della L.R. n. 13/1982 e successive modificazioni,
nella quantità necessaria all'effettuazione dei servizi dismessi dal soggetto
"uscente". Per l'alienazione dei predetti beni valgono le disposizioni di cui
all'articolo 10, commi 3 e 4. Nel caso che il soggetto "uscente" intenda
alienare anche gli altri beni funzionali all'esercizio dei servizi, il soggetto
"entrante" ha diritto di prelazione per l'acquisto ai prezzi il cui ammontare è
indicato nel bando di gara.
Art. 23
Compiti degli enti affidanti.
1. L'ente competente all'affidamento o
autorizzazione di servizi di T.P.R.L.:
a) controlla periodicamente l'erogazione dei
servizi di propria competenza, sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo e la
rispondenza alla carta dei servizi;
b) verifica periodicamente la permanenza dei
requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria dei soggetti gestori;
c) provvede, anche avvalendosi dei competenti
uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972,
n. 5, al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del
servizio, dell'idoneità dei percorsi stradali e dell'ubicazione delle fermate,
ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753
e dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 422/1997. Per i percorsi e le fermate nei
centri urbani il predetto riconoscimento è attribuito alla competenza dei comuni
interessati, che ne danno comunicazione all'ente affidante;
d) autorizza, secondo direttive stabilite dalla
Giunta regionale, l'immissione e la dismissione di veicoli adibiti ai servizi di
linea in affidamento, dandone comunicazione all'Assessorato regionale ai
trasporti; (25)
e) trasmette all'Assessorato regionale ai
trasporti i dati richiesti per il monitoraggio dei servizi, nelle forme e
modalità stabilite dall'Assessorato medesimo;
f) riscuote le tasse di concessione e i
contributi di sorveglianza sulla base della vigente normativa;
g) rilascia alle imprese di trasporto pubblico
che ne fanno richiesta, nulla osta a distogliere occasionalmente gli autobus dai
servizi di linea di propria competenza, nelle quantità e nei periodi compatibili
con le esigenze dei medesimi servizi di linea, secondo direttive stabilite dalla
Giunta regionale; (26)
h) autorizza il trasporto di viaggiatori in piedi
sugli autobus interurbani adibiti ai servizi di linea di propria competenza, nel
numero massimo previsto dalla carta di circolazione, secondo direttive stabilite
dalla Giunta regionale; (27)
i) provvede agli adempimenti previsti dalla
vigente legislazione riguardanti il personale dipendente dalle imprese di
trasporto e in particolare:
l) determina, su richiesta e proposta
dell'impresa di trasporto, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento allegato A)
al R.D. n. 148/1931, le trattenute per il risarcimento dei danni arrecati
dal personale dipendente di importo superiore a Euro 1.000,00, attivabile previo
accertamento della responsabilità secondo criteri stabiliti dal dirigente del
Settore trasporti dell'Assessorato regionale ai trasporti.
2. Nel caso in cui un'impresa di trasporto
eserciti promiscuamente servizi di competenza di più enti, le funzioni di cui al
comma 1, lettera i), sono esercitate dall'ente competente alla quota prevalente
dei servizi gestiti calcolata sulla base delle percorrenze chilometriche con
criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Compete alla Regione:
a) provvedere, previo nulla osta ai fini della
sicurezza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
all'assenso per l'incarico di direttore o responsabile dell'esercizio ai sensi
dell'articolo 90 del D.P.R. n. 753/1980;
b) nominare, ai sensi dell'articolo 54 del
regolamento allegato A) del R.D. n. 148/1931 e della sentenza della Corte
costituzionale n. 449 del 25 marzo 1988, il Presidente e i componenti del
Consiglio di disciplina.
4. La Regione esercita la vigilanza generale
sulla regolarità, qualità e sicurezza di tutti i servizi di T.P.R.L. che si
svolgono sul proprio territorio, all'uopo riscuotendo i contributi di
sorveglianza nella misura stabilita dalle proprie leggi per tutti i servizi di
T.P.R.L.
5. I dipendenti della Regione e degli enti locali
che esercitano funzioni di vigilanza e controllo devono essere muniti di
apposita tessera di servizio rilasciata dall'ente dal quale dipendono. Le
predette tessere di servizio e quelle rilasciate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti consentono la libera circolazione sui servizi di
T.P.R.L. per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Le tessere
rilasciate dagli enti locali hanno validità sui servizi di rispettiva
competenza.
6. Le imprese esercenti trasporto pubblico hanno
l'obbligo di esibire, a richiesta degli incaricati alla vigilanza e controllo di
cui al comma 5, ogni documento relativo alla gestione dei servizi.
(25) Con Delib.G.R. 16
dicembre 2008, n. 2465 sono state approvate, in ottemperanza a quanto
disposto dalla presente lettera, le direttive per l'immissione e la dismissione
dei veicoli adibiti ai servizi di linea in affidamento.
(26) Con Delib.G.R. 16
dicembre 2008, n. 2465 sono state approvate, in ottemperanza a quanto
disposto dalla presente lettera, le direttive per l'immissione e la dismissione
dei veicoli adibiti ai servizi di linea in affidamento.
(27) Con Delib.G.R. 16
dicembre 2008, n. 2465 sono state approvate, in ottemperanza a quanto
disposto dalla presente lettera, le direttive per l'immissione e la dismissione
dei veicoli adibiti ai servizi di linea in affidamento.
(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 72 del 02-03-2004
Art. 24
Poteri sostitutivi.
1. In caso di mancato o irregolare esercizio da
parte degli enti locali delle funzioni agli stessi conferite dalla presente
legge, la Giunta regionale, previa immediata diffida e dopo sessanta giorni
dalla stessa, dispone, con propri provvedimenti, specifici interventi in
sostituzione dell'ente locale inadempiente.
Art. 25
Osservatorio e Agenzia per la mobilità. (28)
[1. Nell'ambito delle proprie funzioni di
programmazione del sistema integrato dei trasporti regionali e di vigilanza dei
servizi di T.P.R.L., è istituito presso la Giunta regionale, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio per
la mobilità, con i seguenti compiti *:
a) rilevare e valutare i dati sulla mobilità
regionale e i suoi processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi
minimi e della valutazione della rispondenza del sistema dei trasporti alle
esigenze economiche e sociali della comunità regionale;
b) individuare e monitorare i parametri di
efficienza, efficacia e qualità dei servizi di T.P.R.L., anche in relazione al
loro impatto ambientale, al consumo energetico e alla sicurezza;
c) rilevare e analizzare i livelli di
produttività delle imprese di trasporto, ai fini della definizione di standard
ottimali di gestione;
d) formulare proposte per l'individuazione
delle reti di servizi di cui all'articolo 2, comma 4;
e) verificare il grado di integrazione modale
del sistema del trasporto pubblico e proporre interventi migliorativi;
f) verificare l'efficacia degli investimenti
effettuati nel settore;
g) predisporre un programma operativo per la
raccolta e l'elaborazione dei dati mediante appropriati sistemi informatizzati,
anche al fine di corrispondere alle richieste del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per l'elaborazione del Conto nazionale trasporti;
h) relazionare annualmente alla Giunta
regionale, evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando ogni
proposta utile a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del sistema
dei trasporti;
i) curare la pubblicazione e la diffusione
dei dati monitorati.
2. L'Osservatorio per la mobilità si compone
di 29 membri:
a) l'Assessore regionale ai trasporti, con
funzioni di presidente;
b) gli Assessori ai trasporti o loro delegati
delle province;
c) un rappresentante dell'UPI;
d) un rappresentante dell'ANCI;
e) il Dirigente del Settore trasporti
f) il Presidente dell'ASSTRA;
g) il Presidente dell'ANAV;
h) il Dirigente del trasporto locale
regionale di Trenitalia S.p.A.;
i) il Presidente della Commissione trasporti
della Federazione regionale degli industriali della Puglia;
j) due rappresentanti delle associazioni dei
consumatori;
k) sei rappresentanti delle associazioni
sindacali di categoria e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;
l) cinque rappresentanti delle associazioni
sindacali confederali firmatarie di contratti nazionali di lavoro;
m) un rappresentante delle organizzazioni del
trasporto merci in conto terzi;
n) un rappresentante del Politecnico di Bari,
indicato dal Rettore tra gli esperti del settore trasporti;
o) un rappresentante delle altre università
pugliesi, indicato dal Comitato universitario regionale.
La partecipazione dei componenti alle sedute
dell'Osservatorio avviene senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
3. L'Osservatorio della mobilità è convocato
dal Presidente di norma una volta l'anno, allo scopo di approvare gli obiettivi
delle attività da svolgere e valutare, a consuntivo, i risultati raggiunti nel
corso dell'anno, svolti in particolare dall'Agenzia per la mobilità di cui al
comma 5.
4. I soggetti gestori dei servizi hanno
l'obbligo di fornire all'Osservatorio per la mobilità tutti i dati richiesti nei
tempi e con le modalità stabilite dall'Osservatorio medesimo. L'inosservanza
della suddetta disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui
all'art. 31, fermo restando l'obbligo di ottemperare.
5. Per le finalità dell'Osservatorio della
mobilità è costituita l'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia
denominata AREM, con i seguenti compiti e struttura organizzativa:
a) all'AREM sono demandate le funzioni di
supporto alla Regione e all'Osservatorio della mobilità e, ove richiesto, agli
enti locali nelle seguenti materie: (29)
1) gestione del processo di pianificazione
degli investimenti e monitoraggio del sistema dei trasporti;
2) gestione del processo di pianificazione
dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi
minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;
3) gestione delle procedure concorsuali di
affidamento dei servizi di competenza della Regione e, ove richiesto, degli enti
locali;
4) stipula degli accordi di programma e
redazione dei contratti di servizio;
5) controllo, vigilanza e monitoraggio dello
svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza
di trattamento degli utenti;
6) gestione della politica tariffaria;
7) elaborazione del Piano regionale delle
merci e della logistica;
8) attuazione degli indirizzi del Piano
regionale dei trasporti per il sostegno della razionalizzazione logistica;
9) definizione e attuazione di azioni di
marketing territoriale per favorire l'installazione nella Regione di piattaforme
logistiche a valore aggiunto per la distribuzione nei Paesi del Mediterraneo e
dell'area balcanica;
10) promozione in Italia e all'estero delle
risorse di imprenditorialità, tecnologie e infrastrutture regionali al servizio
della logistica;
11) promozione e gestione di progetti
innovativi che richiedono una forte concertazione di soggetti pubblici e
privati;
b) l'AREM realizza e gestisce una banca dati
del sistema della mobilità, del sistema della qualità dei servizi e del sistema
di informazione alla clientela e predispone una relazione annuale sull'andamento
dei servizi di trasporto da trasmettere all'Osservatorio della mobilità e alla
Giunta regionale;
c) per lo svolgimento dei compiti di
informazione e analisi della domanda e degli altri propri compiti istituzionali,
gli enti locali trasmettono all'Agenzia i dati necessari forniti dalle imprese
esercenti relativi ai servizi di trasporto pubblico, secondo le modalità
specificate nei contratti di servizio. Per tale attività l'Agenzia può avvalersi
di una struttura di monitoraggio, anche esterna, cui può essere conferito il
diritto all'accesso ai dati delle imprese e aziende che gestiscono i servizi di
trasporto. I dati raccolti dall'Agenzia sono trasmessi alle organizzazioni
sindacali, imprenditoriali e dei consumatori e sono oggetto di confronto,
nell'ambito dell'Osservatorio della mobilità, tra le organizzazioni e la Regione
per la definizione del successivo programma triennale dei trasporti;
d) sono organi dell'AREM il Direttore
generale, il Collegio dei revisori;
e) il Direttore generale dell'AREM è nominato
dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti;
f) il rapporto di lavoro del Direttore
generale è regolato da contratto di diritto privato e decade alla scadenza della
Giunta regionale; resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla
nomina del nuovo Direttore generale. Il suo emolumento è definito dalla Giunta
regionale su proposta dell'Assessore. L'incarico è incompatibile con altre
attività professionali. Nel contratto sono individuate le condizioni e le
modalità attraverso le quali il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore ai trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale, può
revocare l'incarico del Direttore generale;
g) il Direttore generale ha la rappresentanza
legale dell'Agenzia ed esercita tutti i poteri di direzione e gestione in
coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale;
h) il direttore provvede in particolare ai
seguenti compiti:
1) adozione del regolamento, approvato dalla
Giunta regionale, che disciplina il funzionamento dell'Agenzia e ne specifica le
funzioni;
2) direzione della struttura;
3) predisposizione del programma annuale
delle attività;
4) predisposizione del bilancio di previsione
e del conto consuntivo;
5) gestione delle dotazioni finanziarie e
strumentali, verifica del loro utilizzo, gestione del patrimonio e del
personale;
6) verifica e assicurazione del livello di
qualità dei servizi, ispezione e controllo interno;
7) redazione di una relazione annuale
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta
regionale;
8) stipula dei contratti e delle convenzioni
nonché di tutti gli altri atti necessari e obbligatori;
9) cura delle relazioni sindacali;
i) al Direttore generale si applicano, in
materia di revoca, incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme
nazionali e regionali in vigore;
l) presso l'AREM è istituito il Collegio dei
revisori;
m) il Collegio dei revisori è composto da
cinque membri, dei quali tre effettivi e due supplenti, iscritti al registro dei
revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è
costituito, con proprio atto, dal Presidente della Giunta regionale. Il collegio
dura in carica tre anni e, in ogni caso, non oltre la durata della legislatura.
I revisori restano, comunque, in carica fino alla nomina del nuovo collegio;
n) il Collegio dei revisori dei conti
esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
dell'AREM e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della
gestione, con apposito atto. I revisori dei conti hanno anche, disgiuntamente,
diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Agenzia;
o) la Giunta regionale determina l'indennità
spettante al presidente e ai componenti il collegio, effettivi, all'atto della
nomina del collegio stesso;
p) ai componenti del collegio si applicano,
in materia di revoca, incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le
norme nazionali e regionali in vigore;
q) la nomina del Collegio dei revisori dei
conti, in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionati o deceduti,
deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della
revoca, delle dimissioni o del decesso;
r) le funzioni di controllo sull'AREM sono
esercitate dalla Giunta regionale;
Sono sottoposti a controllo preventivo della
Giunta regionale i seguenti atti:
1. il bilancio di previsione annuale e
poliennale;
2. gli impegni di spesa poliennale;
3. il conto consuntivo;
4. il programma annuale di attività;
5. il regolamento;
6. la dotazione organica;
7. la relazione annuale sull'attività svolta;
s) gli atti di cui alla lettera r) devono
essere inviati, per il tramite dell'Assessorato regionale ai trasporti, alla
Giunta regionale corredati del parere del collegio dei revisori;
t) gli atti non soggetti al controllo
preventivo della Giunta regionale sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla
pubblicazione nell'albo della sede dell'AREM;
u) nei casi di inadempienza sono attivati i
poteri sostitutivi regionali;
v) il Direttore generale, entro sessanta
giorni dalla sua nomina, redige e propone il regolamento dell'AREM;
z) il regolamento è approvato dalla Giunta
regionale e disciplina il funzionamento dell'AREM e in particolare ne specifica
le funzioni, ne definisce l'organizzazione, la dotazione organica, le modalità
di reclutamento del personale, le modalità di funzionamento dell'Osservatorio,
nonché le modalità per la definizione di rapporti con soggetti esterni, oltre
che con soggetti aventi specifiche professionalità, presenti tra il personale
regionale, di enti locali o di aziende di trasporto. La struttura dell'AREM deve
essere, comunque, improntata a princìpi di alta professionalità, snellezza e
funzionalità;
w) per l'esercizio dei suoi compiti di
progettazione, studio e ricerca l'AREM può stipulare con esperti contratti di
diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può, altresì,
stipulare convenzioni con società, enti qualificati e Università per
l'espletamento di particolari servizi e partecipare a consorzi e società con
finalità di ricerca e formazione;
x) per il funzionamento e la gestione
dell'AREM la Regione destina annualmente risorse pari al 3,5 per mille dei
corrispettivi contrattuali di servizio. ]
* Con D.G.R.
25 ottobre 2005, n. 1488 sono state approvate le
agevolazioni tariffarie in favore di determinate categorie di utenti ai sensi
del presente comma.
(28) Articolo abrogato
dall'art.12,
della L.R.
41/2017 ;
(29) La l.r.
41/2017 ha soppresso l'Agenzia regionale per la mobilità nella regione
Puglia, denominata AREM, istituita dal presente comma 5 ed ha costituito
l'Agenzia strategica per lo sviluppo eco sostenibile del territorio ( ASSET
)
TITOLO VI
Disciplina tariffaria
Art. 26
Princìpi generali in materia tariffaria.
1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le
rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, delle imprese di
trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e
delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie
chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi
minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con
l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto
dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari
servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti.
2. Le basi tariffarie sono, di norma,
incrementate annualmente applicando l'indice dell'inflazione reale (30) .
3. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei
servizi interurbani sono commisurati alle basi tariffarie chilometriche di cui
al comma 1 con i criteri di cui all'articolo 28. I prezzi minimi dei titoli di
viaggio, nonché gli abbonamenti mensili o settimanali dei servizi urbani e
suburbani, sono commisurati al prezzo del biglietto di corsa semplice di cui al
comma 1 e con i criteri stabiliti dagli enti competenti.
4. La Giunta regionale può disporre prezzi più
alti di quelli minimi per i servizi di T.P.R.L. interurbano. Analoga facoltà
compete ai comuni per servizi di propria competenza.
5. La Giunta regionale e i comuni, secondo le
competenze di cui al comma 4, possono autorizzare tariffe più alte alle imprese
di trasporto che ne fanno richiesta allo scopo di raggiungere, tenuto conto
della elasticità della domanda, il rapporto contrattualmente stabilito tra
ricavi e costi dei servizi. Per il rilascio dell'autorizzazione le imprese di
trasporto devono fornire adeguate motivazioni a sostegno della propria
richiesta.
(30) Vedi, anche, la D.G.R.
23 dicembre 2004, n. 1987.
Art. 27
Titoli di viaggio.
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico
sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata
del viaggio e ad esibirlo al personale dell'impresa esercente o dell'ente di
vigilanza o controllo.
2. Le imprese di trasporto sono tenute a
rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti titoli di viaggio:
a) biglietti di corsa semplice, validi per
effettuare una sola corsa;
b) abbonamenti settimanali, validi per la
settimana di convalida;
c) abbonamenti mensili, validi per il mese di
convalida;
d) abbonamenti settimanali e mensili ridotti,
validi per la settimana o mese di convalida,
e) per eventuali servizi utilizzabili per non più
di cinque giorni alla settimana.
3. Le imprese di trasporto possono con proprio
regolamento limitare la validità degli abbonamenti settimanali e mensili, ferma
restando la validità temporale per la settimana o il mese di convalida, a un
numero di corse non inferiore rispettivamente a dodici e cinquantadue corse,
ridotte a dieci e quarantadue corse per gli abbonamenti ridotti.
4. Le imprese di trasporto possono adottare,
previa autorizzazione della Regione o dei comuni, secondo le competenze di cui
all'articolo 26, altre tipologie dei titoli di viaggio in relazione a
particolari esigenze dei servizi gestiti.
Art. 28
Prezzi minimi dei titoli di viaggio.
1. I prezzi minimi dei titoli di viaggio per i
servizi interurbani di T.P.R.L. sono calcolati con le modalità di cui ai commi
2, 3, e 4 sulla base della lunghezza della relazione del viaggio corrispondente,
per i servizi automobilistici, al minor percorso stradale tra i centri serviti
indipendentemente dall'effettivo percorso dei servizi medesimi. Le lunghezze
sono assunte con riferimento a fasce chilometriche di cinque chilometri fino ai
cinquanta chilometri e di dieci chilometri oltre i cinquanta chilometri,
assumendo la prima fascia da uno a dieci chilometri. I prezzi dei titoli di
viaggio dei servizi di T.P.R.L. sono arrotondati, per eccesso e per difetto, ai
dieci centesimi di Euro fino all'importo di venticinque Euro e all'Euro per
importi superiori ai venticinque Euro. I prezzi dei titoli di viaggio sono
comprensivi di IVA.
2. I prezzi minimi dei biglietti di corsa
semplice dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria
chilometrica stabilita ai sensi dell'articolo 26, comma 1, per la lunghezza
chilometrica massima della fascia in cui è compresa la lunghezza della
relazione. Il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice è commisurato alla
lunghezza di quindici chilometri.
3. I prezzi minimi degli abbonamenti settimanali
dei sevizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria
chilometrica di cui all'articolo 26, comma 1, per la lunghezza massima della
fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente dodici, o il
coefficiente dieci per gli abbonamenti ridotti, con applicazione dei seguenti
sconti progressivi:
a) fino a 10 km : 20%
b) da 11 a 20 km : 25%
c) da 21 a 30 km : 35%
d) da 31 a 40 km : 50%
e) da 41 a 50 km : 65%
f) oltre 50 km: 80%
4. I prezzi minimi degli abbonamenti mensili dei
servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica
di cui all'articolo 26, comma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è
compresa la relazione e per il coefficiente cinquanta, o il coefficiente
quarantadue per gli abbonamenti ridotti, con applicazione dei seguenti sconti
progressivi:
a) fino a 10 km : 30%
b) da 11 a 20 km : 40%
c) da 21 a 30 km : 50%
d) da 31 a 40 km : 60%
e) da 41 a 50 km : 75%
f) oltre 50 km: 85%
5. I ragazzi di età inferiore a dieci anni
accompagnati da persona adulta sono trasportati gratuitamente.
6. Le imprese di trasporto stabiliscono con
proprio regolamento, trasmesso all'ente affidante e alla Regione, le modalità
per l'eventuale rilascio di tessere di riconoscimento per viaggiatori in
abbonamento e di titoli di viaggio a bordo con relativo sovraprezzo, per la
prenotazione di posti e per il trasporto di bagagli e animali.
7. Le imprese di trasporto sono obbligate a
trasmettere alla Regione e ai propri enti affidanti le tabelle dei prezzi e
delle distanze dei titoli di viaggio rilasciati per i servizi dalle stesse
gestiti, dando tempestiva notizia delle eventuali variazioni intervenute. Le
imprese di trasporto sono altresì tenute a dare ampia informazione alla
clientela delle tariffe applicate e del regolamento di cui al comma 6.
L'inosservanza delle predette disposizioni comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 31.
8. La base tariffaria chilometrica minima di cui
all'articolo 26, comma 1, è espressa in Euro con almeno quattro cifre decimali.
Art. 29
Sistema tariffario integrato.
1. La Regione promuove l'istituzione di un
sistema tariffario integrato che consenta all'utente l'utilizzo di tutti i
servizi di T.P.R.L. sul proprio territorio con il pagamento di un unico titolo
di viaggio, anche con carte multiservizi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione
promuove la costituzione, anche con la propria partecipazione, di un centro di
gestione del sistema tariffario integrato, in forma societaria o consortile con
la partecipazione delle imprese di trasporto e di altri soggetti pubblici o
privati. L'eventuale quota partecipativa regionale non può superare il trenta
per cento.
3. Fino alla costituzione del centro di cui al
comma 2 la Giunta regionale ha facoltà di imporre integrazioni tariffarie tra
più imprese di trasporto pubblico con modalità dalla stessa stabilite e sentite
le imprese interessate.
4. Per aree a elevata diffusione abitativa la
Giunta regionale promuove, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 1,
sistemi tariffari diversi da quelli di cui agli articoli 27 e 28 riferiti a
parametri temporali e zonali.
Art. 30
Agevolazioni tariffarie.
1. È facoltà della Regione e degli enti locali
disporre agevolazioni o gratuità tariffarie in favore di determinate categorie
di utenti a condizione che i relativi atti dispositivi provvedano
contestualmente a coprire i minori ricavi del traffico derivanti alle imprese di
trasporto dalle predette agevolazioni (31) .
2. Gli sconti sugli abbonamenti calcolati con i
criteri di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, hanno carattere di sconti
commerciali e non costituiscono agevolazioni ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
3. Nei limiti della disponibilità del capitolo di
spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), la Giunta regionale può
disporre il rilascio, da parte delle imprese, di documenti di viaggio per la
circolazione gratuita sui servizi di T.P.R.L. delle seguenti categorie di
cittadini (32) :
a) privi di vista per cecità assoluta o con
residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
b) invalidi di guerra, civili di guerra e per
servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A)
allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni, e loro
eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
c) invalidi civili e portatori di handicap
certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una
invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuali
accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto, nonché invalidi del lavoro
certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una
invalidità in misura non inferiore al 70 per cento.
I documenti di viaggio sono rilasciati dalle
imprese, nel limite massimo di valore di cui al comma 4, ai cittadini che ne
fanno richiesta per le tratte di servizio interessate, previo accertamento della
loro appartenenza a una delle predette categorie sulla base di idoneo documento
(33) .
4. Le compensazioni dei minori ricavi del
traffico conseguenti alle agevolazioni di cui al precedente comma sono stabilite
nel limite massimo del 2 per mille (34) dei corrispettivi contrattuali di servizio e,
comunque, nel limite della disponibilità del capitolo di spesa di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera e).
5. Le clausole dei contratti "ponte" di servizio
relative alle gratuità di viaggi alle categorie di cui al precedente comma 3 si
intendono sostituite con riferimento alle presenti disposizioni.
(31) Vedi anche, in applicazione del presente comma, quanto dispone
l'art. 10,
comma 1, L.R.
2 dicembre 2005, n. 17.
(32) Comma così modificato dall'art. 52,
comma 3, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
(33) Periodo sostituito dall'art. 27,
L.R.
7 marzo 2003, n. 4. Il testo originario era così
formulato: « I documenti di viaggio sono rilasciati dalle imprese, nel limite
massimo di valore di cui al comma 4, ai cittadini che ne facciano richiesta per
le tratte di servizio interessate, previo accertamento della loro appartenenza a
una delle predette categorie sulla base di idoneo documento e sulla base degli
elenchi prodotti dalle associazioni regionali delle categorie aventi diritto.».
(34) Il limite massimo del 2 per mille qui indicato è stato elevato
al 3,5 per mille, limitatamente all'anno 2004, dall'art. 61,
L.R.
4 agosto 2004, n. 14 e permanentemente, nella stessa
misura del 3,5 per mille, dall'art. 67,
L.R.
12 gennaio 2005, n. 1; limite ulteriormente elevato al
5,5 per mille dall'art. 9,
L.R.
30 dicembre 2005, n. 20.
TITOLO VII
Sanzioni
Art. 31
Sanzioni agli enti e imprese di trasporto.
1. La mancata osservanza delle disposizioni della
presente legge comporta l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 a carico dell'ente o impresa inadempiente.
2. L'importo della sanzione amministrativa spetta
all'ente competente all'accertamento dell'infrazione, il quale può introitarne
l'importo mediante recupero a valere compensativamente sugli eventuali
corrispettivi dovuti all'impresa sanzionata.
3. La Regione può disporre recuperi di somme a
qualsiasi titolo dovute dagli enti locali o dalle imprese di trasporto in sede
di trasferimenti di risorse ai medesimi enti o imprese.
4. Nel caso di inadempienza agli obblighi di
esercizio rivenenti dai contratti di servizio e dalle carte dei servizi,
l'impresa di trasporto inadempiente, ferma restando l'applicazione delle
sanzioni contrattualmente previste, è tenuta a corrispondere un equo indennizzo
agli eventuali utenti che ne abbiano subìto danno. I criteri di indennizzo sono
stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 32 (35)
(Sanzioni
agli utenti dei servizi e disposizioni in materia di sicurezza e contrasto
all’evasione)
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che
all’atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio sono
tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00, ridotta a euro 50,00 se
l’utente estingue l’illecito entro i trenta giorni successivi a quello della
contestazione o della sua notifica. L’importo della predetta sanzione
amministrativa compete all’impresa esercente il servizio.
2. Il mancato
rispetto, da parte degli utenti dei servizi, delle norme contenute nel
regolamento aziendale di vettura comporta l’applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie da euro 60,00 a euro 250,00, ridotte del 50 per cento
se l’utente estingue l’illecito entro i trenta giorni successivi a quello della
contestazione o della sua notifica. L’importo della predetta sanzione
amministrativa compete all’impresa esercente il servizio.
3. Al fine di
assicurare a bordo dei mezzi urbani ed extraurbani maggiore sicurezza
all’utenza, nonché per porre in essere misure di più elevata efficacia a
contrasto del fenomeno dell’evasione, i gestori dei servizi di trasporto
pubblico locale, oltre a potersi avvalere di proprio personale, possono affidare
attività di prevenzione e accertamento, sull’osservanza delle disposizioni per
la cui violazione sono previste e applicate sanzioni amministrative, anche a
guardie giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di
vigilanza privata, ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Ministro
dell’interno 15 settembre 2009, n. 154 (Regolamento recante disposizioni per
l’affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle
stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle
stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e
depositi, nonché nell’ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui
espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155).
4. Le attività
di prevenzione e accertamento di cui al comma 3 comprendono i poteri di
accertamento e contestazione di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), per gli organi addetti al
controllo delle disposizioni dalla cui violazione discende la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro e presuppongono, quindi, il
controllo sull’identità delle persone quando esso sia strettamente e
funzionalmente collegato all’attività di vigilanza e custodia.
4 bis. Qualora il pagamento delle sanzioni non sia effettuato
nelle forme di cui ai commi 1 e 2, il gestore dei trasporti dell’impresa
esercente il servizio, ricevuto il rapporto del soggetto incaricato che ha
accertato l’infrazione, è competente, ai sensi dell’articolo 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), a emettere l’ordinanza di
ingiunzione con le procedure di cui al medesimo articolo 18. (36)
(35) Articolo sostituito
dalla l.r. 13/2014, art. 1. Il testo originario era così formulato: "Art.32
-Sanzioni agli utenti dei servizi. - 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che all'atto dei
controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti al
pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione
amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ridotta a Euro 50,00 se l'utente
estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della
contestazione o della sua notifica. 2. L'importo della
predetta sanzione amministrativa compete all'impresa esercente il servizio.
3. Il mancato rispetto da parte degli utenti dei servizi
delle norme contenute nel regolamento aziendale di vettura comporta
l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 55,00 a Euro
250,00, ridotte al 50 per cento se l'utente estingue l'illecito entro i trenta
giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica. L'importo
della predetta sanzione amministrativa compete all'esercente il servizio.
4. Per l'accertamento e la contestazione degli illeciti
di cui ai commi 1 e 3 le imprese di trasporto abilitano i propri agenti nelle
forme di legge (1) . Qualora il pagamento delle
sanzioni non sia effettuato nelle forme di cui ai commi 1 e 2, il direttore
dell'impresa di trasporto, pubblica o privata, ricevuto il rapporto dell'agente
che ha accertato l'infrazione, è competente, ai sensi dell'articolo 18 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, a emettere l'ordinanza - ingiunzione con le
procedure di cui al medesimo articolo 18. (1) Periodo così
corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R.P del 21 novembre 2002, n.
148. "
(36) Comma aggiunto dalla
l.rl. n. 2/2014, art. 1
TITOLO VIII
Norme finali e finanziarie
Art. 33
Contratti ponte.
1. I contratti ponte del TPRL sottoscritti nella
Regione Puglia restano in vigore fino alla definizione delle procedure di gara
di cui all'articolo 16 della presente legge, mediante la sottoscrizione dei
contratti di servizio pubblico di cui all'articolo 19 della presente legge.
2. I programmi di esercizio nei contratti ponte
non possono subire variazioni salvo per gli orari, che possono variare per
mutate esigenze di mobilità e previa autorizzazione dell'ente affidante (37) .
(37) Articolo così sostituito dall'art. 48,
L.R.
7 gennaio 2004, n. 1. Il testo originario era così
formulato: «Art. 33. Contratti ponte. I contratti ponte di T.P.R.L. sottoscritti
nella Regione Puglia restano in vigore sino all'espletamento delle procedure
concorsuali di cui all'articolo 16 della presente legge. I programmi di
esercizio riportati nei contratti ponte non possono subire variazioni salvo per
gli orari, che possono variare per mutate esigenze di mobilità.».
Art. 34
Avvio delle procedure concorsuali.
1. La Regione e gli enti locali competenti, entro
il 31 dicembre 2004, hanno l'obbligo di attivare e concludere le procedure di
gara di cui all'articolo 16, affinché i servizi di TPRL - esclusi i servizi
ferroviari - vengano affidati con contratto di servizio pubblico di cui
all'articolo 19 (38) .
2. La Giunta regionale procede, entro il 31
dicembre 2006, ad approvare il progetto del sistema ferroviario regionale
unitario integrato con il sistema nazionale previsto dall'articolo 9 della legge
regionale 2 marzo 2004, n. 2 (Disposizioni in materia di trasporti -
Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18), fissando modalità, criteri e
tempi per la sua realizzazione. Le procedure concorsuali per l'affidamento dei
servizi ferroviari e automobilistici integrativi e sostitutivi previste
dall'articolo 16
della L.R.
n. 18/2002 saranno espletate entro dodici mesi dalla realizzazione del
sistema ferroviario regionale integrato. La Giunta regionale dispone il rinnovo
dei contratti di servizio ponte con le attuali imprese esercenti i servizi
ferroviari (39) .
3. Le prime gare espletate ai sensi della
presente legge per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale sono
svolte anche in assenza di piano regionale dei trasporti, di piano triennale dei
servizi e di piani provinciali di bacino previsti agli articoli 7, 8 e 11. A tal
fine i servizi minimi disciplinati dall'articolo 5 sono identificati nei
programmi di esercizio oggetto dei contratti "ponte " in essere.
4. L'erogazione delle risorse regionali relative
ai servizi di trasporto pubblico è sospesa qualora l'ente competente non
provveda ad avviare e concludere le procedure concorsuali a seguito di
espletamento di gara per l'affidamento dei servizi entro il 31 dicembre 2004 (40) .
(38) Comma così modificato dall'art. 60,
comma 3, L.R.
4 agosto 2004, n. 14.
(39) Comma così sostituito dall'art. 17,
comma 3, L.R.
2 dicembre 2005, n. 17. Il testo originario era così
formulato: «2. Le procedure concorsuali inerenti i servizi ferroviari esclusi
dal comma 1 saranno espletate a far data dal 30 dicembre 2004 avvalendosi, in
tal caso, dei nuovi termini fissati dalle vigenti norme nazionali. La Giunta
regionale è autorizzata con propri atti a prorogare, anche con più
provvedimenti, i termini di attivazione delle procedure di gara di cui
all'articolo 16 e nel limite temporale previsto dalle vigenti norme nazionali.».
(40) Comma sostituito
dall'art. 8,
L.R.
2 marzo 2004, n. 2, poi così modificato
dall'art. 60,
comma 3, L.R.
4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «Art. 34. Avvio delle procedure concorsuali. 1. La Regione e gli enti
locali competenti, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, hanno l'obbligo di attivare le procedure concorsuali di
cui all'articolo 16 della presente legge affinché, a far data dal 1° gennaio
2004, i servizi di T.P.R.L. - esclusi i servizi ferroviari - vengano affidati
con contratto di servizio pubblico di cui all'articolo 19 della presente legge.
2. I servizi ferroviari esclusi dal comma 1 saranno affidati a far data dal 1°
gennaio 2004 come previsto dal D.Lgs. n. 422/1997 e D.Lgs. n.
400/1999.».
Art. 35
Società regionale trasporto ferroviario.
1. La Regione Puglia promuove la realizzazione di
un sistema ferroviario regionale unitario, coordinato e integrato con il sistema
ferroviario nazionale e con il sistema del trasporto pubblico locale che
garantisca le esigenze collettive di mobilità delle persone e delle merci e che
consenta un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio
regionale (41) .
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma
1, la Regione Puglia può partecipare al capitale sociale di una società di
capitali di nuova costituzione o di una già esistente e operante nel settore
ferroviario, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 13 commi 2 e 3.
3. La società di capitali così come individuata
dalla Regione Puglia per lo scopo di cui al comma 1 sarà denominata AREF
(Azienda regionale ferroviaria) S.p.A.
4. Lo Statuto sociale è approvato dal competente
organo societario nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 e l'oggetto
sociale principale della società sarà quello di organizzare e gestire reti
infrastrutturali ferroviarie adibite al trasporto passeggeri e merci, servizi di
trasporto ferroviari sia di persone che di merci, servizi automobilistici
integrativi e sostitutivi strettamente legati all'esercizio ferroviario locale e
quant'altro sarà ritenuto opportuno.
5. I soci della società di capitali come
individuata al comma 2 possono essere enti locali, aziende o istituti di
credito, camere di commercio, industria e artigianato, società di capitali,
imprenditori singoli e associati e cooperative di dipendenti. I requisiti, le
modalità e l'impegno finanziario per assumere direttamente o indirettamente la
qualità di socio saranno definiti da apposita delibera della Giunta regionale.
6. Il capitale sociale dell'AREF in fase di
costituzione viene quantificato in euro 5 milioni 200 mila. La Regione e gli
enti locali vi partecipano nei limiti previsti al comma 2 dell'articolo 13. Sia
per la determinazione della quota di partecipazione della Regione Puglia che per
il relativo finanziamento si dovrà provvedere con specifico provvedimento
mediante stanziamento in apposito capitolo di spesa a costituirsi.
7. La composizione degli organi sociali è
determinata dallo Statuto dell'AREF. La rappresentanza della Regione è designata
dalla Giunta regionale.
8. La rappresentanza della Regione Puglia negli
organi statutari dell'AREF relaziona annualmente alla stessa sulle realizzazioni
e sui programmi della società, nonché sull'andamento di gestione
economico-finanziaria.
9. La Regione è rappresentata nell'Assemblea
dell'AREF dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale suo
delegato, che partecipa all'Assemblea dopo aver acquisito gli orientamenti della
Giunta stessa (42) .
(41) Comma così modificato dapprima dall'art. 52,
comma 4, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1 e poi dall'art. 17,
comma 4, L.R.
2 dicembre 2005, n. 17.
(42) Articolo, già modificato dall'art. 47,
L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, è stato poi così sostituito
dall'art. 9,
L.R.
2 marzo 2004, n. 2, poi così modificato come indicato
nella nota che precede. Il testo precedente era così formulato: «Art. 35.
Costituzione A.RE.F. 1. La Regione Puglia promuove, entro il 31 dicembre 2004,
la costituzione di una società per azioni secondo le norme degli articoli 2325 e
seguenti del Codice civile, denominata Azienda regionale ferroviaria (A.RE.F.)
S.p.A. 2. L'A.RE.F. ha le finalità di realizzare un sistema ferroviario
regionale coordinato e integrato nel sistema del trasporto pubblico locale che
garantisca le esigenze collettive di mobilità delle persone e delle merci e che
promuova un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio
regionale. 3. Principi e oggetto sociale della società saranno quelli di
partecipare alle gare a evidenza pubblica e gestire l'intera rete dei servizi
ferroviari della Regione Puglia. Così costituita, l'A.RE.F. potrà gestire i
servizi ferroviari e automobilistici integrativi o sostitutivi strettamente
legati all'esercizio ferroviario locale di competenza territoriale della Regione
Puglia. 4. Soci dell'A.RE.F. possono essere enti locali, aziende e istituti di
credito, camere di commercio, industria e artigianato, imprenditori singoli e
associati.5. Lo Statuto dell'A.R.E.F. è approvato dal competente organo
societario, previo parere della Giunta regionale e nel rispetto di quanto
previsto all'articolo 13. 6. L'A.RE.F., per meglio integrare e consolidare le
proprie finalità intermodali, parteciperà anche a gare del settore
automobilistico da esercitarsi nella Regione Puglia e che siano di proprietà
degli enti comunali capoluoghi di Provincia. 7. Il capitale sociale dell'A.RE.F.
in fase di costituzione viene quantificato in Euro 5.200.000,00. La Regione e
gli enti locali vi partecipano nei limiti previsti al comma 2 dell'articolo 13.
Sia per la determinazione della quota di partecipazione della Regione Puglia che
per il relativo finanziamento si dovrà provvedere con specifico provvedimento
mediante stanziamento in apposito capitolo di spesa a costituirsi. 8. La
composizione degli organi sociali è determinata dallo Statuto dell'A.RE.F. La
rappresentanza della Regione è designata dalla Giunta regionale. 9. La
rappresentanza della Regione negli organi statutari dell'A.RE.F. relaziona
annualmente alla stessa sulle realizzazioni e sui programmi della società,
nonché sull'andamento di gestione economico - finanziaria. 10. La Regione è
rappresentata nell'Assemblea dell'A.RE.F. dal Presidente della Giunta regionale
o da un Assessore regionale suo delegato, che partecipa all'Assemblea dopo aver
acquisito gli orientamenti della Giunta stessa.».
Art. 36
Norma finanziaria.
1. Alla copertura degli oneri rivenienti
dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 2002, si
provvede:
1. quanto alla spesa prevista all'articolo 4,
comma 2, lettera a), con lo stanziamento iscritto al capitolo 552012/2002;
2. quanto alla spesa prevista all'articolo 4,
comma 2, lettera b), con lo stanziamento iscritto al capitolo 552013/2002;
3. quanto alla spesa prevista all'articolo 4,
comma 2, lettera c), con lo stanziamento iscritto al capitolo 552018/2002;
4. quanto alla spesa prevista all'articolo 4,
comma 2, lettera d), con gli stanziamenti che saranno iscritti ai capitoli di
spesa 551041 e 551042, a seguito di assunzione di mutuo con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato ai sensi della legge n.
194/1998;
5. quanto alla spesa prevista all'articolo 4,
comma 2, lettera e), con lo stanziamento iscritto al capitolo 552016/2002;
6. quanto alla spesa prevista all'articolo 33,
comma 2, con lo stanziamento iscritto al capitolo 552023/2002;
7. quanto alla spesa prevista all'articolo 25,
con uno stanziamento di Euro 110.000,00 da iscriversi al capitolo di nuova
istituzione epigrafato "Spese per il funzionamento dell'Agenzia regionale per la
mobilità" mediante contestuale riduzione, di pari importo, dell'autorizzazione
di spesa del bilancio di previsione 2002 iscritta al capitolo 3185.
2. Per gli esercizi successivi si provvederà in
sede di predisposizione dei bilanci di previsione annuali.
Art. 37
Obbligo di notifica UE.
1. L'efficacia della presente legge,
limitatamente agli articoli 9 e 10, che prevedono la concessione di aiuti di
Stato a finalità regionale, è sospesa sino alla pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione Puglia dell'esito dell'esame da parte della Commissione
Europea, ai sensi dell'articolo 93 del Trattato UE.
TITOLO IX
Abrogazioni
Art. 38
Abrogazioni.
1. Sono abrogate: la legge
regionale 25 marzo 1999, n. 13 e le sue successive modifiche e
integrazioni per quanto incompatibili con la presente e, precisamente, il comma
7 dell'articolo 25
della legge
regionale 4 maggio 1999, n. 17, l'articolo 15
della legge
regionale 13 dicembre 1999, n. 32, l'articolo 56
della legge
regionale 12 aprile 2000, n. 9, i comma 1-3-4-5-8-10-11 dell'articolo
8
della legge
regionale 22 dicembre 2000, n. 28, la legge
regionale 12 febbraio 2001, n. 10, l'articolo37
della legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14, la legge
regionale 3 aprile 1995, n. 9, l'articolo 18
della legge
regionale 5 dicembre 2001, n. 32, gli articoli 32,
33
e 35
della legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7 e l'articolo 2
della legge
regionale 25 giugno 2002, n. 11.
2. Le disposizioni abrogate di cui al comma 1
restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel
periodo della loro vigenza.
3. Norme in contrasto con la presente legge sono,
in ogni caso, abrogate.
Art. 38-bis
Norme transitorie.
1. Gli atti assunti in forza delle precedenti
previsioni normative dalla presente legge modificate, integrate o abrogate
mantengono la loro validità ed efficacia (43) .
(43) Articolo aggiunto dall'art. 10,
L.R.
2 marzo 2004, n. 2.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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