Art. 1
(Istituzione dell’area naturale protetta)
1. Ai sensi dell’articolo 6
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituito il Parco naturale regionale
“Bosco e paludi di Rauccio”.
2. La perimetrazione del Parco naturale regionale “Bosco e
paludi di Rauccio”, ricadente nel territorio del Comune di Lecce, è
riportata nella cartografia, allegata alla presente legge, della quale
costituisce parte integrante, depositata in originale presso l’Ufficio parchi e
riserve naturali della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli uffici
dell’Amministrazione provinciale e del Comune di Lecce.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita
tabellazione, da eseguirsi a cura dell’Amministrazione provinciale di Lecce, con
finanziamento della Regione.
Art. 2
(Finalità)
1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale “Bosco e
paludi di Rauccio” sono le seguenti:
a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare
riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle
direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri
ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;
b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici,
antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità
ecologica degli ambienti umidi e degli ambienti forestali (lecceta);
d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema
dunale;
e) promuovere una gestione razionale della risorsa idrica che
coniughi l'esigenza di irrigazione delle produzioni agricole con la tutela dei
corpi idrici superficiali e sotterranei;
f) promuovere attività di educazione, di formazione e di
ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
g) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e
l'accoglienza diffusa;
h) recuperare e riqualificare il sistema insediativo a ridosso
della fascia costiera al fine di ridurne l'impatto ambientale e
paesaggistico;
i) promuovere e riqualificare attività economiche, in
particolare nei settori del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei
servizi, compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di
migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.
Art. 3
(Zonizzazione provvisoria)
1. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 9 il
Parco naturale regionale "Bosco e Paludi di Rauccio” è suddiviso in zona
1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione), così come individuate
nell’allegata cartografia. Il piano può apportare modifiche al confine delle
zone ai fini di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.
Art. 4
(Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente
naturale)
1. Sull’intero territorio del Parco naturale regionale “Bosco e
paludi di Rauccio”, oltre al rispetto delle norme di tutela del
territorio e dell’ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è
fatto divieto di:
a) aprire nuove cave;
b) esercitare l’attività venatoria: sono consentiti, su
autorizzazione dell’Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie
previsti dall’articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed
eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
c) alterare e modificare le condizioni di vita degli
animali;
d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a
eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente
autorizzati dall’Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni
connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e) asportare minerali e materiale d’interesse geologico, fatti
salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall’Ente di
gestione;
f) introdurre nell’ambiente naturale specie faunistiche e
floristiche non autoctone;
g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare
consistentemente la morfologia del terreno;
h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici
e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all’articolo
2;
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,
provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico
passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività
agro-silvo-pastorali;
j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in
funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione
naturalistica;
k) aprire discariche.
2. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 9 è
fatto divieto di:
a) costruire nuovi edifici od opere all’esterno dei centri
edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Per
gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area
edificata compresa nel perimetro indicato;
b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali
operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle
attività agricole, forestali e pastorali;
c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi
senza l’autorizzazione dei competenti uffici dell’Assessorato regionale
agricoltura e foreste.
3. Fino all’approvazione del piano territoriale del Parco
naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio”, la competente struttura
regionale di cui all’articolo 23
della l.r.
19/1997, d’intesa con l’Ente di gestione di cui all’articolo 5, può
concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente
alla zona 2 di cui all’articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell’attività
agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di
trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura
massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e
approvazione di apposito piano aziendale. Sono altresì consentiti interventi di
adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all’applicazione
delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le
prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i
casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le
tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi
interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti
nell’area.
4. E’ consentita la realizzazione di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell’articolo
31, comma primo, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle
collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi
civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per
gli usi civici su istanza dell’Ente di gestione.
Art. 5
(Gestione)
1. Ai sensi dell’articolo 9
della l.r.
19/1997 è istituito l'Ente di gestione delle aree naturali protette della
provincia di Lecce, ente strumentale di diritto pubblico, cui è affidata la
gestione del Parco naturale regionale “Bosco e paludi di
Rauccio”.
2. Sono organi dell'Ente di gestione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) la Comunità delle aree naturali protette.
3. Il Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio direttivo,
tra i suoi membri, nella prima riunione. Egli ha la legale rappresentanza
dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono
attribuite dal Consiglio direttivo e resta in carica per lo stesso periodo del
Consiglio direttivo.
4. La carica di Presidente è incompatibile con quella di
parlamentare, assessore o consigliere regionale, presidente, assessore o
consigliere provinciale, presidente, assessore o consigliere di Comunità
montana, sindaco, assessore o consigliere comunale.
5. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree
naturali protette della provincia di Lecce è così composto:
a) quattro rappresentanti della Comunità delle aree protette,
eletti con voto limitato a uno, di cui uno in rappresentanza del Comune di
Lecce;
b) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano
comprovata esperienza in materia di conservazione dell'ambiente e pianificazione
territoriale;
c) due rappresentanti del Consiglio provinciale di Lecce;
d) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) due rappresentanti nominati dalle Associazioni
protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell'ambiente e operanti
sul territorio regionale.
6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed elegge
nel suo seno un Vice Presidente.
7. Nelle votazioni, a parità di voti, il voto del Presidente
vale doppio.
8. Per la composizione degli altri organi di gestione
dell'Ente, Giunta esecutiva, Collegio dei revisori dei conti, Comunità delle
aree naturali, si rimanda agli articoli 12,
13
e 14
della l.r.
19/1997.
Art. 6
(Statuto)
1. L'Ente di gestione delle aree naturali protette della
provincia di Lecce provvede all'approvazione del proprio Statuto entro novanta
giorni dalla data della sua costituzione secondo le norme di cui all'articolo 9
dellal.r.
19/1997
Art. 7
(Pianta organica)
1. L'ente di gestione delle aree naturali protette della
provincia di Lecce provvede a proporre, con deliberazione del Consiglio
direttivo, la pianta organica del personale, che è sottoposta all approvazione
della Giunta regionale
2. La pianta organica deve prevedere le figure del Direttore e
del Segretario, le cui nomine e funzioni sono disciplinate secondo il dettato
degli articoli 15
e 17
della l.r.
19/1997.
3. Il personale previsto dalla pianta organica in prima
attuazione della presente legge sarà trasferito e/o comandato dalla Regione
Puglia o da altri enti pubblici previa autorizzazione della Giunta
regionale.
Art. 8
(Strumenti di attuazione)
1. Per l’attuazione delle finalità del Parco naturale regionale
“Bosco e paludi di Rauccio”, l’Ente di gestione di cui all’articolo 5 si
dota dei seguenti strumenti:
a) piano territoriale dell’area naturale protetta, di cui
all’articolo 20
della l.r.
19/1997;
b) piano pluriennale economico sociale dell’area naturale
protetta, di cui all’articolo 21
della l.r.
19/1997;
c) regolamento dell’area naturale protetta, di cui all’articolo
22
della l.r.
19/1997.
Art. 9
(Piano territoriale dell'area naturale protetta)
1. Il Piano territoriale del Parco naturale regionale "Bosco e
paludi di Rauccio" deve:
a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto
dall'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le destinazioni delle
diverse parti dell'area naturale protetta;
b) individuare le opere necessarie alla conservazione e
all'eventuale ripristino ambientale;
c) dettare disposizioni intese alla salvaguadia dei valori
storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico
rurale;
d) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili
con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di
cessazione e le modalità di recupero;
e) individuare e regolamentare le attività antropiche
esistenti;
f) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in
proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al
conseguimento delle finalità istitutive;
g) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere
e manufatti;
h) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di
ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e
manufatti esistenti;
i) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale
protetta;
j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali
in relazione allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei reflui, alla
bonifica e al recupero ambientale;
k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli
interventi di trasformazione.
2. Le procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione
del piano sono quelle stabilite dall'articolo 20
della l.r.
19/1997.
Art. 10
(Piano pluriennale economico sociale)
1. Il piano pluriennale
economico sociale del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio" è
predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette di Lecce di cui
all'articolo 5, comma 10, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di
tutela dell’ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico
compatibile secondo le procedure fissate dall’articolo 21
della l.r.
19/1997.
2. Il piano pluriennale economico sociale dell’area protetta valorizza
altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle
popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e
caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela
anche mediante indirizzi che autorizzino l’esercizio di attività particolari
collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme
in materia di attività venatoria.
3. Il piano pluriennale
economico sociale è predisposto, d’intesa con il Consiglio direttivo,
contestualmente alla formazione del piano di cui all’articolo 9.
Art. 11
(Regolamento)
1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare l’esercizio
delle attività consentite all’interno del Parco naturale regionale "Bosco e
paludi di Rauccio"ed è adottato dall’Ente di gestione contestualmente
all’adozione del piano territoriale dell’area.
2. Il regolamento deve comunque contenere tutte le disposizioni di cui
all’articolo 11 della legge 394/1991, ivi compresa la facoltà di eventuali
deroghe.
3. Il regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici e
abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti
prelievi e abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la
diretta responsabilità e sorveglianza dell’Ente di gestione e sono attuati dal
personale da esso dipendente o da persone autorizzate dall’Ente stesso.
Art. 12
(Nulla osta e pareri)
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a
interventi, impianti e opere all’interno dell’area naturale protetta è
subordinato al preventivo nulla osta dell’Ente di gestione.
2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da
realizzare con il piano territoriale e con il regolamento.
3. Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e
del regolamento, l’Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni
intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di
salvaguardia di cui all’articolo 4.
Art. 13
(Bilancio)
1. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree
naturali della provincia di Lecce approva il bilancio preventivo dell'Ente nei
termini previsti dalle disposizioni contenute nella legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 di riforma della contabilità
regionale.
2. I documenti contabili di cui al comma 1 e relativi
assestamenti e variazioni sono approvati dalla Regione con deliberazione del
Consiglio regionale.
Art. 14
(Sanzioni)
1. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma
1, lettera a), comportano la sanzione amministrativa di euro
1.033,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di
caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere c), d), e), e i), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di
euro 26,00 a un massimo di euro 258,00.
4. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera f), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 a
un massimo di euro 1.033,00.
5. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera g), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni
dieci metri cubi di materiale movimentato.
6. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera h), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033,00
a un massimo di euro 10.329,00.
7. Le violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j), e
alle limitazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b),
comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia
urbanistica.
8. Le violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera k),
comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia
ambientale.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità
da quanto previsto all’articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2.582,00 per
ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l’intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7,
8 e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative
previste, l’obbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità
delle disposizioni formulate dall’Ente di gestione.
11. E’ comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’articolo 30, comma 1, della legge 394/1991.
12. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i
principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle
riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui
all’articolo 11 sono introitate nel bilancio dell’Ente di gestione.
Art. 15
(Indennizzi)
1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai
proprietari di immobili nel Parco naturale regionale “Bosco e paludi di
Rauccio”sono erogati direttamente dall’Ente di gestione di cui all’articolo 5,
facendo fronte con il proprio bilancio.
2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche
pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un
vincolo effettivo posto con la presente legge o con il piano di cui all’articolo
9 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l’esecuzione di
attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali
riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto
all’indennizzo:
a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti
di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o
da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3. L’Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del
danno entro 120 giorni dalla data della denuncia.
4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni
e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte
della Regione ovvero dell’Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi
di tutela ambientale, all’espropriazione delle aree.
Art. 16
(Sorveglianza del territorio)
1. La sorveglianza sull’osservanza degli obblighi e dei divieti
previsti dalla presente legge è affidata all’Ente di gestione, che la esercita
attraverso l’utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base
di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia
locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della
provincia di Lecce.
3. Ai fini della sorveglianza, l’Ente di gestione può stipulare
convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 27, comma
2, della legge 394/1991.
4. L’utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui
all’articolo 44,
comma 1, lettera b), della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria” è
subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l’Ente di
gestione.
Art. 17
(Vigilanza)
1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse
all’attuazione della presente legge sono espletate dall’Ufficio parchi e riserve
naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell’articolo 23
della l.r.
19/1997.
Art. 18
(Commissariamento)
1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi
contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente
della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede,
con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dell'Ente di
gestione e alla nomina contestuale di un Commissario con pieni poteri, che resta
in carica fino alla ricostituzione degli organi disciolti.
Art. 19
(Norma finanziaria)
Omissis
Art. 20
(Norma transitoria)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
alla costituzione dell'Ente di cui all'articolo 5 e comunque per un periodo di
cinque anni, la gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Bosco e
paludi di Rauccio" viene affidata al Sindaco del comune di Lecce che, attraverso
gli uffici e le strutture comunali, provvede anche al controllo delle
prescrizioni di tutela di cui all'articolo 4 e all’adozione di tutte le misure
necessarie per la tutela e la conservazione dell'area naturale protetta.