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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2002
Numero
27
Data
23/12/2002
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Istituzione della riserva naturale regionale "Bosco delle Pianelle"
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 30 dicembre 2002, n. 164.
Allegati
Nessun allegato

 



Istituzione della riserva naturale regionale "Bosco delle Pianelle"

Art. 1

(Istituzione dell’area naturale protetta)

 

1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituita la Riserva naturale regionale orientata “Bosco delle Pianelle”.

 

2. La perimetrazione della Riserva naturale regionale orientata “Bosco delle Pianelle”, ricadente sul territorio del Comune di Martina Franca, è riportata nella cartografia allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso l’Ufficio parchi e risorse naturali della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli uffici dell’Amministrazione provinciale di Taranto e del Comune di Martina Franca.

 

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dell’Amministrazione provinciale di Taranto, con finanziamento della Regione.

 

Art. 2

(Finalità)

 

1. Le finalità istitutive della Riserva naturale regionale orientata “Bosco delle Pianelle” sono le seguenti:

 

a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;

 

b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici, antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

 

c) rinaturalizzare, riconvertire ad alto fusto, aumentare la superficie occupata dal bosco e diversificare gli habitat presenti;

 

d) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;

 

e) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e l’accoglienza diffusa;

 

f) promuovere e riqualificare attività economiche, in particolare nei settori del turismo, dell’agricoltura, dell’artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

 

 

Art 3

(Zonizzazione provvisoria)

 

1. Fino all’approvazione del piano territoriale di cui all’articolo 6, la Riserva naturale regionale orientata “Bosco delle Pianelle” è individuata totalmente come zona 1 (zona centrale), così come evidenziato nell’allegata cartografia. Il piano può apportare modifiche alla zonizzazione al fine di migliorare l’organizzazione degli ambiti di tutela.

 

Art. 4

(Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente naturale)

 

1. Sull’intero territorio della Riserva naturale regionale orientata “Bosco delle Pianelle”, oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell’ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:

 

a) aprire nuove cave;

 

b) esercitare l’attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell’Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall’articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n.394, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;

 

c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

 

d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall’Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;

 

e) asportare minerali e materiale d’interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall’Ente di gestione;

 

f) introdurre nell’ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;

 

g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

 

h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all’articolo 2;

 

i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

 

j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;

 

k) aprire discariche.

 

2. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 6 è fatto divieto di:

 

a) costruire nuovi edifici o opere all’esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865;

 

b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali;

 

c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l’autorizzazione dei competenti uffici dell’Assessorato regionale agricoltura e foreste.

 

3. E’ consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

4. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su istanza dell’Ente di gestione.

 

Art. 5

(Gestione)

 

1. Ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, la gestione della Riserva naturale regionale orientata “Bosco delle Pianelle” è affidata all’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto, ente strumentale di diritto pubblico, istituito con la legge regionale di istituzione delle Riserve naturali orientate regionali del “Litorale tarantino orientale”.

 

2. La rappresentanza all’interno del Consiglio direttivo della comunità delle aree naturali protette dell’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto è integrata con il Sindaco del Comune di Martina Franca.

 

Art. 6

(Strumenti di attuazione)

 

1. Per l’attuazione delle finalità della Riserva naturale regionale orientata “Bosco delle Pianelle”, l’Ente di gestione di cui all’articolo 5 si dota dei seguenti strumenti:

 

a) piano territoriale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 20 della l.r. 19/1997;

 

b) piano pluriennale economico sociale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 21 della l.r. 19/1997;

c) regolamento dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 22 della l.r. 19/1997.

 

2. I contenuti dei suddetti strumenti di attuazione delle finalità dell’area protetta sono definiti rispettivamente agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale di istituzione delle Riserve naturali regionali orientate del “Litorale tarantino orientale”.

 

Art. 7

(Nulla osta e pareri)

 

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere all’interno dell’area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell’Ente di gestione.

 

2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento.

 

3. Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del regolamento, l’Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all’articolo 4.

 

Art. 8

(Sanzioni)

 

1. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), comportano la sanzione amministrativa di euro 1033,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

 

2. Per le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

 

3. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), e i), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 26,00 ad un massimo di euro 258,00.

 

4. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 ad un massimo di euro 1033,00.

 

5. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), comportano la sanzione amministrativa di euro 1033,00 per ogni dieci metri cubi di materiale movimentato.

 

6. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1033,00 a un massimo di euro 10329,00.

 

7. Le violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j) e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

 

8. Le violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera k), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia ambientale.

 

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto all’articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2582,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l’intervento.

 

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall’Ente di gestione.

 

11. E’ comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste all’articolo 30, comma 1, della legge 394/1991.

 

12. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n.689.

 

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all’articolo 6 sono introitate nel bilancio dell’Ente di gestione.

 

Art. 9

(Indennizzi)

 

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nella Riserva naturale regionale orientata “Bosco delle Pianelle” sono erogati direttamente dall’ente di gestione di cui all’articolo 5, facendo fronte con il proprio bilancio.

 

2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il piano territoriale di cui all’articolo 6 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l’esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all’indennizzo:

 

a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimali e la riduzione del normale periodo di pascolamento;

 

b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

 

3. L’Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.

 

4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell’ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all’espropriazione delle aree.

 

 

Art. 10

(Sorveglianza del territorio)

 

1. La sorveglianza sull’osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all’Ente di gestione di cuiall’articolo 5, che la esercita attraverso l’utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

 

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Taranto.

 

3. Ai fini della sorveglianza, l’Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 27, comma 2., della l. 394/1991.

 

4. L’utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 44, comma 1., lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n.27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria” è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l’ Ente di gestione.

 

Art. 11

(Vigilanza)

 

1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all’attuazione della presente legge sono espletate dall’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell’articolo 23 della l.r. 19/1997.

Art. 12

(Norma finanziaria)

 

Omissis

 

Art. 13

(Norma transitoria)

 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla costituzione dell’Ente di cui all’articolo 5, la gestione provvisoria della Riserva naturale regionale orientata “Bosco delle Pianelle” viene affidata al Sindaco del Comune di Martina  Franca che, attraverso gli uffici e le strutture comunali, provvede anche al controllo delle prescrizioni di tutela di cui all’articolo 4 e all’adozione di tutte le misure necessarie per la tutela e la conservazione dell’area naturale protetta. Tali funzioni possono essere espletate anche chiedendo la collaborazione delle strutture regionali e di altre amministrazioni pubbliche. Eventuali oneri derivanti dalle collaborazioni suddette graveranno sul bilancio dell’Amministrazione comunale.

 

2. Il Presidente della Giunta regionale, su segnalazione dell’Assessore regionale all’ambiente, qualora riscontri gravi inadempienze o fatti gravi contrari a norme vigenti o per persistente inattività, provvede, con proprio decreto e previa deliberazione della Giunta regionale alla nomina di un Commissario, che sostituisce il Sindaco nella gestione provvisoria ricoprendo tale carica fino alla costituzione dell’Ente di gestione.