Art.1
(Istituzione dell’area naturale protetta)
1. Ai sensi dell’articolo 6
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituito il Parco naturale regionale
“Salina di Punta della Contessa”.
2. La perimetrazione del Parco naturale regionale “Salina di
Punta della Contessa”, ricadente nel territorio del Comune di Brindisi, è
riportata nella cartografia allegata alla presente legge, della quale
costituisce parte integrante, depositata in originale presso l’Ufficio parchi e
riserve naturali della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli uffici
dell’Amministrazione provinciale di Brindisi e del Comune di Brindisi.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da
eseguirsi a cura dell’Amministrazione provinciale di Brindisi, con finanziamento
della Regione.
Art. 2
(Finalità)
1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale “Salina di Punta della
Contessa” sono le seguenti:
a) conservare e recuperare le biocenosi, con
particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti
nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri
ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;
b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;
c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità
ecologica degli ambienti umidi;
d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema
dunale;
e) monitorare l’inquinamento e lo stato degli indicatori
biologici;
f) bonificare i suoli inquinati;
g) rinaturalizzare le aree agricole, a ridosso dei siti a
rischio di inquinamento, attraverso l’incremento della copertura
arborea-arbustiva naturale;
h) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
i) promuovere attività di educazione, di formazione e di
ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
j) promuovere e riqualificare le attività economiche
compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la
qualità della vita delle popolazioni residenti.
Art. 3
(Zonizzazione provvisoria)
1. Fino all’approvazione del piano territoriale di cui
all’articolo 6, il Parco naturale regionale “Salina di Punta della Contessa” è
suddiviso nelle zone 1 (zona centrale) e 2 (fascia di protezione) così come
individuate nell’allegata cartografia. Il piano può apportare modifiche al
confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione degli ambiti di
tutela.
2. La zona 1 comprende le aree di maggiore valore
naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona 2, pur contenendo valori
ambientali e culturali, presenta un maggior grado di antropizzazione.
(Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente
naturale)
1. Sull’intero territorio del parco naturale regionale “Salina
di Punta della contessa”, oltre al rispetto delle norme di tutela del
territorio e dell’ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è
fatto divieto di:
a) aprire nuove cave;
b) esercitare l’attività venatoria: sono consentiti, su
autorizzazione dell’Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie
previsti dall’articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n.394 ed
eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
c) alterare e modificare le condizioni di vita degli
animali;
d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a
eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente
autorizzati dall’Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni
connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e) asportare minerali e materiale d’interesse geologico, fatti
salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall’Ente di
gestione;
f) introdurre nell’ambiente naturale specie faunistiche e
floristiche non autoctone;
g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare
consistentemente la morfologia del terreno;
apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e
idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all’articolo 2;
h) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,
provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico
passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività
agro-silvo-pastorali;
i) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in
funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione
naturalistica;
k) aprire discariche.
2.Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 6 è
fatto divieto di:
a) costruire nuovi edifici od opere all’esterno dei centri
edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865;
b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali
operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle
attività agricole, forestali e pastorali;
c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi
senza l’autorizzazione dei competenti uffici dell’Assessorato regionale
agricoltura e foreste.
3. Fino all’approvazione del piano territoriale del Parco
naturale regionale “Salina di Punta della contessa”, la competente
struttura regionale di cui all’articolo 23
della l.r.
19/1997, d’intesa con l’Ente di gestione di cui all’articolo 5, può
concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente
alla zona 2 di cui all’articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell’attività
agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di
trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura
massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e
approvazione di apposito piano aziendale. Sono altresì consentiti interventi di
adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all’applicazione
delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le
prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i
casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le
tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi
interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti
nell’area.
4. E’ consentita la realizzazione di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell’articolo
31, comma primo, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività
locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di
prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi
civici su istanza dell’Ente di gestione.
Art. 5
(Gestione)
1. Ai sensi dell’articolo 9
della l.r.
19/1997 la gestione del Parco naturale regionale “Salina di Punta della
Contessa” è affidata all’Ente di gestione delle aree naturali protette della
provincia di Brindisi, ente strumentale di diritto pubblico, istituito con la
legge regionale di istituzione della Riserva naturale orientata regionale
“Boschi di S. Teresa e dei Lucci”.
Art. 6
(Strumenti di attuazione)
1. Per l’attuazione delle finalità del Parco naturale regionale “Salina di
Punta della Contessa”, l’Ente di gestione di cui all’articolo 5 si dota
dei seguenti strumenti di attuazione:
a) piano territoriale dell’area naturale protetta, di cui
all’articolo 20
della l.r.
19/1997;
b) piano pluriennale economico sociale dell’area naturale
protetta, di cui all’articolo 21
della l.r.19/1997;
c) regolamento dell’area naturale protetta, di cui all’articolo
22
della l.r.19/1997.
2. I contenuti dei suddetti strumenti di attuazione delle
finalità dell’area protetta sono definiti rispettivamente agli articoli 9, 10 e
11 della legge regionale di istituzione della Riserva naturale orientata
regionale “Boschi di Santa Teresa e dei Lucci”.
Art. 7
(Nulla osta e pareri)
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a
interventi, impianti e opere all’interno dell’area naturale protetta è
subordinato al preventivo nulla osta dell’Ente di gestione.
2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il
piano territoriale e con il regolamento.
3. Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del
regolamento, l’Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento
al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di
cui all’articolo 4.
Art. 8
(Sanzioni)
1. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera a), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni
metro cubo di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di
caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere c), d), e), e i), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di
euro 26,00 a un massimo di euro 258,00.
4. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera f), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 a
un massimo di euro 1.033,00.
5. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera g), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni
dieci metri cubi di materiale movimentato.
6. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera h), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033,00
a un massimo di euro 10.329,00.
7. Le violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j) e
alle limitazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), comportano le
sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica
8. Le violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera k),
comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia
ambientale.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità
da quanto previsto all’articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2.582,00 per
ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l’intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7,
8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative
previste, l’obbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità
delle disposizioni formulate dall’Ente di gestione.
11. E’ comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’articolo 30, comma 1, della legge 394/1991.
12. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i
principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle
riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui
all’articolo 6 sono introitate nel bilancio dell’Ente di gestione.
Art. 9
(Indennizzi)
1. Gli indennizzi per gli
effettivi danni economici ai proprietari di immobili nel Parco naturale
regionale “Salina di Punta della Contessa” sono erogati direttamente dall’Ente
di gestione di cui all’articolo 5, facendo fronte con il proprio bilancio.
2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche
pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un
vincolo effettivo posto con la presente legge o con il piano territoriale di cui
all’articolo 6 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte,
l’esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività
agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque
diritto all’indennizzo:
a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti
di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o
da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3. L’ente di gestione deve procedere alla liquidazione del
danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.
4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni
e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte
della Regione ovvero dell’Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi
di tutela ambientale, all’espropriazione delle aree.
Art. 10
(Sorveglianza del territorio)
1. La sorveglianza sull’osservanza degli obblighi e dei divieti
previsti dalla presente legge è affidata all’Ente di gestione di cui
all’articolo 5, che la esercita attraverso l’utilizzo del proprio personale di
sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di
altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia
locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della
provincia di Brindisi.
3. Ai fini della sorveglianza, l’Ente di gestione può stipulare
convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 27, comma
2, della legge 394/1991.
4. L’utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui
all’articolo 44,
comma 1, lett. b), della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria” è
subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l’Ente di
gestione.
Art. 11
(Vigilanza)
1. Le funzioni amministrative
di vigilanza connesse all’attuazione della presente legge sono espletate
dall’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato
dell’articolo 23
della l.r.
19/1997.
Art. 12
(Norma finanziaria)
Omissis