L.R.
19 luglio 2006, n. 22.
Art. 10
(Divieti)
1. È vietata l'installazione di sistemi radianti relativi
agli impianti di emittenza radio televisiva e di stazioni radio base per
telefonia mobile sulle aree, sulle strutture e sugli edifici destinati
all'infanzia e a utenti in età pediatrica e sulle attrezzature sanitarie e
assistenziali come ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido,
istituti per l'infanzia e parrocchie. (4)
2. [Le localizzazioni degli impianti di cui all'articolo 2,
comma 1, sono altresì vietate in:
a) aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490;
b) aree classificate di interesse storico-architettonico;
c) aree di pregio storico, culturale e testimoniale;
d) fasce di rispetto degli immobili di cui al comma 1,
perimetrale nel rispetto dei parametri regionali fissati dalla delibera
regionale di cui all'articolo 4, comma 2] . (5)
3. Per gli interventi in aree soggette a vincoli diversi da
quelli di cui al comma 2, l'installazione degli impianti e apparecchiature è
comunque subordinata alla presentazione dei relativi provvedimenti autorizzativi
richiesti.
(4) comma così sostituito dall'art. 31,
comma 1, lettera d), L.R.
19 luglio 2006, n. 22. Il testo originario era così formulato: «1. È vietata
l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza
radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile, su ospedali, case
di cura e di riposo, scuole e asili nido».
(5) la Corte costituzionale, con sentenza 23
settembre-7 ottobre 2003, n. 307 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2003, n. 41, prima serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Art. 11
(Catasto regionale degli impianti)
1. La Regione istituisce il
catasto regionale degli impianti presso l'ARPA al fine di:
a) rilevare i livelli dei campi
elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione
della popolazione;
b) garantire pari opportunità di
informazione e di comunicazione agli utenti e agli operatori del servizio per
gli impianti destinati all'emittenza radiotelevisiva e alla telefonia mobile,
fissa e satellitare;
c) verificare la compatibilità
ambientale di ogni progetto di installazione o di spostamento degli
impianti;
d) disporre a carico dei soggetti
gestori il progressivo trasferimento degli impianti installati in aree
sensibili.
2. Del catasto regionale si
avvale altresì il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) per lo
svolgimento dei compiti a esso attribuiti dalla l.r. 3/2000.
3. Il catasto regionale contiene
la mappa degli impianti presenti sul territorio regionale, il relativo archivio
informatizzato dei dati tecnici e anagrafici degli impianti, nonché di quelli
topografici riferiti ad apposite cartografie. La Giunta regionale determina i
criteri e le modalità per la gestione del catasto così come previsto
all'articolo 4, comma 2, lettera d).
4. Ai fini della formazione e
della gestione del catasto i gestori degli impianti sono tenuti a trasmettere
alla Regione, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della deliberazione regionale di cui all'articolo 4, comma 2, apposita
dichiarazione redatta, anche su supporto informatico, in conformità delle
modalità dettate ai sensi dello stesso comma 2, lettera d), unitamente a un
programma di sviluppo della rete relativa. Tale dichiarazione deve contenere,
tra l'altro, la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e
geometriche degli impianti, delle localizzazioni attuali e delle ipotesi di
localizzazione futura e deve essere aggiornata e presentata entro il 31 ottobre
di ogni ano.
5. Ai fini dello svolgimento
ottimale delle rispettive competenze, i Comuni, le Province e la Regione
collaborano alla formazione e all'aggiornamento del catasto provvedendo
reciprocamente allo scambio delle informazioni.
Art. 12
(Vigilanza e controllo)
1. I Comuni svolgono la funzione
di vigilanza e controllo sull'attuazione delle disposizioni della presente
legge, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA o, in assenza, del PMP
territorialmente competente nonché dell'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli Ispettori territoriali del Ministero delle
comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle
disposizioni vigenti.
2. Per l'esercizio delle funzioni
di cui al comma 1, i gestori degli impianti esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge presentano al Comune e all'ARPA o, in assenza, al
PMP territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla medesima data, una
perizia giurata con le indicazioni di cui all'articolo 9, comma 1.
3. L'ARPA o, in assenza, il PMP,
entro i successivi trenta giorni, rilascia al Comune il proprio parere sulla
base di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del d.m. 381/1998, verificato nel
contesto di tutti gli altri impianti esistenti nella zona.
4. Nelle zone abitate o sedi di
attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone
comunque accessibili alla popolazione, ove siano superati i limiti di cui al
citato d.m. 381/1998, l'ente che effettua i controlli individua le fonti di
emissione e ne dà comunicazione all'Autorità giudiziaria, alla Regione, alla
Provincia, al Comune e ai soggetti gestori per i conseguenti interventi di
risanamento a carico dei titolari degli impianti, in ottemperanza a quanto
previsto dall'allegato C del d.m. 381/1998.
5. I controlli di cui al presente
articolo hanno cadenza almeno annuale.
6. Gli oneri relativi
all'effettuazione dei controlli previsti nel presente articolo sono posti a
carico dei titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile, nonché dei
concessionari per radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi a
carattere commerciale e vengono commisurati sulla base di un tariffario adottato
dalla Giunta regionale.
7. Per il personale che svolge le
attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo valgono le
disposizioni di cui all'articolo 14 della legge quadro.
Art. 13
(Sanzioni amministrative)
1. Salvo maggiore sanzione
prevista dall'articolo 15 della legge quadro, l'inosservanza delle disposizioni
della presente legge comporta le sanzioni di cui ai successivi commi.
2. Chiunque installi, esercisca o
modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione o della concessione
edilizia ovvero della DIA di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione
amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 2 mila 500 Euro a 10
mila Euro e l'amministrazione comunale competente ordina la cessazione immediata
dell'esercizio dell'impianto. E' fatto salvo quanto disposto all'articolo 15
della legge quadro.
3. L'inosservanza delle
prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione comunale competente è
soggetta alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma
da 2 mila 500 Euro a 10 mila Euro, unitamente alla sanzione di sospensione
dell'autorizzazione da due a quattro mesi. La persistente o reiterata violazione
delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione
rilasciata da parte dell'autorità competente, che ordina altresì l'immediata
cessazione dell'attività.
4. La mancata presentazione da
parte dei soggetti obbligati della dichiarazione prevista all'articolo 11, comma
4, è soggetta alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una
somma da 2 mila 500 Euro a 10 mila Euro per ogni impianto a cui si riferisce la
violazione stessa. Qualora la sanzione complessiva risulti di ammontare
superiore a 100 mila Euro, essa è ricondotta e comminata in tale ultima misura.
In tali casi, l'amministrazione comunale competente, contestualmente alla
comminazione della sanzione prevista, ordina al soggetto inadempiente la
produzione della documentazione richiesta, entro un termine perentorio da essa
stabilito, pena la cessazione dell'attività dell'impianto.
5. Il superamento dei limiti di
esposizione previsti dall'articolo 3 del d.m. 381/1998, ovvero dei valori di cui
all'articolo 4, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, è soggetto alla
sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 5 mila Euro
a 25 mila Euro. In tal caso l'amministrazione comunale competente diffida il
soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e i valori
normativamente fissati. In caso di recidiva, l'importo della sanzione è
raddoppiato, fatto salvo l'ordine di immediata cessazione dell'attività, nonché
la revoca del provvedimento comunale di assenso all'installazione.
6. I titolari degli impianti
soggetti a risanamento ai sensi dell'articolo 14 che non effettuano le relative
azioni, nei tempi e con le modalità ordinate dal Comune, sono soggetti alla
sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 5 mila Euro
a 25 mila Euro.
7. Per quanto non espressamente
previsto nel presente articolo, si applicano le norme di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689 "Modifiche del sistema penale".
8. Le somme sanzionatorie sono
riscosse dal Comune e sono destinate alla gestione delle attività di vigilanza e
controllo nonché al risarcimento a terzi dei danni subiti da violazione di
legge.
9. Nel caso di inerzia del Comune
nell'esercitare i compiti di vigilanza e controllo a esso affidati nel presente
articolo, l'Assessore regionale all'ambiente, previa diffida ad adempiere entro
trenta giorni, provvede in via sostitutiva, stabilendo con proprio decreto tempi
e modalità.
Art. 14
(Piani di risanamento)
1. In fase di prima applicazione,
ai fini dell'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni di cui alla
presente legge, i soggetti gestori degli impianti di telecomunicazione e di
radiotelevisione provvedono a redigere e presentare alla Regione e gli enti
locali interessati, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un piano di risanamento degli impianti che per
effetto della procedura di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, non risultano
adeguati.
2. Entro novanta giorni dalla
data dell'intervenuta approvazione del piano di risanamento da parte della
Regione, con le modalità di cui all'articolo 7, i soggetti gestori degli
impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione provvedono ad adeguare gli
impianti stessi secondo le indicazioni di cui al piano di risanamento
approvato.
3. Il piano può provvedere anche
alla delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla
pianificazione in materia e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei.
Il risanamento è effettuato con oneri a carico dei titolari degli impianti.
4. Per gli impianti e le
apparecchiature esistenti che risultano già adeguati, sono fatti salvi i pareri
regionali e le autorizzazioni comunali relativi alla installazione degli
impianti e apparecchiature rilasciati fino alla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Scaduti i termini di cui ai
commi 1 e 2, in caso di inosservanza delle prescrizioni ivi contenute da parte
dei gestori, l'Assessore regionale all'ambiente, previa diffida agli stessi ad
adempiere entro trenta giorni, provvede in danno, stabilendo con proprio decreto
forme e modalità dell'adeguamento dell'impianto.
Art. 15
(Primo piano di installazione)
1. In fase di prima applicazione,
i soggetti gestori degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione da
sottoporre ad autorizzazione di installazione o di modifica ovvero assoggettati
a comunicazione ai sensi dell'articolo 8, comma 4, presentano, con le procedure
di cui all'articolo 7, il primo piano di installazione, entro e non oltre
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16
(Abrogazioni)
1. Le procedure e i regolamenti
c/o piani regionali provinciali e comunali vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge e in contrasto con la stessa sono abrogati.
2. Alla data di entrata in vigore
dei decreti attuativi della legge quadro, le norme della presente legge
continuano ad avere efficacia se non in contrasto con le prescrizioni dei
predetti decreti.