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nota
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Obiettivi)
1. La presente
legge ha la finalità di disciplinare l'esercizio di attività e compiti in
materia di prevenzione e tutela ambientale, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1993, n.
177, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in
funzione della tutela della salute dei cittadini e della
collettività.
2.
L'istituzione dell'Agenzia regionale, in attuazione della legge 21
gennaio 1994, n. 61 ed in armonia con il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, è finalizzata ad assicurare il coordinamento
fra le istituzioni che si occupano di tutela ambientale e le istituzioni
preposte alla tutela igienico-sanitaria.
Art. 2
( Agenzia regionale per la prevenzione e la
protezione dell'ambiente)
(1)
1. È istituita l'Agenzia regionale per la
prevenzione e la protezione dell'ambiente, di seguito denominata A.R.P.A., quale
organo tecnico dell'Amministrazione regionale, dotata di personalità giuridica
pubblica, autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile.(2)
2. Il
controllo sugli atti dell'ARPA è
esercitato secondo le norme vigenti
in materia di controllo sugli atti
delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL).
3. L’ARPA è
sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
4. In
particolare, sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale i
seguenti atti:
a)
il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
b)
gli impegni di spesa pluriennali;
c)
il conto consuntivo.
5. I
provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi, entro quindici giorni
dall’adozione, alla Giunta regionale ed approvati entro i successivi centoventi
giorni. Trascorso
tale termine, i provvedimenti sono esecutivi. (3)
(1) rubrica così sostituita dall'art.1,
comma 1, lettera a), L.R.
4 ottobre 2006, n. 27. Il testo
originario era così formulato: «Agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente.».
(2) comma
così modificato dall'art. 1,
comma 1, lettera b), L.R.
4 ottobre 2006, n. 27.
(3) periodo così modificato prima
dall’art. 15, l.r.
n. 20/2002, poi
dall’art. 49,
l.r.
n. 1/2004 e infine
dall’art. 53,
comma 1, l.r.
n. 14 /2004.
Art. 3
(Decentramento
amministrativo)
1. La Regione,
le Province e gli Enti gestori di aree protette, le Comunità montane ed i
Comuni, per lo svolgimento delle funzioni in materia di prevenzione e ambiente
di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA.
2. I rapporti
per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 saranno disciplinati con
apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Con separato provvedimento legislativo, da adottarsi entro e non oltre
novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Regione
provvede all'organica ricomposizione, in capo alle Provincie, delle funzioni
amministrative in materia ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) .
(4)
4.
In materia di prevenzione igienico-sanitaria, i
Dipartimenti di prevenzione delle A.U.S.L. si avvalgono dell'A.R.P.A., la quale
è tenuta a garantire il necessario supporto tecnico-strumentale e
laboratoristico richiesto secondo il programma e le indicazioni stabilite dal
Comitato di indirizzo di cui all'articolo 6 e, comunque, nel rispetto della
pianificazione sanitaria della Regione e tramite un apposito protocollo di
intesa.(5)
(4) Comma
così modificato dall'art. 2,
comma 1, lettera a), L.R.
4 ottobre 2006, n. 27.
(5) Comma
così modificato dall'art. 2,
comma 1, lettera b), L.R.
4 ottobre 2006, n. 27.
Art. 4
(Compiti
dell'Agenzia)
1.
L'ARPA svolge, in particolare, le seguenti attività:
a) promuove, sviluppa e
realizza, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel
settore, le iniziative di ricerca di base e applicata sugli elementi
dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di
rischio ambientale, nel corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di
tutela dell'ecosistema;
b) indagini di epidemiologia
ambientale;
c) provvede alla raccolta
sistematica informatizzata dei dati sulla situazione ambientale, ivi compresi la
formazione e l'aggiornamento di carte ambientali, anche interfacciandosi con il
sistema informativo ambientale, in accordo con i servizi tecnici nazionali e
attraverso un proprio sistema informativo;
d) elabora i suddetti dati
ambientali, tenendo conto anche di quelli epidemiologici, predisponendo rapporti
e valutazioni tecniche, ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione
regionale, nonché delle funzioni di controllo ambientale delle Province;
e) collabora con l'Agenzia per
l'ambiente e i servizi tecnici nazionali (APAT);
f) presta supporto alla
Regione nella predisposizione e attuazione del programma regionale per la tutela
dell'ambiente ai sensi dell'articolo 4
della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 17
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela
ambientale) e nella redazione dei piani mirati per la tutela dell'ambiente di
interesse regionale;
g) coordina le attività dei
propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali, secondo il criterio
del decentramento operativo delle strutture sulla base delle priorità indicate
dalla programmazione regionale;
h) definisce l'organizzazione
dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali;
i) cura le attività di
formazione, educazione e informazione ambientale, anche in collaborazione con il
sistema regionale e con le Università;
j) contribuisce
all'informazione sulla prevenzione dei rischi ambientali e predispone la
relazione annuale sullo stato dell'ambiente della Regione Puglia;
k) cura attività
tecnico-scientifiche in materia ambientale, anche in collaborazione con gli
organismi e istituti di ricerca pubblici e nazionali;
l) esercita ogni tipo di
controllo tecnico e amministrativo sulle attività delle proprie strutture
territoriali, anche ai fini di un'efficace valutazione e revisione della qualità
delle prestazioni;
m) promuove la ricerca nonché
lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di
prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
n) formula, anche avvalendosi
della consulenza di strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), strutture
scientifiche, universitarie e non, proposte e pareri sulle normative e
specifiche tecniche sui limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, sugli
standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo, sullo
smaltimento dei rifiuti, nonché sulle metodologie per il rilevamento dello stato
dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni d'inquinamento dei fattori di
rischio e sugli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero
dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;
o) presta supporto per l'esame
e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di Valutazione
d'impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 6,
comma 6, della legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto
ambientale);
p) presta supporto per
l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 18
della L.R.
n. 11/2001;
q) fornisce il supporto
tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione dei
rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive nonché il
supporto tecnico-scientifico alle attività istruttorie connesse all'approvazione
di progetti e al rilascio di autorizzazione in materia ambientale;
r) verifica la congruità e
l'efficacia tecnica nell'applicazione delle disposizioni normative e
amministrative in materia ambientale;
s) verifica i livelli di
contaminazione dei siti da inserire nell'anagrafe dei siti da bonificare secondo
quanto definito dall'articolo 17 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471
del Ministro dell'ambiente (Regolamento recante criteri, procedure e modalità
per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti
inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 e successive modificazioni e integrazioni) e gestisce l'anagrafe
stessa secondo la regolamentazione adottata dalla Regione e d'intesa con le
Province;
t) provvede alle verifiche e
ai controlli impiantistici, preventivi e periodici, nei grandi rischi
industriali e delle tematiche rientranti nell'ambito dell'ingegneria ambientale;
u) provvede al controllo dei
fattori fisici, chimici e biologici d'inquinamento ambientale;
v) provvede, nell'ambito delle
proprie competenze, al controllo ambientale delle attività connesse all'uso
pacifico dell'energia nucleare; provvede, altresì, ai controlli ambientali in
materia di radiazioni ionizzanti e non realizzando il catasto delle sorgenti
fisse di impianti, sistemi e apparecchiature operanti con frequenze comprese tra
0 KHz e trecento GHz, ai sensi dell'articolo 19,
lettera b), della L.R.
n. 17/2000;
w) in collaborazione con i
Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, persegue l'unitarietà dell'esame dei
problemi della protezione dell'ambiente attraverso la programmazione di
iniziative finalizzate alla promozione e alla tutela del benessere collettivo e
della salute pubblica;
x) svolge attività di studio,
ricerca, controllo e monitoraggio dell'ambiente marino costiero, provvedendo,
d'intesa con la Regione e gli Enti locali, alla diffusione dei dati relativi,
fatte salve le competenze statali;
y) elabora i dati e le
informazioni di interesse ambientale e provvede alla loro diffusione, mediante
la costituzione di una banca dati;
z) promuove attività di
aggiornamento tecnico-scientifico sui temi ambientali, anche in collaborazione
con analoghi organismi nazionali e internazionali;
aa) promuove forme di
consultazione con le organizzazioni ambientalistiche, con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e con le associazioni
imprenditoriali di categoria di livello regionale, mediante sottoscrizione di
appositi protocolli che definiscano le azioni di intervento, le modalità
operative e i tempi del confronto;
bb) svolge, nell'ambito delle
proprie competenze, attività di consulenza e di supporto tecnico-specialistico e
laboratoristico nei confronti delle AUSL e degli organi periferici del Ministero
della sanità e di altri soggetti pubblici;
cc) svolge le indagini
richieste dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane,
dagli Enti gestori di aree protette, dalle AUSL e da altre amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto, nonché ogni
altra attività collegata alla competenza in materia ambientale;
dd) svolge attività di
vigilanza in materia ambientale tramite i propri servizi territoriali in
collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione per i problemi aventi rilevanza
igienico-sanitaria, raccordandosi, ove necessario, con le forze dell'ordine
operanti in materia ambientale, allo scopo di favorire le azioni di contrasto ai
fenomeni di inquinamento e di criminalità ambientale;
ee) presta supporto: alla
Regione, per l'individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni
degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera, nel suolo e nel
sottosuolo, che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione, secondo
quanto previsto dagli articoli 3
e 8 della L.R.
n. 1/2000; alle Province, in materia di monitoraggio
dell'inquinamento acustico secondo quanto previsto dall'articolo 13
della L.R.
n. 17/2000; alla Regione e alle Province, in materia di inquinamento
atmosferico, per tutte le funzioni e compiti previsti dagli articoli 15
e 16
della L.R.
n. 17/2000.
2.
In sede di definizione degli indirizzi triennali e del
programma annuale di attività, il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 6
definisce le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1.
3. Per quanto attiene alle indagini strumentali e
di laboratorio, relativamente all'igiene degli alimenti e della nutrizione, le
AUSL si avvalgono delle strutture tecniche dell'ARPA o degli Istituti
zooprofilattici.
4. Per le indagini strumentali e di laboratorio
di secondo livello, a supporto delle funzioni igienico-sanitarie, i Dipartimenti
di prevenzione si avvalgono delle strutture tecniche dell'ARPA. Gli oneri sono
stabiliti con specifici protocolli d'intesa.
5. Rimangono attribuite alle competenze dell'ARPA
tutte le funzioni espressamente assegnate dalle vigenti leggi ai Presidi
multizonali di prevenzione (PMP) in materia ambientale, con esclusione degli
ambienti di lavoro che restano di competenza dei Servizi di prevenzione delle
AUSL. (6)
(6)
Articolo così sostituito dall'art. 3,
L.R.
4 ottobre 2006, n. 27. Il testo originario
era così formulato: «Art. 4. Compiti dell'Agenzia. 1.
L'A.R.P.A. svolge, in
particolare, le seguenti attività: a) provvede a promuovere, sviluppare e
realizzare, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel
settore, le iniziative di ricerca di base ed applicata sugli elementi
dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di
rischio ambientale nel corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di
tutela dell'ecosistema; b) provvede alla raccolta sistematica informatizzata dei
dati sulla situazione ambientale, ivi compresi la formazione e l'aggiornamento
di carte ambientali, attraverso la realizzazione del sistema informativo e di
monitoraggio ambientale in accordo con i servizi tecnici nazionali; c)
predispone ed elabora i dati ambientali, tenendo conto anche di quelli
epidemiologici correlati nonché le valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio
delle funzioni di programmazione regionale e della costituzione del sistema
informativo regionale; d) collabora con l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (A.N.P.A.); e) definisce, nel rispetto della programmazione
regionale, i piani mirati per la tutela dell'ambiente di interesse regionale; f)
coordina le attività dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi
territoriali, secondo il criterio del decentramento operativo delle strutture
sulla base delle priorità indicate dalla programmazione regionale; g) definisce
l'organizzazione dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali;
h) promuove attività di informazione e formazione, nonché attività
tecnico-scientifiche anche in collaborazione con gli organismi pubblici
nazionali e locali; i) esercita ogni tipo di controllo tecnico ed amministrativo
sulle attività delle proprie strutture territoriali, anche ai fini di una
efficace valutazione e revisione della qualità delle prestazioni; j)
contribuisce alla informazione sulla prevenzione dei rischi ambientali e
predispone la relazione annuale sullo stato dell'ambiente della Regione Puglia;
k) promuove la ricerca nonché lo sviluppo e la diffusione di tecnologie
ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto
impatto ambientale; l) formula, anche avvalendosi della consulenza di strutture
del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), strutture scientifiche, universitarie
e non, proposte e pareri sulle normative e specifiche tecniche sui limiti di
accettabilità delle sostanze inquinanti, sugli standard di qualità dell'aria,
delle risorse idriche e del suolo, sullo smaltimento dei rifiuti, nonché sulle
metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei
fenomeni di inquinamento dei fattori di rischio e sugli interventi per la
tutela, il risanamento ed il recupero dell'ambiente, delle aree naturali
protette, dell'ambiente marino e costiero; m) contribuisce all'esame di studi di
valutazione di impatto ambientale; n) fornisce il supporto tecnico-scientifico
agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di
incidenti rilevanti connessi alle attività produttive nonché il supporto
tecnico-scientifico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di
progetti ed al rilascio di autorizzazione in materia ambientale; o) verifica la
congruità e l'efficacia tecnica nell'applicazione delle disposizioni normative
ed amministrative in materia ambientale; p) provvede al controllo dei fattori
fisici, chimici e biologici di inquinamento ambientale; q) provvede, nell'ambito
delle proprie competenze, al controllo ambientale delle attività connesse
all'uso pacifico dell'energia nucleare; provvede altresì ai controlli ambientali
in materia di radiazioni ionizzanti e non; r) in collaborazione con i
Dipartimenti di prevenzione delle A.U.S.L., persegue l'unitarietà dell'esame dei
problemi della protezione dell'ambiente attraverso la programmazione di
iniziative finalizzate alla promozione ed alla tutela del benessere collettivo e
della salute pubblica; s) elabora i dati e le informazioni di interesse
ambientale e provvede alla loro diffusione, mediante la costituzione di una
banca dati; t) promuove attività di aggiornamento tecnico-scientifico sui temi
ambientali, anche in collaborazione con analoghi organismi nazionali ed
internazionali; u) promuove forme di consultazione con le organizzazioni
ambientalistiche, con le organizzazioni sindacali del comparto della sanità e
con le associazioni imprenditoriali di categoria; v) svolge, nell'ambito delle
proprie competenze, attività di consulenza e di supporto tecnico specialistico e
laboratoristico nei confronti delle A.U.S.L., e degli organi periferici del
Ministero della sanità e di altri soggetti pubblici; w) svolge le indagini
richieste dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane,
dagli Enti gestori di aree protette, dalle A.U.S.L. e da altre amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto, nonché ogni
altra attività collegata alla competenza in materia ambientale; x) svolge
attività di vigilanza in materia ambientale tramite i propri servizi
territoriali in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione per i problemi
aventi rilevanza igienico-sanitaria.
2. Per quanto attiene le indagini strumentali e di laboratorio
relativamente all'igiene degli alimenti e della nutrizione, le A.U.S.L. si
avvalgono delle strutture tecniche dell'A.R.P.A. o degli istituti
zooprofilattici. 3. Per
le indagini strumentali e di laboratorio di secondo livello, a supporto delle
funzioni igienico-sanitarie, i Dipartimenti di prevenzione si avvalgono delle
strutture tecniche dell'A.R.P.A. senza alcun onere a carico della A.U.S.L.
richiedente. 4.
Rimangono attribuite alle competenze dell'A.R.P.A. tutte le funzioni
espressamente assegnate dalle vigenti leggi ai Presidi multizonali di
prevenzione (P.M.P.) in materia ambientale, con esclusione degli ambienti di
lavoro che restano di competenza dei Servizi di prevenzione delle A.U.S.L.».
Art. 5
(Organi
dell'Agenzia)
1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore
generale, il Comitato di indirizzo e il Collegio dei revisori.
2. Il Direttore generale è scelto, a seguito di
apposito bando, tra i soggetti che siano in possesso di diploma di laurea e di
specifici e documentati requisiti, coerenti alle funzioni da svolgere e
attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o
amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande
dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre
i due anni precedenti. Può costituire titolo preferenziale, nella scelta, l'aver
svolto le predette attività in strutture operanti in campo ambientale e in
quello della prevenzione della salute pubblica. Il Direttore generale è nominato
con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione
della Giunta.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale,
regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale rinnovabile con
decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della
Giunta, è a tempo pieno.
4. I contenuti del contratto di cui al comma 3,
ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti
con provvedimento della Giunta regionale. Valgono per il Direttore generale le
incompatibilità previste per il Direttore generale della AUSL dal decreto legislativo n. 502 del
1992 e successive modificazioni. La Giunta regionale è autorizzata
ad adottare apposito provvedimento per l'adeguamento e l'aggiornamento delle
condizioni contrattuali alle disposizioni di cui alla presente norma.
5. Il Direttore generale è responsabile del
raggiungimento degli obiettivi e della corretta gestione delle risorse.
6. Al Direttore generale sono riservati tutti i
poteri di gestione nonché la legale rappresentanza dell'Agenzia.
7. Per l'espletamento delle funzioni di
competenza, il Direttore generale si avvale del Direttore scientifico e del
Direttore amministrativo di cui all'articolo 8.
8. Il Direttore generale provvede in particolare:
a) all'adozione dello Statuto e dei regolamenti e
alla definizione della pianta organica dell'ARPA, da sottoporre all'approvazione
della Giunta regionale;
b) all'adozione, sulla base di uno schema-tipo
predisposto dalla Giunta regionale, del bilancio di previsione e del rendiconto,
secondo le norme di contabilità stabilite dalla Regione per le AUSL;
c) alla definizione dei programmi annuali o
pluriennali di intervento;
d) alla nomina del Direttore scientifico, del
Direttore amministrativo e dei responsabili delle strutture complesse
dell'Agenzia. Fatta eccezione per il Direttore scientifico e per il Direttore
amministrativo, nominati ai sensi dell'articolo 8, tutti gli altri dirigenti
responsabili delle strutture complesse dell'Agenzia sono nominati dal Direttore
generale, con provvedimento motivato, tra il personale di livello apicale
organicamente assegnato all'ARPA, secondo criteri che tengano conto della
professionalità e dell'esperienza dei candidati valutata in base a un giudizio
complessivo sull'attività svolta e sui titoli posseduti;
e) alla determinazione delle risorse finanziarie
da assegnare ai Dipartimenti provinciali e alle strutture complesse
dell'Agenzia, nonché alla verifica e al controllo sull'utilizzo delle stesse;
f) alla redazione di una relazione annuale
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da sottoporre alla valutazione
della Giunta regionale.
9. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la
gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di
legge o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione,
nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni
consecutivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione
della Giunta e su parere del Comitato di indirizzo, provvede alla sostituzione
del Direttore generale. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o
di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal
Direttore amministrativo o dal Direttore scientifico, su delega del Direttore
generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano.
10. In fase di prima attuazione, il
bando di cui al comma 2 è pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previa adozione del provvedimento di cui al
comma 4. (7)
(7) Il presente articolo, già modificato
dall'art. 53,
comma 2, L.R.
4 agosto 2004, n. 14, è stato poi così
sostituito dall'art. 4,
L.R.
4 ottobre 2006, n. 27. Il testo
precedente era così formulato: «Art. 5. Organi dell'Agenzia. 1. Sono organi
dell'Agenzia il Direttore generale, il Comitato di indirizzo e il Collegio dei
revisori. 2. Il Direttore
generale è scelto, a seguito di apposito bando, tra i soggetti che siano in
possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti
alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di
direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di
media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e
comunque non oltre i due anni precedenti. Il Direttore generale è nominato con
decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della
Giunta. 3. Il rapporto
di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, di
durata quinquennale rinnovabile, è a tempo pieno. 4. I contenuti del contratto di
cui al comma 3, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti,
sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Valgono per il
Direttore generale le incompatibilità previste per il Direttore generale della
A.U.S.L. dal decreto legislativo n.
502 del 1992 e successive modifiche. 5. Il Direttore generale è
responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della corretta gestione delle
risorse. 6. Al Direttore
generale sono riservati tutti i poteri di gestione nonché la legale
rappresentanza dell'Agenzia.
7. Per l'espletamento delle funzioni di Competenza, il Direttore generale
si avvale del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo, di cui
all'art. 8. 8. Il Direttore
generale provvede in particolare:
a) all'adozione dello statuto e dei regolamenti e alla definizione della
pianta organica dell'A.R.P.A., da sottoporre all'approvazione della Giunta
regionale; b) all'adozione, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla
Giunta regionale, del bilancio di previsione e del rendiconto secondo le norme
di contabilità stabilite dalla Regione per le A.U.S.L.; c) alla definizione dei
programmi annuali o pluriennali di intervento; d) alla nomina del Direttore
scientifico, del Direttore amministrativo, dei dirigenti responsabili dei
Settori tecnici e amministrativo regionali, nonché dei Direttori dei
Dipartimenti provinciali, dei Direttori dei Sevizi provinciali e dei
responsabili dei Servizi territoriali. Fatta eccezione per il Direttore
scientifico e per il Direttore amministrativo, nominati ai sensi dell'art. 8,
tutti gli altri dirigenti dei Settori, Dipartimenti e Servizi sono nominati dal
Direttore generale, con provvedimento motivato, tra il personale di livello
apicale organicamente assegnato all'A.R.P.A., secondo criteri che tengano conto
della professionalità e dell'esperienza dei candidati, valutata in base ad un
giudizio complessivo sull'attività svolta e sui titoli posseduti; e) alla
determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai Dipartimenti
provinciali ed ai Servizi territoriali nonché alla verifica ed al controllo
sull'utilizzo delle stesse; f) alla redazione di una relazione annuale
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da sottoporre alla valutazione
della Giunta regionale.
9. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una
situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o di principi di
buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione nonché in caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi per due anni consecutivi, il Presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, provvede alla
sostituzione del Direttore generale. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi
di assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono
svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore scientifico su delega del
Direttore generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano. 10.
In fase di prima
attuazione, il bando di cui al comma 2 è pubblicato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa adozione del
provvedimento di cui al comma 4.».
(Comitato
di indirizzo)
1. Il Comitato di indirizzo è organo di
programmazione dell'ARPA e in particolare:
a) definisce, la prima volta entro il 30
settembre 2004 per il triennio 2005-2007 e successivamente entro la stessa data
dell'anno di scadenza di ciascun triennio, gli indirizzi triennali dell'azione
dell'ARPA sul territorio regionale;
b) approva il programma annuale di attività
predisposto dall'ARPA sulla base degli indirizzi di cui alla lettera a).
2.
In sede di approvazione del programma di cui al comma 1,
lettera b), il Comitato, che può richiedere chiarimenti ed elementi integrativi
di giudizio, deve approvarlo entro trenta giorni dalla data di ricevimento. La
richiesta di chiarimenti sospende il decorso del termine.
3. Il Comitato di indirizzo è composto da:
a) l'Assessore regionale all'ambiente, che lo
presiede;
b) l'Assessore regionale alla sanità;
c) il Presidente del Comitato regionale di
protezione civile;
d) il Presidente del Comitato istituzionale
dell'Autorità di bacino della Puglia, istituita con L.R.
n. 19/2002, in attuazione della legge 18 maggio 1989, n.
183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo);
e) il Presidente delle Province della Puglia, o
gli Assessori provinciali all'ambiente, se delegati;
f) i Sindaci dei capoluoghi di provincia della
Regione o gli Assessori all'ambiente, se delegati;
g) un rappresentante dell'ANCI.
4. Ai componenti del Comitato non compete alcun
compenso o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato
medesimo. (8)
(8) Il
presente articolo, già modificato dall'art. 53,
commi 3 e 4, L.R.
4 agosto 2004, n. 14, è stato poi così
sostituito dall'art. 5,
L.R.
4 ottobre 2006, n. 27. Il testo precedente
era così formulato: «Art. 6. Comitato di indirizzo. 1. Il Comitato di indirizzo
è organo di programmazione dell'ARPA e in particolare: a) definisce, la prima
volta entro il 30 settembre 2004 per il triennio 2005-2007 e successivamente
entro la stessa data dell'anno di scadenza di ciascun triennio, gli indirizzi
triennali dell'azione dell'ARPA sul territorio regionale; b) approva il
programma annuale di attività predisposto dall'ARPA sulla base degli indirizzi
di cui alla lettera a).
2. In
sede di approvazione del programma di cui al comma 1, lettera b), il Comitato,
che può richiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, dovrà
approvarlo entro trenta giorni dal ricevimento. La richiesta di chiarimenti
sospende il decorso del termine. 3. Il Comitato di
indirizzo è composto da: a) Assessore regionale all'ambiente, che lo presiede;
b) Assessore regionale alla sanità; c) Presidente del Comitato regionale di
protezione civile; d) Presidente del Comitato istituzionale dell'Autorità di
bacino della Puglia, istituita con L.R.
n. 19/2002, in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo); e)
Presidenti delle Province della Puglia, o Assessori provinciali all'ambiente, se
delegati; f) Sindaci dei capoluoghi di provincia della regione o Assessori
all'ambiente, se delegati.
4. Ai componenti del Comitato non compete alcun compenso o rimborso spese
per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.».
(Collegio
dei revisori)
1. Il Collegio
dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti
nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme
deliberazione della Giunta, che ne definisce anche le indennità spettanti.
2. I Revisori
devono essere iscritti all'Albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti e
durano in carica cinque anni.
Art. 8
(Direttore
scientifico e Direttore amministrativo)
1. Il Direttore scientifico è scelto tra
personale laureato in discipline tecnico-scientifiche che non abbia superato i
sessantacinque anni di età e che abbia svolto, per almeno cinque anni,
qualificata attività tecnico-scientifica in materia di prevenzione e di tutela
ambientale presso enti o strutture di medie e grandi dimensioni, con
provvedimento motivato del Direttore generale, ed è responsabile nei confronti
dello stesso. (9)
2. Il Direttore scientifico coordina le Aree
tecniche della sede centrale, i Dipartimenti provinciali e le altre strutture
tecniche dell'Agenzia e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli
atti relativi alle materie di competenza. (10)
3. Il Direttore amministrativo è scelto tra il
personale laureato in discipline giuridiche o economiche o tecniche che non
abbia superato il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno
cinque anni qualificata attività amministrativa in enti o strutture di medie e
grandi dimensioni, con provvedimento motivato del Direttore generale, ed è
responsabile nei confronti dello stesso. (11)
4. Il Direttore amministrativo è preposto alla
gestione amministrativa e finanziaria e fornisce parere obbligatorio al
Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
5. Gli atti assunti dal Direttore generale in
difformità ai pareri espressi rispettivamente dal Direttore scientifico c/o dal
Direttore amministrativo devono essere adottati con provvedimento motivato.
(12)
6. Il Direttore scientifico ed il Direttore
amministrativo possono essere revocati dal loro incarico, con provvedimento
motivato, dal Direttore generale.
7. Il rapporto di lavoro del Direttore
scientifico e del Direttore amministrativo è regolato da contratto di diritto
privato di durata quinquennale. Il contenuto di tale contratto, ivi compresi i
criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento
della Giunta regionale.
(9) Comma così
sostituito dall'art. 6,
comma 1, lettera a), L.R.
4 ottobre 2006, n. 27. Il testo originario
era così formulato: «1. Il Direttore scientifico è scelto tra personale laureato
in discipline tecnico-scientifiche che non abbia superato i sessantacinque anni
di età e che abbia svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività di
direzione tecnica in materia di prevenzione e di tutela ambientale presso enti o
strutture di medie e grandi dimensioni, tramite apposito bando.».
(10)
Comma così sostituito dall'art.6,
comma 1, lettera b), L.R.
4 ottobre 2006, n. 27. Il testo originario
era così formulato: «2. Il Direttore scientifico coordina i Settori tecnici
dell'Agenzia, i Dipartimenti provinciali e i Servizi territoriali e fornisce
parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di
competenza.».
(11)
Comma così sostituito dall'art. 6,
comma 1, lettera c), L.R.
4 ottobre 2006, n. 27. Il testo originario
era così formulato: «3. Il Direttore amministrativo è scelto tra il personale
laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia superato il
sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni
qualificata attività di direzione amministrativa in enti o strutture di medie e
grandi dimensioni.».
(12)
Comma così modificato dall'art. 53,
comma 5, L.R.
4 agosto 2004, n. 14.
Art. 9
(Aspetti organizzativi)
1. Al fine di perseguire le proprie funzioni e
compiti di istituto, l'ARPA si articola a livello regionale in una struttura
centrale e a livello territoriale in Dipartimenti provinciali.
2. Alla struttura centrale dell'ARPA, con sede
nel capoluogo di Regione, sono demandate tutte le attività connesse alla
gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, al coordinamento tecnico
delle attività, alla formazione e aggiornamento del personale, e ogni altra
attività programmatica che coinvolga l'ARPA nella sua unitarietà.
3. Il livello territoriale è organizzato in
Dipartimenti provinciali, dotati di autonomia tecnico-funzionale e gestionale,
con sede in ogni capoluogo di provincia.
4. Allo scopo dell'utilizzo ottimale delle
risorse, il Direttore generale, su proposta del Direttore scientifico, individua
nell'ambito dei Dipartimenti provinciali poli di specializzazione a valenza
interprovinciale e regionale.
5.
A ogni Dipartimento provinciale è preposto un direttore,
scelto dal Direttore generale, sentito il parere del Direttore scientifico, tra
il personale qualificato che ne possegga i titoli ai sensi del contratto
collettivo nazionale del lavoro (CCNL), tramite procedure concorsuali.
6.
L'assetto organizzativo dell'Agenzia, sia per quanto
riguarda i compiti e le funzioni dettate dalla presente legge, sia per quanto
riguarda il dimensionamento e le forme di direzione e coordinamento delle
proprie strutture centrali, provinciali e quelle di cui al comma 4, viene
definito dal regolamento dell'ARPA di cui all'articolo 10, comma
1. In esso
devono comunque essere assicurate, a livello decentrato, le attività analitiche
necessarie allo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza degli Enti
locali e delle AUSL.
7. Ciascun Dipartimento provinciale dell'Agenzia
deve assicurare la propria attività in maniera continuativa, almeno in
reperibilità, nell'arco dell'intera giornata, anche festiva. (13)
(13)
Articolo così sostituito dall'art. 7,
L.R.
4 ottobre 2006, n. 27. Il testo originario
era così formulato: «Art. 9.1.
L'ARPA si articola in tre livelli: Aspetti organizzativi.
1.
L'A.R.P.A. si articola in
tre livelli: a) regionale; b) provinciale; c) territoriale. 2. Il livello regionale è
articolato nei seguenti Settori: a)
protezione dell'ambiente; b) prevenzione individuale e collettiva sui fattori di
rischio collegati all'ambiente; c) formazione ed informazione; d)
amministrativo. 3. I
Settori tecnici di cui al comma 2 hanno il compito di controllare l'attuazione
dei programmi, per le funzioni di specifica competenza, anche in termini di
efficacia ed efficienza, e di assicurare indirizzi omogenei alle attività di
prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale assicurate dai
corrispondenti Servizi dei Dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A. 4. Il livello provinciale è
organizzato in Dipartimenti dotati di autonoma tecnico-funzionale e gestionale,
con sede in ogni capoluogo di provincia, articolati nei seguenti Servizi: a)
prevenzione ambientale; b) prevenzione individuale e collettiva sui fattori di
rischio correlati all'ambiente di vita. 5. Allo scopo dell'utilizzo
ottimale delle risorse, il Direttore generale, su proposta del Direttore
scientifico, individua nell'ambito dei Dipartimenti, provinciali, poli di
specializzazione a valenza interprovinciale o regionale. I Dipartimenti
provinciali sono preposti allo svolgimento di tutte le attività in materia di
prevenzione ambientale, individuale e collettiva, nonché delle attività di
consulenza e supporto tecnico-specialistico e laboratoristico nei confronti
della Regione, delle Province, degli Enti gestori di aree protette delle
Comunità montane, dei Comuni, dei Dipartimenti di prevenzione delle A.U.S.L. e
degli organi periferici del Ministero della sanità. Laddove sia necessario per
carenza di strumentazione e organico specialistico, i Dipartimenti provinciali
si convenzionano con enti pubblici di ricerca ed enti universitari per i
supporti laboratoristici e per supporti di consulenza
tecnico-specialistica. 6. Ad
ogni Dipartimento provinciale è preposto un Direttore scelto tra i responsabili
dei Servizi in cui si articola il Dipartimento. 7. Il livello territoriale è
rappresentato da Servizi con bacino di intervento coincidente di norma con gli
ambiti territoriali delle A.U.S.L.. Essi costituiscono articolazioni periferiche
dei Dipartimenti provinciali, deputate allo svolgimento delle attività tecniche
di primo livello nonché delle attività istruttorie e di vigilanza in materia di
prevenzione ambientale. 8.
Ciascun Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. deve assicurare la propria
attività in maniera continuativa, almeno in reperibilità, nell'arco dell'intera
giornata, anche festiva.».
Art. 10
(Regolamenti)
1. Sulla base degli obiettivi del controllo
ambientale stabiliti dai parametri di cui all'articolo 03, comma 2, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496
(Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), articolo
premesso all'articolo 1 dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61,
l'organizzazione interna dell'ARPA, i poteri, le
competenze e le funzioni dei suoi diversi organi e organismi, delle aree tecnica
e amministrativa centrali, dei Dipartimenti provinciali e delle altre strutture,
nonché le indennità spettanti al Collegio dei revisori, vengono definiti, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente normativa, con
apposito regolamento della Giunta regionale su proposta del Direttore generale,
sentiti i pareri del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo,
previa consultazione con le organizzazioni di categoria firmatarie del CCNL.
2. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i
compiti degli organismi e comitati di cui agli articoli 11 e 12 e ne vengono
disciplinate le modalità di funzionamento.
3. Per la definizione delle attività tecniche a
supporto delle funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale
degli Enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, nonché per la
individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi
delle prestazioni erogate dall'ARPA, la Regione promuove la conclusione di un
apposito accordo di programma tra i soggetti interessati. A tal fine, il
Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, convoca un'apposita
conferenza tra i rappresentanti delle AUSL, dei Comuni capoluogo, dell'ARPA,
dell'ANCI e dell'UPI per la valutazione degli elementi e delle condizioni
dell'accordo. (14)
(14) Articolo così
sostituito dall'art. 8,
L.R.
4 ottobre 2006, n. 27. Il testo originario
era così formulato: «Art. 10. Regolamenti. 1. L'organizzazione interna dell'A.R.P.A., i poteri, le
competenze e le funzioni dei suoi diversi organi ed organismi, dei Settori
tecnici, dei Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali, nonché le
indennità spettanti al Collegio dei revisori, vengono definiti dal Consiglio
regionale con il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I rapporti tra l'A.R.P.A. ed i
Dipartimenti di prevenzione della A.U.S.L. vengono disciplinati da accordi di
programma al fine di regolamentare l'esercizio delle attività di supporto
tecnico-specialistico, strumentali e laboratoristiche. 3. Con lo stesso regolamento
sono stabiliti i compiti degli organismi e comitati di cui agli articoli 11 e 12
e ne vengono disciplinate le modalità di funzionamento.».
Art. 11
(Organismi)
1. Nell'ambito dell'ARPA sono istituiti i
seguenti organismi:
a) Comitato di consultazione, nominato dal
Direttore generale, che lo presiede, composto da:
1) un rappresentante dell'ANCI;
2) un rappresentante dell'UPI;
3) tre rappresentanti delle associazioni
imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
4) tre rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
5) tre rappresentanti delle associazioni
ambientalistiche riconosciute ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
6) un rappresentante delle associazioni
consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale.
Il Comitato di consultazione viene convocato
prima della convocazione del Comitato di indirizzo per la definizione dei
criteri di quantificazione delle quote di finanziamento di cui all'articolo 14,
lettera g), e per formulare pareri su proposte del Comitato di indirizzo;
b) Comitato di programmazione e coordinamento,
costituito dal Direttore generale, che lo presiede, dai Direttori scientifico e
amministrativo, dai Direttori delle Aree tecniche regionali e dai Direttori dei
Dipartimenti provinciali;
c) Comitato di garanzia, nominato dal Direttore
generale, costituito dal Direttore scientifico, che lo presiede, da un docente
delle Università pugliesi, da un docente di un'Università di altra Regione, da
un rappresentante degli Enti di ricerca pubblici o a prevalente partecipazione
pubblica esperto in materia ambientale. Il Comitato fornisce parere annuale sul
rapporto dello stato dell'ambiente, prima della sua pubblicazione. (15)
(15) Articolo così
sostituito dall'art. 9,
L.R.
4 ottobre 2006, n. 27. Il testo originario
era così formulato: «Art. 11. Organismi. 1. Nell'ambito dell'A.R.P.A. sono
istituiti i seguenti organismi: 1) Comitato di consultazione nominato dal
direttore generale che lo presiede, composto da: a) un rappresentante
dell'A.N.C.I.; b) un rappresentante dell'U.P.I.; c) tre rappresentanti delle
associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello
regionale; d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale; e) tre rappresentanti delle associazioni
ambientalistiche riconosciute ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394; f) un
rappresentante delle associazioni consumatori, maggiormente rappresentative a
livello regionale. Il Comitato di consultazione viene convocato, tra l'altro, in
sede di ripartizione annuale delle risorse finanziarie da assegnarsi ai
Dipartimenti provinciali ed ai Servizi territoriali in linea con quanto previsto
alla lettera e) dell'art. 5; 2) Comitato di programmazione e coordinamento,
costituito dal Direttore generale, che lo presiede, dai Direttori scientifico ed
amministrativo, dai Direttori dei Settori tecnici regionali e dai Direttori dei
Dipartimenti provinciali.».
Art. 12
(Comitato
tecnico provinciale di coordinamento)
1. Al fine di
garantire il coordinamento delle attività dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA
con i competenti servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e
comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL., presso ciascun
Dipartimento provinciale è costituito il Comitato tecnico provinciale di
coordinamento.
2. Sono membri
del Comitato tecnico provinciale di coordinamento:
a)
il direttore del dipartimento dell'ARPA, che lo
presiede;
b)
[i responsabili dei
Servizi in cui si articola il
dipartimento dell'ARPA;] (16)
c)
il Presidente dell'Amministrazione provinciale o, in sua
vece, l’Assessore all’ambiente;
d)
un rappresentante designato dall'ANCI;
e)
i responsabili
dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL insistenti nell’ambito del bacino di
intervento provinciale dell’ARPA, con voto limitato ad
uno.
3.
Alle riunioni del Comitato tecnico provinciale di coordinamento partecipa
di diritto un rappresentante della Direzione generale dell'A.R.P.A.. (17)
(16)
Lettera abrogata dall'art. 10,
comma 1, lettera a), L.R.
4 ottobre 2006, n. 27.
(17)
Comma così modificato dall'art. 10,
comma 1, lettera b), L.R.
4 ottobre 2006, n. 27.
Art. 13
(Consulenze ed
esami strumentali)
1. Oltre al
supporto tecnico, strumentale e laboratoristico che l'ARPA è tenuta a garantire
per lo svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, delle Province,
degli Enti gestori di aree protette, delle Comunità montane, dei Comuni e dei
Dipartimenti di prevenzione delle AUSL e oltre ai compiti indicati nell’art.
4, l'ARPA può svolgere attività di
consulenza per conto terzi ed effettuare indagini strumentali ed esami di
laboratorio per enti pubblici e privati secondo un tariffario emanato dalla
Giunta regionale.
2.
In sede di prima applicazione della presente legge, per le prestazioni di
cui al presente articolo troverà applicazione il tariffario vigente approvato
dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 11
della legge
regionale 17 gennaio 1988, n. 4.
2-bis. L'ARPA stipula convenzioni-quadro con le
Università e gli Enti pubblici di ricerca presenti nella regione, al fine di
perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4. (18)
(18)
Comma aggiunto dall'art.11,
L.R.
4 ottobre 2006, n. 27.
Art. 14
(Finanza e
contabilità ARPA)
1. L'
ARPA ha un patrimonio ed un
bilancio proprio. Si applicano all'ARPA
le norme di bilancio e
contabilità delle AUSL.
2. Al
finanziamento dell'ARPA concorrono:
a)
una
quota del Fondo sanitario regionale (FSR) corrispondente alla media della spesa
sostenuta nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente
legge per la gestione dei Settori dei PMP e dei Servizi delle AUSL adibiti alle
attività ambientali di cui all’art. 1 della legge n. 61 del 1994, le cui
funzioni sono trasferite all’ARPA, salvo che la spesa sostenuta ad analogo
titolo nell’ultimo anno non sia complessivamente maggiore rispetto alla media
degli ultimi tre anni assunti come riferimento;
b)
le entrate derivanti dalla esecuzione di progetti
scientifici;
c)
le entrate relative ai proventi per prestazioni rese a
terzi;
d)
le risorse finanziarie della Regione e di altri enti
locali corrispondenti agli oneri per il personale trasferito all’ARPA ai sensi
della presente legge;
e)
una
quota delle entrate proprie della Regione da determinarsi annualmente dal
Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio annuale in rapporto
agli obiettivi del controllo ambientale, non inferiore al cinquanta per cento
degli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative per
violazioni di norme in materia ambientale;
f)
un’ulteriore
quota del FSN destinato alla prevenzione da determinarsi annualmente da parte
della Giunta regionale in rapporto alle specifiche attività di supporto tecnico,
strumentale e laboratoristico attribuite all’ARPA, secondo le previsioni di cui
all’art. 4;
g)
un’eventuale
quota dei finanziamenti destinati dai Comuni e dalle Province per attività di
prevenzione e protezione dell’ambiente, da stabilire in sede di Comitato tecnico
provinciale di coordinamento;
h)
gli
introiti derivanti dalle tariffe indicate stabilite con le modalità di cui
all’art. 2, comma 4, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla
legge n. 61 del 1994.
Art. 15
(Dotazione
organica, strumentale e finanziaria)
1. Sono
trasferiti all'ARPA e alle sue articolazioni territoriali le funzioni, il personale ed i beni immobili e mobili,
le attrezzature dei Settori fisico-ambientale, chimico-ambientale-tossicologico
e micro-bio-tossicologico dei PMP e degli altri Servizi delle AUSL. adibiti alle
attività di cui all'art. 1 della
legge n. 61 del 1994, secondo le modalità di cui all’art. 16.
2.
Contestualmente sono trasferiti i contratti e le convenzioni attinenti le
attività di cui all'art. 4 della presente legge.
3. [In sede di prima applicazione della presente legge e
comunque entro centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore, la
Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, stabilisce gli obiettivi del controllo
ambientale, sulla base dei parametri di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 61 del 1994 e
provvede a strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e
finanziaria dell'ARPA.] (19)
4. La
copertura dei posti previsti in organico può essere attuata mediante
trasferimento, per mobilità, di personale regionale e dipendente da enti
finanziati con risorse regionali, di personale dipendente delle AUSL nonché dei
Comuni e delle Province e di altri enti pubblici anche economici, con preferenza
per le unità già inserite in comparti della organizzazione preposti alla
trattazione di materie a specifico interesse ambientale, ovvero in possesso di
specifici titoli di studio e di adeguata esperienza professionale attinente il
posto da ricoprire.
5. Esperite le
procedure di mobilità, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPA
si procede mediante concorsi pubblici.
6. Nelle more
della definizione della pianta organica dell'ARPA e dell'attuazione dei
procedimenti di trasferimento o mobilità, le prime necessità dell'Agenzia sono
fronteggiate mediante comando del personale di cui al presente articolo, a
richiesta degli interessati e con formali provvedimenti delle Amministrazioni
interessate, ricomprendendo nel personale interessato al comando tutte quelle
figure professionali non già considerate nelle piante organiche dei Settori
chimico-ambientale tossicologico, fisico-ambientale e micro-bio-tossicologico
dei PMP e dei Servizi delle AUSL adibiti ad attività ambientale ma funzionali
allo svolgimento del complesso delle attività assegnate all’ARPA.
7. E' fatto
divieto all’AUSL di mantenere o istituire Settori, Servizi od ogni altro Ufficio
i cui compiti coincidano con quelli assegnati all'ARPA dalla presente legge.
(19) Comma abrogato dall'art. 12,
L.R.
4 ottobre 2006, n. 27.
Art. 16
(Temporizzazione del processo di
attivazione dell'ARPA)
1. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale provvede a nominare il Direttore generale secondo le procedure
previste dall’art. 5. Entro lo stesso termine, i Direttori generali delle AUSL sono tenuti ad adottare un
provvedimento di ricognizione del personale, dei beni immobili e mobili, delle
attrezzature, dei contratti e delle convenzioni di cui all’art. 13 dei PMP
nonché dei Servizi adibiti alle attività tecnico-scientifiche per la protezione
dell’ambiente, indicando le relative dotazioni finanziarie destinate per il loro
funzionamento con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre
1996. In
caso di inadempienza nel termine prescritto, provvede in via sostitutiva la
Giunta regionale per il tramite del Direttore generale dell’ARPA.
2. Entro i
successivi trenta giorni, il Presidente della Giunta regionale adotta il
provvedimento di costituzione dell'ARPA.
3. Entro i
successivi trenta giorni la Giunta regionale, sulla base di una articolata
relazione organizzativa predisposta dal Direttore generale dell’ARPA, definisce
gli obiettivi che la stessa intende perseguire in materia di controllo
ambientale e determina la dotazione organica, strumentale e finanziaria
dell’Agenzia.
Contestualmente, la Giunta regionale provvede:
a)
alla individuazione della sede regionale della direzione
generale dell’ARPA;
b)
all’assegnazione del personale, dei beni mobili e
immobili e delle attrezzature;
c)
all’assegnazione delle risorse finanziarie che, in sede
di prima applicazione, sono individuate sulla base della spesa storica sostenuta
nell’ultimo anno, rispetto a quello di entrata in vigore della presente legge,
per il funzionamento e la gestione dei Servizi trasferiti all’ARPA.
4. Dopo la
ricognizione operata dai Direttori generali delle A.U.S.L. ed entro il termine
previsto per l'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3, il personale dei
soppressi P.M.P. può essere assegnato ai servizi delle A.U.S.L. che già li
avevano in carico, nei limiti delle dotazioni organiche delle stesse e previo
avviso di mobilità ad esso riservato. Al personale trasferito all'Agenzia ai
sensi del comma precedente, nonché al personale assegnato con le procedure di
cui all'art. 15 è mantenuto ad personam il trattamento giuridico ed economico
spettante presso le Amministrazioni di provenienza fino all'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Tale personale costituisce l'iniziale dotazione organica
dell'ARPA. (20)
5. Il
personale dell'ARPA, che riveste lo stato di dipendente pubblico, è collocato,
ai fini giuridici ed economici, nel comparto della sanità secondo quanto
stabilito dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) dell'Area
di comparto e dell'Area della dirigenza medica e non medica del
SSN.
6. Il
Direttore generale, sulla base della normativa vigente e di quanto previsto dal
CCNL del personale dipendente del SSN, individua i soggetti preposti alle
attività di vigilanza ambientale e, previa intesa con il Presidente della
Regione, li propone all'autorità competente per il riconoscimento della
qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria.(21)
7. Con l'atto
di cui al comma 3 vengono definite apposite tabelle di equiparazione tra le
qualifiche previste dall'organico dell'ARPA e quelle degli enti di provenienza
del personale medesimo; nel frattempo, al personale medesimo è attribuito il
trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme contrattuali vigenti
presso i rispettivi enti di provenienza.
8. Il
personale dell’ARPA non può assumere, esternamente all’ARPA stessa, incarichi
professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in
campo ambientale.
(20)
Periodo aggiunto dall'art. 13,
L.R.
4 ottobre 2006, n. 27.
(21)
Comma così sostituito dall'art. 14,
L.R.
4 ottobre 2006, n. 27. Il testo originario
era così formulato: «6. Il Direttore generale, sulla base della normativa
vigente e di quanto previsto dal C.C.N.L. del personale dipendente del S.S.N.,
individuerà i soggetti preposti alle attività di vigilanza ambientale per i
quali proporre al Presidente della Giunta regionale il riconoscimento di
qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria.».
Art.
16-bis
(Personale in posizione di comando)
1. Il personale in posizione di comando e in
servizio presso l'ARPA alla data del 15 settembre 2006, a domanda da effettuarsi al
Direttore generale dell'ARPA, entro il 30 novembre 2006, è trasferito
nell'iniziale dotazione organica dell'ARPA. (22)
(22) Articolo aggiunto dall'art. 15,
L.R.
4 ottobre 2006, n. 27.
Art. 17
(Gestione
amministrativa)
1. [Nelle more della costituzione del Settore
amministrativo dell'ARPA, i Servizi gestione del personale,
provveditorato-economato, economico-finanziario e affari generali saranno
assicurati, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dalle AUSL
titolari della gestione dei PMP ed i rapporti relativi saranno disciplinati con
apposito atto convenzionale.]
(23)
(23)
Articolo abrogato dall'art. 16, L.R.
4 ottobre 2006, n. 27.
Art. 18
(Norme
transitorie e finali - Soppressione
dei PMP)
1.[ L’entrata in funzione dei singoli Dipartimenti
provinciali è comunicata dal Direttore generale dell’ARPA all’Assessore alla
sanità, all’Assessore all’ambiente e alle AUSL interessate e dalla data della comunicazione si provvederà alla
soppressione dei PMP di cui alla
legge regionale n.4 del 1988, del Comitato tecnico risorse idriche (COTRI) e dei Comitati tecnici regionali e provinciali
in materia ambientale.
2. I
controlli impiantistici preventivi
e periodici, già svolti dai Settori impiantistici–antinfortunistici dei PMP ai
sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 4 del 1988 e non ricompresi tra le attività
devolute alla competenza dell'ARPA a norma della presente legge, sono assicurati
in ambito regionale dai Dipartimenti di prevenzione delle AUSL.
3. [Per l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 2, è istituito presso ciascuna delle AUSL interessate,
in aggiunta ai Servizi di cui all'art. 24, comma 3, della legge regionale 28
dicembre 1994,
n.36, il Servizio impiantistico-antinfortunistico.](24)
4. [La dotazione strumentale
dei soppressi Settori impiantistico-antinfortunistici dei PMP è assegnata ai
Servizi impiantistico-antinfortunistici istituiti presso le AUSL che già l’aveva
in carico in quanto sede di PMP.] (25)
5. [Il personale per il
controllo impiantistico-antinfortunistico da assegnare ai Dipartimenti di
prevenzione presso ciascuna AUSL sarà reperito con trasferimento, anche previo
comando, a domanda del personale in servizio presso le strutture dei
preesistenti PMP.] (26)](27)
(24) comma abrogato dall’art.42,comma
1, l.r.
n. 4/2003.
(25) comma abrogato dall’art.42,comma
1, l.r.
n. 4/2003.
(26) comma abrogato dall’art.42,comma
1, l.r.
n. 4/2003.
(27) articolo abrogato dall'art. 16, L.R.
4 ottobre 2006, n. 27.
La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 22 gennaio
1999