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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2002
Numero
10
Data
23/12/2002
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Regolamento n. 4/2001: sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita
Note
Pubblicato nel B.U. Puglia 31 dicembre 2002, n. 165.
Allegati

 



 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella prima parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti regionali;

Vista la L.R. 4/08/1999, n. 24 con la quale la Regione Puglia ha fissato i principi e le direttive per l'esercizio delle competenze regionali  in materia di commercio in applicazione del decreto legislativo n. 114/98;

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 20 marzo 2001 con il quale sono stati fissati gli indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita;

Visto l'art. 5 del suddetto Regolamento regionale, che fissa gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita prevedendo le misure massime per ciascuna area provinciale per interventi di apertura di grandi strutture di vendita suddivisi nel tempo tra secondo semestre e anni successivi dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2232 del 23/12/2002 con la quale si propone la sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita;

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 

 

Art. 1 

 

Sono sospesi gli effetti del Reg. 20 marzo 2001, n. 4 limitatamente all'art. 5 e delle norme ad esso collegate fino al completamento delle procedure previste dal comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 114/1998 e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2003 (1) (2). 

(1)  Comma corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 16 gennaio 2003, n. 5.

(2)  Ai sensi dell'art. 28, comma 10, L.R. 1° agosto 2003, n. 11, recante la nuova disciplina del commercio, sono fatti salvi gli effetti della sospensione disposta dal presente regolamento. Vedi, anche, le altre disposizioni ivi previste.

 

Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

 

            Dato a Bari, lì 23/12/2002

 

 

Vedasi riferimenti  normativi ed europei in allegato