IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto
l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale
22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della
Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti Regionali;
Visto
la L.R. n. 19/'99 "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei
servizi all'impiego", che all'art. 5 prevede l'istituzione della "Agenzia
Regionale per il lavoro", dotata di personalità giuridica, autonomia
patrimoniale e contabile;
Visto
il punto 5 del suddetto articolo che individua nel Direttore Generale e nel
Collegio dei Revisori gli organi istituzionali dell'Agenzia nei successivi punti
6 e 7 vengono precisati i compiti dei due organismi;
Visto
il punto 9 che prevede la predisposizione di un regolamento che deve
disciplinare "… le modalità di nomina e funzionamento degli organi, i rapporti
con gli organi e le strutture regionali, nonché gli organismi consultivi
previsti dalla presente L.R. n. 19/'99, la dotazione organica e i principali
meccanismi di funzionamento della struttura organizzativa, i tempi e le
procedure per la definizione dei documenti di bilancio e
contabilità";
Visto
il punto 10 che indica l'iter amministrativo del citato "regolamento" che ne
prevede l'approvazione da parte del Consiglio Regionale su proposta della
Giunta, sentito il parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8
(Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro) e 9 (Comitato Istituzionale
di Coordinamento); tale procedura è superata per effetto della legge
costituzionale n. 1/'99, recepita dalla G.R. nella seduta del 3/7/2000, in virtù
della quale il potere regolamentare è passato dal Consiglio alla Giunta
Regionale;
EMANA
il
seguente Regolamento:
Art. 1
Disposizioni generali.
1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento ed il
funzionamento dell'Agenzia regionale per il Lavoro istituita in conformità alla
L.R.
5 maggio 1999, n. 19 - recante "Norme in materia di politica regionale del
lavoro e dei servizi all'impiego" - dotata di personalità giuridica, autonomia
patrimoniale e contabile.
2. In aderenza alle prescrizioni della legge regionale n.
19/1999, l'Agenzia regionale per il Lavoro costituisce articolazione
organizzativa del sistema regionale per l'impiego ed ha compiti di assistenza
tecnica e monitoraggio nelle materie di politiche attive del lavoro conferite
alla Regione.
Art. 2
Organi dell'Agenzia.
1. Sono organi dell'Agenzia regionale per il Lavoro:
• Il Direttore generale;
• Il Collegio dei revisori.
2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale,
secondo la normativa vigente, tra il personale della Pubblica Amministrazione in
possesso di elevata professionalità e di pluriennale e comprovata esperienza nel
campo delle politiche del lavoro o fra personale esterno all'Amministrazione in
possesso di analoghi requisiti.
3. Il rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di
diritto privato quinquennale rinnovabile a norma del D.Lgs. n. 80/1998, della legge
regionale n. 19/1999 combinato disposto articoli 11 e 14 e della direttiva
P.C.M. 1° luglio 1999 relativa ai contratti della dirigenza.
4. Il Collegio dei Revisori, composto da tre componenti
effettivi e due supplenti individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili, è nominato dalla Giunta regionale.
5. I revisori durano in carica cinque anni e comunque per un
periodo non eccedente la durata della Legislatura. Possono essere confermati una
sola volta.
6. I revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano a
tre sedute consecutive decadono dall'incarico. Detta decadenza si verifica anche
nel caso di altra causa ostativa allo svolgimento del mandato e si provvede alla
relativa sostituzione con le modalità di cui al punto 4 precedente.
7. Il compenso dei revisori è determinato dalla Giunta
regionale in conformità alle normative regionali.
Art. 3
Princìpi organizzativi.
1. L'Agenzia regionale del Lavoro persegue il conseguimento dei
risultati relativi:
a) Agli obiettivi definiti nella L.R.
5 maggio 1999, n. 19 art. 5;
b) Alle ulteriori funzioni ed attività di natura tecnica e
strumentale ad essa attribuite dalla Giunta regionale e regolate da rapporti
convenzionali (art.5
comma 4L.R.
n. 19/1999);
2. La struttura dipartimentale è organizzata in aree (ex art.
5
comma 2 L.R.
n. 19/1999) riferite a:
• politiche e servizi per il lavoro (art. 5
comma 2 - lettera a) - L.R.
n. 19/1999);
• qualità e certificazione dei servizi per il lavoro e sistemi
di monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro (art.5
comma 2 - lettere b) c) - L.R.
n .19/1999);
• Sistema informativo SILP e quant'altro indicato
(nell'art. 5
comma 2 - lettera d) - L.R.
n. 19/1999); • Servizi per lo sviluppo di nuova imprenditoria e sostegno
alle P.M.I. (art. 5
comma 2 - lettera e) - L.R.
n. 19/1999);
• Servizi generali di direzione e amministrazione, per gli
adempimenti di carattere tecnico e amministrativo legati al funzionamento
dell'Agenzia.
3. Il Direttore generale, nell'esercizio delle sue funzioni di
direzione, coordinamento e controllo assegna a ciascuna area le risorse umane
della dotazione organica.
4. L'Agenzia può svolgere attività di assistenza tecnica a
favore di privati a titolo oneroso purché senza pregiudizio per il prioritario
assolvimento dei compiti d'istituto. L'onere corrispondente è determinato dal
dirigente con le modalità descritte al punto 3 lettera e) dell'art. 5 del
presente regolamento.
Art. 4
Personale e dotazione organica.
1. La prima dotazione organica dell'Agenzia regionale del
Lavoro, per effetto dell'articolo 14
della legge
regionale n. 19/1999, comma 1, è costituita dal personale in servizio presso
la ex Agenzia per l'impiego della Puglia alla data del 30 giugno 1997 così come
indicato dal D.P.C.M. 5 agosto 1999 pubblicato in G.U. Serie generale n. 277 del
25 novembre 1999 di trasferimento delle risorse alla Regione. Essa è costituita
da:
• 1 Direttore generale;
• 12 esperti;
• 15 unità di personale amministrativo articolate per
livelli, secondo la Tabella allegata al decreto citato.
2. In attesa della completa attuazione delle procedure previste
dall'art. 14
comma 2 della L.R.
n. 19/1999, la Giunta regionale su proposta del Direttore Generale
dell'Agenzia determina le retribuzioni per il personale contrattualizzato.
3. La Giunta regionale, su proposta del Direttore generale
dell'Agenzia, sentite le OO.SS. e acquisito il parere della C.R.P.L., delibera
le variazioni della dotazione organica, a partire dal personale trasferito dal
Ministero del Lavoro, nonché con risorse umane esperte, per specifiche funzioni
a tempo e per progetti speciali.
Art. 5
Esercizio delle funzioni di Direzione.
1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale
dell'Agenzia regionale del Lavoro, esercita tutti i poteri di gestione economica
finanziaria e di organizzazione e risponde dei risultati conseguiti alla Giunta
regionale per il tramite dell'Assessore al Lavoro e/o un suo delegato competente
nel rispetto del presente regolamento.
2. Il Direttore generale cura le relazioni istituzionali
dell'Agenzia.
3. Il Direttore generale, in qualità di legale rappresentante
dell'Ente, provvede con propri atti tramite il servizio di Tesoreria regionale
nel rispetto di quanto previsto nel successivo art. 9 del presente regolamento
relativamente alla contabilità ordinaria e speciale.
4. Il Direttore generale, in particolare, coerentemente con le
prescrizioni della L.R.
n. 19/1999 e nel rispetto del presente regolamento:
a) Formula il piano annuale delle attività nell'àmbito del
P.T.O. che viene approvato dalla Giunta regionale previo parere degli organismi
collegiali di cui ai commi 8 e 9 art. 5
L.R.
n. 19/1999;
b) Predispone il bilancio preventivo economico annuale entro il
31 ottobre dell'anno precedente all'annualità di riferimento;
c) Predispone il bilancio di esercizio entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello di riferimento;
d) Determina i programmi di attuazione e l'assegnazione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali;
e) Adotta gli atti relativi alla prestazione di servizi a
titolo oneroso richiesti da privati;
f) Individua, tra i collaboratori, un vicario che ne eserciti
la funzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo e limitatamente ad
atti di ordinaria amministrazione non aventi rilevanza esterna;
g) Trasmette al Collegio dei Revisori tutti gli atti sottoposti
al controllo secondo le disposizioni contenute all'art. 6 del presente
regolamento;
h) Partecipa ai lavori della Commissione regionale per le
Politiche del Lavoro e del Comitato Istituzionale di Coordinamento.
Art. 6
Funzionamento del collegio dei revisori.
1. Il Direttore generale dell'Agenzia convoca i revisori entra
trenta giorni dalla costituzione del Collegio. Nella prima seduta il Collegio
elegge il Presidente che provvede alle successive convocazioni. Nel caso di
cessazione del Presidente dalle proprie funzioni, le convocazioni, fino alle
elezioni del nuovo Presidente, sono effettuate dal componente più anziano di
età.
2. Le adunanze del Collegio sono valide quando sono presenti
almeno due componenti. In tal caso le decisioni devono essere assunte
all'unanimità. Il Collegio tiene un libro di adunanze e delle deliberazioni nei
quali verbalizza lo svolgimento di ciascuna seduta.
3. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla
gestione del bilancio e del patrimonio dell'Agenzia regionale del lavoro nonché
sulla regolarità contabile degli atti e sulla conformità del bilancio di
esercizio alle norme di legge, verifica la regolare tenuta della contabilità e
la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili, esprime le proprie osservazioni in una relazione che trasmette al
Direttore e che allega agli atti del bilancio da trasmettere alla Giunta
regionale.
4. Il Collegio può chiedere per iscritto al Direttore
dell'Agenzia informazioni sull'andamento della gestione e su specifici atti.
Art. 7
Procedura per il controllo.
1. Il Direttore dell'Agenzia trasmette al Collegio, entro 5
giorni dalla loro adozione, gli atti soggetti al controllo.
2. Il Collegio nel termine perentorio di quindici giorni dal
ricevimento degli atti può esprimere sugli stessi rilievi, il cui mancato
inoltro equivale a riscontro passivo.
Art. 8
Pubblicità degli atti e accesso ai documenti.
Il Direttore definisce la pubblicazione degli atti e le
modalità di accesso ai documenti amministrativi uniformandosi alle prescrizioni
di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e alla L. n.
675/1999 sulla privacy e nomina il responsabile del sistema informativo che cura
quanto sopra.
Art. 9
Risorse finanziarie e patrimoniali.
1. Le risorse finanziarie per il funzionamento dell'agenzia
sono costituite:
a) Da quota spettante all'Agenzia delle risorse trasferite
dallo Stato alla Regione Puglia destinate al funzionamento e allo svolgimento
dei compiti istituzionali dell'Agenzia ivi compreso personale e locazioni;
b) Dai corrispettivi di prestazioni rese a titolo oneroso in
favore di soggetti pubblici o privati sulla base di convenzioni, protocolli di
collaborazione ecc ... ; il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla L.R.
n. 19/1999 art. 5
lettere f) - g);
c) Dai trasferimenti rivenienti da convenzioni stipulate per le
attività di cui all'art. 5,
comma 4, della L.R.
n. 19/1999;
d) Da trasferimenti di risorse finanziarie rivenienti dal
bilancio regionale per specifiche destinazioni, comprese le risorse derivanti
dai fondi strutturali U.E.
2. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito:
a) Dalle attrezzature e dagli altri beni mobili trasferiti
dalla Regione individuati all'interno delle risorse trasmesse dallo Stato a
norma dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 469/1997;
b) Dalle attrezzature e dagli altri beni mobili successivamente
acquisiti nell'esercizio dell'autonomia patrimoniale riconosciuta all'Agenzia.
Del patrimonio come sopra costituito si provvede a redigere e
ad aggiornare l'inventario.
Art. 10
Disposizioni finali.
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
regolamento si fa riferimento alla legge
regionale n. 19/1999 ed alla normativa regionale vigente.
Vedasi riferimenti
normativi ed europei in allegato