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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2002
Numero
2
Data
12/02/2002
Abrogato
 
Materia
Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori
Titolo
Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per il Lavoro
Note
Pubblicato nel B.U. Puglia 20 febbraio 2002, n. 25.
Allegati

 




 

IL PRESIDENTE DELLA

 

 GIUNTA REGIONALE

 

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti Regionali;

Visto la L.R. n. 19/'99 "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego", che all'art. 5 prevede l'istituzione della "Agenzia Regionale per il lavoro", dotata di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile;

Visto il punto 5 del suddetto articolo che individua nel Direttore Generale e nel Collegio dei Revisori gli organi istituzionali dell'Agenzia nei successivi punti 6 e 7 vengono precisati i compiti dei due organismi;

Visto il punto 9 che prevede la predisposizione di un regolamento che deve disciplinare "… le modalità di nomina e funzionamento degli organi, i rapporti con gli organi e le strutture regionali, nonché gli organismi consultivi previsti dalla presente L.R. n. 19/'99, la dotazione organica e i principali meccanismi di funzionamento della struttura organizzativa, i tempi e le procedure per la definizione dei documenti di bilancio e contabilità";

Visto il punto 10 che indica l'iter amministrativo del citato "regolamento" che ne prevede l'approvazione da parte del Consiglio Regionale su proposta della Giunta, sentito il parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 (Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro) e 9 (Comitato Istituzionale di Coordinamento); tale procedura è superata per effetto della legge costituzionale n. 1/'99, recepita dalla G.R. nella seduta del 3/7/2000, in virtù della quale il potere regolamentare è passato dal Consiglio alla Giunta Regionale;

 

 

EMANA

 

il seguente Regolamento:


 
 

Art. 1

Disposizioni generali.

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per il Lavoro istituita in conformità alla L.R. 5 maggio 1999, n. 19 - recante "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego" - dotata di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile.

2. In aderenza alle prescrizioni della legge regionale n. 19/1999, l'Agenzia regionale per il Lavoro costituisce articolazione organizzativa del sistema regionale per l'impiego ed ha compiti di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di politiche attive del lavoro conferite alla Regione.

 

Art. 2

Organi dell'Agenzia.

1. Sono organi dell'Agenzia regionale per il Lavoro:

• Il Direttore generale;


• Il Collegio dei revisori.

2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale, secondo la normativa vigente, tra il personale della Pubblica Amministrazione in possesso di elevata professionalità e di pluriennale e comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro o fra personale esterno all'Amministrazione in possesso di analoghi requisiti.

3. Il rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato quinquennale rinnovabile a norma del D.Lgs. n. 80/1998, della legge regionale n. 19/1999 combinato disposto articoli 11 e 14 e della direttiva P.C.M. 1° luglio 1999 relativa ai contratti della dirigenza.

4. Il Collegio dei Revisori, composto da tre componenti effettivi e due supplenti individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, è nominato dalla Giunta regionale.

5. I revisori durano in carica cinque anni e comunque per un periodo non eccedente la durata della Legislatura. Possono essere confermati una sola volta.

6. I revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive decadono dall'incarico. Detta decadenza si verifica anche nel caso di altra causa ostativa allo svolgimento del mandato e si provvede alla relativa sostituzione con le modalità di cui al punto 4 precedente.

7. Il compenso dei revisori è determinato dalla Giunta regionale in conformità alle normative regionali.

 


Art. 3

Princìpi organizzativi.

1. L'Agenzia regionale del Lavoro persegue il conseguimento dei risultati relativi:

a) Agli obiettivi definiti nella L.R. 5 maggio 1999, n. 19 art. 5;

b) Alle ulteriori funzioni ed attività di natura tecnica e strumentale ad essa attribuite dalla Giunta regionale e regolate da rapporti convenzionali (art.5 comma 4L.R. n. 19/1999);

2. La struttura dipartimentale è organizzata in aree (ex art. 5 comma 2 L.R. n. 19/1999) riferite a:

• politiche e servizi per il lavoro (art. 5 comma 2 - lettera a) - L.R. n. 19/1999);

• qualità e certificazione dei servizi per il lavoro e sistemi di monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro (art.5 comma 2 - lettere b) c) - L.R. n .19/1999);


• Sistema informativo SILP e quant'altro indicato (nell'art. 5 comma 2 - lettera d) - L.R. n. 19/1999); • Servizi per lo sviluppo di nuova imprenditoria e sostegno alle P.M.I. (art. 5 comma 2 - lettera e) - L.R. n. 19/1999);
• Servizi generali di direzione e amministrazione, per gli adempimenti di carattere tecnico e amministrativo legati al funzionamento dell'Agenzia.

3. Il Direttore generale, nell'esercizio delle sue funzioni di direzione, coordinamento e controllo assegna a ciascuna area le risorse umane della dotazione organica.

4. L'Agenzia può svolgere attività di assistenza tecnica a favore di privati a titolo oneroso purché senza pregiudizio per il prioritario assolvimento dei compiti d'istituto. L'onere corrispondente è determinato dal dirigente con le modalità descritte al punto 3 lettera e) dell'art. 5 del presente regolamento.

 

Art. 4

Personale e dotazione organica.

1. La prima dotazione organica dell'Agenzia regionale del Lavoro, per effetto dell'articolo 14 della legge regionale n. 19/1999, comma 1, è costituita dal personale in servizio presso la ex Agenzia per l'impiego della Puglia alla data del 30 giugno 1997 così come indicato dal D.P.C.M. 5 agosto 1999 pubblicato in G.U. Serie generale n. 277 del 25 novembre 1999 di trasferimento delle risorse alla Regione. Essa è costituita da:

• 1 Direttore generale;


• 12 esperti;


• 15 unità di personale amministrativo articolate per livelli, secondo la Tabella allegata al decreto citato.

2. In attesa della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 14 comma 2 della L.R. n. 19/1999, la Giunta regionale su proposta del Direttore Generale dell'Agenzia determina le retribuzioni per il personale contrattualizzato.

3. La Giunta regionale, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia, sentite le OO.SS. e acquisito il parere della C.R.P.L., delibera le variazioni della dotazione organica, a partire dal personale trasferito dal Ministero del Lavoro, nonché con risorse umane esperte, per specifiche funzioni a tempo e per progetti speciali.

 


Art. 5

Esercizio delle funzioni di Direzione.

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia regionale del Lavoro, esercita tutti i poteri di gestione economica finanziaria e di organizzazione e risponde dei risultati conseguiti alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessore al Lavoro e/o un suo delegato competente nel rispetto del presente regolamento.

2. Il Direttore generale cura le relazioni istituzionali dell'Agenzia.

3. Il Direttore generale, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, provvede con propri atti tramite il servizio di Tesoreria regionale nel rispetto di quanto previsto nel successivo art. 9 del presente regolamento relativamente alla contabilità ordinaria e speciale.

4. Il Direttore generale, in particolare, coerentemente con le prescrizioni della L.R. n. 19/1999 e nel rispetto del presente regolamento:

a) Formula il piano annuale delle attività nell'àmbito del P.T.O. che viene approvato dalla Giunta regionale previo parere degli organismi collegiali di cui ai commi 8 e 9 art. 5 L.R. n. 19/1999;

b) Predispone il bilancio preventivo economico annuale entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'annualità di riferimento;

c) Predispone il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;

d) Determina i programmi di attuazione e l'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

e) Adotta gli atti relativi alla prestazione di servizi a titolo oneroso richiesti da privati;

f) Individua, tra i collaboratori, un vicario che ne eserciti la funzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo e limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione non aventi rilevanza esterna;

g) Trasmette al Collegio dei Revisori tutti gli atti sottoposti al controllo secondo le disposizioni contenute all'art. 6 del presente regolamento;

h) Partecipa ai lavori della Commissione regionale per le Politiche del Lavoro e del Comitato Istituzionale di Coordinamento.

 


Art. 6

Funzionamento del collegio dei revisori.

1. Il Direttore generale dell'Agenzia convoca i revisori entra trenta giorni dalla costituzione del Collegio. Nella prima seduta il Collegio elegge il Presidente che provvede alle successive convocazioni. Nel caso di cessazione del Presidente dalle proprie funzioni, le convocazioni, fino alle elezioni del nuovo Presidente, sono effettuate dal componente più anziano di età.

2. Le adunanze del Collegio sono valide quando sono presenti almeno due componenti. In tal caso le decisioni devono essere assunte all'unanimità. Il Collegio tiene un libro di adunanze e delle deliberazioni nei quali verbalizza lo svolgimento di ciascuna seduta.

3. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio dell'Agenzia regionale del lavoro nonché sulla regolarità contabile degli atti e sulla conformità del bilancio di esercizio alle norme di legge, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, esprime le proprie osservazioni in una relazione che trasmette al Direttore e che allega agli atti del bilancio da trasmettere alla Giunta regionale.

4. Il Collegio può chiedere per iscritto al Direttore dell'Agenzia informazioni sull'andamento della gestione e su specifici atti.

 


Art. 7

Procedura per il controllo.

1. Il Direttore dell'Agenzia trasmette al Collegio, entro 5 giorni dalla loro adozione, gli atti soggetti al controllo.

2. Il Collegio nel termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento degli atti può esprimere sugli stessi rilievi, il cui mancato inoltro equivale a riscontro passivo.

 

Art. 8

Pubblicità degli atti e accesso ai documenti.

Il Direttore definisce la pubblicazione degli atti e le modalità di accesso ai documenti amministrativi uniformandosi alle prescrizioni di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e alla L. n. 675/1999 sulla privacy e nomina il responsabile del sistema informativo che cura quanto sopra.

 

Art. 9

Risorse finanziarie e patrimoniali.

1. Le risorse finanziarie per il funzionamento dell'agenzia sono costituite:

a) Da quota spettante all'Agenzia delle risorse trasferite dallo Stato alla Regione Puglia destinate al funzionamento e allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia ivi compreso personale e locazioni;

b) Dai corrispettivi di prestazioni rese a titolo oneroso in favore di soggetti pubblici o privati sulla base di convenzioni, protocolli di collaborazione ecc ... ; il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 19/1999 art. 5 lettere f) - g);

c) Dai trasferimenti rivenienti da convenzioni stipulate per le attività di cui all'art. 5, comma 4, della L.R. n. 19/1999;

d) Da trasferimenti di risorse finanziarie rivenienti dal bilancio regionale per specifiche destinazioni, comprese le risorse derivanti dai fondi strutturali U.E.

2. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito:

a) Dalle attrezzature e dagli altri beni mobili trasferiti dalla Regione individuati all'interno delle risorse trasmesse dallo Stato a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 469/1997;

b) Dalle attrezzature e dagli altri beni mobili successivamente acquisiti nell'esercizio dell'autonomia patrimoniale riconosciuta all'Agenzia.

Del patrimonio come sopra costituito si provvede a redigere e ad aggiornare l'inventario.

 

Art. 10

Disposizioni finali.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla legge regionale n. 19/1999 ed alla normativa regionale vigente.

 

Vedasi riferimenti  normativi ed europei in allegato