Legge abrogata dalla l.r.
29/2018, art. 19,
comma 1, lett.a).
TITOLO I
Disposizioni generali
Art.
1
Finalità.
[1. La presente legge disciplina le funzioni
e i compiti conferiti alla Regione e agli enti locali, ai sensi del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di servizi all'impiego e di
politiche attive del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.
59.
2. Le azioni, le strategie e l'organizzazione
amministrativa previste dalla presente legge sono attivate in coerenza con le
linee di sviluppo individuate dai piani operativi per l'occupazione della Unione
europea, dello Stato e della Regione per conseguire l'obiettivo finale della
parità dei cittadini per l'attuazione del diritto al lavoro e alla crescita
professionale. ]
Art.
2
Sistema regionale per l'impiego.
[1. Il sistema regionale per l'impiego è
costituito dalla rete delle strutture organizzate per l'esercizio integrato
delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 e per la gestione dei relativi
servizi.
2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte
quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di
ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della
imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione.
3. Il sistema regionale per l'impiego si
articola in ambiti territoriali e funzionali. La relativa organizzazione si
ispira al principio della sussidiarietà istituzionale tra Regione, Province,
Comuni e altri enti locali, favorendo in particolare:
a) la concertazione e il dialogo con le parti
sociali;
b) l'integrazione tra i servizi per
l'impiego, le politiche attive del lavoro, le politiche formative;
c) la collaborazione fra pubblico e privato,
avvalendosi degli strumenti di osservazione;
d) il coordinamento e l'integrazione degli
osservatori regionali di settore, pubblici e privati, per quanto di loro
competenza, con particolare attenzione alla interconnessione del Sistema
informativo lavoro Puglia (S.I.L.P.) con il sistema degli enti bilaterali e
l'Osservatorio regionale banche-imprese;
e) l'attribuzione di funzioni e compiti con
il pieno coinvolgimento e titolarità degli enti locali.
4. Costituiscono articolazioni organizzative
del sistema regionale per l'impiego l'«Agenzia regionale per il lavoro» di cui
all'art. 5 e i «Centri territoriali per l'impiego» costituiti dalle Province ai
sensi dell'art. 7. ]
TITOLO II
Funzioni della Regione -
Istituzione dell'agenzia regionale del lavoro
Art.
3
Funzioni e compiti della Regione.
[1. Alla Regione competono la programmazione,
il coordinamento, l'indirizzo, la valutazione e il controllo delle iniziative:
a) per incrementare l'occupazione e
incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento
alle pari opportunità, compreso il servizio - sistema rete - E.U.R.E.S.;
b) per l'occupazione dei soggetti di cui
all'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) per il reimpiego dei lavoratori in
mobilità e per l'inserimento - reinserimento lavorativo di fasce svantaggiate -
deboli (Servizi di accompagnamento al lavoro - S.A.L.);
d) la ricollocazione in ambito regionale del
personale pubblico in disponibilità. A tal fine i piani di formazione e
riqualificazione terranno conto delle richieste avanzate delle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'art. 35-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29;
e) per l'attivazione di stage e tirocini
formativi, borse lavoro, piani di inserimento professionale di cui alla legge 24
giugno 1997, n. 196 e successive integrazioni;
f) per progetti di lavori socialmente utili,
lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468 e alla legge
regionale 27 dicembre 1996, n. 30 e successive modifiche e/o
integrazioni;
g) per gli adempimenti relativi alla
compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori privati come
previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223;
h) per gli adempimenti relativi alla
compilazione e tenuta della lista di disponibilità dei lavoratori pubblici come
previsto dagli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
i) per le attività di predisposizione di
motivati pareri per le procedure di competenza del Ministero del lavoro, ai
sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. Alla Regione compete, altresì, nel
rispetto della normativa statale, l'esercizio delle funzioni in materia di
eccedenza di personale relative a:
a) esame congiunto previsto nelle procedure
relative agli interventi di integrazione sal"Times New Roman"e straordinaria;
b) esame congiunto previsto nelle procedure
per la dichiarazione di mobilità del personale delle aziende private e degli
enti pubblici; per questi ultimi per le sole procedure eventuali, previste
dall'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
c) promozione di accordi e di contratti
collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.
3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma
2, qualora interessi esclusivamente l'ambito provinciale, è delegato alle
Province nell'ambito della gestione delle controversie collettive.
4. Spetta, infine, alla Regione il raccordo
con gli organismi nazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea
nonché ogni altra funzione non espressamente richiamata dalla presente legge e
che, comunque, disciplinata da norme statali, sia riconducibile alle competenze
in materia di lavoro, escluse quelle che permangono in capo allo Stato.
]
Art.
4
Piano pluriennale e annuale per
l'occupazione.
[1. Per l'esercizio delle proprie funzioni la
Regione adotta piani pluriennali e piani attuativi annuali per le politiche del
lavoro e per le politiche formative integrate con i sistemi educativi.
2. Il piano pluriennale per l'occupazione
prevede al proprio interno:
a) l'indicazione delle risorse finanziarie,
del loro riparto tra le azioni proposte e della loro destinazione su base
provinciale;
b) i tempi di realizzazione delle attività e
degli interventi;
c) le modalità di verifica e di monitoraggio.
3. Il piano pluriennale è approvato dal
Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale nella sessione dedicata
al bilancio. Il piano annuale è adottato con delibera di Giunta regionale.
4. I piani di cui al comma 3 devono acquisire
il preventivo parere della Commissione regionale permanente per, le politiche
del lavoro di cui all'art. 8. La seduta della Commissione a ciò dedicata è
preceduta da apposita seduta congiunta degli organi collegiali di cui agli artt.
8 e 9 e delle Commissioni provinciali per le politiche del lavoro istituite
dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
5. La seduta congiunta degli organi
collegiali di cui al comma 4 costituisce momento di incontro, di raccordo e di
verifica nell'ambito delle competenze e funzioni di ciascun organismo. La seduta
congiunta è convocata annualmente dal Presidente della Commissione regionale
permanente per le politiche del lavoro. ]
Art.
5
Agenzia regionale per il lavoro.
[1. È
istituita l'Agenzia regionale per il lavoro dotata di personalità giuridica,
autonomia patrimoniale e contabile, con compiti di assistenza tecnica e
monitoraggio nelle materie di politiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. L'Agenzia, in coerenza con i piani e i
programmi della Regione, svolge funzioni di:
a) consulenza e supporto tecnico-progettuale
alle strutture regionali, provinciali e ai Centri territoriali per l'impiego in
materia di politiche per l'impiego, processi formativi e semplificazione delle
procedure amministrative del mercato del lavoro;
b) elaborazione degli standard qualitativi e
dei criteri per l'accreditamento e la certificazione dei servizi;
c) monitoraggio e valutazione tecnica dei
servizi per il lavoro;
d) gestione del S.I.L.P. e delle banche dati,
integrando e riarticolando nel sistema l'attuale Osservatorio del mercato del
lavoro (O.M.L.), in rete con il Sistema informativo lavoro (S.I.L.) nazionale.
Con atti della Giunta regionale si provvede alla definizione dell'architettura
del S.I.L.P., sulla base degli orientamenti e degli standard indicati dalla
struttura nazionale del S.I.L., anche al fine della elaborazione e diffusione
periodica di strumenti informativi coordinati;
e) progettazione dei percorsi formativi di
aggiornamento, riqualificazione, formazione continua degli operatori dei servizi
per l'impiego;
f) stipula delle opportune convenzioni con i
diversi soggetti titolari di funzioni formative (scuole, università, enti
bilaterali);
g) svolgimento di attività, a titolo oneroso,
per i privati che ne facciano richiesta.
3. L'Agenzia opera nell'ambito delle
competenze assegnate all'Assessorato regionale al lavoro e in stretto raccordo
con gli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.
4. Con deliberazione della Giunta regionale,
all'Agenzia possono essere attribuite ulteriori funzioni e attività rispetto a
quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle
politiche del lavoro.
5. Sono organi dell'Agenzia regionale per il
lavoro il Direttore generale e il Collegio dei revisori. Ai predetti organi
spetta un'indennità onnicomprensiva massima lorda di carica pari a euro 110 mila
per il Direttore generale e a euro 8 mila per ciascun componente del collegio
sindacale incrementato del 20 per cento nei confronti del Presidente (1).
6. Il Direttore generale ha la rappresentanza
legale, esercita tutti i poteri di gestione e di organizzazione e risponde dei
risultati dell'Agenzia regionale per il lavoro alla Giunta regionale.
7. Il Direttore generale formula un piano
annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale previo parere
degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.
8. Il Collegio dei revisori esercita il
controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Agenzia.
9. Con apposito regolamento generale
dell'Agenzia (2) vengono disciplinate tra
l'altro:
a) le modalità di nomina e funzionamento
degli organi;
b) i rapporti con gli organi e le strutture
regionali nonché con gli organismi consultivi previsti dalla presente legge;
c) la dotazione organica e i principali
meccanismi di funzionamento della struttura organizzativa;
d) i tempi e le procedure per la definizione
dei documenti di bilancio e contabilità.
10. Il regolamento di cui al comma 9 viene
approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentito il parere
degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge]
(3).
(1) Il secondo periodo è stato aggiunto
dall'art. 6,
comma 1, L.R. 25
agosto 2003, n. 19.
(2) Vedi, al riguardo, il
Reg. 12
febbraio 2002, n. 2.
(3) Articolo abrogato
dall'art. 13,
comma 1, L.R. 28
dicembre 2006, n. 39, il cui comma
2 ha in pari tempo soppresso l'Agenzia regionale per il lavoro, trasferendo le
relative funzioni al Settore regionale lavoro e cooperazione (vedi anche i
successivi commi 3, 4 e 5).
TITOLO III
Funzioni delle province e
centri territoriali per l'impiego
Art.
6
Funzioni delle Province.
[1. Alle Amministrazioni provinciali compete
l'esercizio delle attività e compiti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 nelle seguenti materie:
a) servizi di collocamento e funzioni
amministrative connesse;
b) collocamento agricolo;
c) collocamento dello spettacolo sulla base
di un'unica lista nazionale;
d) collocamento obbligatorio, con particolare
attenzione all'attivazione e diffusione dei Servizi di accompagnamento al lavoro
per le fasce deboli svantaggiate (S.A.L.);
e) collocamento dei lavoratori non
appartenenti all'Unione europea;
f) collocamento dei lavoratori a domicilio;
g) collocamento dei lavoratori domestici;
h) avviamento a selezione negli enti pubblici
e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le
amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
i) preselezione e incontro tra domanda e
offerta di lavoro con servizi integrati di accoglienza, informazione,
orientamento ai percorsi formativi e di inserimento lavorativo, anche con
riferimento all'occupazione femminile.
2. Alle Amministrazioni provinciali competono
altresì le seguenti funzioni operative e gestionali:
a) gestione ed erogazione dei servizi di
politiche attive del lavoro di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469;
b) gestione delle liste di mobilità dei
lavoratori privati di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) gestione delle liste di disponibilità dei
lavoratori pubblici di cui agli artt. 20 e 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché la loro riqualificazione e
ricollocazione presso altre pubbliche amministrazioni nell'ambito provinciale;
d) servizi connessi alla promozione e
attivazione dell'autoimpiego (creazione d'impresa individuale e cooperativa);
e) servizi di consulenza alle imprese, con
particolare riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni,
opportunità formative, norme in materia di lavoro, analisi delle domande di
lavoro;
f) risoluzione delle controversie collettive
nell'ambito del territorio provinciale.
3. Le Amministrazioni provinciali, nel
rispetto degli indirizzi regionali e degli standard qualitativi, provvedono alla
programmazione annuale, al monitoraggio e alla verifica (ex ante in itinere - ex
post) del funzionamento e dell'integrazione fra i servizi per l'impiego, le
politiche attive del lavoro e le politiche formative, con facoltà di proposta
per il riordino e innovazione degli stessi. Per l'esercizio di tale funzione
possono avvalersi dell'Agenzia regionale per il lavoro quale supporto tecnico
progettuale.
4. Le Province possono stipulare apposite
convenzioni con gli organismi bilaterali previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro. ]
Art.
7
Centri territoriali per
l'impiego.
[1. Le Province istituiscono proprie
strutture denominate «Centri territoriali per l'impiego».
2. I Centri sono articolati per ambiti
distrettuali sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la
Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'art. 8.
3. Le Amministrazioni provinciali, sulla base
dei criteri di cui al comma 2, sentiti gli enti locali e la Commissione
provinciale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
individuano le sedi di insediamento e coordinamento dei Centri territoriali per
l'impiego.
4. Le Amministrazioni provinciali possono
prevedere, sulla base di motivate esigenze territoriali, d'intesa con i Comuni
interessati e con parere della Commissione provinciale, articolazioni decentrate
dei centri per l'impiego con sportelli polifunzionali di prima informazione e
servizi amministrativi di certificazione.
5. I Centri territoriali per l'impiego sono i
soggetti attuatori e le sedi amministrative di realizzazione di tutte le
funzioni descritte all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, nonché di ogni altra funzione che l'Amministrazione provinciale
intende attribuire tra quelle di propria competenza. Come attività connesse ai
servizi di politiche attive del lavoro i Centri devono comunque garantire:
a) servizi integrati di accoglienza,
informazione, orientamento, incontro domanda/offerta, percorsi formativi;
b) servizi connessi alla promozione e
attivazione dell'autoimpiego;
c) servizi di consulenza alle imprese, con
particolare riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni,
opportunità formative, norme in materia di lavoro, analisi della domanda.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 3 e
in attesa della definizione dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, le
Amministrazioni provinciali, entro il 30 giugno 1999, istituiscono i Centri
territoriali per l'impiego articolandoli, in via transitoria, per ambiti
distrettuali sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1, lettera f)
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
7. In sede di prima costituzione sono
allocate all'interno dei Centri territoriali per l'impiego, su basi funzionali
policentriche, le funzioni e le risorse umane per le politiche attive del
lavoro, delle ex Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura (S.C.I.C.A.), nel rispetto delle funzioni, delle professionalità e
delle competenze acquisite.
8. Con successivi atti, anche regolamentari o
legislativi, i Centri territoriali saranno dotati di ulteriori risorse umane al
fine di attuare l'integrazione dei servizi di osservatorio, dei servizi di
orientamento, dei servizi di informazione, collegati ai sistemi formativi
integrati. ]
TITOLO IV
Riordino e istituzione organi
collegiali
Art.
8
Commissione regionale per le
politiche del lavoro.
[1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b),
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituita la Commissione
regionale per le politiche del lavoro quale sede concertativa con funzioni di
progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee
programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale.
2. La Commissione, oltre alle funzioni e alle
competenze già svolte dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, individua strumenti, procedure e modalità per
l'omogeneizzazione e integrazione tra le attività di osservatorio, di
orientamento, di formazione e di politiche attive del lavoro.
3. La Commissione è costituita su base
tripartita, attesa la sua natura di sede di concertazione e dialogo sociale, ed
è così composta:
a) Assessore regionale delegato in materia di
lavoro, con funzioni di Presidente;
b) [due
Consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze] (4);
c) un consigliere di parità, nominato ai
sensi della legge l0 aprile 1991, n. 125;
d) sette componenti designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
e) sette componenti designati dai datori di
lavoro, di cui uno quale espressione delle associazioni rappresentative delle
imprese cooperative.
4. Ai fini della determinazione della
maggiore rappresentatività delle organizzazioni di cui alle lettere d) ed e),
valgono i criteri stabiliti per la costituzione del Comitato nazionale economia
e lavoro (C.N.E.L.).
5. Ai lavori della Commissione partecipano,
senza diritto di voto, il Coordinatore di area e i dirigenti dei settori
regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il Direttore
dell'Agenzia regionale di cui all'art. 5.
6. La Commissione approva, su proposta del
Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di
funzionamento della medesima e si istituiscono apposite sottocommissioni. Lo
stesso regolamento prevede la costituzione di un unico Ufficio di presidenza,
come struttura di coordinamento per i lavori della Commissione, nonché uno staff
di segreteria generale e tecnica permanente di supporto tecnico alle decisioni
della Commissione avvalendosi prioritariamente delle professionalità rivenienti
dalla Direzione regionale del lavoro.
7. La Commissione approva, altresì, le
modalità di collaborazione con le Commissioni provinciali per le politiche del
lavoro di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, istituite dalle Amministrazioni provinciali.
(4) Lettera abrogata dall'art. 49,
comma 2, L.R. 12
aprile 2000, n. 9. ]
Art.
9
Comitato istituzionale di
coordinamento.
[1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c),
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituito il Comitato
istituzionale di coordinamento con il compito di rendere effettiva, sul
territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche del lavoro e
le politiche formative.
2. Il Comitato è presieduto dall'Assessore
regionale al lavoro ed è composto da:
a) i Presidenti delle Amministrazioni
provinciali o loro delegati;
b) un rappresentante dell'A.N.C.I.;
c) un rappresentante dell'U.N.C.E.M.
3. Ai lavori del Comitato partecipano, senza
diritto di voto, il Coordinatore di area ed i dirigenti dei settori regionali
competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il Direttore
dell'Agenzia regionale di cui all'art. 5.
4. Il Comitato approva, su proposta del
Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di
funzionamento del medesimo.
5. Il supporto tecnico alle decisioni del
Comitato nonché le funzioni di segreteria sono garantite dalle articolazioni
organizzative di cui al regolamento previsto dall'art. 8, comma 6. ]
Art.
10
[1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, entro il 30 aprile 1999 le Amministrazioni
provinciali istituiscono la Commissione provinciale per il lavoro quale organo
tripartito paritario, sede di concertazione e consultazione in ordine alle
funzioni attribuite alle Province, composta in analogia alla Commissione
regionale tripartita.
2. La Commissione approva, su proposta del
Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di
funzionamento e le sottocommissioni. Per la costituzione di strutture di
supporto saranno utilizzate prioritariamente le professionalità rivenienti dalla
Direzione provinciale del lavoro.
3. Al fine di garantire il rispetto della
specificità del mercato del lavoro agricolo, alle Commissioni provinciali per il
lavoro sono affidate le funzioni già di competenza delle Commissioni provinciali
e circoscrizionali per la manodopera agricola nonché quelle assegnate alle
stesse da delibere della Commissione regionale per l'impiego (C.R.I.) Puglia,
per l'espletamento delle quali il regolamento dovrà prevedere opportune modalità
organizzative. Alle Commissioni provinciali per il lavoro sono inoltre affidati
i compiti di progettazione e analisi, miglioramento domanda/offerta lavoro,
rivenienti dalle Commissioni provinciali sciolte ai sensi del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (5).
(5) Vedi, anche, quanto disposto
dall'art. 49,
comma 1, L.R. 12
aprile 2000, n. 9. ]
TITOLO V
Risorse umane, strumentali e
finanziarie
Art.
11
Gestione e valorizzazione delle
risorse umane.
[1. La Regione organizza il pieno utilizzo
delle risorse umane trasferite attraverso la loro riallocazione nelle diverse
strutture dei servizi integrati per l'impiego nel rispetto delle professionalità
e delle competenze acquisite, a norma della presente legge, con particolare
riferimento alle pari opportunità di cui all'art. 61 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
2. Le risorse umane impegnate sono supportate
con percorsi mirati di formazione continua a valere nei piani ordinari e
straordinari di formazione, aggiornamento e riqualificazione.
3. Il trasferimento delle risorse umane sarà
praticato con le procedure e nei tempi previsti dalle disposizioni statali in
materia. ]
Art.
12
Risorse strumentali e S.I.L.P.
[1. Nell'ambito delle risorse strumentali
trasferite al patrimonio regionale particolare rilievo, dotazione e
articolazione operativa vengono assicurati al S.I.L.P. ]
Art.
13
Risorse finanziarie.
[1. Le risorse finanziarie impegnate per
l'attuazione della presente legge derivano da:
a) risorse trasferite dal Ministero del
lavoro e previdenza sociale ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 8, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e dell'art. 7, comma 1, della legge 15
marzo 1997, n. 59;
b) altre risorse trasferite dallo Stato per
le materie disciplinate dalla presente legge;
c) risorse del bilancio regionale anche nel
quadro dei cofinanziamenti Ue.
2. Possono concorrere al finanziamento dei
servizi e delle attività previste dalla presente legge le risorse messe a
disposizione dagli enti locali nei rispettivi bilanci, nonché le risorse messe a
disposizione da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni con particolare
riguardo alle disponibilità dei soggetti imprenditoriali (enti bilaterali) e ai
soggetti del privato sociale (terzo settore).
3. A decorrere dall'esercizio finanziario
1999, con la legge di bilancio sono istituiti appositi capitoli di «entrata», ai
sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
cui far corrispondere capitoli di «spesa» per gli oneri rivenienti dalla
presente legge:
a) parte Entrata: c.n.i. «Risorse trasferite
dal Ministero del lavoro e previdenza sociale ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 8,
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e dell'art. 7, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e altre risorse finanziarie dello Stato e della Ue»;
b) parte Spesa: c.n.i. «Spese vincolate
all'attuazione della legge
regionale 5 maggio l999, n. 19 "Norme in materia di politica
regionale del lavoro e di servizi all'impiego"».
4. La spesa complessiva per l'attuazione
della presente legge viene autorizzata nei limiti delle entrate accertate nel
capitolo di entrata correlato.]
TITOLO VI
Disposizioni transitorie e
finali
Art.
14
Norme transitorie (6).
[1. Nella fase di prima attuazione della
presente legge, al fine di assicurare la continuità e qualità dei servizi
erogati e la non dispersione professionale delle risorse umane impegnate, anche
in attuazione dell'art. 9, comma 19, della legge 28 novembre 1996, n. 608, il
Direttore generale e il personale in servizio presso l'Agenzia impiego Puglia
transitano all'Agenzia regionale per il lavoro. Tale contingente di personale
costituisce la prima dotazione organica dell'Agenzia regionale per il lavoro,
approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro.
2. Il personale di cui al comma l conserva lo
stato giuridico ed economico di provenienza, con contratto di diritto privato
rinnovabile, per il periodo massimo consentito dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, anche al fine dell'attivazione degli strumenti e delle procedure di
accesso alle pubbliche amministrazioni, previste dalle norme di legge e dai
contratti collettivi vigenti. È consentita al personale trasferito l'opzione tra
le diverse tipologie di rapporto.
3. La Regione Puglia succede nella titolarità
dei Contratti in corso, relativi a tutto il personale.
4. È istituito presso la Regione un gruppo
paritetico di lavoro, quale sede di concertazione finalizzata al pieno e
ottimale utilizzo delle risorse umane impegnate nei percorsi di trasferimento,
per la piena valorizzazione delle professionalità e competenze, per l'efficacia
e la qualità dei servizi.
5. Al tavolo concertativo presieduto dal
Presidente della Giunta regionale o suo delegato, partecipano l'Assessore al
lavoro, l'Assessore al personale o loro delegati e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Partecipano anche i Presidenti delle
Amministrazioni provinciali o loro delegati in ordine alle questioni connesse al
trasferimento delle deleghe alle Province.
6. Il tavolo di concertazione opera in
permanenza per il consolidamento della fase di trasferimento di compiti,
servizi, strutture ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dei decreti attuativi del
Presidente del Consiglio dei Ministri e della presente legge. ]
(6) Vedi anche l'art. 55,
L.R. 12
gennaio 2005, n. 1. ]
Art.
15
Poteri sostitutivi.
[1. In riferimento al titolo I, capo I, art.
5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni e i compiti
spettanti ai diversi organi, strutture funzionali ed enti locali, in caso di
accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dalla
presente legge, che comporti grave pregiudizio agli interessi regionali, il
Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, assegna
agli inadempienti un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il
Presidente della Giunta regionale, sentito il soggetto inadempiente, nomina un
commissario che provvede in via sostitutiva.
La presente legge è dichiarata urgente ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. ]