Art. 1
Comunità riabilitativa assistenziale
psichiatrica.
La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica ovvero
struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con
copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, accoglie soggetti con elevata
difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che
necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.
Posti letto: n. 14.
Requisiti minimi autorizzativi:
Organizzativi
- n. 1 collaboratore professionale sanitario esperto o
collaboratore professionale assistente sociale esperto;
- n. 8 collaboratori professionali sanitari (infermieri,
educatori professionali, personale della riabilitazione) o collaboratori
professionali assistenti sociali;
- n. 5 operatori tecnici addetti all'assistenza.
I turni di servizio devono essere articolati in modo da
garantire la presenza del personale di assistenza nell'arco delle 24 ore.
- N. ore settimanali di attività medico psichiatrica: minimo
12 ore;
- N. ore settimanali di attività psicologica: minimo 12 ore.
Strutturali
Gli appartamenti devono essere localizzati ai piani più bassi
per una facile accessibilità.
Per quanto concerne la zona notte, ogni camera non deve avere
più di due posti letto; inoltre, n. 1 camera da letto è utilizzata dal personale
in servizio; la superficie minima delle camere deve essere non inferiore a 16 mq
per camere a due letti e 9 mq per camere singole.
La qualità degli arredi dei servizi deve essere dignitosa ed
appropriata alle necessità degli utenti. Le camere devono avere illuminazione
naturale, adeguato oscuramento ed areazione;
La struttura deve essere dotata di n. 4 servizi igienici per
gli utenti, con dotazioni complete e funzionanti ed erogazione di acqua calda
sempre garantita;
Inoltre, n. 1 servizio igienico deve essere riservato al
personale in servizio.
La zona giorno deve essere provvista almeno di:
1) n. 1 cucina piastrellata sino a due metri di altezza a
partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti;
2) n. 1 locale pranzo;
3) n. 1 locale per attività psico-riabilitative;
4) n. 1 locale per le riunioni;
5) n. 1 salone attrezzato per ascoltare musica, per leggere,
guardare la TV, ecc.
Deve essere garantita, complessivamente, una superficie minima
di 30/35 mq. per utente.
La struttura deve essere, altresì, in regola con le
disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 del presente regolamento.
La temperatura interna invernale deve essere di 20° C + 1° C.
Art. 2
Comunità alloggio.
La Comunità alloggio, ovvero struttura residenziale
socio-riabilitativa a più elevata intensità assistenziale, con copertura
assistenziale per 12 ore giornaliere, accoglie utenti relativamente autonomi sul
piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità
psicosociali sufficientemente acquisite.
Posti letto: n. 8
Requisiti minimi autorizzativi:
Organizzativi
- n. 1 collaboratore professionale sanitario esperto o
collaboratore professionale assistente sociale esperto;
- n. 2 collaboratori professionali sanitari (infermieri,
educatori professionali, personale della riabilitazione) o collaboratori
professionali assistenti sociali;
- n. 2 operatori tecnici addetti all'assistenza;
- N. ore settimanali di attività medico psichiatrica: minimo
6 ore;
- N. ore settimanali di attività psicologica: minimo 6 ore.
I turni di servizio devono essere articolati in modo da
garantire la presenza del personale di assistenza per 12 ore giornaliere.
Strutturali
Gli appartamenti devono essere localizzati ai piani più bassi
per una facile accessibilità.
La struttura deve avere i seguenti requisiti:
- i servizi igienici per gli utenti non devono essere
inferiori a n. 1 ogni 4 utenti, con dotazioni complete e funzionanti ed
erogazione di acqua calda sempre garantita; inoltre, n. 1 servizio igienico è
riservato al personale;
- per quanto concerne la zona notte, ogni camera non deve
avere più di due posti letto;
- la superficie minima delle camere deve essere non inferiore
a 9 mq per camera singola e 16 mq per camere a due letti adeguatamente
arredate;
- le camere devono avere illuminazione naturale, adeguato
oscuramento ed areazione;
- la cucina deve essere piastrellata sino a due metri di
altezza a partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti ed
eventualmente per la loro somministrazione;
- n. 1 salone attrezzato per ascoltare musica, per leggere,
guardare la TV, ecc.. ed eventualmente, qualora la cucina non fosse
sufficientemente spaziosa, da adibire a zona pranzo.
- n. 1 locale per le riunioni.
Deve essere garantita, complessivamente, una superficie minima
di 30/35 mq. per utente.
La struttura deve essere, altresì, in regola con le
disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 del presente regolamento.
La temperatura interna invernale deve essere di 20°C+ 1°C.
Art. 3
Gruppo appartamento.
Il Gruppo - appartamento, ovvero struttura residenziale socio -
riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già
autonomizzati in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo.
Posti - letto per gruppo - appartamento: n. 3
Requisiti minimi autorizzativi:
Organizzativi
- n. 2 unità lavorative, di cui:
n. 1 collaboratore professionale sanitario (infermiere,
educatore professionale, personale della riabilitazione) o collaboratore
professionale assistente sociale;
n. 1 operatore tecnico addetto all'assistenza.
- N. ore settimanali di attività medico psichiatrica:
minimo 1 ora;
- N. ore settimanali di attività psicologica: minimo 1 ora.
Questo personale è previsto per moduli di n. 2 gruppi
appartamento.
Strutturali
Stessi requisiti delle precedenti strutture rapportati al
numero degli utenti.
In ottemperanza al D.P.C.M. 29 novembre 2001, allegato 1C, in
caso di struttura accreditata, il 40% dei costi sono a carico della A.S.L. ed il
60% a carico dell'utente o del Comune.
Art. 4
Centro diurno.
Il Centro diurno, aperto per almeno 8 ore al giorno per sei
giorni settimanali, svolge funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire
e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a
prevenire e contenere il ricovero.
N. utenti accolti giornalmente: 20
Requisiti minimi autorizzativi:
Organizzativi
- n. 7 unità lavorative, di cui:
n. 1 collaboratore professionale sanitario esperto o
collaboratore professionale assistente sociale esperto;
n. 4 collaboratori professionali sanitari (infermieri,
educatori professionali, personale della riabilitazione) o collaboratori
professionali assistenti sociali;
n. 2 operatori tecnici addetti all'assistenza.
- N. ore settimanali di attività psicoterapeutica: minimo 12
ore.
Nel Centro diurno, inoltre, è assicurata la collaborazione di
esperti (artigiani, maestri d'arte, ecc...) per la conduzione di attività
specifiche.
In caso di attivazione servizio trasporto utenti e/o servizio
mensa si deve, in via preferenziale, ricorrere a cooperative integrate.
Nel Centro diurno si attueranno percorsi riabilitativi miranti
alla autonomizzazione e risocializzazione degli utenti attraverso programmi
occupazionali volti all'apprendimento di specifiche competenze utilizzabili in
senso lavorativo e programmi di animazione sociale.
Oltre alle attività interne alla struttura, gli operatori
promuoveranno incontri di sostegno alle famiglie e di collegamento con il
territorio.
Strutturali
La dotazione minima di ambienti della struttura è costituita
da:
- locale per attività individuali
- locali per attività socio - riabilitative e attività
collettive (almeno 2)
- spazio attività motoria
- n. 2 servizi igienici pazienti
- n. 1 servizio igienico personale
- locale relax pazienti
- locale pranzo
- cucinino.
La struttura deve essere, altresì in regola con le disposizioni
di cui agli articoli 5, 6 e 122 del presente regolamento.
Art. 5
L'accesso e la dimissione dei pazienti nelle strutture di
riabilitazione psichiatrica, ai sensi del P.O. "Tutela della salute mentale
1998/2000 avvengono in base ad un programma riabilitativo personalizzato,
concordato e periodicamente verificato, fra operatori del DSM, operatori della
struttura riabilitativa, pazienti ed eventuali persone di riferimento.
Le attività riabilitative e risocializzanti sono finalizzate al
recupero funzionale e sociale del paziente psichiatrico, con l'obiettivo finale
del reinserimento sociale e lavorativo e, comunque, del raggiungimento del
massimo livello di autosufficienza personale, sociale e/o lavorativa
acquisibile. Le strutture devono, pertanto, di norma, accogliere soltanto utenti
provenienti dal territorio della A.S.L. in cui le stesse sono collocate. Possono
essere ammesse deroghe solo per specifiche situazioni nelle quali
l'allontanamento del paziente dal suo contesto socio-familiare corrisponda ad
una precisa - e temporanea - strategia terapeutico - riabilitativa;
Le strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne
devono essere allocate nell'abitato cittadino in modo da agevolare i processi di
socializzazione e collegate in rete con le altre strutture del Dipartimento di
salute mentale della A.S.L.
È vietato l'accorpamento di più strutture che ospitano, in
forma residenziale, pazienti psichiatrici, nonché l'accorpamento con servizi, a
carattere residenziale, che erogano assistenza ad anziani o disabili.
È vietato appaltare la fornitura dei pasti e della pulizia a
ditte esterne.
Art. 6
Autorizzazione regionale all'esercizio
dell'attività.
Ai fini dell'autorizzazione regionale all'esercizio
dell'attività prevista dall'art. 8-ter, comma 4, del D.Lgs. n.
502/1992 e successive modificazioni, le cui procedure sono in corso di
regolamentazione con apposito atto giuntale, le strutture residenziali e diurne,
che sono in possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi
individuati dal presente provvedimento, devono essere allocate in edifici in
regola con le norme igienico - sanitarie relative alle civili abitazioni, con le
disposizioni in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati e dotate di autorizzazione del Sindaco
alla realizzazione della struttura rilasciata ai sensi dall'art. 8-ter, commi 1
e 3, del predetto D.Lgs., dall'art. 6
della L.R.
n. 21/2000 e dell'art. 27
della L.R.
n. 28/2000. Per quel che concerne la prevenzione e sicurezza degli
impianti e la tutela della salute degli utenti e dei lavoratori, devono essere
rispettate tutte le procedure previste dal D.Lgs. n. 626/1994, le norme di
protezione antincendio e di sicurezza degli impianti elettrici e di
distribuzione del gas. Ciascun utente ed operatore deve essere dotato di
libretto di idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti previsto
dall'art. 14 della L. n. 283/1962 e dal D.P.R. n. 327/1980. Le
strutture devono essere provviste della specifica autorizzazione sanitaria alla
preparazione e somministrazione degli alimenti di cui all'art. 2 della L. n.
283/1962 e dotate del piano di autocontrollo alimentare previsto dal
D.Lgs. n. 155/1997.
Le strutture già autorizzate ai sensi della Delib. C.R. n.
244/1997 per un n° posti letto superiore a 14, sempre e comunque nei limite
massimo dei 20 posti letto, mantengono l'autorizzazione per i posti letto per i
quali possiedono i requisiti di cui all'art. 1 del presente regolamento o li
conseguano entro sei mesi dall'adozione del seguente provvedimento, rapportati,
in proporzione, al maggior numero di utenti, e, per quel che concerne la
superficie minima garantita per utente, il requisito di cui al criterio n. 10,
punto a) del D.P.C.M. 22 dicembre 1989, fermo restando che non possono
superare n. 16 posti letto, qualora , tra i soggetti ospitati, vi siano pazienti
con elevata difficoltà nell'ambito relazionale, che necessitano di interventi ad
alta qualificazione terapeutica, al fine di non diminuire i livelli qualitativi
di assistenza riabilitativa garantita.
Art. 7
Le strutture già in possesso dell'accreditamento transitorio di
cui alla L. n. 724/1994, art. 6, comma 6, alla L.R.
n. 28/2000, art. 22,
comma 2, ed alla L.R.
n. 32/2001, art. 11,
comma 8, adottano, entro 6 mesi dall'approvazione del presente
provvedimento, i requisiti specificati da questo regolamento regionale.
Art. 8
Retta giornaliera.
La retta giornaliera/utente, per ciascuna delle tipologie di
struttura indicate negli articoli n. 1 - 2 - 3 e 4 è individuata come segue:
STRUTTURA |
PERSONALE |
FITTO |
VITTO |
SPESE
GENERALI
STRUTTURA
(ammortamneto arredi e
attrezzature, utenze, attività, igiene,
materiale) |
Spese di amministrazio=ne e
Gestione |
TOTALE |
COSTO GIORNALIERO
STRUTTURA |
RETTA
GIORNALIERA
UTENTE |
|
[a] |
[b] |
[c] |
[d] |
5%
di[a+b+c+d] |
|
|
|
|
1 unità ctg.Ds
|
€ 28.205,63 |
|
|
|
|
|
|
NOTA: le tariffe di cui alla presente tabella sono incrementate
nella misura del 2% a decorrere dalla data di verifica del possesso dei
requisiti.
Art. 9
Adeguamento delle rette.
Le rette hanno valenza dal mese successivo all'approvazione del
regolamento regionale e, comunque, le Aziende sanitarie locali procedono
all'adeguamento delle rette delle strutture riabilitative psichiatriche già
transitoriamente accreditate, dal mese successivo all'accertamento del possesso
dei requisiti previsti dal presente provvedimento ed assicurano l'attività di
vigilanza e di controllo sulle strutture con cadenza semestrale, con particolare
attenzione agli standard di qualità, di cui all'art. 12.
Art. 10
Accreditamento provvisorio.
Ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, del D.Lgs. n.
502/1992, come successivamente integrato e modificato, è concesso
l'accreditamento, in via provvisoria, fino all'emanazione della disciplina
regionale sull'accreditamento istituzionale, alle strutture che, per i posti
letto già autorizzati, sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal
presente regolamento.
Art. 11
Procedure per l'accreditamento provvisorio
delle strutture di riabilitazione psichiatrica.
La richiesta di accreditamento, in via provvisoria, ai sensi
dell'art. 8-quater, comma 7 del D.Lgs. n. 502/1992, come successivamente
integrato e modificato, va inoltrata, sottoscritta dal rappresentante legale
dell'Ente al Dirigente del Settore Sanità dell'Assessorato regionale alta Sanità
e Servizi Sociali, per il tramite del Direttore Generale della A.S.L. competente
per territorio, entro 90 giorni dalla data di approvazione del Piano di riordino
della rete ospedaliera.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1) Le autorizzazioni di cui all'art. 8-ter del predetto
D.Lgs., dell'art. 6
della L.R.
n. 21/2000 e dell'art. 27
della L.R.
n. 28/2000;
2) relazione informativa dalla quale risulti il possesso dei
requisiti strutturali ed organizzativi, nonché dei requisiti di qualità;
3) documentazione comprovante che la struttura sia in regola
con le norme igienico-sanitarie relative alle civili abitazioni e con le
disposizioni in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, nonché attestante che siano rispettate
tutte le procedure previste dal D.Lgs. n.626/1994, le norme di protezione
antincendio e di sicurezza degli impianti elettrici e di distribuzione del
gas, la L. n. 283/1962, articoli 2 e 14 ed il D.Lgs. n.
155/1997, per quanto riguarda il piano di autocontrollo alimentare.
Il Direttore Generale della A.S.L. verifica, tramite il
Dipartimento di Prevenzione, d'intesa con il Dipartimento di Salute Mentale, che
la struttura sia in regola con il possesso di tutti i requisiti previsti dal
presente regolamento, richiedendo, se necessario, ulteriori chiarimenti e/o
integrazione della documentazione già prodotta, quando ciò sia indispensabile
per la valutazione di detti requisiti, e, entro 30 giorni dal ricevimento della
domanda, la trasmette, in originale, al Dirigente del Settore Sanità
dell'Assessorato regionale alla Sanità e Servizi Sociali, corredata delle
risultanze istruttorie e del relativo parere in merito al possesso dei requisiti
ed al fabbisogno accertato in relazione agli standard stabiliti dalla normativa,
nonché in relazione al volume di attività. Il termine di 30 giorni è sospeso
quando sia necessario acquisire chiarimenti c/o documentazione integrativa e
ricomincia a decorrere dalla data in cui pervengono alla A.S.L. i documenti o i
dati richiesti.
Il Dirigente di Settore, verificata tramite i propri competenti
Uffici, la regolarità degli atti trasmessi ed il parere favorevole della A.S.L.
di competenza, con determinazione dirigenziale, entro 30 giorni dal ricevimento
degli atti, concede, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, del D.Lgs. n.
502/1992, come successivamente integrato e modificato, l'accreditamento, in
via provvisoria, della struttura, fino e non oltre l'emanazione da parte della
Regione della disciplina sull'accreditamento istituzionale.
In assenza dei requisiti necessari ed in caso di parere
sfavorevole della A.S.L. di competenza, il Dirigente di Settore delibera il
diniego dell'accreditamento provvisorio.
Art. 12
Standard di qualità delle strutture di
riabilitazione psichiatrica.
Le strutture residenziali di riabilitazione psichiatrica devono
porre attenzione al possesso dei seguenti standard di qualità:
a) le condizioni strutturali degli ambienti siano buone, con
particolare riguardo allo stato delle pareti (imbiancatura almeno triennale),
degli infissi, dei servizi igienici (con dotazioni complete e funzionanti ed
erogazione di acqua calda sempre garantita);
b) sia rispettato un programma di manutenzione ordinaria
della struttura;
c) siano disponibili mezzi di trasporto adeguati alle
attività ed al numero e tipologia degli utenti della struttura;
d) la struttura sia raggiungibile agevolmente anche con i
mezzi pubblici (45 minuti circa) dalla maggioranza dei familiari residenti;
e) il numero delle linee telefoniche sia adeguato al numero
degli utenti, degli operatori, delle attività svolte e vi sia la possibilità
per gli utenti di utilizzare un telefono, facendosi carico della relativa
spesa;
f) la struttura sia organizzata in modo tale che ogni
paziente abbia uno spazio che può considerare come suo ed esista del mobilio
per conservare in modo sicuro oggetti personali; gli utenti siano aiutati a
fare scelte individuali per quanto riguarda gli spazi e gli effetti personali;
g) l'arredamento. conforme a quanto in uso nelle civili
abitazioni ed appropriato alle necessità degli utenti, offra condizioni di
vivibilità buone le stanze siano arricchite con elementi decorativi, la
biancheria, non di tipo ospedaliero, sia in buone condizioni e disponibile in
quantità adeguata;
h) tutti gli spazi siano accessibili agli utenti durante il
giorno, tranne eventuali dispense o depositi;
i) deve essere consentito ai visitatori l'accesso alla
struttura liberamente ed in tutti gli spazi accessibili agli utenti, nel
rispetto della privacy di quest'ultimi e del lavoro degli operatori;
j) il lavoro sia organizzato secondo il modello per équipe;
ogni membro dell'équipe partecipi alla formulazione dei piani di trattamento,
ne valuti l'andamento nel corso di riunioni periodiche (settimanali o
quindicinali) ed abbia precise responsabilità nella loro attuazione;
k) per ciascun utente in carico sia redatto, insieme con
l'équipe del Centro di salute mentale e con l'utente stesso, un programma
riabilitativo personalizzato che, in rapporto alla patologia, alle disabilità,
alle potenzialità, alla storia personale ed alle aspettative del paziente,
individui gli obiettivi finali di miglioramento della qualità della vita da
perseguire, attraverso la riduzione delle disabilità, la riacquisizione
dell'autonomia nella cura di sé e dell'ambiente, delle competenze
interpersonali ed intrapersonali, delle abilità strumentali generali e
favorenti l'autonomia all'esterno ed il completo reinserimento sociale e
lavorativo, laddove possibile;
l) venga nominato un operatore di riferimento in maniera
stabile e continuativa per ogni paziente;
m) le attività riabilitative non perseguano obiettivi
generici, bensì siano finalizzate ad obiettivi specifici ed effettivamente
raggiungibili per ciascuno degli utenti coinvolti in esse;
n) sia curato il rapporto con le famiglie dei pazienti e tra
i pazienti e i loro familiari; i familiari siano adeguatamente informati ed
incoraggiati ad assumere un ruolo attivo nel trattamento del paziente, laddove
ciò sia possibile ed opportuno;
o) ogni utente in carico abbia una sua cartella compilata in
modo completo ed aggiornato, con acclusa documentazione;
p) gli utenti siano adeguatamente informati in merito al
proprio stato di salute, all'andamento del programma terapeutico riabilitativo
ed ai risultati dello stesso;
q) sia disponibile nella struttura una scorta adeguata di
farmaci generali fondamentali, di psicofarmaci fondamentali per il trattamento
delle emergenze psichiatriche, di materiale di pronto soccorso;
r) i pasti siano adeguati per quantità e qualità ai requisiti
nutrizionali;
s) le condizioni di pulizia e igiene e la profilassi in
generale siano curate con estrema attenzione onde prevenire il contagio da
malattie infettive;
t) il personale presti sempre la dovuta attenzione
all'aspetto dei pazienti non autosufficienti nella cura di sé;
u) esista un piano annuale di formazione ed aggiornamento del
personale che riguardi tutte le figure professionali;
v) sia curata la redazione e l'aggiornamento periodico di una
Guida al Servizio quale strumento di informazione sulle prestazioni e le
garanzie dell'utente.
I Centri diurni devono garantire il possesso dei medesimi
standard di qualità di cui al comma precedente, ad esclusione del punto f).
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 27 novembre 2002
Vedasi riferimenti
normativi ed europei in
allegato