(giurisprudenza)
T.A.R. Bari
Sez. II, sent. n. 1764 del
15-05-2006 (ud. del 06-04-2006), S. s.r.l. e altri c. Regione Puglia e
altri
TITOLO I
Norme di variazione al bilancio 2000
Art. 1
Finalità.
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia
per l'esercizio finanziario 2000, approvato con legge
regionale 12 aprile 2000, n. 9, così come modificata con la legge
regionale 5 settembre 2000, n. 11 di assestamento, sono introdotte le
variazioni di cui all'allegato «A» della presente legge.
Art. 2
Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della
spesa.
1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1,
l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del
bilancio per l'esercizio finanziario 2000 risulta modificato in lire
41.507.284.430.023 in termini di competenza e in lire 51.626.439.983.730 in
termini di cassa per l'entrata e in lire 41.507.284.430.023 in termini di
competenza e in lire 51.626.439.983.730 in termini di cassa per la spesa.
Art. 3
Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di
capitoli di entrata e di spesa.
1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e
di spesa di cui al documento contabile allegato alla L.R.
n. 9/2000 sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui agli allegati
«B» e «C» della presente legge.
Art. 4
Istituzione dell'Ufficio rapporti con le istituzioni dell'Unione
europea a Bruxelles.
1. È costituito l'Ufficio rapporti con le istituzioni
dell'Unione europea con sede a Bruxelles.
2. La dotazione organica del personale dell'Ufficio è
determinata con deliberazione di Giunta regionale su proposta del Presidente e
non può superare le dieci unità, di cui un dirigente, cinque appartenenti alla
categoria D, tre alla categoria C e uno alla categoria B (1) .
3. Ai dipendenti regionali assegnati a prestare servizio presso
detto Ufficio è corrisposta un'indennità speciale mensile a titolo di rimborso
forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio
all'estero.
(1) Comma così sostituito dall'art.
15,
L.R.
30 dicembre 2005, n. 20. Il testo originario era così formulato: «2. La
dotazione organica del personale dell'Ufficio è determinata con deliberazione di
Giunta regionale su proposta del Presidente e non potrà superare le cinque
unità, di cui un dirigente e quattro non inferiori alla categoria D.».
Art. 5
Abrogazione articolo 95 legge regionale 25 marzo 1974, n.
18.
1. Le procedure di cui all'articolo 95
della L.R.
n. 18/1974 sono definitivamente concluse e la medesima norma è abrogata.
Sono fatti salvi i pronunciamenti giurisdizionali irrevocabili su contenziosi
instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
Integrazione articolo 13 L.R. n. 9/2000.
1. ... (2) .
(2) Aggiunge il comma 2-bis all'art.
13,
L.R.
12 aprile 2000, n. 9.
Art. 7
Mutui e prestiti regionali.
1. Il Tesoriere regionale, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 66 della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 di contabilità e successive modificazioni e
integrazioni, provvede a effettuare, con priorità assoluta rispetto alle altre
spese di natura obbligatoria, pagamenti anche senza l'emissione di mandati
qualora i pagamenti stessi siano riferiti a mutui e prestiti non rientranti in
quelli assunti ai sensi della legge 19 marzo 1993, n. 68 e non vi abbiano
provveduto, alle previste scadenze, i competenti uffici regionali.
2. Il Tesoriere è autorizzato a tal fine ad accantonare sulle
entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito con
specifico vincolo irrevocabile a favore degli enti creditizi incaricati del
servizio del prestito.
3. Entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese
successivo al pagamento, la Regione Puglia emette il relativo mandato ai fini
della regolarizzazione contabile.
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. VI, sent. n. 6038 del
05-11-2002, Regione Puglia c. Comune di Lecce.
Art. 8
Disposizioni in materia di trasporti.
[1. Fino all'elaborazione del Piano regionale
dei trasporti (P.R.T.) di cui all'articolo 7 della legge
regionale 25 marzo 1999, n. 13 e per l'elaborazione del Piano triennale dei
servizi (P.T.S.) di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale, si
assumono come servizi minimi di TPRL gli autoservizi che risultano ammessi alla
contribuzione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, con
eventuale esclusione di quelli riconosciuti dalla Giunta regionale non
corrispondenti alla domanda di mobilità di cui all'articolo 16, comma 1, del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422]. (3)
2. Per l'elaborazione del P.T.S. la Giunta regionale può
incaricare, previo esperimento di licitazione privata, consulenti esterni di
comprovata esperienza nel settore. La relativa spesa trova copertura, per l'anno
2000, nello stanziamento iscritto al capitolo 0552026.
3. [ ... ]. (4)
4. [ ... ] . (5)
5. [Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
25 della L.R. n. 13/1999 sono aggiunte le seguenti parole: «per i
percorsi e le fermate nei centri urbani il predetto riconoscimento è attribuito
alla competenza dei comuni interessati, che ne danno comunicazione all'ente
affidante»]. (6)
6. (Rinviato)
7. La gestione stralcio per la definizione delle pendenze
residuali delle cessate gestioni di auotoservizi interurbani è affidata ad
apposita struttura di progetto, presso l'Assessorato ai trasporti e vie di
comunicazione, che provvede alle necessarie istruttorie in autonomia funzionale
e organizzativa e richiedendo per il tramite del Settore di appartenenza, ove
necessario, il parere dell'Avvocatura regionale sulle proposte di transazione.
(7)
8. [A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino alla data di espletamento delle procedure
concorsuali di cui all'articolo 18 della L.R. n. 13/1999, è fatto divieto di
autorizzare intensificazioni di programmi di esercizio che comportino maggiori
oneri a carico del bilancio regionale, a eccezione di quelle già sperimentate
positivamente e autorizzate con corrispettivo successivamente alla data di
entrata in vigore della L.R. n. 13/1999, con onere di spesa
non eccedente quello sostenuto per analoga finalità a carico del bilancio 2000]
. (8)
9. L'articolo 58
della L.R.
n. 9/2000 è abrogato.
10. [ ... ] . (9)
11. [Il termine del 31 dicembre 2000 (10) previsto dall'articolo 56, commi 10 e 13, della L.R. n. 9/2000, già riferito al 30 giugno 2000 con
l'articolo 35, commi 1 e 8, della L.R. n. 13/1999, è ulteriormente differito non oltre
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] .
(11)
12. Al fine di concorrere alle spese di trazione, carburante e
risorse umane sostenute nel periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2000 dalle
aziende pugliesi esercenti servizi di TPRL su gomma e assunti come servizi
minimi ai sensi dell'articolo 36
della L.R.
n. 13/1999, è iscritto con la presente legge di variazione apposito
stanziamento di lire 1 miliardo 300 milioni sul capitolo di nuova istituzione
552036 del bilancio regionale avente a oggetto «Concorso straordinario per spese
correnti nel settore del TPRL». L'importo stanziato sarà erogato con apposita
deliberazione dirigenziale del Settore trasporti con il criterio importo
stanziato-fratto aut. chilometri complessivi ammessi-per aut. chilometri per
singola azienda esercente i servizi minimi di cui all'articolo 36
della L.R.
n. 13/1999.
13. Alla spesa derivante dall'attuazione dei comma 12 si
provvede mediante storno di lire 1 miliardo 300 milioni dal capitolo 552012 al
capitolo 552036.
(3) Comma così sostituito dall'art.
1, comma 1, L.R.
12 febbraio 2001, n. 10, poi abrogato dall'art. 38,
comma 1, L.R.
31 ottobre 2002, n. 18 (vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo). Per
l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 20,
L.R.
5 dicembre 2001, n. 32. Il testo originario era così formulato: «1. Fino
alla elaborazione del Piano regionale dei trasporti (P.R.T.) di cui all'articolo
7
della legge
regionale 25 marzo 1999, n. 13 e per l'elaborazione del Piano triennale dei
servizi (P.T.S.) di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale, si
assumono come servizi minimi di TPRL gli autoservizi che risultano ammessi alla
contribuzione regionale o finanziati dai bilanci comunali alla data di entrata
in vigore della presente legge, con eventuale esclusione di quelli riconosciuti
dalla Giunta regionale non corrispondenti alla domanda di mobilità di cui
all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.».
(4) Comma abrogato dall'art. 38,
comma 1, L.R.
31 ottobre 2002, n. 18 (vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo).
Sostituiva il comma 2 dell'art. 22,
L.R.
25 marzo 1999, n. 13, abrogata anch'essa dal suddetto comma 1 del citato
art. 38.
(5) Comma abrogato dall'art. 38,
comma 1, L.R.
31 ottobre 2002, n. 18 (vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo).
Aggiungeva il secondo periodo al comma 5 dell'art. 22,
L.R.
25 marzo 1999, n. 13, abrogata anch'essa dal suddetto comma 1 del citato
art. 38.
(6) Comma abrogato, al pari della L.R.
25 marzo 1999, n. 13, dall'art. 38,
comma 1, L.R.
31 ottobre 2002, n. 18 (vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo).
(7) Comma così sostituito dall'art. 27,
L.R.
3 agosto 2007, n. 25.
Il testo originario era così formulato: «7. A
parziale modifica dell'articolo 3
della legge
regionale 31 ottobre 1995, n. 37, la gestione stralcio per la definizione
delle pendenze residuali delle cessate gestioni di autoservizi interurbani è
affidata ad apposita struttura di progetto presso l'Assessorato ai trasporti e
vie di comunicazione, che vi provvede in autonomia funzionale e organizzativa e
avvalendosi della commissione già istituita in applicazione della citata L.R.
n. 37/1995 e da integrare con due dipendenti regionali di categoria D3 del
Settore legale e contenzioso e due dipendenti regionali del Settore trasporti,
dei quali uno di categoria D3 e uno di categoria B3.».
(8) Comma così sostituito dall'art. 35,
L.R.
21 maggio 2002, n. 7, poi abrogato dall'art. 38,
comma 1, L.R.
31 ottobre 2002, n. 18 (vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo). Il
testo originario era così formulato: «8. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino alla data di espletamento delle procedure
concorsuali di cui all'articolo 18
della L.R.
n. 13/1999 è fatto divieto di autorizzare concessioni di intensificazioni di
programmi di esercizio, ivi comprese quelle in via sperimentale, che comportino
maggiori oneri a carico del bilancio regionale.».
(9) Comma abrogato dall'art. 38,
comma 1, L.R.
31 ottobre 2002, n. 18 (vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo).
Aggiungeva il comma 1-bis all'art. 35,
L.R.
25 marzo 1999, n. 13, abrogata anch'essa dal suddetto comma 1 del citato
art. 38.
(10) Nel B.U. era indicata erroneamente
la data del 30 dicembre 2000.
(11) Comma abrogato, al pari della L.R.
25 marzo 1999, n. 13, dall'art. 38,
comma 1, L.R.
31 ottobre 2002, n. 18 (vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo).
Art. 9
Autorizzazione di spesa per la ricostituzione del Capitale
sociale
della partecipata Società esercizio aeroporti Puglia
(S.E.A.P.) - S.p.A.
1 È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi 824 milioni per la
copertura della quota di ricostituzione del capitale sociale della partecipata
S.E.A.P. - S.p.A.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il
trasferimento della somma di lire 10 miliardi 824 milioni.
3. Alla relativa spesa si fa fronte mediante istituzione con la
presente legge di variazione di apposito stanziamento di pari importo sul
capitolo 562014 del bilancio regionale avente ad oggetto: «Trasferimenti per
ricostituzione del capitale sociale della partecipata S.E.A.P. S.p.A. (legge di
variazione al bilancio di previsione 2000)».
Art. 10
Trasferimenti dallo Stato delle risorse in edilizia residenziale
giacenti al 31 dicembre 1998.
1. Le risorse finanziarie provenienti, ai sensi dell'articolo
61, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e in attuazione
dell'articolo 2 dell'accordo di programma sottoscritto in data 26 ottobre 2000
tra la Regione Puglia e il Ministero dei lavori pubblici, dai fondi di edilizia
agevolata giacenti al 31 dicembre 1998 sul conto corrente n. 20103 della Sezione
autonoma della Cassa depositi e prestiti, pari a lire 250.916.055.691, da
accreditare in favore della Regione Puglia sul conto corrente n. 22705 aperto
presso la Tesoreria centrale dello Stato, sono acquisite al bilancio regionale
con imputazione al capitolo di entrata di nuova istituzione 2057305 avente ad
oggetto: «Assegnazione fondi dallo Stato per l'edilizia agevolata giacenti al 31
dicembre 1998 presso la Cassa depositi e prestiti - (articolo 61, comma 1,
D.Lgs. n. 112/1998 - articolo 2 accordo di programma del 26 ottobre 2000)».
2. I fondi di cui al comma 1 sono, all'atto del trasferimento,
portati a incremento degli stanziamenti di bilancio dei seguenti capitoli di
spesa e secondo l'articolazione di seguito riportata:
a) quanto a lire 74 miliardi sul capitolo 491036 avente ad
oggetto «Annualità in conto interessi concessi con leggi regionali sulla casa»;
b) quanto a lire 100 miliardi sul capitolo 1110050 avente ad
oggetto «Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi
comunitari»;
c) quanto a lire 76.916.055.691 sul capitolo 491037 avente ad
oggetto «Annualità in conto interessi concessi con leggi statali sulla casa -
anno corrente legge 5 agosto 1978, n. 457».
3. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi di
edilizia residenziale pubblica e infrastrutturale previsti dai «Protocolli di
intesa» già stipulati con la partecipazione della Regione Puglia ai sensi delle
deliberazioni CIPE 10 gennaio 1995 e 28 giugno 1995, la Giunta regionale è
autorizzata a concedere finanziamenti aggiuntivi ai comuni interessati per la
realizzazione degli interventi di recupero delle periferie urbane. Le somme
necessarie di edilizia sovvenzionata, che non transitano dal bilancio regionale,
a eccezione dei PRU, sono prelevate dai fondi del programma di edilizia
residenziale pubblica del quadriennio 1992-1995 e precedenti non ancora
assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché da
eventuali nuove disponibilità finanziarie nel settore della edilizia
residenziale pubblica.
Art. 11
Trasferimenti dallo Stato in edilizia residenziale relativi
all'annualità 1999.
1. I fondi erogati dallo Stato per l'edilizia convenzionata
agevolata ai sensi della legge n. 457/1978, della legge 15 febbraio 1980, n. 25,
della legge 25 marzo 1982, n. 94, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi
all'annualità 1999, sono utilizzati, per la parte eccedente l'ammontare dei
contributi statali necessari al pagamento dell'annualità maturata nel medesimo
anno, a copertura in entrata a pareggio delle annualità maturate a favore degli
istituti di credito convenzionati e agli stessi erogate nel periodo dal 1991 al
1998 e, per l'eventuale differenza, con imputazione al capitolo di entrata
2057000 quale maggiore accertamento e al correlato capitolo di spesa 491037
quale maggiore stanziamento.
Art. 12
Commissione per la formazione delle graduatorie e per la
mobilità (12)
[1. Ai componenti le commissioni per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 è corrisposto dai
comuni un gettone di presenza dell'importo di lire 150 mila lorde per ciascuna
seduta, intendendosi per seduta il complesso dei lavori svolti nell'intera
giornata anche se in tempi frazionati].
(12) Articolo abrogato dall’art. 3,
comma 1, lettera b), L.R.
30 marzo 2012, n. 8, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 13
Anticipazione IVA ai consorzi S.I.S.R.I. di cui alla legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 31.
1. [I competenti uffici regionali provvedono
ad anticipare ai Consorzi per lo Sviluppo industriale e di servizi reali alle
imprese (S.I.S.R.I.) di cui alla L.R. n. 31/1986 le spese relative all'IVA sostenuta con
riferimento alla realizzazione degli interventi finanziati con fondi dell'Unione
europea, dello Stato o regionali e comunque gestiti dalla Regione Puglia
(13) ] (14)
2. I Consorzi S.I.S.R.I. provvedono alla restituzione delle
somme anticipate entro sessanta giorni dall'avvenuto previsto rimborso da parte
dell'erario.
3. La presente legge ha effetto su tutti i finanziamenti per
opere gestite dalla Regione Puglia, compresi quelli in corso di realizzazione
alla data della sua entrata in vigore.
4. A garanzia della restituzione alla Regione Puglia delle
somme anticipate per IVA, i Consorzi S.I.S.R.I. prestano apposita fidejussione
bancaria o assicurativa di importo pari alle somme di volta in volta erogate, da
svincolare all'atto delle restituzioni delle somme stesse.
5. La Ragioneria provvede a tal fine ad attivare in stretta
correlazione appositi capitoli di bilancio di entrata e di spesa in partite di
giro.
(13) Vedi, anche, l'art. 31,
L.R.
5 dicembre 2001, n. 32.
(14) Comma abrogato dall'art. 28,
comma 1, L.R.
9 dicembre 2002, n. 20.
Art. 14
Disposizioni in materia di lavori pubblici.
1. Le disponibilità finanziarie già impegnate, in attuazione
degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sui capitoli di spesa
522050, 522060 e 594020 vengono destinate al pagamento delle annualità di
contributo relative agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, è sorta obbligazione giuridicamente vincolante per
contratti con imprese esecutrici dei lavori. Il dirigente del Settore lavori
pubblici provvede con proprio provvedimento alle conseguenti sistemazioni
contabili.
Art. 15
Passività pregresse delle Aziende di promozione turistica di
Puglia.
1. Al fine di sostenere, sulla base delle previste verifiche
contabili effettuate dai commissari liquidatori ai sensi dell'articolo 24
della legge
regionale 23 ottobre 1996, n. 23, il pagamento delle passività pregresse
delle Aziende di promozione turistica (A.P.T.) di Puglia, viene iscritto
apposito stanziamento di lire 1 miliardo 750 milioni sul c.n.i. 4320 del
bilancio regionale avente a oggetto «Pagamento passività pregresse delle A.P.T.
di Puglia (L.R.
n. 23/1996 - legge di variazione bilancio 2000)».
Art. 16
Disposizioni in materia di impianti irrigui collettivi di
proprietà regionale.
1. La validità delle norme di cui all'articolo 7
della legge
regionale 13 dicembre 1999, n. 32 è prorogata sino alla data di entrata in
vigore della nuova legge di riordino dei Consorzi di bonifica e, comunque, sino
e non oltre il 31 dicembre 2001.
Art. 17
Integrazione alla legge
regionale 28 gennaio 1998, n. 6 in materia del demanio e del patrimonio
regionale.
1. ... (15).
(15) Aggiunge il comma 2-septies all'art.
33,
L.R.
26 aprile 1995, n. 27, coma modificato dall'art. 1, L.R.
28 gennaio 1998, n. 6.
Art. 18
Modifica alla L.R. n. 9/2000.*
1. ... (16)
(16) Sostituisce il comma 1 dell'art.
28,
L.R. 12 aprile 2000, n. 9.
* Articolo
implicitamente abrogato dalla l.r. 7/2002, art. 50, Vedi ora la l.r.
9/2000, art. 28
Art. 19
Disposizioni all'Amministrazione provinciale di Lecce per il
centro
di formazione professionale CNOS - Polivalente di
Lecce.
1. Le disposizioni di cui alla legge
regionale 21 dicembre 1998, n. 32 «Trasferimento all'Amministrazione
provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale CNOS - Polivalente
di Lecce», già prorogate per l'anno 1999/2000 dall'articolo 24 della legge
regionale 4 maggio 1999, n. 17, hanno validità anche per le annualità 2000/2001
del Programma operativo regionale (P.O.R.) - Puglia.
2. L'Amministrazione provinciale di Lecce può utilizzare gli
operatori del centro Polivalente ex CNOS iscritti nell'albo o nell'elenco di cui
all'articolo 26 della legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54, alle proprie dipendenze, presso i Centri
territoriali per l'impiego di cui all'articolo 7
della legge
regionale 5 maggio 1999, n. 19, secondo la previsione contenuta
nell'apposita misura del «complemento di programmazione» per il Fondo sociale
europeo (F.S.E.) del P.O.R. Puglia 2000-2006. La Giunta regionale emana al
riguardo apposite specifiche direttive.
TITOLO II
Norme in materia di razionalizzazione, contenimento e
qualificazione della spesa sanitaria
(giurisprudenza)
T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 8968 del 19-12-2003, C.D.S. c.
ASL Lecce n. 1 e altri
Art. 20
Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa
sanitaria (17)
1. ... (18)
2. [A decorrere dal 1° gennaio 2001 le tariffe
in vigore per le prestazioni rese dalle Aziende ospedaliere, dagli Istituti di
ricovero e cura di carattere scientifico (I.R.C.C.S.), di diritto pubblico e
diritto privato, dagli ospedali dipendenti da enti ecclesiastici, dai presìdi
ospedalieri delle Aziende sanitarie locali (A.S.L.) e dalle strutture private
provvisoriamente accreditate vengono ridotte di cinque punti rispetto a quelle
individuate per ciascuna tipologia di struttura dalla Delib.C.R. 8 marzo 1995,
n. 995 e successive modificazioni e integrazioni (19) ]. (20)
3. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del
documento di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale e
del riparto del fondo sanitario regionale per l'anno 2001, nei confronti delle
strutture ospedaliere pubbliche, equiparate, e private di cui al comma 2, per
l'anno 2001, sono confermati i tetti di remunerazione fissati per le prestazioni
a tariffa dalla deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 1999, n. 1832,
ridotti del cinque per cento.
4. Ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è competenza dei Direttori
generali delle A.S.L., nell'ambito di quanto definito dalla programmazione
regionale, definire le attività da potenziare e da depotenziare, nonché il
volume massimo di prestazioni, distinto per tipologia e per modalità di
assistenza, che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima
unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare.
5. Le Aziende sanitarie sono tenute all'osservanza di quanto
previsto dalla programmazione nazionale e regionale in materia di riduzione
delle risorse finanziarie destinate al livello assistenziale ospedaliero e degli
attuali indici di ospedalizzazione della assistenza sanitaria; le prestazioni
eccedenti il programma preventivo concordato vengono remunerate, sempre nei
limiti invalicabili del tetto di remunerazione contrattualmente definito.
6. L'articolo 17
della legge
regionale 22 dicembre 1997, n. 22 e il comma 7 dell'articolo 20
della legge
regionale 5 maggio 1997, n. 16 sono abrogati.
7. I criteri e le modalità per la remunerazione delle
prestazioni sanitarie interessanti residenti di altre regioni e di altri Paesi
resi dalle Aziende ospedaliere, dalle A.S.L., dagli I.R.C.C.S. pubblici e
privati, dagli enti ecclesiastici e dalle strutture private transitoriamente
accreditate saranno determinati dalla Giunta regionale nel documento di
indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale per l'anno 2001.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le prestazioni in
day-hospital erogate dalle strutture pubbliche ed equiparate devono essere rese
nel rispetto di protocolli preventivamente autorizzati dalla Regione secondo la
regolamentazione dettata con deliberazione di Giunta regionale 3 giugno 1998, n.
2016.
9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
al 31 dicembre 2001 (21) , alle Aziende sanitarie,
ai sensi dell'articolo 2
e seguenti della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni, è fatto
divieto di procedere all'acquisizione di beni durevoli, servizi e prestazioni in
assenza dell'autorizzazione regionale alla spesa, che può essere concessa
unicamente nei limiti delle assegnazioni finanziarie regionali.
10. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le Aziende sanitarie devono riesaminare i contratti
di consulenza tecnica, sanitaria e amministrativa in vigore e richiedere alla
Regione la conferma di quelli ritenuti indispensabili per il funzionamento dei
servizi; la conferma deve essere effettuata osservando il criterio di utilizzare
prioritariamente dipendenti o servizi del servizio sanitario regionale e
conseguentemente di contrattare con le Aziende sanitarie pubbliche di
appartenenza le relative e necessarie consulenze.
(17) A parziale modifica di quanto
disposto nel presente articolo vedi l'art. 19,
comma 1, L.R.
4 agosto 2004, n. 14.
(18) Sostituisce, a decorrere dal 1°
gennaio 2001, il comma 6 dell'art. 20,
L.R.
5 giugno 1997, n. 16.
(19) Vedi, anche, l'art. 21,
comma 2, L.R.
21 maggio 2002, n. 7.
(20) Comma abrogato dall'art. 10,
L.R.
25 agosto 2003, n. 19, a decorrere dal 1° luglio 2003.
(21) Termine prorogato al 31 dicembre
2002 dall'art. 6,
comma 1, L.R.
5 dicembre 2001, n. 32.
Art. 21
Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione
dell'assistenza sanitaria.
1. Ai fini della verifica e del miglioramento
dell'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria e della
remunerazione delle prestazioni dei soggetti erogatori presso i quali si
registrano frequenze di ricoveri inappropriati, vengono definiti i seguenti
standard:
a) per l'anno 2001 riduzione delle percentuali di
inappropriatezza rilevate con l'applicazione del progetto Protocollo di
revisione dell'uso dell'ospedale (P.R.U.O.) del venti per cento fino ai valori
soglia di inappropriatezza, del trenta per cento per l'intero ricovero e del
quaranta per cento per la giornata di ammissione di ricovero;
b) per l'anno 2001 la remunerazione complessiva dei soggetti
erogatori che non realizzano l'obiettivo assegnato di cui alla lettera a), o che
alla terza fase del progetto P.R.U.O. risultano comunque inadempienti rispetto
all'obiettivo medesimo, è abbattuta nella misura non inferiore al 10 per cento.
2. La Giunta regionale nel documento di indirizzo
economico-finanziario del servizio sanitario regionale per l'anno 2001
provvederà a definire ulteriori criteri e programmi per migliorare
l'appropriatezza delle prestazioni.
3. Le Aziende USL hanno facoltà di verificare, ai fini della
compensazione finanziaria, presso le Aziende ospedaliere l'appropriatezza della
durata dei ricoveri che eccedono quella prevista dai relativi Diagnostic Related
Group (D.R.G.).
Art. 22
Prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta.
1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in regime di
assistenza indiretta, in attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento in materia di accreditamento istituzionale da parte del Ministero
della sanità, ai sensi dei D.Lgs. n. 229/1999, sono assicurati, per l'anno 2001
(22) , con le stesse modalità e misure attualmente
in vigore.
2. Gli accreditamenti transitori delle strutture sanitarie e
dei professionisti, in attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 1 o di provvedimenti regionali in materia, sono
prorogati per l'anno 2001 (23) .
(22) Termine prorogato al 31 dicembre
2002 dall'art. 11,
comma 8, L.R.
5 dicembre 2001, n. 32.
(23) Il termine è stato ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2002 dall'art. 11,
comma 8, L.R.
5 dicembre 2001, n. 32.
Art. 23
Disposizioni per le dotazioni organiche e il personale delle
Aziende sanitarie.
1. Le dotazioni organiche delle Aziende sanitarie sono
provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto
2000, nonché ai posti per i quali alla stessa data risulti in corso di
espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso negli inquadramenti
giuridici ed economici in atto.
2. Il numero dei dipendenti in servizio delle Aziende
sanitarie, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, entro e non oltre
il 31 dicembre 2001 deve risultare ridotto almeno del 2 per cento rispetto al
numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999 (24) .
3. Fino all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 è
fatto divieto alle Aziende sanitarie di procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato, nonché di procedere all'avvio di bandi concorsuali per
posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le
Aziende sanitarie non possono effettuare assunzioni di personale a tempo
determinato con esclusione di quelle appartenenti al ruolo sanitario (25) .
5. Sono portate a termine per i posti messi a concorso le
procedure di assunzione di personale dei SERT di tutti i ruoli purché ricompreso
nella dotazione organica approvata dalla Regione (26) .
6. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle
dotazioni organiche, di cui ai commi 1 e 2, non devono comunque superare i
limiti fissati dall'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
(24) Vedi, anche, l'art. 18,
comma 1, L.R.
31 maggio 2001, n. 14.
(25) Per l'estensione ad altro personale
della deroga qui prevista per il personale sanitario vedi l'art. 8,
comma 2, L.R.
5 dicembre 2001, n. 32.
(26) Vedi, anche, l'art. 8,
comma 5, L.R.
5 dicembre 2001, n. 32.
Art. 24
Vincoli finanziari per i Direttori generali.
1. Le Aziende sanitarie sono tenute ad approvare e trasmettere
alla Regione i rendiconti finanziari entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno
successivo all'esercizio finanziario a cui si riferiscono, nonché a rispettare i
termini di rendicontazione trimestrale previsti dalla L.R.
n. 38/1994 e successive modificazioni.
2. Fermo restando la verifica dei risultati amministrativi e di
gestione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 17
ottobre 1994, n. 590 e del D.Lgs. n. 229/1999, alle scadenze previste,
l'accertamento di disavanzi di amministrazione nelle Aziende sanitarie, rilevato
il mancato adempimento da parte del Direttore generale di quanto prescritto
dalle leggi regionali nonché dai documenti di indirizzo economico-funzionale del
servizio sanitario regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001,
determina comunque la decadenza automatica dello stesso, secondo quanto previsto
dalle specifiche norme dell'articolo 3-bis del D.Lgs. n. 229/1999.
3. I Collegi dei revisori dei conti delle Aziende sanitarie
sono tenuti a riferire alla Regione, con apposite relazioni scritte,
obbligatoriamente e almeno trimestralmente, sui risultati dei riscontri
eseguiti, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi
irregolarità; sono tenuti inoltre a trasmettete alla Regione, periodicamente e
comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento
finanziario e sull'andamento dell'attività della A.S.L., o dell'Azienda
ospedaliera.
4. (rinviato)
(giurisprudenza)
Consiglio di stato
Sez. V,
sent. n. 1443 del 28-03-2007, Centro Messapico di F.K.T. c. Azienda USL omissis
e altri
Art. 25
Prestazioni specialistiche e ospedaliere erogate da soggetti
privati provvisoriamente accreditati.
1. A norma del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni di
cui agli articoli 8-quater, quinquies e sexies del D.Lgs. n. 229/1999, i limiti
di remunerazione per le prestazioni interessanti l'assistenza specialistica e
ospedaliera erogate da soggetti privati provvisoriamente accreditati sono
determinati, di norma annualmente, nell'ambito del documento di indirizzo
economico-funzionale che costituisce atto di indirizzo, coordinamento e
programmazione in materia sanitaria della Regione Puglia.
2. Nell'ambito delle linee e dei limiti fissati dalla
programmazione regionale, a norma dell'articolo 8 quinquies del D.Lgs. n.
229/1999, alle Aziende sanitarie territoriali compete l'individuazione dei
soggetti interessati tra quelli di cui al comma 1 del presente articolo,
l'individuazione delle funzioni e delle attività da potenziare e depotenziare,
la definizione dei volumi, della tipologia e delle modalità di erogazione delle
prestazioni richieste, gli accordi contrattuali con detti soggetti e la verifica
del loro rispetto anche in materia di appropriatezza delle prestazioni erogate.
3. Fino a diversa deliberazione da parte della Giunta
regionale, da adottarsi nell'ambito del documento di indirizzo
economico-funzionale in materia sanitaria per l'anno 2001 e triennale 2001-2003,
nei confronti dei soggetti privati provvisoriamente accreditati si applicano le
disposizioni e i tetti di remunerazione previsti dalla deliberazione di Giunta
regionale 27 dicembre 1999, n. 1832.
4. Le regressioni tariffarie, nella misura e secondo le
progressioni fissate dalla deliberazione di Giunta regionale 15 luglio 1999,
n.1003, trovano applicazione, sempre nei limiti invalicabili del tetto massimo
di remunerazione, a partire dal volume di prestazioni complessivamente erogate
nel 1998, fatti salvi i depotenziamenti già determinati dal Direttore generale
della A.S.L., territorialmente competente.
5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie controllano e
remunerano le suddette prestazioni nell'ambito del predetto ammontare di
remunerazione e degli accordi contrattuali da sottoscrivere.
6. A norma del comma 2 dell'articolo 8-quater del D.Lgs. n.
229/1999, la mancata sottoscrizione da parte dei soggetti interessati degli
accordi contrattuali determina la sospensione dell'esercizio di attività
sanitarie in accreditamento nel servizio sanitario regionale.
Art. 26
Disposizioni e vincoli applicativi alla legge regionale 9 giugno
1987, n. 16.
1. Le risorse finanziarie assegnate dalla Regione alle Aziende
sanitarie per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 46
della L.R.
n. 9/2000 possono essere utilizzate esclusivamente per gli operatori che
alla data del 31 dicembre 1999 erano adibiti per l'attuazione delle finalità di
cui alla L.R.
n. 16/1987.
2. Alle Aziende sanitarie è fatto divieto di aumentare il
numero degli operatori esistenti alla data del 31 dicembre 1996 e adibiti per le
finalità della L.R.
n. 16/1987 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 27
Prime disposizioni applicative dell'articolo 8-ter del D.Lgs. n.
229/1999.
1. La verifica di compatibilità del progetto per la
realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo
8-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 229/1999 è effettuata da parte della Regione,
oltre che nei casi di rilascio della concessione edilizia di cui all'articolo 4
del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493 e successive modificazioni, anche nei casi di denuncia di inizio di
attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, qualora le opere comportino la modifica di destinazione di
immobili o la manutenzione straordinaria o revisione o installazione di impianti
tecnologici finalizzati alla realizzazione di strutture sanitarie o
socio-sanitarie.
2. Il Comune acquisisce la verifica di compatibilità del
progetto da parte della Regione in tutti i casi in cui le opere per le quali è
stata rilasciata concessione edilizia o presentata denuncia di inizio d'attività
non sono iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le opere pubbliche delle A.S.L., e delle Aziende
ospedaliere la deliberazione del Consiglio regionale con la quale viene
finanziato intervento ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67
equivale alla verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione ai
fini dell'applicazione dell'articolo 8-ter del D.Lgs. n. 229/1999.
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, regolamenta il procedimento e individua
gli standard di strutture o capacità produttive per l'applicazione dell'articolo
8-ter, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 229/1999.
Art. 28
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Oncologico"
di Bari. Disposizioni transitorie.
1. All'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblico "Ospedale Oncologico" di Bari, in considerazione dei maggiori costi
sostenuti per la mancanza di una sede propria e fino alla disponibilità della
stessa, è concesso un finanziamento straordinario annuo di 5 milioni di euro
(27) , con prelevamento dal fondo sanitario
regionale (28) .
(27) Per l'elevazione, per l'anno 2008, del
finanziamento straordinario qui previsto, vedi l'art. 3,
comma 45, L.R.
31 dicembre 2007, n. 40.
(28) Articolo così sostituito dall'art.
35,
L.R.
7 marzo 2003, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 28.
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Oncologico» di Bari:
proroga disposizioni transitorie di cui all'articolo 7
della legge
regionale 4 maggio 1999, n. 17. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 7
della L.R.
n. 17/1999 sono prorogate fino a tutto il 31 dicembre 2001.».
Art. 29
Disposizioni in materia di trapianto - legge regionale 21
novembre 1996, n. 25.
1. I benefìci di cui alla L.R.
n. 25/1996, modificata e integrata dalla legge
regionale 6 maggio 1998, n. 14, con decorrenza dalla data di entrata in
vigore della stessa legge si applicano ai dipendenti della Regione Puglia e loro
familiari conviventi che per motivi istituzionali risultano residenti fuori
regione.
2. Il termine trapianto di cui all'articolo 1
della L.R.
n. 25/1996 deve essere inteso nel senso che, oltre al trapianto di interi
organi, comprende ogni tipo di trapianto, ivi compreso quello autologo, ovvero
il trasferimento di materiale cellulare o tessutale da una parte a un'altra del
corpo di uno stesso individuo.
3. Le somme spettanti, non cumulabili con analoghi benefìci
eventualmente concessi dalla Regione di residenza, sono erogate dalla A.S.L. di
provenienza residenziale dei dipendenti regionali ed è rimborsata dalla Regione
a carico del capitolo di spesa 781075 del bilancio autonomo
TITOLO III
Disposizioni diverse
Art. 30
Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22.
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6
della legge
regionale 13 dicembre 1983, n. 22 «Trattamento di previdenza del personale
regionale» e successive modifiche e integrazioni sono abrogati.
Art. 31
Disposizioni straordinarie per gli Istituti autonomi case
popolari - I.A.C.P.
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di
disciplina del nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nel settore
dell'edilizia residenziale pubblica e dei contestuale riordino dell'intera
materia, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione della Giunta regionale, viene nominato un Commissario
straordinario per ciascun I.A.C.P.
2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario gli
organi in carica cessano la loro funzione, a eccezione del Collegio sindacale.
3. Il Commissario straordinario assume i poteri del Presidente
e del Consiglio di amministrazione dell'I.A.C.P. e ha il compito di provvedere,
entro diciotto mesi dalla data della sua nomina, alla ricognizione dei beni
patrimoniali e dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi I.A.C.P., curando la
predisposizione del relativo rendiconto finale da inviare alla Giunta regionale.
4. Al Commissario straordinario è corrisposto un compenso pari
a quello previsto per il Presidente.
Art. 32
Determinazioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica.
(rinviato)
Art. 33
Comitato tecnico consultivo - legge
regionale 4 luglio 1997, n. 18.
1. I compensi previsti dall'articolo3,
comma 2, della L.R.
n. 18/1997
(29) sono raddoppiati. Al
segretario del Comitato compete un gettone di presenza per ogni seduta pari al
50 per cento degli importi così come sopra determinati.
(29) Nel B.U. il provvedimento è indicato
erroneamente con il n. 19 del 1997.
Art. 34
Modifica all'articolo 36, comma 1, della L.R. n. 9/2000.
1. Al comma 1 dell'articolo 36
(Contributo alla Comunità montana Murgia tarantina) della L.R.
n. 9/2000, dopo la parola «costituzione», la lettera «e» è sostituita con
una virgola e dopo la parola «avvio» sono aggiunte le parole «e di gestione».
La presente legge è dichiarata urgente si sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegati (30)
(30) Gli allegati, che si omettono,
contengono variazioni al bilancio di previsione per il 2000, approvato con L.R.
12 aprile 2000, n. 9.