Art. 1
(Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica)
1. A decorrere
dall’esercizio finanziario 2003, le assegnazioni di fondi in favore dei
Consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 16 della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni non sono soggette a
esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice,
purchè vengano specificatamente destinate a
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e
dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti
obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento di attività indispensabili a garantire il
funzionamento tecnico degli impianti gestiti dai Consorzi.
2. A
tal fine, la dichiarazione di impignorabilità deve essere formalizzata con
deliberazione da adottarsi da parte degli organi di amministrazione del
Consorzio a cadenza trimestrale, da notificarsi alla Ragioneria della Regione,
al Tesoriere regionale e al tesoriere dei Consorzi di bonifica.
3. Le
disposizioni su richiamate trovano applicazione anche in presenza di procedure
di esecuzione e di espropriazione forzata non definite alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 2
1. Al personale
operaio a tempo indeterminato di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 23
della legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7, fino all’espletamento del concorso previsto dallo stesso
articolo viene applicato quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale
27 maggio 1982, n. 22.
La presente legge è dichiarata urgente ai
sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data
a Bari, addì 10 ottobre 2003