TITOLO I
NORME DI BILANCIO
Art. 1
(Stato di previsione delle entrate)
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno
finanziario 2004, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di
cui all'articolo 45 della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli), è approvato in euro 14.658.981.272,21 in termini di competenza e in
euro 20.642.774.154,99 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione
e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni
altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2004.
Art. 2
(Stato di previsione della spesa)
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno
finanziario 2004, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di
cui all'articolo 46 della l.r. 28/2001,
è approvato in euro 14.658.981.272,21 in termini di competenza e in euro
20.642.774.154,99 in termini di cassa.
Art. 3
(Impegni e pagamenti delle spese)
1. E' autorizzato l'impegno della spesa della Regione Puglia per l'anno
finanziario 2004 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti
nello stato di previsione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'impegno
autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l.r. 28/2001.
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2004 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello
stato di previsione di cui all'articolo 2.
Art. 4
(Quadro generale riassuntivo)
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione
Puglia per l'anno finanziario 2004, di cui all'allegato 1, predisposto secondo
il quadro di classificazione in titoli per l'entrata e per la spesa previsti,
rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001.
Art. 5
(Elenco delle spese obbligatorie)
1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all'allegato elenco
contrassegnato con il numero 4, contenente le unità previsionali di base che
possono essere integrate a norma dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 28/2001.
Art. 6
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine è determinato per
l'esercizio 2004 in euro 2 milioni 500 mila ed è gestito a termini
dell'articolo 49 della l.r.
28/2001.
Art. 7
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è determinato per l'esercizio
2004 in euro 250 mila ed è gestito a termini dell'articolo 50 della l.r.
28/2001.
Art. 8
(Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse)
1. Al fine di far fronte a eventuali oneri rivenienti dalla definizione di
passività pregresse, il relativo fondo di riserva è dotato di uno stanziamento
di euro 5 milioni ed è gestito secondo i criteri di cui all'articolo 50, comma
2, della l.r.
28/2001.
Art. 9
(Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa)
1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa è
determinato per l'esercizio 2004 in euro 346.218.322,66 ed è gestito a termini
dell'articolo 51 della l.r.
28/2001.
Art. 10
(Fondi intersettoriali)
1. Il fondo per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari è
determinato per l'esercizio 2004 in euro 120 milioni ed è gestito a termini
dell'articolo 54 della l.r. n.
28/2001.
Art. 11
(Fondo per reiscrizione residui passivi perenti
e per regolarizzazione carte contabili)
1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini
amministrativi viene determinato per l'esercizio finanziario 2004 in euro 180
milioni ed è gestito a termini dell'articolo 95 della l.r.
28/2001.
2. E' iscritto, altresì, con uno stanziamento di euro 50 milioni l'apposito
fondo destinato, secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003), alla
regolarizzazione delle carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi
dell'autorità giudiziaria, ivi comprese quelle formatesi a seguito di atti
esecutivi a carico del Tesoriere regionale in relazione a debiti delle ex Unità
sanitarie locali (USL) rientranti nella gestione liquidatoria 1994 e retro.
3. L'Assessorato alla sanità provvede, in relazione alle partite provenienti
dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti da pagamenti in
forza di provvedimenti giudiziari, a comunicare alle aziende USL interessate i
pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie al fine di
consentire le necessarie registrazioni e rettifiche contabili sulle gestioni in
parola, nonché ad attivare le indispensabili operazioni di verifica circa
l'assenza di duplicazioni di pagamento.
Art. 12
(Fondo delle economie vincolate da riscrivere)
1. Il fondo delle economie vincolate da riscrivere è determinato per
l'esercizio 2004 in euro 196.300.828,70 ed è gestito a termini dell'articolo 93
della l.r.
28/2001, così come modificato dall'articolo 12 della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 18.
Art. 13
(Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale)
1. La Giunta regionale, fermi restando le autonome facoltà e i poteri previsti
dall'articolo 42 della l.r.
28/2001, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, a disporre
con proprio atto le variazioni occorrenti per l'istituzione di nuove unità
previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea (UE),
nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da
comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative
tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una
stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a
effettuare variazioni compensative tra unità previsionali di base diverse
qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di
programmazione negoziata.
3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata
possono essere apportate nell'ambito dei vincoli di destinazione specifica
stabiliti dall'UE, dallo Stato o da altri soggetti.
Art. 14
(Bilancio pluriennale)
1. A norma dell'articolo 26, comma 3, della l.r. 28/2001,
è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio
2004-2006, nel testo annesso alla presente legge e predisposto secondo i
criteri di cui all'articolo 26 della citata l.r. 28/2001.
La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi e per gli effetti dell'art.60 dello statuto ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 30 dicembre 2003
All. omissis