TITOLO I
NORME DI BILANCIO
Art. 1
(Stato di previsione delle entrate)
1. Lo stato di previsione delle
entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 2003, annesso alla presente
legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 45 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma
dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità
regionale e controlli), è approvato in euro 15.244.031.058,69 in termini di
competenza ed in euro 24.389.938.426,85 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le
leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse
della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante
nell’esercizio finanziario 2003.
Art. 2
(Stato di previsione della spesa)
1. Lo stato di previsione della
spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2003, annesso alla presente
legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 46 della l. r.
28/2001, è approvato in euro 15.244.031.058,69 in termini di competenza e in
euro 24.389.938.426,85 in termini di cassa.
Art. 3
(Impegni e pagamenti delle spese)
1. E’
autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario
2003 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di
previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli
esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l. r. 28/2001.
2. E’
autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario
2003 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di
previsione di cui all’articolo 2.
Art. 4
(Quadro generale riassuntivo)
1. E’ approvato il quadro generale
riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2003, di cui
all’allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per
l’entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46
della l.r. 28/2001.
Art. 5
(Elenco delle spese obbligatorie)
1. Sono
considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, di cui all’allegato 4,
contenente le unità previsionali di base che possono essere integrate a norma
dell’articolo 49, comma 2, della l.r. 28/2001.
Art. 6
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
d’ordine)
1. Il fondo di riserva per
spese obbligatorie e d’ordine è determinato per l’esercizio 2003 in euro 3
milioni ed è gestito a termini dell’articolo 49 della l.r. 28/2001.
Art. 7
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Il
fondo di riserva per le spese impreviste è determinato per l’esercizio 2003 in
euro 260 mila ed è gestito a termini dell’articolo 50 della l.r. 28/2001.
Art. 8
(Fondo di riserva per la definizione di
partite pregresse)
1. Al
fine di far fronte a eventuali oneri rivenienti dalla definizione di passività
pregresse, il relativo fondo di riserva è dotato di uno stanziamento di euro
3.078.938,29 ed è gestito secondo i criteri di cui all’articolo 50, comma 2,
della l.r. 28/2001.
Art. 9
(Fondo di riserva per le integrazioni delle
autorizzazioni di cassa)
1. Il fondo
di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa è determinato per
l’esercizio 2003 in euro 376.263.131,90 ed è gestito a termini dell’articolo 51
della l.r. 28/2001.
Art. 10
(Fondi intersettoriali)
1. Il fondo per la gestione dei
programmi comunitari è determinato per l’esercizio 2003 in euro 700 mila ed è
gestito a termini dell’articolo 54 della l.r. 28/2001.
Art. 11
(Fondo per reiscrizione residui passivi
perenti e per regolarizzazione carte contabili)
1. Il
fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini
amministrativi è determinato per l’esercizio finanziario 2003 in euro 180
milioni ed è gestito a termini dell’articolo 95 della l.r. 28/2001.
2. E’
iscritto, altresì, con uno stanziamento di euro 50 milioni, l’apposito fondo
destinato, secondo i criteri di cui all’articolo 10, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14, alla
regolarizzazione delle carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi
dell’autorità giudiziaria, ivi comprese quelle formatesi a seguito di atti
esecutivi a carico del Tesoriere regionale in relazione a debiti delle ex Unità
sanitarie locali (USL) rientranti nella gestione liquidatoria 1994 e retro.
3. L’Assessorato alla sanità
provvede, in relazione alle partite provenienti dalle gestioni liquidatorie,
ivi comprese quelle derivanti da pagamenti in forza di provvedimenti
giudiziari, a comunicare alle USL interessate i pagamenti già intervenuti sulle
relative partite debitorie al fine di consentire le necessarie registrazioni e
rettifiche contabili sulle gestioni in parola, nonché ad attivare le
indispensabili operazioni di verifica circa l’assenza di duplicazioni di
pagamento.
Art. 12
(Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla
Giunta regionale)
1. La
Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e i poteri previsti
dall’articolo 42 della l.r. 28/2001, è autorizzata, per l’esercizio
finanziario 2003, a disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per
l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l’iscrizione di
entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello
Stato e dell’Unione europea (UE), nonché per l’iscrizione delle relative spese
quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta regionale è
autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio
regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali
di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione-obiettivo o
di uno stesso programma o progetto.
3. Le
variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata
possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di destinazione specifica
stabiliti dall’UE, dallo Stato o da altri soggetti.
Art. 13
(Bilancio pluriennale)
1. A norma dell’articolo 26,
comma 3, della l.r. 28/2001, è approvato il bilancio
pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2003–2005, nel testo annesso
alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 26
della citata l.r. 28/2001.
La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 7 marzo 2003
ALLEGATO OMISSIS