Art. 1
Finalità.
1. La Regione
Puglia disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalla legge 23 agosto 1993,
n. 352 (Norme-quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei
funghi epigei freschi e conservati) e dal decreto del Presidente della Repubblica 14
luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta
e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), la raccolta
e commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei, promuovendo una
cultura micologica ed ecologica al fine di tutelare la salute pubblica e per
conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla loro presenza
difendendone la propagazione ed evitare la distruzione della specie (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 1,
L.R.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «Art. 1. Finalità. 1. La Regione
Puglia disciplina, nel rispetto dei princìpi fondamentali
stabiliti dalla legge 23 agosto 1993,
n. 352 e dal D.P.R. 14 luglio
1995, n. 376, la raccolta e commercializzazione dei funghi al fine di
conservare negli ecosistemi vegetali i benefìci derivanti dalla loro presenza
difendendone la propagazione ed evitare la distruzione della specie.».
Art. 2
Modalità di raccolta.
1. Sul territorio della Regione Puglia è consentita la raccolta dei funghi
spontanei tutti i giorni della settimana, per specie sia commestibili che non e
per quantità non eccedente i tre chilogrammi al giorno per persona d'età
superiore ai quattordici anni, in possesso dell'apposito permesso di raccolta di
cui all'articolo 3 (2).
2. È vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea
allo stato d'ovolo chiuso e di tutti gli ovoli chiusi appartenenti allo stesso
genere; inoltre è vietato raccogliere gli esemplari delle altre specie aventi il
diametro del cappello inferiore a centimetri tre (3).
3. È invece consentita, a condizione che il
diametro del cappello superi i due centimetri, la raccolta delle seguenti specie
di piccole dimensioni:
a. Armillaria mellea
b. Cantharellus (tutte le specie)
c. Craterellus cornucopioides
d. Hydnum repandum
e. Tricholoma terreum
f. Calocybe gambosa (4).
4. È altresì permessa la raccolta di un unico
esemplare fungino che ecceda il limite stabilito dei tre chilogrammi (Calvatia
gigantea, etc) ovvero di un unico cespo di funghi concresciuti (Poyiporus
giganteus, Pleurotus ostreatus, Armillaria mellea, ecc.).
4-bis. È consentita la raccolta dei funghi
velenosi e velenosi mortali esclusivamente per scopi didattici e scientifici a
opera di enti e centri istituzionalmente preposti dalla didattica e alla ricerca
scientifica (5).
5. Nessun limite di raccolta è posto al
proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo e ai componenti il
nucleo familiare nell'àmbito dei territori di loro proprietà e dei quali abbiano
l'usufrutto o il possesso.
5-bis. È fatto obbligo ai cercatori di
raccogliere esclusivamente funghi di sicura provenienza (6).
6. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i
funghi sommariamente dal terriccio all'atto della raccolta e di trasportarli
solo per mezzo di contenitori forati rigidi. E' vietato in ogni caso l'uso di
contenitori di plastica (sacchetti).
7. È vietato usare, nella raccolta dei funghi,
rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare danneggiamenti allo strato
umifero del terreno, al micelio fungino e all'apparato radicale della
vegetazione.
8. È comunque vietato distruggere, calpestare e
danneggiare la flora funginea di qualunque specie.
9. È vietata altresì la raccolta dei funghi dopo
il tramonto e fino alle ore sette.
10. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche
ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le
opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali e fermo
restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello
stato dei luoghi.
(2) Comma così sostituito
dall'art. 2,
comma 1, lettera a), L.R.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «1. Sul territorio della Regione Puglia è consentita la raccolta dei funghi
spontanei soltanto nei giorni pari della settimana, oltre la domenica, per
specie sia commestibili che non e per quantità non eccedente i tre chilogrammi
al giorno per persona di età superiore ai quattordici anni, in possesso
dell'apposito permesso e/o patentino di raccolta di cui all'articolo 3.».
(3) Comma così sostituito
dall'art. 2,
comma 1, lettera b), L.R.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «2. È vietata la raccolta dell'Amanita cesaria allo stato di ovolo
chiuso nonché delle altre specie di funghi di grossa e media taglia aventi il
diametro del cappello inferiore a centimetri quattro.».
(4) Comma così sostituito
dall'art. 2,
comma 1, lettera c), L.R.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «3. È invece consentita la raccolta delle specie fungine di piccole
dimensioni, quali il Cantharellus cibarius (galletto) o la Calocybe gambosa
(musciarone) e altri a condizione che il diametro del cappello superi i due
centimetri.».
(5) Comma aggiunto dall'art. 2,
comma 1, lettera d), L.R.
15 maggio 2006, n. 14.
(6) Comma aggiunto dall'art. 2,
comma 1, lettera e), L.R.
15 maggio 2006, n. 14.
Art. 3
Permesso per la raccolta.
1.
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al rilascio, da parte
dei Comuni, di apposito permesso nominativo regionale, il cui modello è
approvato con decreto dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari. Il
permesso abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è
rilasciato ai raccoglitori professionali e occasionali che abbiano frequentato e
superato appositi corsi di formazione, della durata minima di dodici ore, di cui
almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, con superamento di prove finali,
tenuti o diretti con l’ausilio di un micologo e promossi e organizzati dai
Comuni, dalle associazioni micologiche, aventi rilevanza nazionale, regionale e
territoriale e sedi operanti nel territorio regionale. Il programma dei corsi è
approvato dal Centro di controllo micologico dell’Azienda sanitaria locale (ASL)
competente per territorio. Il permesso è altresì rilasciato ai possessori
dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29
novembre 1996, n.686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio
dell’attestato di micologo). il permesso va rinnovato ogni cinque anni previo
corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici. La
Giunta regionale, su proposta della sezione regionale competente, fissa con
cadenza triennale il costo massimo del ciclo di lezioni di aggiornamento. (7)
Gli iscritti alle associazioni micologiche di
rilevanza nazionale, regionale e territoriale possono essere esonerati dalla
frequenza del corso di aggiornamento. Le associazioni comunicano al Centro di
controllo micologico competente per territorio l’elenco dei soci che intendano
avvalersi di questa facoltà. Il responsabile del Centro di controllo micologico
competente rinnova, per una sola volta, l’attestato di idoneità
scaduto.(8).
2. Si definiscono raccoglitori occasionali coloro
che raccolgono i funghi per proprio consumo. Si definiscono raccoglitori
professionali coloro che raccolgono i funghi per venderli al fine di integrare
il proprio reddito, i commercianti di funghi e i soggetti di cui al comma 3
dell'articolo 2 della L. n.
352/1993 (9).
3. Il permesso di raccolta ha carattere personale
e deve essere sempre accompagnato da un valido documento di riconoscimento. Tale
permesso è rilasciato dal Comune di residenza del richiedente e ha validità su
tutto il territorio regionale. Il permesso di raccolta si distingue in:
a. permesso amatoriale, del costo di euro 25,00,
che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri;
b. permesso professionale, del costo di euro
50,00, che consente la raccolta di non più di dieci chilogrammi complessivi
giornalieri.
Per tutti i raccoglitori accompagnati da altri
familiari di età inferiore a quattordici anni, è sufficiente un solo permesso,
purché il titolare abbia uno stretto controllo sia del corretto comportamento
dei familiari che del limite massimo complessivo di raccolta previsto dal
presente comma. Ai fini dell'ottenimento del permesso professionale, il
richiedente deve presentare autocertificazione nei modi di legge relativamente
alla propria residenza anagrafica e alla qualifica di raccoglitore a scopo di
lavoro (10).
4. [Entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge gli enti di cui al comma 1 determinano le
modalità e i criteri del rilascio dei permessi e patentini, ivi compreso il
numero massimo degli stessi rilasciabili durante l'anno solare, la somma da
versare e la loro validità temporale. I patentini sono rilasciati a seguito di
un corso formativo da parte degli enti di cui all'articolo 10] (11).
5. I fondi derivanti dal rilascio dei permessi
sono introitati dai Comuni e utilizzati per attività di ricostituzione e
miglioramento dell'ecosistema forestale (12).
6. [I cercatori devono esibire, su richiesta
degli agenti di controllo, un valido documento di identificazione] (13).
(7) Parole sostituite dalla l.r.
35/2020 art. 11,
comma 1.
(8) Comma così sostituito
dall'art. 3,
comma 1, lettera a), L.R.
15 maggio 2006, n. 14 è stato nuovamente così
sostituito dalla l.r. 3/2012. art. 1, lett. a )
(9) Comma così sostituito
dall'art. 3,
comma 1, lettera b), L.R.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «2. Si definiscono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i
funghi per proprio consumo e per i quali è necessario solo il permesso di
raccolta. Si definiscono raccoglitori professionali coloro che raccolgono i
funghi per venderli al fine di integrare il proprio reddito, nonché i
commercianti di funghi, per i quali è necessario il patentino e il permesso di
raccolta.».
(10) Comma così sostituito
dall'art. 3,
comma 1, lettera c), L.R.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «3. Il patentino e/o permesso hanno carattere personale.».
(11) Comma abrogato dall'art. 3,
comma 1, lettera d), L.R.
15 maggio 2006, n. 14.
(12) Comma così sostituito
dall'art. 3,
comma 1, lettera e), L.R.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «5. I fondi derivanti dal rilascio del permesso e patentino sono
destinati di norma ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema
forestale.».
(13) Comma abrogato dall'art. 3,
comma 1, lettera f), L.R.
15 maggio 2006, n. 14.
Art. 4
Permessi speciali.
[1. Gli enti preposti possono rilasciare speciali
permessi per la raccolta dei funghi in quantità superiore ai tre chilogrammi, ma
in ogni caso non al di sopra di dieci chilogrammi per persona al giorno. Tali
permessi speciali sono rilasciati a soggetti residenti negli àmbiti territoriali
di competenza, per i quali la raccolta dei funghi costituisce integrazione del
reddito, nonché ai soggetti di cui alla L. n. 352/1993, articolo 2, comma 3.
Detti permessi hanno validità annuale e sono rilasciati previo versamento di una
somma stabilita annualmente e comunque non inferiore a euro 103,29] (14).
(14) Articolo abrogato
dall'art.4,
L.R.
15 maggio 2006, n. 14.
Art. 5
Zone interdette alla raccolta.
1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salvo
diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e in
riserve naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette
dall'autorità forestale competente per motivi selvicolturali;
d) in altre aree di particolare valore
naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali
competenti.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e
nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli
immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
3. Al fine di prevenire nell'ecosistema forestale
profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici che regolano la
reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il
bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con
decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta
medesima, anche su istanza degli enti di cui all'articolo 3, comma 1. Il divieto
è reso esecutivo mediante la collocazione di cartelli indicatori lungo il
perimetro del territorio interessato da parte degli enti stessi.
4. Per i fini di cui al comma 1 e in alternativa
al divieto ivi previsto, la
Giunta regionale, su istanza degli enti di cui all'articolo 3,
comma 1, può determinare il numero massimo dei permessi speciali rilasciabili
per la raccolta dei funghi in tali zone.
5. Nell'ambito della disciplina e tutela dei
parchi regionali e delle riserve possono essere istituite riserve speciali
aventi finalità micologica nelle quali è vietata la raccolta dei funghi.
6. La raccolta dei funghi può essere interdetta
dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l'apposizione, a
propria cura e spese, di tabelle realizzate secondo il modello autorizzato
dall'Assessore regionale alle risorse alimentari, nei modi previsti dalle leggi
vigenti e recanti l'esplicito divieto (15).
7. La Regione, su richiesta dei soggetti
di cui all'articolo 2, comma 3, della L. n. 352/1993, può autorizzare la
costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi
è consentita ai fini economici.
8. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli
indicatori e le tabelle di divieto.
9. La Regione
può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di
funghi in pericolo di estinzione, sentito il parere degli enti di cui
all'articolo 3, comma 1 o di organismi scientifici e delle associazioni
micologiche di rilevanza nazionale o regionale e dei dipartimenti universitari
competenti in materia.
10. L'Assessore regionale alle
risorse alimentari può autorizzare, per scopi scientifici o didattici, la
raccolta di funghi, anche non commestibili, su tutto il territorio regionale
anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo (16).
11. In occasione di mostre,
di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e
naturalistico, il Presidente della Giunta regionale può rilasciare
autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse
scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore a
un anno e sono rinnovabili.
(15) Comma così modificato dall'art. 5,
comma 1, lettera a), L.R.
15 maggio 2006, n. 14.
(16) Comma così modificato
dall'art. 5,
comma 1, lettera b), L.R.
15 maggio 2006, n. 14.
Art. 6
Autorizzazione alla vendita.
1. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei
è soggetta ad autorizzazione comunale, la quale è rilasciata esclusivamente agli
esercenti e ai raccoglitori professionali che hanno ottenuto, da parte dei
centri di controllo micologici delle ASL, l'attestato d'idoneità
all'identificazione delle specie fungine commercializzate, a seguito di
specifico corso formativo della durata minima di dodici ore, con superamento di
prova finale.
2. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei
può essere compiuta presso gli esercizi commerciali di vendita di prodotti
ortofrutticoli, le aree mercatali, i mercati rionali e le aree o strutture
autorizzate, nel rispetto di quanto previsto nell'O.M. 3 aprile 2002 del Ministero
della salute e delle altre norme igienico-sanitarie di riferimento così come
individuate dall'Autorità sanitaria locale su parere favorevole dei servizi
delle ASL.
3. La vendita di funghi epigei spontanei è
consentita previa certificazione d'avvenuto controllo da parte dei Centri di
controllo micologici delle ASL competenti per territorio e ogni contenitore deve
presentare:
a. una sola specie fungina, disposta a singolo
strato;
b. i funghi devono essere interi, freschi, sani e
in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e da corpi estranei;
c. il certificato d'avvenuto controllo con il
timbro dell'Ispettore micologo dell'ASL recante l'indicazione delle generalità e
la residenza del raccoglitore professionale, della specie fungina e del
quantitativo posto in vendita, del periodo entro il quale è consentita la
consumazione del prodotto correttamente conservato ed eventuali avvertenze per
il consumo;
d. la dichiarazione del raccoglitore
professionale, dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta.
4. I controlli e le prescrizioni di cui al comma
3 non si applicano se i funghi sono destinati all'autoconsumo (17).
(17) Articolo così sostituito dall'art.
6,
L.R.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «Art. 6. Autorizzazione alla vendita. 1. La vendita dei funghi
freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale, la quale è
rilasciata esclusivamente agli esercenti l'attività commerciale che hanno
ottenuto, da parte dei centri di controllo micologici delle Aziende sanitarie
locali, l'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine
commercializzate, a seguito di specifico corso formativo della durata di minimo
dodici ore.».
Art. 7
Sanzioni.
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
penali laddove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni
della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni
chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
b. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni
chilogrammo o frazione di funghi raccolti in difetto del permesso previsto
dall'articolo 3;
c. da euro 25,82 a euro 154,95 per ogni
chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di
cui all'articolo 5, comma 1;
d. da euro 51,65 a euro 309,87 per la
rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5,
commi 3 e 6;
e. da euro 51,65 a euro 309,87 per la
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 (18).
2. Chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni e commette più violazioni della stessa disposizione prevista dalla
presente legge soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna
violazione.
3. La violazione di cui alla lettera a) del comma
1 comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca
dell'eccedenza di funghi raccolti. Le violazioni di cui alle lettere b) e c) del
comma 1 comportano invece, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la
confisca dell'intero raccolto. Alla confisca procede direttamente il personale
che accerta l'infrazione.
4. I funghi confiscati, commestibili o non,
devono essere conferiti all'Azienda sanitaria locale competente per territorio,
che provvederà alla loro distruzione previa compilazione di apposito verbale.
5. Se a formale intimazione è opposto rifiuto
all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e degli altri
mezzi di trasporto, deve essere applicata la sanzione amministrativa del
pagamento di euro 258,23.
6. Le violazioni di cui agli articoli da
2 a 5 sono accertate mediante
processo verbale a norma della legge
24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 31 marzo 1973, n.
8. Una copia del verbale deve essere immediatamente consegnata al
trasgressore; nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne
dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie,
a norma del comma 2 dell'articolo 138 del codice di procedura civile.
6-bis. Per la violazione di cui all'articolo 6,
commi 2 e 3, deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento di
euro 258,23. Oltre la sanzione amministrativa pecuniaria, va applicata la
confisca e distruzione dell'intero prodotto. Alla confisca procede direttamente
il personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati, commestibili e non,
devono essere conferiti all'ASL competente per territorio, che provvederà alla
loro distruzione previa compilazione del verbale (19).
7. L'originale del verbale è
trasmesso dal verbalizzante alla Regione Puglia, che definisce l'azione sanzionatoria
ai sensi della L. n. 689/1981 e
della L.R.
n. 8/1973. Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente di cui
all'articolo 3 competente per territorio.
8. I proventi rivenienti dall'azione
sanzionatoria sono interamente devoluti agli enti di cui all'articolo 3,
competenti a rilasciare il permesso e destinati ad attività di ricostituzione e
miglioramento dell'ecosistema forestale e alla promozione delle attività di cui
all'articolo 9, secondo piani predisposti dagli stessi e validati
dall'Assessorato alle risorse alimentari (20).
(18) Comma così sostituito dall'art. 7,
comma 1, lettera a), L.R.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il
fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente
legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) euro 25,82 per ogni
chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
b) euro 25,82 per ogni
chilogrammo o frazione di funghi raccolti in difetto del permesso previsto
dall'articolo 3;
c) euro 51,65 per ogni
chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di
cui all'articolo 5, comma 1;
d) da euro 51,65 a euro 309,87 per la
rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5,
commi 3 e 6;
e) da euro 51,65 a euro 309,87 per la
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7, 8 e 9.».
(19) Comma aggiunto dall'art.7,
comma 1, lettera b), L.R.
15 maggio 2006, n. 14.
(20) Comma così sostituito
dall'art. 7,
comma 1, lettera c), L.R.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «8. I proventi rivenienti dall'azione sanzionatoria sono interamente
devoluti all'ente, di cui all'articolo 3, competente a rilasciare il permesso -
patentino e destinati, di norma, ad attività di ricostituzione e miglioramento
dell'ecosistema forestale e alla promozione delle attività di cui all'articolo
9.».
Art. 8
Vigilanza.
1. La vigilanza sull'applicazione della presente
legge, fermo restando le competenze della Regione, è affidata, secondo le norme vigenti e le
rispettive competenze, agli agenti del corpo forestale dello Stato, ai comandi
carabinieri per la sanità, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di
polizia urbana e rurale, ai tecnici della prevenzione dei dipartimenti di
prevenzione, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei
consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie e
agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero
della sanità. Le guardie giurate addette ai compiti di vigilanza devono
possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del regio-decreto 18 giugno 1931,
n. 773 ed essere riconosciute dal Prefetto competente per territorio.
2. La vigilanza è altresì esercitata dai
dipendenti della Regione Puglia,
delle comunità montane, delle province, dei comuni e dei parchi regionali cui i
rispettivi regolamenti conferiscono la qualifica di polizia giudiziaria.
Art. 9
Educazione e informazione.
1. La Regione, le province, i comuni, le
Comunità montane, i Dipartimenti universitari competenti, i Dipartimenti di
prevenzione delle Aziende sanitarie locali - Servizio igiene alimenti e
nutrizione (S.I.A.N.), le Associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza
nazionale e regionale promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi
didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che
riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla
raccolta di funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina.
2. La Regione
Puglia e gli altri enti competenti, anche con la collaborazione
delle Associazioni micologiche, dei Dipartimenti universitari competenti e di
altri enti di ricerca, organizzano corsi, ricerche e iniziative di educazione e
informazione, in particolare nel periodo di raccolta. Tali iniziative hanno lo
scopo di diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro
importanza quali componenti degli ecosistemi e pubblicizzare i limiti e i
divieti posti dalla normativa vigente.
3. La Regione
Puglia e gli altri enti competenti possono rilasciare
autorizzazioni speciali di raccolta a titolo gratuito per le attività di cui al
comma 2. Tali autorizzazioni devono indicare zona, periodi e quantità di funghi
che possono essere raccolti.
Art. 10
Centro di controllo micologico.
1. Nell'ambito dei SIAN (Servizio igiene alimenti
e nutrizione) delle ASL è organizzato, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 352/1993, un centro di
controllo micologico pubblico (Ispettorato micologico), che può avvalersi della
collaborazione delle Associazioni micologiche e naturalistiche a rilevanza
regionale o nazionale, dei Dipartimenti universitari e di ricerca, tramite
apposita convenzione, per il suo funzionamento. I centri micologici sono
costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente. I
micologi dipendenti dai centri di controllo micologici, in possesso di attestato
di formazione rilasciato a norma del D.M. n. 686/1996 del Ministro della
sanità o titoli equiparati, sono tenuti a un aggiornamento periodico con cadenza
annuale (21).
(21) Comma così sostituito
dall'art. 8,
L.R.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «1. Nell'àmbito delle Aziende sanitarie locali è organizzato, ai
sensi dell'articolo 9 della L. n.
352/1993, un centro di controllo micologico pubblico (Ispettorato
micologico) che può avvalersi della collaborazione delle Associazioni
micologiche e naturalistiche a rilevanza regionale o nazionale, dei Dipartimenti
universitari e di ricerca, tramite apposita convenzione, per il suo
funzionamento. I centri micologici sono costituiti utilizzando strutture già
operanti e personale già dipendente.».
Art. 11
Formazione dei micologi.
1. Per la formazione e l'aggiornamento dei
micologi, l'organizzazione gestionale dei corsi è affidata all'Università degli
studi, agli enti pubblici e alle ASL (22).
2. A norma del D.M. n. 686/1996 del Ministro della
sanità, la
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse
agroalimentari, d'intesa con l'Assessore alla salute, disciplina
l'organizzazione dei corsi e autorizza l'istituzione degli stessi (23).
3. Gli enti di cui al comma 1 che intendono
istituire corsi di formazione e aggiornamento devono rivolgere motivata istanza
al Presidente della Giunta regionale (24).
(22) Comma così sostituito
dall'art. 9,
comma 1, L.R.
15 maggio 2006, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «1. Per la formazione dei micologi l'organizzazione gestionale dei
corsi è affidata all'Università degli studi, agli enti pubblici e alle Aziende
sanitarie locali.».
(23) Comma così sostituito
dall'art. 9,
comma 1, L.R. 15 maggio 2006, n.
14. Il testo originario era così formulato: «2. A norma del D.M. 29 novembre 1996, n. 686
del Ministro della sanità, la
Giunta regionale disciplina l'organizzazione dei corsi e
autorizza l'istituzione degli stessi.».
(24) Comma così sostituito
dall'art. 9,
comma 1, L.R. 15 maggio 2006, n.
14. Il testo originario era così formulato: «3. Gli enti di cui al comma
1 che intendono istituire corsi di formazione devono rivolgere motivata istanza
al Presidente della Giunta regionale.».
Art. 12
Specie commercializzabili.
1. È consentita la raccolta e la
commercializzazione delle specie di funghi epigei di cui all'allegato I del
D.P.R. n. 376/1995,
successivamente integrato con Delib.G.R. 25 marzo 1997, n. 1211 oltre che delle
seguenti specie:
- Calocybe gambosa
- Agricus macrosporus
- Russula aurea
- Lactarius salmonicolor
- Lactarius semisanguifluus
- Clitocybe gibba
- Lyophyllum connatum
- Lepista nuda
- Leucopaxillus giganteus (f. bianca) sin. L.
candidus.
Art. 12-bis
Funghi conservati.
1. Per quanto attiene la denominazione di "funghi
secchi", il confezionamento, il trattamento e l'etichettatura dei funghi epigei
spontanei, si rimanda a quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del
D.P.R. n. 376/1995 (25).
(25) Articolo aggiunto dall'art. 11,
L.R.
15 maggio 2006, n. 14.
Art. 13
Norma finanziaria.
1. I proventi derivanti dall'azione sanzionatoria
sono introitati sul capitolo n. 1012015 "Entrate derivanti da infrazioni a norme
relative alle tasse e dal recupero di notifiche" del bilancio di previsione
della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2003; e in uscita con apposito capitolo per la devoluzione agli enti
di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.
2. I proventi di cui al comma 1 possono essere
impegnati ad avvenuto accertamento dell'effettivo introito.
2-bis. Il riparto dei proventi sarà proposto alla
Giunta regionale dall'Assessore alle risorse agroalimentari in proporzione ai
permessi rilasciati (26).
(26) Comma aggiunto dall'art. 12,
L.R.
15 maggio 2006, n. 14.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Tabella "A" (27)
1) Programma del corso di base per raccoglitori,
da frequentare per l'ammissione all'esame per il rilascio dell'attestato
d'idoneità all'identificazione delle specie fungine:
a) Biologia dei funghi;
b) Cenni d'ecologia;
c) Le intossicazioni da
funghi;
d) I principali funghi
velenosi;
e) I funghi
nell'alimentazione;
f) Modi per una corretta
raccolta;
g) Cenni di morfologia;
h) Cenni di sistematica e
approccio alla determinazione evidente;
i) Legislazione.
2) Programma del corso di aggiornamento
quinquennale:
a) Aspetti
medico-tossicologici;
b) Prevenzione, incidenti
derivanti dalla preparazione e conservazione domestica dei funghi epigei
spontanei;
c) Normativa nazionale e
regionale;
d) Diagnosi micologica
differenziale dei più diffusi funghi tossici;
e) Aggiornamento su specie di
funghi commestibili.
(27) Tabella aggiunta dall'art. 13,
L.R.
15 maggio 2006, n. 14.