AERICOLO
1
(Finalità)
1. In adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre
1985, n. 752, sono emanate le seguenti norme per la disciplina della raccolta,
la coltivazione, la conservazione e il commercio dei tartufi allo scopo di
perseguire la tutela del patrimonio tartuficolo regionale, lo sviluppo della
tartuficoltura, la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al
consumo.
ARTICOLO
2
(Specie
commestibili)
1. I tartufi destinati al consumo devono appartenere a uno
dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro
tipo:
a) Tuber Melanosporum Pico – detto
volgarmente tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto;
b) Tuber Magnanum Pico – detto
volgarmente tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco
Acqualagna;
c) Tuber Brumale Vitt. – detto
volgarmente tartufo nero d’inverno o trifola nero;
d) Tuber Melanosporum var. Moschatum
De Ferry – detto volgarmente tartufo moscato;
e) Tuber aestivum Vitt. – detto
volgarmente tartufo d’estate o Scorzone;
f) Tuber Mesentericum Vitt. – detto
volgarmente tartufo nero ordinario o tartufo di Bagnoli;
g) Terfezia
Leonis;
h) Tuber aestivum Vitt. forma
uncinatum (Chatin) Montecchi e Borelli;
i) Tuber brumale Vitt. forma
moschatum (Ferry) Montecchi e Lazzari;
l) Tuber Macrosporum
Vitt.;
m) Tuber borchi Vitt.
(Tuber albidum Pico
1788).
2. Sono considerate protette, ai fini della presente legge,
tutte le specie di tartufi.
ARTICOLO
3
(Ambiti di
raccolta)
1. La
raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, ma il
proprietario del terreno può riservarsela con la semplice apposizione di
cartelli o tabelle, esenti da qualsiasi tassa o imposta, posti ad almeno tre
metri d’altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale che
essi siano visibili da ogni punto d’accesso, e che da ogni cartello sia visibile
il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello e ben visibile da
terra “Raccolta di tartufi riservata”.
2. Nulla è innovato in merito a
quanto disposto dall’articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e
dall’articolo 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n.
332.
ARTICOLO
4
(Costituzione di
consorzi)
1. I
titolari di aziende agricole e forestali: proprietari, coltivatori diretti,
affittuari, mezzadri e coloni possono costituire consorzi volontari per la
ricerca e la vendita di tartufi.
2.
Nella superficie rappresentata dai fondi in conduzione da parte dei soci del
consorzio di cui al comma 1, la ricerca e la raccolta dei tartufi sono riservate
ai soci del consorzio stesso, nonché ai membri delle rispettive famiglie. Detta
superficie deve essere delimitata secondo le modalità indicate all’articolo
3.
ARTICOLO
5
(Contributi)
1. I consorzi costituiti a
norma dell’articolo 4 che perseguono anche i seguenti
scopi:
a) sorveglianza per la disciplina
della raccolta e per l’osservanza della presente legge;
b) cernita, classificazione e
preparazione del prodotto, al fine di presentarlo al mercato nelle condizioni
richieste dalla presente legge;
c) conservazione e
commercializzazione del prodotto;
d) tutele e incremento della coltura
del prodotto, possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti dalle
normative vigenti senza oneri a carico del bilancio
regionale.
ARTICOLO 6
(Modalità di raccolta dei
tartufi)
1. La
ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non
arrecare danno alle tartufaie.
2. La
raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l’impiego del “vanghetto” o
“venghella” o dello “zappetto”, aventi la lama di lunghezza non superiore a cm.
15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata alle specie
commestibili.
3. E’ vietata la raccolta
dei tartufi immaturi o avariati.
4. La ricerca e la raccolta
dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a
un’ora prima della levata del sole.
5. Le buche o le forate
aperte per l’estrazione devono essere subito dopo riempite con il medesimo
terreno di scavo e livellate.
6. E’ permesso per ogni
raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca dei
tartufi.
ARTICOLO 7
(Autorizzazione alla raccolta)
1. Per
praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di
apposito tesserino di identità che li autorizza alla ricerca e alla
raccolta.
2. Il
tesserino, recante le generalità e la fotografia del titolare, deve essere
conforme al modello predisposto dall’Assessorato regionale all’agricoltura entro
novanta giorni dalla data d’entrata in vigore della presente
legge.
3. Il
tesserino è valido per tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 5
della legge 752/1985, ed è rilasciato, previo esame, dalla
Provincia.
4.
L’età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici
anni.
5. Il
tesserino ha validità quinquennale ed è rinnovato alla scadenza, su richiesta
dell’interessato, senza ulteriori esami.
6.
Sono esenti dall’esame coloro che sono già muniti di tesserino alla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Non
sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi
sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
8. La
domanda per il rilascio del tesserino va inoltrata al Presidente della Provincia
competente e deve essere corredata di:
a) certificato di residenza;
b) attestato comprovante il superamento dell’esame di
idoneità;
c) due foto formato tessera, di cui una
autenticata;
d) ricevuta del versamento della tassa di concessione
regionale.
ARTICOLO
8
(Esame di idoneità alla
raccolta)
1. Il rilascio del tesserino
di cui all’articolo 7 è subordinato al superamento di un esame di idoneità
dinnanzi ad apposita commissione costituita presso ciascuna Provincia e composta
da:
a) un rappresentante della
Provincia, che la presiede;
b) un funzionario regionale
del Settore agricoltura;
c) un rappresentante del
Corpo forestale dello Stato;
d) un esperto designato
dalle Associazioni micologiche più rappresentative a livello provinciale o
regionale;
e) un esperto designato
dalle organizzazioni agricole più rappresentative a livello
regionale;
f) un esperto della Facoltà
di agraria, designato dall’Università degli studi;
g) un rappresentante
dell’Ordine degli agronomi e forestali.
2. Le
materie d’esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di
miglioramento della tartufaia, le vigenti normative nazionali e regionali, la
biologia e il riconoscimento delle varie specie di
tartufo.
3. La
commissione di cui al presente articolo non comporta oneri finanziari a carico
del bilancio regionale.
ARTICOLO
9
(Raccolta a fini didattici e
scientifici)
1. In
occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare
interesse micologico e naturalistico, ovvero per il perseguimento di finalità
didattiche e scientifiche, gli istituti universitari e gli enti culturali o di
ricerca possono essere autorizzati, dall’Assessore regionale all’agricoltura,
alla raccolta di tartufi anche appartenenti a specie non elencate nell’articolo
2.
2.
Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone
addette alla raccolta, il luogo e il periodo della
raccolta.
ARTICOLO
10
(Calendario e orario di
raccolta)
1. I
Comuni sono autorizzati a disciplinare:
a) la raccolta e la vendita dei
tartufi;
b) i divieti;
c) le sanzioni;
d) la vigilanza.
2. La
disciplina di cui al comma 1 è adottata nell’ambito delle disposizioni della l.
752/1985, della legge regionale 28 gennaio 1998, n.
7 e della presente
legge.
ARTICOLO 11
(Norma
finanziaria)
1. La presente legge non
comporta oneri finanziari a carico del bilancio
regionale.