(1) Vedi, anche, l'art. 10,
comma 2, L.R.
25 agosto 2003, n. 13.
Art. 1
Usi civici e beni collettivi.
Finalità e competenze.
1. La Regione tutela i diritti delle
popolazioni residenti sulle terre civiche, provvede al riordino dei patrimoni
collettivi e salvaguardia l'integrità di quelli meritevoli di conservazione.
2. Sono terre civiche le aree site nel
territorio di un Comune o di una frazione, ora intestate catastalmente a
quest'ultima o al Comune competente per territorio, già appartenenti alle
comunità dei residenti o alle università. Gli edificati di pertinenza fanno
parte della proprietà collettiva.
3. La Regione persegue, per tali beni, il
migliore sviluppo per il conseguimento di forme durevoli di occupazione, nel
rispetto della destinazione primaria e della conservazione delle attività
silvo-pastorali, al fine di migliorare le condizioni socio-economiche delle
popolazioni residenti, compatibilmente con le esigenze ambientali.
4. Sono esercitate dalla Regione, secondo
quanto disposto dalla presente legge, le funzioni amministrative in materia di
usi civici, trasferite con l'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e con l'art. 66 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, già di competenza del
Commissario per gli usi civici, del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle
foreste e degli uffici periferici dello Stato.
5. Le terre civiche sono da individuarsi,
altresì, così come all'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n.
1766 (2).
(2) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 11,
L.R.
4 maggio 1999, n. 17.
Art. 2
Procedimenti
amministrativi.
1. La gestione amministrativa dei
procedimenti e degli atti riguardanti gli usi civici avviene nel rispetto delle
norme vigenti della legge fondamentale 16 giugno 1927, n. 1766. Per quanto non
previsto dalla presente legge, pertanto, si farà riferimento a detta legge e al
suo regolamento di applicazione.
2. La Giunta regionale è autorizzata alla
definizione dei procedimenti di assegnazione a categoria e quotizzazione, oltre
che a quelli di legittimazione ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 16
giugno 1927, n. 1766 (3).
2-bis. Per i procedimenti di legittimazione
hanno priorità i comuni nei quali il progetto di legittimazione, predisposto dal
perito demaniale già nominato dal commissario per la liquidazione degli usi
civici, è stato pubblicato all'albo pretorio del rispettivo Comune (4).
2-ter. Il procedimento di legittimazione
delle terre civiche si conclude con l'approvazione del progetto, predisposto dal
perito istruttore demaniale, da parte della Giunta regionale su proposta
dell'Assessore all'agricoltura e con la pubblicazione, per estratto, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a seguito di decreto dello stesso
Assessore (5).
2-quater. Le conseguenti operazioni di
aggiornamento dei dati e dei canoni, enfiteutici o di natura enfiteutica, dei
censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale
e quelle di affrancazione dei canoni stessi, nonché dei censi, dei livelli e di
tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale, sono delegate ai comuni
di competenza (6).
3. Le occupazioni abusive per le quali non se
ne prevede la reintegra, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 9 della
legge fondamentale, sono sanate previa declassificazione dal patrimonio civico e
alienate al prezzo di mercato proposto dal perito demaniale di cui all'art. 7 e
fatto proprio dalla Regione con le procedure di cui all'art. 8. Con criteri
univoci per singoli Comuni o frazioni potranno prevedersi riduzioni del prezzo
di stima per i residenti e per coloro che sono dediti, anche part-time, ad
attività agricole. Le due riduzioni sono cumulabili. Ulteriori riduzioni sono
accordate per coloro che sono dediti all'agricoltura a titolo principale.
4. Le concessioni a terzi di aree
silvo-pastorali sono subordinate alla dimostrata non necessità dei residenti;
hanno durata compatibile con la programmazione dell'ente titolare della gestione
dei beni e, quindi, potranno essere interrotte in qualsiasi tempo con preavviso
di un anno. Quelle di aree e di beni di altra natura seguono le normative
specifiche che li riguardano. L'entità dei canoni non potrà essere inferiore al
tre per cento del valore del bene, ridotto al due per cento per i residenti e
per coloro che sono dediti, anche part-time, all'agricoltura.
5. Le aree edificate, su parere tecnico
favorevole del Comune interessato, possono essere alienate, aumentandone la
superficie, se occorre, fino a tre volte, per il necessario resede. Solo per
necessità di riordino del demanio civico, tale superficie può ulteriormente
essere aumentata. Il prezzo di alienazione è quello di mercato, opportunamente
ridotto in presenza di edifici funzionali all'agricoltura.
6. I provvedimenti riguardanti le operazioni
di cui ai commi 3, 4 e 5 sono adottati dalla Giunta regionale su proposta
deliberata dell'ente titolare della gestione.
(3) comma così sostituito l'originario comma 2, per
effetto dell'art. 17,
L.R.
5 dicembre 2001, n. 32. Il testo del
comma sostituito era il seguente: «2. In attesa dell'emanazione della nuova
legge quadro nazionale che renda più aderente alle esigenze attuali la
disciplina della materia degli usi civici, sono sospese, per un tempo non
superiore a cinque anni, le assegnazioni a categoria, le quotizzazioni e le
legittimazioni.».
(4) comma così sostituito l'originario comma 2, per
effetto dell'art. 17,
L.R.
5 dicembre 2001, n. 32. Il testo del comma sostituito era il seguente:
«2. In attesa dell'emanazione della nuova legge quadro nazionale che renda più
aderente alle esigenze attuali la disciplina della materia degli usi civici,
sono sospese, per un tempo non superiore a cinque anni, le assegnazioni a
categoria, le quotizzazioni e le legittimazioni.».
(5) comma così sostituito l'originario comma 2, per effetto
dell'art. 17,
L.R.
5 dicembre 2001, n. 32. Il testo del comma sostituito era il seguente:
«2. In attesa dell'emanazione della nuova legge quadro nazionale che renda più
aderente alle esigenze attuali la disciplina della materia degli usi civici,
sono sospese, per un tempo non superiore a cinque anni, le assegnazioni a
categoria, le quotizzazioni e le legittimazioni.».
(6) comma così sostituito l'originario comma 2, per
effetto dell'art. 17,
L.R.
5 dicembre 2001, n. 32. Il testo del comma sostituito era il seguente:
«2. In attesa dell'emanazione della nuova legge quadro nazionale che renda più
aderente alle esigenze attuali la disciplina della materia degli usi civici,
sono sospese, per un tempo non superiore a cinque anni, le assegnazioni a
categoria, le quotizzazioni e le legittimazioni.».
Art. 3
Ufficio usi civici, competenze,
programmazione.
1. I compiti relativi all'applicazione della
presente legge sono affidati all'Ufficio usi civici del Settore agricoltura, da
individuarsi con il regolamento di attuazione di cui all'art.8
della legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7, con organico competente in materie
giuridiche, agronomiche, forestali, tecnico-catastali, informatiche e
archivistiche.
2. L'Ufficio istruisce gli atti, tiene
l'inventario dei beni civici, predispone e attua i conseguenziali provvedimenti
da adottare, organizza corsi di qualificazione e di aggiornamento degli
istruttori e dei periti-delegati tecnici, tenendone l'elenco, e segue
quant'altro necessario per l'esecuzione dei provvedimenti di legge.
Art. 4
Contributi agli enti titolari di
beni civici e oneri relativi ai procedimenti.
1. Le anticipazioni relative agli oneri di
accertamento e di verifica sono a carico dei Comuni con recupero della spesa
dagli eventuali proventi derivanti dalle operazioni di sistemazione dei beni
civici. In caso di assenza totale o parziale di recupero economico dalle
operazioni di accertamento e di sistemazione delle terre civiche, la Regione
contribuisce alla spesa nella misura del cinquanta per cento.
2. Gli oneri relativi alle operazioni di
sistemazione dei beni civici che vedono coinvolti terzi, privati o pubblici,
sono a carico di questi.
3. Per la predisposizione e per la ratifica
di atti di disposizione dei beni civici, come alienazioni, concessioni a terzi,
autorizzazioni a mutamento di destinazione, conciliazioni, affrancazioni e per
il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 5, è dovuto il versamento alla
Regione, da parte degli interessati, della quota fissa di lire centomila,
aggiornabile in base al tasso programmato d'inflazione.
Art. 5
Inventario e
certificazioni.
1. La Regione tiene l'inventario dei beni
civici distinto per Comune e per frazione. I dati dell'inventario sono trasmessi
agli enti interessati per le eventuali osservazioni da rendersi entro il termine
di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, decorso il quale sono pubblicati
sul Bollettino Ufficiale e inviati agli Ordini notarili.
2. L'Ufficio usi civici rilascia, su
richiesta corredata della individuazione catastale dei beni, attestazioni sulla
natura civica o meno di questi.
Art. 6
Amministrazione separata di beni di
uso civico ed elezione dei comitati di gestione.
1. I beni civici appartenenti a comunità già
autonome, ora comuni, o aggregate a questi, hanno gestione separata con comitati
eletti ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278.
2. I comuni interessati da significativa
entità di beni civici, potranno deliberare la richiesta di costituzione di
Amministrazioni separate di beni di uso civico (A.S.B.U.C.) da affidare a
comitati di cui al comma 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio il
regolamento di attuazione della legge n. 278 del 1957.
4. I comitati inviano le proprie
deliberazioni ai Comuni interessati e alla Regione. Gli atti non osservati dalla
Regione entro venti giorni dalla data del ricevimento si intendono approvati.
5. Il Comune attua il controllo di
legittimità entro quindici giorni dal ricevimento e trasmette la determinazione
alla Regione. Gli atti non osservati dalla Regione entro i successivi venti
giorni si intendono approvati.
6. La vigilanza sull'amministrazione separata
dei beni civici è attribuita ai Comuni. La sorveglianza sulle A.S.B.U.C. è
affidata al Sindaco del comune.
7. La presente materia potrà essere delegata
o trasferita alle Province in attuazione delle leggi sulla delega e di
trasferimento delle funzioni. Non è materia delegabile o trasferibile
l'accertamento e la tutela degli usi civici.
Art. 7
Istruttori, periti-delegati tecnici
e loro competenze.
1. Per le operazioni di accertamento, di
verifica e di sistemazione di beni civici è istituito apposito elenco,
costituito da sezioni distinte per gli istruttori e per i periti-delegati
tecnici.
2. Entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Consiglio regionale definisce, con regolamento, i requisiti professionali degli
istruttori e dei periti-delegati tecnici, le modalità di accesso nell'elenco e
del conferimento degli incarichi, con il principio della rotazione, nonché il
trattamento economico delle prestazioni (7).
(7) Vedi, al riguardo, il Reg.
3 maggio 2001, n. 5.
Art. 8
Giudizio di congruità del valore dei
beni di uso civico.
1. Le funzioni amministrative riguardanti il
giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico per le alienazioni, per
le concessioni a terzi e per le permute e l'accertamento delle migliorie per
l'affrancazione dei canoni enfiteutici sono svolte dai periti tecnici demaniali
e approvati da un collegio di tre funzionari nominati dall'Ufficio demanio e
patrimonio.
Art. 9
1. Le terre civiche che lo strumento
urbanistico ha già destinato o destina a diverso utilizzo sono trasferite, su
richiesta del Comune interessato, al patrimonio disponibile comunale, a
condizione che i proventi conseguenti a eventuali atti di disposizione e/o
alienazione sono destinati all'incremento, in estensione o in valore, del
residuo demanio civico.
2. Le terre civiche destinate dallo strumento
urbanistico a opere di generale interesse della popolazione, e/o pubblico, sono
pure, su specifica richiesta del Comune, mutate di destinazione dalla Regione e
trasferite al demanio comunale senza oneri.
3. La Regione, su richiesta dei comuni
interessati, provvede con atto meramente dichiarativo alla sdemanializzazione
delle aree civiche che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione
fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari.
4. Le alienazioni o i mutamenti di
destinazione dei terreni di uso civico realizzati in assenza dell'autorizzazione
di cui all'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e di atti
comunali di vendita, su parere tecnico favorevole del Comune, possono ottenere
l'autorizzazione in sanatoria, prevista dal predetto articolo 12, con
conseguente legittimazione dell'occupazione, fatto salvo il conseguimento della
sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e sue
successive modificazioni e integrazioni, a condizione che l'avente diritto ai
sensi dell'articolo 9 della stessa L. n. 1766/1927 versi al Comune il
valore dell'area stimata secondo i criteri previsti da apposito regolamento
comunale, approvato dalla Giunta regionale. Con criteri univoci per singoli
ambiti territoriali, il Comune può proporre alla Regione riduzioni del prezzo
quando il procedimento è dichiarato di interesse pubblico e quando riguarda
prime case, edifici per attività produttive artigianali o commerciali a
conduzione familiare ovvero edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto
irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di
terreni agrari. A detta sanatoria sono ammissibili anche le aree annesse ai
fabbricati nella misura massima di tre volte la superficie edificata. Solo per
motivi di riordino del demanio civico tale superficie può essere aumentata.
5. Per l'autorizzazione regionale
all'alienazione di terre civiche dichiarate edificabili dallo strumento
urbanistico l'assegnazione a categoria di cui all'articolo 11 della L. n.
1766/1927 viene effettuata contestualmente all'atto di autorizzazione.
6. La Giunta regionale può delegare le
funzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 al Comune interessato.
7. Gli strumenti urbanistici già approvati
dalla Giunta regionale sotto la condizione sospensiva della definizione della
procedura di sdemanializzazione sono definitivamente approvati e le procedure di
sdemanializzazione procedono secondo le previsioni della presente legge
(8).
(8) Il presente articolo, già modificato dall'art. 11,
comma 2, L.R.
4 maggio 1999, n. 17 e dall'art.
1,
L.R. 20 dicembre 1999, n. 35, è stato
poi così sostituito dall'art. 32,
L.R.
31 maggio 2001, n. 14. Il testo
precedente era così formulato: «Art. 9. Beni civici e strumenti urbanistici. 1.
Diversa destinazione di beni civici, da darsi dal Comune in sede di formazione
dello strumento urbanistico, deve essere preceduta dall'autorizzazione regionale
al mutamento di destinazione. Quando i beni civici interessati riguardano
un'amministrazione separata (A.S.B.U.C.), occorre il preventivo assenso di
questa. 2. La Regione rilascia le autorizzazioni, previa istruttoria, quando è
riscontrato l'interesse generale della popolazione titolare dei beni. 3. Quando
la nuova destinazione proposta comporta la permanente compromissione degli usi
civici, l'istanza può essere accolta soltanto con l'istituto dell'alienazione,
trasferendo, ai sensi dell'art. 24 della legge fondamentale, gli interessi della
popolazione titolare dei beni sulla somma di denaro ricavata, da investire nella
valorizzazione del residuo demanio civico o, comunque, in opere di generale
interesse della popolazione stessa. 4. Le aree appartenenti al demanio civile
che hanno già mutato l'originaria destinazione per effetto di strumenti
urbanistici, regolarmente approvati dalla Regione o già adottati dai Consigli
comunali alla data di entrata in vigore della presente legge, a richiesta dei
Comuni possono essere sdemanializzate in sanatoria, a condizione che le
Amministrazioni comunali provvedano ad applicare l'istituto della alienazione
previsto dall'articolo 24 della legge n. 1766 del 1927 e dal comma 3 del
presente articolo. 5. L'approvazione degli strumenti urbanistici da parte della
Giunta regionale è subordinata alla sola autorizzazione al cambio di
destinazione d'uso delle aree gravate da usi civici, al fine della loro
sdemanializzazione da parte della stessa Giunta regionale, previo parere
dell'Ufficio per gli usi civici della Regione Puglia. Resta a carico dei Comuni
la successiva applicazione delle norme di cui alla legge
regionale n. 7 del 1998. 6. Per gli strumenti urbanistici di cui
comma 4, la Giunta regionale, contestualmente alla loro approvazione, provvederà
a prescrivere che il Comune attivi le procedure per il cambio di destinazione
d'uso ai fini della sdemanializzazione per le aree gravate da usi civici,
attraverso la richiesta di autorizzazione all'Ufficio per gli usi civici della
Regione Puglia nonché per i successivi adempimenti di cui alla presente legge.».
Art. 10
Affrancazione dei livelli costituiti
su beni civici.
1. I livelli già costituiti su beni civici
sono affrancati su domanda dei livellari.
2. La domanda di affrancazione sarà rivolta
dal livellario, contestualmente, alla Regione e al Comune concedente cui sono
ancora catastalmente intestati i beni.
3. La Regione, acquisito il parere favorevole
deliberato dal Comune, dispone l'affrancazione del canone (livello o censo)
enfiteutico, o di natura enfiteutica, e il versamento dell'importo relativo al
Comune interessato pari a venti volte l'ammontare dello stesso, rivalutato con
gli interessi legali degli ultimi cinque anni.
4. La Regione dispone, altresì, la
registrazione e la trascrizione dell'atto di affrancazione presso gli uffici
finanziari dello Stato, in esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre
imposte a norma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692.
5. Le operazioni tecniche relative al calcolo
del capitale di affrancazione, alla registrazione, alla trascrizione degli atti
e alla volturazione catastale sono effettuate dai tecnici a ciò abilitati con
onere a carico del livellario affrancante.
6. L'efficacia dell'atto regionale è
subordinata all'avvenuta registrazione e trascrizione dell'atto di affrancazione
presso gli uffici finanziari dello Stato.
6-bis. Il valore del canone di affrancazione
deve altresì tenere conto dell'incremento di valore derivante
dall'utilizzabilità edilizia del terreno interessato (9).
(9) Comma aggiunto dall'art. 2,
L.R.
28 giugno 2007, n. 19.
Art. 11
Diritti promiscui sui
"parchi".
1. Le promiscuità costituite sui "parchi"
della provincia di Foggia, tra comunità e privati, salvo casi particolari
riconosciuti dalla Regione, sono sciolte con la divisione delle aree. Qualora
resti un rapporto d'uso tra comunità e parchista, quest'ultimo è tenuto al
pagamento del canone annuo corrispondente al due per cento del valore dell'area,
desunto dalle tabelle regionali dei prezzi medi di esproprio delle aree
agricole, ricondotto al cinquanta per cento.
2. Lo scioglimento della promiscuità, quando
avviene, è effettuato dal perito demaniale incaricato dalla Regione. Questi,
dopo aver assegnato al parchista gli immobili da esso edificati, divide l'area
al cinquanta per cento tra il Comune e il parchista.
3. Il privato parchista, previa domanda da
presentarsi entro trenta giorni dallo scioglimento della promiscuità, ha diritto
di acquistare la parte spettante al Comune. Anche in tal caso il prezzo è
desunto dalle tabelle regionali dei prezzi medi di esproprio delle aree
agricole.
4. Su istanza, potrà essere accordata la
rateizzazione del prezzo al tasso legale del cinque per cento.
5. Gli oneri peritali sono ripartiti in
eguale misura tra il Comune e il parchista.
Art. 12
Espropriazione dei beni
civici.
1. I decreti di espropriazione per opere
pubbliche o di pubblica utilità di terreni di demanio civico, o privati o ancora
gravati da usi civici, devono ottenere l'assenso della Regione.
2. Le terre private ancora gravate da usi
civici sono immediatamente affrancate su richiesta degli interessati o
d'ufficio. Quando la liquidazione degli usi civici è richiesta dai privati
titolari dei beni gravati è concesso un abbattimento del venti per cento
sull'ammontare del valore del bene dovuto al Comune o all'A.S.B.U.C.
3. In caso di riconosciuta urgenza della
liquidazione degli usi civici su terre private, per la stima del valore dei beni
gravati si farà riferimento alle tabelle regionali dei valori medi di esproprio
dei beni agricoli; il valore dei diritti non potrà essere inferiore all'ottavo
di legge.
Art. 13
Tutela dei beni civici.
1. Il Presidente della Giunta regionale
provvede alla tutela amministrativa dei beni civici. L'Ufficio usi civici
collabora con l'organo giudiziario competente in materia di usi civici, anche
quando non viene contestata la natura civica dei beni.
2. In presenza di occupazioni abusive di aree
civiche per le quali non si sia decisa la privatizzazione, la Regione ne ordina
la reintegra, notificandone la decisione agli interessati e assegnando trenta
giorni per l'eventuale riduzione in pristino e per il rilascio dell'area.
3. L'azione di tutela può essere esercitata
dal Sindaco del comune interessato. Di ciò è data tempestiva comunicazione al
Presidente della Giunta regionale.
4. Della reintegra ne viene data
comunicazione alla Procura circond"Times New Roman"e competente per territorio.
Art. 14
Vigilanza e sorveglianza.
1. Coerentemente ai disposti dell'art.
64 del regio decreto n. 332 del 1928 e dell'art. 78 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, la vigilanza
sull'amministrazione dei beni civici è attribuita al Comune, mentre la
sorveglianza direttamente al Sindaco.
Art. 15
Usi civici e aree protette.
1. Restano salvi gli usi civici nelle aree
protette e vi sono esercitati secondo le consuetudini locali, o secondo
regolamenti predisposti dagli enti di gestione dei beni civici. Quest'ultimo
regolamento deve essere sottoposto all'approvazione regionale per assicurare la
compatibilità ambientale degli usi.
2. L'eventuale incompatibilità degli usi
con la conservazione dell'ambiente, compresi i diritti di caccia e di pesca,
deve essere dimostrata dall'ente parco.
3. La Regione potrà accogliere l'istanza
dell'ente gestore delle aree protette e ridurre o sospendere gli usi per tutto
il tempo ritenuto necessario. In questo caso l'ente gestore dell'area protetta
concorda con le popolazioni titolari dei diritti ridotti o sospesi una congrua
alternativa di benefici, a titolo di indennizzo dei diritti mortificati.
4. I prelievi selettivi di fauna selvatica,
da effettuarsi a norma della legge 6 dicembre 1991, n. 394, vengono
effettuati dai residenti titolari del diritto civico a ciò
autorizzati.
Art. 16
Prodotti spontanei del suolo.
1. Per la raccolta dei tartufi si fa
riferimento all'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, che ne
riserva la raccolta ai titolari dei beni civici. L'esercizio è regolato da
appositi regolamenti predisposti dagli enti di gestione dei beni civici e,
quando vengono coinvolti terzi non residenti, sono approvati dalla Regione.
2. La raccolta, la coltivazione e il
commercio dei funghi epigei e ipogei (tartufi) e degli altri prodotti del
sottobosco è regolata dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, dalla
legge 23 agosto 1993, n. 352 e dalle eventuali leggi regionali in
materia.
3. Nei demani collettivi la raccolta dei
frutti spontanei del sottobosco, dei funghi e dei tartufi è riservata ai
titolari dei diritti civici. Della riserva è data notizia con debita
tabellazione.
Art. 17
Uso civico di pesca e uso esclusivo di
pesca.
1. Il diritto di uso civico di pesca non dà
luogo a divisione ed è esercitato in conformità di regolamento deliberato dal
Comune, o comunque dall'ente titolare della gestione dei beni civici, e
approvato dalla Regione.
2. In presenza di diritto civico di pesca, la
concessione del diritto esclusivo di pesca è subordinata al soddisfacimento
delle preminenti necessità degli utenti.
3. Le norme regionali di salvaguardia della
fauna ittica valgono anche per le aree destinate all'uso civico.
Art. 18
Norma di coordinamento.
1. Quando nei procedimenti di sistemazione
degli usi civici sono coinvolte altre strutture regionali, l'Assessore regionale
competente o suo delegato indice una conferenza tra i soggetti
interessati.
Art. 19
Agevolazioni fiscali.
1. I provvedimenti regionali riguardanti gli
usi civici, per il loro interesse pubblico, sono esenti da tasse di bollo, di
registro e da altre imposte a norma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1981,
n. 692.
2. Sono altresì esenti da tributi speciali ex
legge 15 maggio 1954, n. 228 le pratiche catastali connesse alle
operazioni di sistemazione degli usi civici, come frazionamenti e volture
catastali.
Art. 20
Norme transitorie.
1. Fino all'istituzione dell'Ufficio usi
civici di cui all'art. 3, i provvedimenti regionali sono istruiti da una
apposita struttura designata dall'Assessore regionale all'agricoltura, cui è
preposto un dipendente regionale con qualifica retributiva e funzionale non
inferiore all'ottava.
Art. 21
Norma finanziaria.
1. È autorizzata per l'anno 1997 la spesa di
L. 100.000.000 per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge.
La somma è iscritta al capitolo di nuova istituzione 0121131 della Parte Spesa
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, approvato con la
legge
regionale 5 giugno 1997, n. 16, avente la seguente descrizione:
"Attuazione legge regionale n. .. del .. in materia di usi civici".
2. Al finanziamento della spesa di cui al
comma 1 si provvede apportando le seguenti variazioni al bilancio di previsione
1997, ai sensi dell'art. 44 della
legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche e
integrazioni:
Cap. 114120:
da L. 6.000.000.000 a L. 5.900.000.000 |
-
L. |
100.000.000 |
|
Cap. 121131:
da L. 0 a L. 100.000.000 |
+
L. |
100.000.000 |
|
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