TITOLO
I
NORME DI
BILANCIO
Art. 1
(Stato di
previsione delle entrate)
1. Lo stato di previsione delle
entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 2003, annesso alla presente
legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 45
della legge regionale 16 novembre 2001, n.
28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di
programmazione, bilancio e contabilità regionale e controlli), è approvato in
euro 15.244.031.058,69 in termini di competenza ed in euro 24.389.938.426,85 in
termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le
leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse
della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante
nell’esercizio finanziario 2003.
Art. 2
(Stato di
previsione della spesa)
1. Lo stato di previsione della
spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2003, annesso alla presente
legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 46
della l.
r. 28/2001, è approvato in euro 15.244.031.058,69 in termini di competenza e
in euro 24.389.938.426,85 in termini di cassa.
Art. 3
(Impegni e
pagamenti delle spese)
1. E’
autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario
2003 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di
previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli
esercizi futuri a norma degli articoli 76
e 77
della l.r. 28/2001.
2. E’
autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario
2003 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di
previsione di cui all’articolo 2.
Art. 4
(Quadro generale
riassuntivo)
1. E’ approvato il quadro
generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2003, di
cui all’allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli
per l’entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45
e 46
della l.r.
28/2001.
Art. 5
(Elenco delle
spese obbligatorie)
1.
Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, di cui
all’allegato 4, contenente le unità previsionali di base che possono essere
integrate a norma dell’articolo 49,
comma 2, della l.r. 28/2001.
Art. 6
(Fondo di
riserva per le spese obbligatorie e d’ordine)
1. Il fondo di riserva per
spese obbligatorie e d’ordine è determinato per l’esercizio 2003 in euro 3
milioni ed è gestito a termini dell’articolo 49
della l.r. 28/2001.
Art. 7
(Fondo di
riserva per le spese impreviste)
1. Il
fondo di riserva per le spese impreviste è determinato per l’esercizio 2003 in
euro 260 mila ed è gestito a termini dell’articolo 50
della l.r. 28/2001.
Art. 8
(Fondo di
riserva per la definizione di partite pregresse)
1. Al
fine di far fronte a eventuali oneri rivenienti dalla definizione di passività
pregresse, il relativo fondo di riserva è dotato di uno stanziamento di euro
3.078.938,29 ed è gestito secondo i criteri di cui all’articolo 50,
comma 2, della l.r. 28/2001.
Art. 9
(Fondo di
riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di
cassa)
1. Il
fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa è determinato
per l’esercizio 2003 in euro 376.263.131,90 ed è gestito a termini dell’articolo
51
della l.r. 28/2001.
Art. 10
(Fondi
intersettoriali)
1. Il fondo per la gestione dei
programmi comunitari è determinato per l’esercizio 2003 in euro 700 mila ed è
gestito a termini dell’articolo 54
della l.r. 28/2001.
Art. 11
(Fondo per
reiscrizione residui passivi perenti e per regolarizzazione carte
contabili)
1. Il
fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini
amministrativi è determinato per l’esercizio finanziario 2003 in euro 180
milioni ed è gestito a termini dell’articolo 95
della l.r. 28/2001.
2. E’
iscritto, altresì, con uno stanziamento di euro 50 milioni, l’apposito fondo
destinato, secondo i criteri di cui all’articolo 10,
comma 3, della legge regionale 31 maggio 2001, n.
14, alla regolarizzazione delle carte contabili derivanti da
provvedimenti esecutivi dell’autorità giudiziaria, ivi comprese quelle formatesi
a seguito di atti esecutivi a carico del Tesoriere regionale in relazione a
debiti delle ex Unità sanitarie locali (USL) rientranti nella gestione
liquidatoria 1994 e retro.
3. L’Assessorato alla sanità
provvede, in relazione alle partite provenienti dalle gestioni liquidatorie, ivi
comprese quelle derivanti da pagamenti in forza di provvedimenti giudiziari, a
comunicare alle USL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative
partite debitorie al fine di consentire le necessarie registrazioni e rettifiche
contabili sulle gestioni in parola, nonché ad attivare le indispensabili
operazioni di verifica circa l’assenza di duplicazioni di
pagamento.
Art. 12
(Variazioni di
bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale)
1. La
Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e i poteri previsti
dall’articolo 42
della l.r. 28/2001, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, a disporre
con proprio atto le variazioni occorrenti per l’istituzione di nuove unità
previsionali di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione europea (UE),
nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta regionale è
autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio
regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali
di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione-obiettivo o di
uno stesso programma o progetto.
3. Le
variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata
possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di destinazione specifica
stabiliti dall’UE, dallo Stato o da altri soggetti.
Art. 13
(Bilancio
pluriennale)
1. A norma dell’articolo 26,
comma 3, della l.r. 28/2001, è approvato il bilancio pluriennale della Regione
Puglia per il triennio 2003–2005, nel testo annesso alla presente legge e
predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 26
della citata l.r. 28/2001.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO
OMISSIS