PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. n.20/95 art. 4, comma 2, lett. B) che assegna
alla Regione Puglia quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita
alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle
strutture residenziali protette.
Constatato che le strutture residenziali
ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 49/81 sono equiparate a quelle
residenziali protette e classificate in fascia A e fascia B, in base a requisiti
indicati nel Regolamento Regionale n. 1/97.
Vista la delibera di Giunta
Regionale n.1488 del 26 settembre 2003 con la quale si approva la "L. R. n.
20/95, art. 4, comma 2, lett. B: Assegnazione quote spesa sanitaria per le
persone ospitate nelle strutture residenziali protette - Modificazione
Regolamento regionale n. 1/97"
Visto l'art. 121 della Costituzione, così
come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n.1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti
regionali.
EMANA
Le seguenti modificazioni al Regolamento
Regionale n.1/97:
Il comma 2. dell' art.
7 è così sostituito:
2. Sino all'avvenuto riordino delle strutture sanitarie
rientranti nel territorio regionale, la possibilità di convenzionamento è
limitata alle strutture protette regolarmente iscritte nell'apposito albo
regionale, ai sensi della legge
regionale n. 49 del 1981, alla data del 31 dicembre
2002.
All' art.
7 è aggiunto il seguente comma:
3. Il termine ultimo di presentazione delle domande di
classificazione da parte dei Direttori Generali delle Aziende UU. SS. LL.. è
fissato al 30 novembre di ogni anno.
Le presenti modifiche saranno pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato
a Bari, addì 10 ottobre 2003
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