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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2003
Numero
13
Data
10/10/2003
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
L.r. 20/95, art. 4, comma 2, lett. B: Assegnazione quote spesa sanitaria per le persone ospitate nelle strutture residenziali protette - Modificazione Regolamento regionale n. 1/97
Note
Pubblicato nel B.U. R. Puglia 14 ottobre 2003, n. 116.
Allegati
Nessun allegato

 



 

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Vista la L.R. n.20/95 art. 4, comma 2, lett. B) che assegna alla Regione Puglia quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette.

Constatato che le strutture residenziali ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 49/81 sono equiparate a quelle residenziali protette e classificate in fascia A e fascia B, in base a requisiti indicati nel Regolamento Regionale n. 1/97.

Vista la delibera di Giunta Regionale n.1488 del 26 settembre 2003 con la quale si approva la "L. R. n. 20/95, art. 4, comma 2, lett. B: Assegnazione quote spesa sanitaria per le persone ospitate nelle strutture residenziali protette - Modificazione Regolamento regionale n. 1/97"

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n.1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti regionali.


EMANA


Le seguenti modificazioni al Regolamento Regionale n.1/97:


Il comma 2. dell' art. 7 è così sostituito:

2. Sino all'avvenuto riordino delle strutture sanitarie rientranti nel territorio regionale, la possibilità di convenzionamento è limitata alle strutture protette regolarmente iscritte nell'apposito albo regionale, ai sensi della legge regionale n. 49 del 1981, alla data del 31 dicembre 2002.

All' art. 7 è aggiunto il seguente comma:

3. Il termine ultimo di presentazione delle domande di classificazione da parte dei Direttori Generali delle Aziende UU. SS. LL.. è fissato al 30 novembre di ogni anno.

 

Le presenti modifiche saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 10 ottobre 2003