Il presente regoalmento è stato abrogato
dall'art. 9,
comma 6, Reg.
reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA
REGIONALE
[Visto il D.Lgs n.229/99, art. 3, comma 3,lett.a) che
stabilisce che le Regioni disciplinano i criteri per l'attuazione della mobilità
del personale risultato in esubero ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.
n.29/93.
Visto il D.Lgs n.165/01, art. 33, commi 1 e 4, che prevede che
le pubbliche amministrazioni che rilevano esubero di personale sono tenute ad
informare preventivamente le organizzazioni sindacali, al fine di pervenire ad
un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente.
Visto il D.L.n.347 del 18 settembre 2001, art. 3, comma 4, convertito in
legge 16 novembre 2001, n.405 che ha disposto che nell'ambito della
ristrutturazione della rete ospedaliera gli eventuali esuberi di personale sono
prioritariamente riassorbiti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di
riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione di personale
cessato dal servizio nell'ambito della stessa azienda e per realizzare servizi
medici ed infermieristici domiciliari per i malati cronici e terminali.Per le
ulteriori eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli artt.
33 e 34 del D.Lgs. 30 marzo 2001,n.165.
Viste le delibere della Giunta
Regionale n.1087 del 2.8.2002 e n.1429 del 30.9.2002 che ha approvato il Piano
di Riordino della Rete Ospedaliera, in applicazione dell'art. 3, comma 4, della
L.n.405 del 2001 di conversione con modifiche del D.L. n.347 del 2001. Vista
la delibera di Giunta Regionale n.1116 del 22 luglio 2003con la quale si approva
il "Regolamento Regionale per la ricollocazione e la mobilità del personale
appartenente all'area dirigenziale sanitaria, professionale, tecnica ed
amministrativa (S.P.T.A.) a seguito di processi di ristrutturazione".
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
Costituzionale 22/11/1999, n.1, nella parte in cui attribuisce al Presidente
della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti regionali.]
Il presente regoalmento è stato
abrogato dall'art. 9, comma 6, Reg.
reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Premessa
[1. Il presente regolamento è adottato, previo confronto con le
OO.SS. della Dirigenza SPTA, nonché nel rispetto della normativa contrattuale
vigente, di cui al CCNL dell'Area Dirigenziale di riferimento al fine di
coordinare e di rendere uniforme, imparziale e trasparente la disciplina
riguardante le procedure di ricollocazione e di mobilità dei Dirigenti SPTA
dipendenti delle Aziende Sanitarie ed Enti del Comparto della Regione Puglia a
seguito di processi di ristrutturazione].
Il presente regoalmento è stato abrogato
dall'art. 9, comma 6, Reg.
reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
Art. 2
Normativa di riferimento
[1. Il quadro normativo fondamentale di riferimento,
attualmente vigente, è costituito da:
a) art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni (Organizzazione delle Unità Sanitarie Locali);
b) art. 30 del C.C.N.L. sottoscritto il 5 dicembre 1996
(accordi di Mobilità);
c) art. 4, comma 2, lettera f), del C.C.N.L. sottoscritto l'8
giugno 2000 (contrattazione collettiva integrativa);
d) art. 7, comma 1, del C.C.N.L. sottoscritto l'8 giugno 2000
(coordinamento regionale),
e) art. 40 del C.C.N.L. sottoscritto l'8 giugno 2000
(retribuzione di posizione);
f) articoli 33 e 34 del D.Lgs. n. 165/2001 (eccedenza e
gestione di personale);
g) art. 3, comma 4 della L. n. 405/2001 di conversione del D.L.
n. 347/2001 (equilibrio presìdi e sperimentazioni gestionali).
h) Articoli 10 e 18, comma 4 del CCNQ del 7 agosto 1998 (tutela
del dirigente sindacale).
2. Con riferimento alla norma di rinvio di cui all'art. 64,
comma 1, lettera b) del C.C.N.L. sottoscritto l'8 giugno 2000, concernente la
"Mobilità connessa ad eccedenze", si prende atto che è in corso di
perfezionamento e sottoscrizione l'Accordo integrativo nazionale ARAN- OO.SS.,
all'entrata in vigore del quale si procederà - con le previste procedure - ad
adeguare il presente provvedimento].
Il presente regoalmento è stato abrogato
dall'art. 9, comma 6, Reg.
reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
Art. 3
Adempimenti delle Aziende Sanitarie
[1. Al fine di pervenire all'individuazione dei Dirigenti
S.P.T.A. risultanti in esubero ed alla loro ricollocazione all'interno
dell'Azienda di appartenenza, ovvero all'eventuale attivazione dell'istituto
della mobilità (anche esterna all'Area) ciascuna Azienda Sanitaria, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale
relativo ai criteri per la definizione delle dotazioni organiche conseguenti ai
processi di ristrutturazione e previo accordo raggiunto con le OO.SS. in sede di
contrattazione integrativa aziendale, come disciplinato dall'art. 4, comma 2,
lettera f), del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000, adotta apposita deliberazione
ricognitiva preventiva della dotazione organica generale nella quale va indicato
quanto segue:
a) le strutture operative confermate, dismesse, riconvertite,
di nuova istituzione, con indicazione delle rispettive sedi di attività;
b) la dotazione organica di ciascuna struttura operativa, nel
complessivo rispetto del provvedimento di ristrutturazione, specificando:
- il numero dei posti coperti e confermati;
- il numero dei posti coperti e risultanti in eccedenza per
effetto di depotenziamenti, disattivazioni, anche parziali;
- il numero dei posti vacanti confermati e disponibili, non
considerando tali i posti per i quali alla data di entrata in vigore del
provvedimento regionale di cui al presente comma è in corso la procedura di
concorso, della quale sia stata espletata almeno la prima prova di esame;
- il numero dei posti che si sono resi o si renderanno vacanti
per cessazione dal servizio per qualsiasi motivo entro un anno dalla data di
entrata in vigore del provvedimento regionale di cui al presente comma;
- il numero dei posti di nuova istituzione, per effetto di
potenziamenti, attivazioni anche parziali e riconversioni.
2. I posti di cui al terzo, quarto e quinto alinea del
precedente comma 1, in sede di prima applicazione e per un anno dalla data di
adozione della deliberazione ricognitiva in precedenza richiamata, sono
disponibili esclusivamente ai fini della ricollocazione e della mobilità
conseguenti al richiamato processo di ristrutturazione.
3. Nelle deliberazioni di cui al precedente comma 1 le Aree e
le Discipline devono essere indicate con la denominazione principale di cui alla
tabella A) del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le deliberazioni aziendali di cui al precedente comma 1 sono
immediatamente trasmesse al competente ufficio del Settore Sanità
dell'Assessorato alla Sanità - Servizi Sociali della Regione Puglia, nonché alle
OO.SS. aziendali firmatarie del CCNL, per il coordinamento degli ulteriori
adempimenti di propria competenza e per la verifica della puntuale applicazione
del presente provvedimento].
Il presente regoalmento è stato abrogato
dall'art. 9, comma 6, Reg.
reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
Art. 4
Cronologia delle operazioni di ricollocazione e mobilità
[1. Ai sensi dell'art. 30 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996,
deve essere esperito ogni utile tentativo per la ricollocazione dei Direttori e
dei Dirigenti S.P.T.A. in esubero oltre che nelle discipline di appartenenza,
anche in discipline equipollenti, affini o diverse da quelle di appartenenza,
sulla base dei criteri stabiliti negli articoli che seguono, con l'obiettivo
principale di evitare le dichiarazioni di eccedenza.
2. A tal fine, le operazioni di ricollocazione e mobilità
derivanti dai processi di ristrutturazione, devono essere effettuate nell'ordine
tassativo di priorità qui di seguito indicato e nel rispetto dei criteri fissati
nel presente provvedimento per ciascuna procedura:
a) ricollocazione interna all'Azienda, di cui al successivo
articolo 5;
b) mobilità esterna, di cui al successivo articolo 6;
c) collocazione in disponibilità di cui al successivo articolo
7.
3. Nei confronti dei Dirigenti sindacali indicati nell'art. 10
del CCNQ del 7 agosto 1998, la mobilità conseguente al conferimento del nuovo
incarico deve esser esplicitamente accettata dal Dirigente ai sensi dell'art.
13, comma 12, del CCNL 8 giugno 2000, previo nulla osta della O.S. di
appartenenza. Quanto previsto dal presente comma non si applica se alla
struttura di appartenenza viene eliminata.
4. La collocazione in disponibilità interviene solo dopo aver
attivato le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b)].
Il presente regoalmento è stato abrogato
dall'art. 9, comma 6, Reg.
reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
Art. 5
Ricollocazione interna
[1. Nel rispetto del limite inderogabile del numero delle
strutture complesse e semplici individuate nell'Atto Aziendale, la
ricollocazione interna deve avvenire attraverso la fissazione, in sede di
contrattazione integrativa aziendale, dei criteri e degli strumenti negoziali in
grado di prevenire le situazioni di eccedenza come stabilito dall'art. 4, comma
2, lettera f), del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000, dall'art. 3, comma 4, del D.L.
n. 347/2001 convertito nella L. n. 405/2001, nonché dagli articoli 33 e 34 del
D.Lgs. n. 165/2001. Gli stessi strumenti negoziali disciplinano, altresì, in
aderenza ai criteri generali fissati nei commi seguenti, i parametri valutativi
dei currucula formativi e professionali dei Dirigenti interessati.
2. Dopo la collocazione effettuata sulla base della nuova
dotazione organica, i Direttori ed i Dirigenti che risultassero in esubero sono
prioritariamente ricollocati a domanda secondo l'ordine delle seguenti opzioni:
a) copertura dei posti rivenienti dalle strutture realizzate in
sede di riconversione o di nuova istituzione o di depotenziamento;
b) copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti per
cessazione dal servizio per qualsiasi motivo di Direttori e Dirigenti S.P.T.A.,
nell'arco temporale di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento
regionale relativo ai criteri per la definizione delle dotazioni organiche
conseguenti ai processi di ristrutturazione;
c) copertura dei posti vacanti e disponibili.
3. I criteri generali e le modalità operative di massima cui
deve attenersi ciascuna Azienda Sanitaria nella applicazione del presente
articolo sono quelli stabiliti nei commi che seguono.
4. La deliberazione aziendale della nuova dotazione organica va
affissa all'Albo di ciascuna Azienda e notificata nei successivi dieci giorni
alle OO.SS. firmatarie del contratto ed ai Direttori e Dirigenti in temporanea
situazione di esubero.
5. Contestualmente l'Area Gestione del Personale di ciascuna
Azienda Sanitaria invita formalmente i Direttori ed i Dirigenti interessati a
presentare, entro quindici giorni dalla lettera di invito, apposita domanda di
ricollocazione volontaria, corredata di curriculum formativo e professionale, in
relazione alle disponibilità di cui alle lettere a), b) e c) del precedente
comma 2, con la specificazione delle preferenze in ordine di priorità.
6. In caso di presentazione di domande di ricollocazione in
numero superiore rispetto ai posti disponibili per ciascuna disciplina e
posizione funzionale, il Direttore Sanitario o Amministrativo Aziendale,
coadiuvato dal Dirigente Responsabile dell'Area Gestione del Personale e da un
Direttore di struttura complessa della disciplina e/o del ruolo interessato,
scelto prioritariamente fra i dipendenti dell'Azienda stessa, previa verifica
dell'ammissibilità delle domande, provvede alla formulazione della graduatoria
secondo i seguenti princìpi:
- legge n. 104/1992;
- criteri di cui al D.P.R. n. 484/1997 e D.P.R. n. 483/1997;
- curriculum formativo;
- per i Direttori e Dirigenti Sanitari, priorità della
disciplina di appartenenza rispetto al posto da occupare;
- per i Direttori e Dirigenti dei ruoli PTA, priorità delle
Aree e delle strutture di provenienza;
L'assegnazione delle strutture complesse ad accesso
pluricategoriale avverrà con una graduatoria unica comprendente sia i Direttori
dell'area medica che quelli dell'area della dirigenza sanitaria. Per la
compilazione della quale saranno utilizzati gli stessi criteri: ovvero la
valutazione comparata dei curricula degli istanti e alla individuazione motivata
del candidato più idoneo da assegnare, nel rispetto della normativa vigente.
7. La contrattazione integrativa aziendale potrà integrare i
criteri fissati dal comma precedente.
8. Il Direttore Generale, con propri provvedimenti da
notificarsi ai Dirigenti interessati, provvede entro dieci giorni dalla
formazione delle specifiche graduatorie e nel rispetto delle stesse, alla loro
ricollocazione.
9. I Direttori e i Dirigenti Sanitari che non trovino ancora
sistemazione, sono ricollocati - purché in possesso dei prescritti requisiti -
nei posti che residuano anche se riferibili a discipline equipollenti o affini
rispetto a quella di appartenenza. In ulteriore subordine la ricollocazione può
essere disposta in discipline per lo svolgimento delle quali non è richiesta una
particolare specializzazione. Per quanto riguarda i Dirigenti PTA che non
trovano ancora sistemazione vengono collocati a domanda tra il ruolo PTA purché
in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno secondo la
vigente normativa.
10. I Dirigenti che, avendone l'obbligo, non presentano la
domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti, o non accettano la
ricollocazione d'ufficio o che, comunque, risultano non ricollocati o non
ricollocabili a conclusione delle procedure che precedono, sono inseriti
nell'Elenco dei Dirigenti dichiarati in eccedenza. Di tanto sarà curata la
notificazione agli interessati.
11. Esaurite le attività che precedono, ciascun Direttore
Generale adotta una deliberazione successiva alla conclusione dell'intero
procedimento, nella quale indica:
- i posti di organico con l'elenco nominativo dei Dirigenti
confermati e ricollocati;
- l'elenco nominativo dei Dirigenti dichiarati in eccedenza;
- i posti rimasti vacanti e disponibili e le rispettive sedi di
servizio, indicando altresì i posti indisponibili di cui al precedente articolo
3, comma 1, lettera b, terzo alinea.
12. Tale deliberazione va trasmessa immediatamente alla Regione
Puglia - Settore Sanità ed alle OO.SS. provinciali ed aziendali firmatarie del
CCNL].
Il presente regoalmento è stato abrogato
dall'art. 9, comma 6, Reg.
reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
Art. 6
Mobilità Esterna Volontaria e d'Ufficio
[1. Sulla base delle singole deliberazioni aziendali, la
Regione Puglia - Settore Sanità - effettua una complessiva ricognizione
riportando per ciascuna struttura e disciplina l'elenco nominativo dei Dirigenti
dichiarati in eccedenza, nonché l'indicazione dei posti rimasti vacanti e
disponibili con relative indicazioni delle Aziende e sedi di servizio.
2. Tale ricognizione è approvata con atto di Giunta regionale
da notificarsi a tutte le Aziende Sanitarie e alle OO.SS. regionali di categoria
firmatarie. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento regionale, si procede alla pubblicazione di apposito bando
relativo ai posti risultanti disponibili, distinti per Azienda, sedi di
servizio, struttura e disciplina. Il bando è notificato a tutte le Aziende
Sanitarie.
3. I posti di cui al bando sono disponibili esclusivamente per
la ricollocazione dei Dirigenti dichiarati in eccedenza i quali, nei quindici
giorni successivi alla pubblicazione del bando, presentano domanda di mobilità
esterna corredandola di curriculum formativo e professionale.
4. I criteri da applicare per la valutazione del curriculum e
per la formazione delle graduatorie saranno fissati a livello regionale fra il
Dirigente Responsabile del competente ufficio regionale, un funzionario dello
stesso ufficio e le OO.SS. regionali di categoria firmatarie.
5. Le graduatorie di cui al precedente comma 4, da predisporsi
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del richiamato bando
sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, notificate alle Aziende
Sanitarie (di provenienza e di nuova destinazione) interessate, ai diretti
Dirigenti interessati ed alle OO.SS. regionali di categoria firmatarie.
6. Nei termini contrattuali previsti si procederà alla
sottoscrizione del nuovo contratto individuale.
7. Esperite le procedure di Mobilità Esterna volontaria, la
Regione attua nei confronti dei Dirigenti risultanti non collocati la Mobilità
Esterna d'ufficio nei residui posti disponibili. La collocazione è formalizzata
con atto di Giunta regionale da notificarsi ai diretti interessati, alle Aziende
Sanitarie interessate ed alle OO.SS. regionali di categoria firmatarie. Si
procede, quindi, alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale nei
previsti termini.
8. Nei sessanta giorni successivi alla adozione del
provvedimento relativo alla mobilità d'ufficio, devono essere esperiti tutti i
possibili tentativi di collocazione dei Dirigenti che non hanno accettato la
mobilità esterna d'ufficio, o che rimangono, comunque, non collocati dopo la
conclusione della intera procedura di mobilità esterna.
9. I tentativi sono esperiti anche nell'àmbito del Servizio
Sanitario di altre regioni, nonché nell'àmbito degli altri Comparti del Pubblico
impiego].
Il presente regoalmento è stato abrogato
dall'art. 9, comma 6, Reg.
reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
Art. 7
[1. Concluse tutte le procedure di cui ai precedenti articoli 5
e 6, le Aziende Sanitarie attivano le procedure previste dall'istituto del
recesso consensuale disciplinato dall'art. 22 del CCNL dell'8 giugno 2000.
2. Per i Dirigenti non collocati e che non abbiano utilizzato
l'istituto del recesso consensuale, le Aziende Sanitarie predispongono apposito
elenco di messa in disponibilità da trasmettere, entro 10 giorni dall'adozione
del provvedimento, alle strutture provinciali e regionali di cui al D.Lgs. n.
469/1997 e successive modifiche ed integrazioni, alle quali sono affidate
compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione di detto personale
presso altre Amministrazioni].
Il presente regoalmento è stato abrogato
dall'art. 9, comma 6, Reg.
reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
Art. 8
Collocamento in disponibilità e risoluzione consensuale
[1. In attuazione del disposto di cui al comma 7 dell'art. 34
del D.Lgs. n. 165/2001, le Aziende Sanitarie istituiscono apposito fondo da
utilizzare per la riqualificazione professionale e per la formazione dei
Dirigenti in disponibilità, destinandovi le minori spese di bilancio per effetto
del collocamento, nonché le accertate economie non destinabili per legge o per
normativa contrattuale ad altre finalità.
2. Per qualsiasi altro aspetto connesso alla collocazione in
disponibilità si fa esplicito richiamo al D.Lgs. n. 165/2001, alle altre
disposizioni legislative nazionali di specifico riferimento, nonché ai Contratti
Nazionali dell'Area S.P.T.A.].
Il presente regoalmento è stato abrogato
dall'art. 9, comma 6, Reg.
reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
Art. 9
Vincoli per la copertura dei posti vacanti
[1. Nell'àmbito della programmazione triennale del personale di
cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 ed ai sensi dell'art. 34, comma 6, del
D.Lgs. n. 165/2001, la copertura dei posti vacanti e disponibili mediante
qualsiasi procedura è subordinata alla formale verifica della impossibilità di
utilizzare detti posti per la ricollocazione dei Dirigenti in disponibilità.
2. Pertanto, le Aziende Sanitarie prima di avviare qualsiasi
procedura finalizzata alla copertura di posti vacanti e disponibili, e dopo
avere esperito tutte le procedure di mobilità di cui ai precedenti articoli,
chiedono alle strutture provinciali e regionale di cui al D.Lgs. n. 469/1997 se
nell'Elenco dei collocati in disponibilità vi siano i Dirigenti appartenenti
alla stessa Area e disciplina o ruolo cui si riferiscono i posti stessi, o che
abbiano i requisiti di accesso a pubblico concorso.
3. Dell'esito negativo dell'accertamento, formalizzato dalle
strutture provinciali e regionale, va dato atto espressamente nei bandi o negli
atti finalizzati alla copertura di posti vacanti e disponibili].
Il presente regoalmento è stato abrogato
dall'art. 9, comma 6, Reg.
reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
Art. 10
Norme finali e di rinvio
[1. Ai fini del presente provvedimento si adottano le seguenti
definizioni:
a) per "esubero" si intende la situazione sovrannumeraria del
Direttore e del Dirigente, che scaturisce dalla deliberazione aziendale di
ricognizione preventiva di cui al precedente art. 3;
b) per "eccedenza" si intende la situazione sovrannumeraria del
Dirigente, che scaturisce dalla deliberazione aziendale successiva alla
conclusione del procedimento di ricollocazione interna di cui al precedente
articolo 5;
c) per "disponibilità" si intende la situazione sovrannumeraria
per incollocabilità del Dirigente, che scaturisce dalla conclusione dell'intero
procedimento di cui ai precedenti articoli.
2. In caso di inadempienza da parte delle Aziende Sanitarie
delle disposizioni previste dal presente provvedimento, la Regione, previa
diffida, nomina un commissario "ad acta", che provvede nei termini e nei modi
stabiliti nel presente provvedimento.
3. Fino alla definitiva assegnazione dei Dirigenti a seguito
delle procedure di mobilità, gli stessi mantengono la stessa posizione giuridica
ed economica acquisita.
4. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si fa
espresso richiamo alla vigente normativa di legge e contrattuale in materia di
ricollocazione, mobilità e disponibilità dei Dirigenti Sanitari, Professionali,
Tecnici ed Amministrativi, dipendenti delle Aziende e degli Enti del Servizio
Sanitario Nazionale].
Il presente regoalmento è stato abrogato
dall'art. 9, comma 6, Reg.
reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì
8 settembre 2003
NOTE Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta
delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio
Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R.13/94,
nonché dell'art. 12 del Regolamento Interno della Giunta Regionale adottato con
deliberazione n.728/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono
testo ufficiale del regolamento.
Note all'art. 2 Il D.Lgs
30dicembre 1992, n.502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell'articolo 1della L.23 ottobre 1992 n.421" è pubblicato nella
Gazz.Uff. 30dicembre 1992, n.305, S.O.Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5,
rammentando che il testo in parentesi è stato abrogato dall'art. 3, comma 2, del
D.Lgs.19 giugno 1999, n.229 (Gazz.Uff.16 luglio 1999, n.165,
S.O.).
Art. 3 Organizzazione della unità
sanitarie
Omissis
5. Le regioni disciplinano, entro il 31marzo
1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di
funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro: a) [la
riduzione, sentite le province interessate, delle unità sanitarie locali,
prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello
della provincia.In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie
delle aree montane, ed alla densità e distribuzione della popolazione, la
regione prevede ambiti territoriali di estensione diversa]; b)
[l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti]; c) [i criteri
per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti
unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali]; d) [il finanziamento
delle unità sanitaarie locali che tenga conto della natura aziendale delle
stesse nonché del bacino d'utenza da servire e delle prestazioni da
erogare]; e) [le modalità di vigilanza e controllo sulle unità sanitarie
locali]; f) [il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende
ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento,
fatte salve: 1) l'anticipazione, da parte del tesoriere nella misura massima
di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di
competenza al netto delle partite di giro; 2) la contrazione di mutui o
l'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni,
per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale,
fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per cpaitale ed interessi,
non superiore al 15 per cento delle entrate propria correnti previste nel
bilancio annuale di competenza, ed esclusione della quota di Fondo sanitario
nazionale di parte corrente attribuita alla regione]; g) i criteri per la
definizione dlele dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione
della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizoini
di cui al D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Omissis
Il C.C.N.L. sottoscritto il
5.12.1996 per l'Area della dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità
(parte economica biennio 1996-1997) è pubblicato nella Gazz.Uff. 304 del
30.12.1996, S.O., n.235.
Il C.C.N.L. sottoscritto il 8.06.2000 relativo
all'Area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del
servizio sanitario nazionale - parte economica biennio 2000-2001 è pubblicato
nella Gazz.Uff.n.170 del 22.7.2000, S.O.n.117.
Il D.Lgs 30marzo 2001,
n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" è pubblicato nella Gazz.Uff.9maggio 2001, n.106, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 33e 34.
Articolo
33 Eccedenze di personale e mobilità collettiva (Art. 35 del D.Lgs n. 29
del 1993, come sostituito prima dell'art. 14del D.Lgs n.470 del 1993 e dall'art.
16 del D.Lgs n.546 del 1993 e poi dall'art. 20 del D.Lgs n.80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 12 del D.Lgs n.387 del 1998).
1. Le
pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenza di personale sono tenute ad
informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad
osservare le procedure previste dal presente articolo.Si applicano, salvo quanto
previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui lala legge 23 luglio
1991, n.223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e
2, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il presente articolo trova
applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti.Il
numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di
eccedenza distinte nell'arco di un anno.In caso di eccedenze per un numero
inferiore a 10unità agli interessi si applicano le disposizioni previste dai
commi 7 e 8. 3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2,
della Legge 23luglio 1991, n.223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del
personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo
nazionale del comparto o area.La comunicazione deve contenere l'indicazione dei
motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e
organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a
riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero,
della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del
personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la
situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali
misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime. 4. Entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle casue che
hanno contribuoto a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di
diversa utilizzazione del personale ecceente, o di una sua parte.L'esame è
diretto a verificare la possibilità di pervenire ad un accordo sulla
ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'ambito della
stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre
amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia o in quello diverso
determinato ai sensi del comma 6.Le organizzazioni sindacali che partecipano
all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato
dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto. 5. Le
procedure si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale
nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti.In caso di disaccordo,
le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici
nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazoni,
ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23dicembre 1997, n.469, e
successive modificazioni ed integrazioni.La procedura si conclude in ogni caso
entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. 6. I contratti
collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per
consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni
nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla
distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato
del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali.Si applicano le
disposizioni dell'articolo 30. 7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4
e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia
possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e
che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi
intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la
ricollocazione. 8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha
diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità
integrativa speciale, con esclusione di qualsia si altro emolumento retributivo
comunque determinato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di
godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei
requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto
altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 13marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge
13maggio 1988, n.163, e succesive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 34 Gestione del personale di
disponibilità (Art. 35-bis del D.Lgs n.29 del 1993, aggiutno dall'art. 21del
D.Lgs n.80del 1998)
1. Il personale in disponibilità è iscritto in
appositi elenchi: 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo e per gli enti....... pubblici non economici nazionali, il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e
gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni,
della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23dicembre 1997, n.469, e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3. 3. Per le altre
amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di
cui al decreto legislativo 23dicembre 1987, n.469, e successive modificazioni ed
integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione
professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale.Le
leggi regionali previste dal decreto legislativo 23dicembre 1997, n.469, nel
provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano
ai principi di cui al comma 2. 4. Il personale in disponibilità iscritto
negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma8,
per la durata massima ivi previste.La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione
dell'indennità di cui al medesimo comma B. Il rapporto di lavoro si intende
definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'articolo 33.Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento
del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di
appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilità. 5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi
fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi
dell'articolo 33o collocato in disponibilità e per favorire forme di
incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilità volontaria. 6. Nell'ambito della programmazione triennale del
personale di cui all'articolo 39 della legge 27dicembre 1997, n.449, e
successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate
alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità
iscritto nell'apposito elenco. 7. Per gli enti pubblici territoriali le
economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in
disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere
utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio
successivo. 8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo
18agosto 2000, n.267, relativa al collocamento in disponibilità presso gli enti
che hanno dichiarato il dissesto.
La Legge 16 novembre 2001, n.406
dal titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.18 settembre 2001,
n.347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" è pubblicata
nella Gazz.Uff.17novembre 2001, n.268. Si riporta il testo dell'articolo 3,
comma 4:
Omissis
4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete
ospedaliera prevista dall'articolo 2, comma 5, della legge 28dicembre 1995,
n.549, e successive modificazioni, le regioni adottano lo standard di dotazione
media di 5posti letto per mille abitanti di cui l'1 per mille riservato alla
riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie.Gli esuberi di personale
risultanti dalla ristrutturazione sono prioritariamente riassorbiti nell'ambito
delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per
assicurare la sostituzione del personale cessato dal servizio nell'ambito della
stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliare
per malati cronici e terminali.Per le ulteriori eccedenze di personale si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 33e 34 del decreto legislativo
30mazo 2001, n.165.
Omissis
Nota all'art. 3
Il D.M. 30gennaio 1998 recante "Tabelle
relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per
l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario
del Servizio sanitario nazionale" è pubblicato nella Gazz.Uff.14 febbraio 1998,
n.37, S.O.
Nota all'art. 5
La Legge 5febbraio 1992, n.104
recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate è pubblicata nella Gazz.Uff.17 febbraio 1992, n.39,
S.O.
Il D.P.R.10dicembre 1997, n.484 recante "Regolamento recante la
determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e
dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale" è pubblicato
nella Gazz.Uff.17gennaio 1998, n.13, S.O.
Il D.P.R. 10dicembre 1997,
n.483 recante "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" è pubblicato nella
Gazz.Uff.17gennaio 1998, n.13, S.O.
Nota all'art. 7
Il D.Lgs
23dicembre 1997, n.469 recante "Conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1
della L.15 marzo 1997? n.69" è pubblicato nella Gazz.Uff.8 gennaio 1998, n.5.
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