IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
REGIONALE
Visto
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma
2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
Visto il D.Lgs n. 502/1992 s.m.i. art. 3, comma
5,lett.g) che stabilisce, tra l’altro, che le Regioni disciplinino i criteri per
l’attuazione della mobilità del personale risultato in esubero ai sensi delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n.165/2001 s.m.i.
Visto il D.lgs del 30
marzo 2001 n.165 e s.m.i. art. 33 come sostituito dall’art.16 della L.
12.11.2011, n. 183
Visto il D.lgs del 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i. artt.
34 e 34 -bis.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2624 del 30
novembre 2010 relativa all’Accordo tra il Ministero della Salute, Ministero
dell’Economia e delle Finanze e la Regione Puglia per
l’approvazione del Piano di Rientro ex art.1, comma 180 della legge 30 dicembre
2004 n. 311, recepito con legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2.
Vista
la legge regionale 28 settembre 2011, n.22 “Legge regionale 9 febbraio 2011, n.
2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012)”
Visto
il Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n.18 “Regolamento di riordino della
rete ospedaliera della Regione Puglia per l’anno 2010” (pubblicato sul BURP n. 188 suppl.
del 17.12.2010)
Visto il Regolamento Regionale 22 dicembre 2010 n. 19
rettificativo del Regolamento Regionale del 16 dicembre 2010, n. 18 (pubblicato
sul BURP n. 191 suppl. del 23 12.2010)
Vista la L. R. 15 maggio 2012, n.11 “Misure
urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle
aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale”
Visto il Regolamento Regionale 7 giugno 2012, n.11 “Piano di rientro e
di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012 - Modifica ed
integrazione al Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n.18 e s.m.i. di
riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia.”
Visto il
precedente Regolamento Regionale dell’8 settembre 2003, n.9
Vista
la Delibera
di Giunta Regionale n.1967 del 12/10/2012
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
(Premessa)
1. Il presente Regolamento è adottato, ai sensi dell’art.3
comma 5, lett.g) del D.lgs 502/1992 e s.m.i. a seguito del confronto con le
OO.SS. della Dirigenza Sanitaria, Professionale,Tecnica, Amministrativa,(di
seguito S.P.T.A. ovvero P.T.A. ove siano esclusi i dirigenti sanitari) nonché
nel rispetto della normativa contrattuale vigente,di cui ai CC.CC.NN.LL.
dell’Area Dirigenziale di riferimento, al fine di coordinare e di rendere
uniforme, imparziale e trasparente la disciplina riguardante le procedure di
ricollocazione e di mobilità dei Dirigenti S.P.T.A. delle Aziende Sanitarie,
delle Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS pubblici, di seguito denominate
anche “Azienda Sanitaria” o “Aziende Sanitarie” della Regione Puglia a seguito
di processi di ristrutturazione.
Art. 2
(Normativa di riferimento)
1. Il quadro normativo fondamentale di riferimento, attualmente
vigente, è costituito da: a) art. 3, comma 5,lett.g) del D.Lgs 502/92 e s.
m. i. (Organizzazione delle Unità Sanitarie Locali); b) art. 30 (accordi di
Mobilità) del C.C.N.L. del 5.12.1996; c) art. 18 (tutela del dirigente
sindacale) del CCNQ del 7.8.1998; d) art. 4, comma 2, lett. F)
(contrattazione collettiva integrativa) del C.C.N.L. del 3.11.2005; e) art.
5 (Coordinamento Regionale), comma 1, lett. i) del C.C.N.L. del 17.10.2008
f) art. 40 (retribuzione di posizione) del C.C.N.L. dell’8.6.2000 g)
art. 33 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. come sostituito dall’art.16 della L. 12
novembre 2011, n. 183 (eccedenza di personale e mobilità collettiva) h) art.
34 (gestione del personale in disponibilità) del D.Lgs. 165/2001e s.m.i. i)
art. 34 bis (disposizioni in materia di mobilità del personale) del D.lgs
165/2001 e s.m.i., l) art. 16 (mobilità interna) e art.17 (passaggio diretto
ad altre amministrazione dei dirigenti in eccedenza) dell’Accordo del 10.2.2004
integrativo del CCNL dell’8.6.2000 della dirigenza SPTA.
Art. 3
(Adempimenti delle Aziende Sanitarie)
1 Al fine di pervenire alla ricollocazione ed alla mobilità dei
Dirigenti S.P.T.A. all’interno dell’Azienda Sanitaria di appartenenza ovvero in
altre Aziende Sanitarie o IRCCS pubblici, in condizioni di trasparenza e di
imparzialità, a seguito dei provvedimenti regionali conseguenti ai processi di
ristrutturazione, ciascuna azienda sanitaria, previa intesa con le OO.SS. in
sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale, ai sensi dell’art.4
comma 2, lett. F) del CCNL 3.11.2005, sulla base del provvedimento di
definizione della dotazione organica approvata, adotta apposita deliberazione di
ricognizione nella quale deve essere indicato quanto segue: a) le strutture
operative confermate, dismesse, riconvertite e di nuova istituzione, con
indicazione delle rispettive sedi di attività; b) la dotazione organica di
ciascuna struttura operativa, nel complessivo rispetto del regolamento di
ristrutturazione, specificando: I - il numero dei posti coperti e
confermati; II - il numero dei posti coperti e risultanti in eccedenza per
effetto di depotenziamenti, disattivazioni, anche parziali; III - il numero
dei posti coperti e in eccedenza, utilizzabili per la realizzazione dei servizi
territoriali; IV - il numero dei posti vacanti confermati e disponibili,
considerando anche tali i posti per i quali sia conclusa la procedura di
concorso, la cui utilizzazione potrà aversi solo ad avvenuta collocazione di
tutto il personale coinvolto dal processo di ristrutturazione regionale; V -
il numero dei posti che si sono resi o si renderanno vacanti per cessazione dal
servizio per qualsiasi motivo entro 18 mesi dalla data di adozione del
provvedimento di ricognizione del presente comma; VI - il numero dei posti
di nuova istituzione, per effetto di potenziamenti, attivazioni anche parziali e
riconversioni.
2. I posti di cui al precedente comma 1, lett.b), in sede di
prima applicazione della deliberazione ricognitiva sono disponibili
esclusivamente e prioritariamente ai fini della ricollocazione del personale
dell’Azienda e successivamente delle mobilità esterne conseguenti al richiamato
processo di ristrutturazione.
3. Nella deliberazione di cui al precedente comma 1 le
strutture operative e le Discipline relative alla dirigenza sanitaria devono
essere indicate con la denominazione principale di cui alla tabella A) del D.M.
30.1.98 e s.m.i. e le Aree con la denominazione di cui alla l.r.
n.36/94 e s.m.i.
4. Le deliberazioni aziendali di cui al precedente comma
1,devono essere adottate entro 60gg. dalla data di approvazione delle dotazioni
organiche e trasmesse al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica dell’Assessorato Politiche della Salute della Regione Puglia, per
la verifica della corretta applicazione del presente Regolamento e il successivo
coordinamento delle operazioni, nonché per gli ulteriori adempimenti di propria
competenza. Le suddette deliberazioni devono, altresì essere trasmesse alle
OO.SS. aziendali e territoriali, firmatarie del CCNL.
5. Per le strutture operative oggetto di depotenziamento, le
Aziende procedono, sulla base dei posti confermati, alla valutazione dei
curricula dei dirigenti già assegnati alla stessa, secondo i criteri del
presente regolamento per l’individuazione dei dirigenti dichiarati in esubero.
Art. 4
(Modalità delle operazioni di Ricollocazione e Mobilità)
1. Ai sensi dell’art. 30 del C.C.N.L. del 5.12.1996, deve
essere prioritariamente esperito ogni utile tentativo per la ricollocazione dei
Direttori e dei Dirigenti S.P.T.A. in esubero, sulla base dei criteri stabiliti
negli articoli che seguono con l’obiettivo fondamentale di evitare le
dichiarazioni di eccedenza. Per i dirigenti del ruolo sanitario gli esuberi
devono trovare collocazione oltre che nelle discipline di appartenenza anche in
discipline equipollenti o affini, secondo la regolamentazione statuita negli
articoli seguenti. 2. A tal fine, le operazioni di ricollocazione e mobilità
derivanti dai processi di ristrutturazione, devono essere effettuate nell’ordine
tassativo di priorità qui di seguito indicato e nel rispetto dei criteri fissati
nel presente regolamento per ciascuna procedura: a) ricollocazione interna
all’Azienda, di cui al successivo articolo 5; b) mobilità esterna, di cui al
successivo articolo 6; c) collocazione in disponibilità di cui al successivo
articolo 7.
3. Nei confronti dei Dirigenti sindacali indicati nell’art. 10
del CCNQ del 7.8.1998, la mobilità conseguente al conferimento del nuovo
incarico deve essere esplicitamente accettata dal Dirigente previo nulla osta
della O.S. di appartenenza.
4. La collocazione in disponibilità interviene solo dopo aver
attuato le procedure di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 e quelle
di cui al successivo articolo 7 sulla risoluzione consensuale.
Art. 5
(Ricollocazione Interna)
1. La Ricollocazione Interna deve avvenire attraverso la
fissazione, in sede di contrattazione integrativa aziendale, dei criteri e degli
strumenti negoziali in grado di prevenire le situazioni di eccedenza come
stabilito dall’art.4, comma 2, lett. F) del C.C.N.L. del 3.11.2005. Gli stessi
strumenti negoziali disciplinano, altresì, in aderenza ai criteri generali
fissati nei commi seguenti, i parametri valutativi dei currucula formativi e
professionali dei Dirigenti interessati.
2. I Direttori ed i Dirigenti che risultassero in esubero sono
prioritariamente ricollocati a domanda secondo l’ordine delle seguenti opzioni:
a) copertura dei posti rivenienti dalle strutture realizzate in sede di
riconversione o di nuova istituzione o di depotenziamento; b) copertura dei
posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio per
qualsiasi motivo di Direttori e Dirigenti S.P.T.A., nell’arco temporale di
attuazione del Piano di ristrutturazione. c) copertura dei posti vacanti e
di quelli disponibili.
3. I criteri generali e le modalità operative cui deve
attenersi ciascuna Azienda Sanitaria nella applicazione del presente articolo
sono quelli stabiliti nei commi che seguono.
4. La deliberazione aziendale di rideterminazione della
dotazione organica conseguente alla ristrutturazione da programmazione regionale
va pubblicata all’Albo di ciascuna Azienda e notificata nei successivi dieci
giorni alle OO.SS. aziendali e territoriali firmatarie del CCNL ed ai Direttori
e ai Dirigenti in temporanea situazione di esubero.
5. Contestualmente l’Area Gestione del Personale di ciascuna
Azienda Sanitaria invita formalmente i Direttori ed i Dirigenti interessati a
presentare, entro quindici giorni dalla relativa ricezione, apposita domanda di
ricollocazione volontaria, corredata di curriculum formativo e professionale, in
relazione alle disponibilità di cui alle lettere a),b) e c) del precedente comma
2, con la specificazione delle preferenze in ordine di priorità.
6. In caso di presentazione di domande di ricollocazione in
numero superiore rispetto ai posti disponibili per ciascuna disciplina e
posizione funzionale, il Direttore Sanitario o il Direttore Amministrativo
Aziendale, a seconda del ruolo di appartenenza dei dirigenti, coadiuvato dal
Dirigente Responsabile dell’Area Gestione del Personale e da un Direttore di
struttura complessa della disciplina e/o del ruolo interessato, scelto
prioritariamente fra i dipendenti dell’Azienda stessa, previa verifica
dell’ammissibilità delle domande, provvede alla formulazione della graduatoria,
fatto salvo quanto previsto dalla L. n.104/1992, secondo i seguenti principi:
• criteri di cui ai DPR n. 484/1997 e n. 483/1997; • curriculum
formativo e professionale; • per i Direttori e i Dirigenti Sanitari,
priorità della disciplina di appartenenza rispetto al posto da occupare; •
per i Direttori e i Dirigenti dei ruoli PTA, priorità delle Aree e delle
strutture di provenienza;
L’assegnazione delle strutture complesse sanitarie ad accesso
pluricategoriale avverrà con una graduatoria unica comprendente sia i Direttori
dell’area medica che quelli dell’area della dirigenza sanitaria, per la
compilazione della quale saranno utilizzati gli stessi criteri: ovvero la
valutazione comparata dei curricula degli istanti e alla individuazione motivata
del candidato più idoneo da assegnare, nel rispetto della normativa vigente.
Qualora vi sia parità complessiva di punteggio avrà la precedenza il Dirigente
con maggiore anzianità di servizio.
7. La contrattazione integrativa aziendale potrà integrare i
criteri fissati dal comma precedente.
8. Il Direttore Generale, con propri provvedimenti da
notificarsi ai Dirigenti interessati, provvede entro dieci giorni dalla
formazione delle specifiche graduatorie e nel rispetto delle stesse, alla loro
ricollocazione.
9. I Direttori e i Dirigenti Sanitari che non trovino ancora
sistemazione, sono ricollocati - purché in possesso dei prescritti requisiti -
nei posti che residuano anche se riferibili a discipline equipollenti. Solo per
i dirigenti anche in discipline affini rispetto a quella di appartenenza. In
ulteriore subordine la ricollocazione può essere disposta in discipline per lo
svolgimento delle quali non è richiesta una particolare specializzazione. Per
quanto riguarda i Dirigenti PTA che non trovano ancora sistemazione, gli stessi
vengono collocati a domanda anche in ruolo PTA diverso da quello di appartenenza
purché in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno secondo la
vigente normativa, come previsto dall’art.63 (Disposizioni particolari), comma 4
del CCNL dell’8.6.2000.
10. I Dirigenti che non presentano la domanda di ricollocazione
interna nei termini prescritti, o non accettano la ricollocazione d’ufficio o
che, comunque, risultano non ricollocati o non ricollocabili a conclusione delle
procedure che precedono, sono inseriti nell’Elenco dei Dirigenti dichiarati in
eccedenza. Di tanto sarà curata la notificazione agli interessati.
11. Esaurite le attività che precedono, ciascun Direttore
Generale adotta una deliberazione successiva alla conclusione dell’intero
procedimento nella quale indica: - i posti della dotazione organica con
l’elenco nominativo dei Dirigenti confermati e ricollocati; - i posti
rimasti vacanti e disponibili e le rispettive sedi di servizio; - l’elenco
nominativo dei Dirigenti dichiarati in eccedenza;
12. Tale deliberazione va trasmessa immediatamente alla Regione
Puglia - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed alle
OO.SS. provinciali (o regionali in mancanza di quelle provinciali) ed aziendali
firmatarie del CCNL.
Art. 6
(Mobilità Esterna Volontaria e d’Ufficio)
1. Sulla base delle singole deliberazioni aziendali, la Regione
Puglia - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica -
effettua una complessiva ricognizione riportando per ciascuna struttura e
disciplina l’elenco nominativo dei Dirigenti dichiarati in eccedenza, nonché
l’indicazione dei posti rimasti vacanti e disponibili con relative indicazioni
delle Aziende e sedi di servizio.
2. Tale ricognizione è notificata a tutte le Aziende Sanitarie
e alle OO.SS. Regionali di categoria firmatarie del CCNL della dirigenza SPTA.
Entro quindici giorni dalla data di notifica si procede alla pubblicazione sul
BURP di apposito bando relativo ai posti risultanti disponibili, distinti per
Azienda, sedi di servizio, struttura e disciplina. Il bando è notificato a tutte
le Aziende Sanitarie.
3. I posti di cui al bando sono disponibili esclusivamente per
la ricollocazione dei Dirigenti dichiarati in eccedenza i quali, nei quindici
giorni successivi alla pubblicazione del bando, presentano domanda di Mobilità
Esterna corredandola di curriculum formativo e professionale.
4. I criteri da applicare per la valutazione del curriculum e
per la formazione delle graduatorie saranno fissati a livello regionale fra il
Dirigente Responsabile del competente ufficio regionale, un funzionario dello
stesso ufficio e le OO.SS. regionali di categoria firmatarie del CCNL della
dirigenza SPTA.
5. Le graduatorie di cui al precedente comma 4, da predisporsi
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del richiamato bando
sono notificate alle Aziende Sanitarie (di provenienza e di nuova destinazione)
interessate, ai diretti Dirigenti interessati ed alle OO.SS. regionali di
categoria firmatarie del CCNL della dirigenza SPTA.
6. Nei termini previsti dal CCNL si procederà alla
sottoscrizione del nuovo contratto individuale.
7. Esperite le procedure di Mobilità Esterna volontaria, la
Regione attua, nei confronti dei Dirigenti risultanti non collocati, la Mobilità
Esterna d’ufficio nei residui posti disponibili. La collocazione è formalizzata
con atto di Giunta Regionale da notificarsi ai diretti interessati, alle Aziende
Sanitarie interessate ed alle OO.SS. regionali di categoria firmatarie del CCNL
della dirigenza SPTA. Si procede, quindi, alla sottoscrizione del nuovo
contratto individuale.
8. Successivamente alla adozione del provvedimento relativo
alla Mobilità d’ufficio, devono essere esperiti tutti i possibili tentativi di
collocazione dei Dirigenti che non hanno accettato la mobilità esterna
d’ufficio, o che rimangono, comunque, non collocati dopo la conclusione della
intera procedura di Mobilità Esterna.
9. I tentativi sono esperiti anche nell’ambito del Servizio
Sanitario di altre Regioni, nonché nell’ambito degli altri Comparti del Pubblico
impiego.
Art. 7
(Risoluzione consensuale e formazione)
1. Concluse tutte le procedure di cui ai precedenti articoli 5
e 6, le Aziende Sanitarie attivano le procedure previste dall’istituto della
risoluzione consensuale disciplinato dall’art. 22 del CCNL dell’8.6.2000.
2. Per i Dirigenti non collocati e che non abbiano utilizzato
l’istituto della risoluzione consensuale, le Aziende Sanitarie predispongono
apposito elenco di messa in disponibilità da trasmettere, entro 10 giorni
dall’adozione del provvedimento, alle strutture provinciali e regionali di cui
al D.Lgs n. 469/97 e successive modifiche ed integrazioni, alle quali sono
affidate compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione di detto
personale presso altre Amministrazioni.
3. Per qualsiasi altro aspetto connesso alla collocazione in
disponibilità si fa esplicito riferimento al D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i., alle
altre disposizioni legislative nazionali di specifico riferimento, nonché ai
Contratti Nazionali dell’Area S.P.T.A.
Art. 8
(Vincoli per la copertura dei posti vacanti)
1. Nell’ambito della programmazione triennale del personale di
cui all’art. 39 della L.449/97 ed ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.Lgs n.
165/01, la copertura dei posti vacanti mediante qualsiasi procedura è
subordinata alla formale verifica della impossibilità di utilizzare detti posti
per la ricollocazione dei Dirigenti in disponibilità.
2. Pertanto, le Aziende Sanitarie prima di avviare qualsiasi
procedura finalizzata alla copertura di posti vacanti, con qualsivoglia
tipologia contrattuale anche di natura flessibile, comprese quelle ex art.15
septies del D.lgs 502/1992 e s.m.i., e dopo aver esperito tutte le procedure di
mobilità di cui ai precedenti articoli, chiedono alle strutture provinciali e
regionale di cui al D.Lgs. n. 469/97 se nell’Elenco dei collocati in
disponibilità vi siano Dirigenti appartenenti alla stessa Area e disciplina o
ruolo che abbiano i requisiti per l’ accesso al pubblico concorso.
3. Dell’esito negativo dell’accertamento, formalizzato dalle
strutture provinciali e regionale, va dato atto espressamente nei bandi o negli
atti finalizzati alla copertura di posti vacanti e disponibili.
Art. 9
(Norme finali e di rinvio)
1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti
definizioni: a) per “esubero” si intende la situazione soprannumeraria del
Direttore e del Dirigente, che scaturisce dalla deliberazione aziendale di
ricognizione preventiva di cui al precedente art.3; b) per “eccedenza” si
intende la situazione soprannumeraria del Dirigente, che scaturisce dalla
deliberazione aziendale successiva alla conclusione del procedimento di
ricollocazione interna di cui al precedente articolo 5; c) per
“disponibilità” si intende la situazione sovrannumeraria per incollocabilità del
Dirigente, che scaturisce dalla conclusione dell’intero procedimento di cui ai
precedenti articoli.
2. In caso di inadempienza da parte delle Aziende Sanitarie
delle disposizioni previste dal presente regolamento, la Regione, previa
diffida, nomina un commissario “ad acta”, che provvede nei termini e nei modi
stabiliti nel presente regolamento.
3. Fino alla definitiva assegnazione dei Dirigenti a seguito
delle procedure di mobilità, gli stessi mantengono la stessa posizione giuridica
ed economica acquisita.
4. Il personale incaricato ai sensi dell’art. 15 septies del
D.lgs. n. 502/92 s.m.i. ovvero con qualsivoglia tipologia contrattuale di natura
flessibile che perde l’incarico a seguito di ristrutturazione aziendale è
escluso dai processi di ricollocazione e pertanto considerato decaduto ed il
relativo contratto risolto.
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa
espresso riferimento alla vigente normativa di legge e contrattuale in materia
di ricollocazione, mobilità e disponibilità dei Dirigenti Sanitari,
Professionali, Tecnici ed Amministrativi, dipendenti delle Aziende del Servizio
Sanitario Nazionale. 6. Dall’entrata in vigore del presente regolamento è
abrogato il R.R.
8 settembre 2003 n. 9.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per
gli effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 17 ottobre 2012
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