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Regolamento Vigente

Anno
2012
Numero
26
Data
17/10/2012
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Regolamento regionale per la ricollocazione e per la mobilità del personale appartenente all’area dirigenziale sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (S.P.T.A.) a seguito di processi di ristrutturazione
Note
Pubblicato nel B.U.Puglia del 22 ottobre 2012, n. 152
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto il D.Lgs n. 502/1992 s.m.i. art. 3, comma 5,lett.g) che stabilisce, tra l’altro, che le Regioni disciplinino i criteri per l’attuazione della mobilità del personale risultato in esubero ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.165/2001 s.m.i.

Visto il D.lgs del 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i. art. 33 come sostituito dall’art.16 della L. 12.11.2011, n. 183

Visto il D.lgs del 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i. artt. 34 e 34 -bis.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2624 del 30 novembre 2010 relativa all’Accordo tra il Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Puglia per l’approvazione del Piano di Rientro ex art.1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, recepito con legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2.

Vista la legge regionale 28 settembre 2011, n.22 “Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012)”

Visto il Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n.18 “Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l’anno 2010” (pubblicato sul BURP n. 188 suppl. del 17.12.2010)

Visto il Regolamento Regionale 22 dicembre 2010 n. 19 rettificativo del Regolamento Regionale del 16 dicembre 2010, n. 18 (pubblicato sul BURP n. 191 suppl. del 23 12.2010)

Vista la L. R. 15 maggio 2012, n.11 “Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale”

Visto il Regolamento Regionale 7 giugno 2012, n.11 “Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012 - Modifica ed integrazione al Regolamento Regionale 16 dicembre 2010, n.18 e s.m.i. di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia.”

Visto il precedente Regolamento Regionale dell’8 settembre 2003, n.9

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1967 del 12/10/2012


EMANA



Il seguente Regolamento:

Art. 1

(Premessa)

1. Il presente Regolamento è adottato, ai sensi dell’art.3 comma 5, lett.g) del D.lgs 502/1992 e s.m.i. a seguito del confronto con le OO.SS. della Dirigenza Sanitaria, Professionale,Tecnica, Amministrativa,(di seguito S.P.T.A. ovvero P.T.A. ove siano esclusi i dirigenti sanitari) nonché nel rispetto della normativa contrattuale vigente,di cui ai CC.CC.NN.LL. dell’Area Dirigenziale di riferimento, al fine di coordinare e di rendere uniforme, imparziale e trasparente la disciplina riguardante le procedure di ricollocazione e di mobilità dei Dirigenti S.P.T.A. delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS pubblici, di seguito denominate anche “Azienda Sanitaria” o “Aziende Sanitarie” della Regione Puglia a seguito di processi di ristrutturazione.


Art. 2

(Normativa di riferimento)

1. Il quadro normativo fondamentale di riferimento, attualmente vigente, è costituito da:
a) art. 3, comma 5,lett.g) del D.Lgs 502/92 e s. m. i. (Organizzazione delle Unità Sanitarie Locali);
b) art. 30 (accordi di Mobilità) del C.C.N.L. del 5.12.1996;
c) art. 18 (tutela del dirigente sindacale) del CCNQ del 7.8.1998;
d) art. 4, comma 2, lett. F) (contrattazione collettiva integrativa) del C.C.N.L. del 3.11.2005;
e) art. 5 (Coordinamento Regionale), comma 1, lett. i) del C.C.N.L. del 17.10.2008
f) art. 40 (retribuzione di posizione) del C.C.N.L. dell’8.6.2000
g) art. 33 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. come sostituito dall’art.16 della L. 12 novembre 2011, n. 183 (eccedenza di personale e mobilità collettiva)
h) art. 34 (gestione del personale in disponibilità) del D.Lgs. 165/2001e s.m.i.
i) art. 34 bis (disposizioni in materia di mobilità del personale) del D.lgs 165/2001 e s.m.i.,
l) art. 16 (mobilità interna) e art.17 (passaggio diretto ad altre amministrazione dei dirigenti in eccedenza) dell’Accordo del 10.2.2004 integrativo del CCNL dell’8.6.2000 della dirigenza SPTA.

 

Art. 3

(Adempimenti delle Aziende Sanitarie)

1 Al fine di pervenire alla ricollocazione ed alla mobilità dei Dirigenti S.P.T.A. all’interno dell’Azienda Sanitaria di appartenenza ovvero in altre Aziende Sanitarie o IRCCS pubblici, in condizioni di trasparenza e di imparzialità, a seguito dei provvedimenti regionali conseguenti ai processi di ristrutturazione, ciascuna azienda sanitaria, previa intesa con le OO.SS. in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale, ai sensi dell’art.4 comma 2, lett. F) del CCNL 3.11.2005, sulla base del provvedimento di definizione della dotazione organica approvata, adotta apposita deliberazione di ricognizione nella quale deve essere indicato quanto segue:
a) le strutture operative confermate, dismesse, riconvertite e di nuova istituzione, con indicazione delle rispettive sedi di attività;
b) la dotazione organica di ciascuna struttura operativa, nel complessivo rispetto del regolamento di ristrutturazione, specificando:
I - il numero dei posti coperti e confermati;
II - il numero dei posti coperti e risultanti in eccedenza per effetto di depotenziamenti, disattivazioni, anche parziali;
III - il numero dei posti coperti e in eccedenza, utilizzabili per la realizzazione dei servizi territoriali;
IV - il numero dei posti vacanti confermati e disponibili, considerando anche tali i posti per i quali sia conclusa la procedura di concorso, la cui utilizzazione potrà aversi solo ad avvenuta collocazione di tutto il personale coinvolto dal processo di ristrutturazione regionale;
V - il numero dei posti che si sono resi o si renderanno vacanti per cessazione dal servizio per qualsiasi motivo entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di ricognizione del presente comma;
VI - il numero dei posti di nuova istituzione, per effetto di potenziamenti, attivazioni anche parziali e riconversioni.

2. I posti di cui al precedente comma 1, lett.b), in sede di prima applicazione della deliberazione ricognitiva sono disponibili esclusivamente e prioritariamente ai fini della ricollocazione del personale dell’Azienda e successivamente delle mobilità esterne conseguenti al richiamato processo di ristrutturazione.

3. Nella deliberazione di cui al precedente comma 1 le strutture operative e le Discipline relative alla dirigenza sanitaria devono essere indicate con la denominazione principale di cui alla tabella A) del D.M. 30.1.98 e s.m.i. e le Aree con la denominazione di cui alla  l.r. n.36/94 e s.m.i.

4. Le deliberazioni aziendali di cui al precedente comma 1,devono essere adottate entro 60gg. dalla data di approvazione delle dotazioni organiche e trasmesse al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell’Assessorato Politiche della Salute della Regione Puglia, per la verifica della corretta applicazione del presente Regolamento e il successivo coordinamento delle operazioni, nonché per gli ulteriori adempimenti di propria competenza. Le suddette deliberazioni devono, altresì essere trasmesse alle OO.SS. aziendali e territoriali, firmatarie del CCNL.

5. Per le strutture operative oggetto di depotenziamento, le Aziende procedono, sulla base dei posti confermati, alla valutazione dei curricula dei dirigenti già assegnati alla stessa, secondo i criteri del presente regolamento per l’individuazione dei dirigenti dichiarati in esubero.


Art. 4

(Modalità delle operazioni di Ricollocazione e Mobilità)

1. Ai sensi dell’art. 30 del C.C.N.L. del 5.12.1996, deve essere prioritariamente esperito ogni utile tentativo per la ricollocazione dei Direttori e dei Dirigenti S.P.T.A. in esubero, sulla base dei criteri stabiliti negli articoli che seguono con l’obiettivo fondamentale di evitare le dichiarazioni di eccedenza. Per i dirigenti del ruolo sanitario gli esuberi devono trovare collocazione oltre che nelle discipline di appartenenza anche in discipline equipollenti o affini, secondo la regolamentazione statuita negli articoli seguenti.
2. A tal fine, le operazioni di ricollocazione e mobilità derivanti dai processi di ristrutturazione, devono essere effettuate nell’ordine tassativo di priorità qui di seguito indicato e nel rispetto dei criteri fissati nel presente regolamento per ciascuna procedura:
a) ricollocazione interna all’Azienda, di cui al successivo articolo 5;
b) mobilità esterna, di cui al successivo articolo 6;
c) collocazione in disponibilità di cui al successivo articolo 7.

3. Nei confronti dei Dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 del CCNQ del 7.8.1998, la mobilità conseguente al conferimento del nuovo incarico deve essere esplicitamente accettata dal Dirigente previo nulla osta della O.S. di appartenenza.

4. La collocazione in disponibilità interviene solo dopo aver attuato le procedure di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 e quelle di cui al successivo articolo 7 sulla risoluzione consensuale.


Art. 5

(Ricollocazione Interna)

1. La Ricollocazione Interna deve avvenire attraverso la fissazione, in sede di contrattazione integrativa aziendale, dei criteri e degli strumenti negoziali in grado di prevenire le situazioni di eccedenza come stabilito dall’art.4, comma 2, lett. F) del C.C.N.L. del 3.11.2005. Gli stessi strumenti negoziali disciplinano, altresì, in aderenza ai criteri generali fissati nei commi seguenti, i parametri valutativi dei currucula formativi e professionali dei Dirigenti interessati.

2. I Direttori ed i Dirigenti che risultassero in esubero sono prioritariamente ricollocati a domanda secondo l’ordine delle seguenti opzioni:
a) copertura dei posti rivenienti dalle strutture realizzate in sede di riconversione o di nuova istituzione o di depotenziamento;
b) copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio per qualsiasi motivo di Direttori e Dirigenti S.P.T.A., nell’arco temporale di attuazione del Piano di ristrutturazione.
c) copertura dei posti vacanti e di quelli disponibili.

3. I criteri generali e le modalità operative cui deve attenersi ciascuna Azienda Sanitaria nella applicazione del presente articolo sono quelli stabiliti nei commi che seguono.

4. La deliberazione aziendale di rideterminazione della dotazione organica conseguente alla ristrutturazione da programmazione regionale va pubblicata all’Albo di ciascuna Azienda e notificata nei successivi dieci giorni alle OO.SS. aziendali e territoriali firmatarie del CCNL ed ai Direttori e ai Dirigenti in temporanea situazione di esubero.

5. Contestualmente l’Area Gestione del Personale di ciascuna Azienda Sanitaria invita formalmente i Direttori ed i Dirigenti interessati a presentare, entro quindici giorni dalla relativa ricezione, apposita domanda di ricollocazione volontaria, corredata di curriculum formativo e professionale, in relazione alle disponibilità di cui alle lettere a),b) e c) del precedente comma 2, con la specificazione delle preferenze in ordine di priorità.

6. In caso di presentazione di domande di ricollocazione in numero superiore rispetto ai posti disponibili per ciascuna disciplina e posizione funzionale, il Direttore Sanitario o il Direttore Amministrativo Aziendale, a seconda del ruolo di appartenenza dei dirigenti, coadiuvato dal Dirigente Responsabile dell’Area Gestione del Personale e da un Direttore di struttura complessa della disciplina e/o del ruolo interessato, scelto prioritariamente fra i dipendenti dell’Azienda stessa, previa verifica dell’ammissibilità delle domande, provvede alla formulazione della graduatoria, fatto salvo quanto previsto dalla L. n.104/1992, secondo i seguenti principi:
• criteri di cui ai DPR n. 484/1997 e n. 483/1997;
• curriculum formativo e professionale;
• per i Direttori e i Dirigenti Sanitari, priorità della disciplina di appartenenza rispetto al posto da occupare;
• per i Direttori e i Dirigenti dei ruoli PTA, priorità delle Aree e delle strutture di provenienza;

L’assegnazione delle strutture complesse sanitarie ad accesso pluricategoriale avverrà con una graduatoria unica comprendente sia i Direttori dell’area medica che quelli dell’area della dirigenza sanitaria, per la compilazione della quale saranno utilizzati gli stessi criteri: ovvero la valutazione comparata dei curricula degli istanti e alla individuazione motivata del candidato più idoneo da assegnare, nel rispetto della normativa vigente. Qualora vi sia parità complessiva di punteggio avrà la precedenza il Dirigente con maggiore anzianità di servizio.

7. La contrattazione integrativa aziendale potrà integrare i criteri fissati dal comma precedente.

8. Il Direttore Generale, con propri provvedimenti da notificarsi ai Dirigenti interessati, provvede entro dieci giorni dalla formazione delle specifiche graduatorie e nel rispetto delle stesse, alla loro ricollocazione.

9. I Direttori e i Dirigenti Sanitari che non trovino ancora sistemazione, sono ricollocati - purché in possesso dei prescritti requisiti - nei posti che residuano anche se riferibili a discipline equipollenti. Solo per i dirigenti anche in discipline affini rispetto a quella di appartenenza. In ulteriore subordine la ricollocazione può essere disposta in discipline per lo svolgimento delle quali non è richiesta una particolare specializzazione. Per quanto riguarda i Dirigenti PTA che non trovano ancora sistemazione, gli stessi vengono collocati a domanda anche in ruolo PTA diverso da quello di appartenenza purché in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno secondo la vigente normativa, come previsto dall’art.63 (Disposizioni particolari), comma 4 del CCNL dell’8.6.2000.

10. I Dirigenti che non presentano la domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti, o non accettano la ricollocazione d’ufficio o che, comunque, risultano non ricollocati o non ricollocabili a conclusione delle procedure che precedono, sono inseriti nell’Elenco dei Dirigenti dichiarati in eccedenza. Di tanto sarà curata la notificazione agli interessati.

11. Esaurite le attività che precedono, ciascun Direttore Generale adotta una deliberazione successiva alla conclusione dell’intero procedimento nella quale indica:
- i posti della dotazione organica con l’elenco nominativo dei Dirigenti confermati e ricollocati;
- i posti rimasti vacanti e disponibili e le rispettive sedi di servizio;
- l’elenco nominativo dei Dirigenti dichiarati in eccedenza;

12. Tale deliberazione va trasmessa immediatamente alla Regione Puglia - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed alle OO.SS. provinciali (o regionali in mancanza di quelle provinciali) ed aziendali firmatarie del CCNL.


Art. 6

(Mobilità Esterna Volontaria e d’Ufficio)

1. Sulla base delle singole deliberazioni aziendali, la Regione Puglia - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica - effettua una complessiva ricognizione riportando per ciascuna struttura e disciplina l’elenco nominativo dei Dirigenti dichiarati in eccedenza, nonché l’indicazione dei posti rimasti vacanti e disponibili con relative indicazioni delle Aziende e sedi di servizio.

2. Tale ricognizione è notificata a tutte le Aziende Sanitarie e alle OO.SS. Regionali di categoria firmatarie del CCNL della dirigenza SPTA. Entro quindici giorni dalla data di notifica si procede alla pubblicazione sul BURP di apposito bando relativo ai posti risultanti disponibili, distinti per Azienda, sedi di servizio, struttura e disciplina. Il bando è notificato a tutte le Aziende Sanitarie.

3. I posti di cui al bando sono disponibili esclusivamente per la ricollocazione dei Dirigenti dichiarati in eccedenza i quali, nei quindici giorni successivi alla pubblicazione del bando, presentano domanda di Mobilità Esterna corredandola di curriculum formativo e professionale.

4. I criteri da applicare per la valutazione del curriculum e per la formazione delle graduatorie saranno fissati a livello regionale fra il Dirigente Responsabile del competente ufficio regionale, un funzionario dello stesso ufficio e le OO.SS. regionali di categoria firmatarie del CCNL della dirigenza SPTA.

5. Le graduatorie di cui al precedente comma 4, da predisporsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del richiamato bando sono notificate alle Aziende Sanitarie (di provenienza e di nuova destinazione) interessate, ai diretti Dirigenti interessati ed alle OO.SS. regionali di categoria firmatarie del CCNL della dirigenza SPTA.

6. Nei termini previsti dal CCNL si procederà alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale.

7. Esperite le procedure di Mobilità Esterna volontaria, la Regione attua, nei confronti dei Dirigenti risultanti non collocati, la Mobilità Esterna d’ufficio nei residui posti disponibili. La collocazione è formalizzata con atto di Giunta Regionale da notificarsi ai diretti interessati, alle Aziende Sanitarie interessate ed alle OO.SS. regionali di categoria firmatarie del CCNL della dirigenza SPTA. Si procede, quindi, alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale.

8. Successivamente alla adozione del provvedimento relativo alla Mobilità d’ufficio, devono essere esperiti tutti i possibili tentativi di collocazione dei Dirigenti che non hanno accettato la mobilità esterna d’ufficio, o che rimangono, comunque, non collocati dopo la conclusione della intera procedura di Mobilità Esterna.

9. I tentativi sono esperiti anche nell’ambito del Servizio Sanitario di altre Regioni, nonché nell’ambito degli altri Comparti del Pubblico impiego.


Art. 7

(Risoluzione consensuale e formazione)

1. Concluse tutte le procedure di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le Aziende Sanitarie attivano le procedure previste dall’istituto della risoluzione consensuale disciplinato dall’art. 22 del CCNL dell’8.6.2000.

2. Per i Dirigenti non collocati e che non abbiano utilizzato l’istituto della risoluzione consensuale, le Aziende Sanitarie predispongono apposito elenco di messa in disponibilità da trasmettere, entro 10 giorni dall’adozione del provvedimento, alle strutture provinciali e regionali di cui al D.Lgs n. 469/97 e successive modifiche ed integrazioni, alle quali sono affidate compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione di detto personale presso altre Amministrazioni.

3. Per qualsiasi altro aspetto connesso alla collocazione in disponibilità si fa esplicito riferimento al D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i., alle altre disposizioni legislative nazionali di specifico riferimento, nonché ai Contratti Nazionali dell’Area S.P.T.A.


Art. 8

(Vincoli per la copertura dei posti vacanti)

1. Nell’ambito della programmazione triennale del personale di cui all’art. 39 della L.449/97 ed ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.Lgs n. 165/01, la copertura dei posti vacanti mediante qualsiasi procedura è subordinata alla formale verifica della impossibilità di utilizzare detti posti per la ricollocazione dei Dirigenti in disponibilità.

2. Pertanto, le Aziende Sanitarie prima di avviare qualsiasi procedura finalizzata alla copertura di posti vacanti, con qualsivoglia tipologia contrattuale anche di natura flessibile, comprese quelle ex art.15 septies del D.lgs 502/1992 e s.m.i., e dopo aver esperito tutte le procedure di mobilità di cui ai precedenti articoli, chiedono alle strutture provinciali e regionale di cui al D.Lgs. n. 469/97 se nell’Elenco dei collocati in disponibilità vi siano Dirigenti appartenenti alla stessa Area e disciplina o ruolo che abbiano i requisiti per l’ accesso al pubblico concorso.

3. Dell’esito negativo dell’accertamento, formalizzato dalle strutture provinciali e regionale, va dato atto espressamente nei bandi o negli atti finalizzati alla copertura di posti vacanti e disponibili.


Art. 9

(Norme finali e di rinvio)

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
a) per “esubero” si intende la situazione soprannumeraria del Direttore e del Dirigente, che scaturisce dalla deliberazione aziendale di ricognizione preventiva di cui al precedente art.3;
b) per “eccedenza” si intende la situazione soprannumeraria del Dirigente, che scaturisce dalla deliberazione aziendale successiva alla conclusione del procedimento di ricollocazione interna di cui al precedente articolo 5;
c) per “disponibilità” si intende la situazione sovrannumeraria per incollocabilità del Dirigente, che scaturisce dalla conclusione dell’intero procedimento di cui ai precedenti articoli.

2. In caso di inadempienza da parte delle Aziende Sanitarie delle disposizioni previste dal presente regolamento, la Regione, previa diffida, nomina un commissario “ad acta”, che provvede nei termini e nei modi stabiliti nel presente regolamento.

3. Fino alla definitiva assegnazione dei Dirigenti a seguito delle procedure di mobilità, gli stessi mantengono la stessa posizione giuridica ed economica acquisita.

4. Il personale incaricato ai sensi dell’art. 15 septies del D.lgs. n. 502/92 s.m.i. ovvero con qualsivoglia tipologia contrattuale di natura flessibile che perde l’incarico a seguito di ristrutturazione aziendale è escluso dai processi di ricollocazione e pertanto considerato decaduto ed il relativo contratto risolto.

5. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alla vigente normativa di legge e contrattuale in materia di ricollocazione, mobilità e disponibilità dei Dirigenti Sanitari, Professionali, Tecnici ed Amministrativi, dipendenti delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
6. Dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il R.R. 8 settembre 2003 n. 9.


Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 17 ottobre 2012