Art. 1
1. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del
trasporto pubblico locale), le parole: “ dalla Giunta regionale” sono
sostituite dalle seguenti: “ dal Consiglio regionale”.
Art. 2
1. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 18/2002
le parole: “entro la fine del periodo transitorio disposto dall’articolo
34” sono sostituite dalle seguenti: “ entro il 30 settembre 2004”.
Art. 3
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 18/2002
le parole: “entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”
sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2004”.
Art. 4
1. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 18/2002
la parola: “concedente” è sostituita dalla seguente: “appaltante”.
Art. 5
1. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 18/2002
le parole: “riferimento ai seguenti aspetti” sono sostituite dalle seguenti:
“riferimento, per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico regionale
locale, ai seguenti aspetti”.
Art. 6
1. Dopo il numero 4) della lettera b) del comma 4 dell’articolo 16
della l.r. 18/2002
è aggiunto il seguente:
“4 bis) Per quanto riguarda l’aggiudicazione
della gestione delle infrastrutture ferroviarie, così come individuate
all’articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
188, fermo restando il criterio dell’offerta più vantaggiosa, ai sensi
dell’articolo 24, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
sarà fatta sulla base di elementi di valutazione prestabiliti dall’ente
appaltante in apposito capitolato speciale di appalto, con particolare
riferimento ai seguenti aspetti:
1) economico (max punti 35) per la valutazione,
con punteggio nell’ordine:
a)
del ribasso sull’importo a base di gara, se previsto a compensazioni di
obblighi di servizio o di altri obblighi previsti dal d. lgs. 188/2003 (max
punti 5);
b) di altri specifici aspetti
economico-gestionali che verranno individuati, anche nell’ambito del d. lgs. 188/2003,
dalla Giunta regionale con proprio provvedimento (max punti 30);
2) qualitativo (max punti 65) per la
valutazione, con punteggio nell’ordine:
a) delle eventuali certificazioni di qualità
conseguite per la progettazione, gestione, manutenzione ordinaria e
straordinaria delle infrastrutture ferroviarie (UNI EN ISO 9001:2000), per la
responsabilità sociale (SA 8000::2001), per la gestione ambientale (UNI EN ISO
14000) rilasciate da enti certificatori di rilevanza comunitaria (max punti
25);
b) delle caratteristiche qualitative dei
servizi previsti dall’articolo 20 del d.lgs. 188/2003 che dovranno essere
erogati dal gestore dell’infrastruttura alle imprese ferroviarie e, più in
generale, per la valutazione delle caratteristiche qualitative del servizio
complessivamente offerto, dalla salvaguardia ambientale del territorio, della
disponibilità a offrire servizi gratuiti agli utenti disabili, nonché di altri
specifici aspetti che verranno individuati dalla Giunta regionale con proprio
provvedimento, anche nell’ambito del d. lgs. 188/2003 (max punti 40).
Art. 7
1. Il comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 18/2002
è sostituito dal seguente:
“4. Per i servizi ferroviari, in applicazione
della direttiva 91/440 (CEE) del Consiglio del 29 luglio 1991 così come
modificata dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 265 febbraio 2001, relativa allo “Sviluppo delle ferrovie comunitarie” e
della disposizione dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, deve essere garantito alle imprese ferroviarie il
diritto di accesso alle reti ferroviarie di interesse locale e regionale. A tal
fine le imprese esercenti i servizi ferroviari regionali e locali devono
provvedere a separare, anche soltanto sul piano della contabilità, la gestione
dell’infrastruttura ferroviaria da quella dei servizi di trasporto e questi
ultimi ulteriormente suddivisi nei settori passeggeri ferrovia, automobilistici
e merci ferrovia. La Giunta regionale stabilisce le modalità applicative delle
disposizioni statali emanate in attuazione della direttiva 95/18/CE del
Consiglio, del 19 giugno 1995, così come modificata dalla direttiva 2001/13/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alle
“Licenze delle imprese ferroviarie” e della direttiva 2001/14/Ce del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla “Ripartizione
della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per
l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza”,
in conformità a quanto disposto per le ferrovie comunitarie dal d. lgs.
188/2003 (Attuazione delle direttive n. 2001/12/Ce, n. 2001/13/CE, e n. 2001/14/CE
in materia ferroviaria)”.
Art. 8
1. L’articolo 34 della l.r. 18/2002
è sostituito dal seguente:
“Art. 34 (Avvio delle procedure concorsuali)
1. La Regione e gli enti locali competenti,
entro il 30 settembre 2004, hanno l’obbligo di attivare e concludere l,e
procedure di gara di cui all’articolo 16,
affinché i servizi di TPRL –
esclusi i servizi ferroviari – vengano affidati con contratto di servizio
pubblico di cui all’articolo 19.
2. Le procedure concorsuali inerenti i
servizi ferroviari esclusi dal comma 1 saranno espletate a far data dal 30
dicembre 2004 avvalendosi, in tal caso, dei nuovi termini fissati dalle vigenti
norme nazionali. La Giunta regionale è autorizzata con propri atti a prorogare,
anche con più provvedimenti, i termini di attivazione delle procedure di
gara di cui all’articolo 16 e nel limite temporale previsto dalle vigenti norme
nazionali.
3. Le prime gare espletate ai sensi della
presente legge per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale sono
svolte anche in assenza di piano regionale dei trasporti, di piano triennale
dei servizi e di piani provinciali di bacino previsti agli articoli 7, 8 e 11.
A tal fine i servizi minimi disciplinati dall’articolo 5 sono identificati nei
programmi di esercizio oggetto dei contratti “ponte” in essere.
4. L’erogazione delle risorse regionali
relative ai servizi di trasporto pubblico è sospesa qualora l’ente competente
non provveda ad avviare e concludere le procedure concorsuali a seguito di
espletamento di gara per l’affidamento dei servizi entro il 30 settembre 2004.”
Art. 9
1. L’articolo 35 della l.r. 18/2002
è sostituito dal seguente:
“Art. 35 (Società regionale trasporto
ferroviario)
- La Regione
Puglia, entro il 31 dicembre 2004, promuove la realizzazione di un sistema
ferroviario regionale unitario, coordinato e integrato con il sistema
ferroviario nazionale e con il sistema del trasporto pubblico locale che
garantisca le esigenze collettive di mobilità delle persone e delle merci
e che consenta un equilibrato sviluppo economico e sociale dell’intero
territorio regionale.
- Per il
raggiungimento dei fini di cui al comma 1, la Regione Puglia può
partecipare al capitale sociale di una società di capitali di nuova
costruzione o di una già esistente e operante nel settore ferroviario, nel
rispetto delle previsioni dell’articolo 13 commi 2 e 3.
- La società
di capitali così come individuata dalla Regione Puglia per lo scopo di cui
al comma 1 sarà denominata AREF (Azienda regionale ferroviaria) s.p.a.
- Lo Statuto
sociale è approvato dal competente organo societario nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 13 e l’oggetto sociale principale della
società sarà quello di organizzare e gestire reti infrastrutturali ferroviarie adibite al trasporto
passeggeri e merci, servizi di trasporto ferroviari sia di persone che di
merci, servizi automobilistici integrativi e sostitutivi strettamente
legati all’esercizio ferroviario locale e quant’altro sarà ritenuto
opportuno.
- I soci
della società di capitali come individuata al comma 2 possono essere enti
locali, aziende o istituti di credito, camere di commercio, industria e
artigianato, società di capitali, imprenditori singoli e associati e
cooperative di dipendenti. I requisiti, le modalità e l’impiego
finanziario per assumere direttamente o indirettamente la qualità di socio
saranno definiti da apposita delibera della Giunta regionale.
- Il capitale
sociale dell’AREF in fase di costituzione viene quantificato in euro 5
milioni 200 mila. La Regione e gli enti locali vi partecipano nei limiti
previsti al comma 2 dell’articolo 13. Sia per la determinazione della
quota di partecipazione della Regione Puglia che per il relativo
finanziamento si dovrà provvedere con specifico provvedimento mediante
stanziamento in apposito capitolo di spesa a costituirsi.
- La
composizione degli organi sociali è determinata dallo Statuto dell’AREF.
La rappresentanza della Regione è designata dalla Giunta regionale.
- La
rappresentanza della Regione Puglia negli organi statutari dell’AREF relaziona
annualmente alla stessa sulle realizzazioni e sui programmi della società,
nonché sull’andamento di gestione economico-finanziaria.
- La Regione
è rappresentata nell’Assemblea dell’AREF dal Presidente della Giunta
regionale o da un Assessore regionale suo delegato, che partecipa
all’Assemblea dopo aver acquisito gli orientamenti della Giunta stessa.”.
Art. 10
1. Dopo l’articolo 38 della l.r. 18/2002
è aggiunto il seguente:
“Art. 38 bis (Norme transitorie)
1. Gli atti assunti in forza delle precedenti
previsioni normative dalla presente legge modificate, integrate o abrogate
mantengono la loro validità ed efficacia.”.
Data a Bari, addì 2 marzo 2004