TITOLO I
NORME DI
INDIRIZZO PROGRAMMATICO REGIONALE
DI RAZIONALIZZAZIONE E
AMMODERNAMENTO
DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI
CARBURANTI
Capo I
Finalità e
disposizioni generali, obiettivi e rinvii
Art.1
(Oggetto e
finalità)
1. La Regione Puglia,
con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi,
disciplina gli indirizzi di programmazione per la razionalizzazione e
l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti al fine
di:
a) migliorare
l'efficienza complessiva del sistema distributivo;
b) favorire il contenimento dei prezzi;
c) garantire il
servizio;
d) incrementare anche
qualitativamente i servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate
dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela
dell'ambiente.
Art.
2
(Articolazione dell'intervento regionale)
1. L'attuazione della
presente legge avviene attraverso i seguenti regolamenti:
a) rete stradale
ordinaria contenente:
1) semplificazione delle procedure per
l'apertura e modifica degli impianti;
2) definizioni delle zone omogenee
comunali e indici di edificabilità;
3) definizioni delle tipologie,
superfici e distanze tra impianti;
4) criteri d'incompatibilità degli
impianti;
5) flessibilizzazione degli orari
minimali di apertura e turnazioni;
6) sviluppo delle attività commerciali
integrative sugli impianti;
7) funzionamento del sistema informativo
regionale della rete distributiva dei carburanti;
8) costituzione Commissione consultiva
regionale carburanti;
9) ogni altra disposizione necessaria
per dare attuazione alla presente legge.
b) rete autostradale e
raccordi autostradali contenente:
1) requisiti,
modalità e procedure per il rilascio delle concessioni.
2. I regolamenti di cui
al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva
regionale carburanti.
Capo
II
Disposizioni riguardanti gli impianti
Art. 3
(Esercizio
delle funzioni da parte dei Comuni)
1. I Comuni esercitano
le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per
l'installazione e l'esercizio per i nuovi impianti, per le modifiche o
l'ammodernamento degli stessi, nel rispetto della presente legge e dei criteri e
parametri definiti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera
a).
2. Il Comune rilascia il
titolo edilizio in maniera contestuale o successiva all'autorizzazione che deve
essere inviata in copia al Servizio regionale carburanti.
3. I Comuni, entro
quindici anni dall'autorizzazione o dalla precedente verifica, accertano
l'idoneità tecnica degli impianti anche ai fini della sicurezza sanitaria e
ambientale.
4. Nei Comuni in cui è
istituito e operante lo Sportello unico, lo stesso è competente alla procedura
di rilascio di tutte le autorizzazioni e altri titoli necessari per l'esercizio
dell'impianto, nel rispetto della presente legge.
Art. 4
(Tipologie
e attività commerciali integrative)
1. Tutti i nuovi
impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del
servizio self-service pre-pagamento.
2. I nuovi impianti,
nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di
autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attività
commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli
esercizi di vicinato di cui alla legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio),
nonché di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività
artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa
quotidiana e periodica. Tutte le predette attività non oil sono consentite in
deroga alle norme di settore.
3. Le autorizzazioni
comunali alle attività commerciali integrative previste dal comma 2 devono
contenere l'esplicita dichiarazione che le stesse sono strettamente connesse
all'impianto dì distribuzione carburante, non possono essere cedute a terzi
autonomamente e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi
motivo.
4. Gli impianti possono
essere dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento senza limitazioni di
orario e autorizzati esclusivamente alle condizioni e prescrizioni disciplinate
dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a), purchè sia comunque garantita
adeguata sorveglianza.
5. Possono essere
autorizzati impianti monocarburanti di metano autotrazione secondo i criteri e
parametri che saranno definiti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera
a).
Art. 5
(Modifica e
ristrutturazione degli impianti)
1. Costituisce modifica
all'impianto:
a) la variazione del
numero di colonnine;
b) la sostituzione di
distributori con altri a erogazione doppia o multipla;
c) l'aggiunta di prodotti
non erogati con installazione di nuove attrezzature;
d) il cambio di
destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;
e) la variazione del
numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) la ristrutturazione
comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive
dell'impianto;
g) l'installazione di
dispositivi self-service post-pagamento;
h) l'installazione di
dispositivi self-service pre-pagamento;
i) la detenzione e/o
aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
j) la trasformazione
delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro
bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o
viceversa.
2. Le modifiche di cui
al comma 1, lettere b), d), g), h) e i) devono essere realizzate nel rispetto
delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice
comunicazione al Comune.
3. La corretta
realizzazione delle modifiche di cui al comma 1, lettere a), e) e j) è
asseverata attraverso la perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante
il rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti
fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici,
di tutela dei beni storici e artistici.
4. Le modifiche di cui
al comma 1, lettere c) ed f) devono essere preventivamente autorizzate dal
Comune.
5. La detenzione e/o
aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei
locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al
pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data
comunicazione, ai fini conoscitivi, al Comune, al Comando provinciale Vigili del
fuoco (VVFF), all'Ufficio tecnico di finanza (UTF).
Art. 6
(Impianti
stagionali)
1. Gli impianti, situati
nelle località caratterizzate da turismo stagionale per un determinato periodo
dell'anno, possono acquisire la qualifica di stagionali, previa richiesta al
Comune competente da parte del titolare dell'impianto.
2. Il Comune autorizza
l'esercizio nell'ambito del periodo stagionale di maggior afflusso turistico e
comunque per un periodo non superiore a sei mesi per anno obbligando il titolare
dell'impianto a osservare gli orari e le turnazioni stabilite per gli altri
impianti esistenti nel territorio comunale.
3. Il Comune autorizza
altresì l'esercizio di nuovi impianti nell'ambito del periodo stagionale di
maggior afflusso turistico nel rispetto dei regolamenti di cui all'articolo 2,
lettera a).
Capo III
Impianti
gpl, metano, a uso privato, contenitori mobili,
impianti marini e
autostradali
Art. 7
(Rete degli
impianti gpl e metano
autotrazione)
1. Al fine di evitare
concentrazioni geografiche e per favorire un'equa distribuzione dei prodotti gpl
e metano autotrazione sul territorio regionale, ferme restando le condizioni di
sicurezza definite dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, anche gli
impianti esistenti sui quali s'intende installare il gpl e il gas metano per
autotrazione devono rispettare le distanze, le superfici, gli indici di
edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti dal regolamento di
cui all'articolo 2, lettera a).
Art. 8
(Impianti
autostradali)
1. Le funzioni
amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le
autostrade e i raccordi autostradali sono di competenza della Regione. Pertanto,
le concessioni sono rilasciate direttamente dalla Regione, nel quadro della
programmazione territoriale regionale, alle condizioni così come definite nel
regolamento di cui all'articolo 2, lettera b).
Art. 9
(Impianti
di distribuzione a uso privato e
contenitori-distributori
rimovibili)
1. Gli impianti di
distribuzione carburanti per autotrazione a uso privato e i
contenitori-distributori rimovibili per liquidi di categoria "C" di cui al
decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990 (Norme per il rifornimento
di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso
presso aziende agricole, cave e cantieri), sono autorizzati esclusivamente per
il rifornimento di automezzi, automotrici ferroviarie, mezzi da lavoro, di
proprietà di imprese produttive o di servizi, a eccezione di quelli appartenenti
ad Amministrazioni dello Stato, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri,
magazzini e simili nel rispetto della presente legge e dei criteri e parametri
definiti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera
a).
2. I titolari di
impianti esistenti e sprovvisti della prevista autorizzazione comunale devono
fare richiesta di regolarizzazione amministrativa entro novanta giorni dalla
data di adozione del regolamento di cui all'articolo 2, lettera a), purchè con
esso compatibili.
Art. 10
(Impianti
marini)
1. Gli impianti
utilizzati esclusivamente per il rifornimento di unità da diporto o per
buncheraggio navi e motopesca sono autorizzati dal Comune alle medesime
condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti di
distribuzione sulla rete stradale a esclusione dei parametri relativi a distanze
e superfici.
2. Gli impianti sono
adibiti all'esclusivo rifornimento delle unità da diporto e pertanto devono
essere ubicati in posizione tale da non consentire il rifornimento ai veicoli
stradali.
3. Non è consentita la
concessione per nuovi impianti SA (Schiavi Accise) qualora nel porto siano
installati e funzionanti altri impianti con erogato medio inferiore a duemila
tonnellate nel biennio solare precedente.
Art.
11
(Autorizzazione al prelievo di carburanti)
1. Gli operatori
economici e gli altri utenti che hanno necessità di rifornire i propri mezzi
fissi o cingolati direttamente sul posto di lavoro devono essere in possesso
dell'autorizzazione di durata annuale, rinnovabile, rilasciata dal Comune in cui
operano.
2. Il rilascio
dell'autorizzazione è subordinato alla dichiarazione da parte del richiedente
del numero e identificazione dei mezzi da rifornire, degli impianti stradali da
utilizzare per il rifornimento e dell'utilizzo di regolamentari contenitori nel
rispetto delle norme di sicurezza.
Art. 12
(Impianti
di pubblica utilità in aree
svantaggiate)
1. Sono ritenuti di
pubblica utilità:
a) l'impianto ubicato in
un comune montano, frazione o altra località la cui distanza da altri impianti è
tale da compromettere il servizio di erogazione della distribuzione dei
carburanti per uso autotrazione;
b) l'impianto che
costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel
comune.
2. II Comune, per
esigenze di pubblica utilità e per il tempo strettamente necessario alla
realizzazione di un nuovo impianto, può autorizzare la prosecuzione
dell'attività di un impianto ricadente nella fattispecie di cui al comma 1,
anche se lo stesso risulta incompatibile.
Capo
IV
Sospensione, decadenza, trasferimento titolarità
Art. 13
(Sospensione
dell'esercizio)
1. I titolari degli
impianti non possono sospendere l'esercizio dell'attività senza l'autorizzazione
del Comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.
2. Per accertati motivi
di pubblico interesse o per evidenti ragioni di sicurezza il Comune può disporre
la sospensione dell'impianto revocando, in caso di inottemperanza,
l'autorizzazione.
3. Il Comune, su
motivata e documentata richiesta del titolare dell'impianto, può autorizzare la
sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi,
eccezionalmente prorogabile per ulteriori sei mesi. La mancata riapertura nei
termini succitati, previa diffida da parte del Comune, comporta la decadenza di
cui all'articolo 14.
4. La sospensione,
qualora sia determinata da documentata causa di forza maggiore, può essere
protratta per tutta la durata dell'impedimento.
Art. 14
(Decadenza
dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione
decade nel caso in cui l'impianto non risulti adeguabile a seguito di verifica
di compatibilità da parte del Comune o si verifichi la chiusura
volontaria.
2. L'autorizzazione è
revocata anche nel caso in cui il titolare:
a) non rispetti il termine previsto
dall'articolo 18;
b) non rispetti i termini accordati per
la sospensione dell'esercizio di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo
13;
c) non rispetti le condizioni
previdenziali ed economiche sancite dagli accordi di
categoria.
Art.
15
(Trasferimento della titolarità)
1. In caso di
trasferimento della titolarità di un impianto, le parti, congiuntamente, entro
quindici giorni dall'atto di cessione dello stesso, ne danno comunicazione al
Comune, alla Regione e all'UTF.
2. Il Comune: verifica
gli atti comprovanti per legge il trasferimento di proprietà delle attrezzature;
accerta i requisiti soggettivi del subentrante; prende atto del trasferimento
entro i trenta giorni dandone comunicazione a tutti gli enti e uffici
interessati al procedimento amministrativo.
Capo V
Collaudo,
impianto ed esercizio provvisorio, termine
esecuzione
lavori
Art.
16
(Collaudo)
1. I nuovi impianti e le
modifiche apportate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere c) ed f), non
possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo da parte
dell'apposita Commissione comunale. Le risultanze del collaudo devono essere
trasmesse alla Regione.
2. Il collaudo è
predisposto dal Comune competente mediante costituzione di apposita Commissione
composta almeno da due rappresentanti del Comune con funzioni di Presidente e
Segretario, da un rappresentante del Comando provinciale VVFF e dell'UTF
competenti per territorio. In caso di nuovo impianto la Commissione è integrata
da un funzionario del Servizio regionale carburanti.
3. Ai singoli componenti
la Commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario il cui
importo è stabilito dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a). Le spese
di collaudo sono a carico della ditta richiedente.
Art. 17
(Impianto
ed esercizio provvisorio)
1. Il Comune, nelle more
della ristrutturazione di un impianto o in attesa del collaudo, su richiesta del
titolare, può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un
periodo non superiore a centottanta giorni.
2. La domanda è
presentata al Comune competente, unitamente a una perizia giurata a firma di un
tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente con particolare
riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e
urbanistici. Non può essere rilasciata l'autorizzazione all'esercizio
provvisorio per apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione dei
prodotti gpl e metano.
Art. 18
(Termine
per ultimazione dei lavori)
1. I lavori per la
realizzazione di nuovi impianti o delle modifiche previste all'articolo 5, comma
1, lettere c) ed f), devono essere ultimati entro il termine massimo di un anno
dal rilascio dell'autorizzazione.
2. Il termine di cui al
comma 1, in presenza di comprovata e documentata necessità, può essere prorogato
per ulteriori mesi sei, ovvero, in caso di documentata causa di forza maggiore,
per tutta la durata dell'impedimento.
3. Entro il termine di
ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di collaudo al Comune
competente.
Capo VI
Sistema
informativo e Osservatorio, sanzioni, Commissione
consultiva
carburanti
Art. 19
(Sistema
informativo e Osservatorio)
1. La Regione effettua
un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione e
ammodernamento della rete distributiva dei carburanti e promuove un'attività
permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e
congiunturali del settore nel contesto del quadro economico regionale, nazionale
e internazionale, mediante l'istituzione, nell'ambito della struttura
competente, dell'Osservatorio regionale che si raccorda con gli altri sistemi
informativi regionali e l'Osservatorio nazionale per
concorrere:
a) alla programmazione regionale nel
settore;
b) alla diffusione delle informazioni
presso le istituzioni e le categorie economiche.
2. I Comuni, i titolari
delle autorizzazioni, i gestori, i Comandi provinciali VVFF, l'Ente Nazionale
per le Strade (ANAS), le Province e gli UTF trasmettono alla Regione i dati
relativi alle principali informazioni sulla rete distributiva dei
carburanti.
3. L'Osservatorio
regionale cura la raccolta e l'aggiornamento di tali dati promuovendo indagini,
studi e ricerche per realizzare strumenti d'informazione periodica destinati
agli operatori, alle organizzazioni sindacali e professionali, agli istituti di
ricerca e alle istituzioni pubbliche.
4. L'Osservatorio
regionale si raccorda con la Commissione consultiva regionale carburanti e con
l'Osservatorio nazionale quale organo comune per il migliore esercizio delle
proprie funzioni.
Art. 20
(Sanzioni
amministrative)
1. L'installazione o
l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità
dell'autorizzazione comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 2 mila a euro 20 mila. Nel caso di assenza di autorizzazione il Comune
dispone la chiusura immediata dell'impianto, la rimozione delle attrezzature e
il ripristino dei luoghi con spese a carico dei
trasgressori.
2. L'installazione o
l'esercizio di un impianto a uso privato in assenza dell'autorizzazione comunale
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 2 mila e la
chiusura immediata dell'impianto.
3. E' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2 mila 500
colui che:
a) omette di osservare le disposizioni
in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di
carburante;
b) omette la comunicazione delle
modifiche sugli impianti o effettua modifiche/ristrutturazione in mancanza della
prevista autorizzazione;
c) omette l'esposizione del cartello
relativo alle turnazioni e ai prezzi praticati;
d) non si attiene a quanto disposto
dall'articolo 22;
e) preleva o rifornisce carburanti in
recipienti non regolamentari senza la prescritta
autorizzazione;
f) rifornisce carburanti a terzi da un
impianto a uso privato;
g) rifornisce carburante ad autovetture
da un impianto per unità da diporto.
4. Il Comune, in caso di
recidiva, oltre la sanzione amministrativa dispone anche la chiusura
dell'impianto fino a un massimo di quindici giorni.
5. L'applicazione delle
sanzioni previste dai commi precedenti è di competenza del Comune ove è
installato l'impianto, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art.
21
(Commissione consultiva regionale carburanti)
1. Con decreto del
Presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione consultiva
regionale carburanti, nella quale sono chiamati a farne parte componenti in
rappresentanza di enti e organizzazioni di categoria, con compiti di analisi e
formulazione di proposte in ordine al processo di ristrutturazione e
ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.
2. La composizione, il
funzionamento e la durata della Commissione sono stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 2, lettera a).
3. Ai componenti della
Commissione non è dovuto alcun compenso e/o indennità.
TITOLO II
DISPOSIZIONI
FINALI
Capo VII
Stato di
conservazione degli impianti, vigilanza e controllo, norme transitorie,
abrogazione di norme
Art. 22
(Stato di
conservazione degli impianti)
1. Per assicurare e
garantire la continuità e regolarità del servizio di distribuzione automatica di
carburanti per uso autotrazione, le attrezzature degli impianti devono essere
mantenute in perfetto stato di efficienza e di conservazione anche ai fini
dell'estetica e del decoro.
2. Il titolare
dell'autorizzazione deve garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria non
solo delle attrezzature costituenti il punto vendita, ma anche dell'area
interessata all'impianto medesimo e di tutti i locali destinati ai vari servizi
accessori per l'utenza e per l'automobilista.
Art. 23
(Vigilanza
e controllo)
1. La vigilanza
sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Comuni, nonché da
funzionari della struttura regionale competente in materia di carburanti. I
titolari delle autorizzazioni e i gestori devono consentire agli stessi il
libero accesso agli impianti fornendo le informazioni del caso e la necessaria
documentazione.
2. La Regione, in caso
di mancato rispetto o violazione dei termini previsti per l'esercizio delle
funzioni amministrative di cui alla presente legge, può adottare, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, previa diffida nei confronti dei
Comuni, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il
rispetto dei termini e delle norme violate.
3. Restano fermi i
controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e
incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale
demandati alle amministrazioni competenti.
Art. 24
(Norme
transitorie e finali)
1. Le norme contenute
nella presente legge sono applicabili anche alle autorizzazioni rilasciate dopo
l'entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di
apertura e regolazione dei mercati).
2. Fino all'emanazione
dei regolamenti di cui all'articolo 2 restano in vigore gli indirizzi
programmatici impartiti dalla Giunta regionale con delibere n. 35 del 19
febbraio 1999 e n.11 del 19 gennaio 2000.
3. La Commissione
consultiva regionale carburanti di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 1990,
n.13
(Disciplina degli impianti di carburante.
Norme per la razionalizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni
amministrative) continua a operare fino alla nomina della nuova Commissione
prevista dall'articolo 21 della presente legge.
Art. 25
(Abrogazione di norme)
1. Con
l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2 s'intendono abrogate tutte le
precedenti leggi regionali in materia e in particolare:
a)
23
maggio 1980, n. 49
(Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione
automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso di
autotrazione);
b) 30
maggio 1985, n. 50
(Modifica alla legge
regionale 23 maggio 1980, n. 49);
c) 20
aprile 1990, n.13
(Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la razionalizzazione della
rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative)
d) 1°
settembre 1993, n. 20
(Modifica alla legge
regionale 20 aprile 1990, n. 13).
La presente legge è dichiarata
urgente.
Data a Bari, addì 13 dicembre 2004