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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2004
Numero
23
Data
13/12/2004
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 14 dicembre 2004, n. 148
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

TITOLO I

NORME DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO REGIONALE
DI RAZIONALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO
DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI


Capo I
Finalità e disposizioni generali, obiettivi e rinvii


Art.1
(Oggetto e finalità)


1. La Regione Puglia, con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, disciplina gli indirizzi di programmazione per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti al fine di:


a) migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo;


b) favorire il contenimento dei prezzi;


c) garantire il servizio;


d) incrementare anche qualitativamente i servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente.


Art. 2
(Articolazione dell'intervento regionale)


1. L'attuazione della presente legge avviene attraverso i seguenti regolamenti:


a) rete stradale ordinaria contenente:


  1) semplificazione delle procedure per l'apertura e modifica degli impianti;


  2) definizioni delle zone omogenee comunali e indici di edificabilità;


  3) definizioni delle tipologie, superfici e distanze tra impianti;


  4) criteri d'incompatibilità degli impianti;


  5) flessibilizzazione degli orari minimali di apertura e turnazioni;


  6) sviluppo delle attività commerciali integrative sugli impianti;


  7) funzionamento del sistema informativo regionale della rete distributiva dei carburanti;


  8) costituzione Commissione consultiva regionale carburanti;

 

  9) ogni altra disposizione necessaria per dare attuazione alla presente legge.


b) rete autostradale e raccordi autostradali contenente:


      1) requisiti, modalità e procedure per il rilascio delle concessioni.


2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva regionale carburanti.


Capo II
Disposizioni riguardanti gli impianti


Art. 3
(Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni)


1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio per i nuovi impianti, per le modifiche o l'ammodernamento degli stessi, nel rispetto della presente legge e dei criteri e parametri definiti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a).


2. Il Comune rilascia il titolo edilizio in maniera contestuale o successiva all'autorizzazione che deve essere inviata in copia al Servizio regionale carburanti.


3. I Comuni, entro quindici anni dall'autorizzazione o dalla precedente verifica, accertano l'idoneità tecnica degli impianti anche ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.


4. Nei Comuni in cui è istituito e operante lo Sportello unico, lo stesso è competente alla procedura di rilascio di tutte le autorizzazioni e altri titoli necessari per l'esercizio dell'impianto, nel rispetto della presente legge.


Art. 4
(Tipologie e attività commerciali integrative)


1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento.


2. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), nonché di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. Tutte le predette attività non oil sono consentite in deroga alle norme di settore.


3. Le autorizzazioni comunali alle attività commerciali integrative previste dal comma 2 devono contenere l'esplicita dichiarazione che le stesse sono strettamente connesse all'impianto dì distribuzione carburante, non possono essere cedute a terzi autonomamente e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.


4. Gli impianti possono essere dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento senza limitazioni di orario e autorizzati esclusivamente alle condizioni e prescrizioni disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a), purchè sia comunque garantita adeguata sorveglianza.


5. Possono essere autorizzati impianti monocarburanti di metano autotrazione secondo i criteri e parametri che saranno definiti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a).


Art. 5
(Modifica e ristrutturazione degli impianti)


1. Costituisce modifica all'impianto:


a) la variazione del numero di colonnine;


b) la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla;

 

c) l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature;


d) il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;


e) la variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;


f) la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto;


g) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;


h) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;


i) la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;


j) la trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.


2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere b), d), g), h) e i) devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione al Comune.


3. La corretta realizzazione delle modifiche di cui al comma 1, lettere a), e) e j) è asseverata attraverso la perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici e artistici.


4. Le modifiche di cui al comma 1, lettere c) ed f) devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.


5. La detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione, ai fini conoscitivi, al Comune, al Comando provinciale Vigili del fuoco (VVFF), all'Ufficio tecnico di finanza (UTF).


Art. 6
(Impianti stagionali)


1. Gli impianti, situati nelle località caratterizzate da turismo stagionale per un determinato periodo dell'anno, possono acquisire la qualifica di stagionali, previa richiesta al Comune competente da parte del titolare dell'impianto.


2. Il Comune autorizza l'esercizio nell'ambito del periodo stagionale di maggior afflusso turistico e comunque per un periodo non superiore a sei mesi per anno obbligando il titolare dell'impianto a osservare gli orari e le turnazioni stabilite per gli altri impianti esistenti nel territorio comunale.


3. Il Comune autorizza altresì l'esercizio di nuovi impianti nell'ambito del periodo stagionale di maggior afflusso turistico nel rispetto dei regolamenti di cui all'articolo 2, lettera a).


Capo III
Impianti gpl, metano, a uso privato, contenitori mobili,
impianti marini e autostradali


Art. 7
(Rete degli impianti gpl  e metano autotrazione)


1. Al fine di evitare concentrazioni geografiche e per favorire un'equa distribuzione dei prodotti gpl e metano autotrazione sul territorio regionale, ferme restando le condizioni di sicurezza definite dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, anche gli impianti esistenti sui quali s'intende installare il gpl e il gas metano per autotrazione devono rispettare le distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a).



Art. 8
(Impianti autostradali)


1. Le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali sono di competenza della Regione. Pertanto, le concessioni sono rilasciate direttamente dalla Regione, nel quadro della programmazione territoriale regionale, alle condizioni così come definite nel regolamento di cui all'articolo 2, lettera b).


Art. 9
(Impianti di distribuzione a uso privato e
contenitori-distributori rimovibili)


1. Gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione a uso privato e i contenitori-distributori rimovibili per liquidi di categoria "C" di cui al decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri), sono autorizzati esclusivamente per il rifornimento di automezzi, automotrici ferroviarie, mezzi da lavoro, di proprietà di imprese produttive o di servizi, a eccezione di quelli appartenenti ad Amministrazioni dello Stato, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili nel rispetto della presente legge e dei criteri e parametri definiti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a).


2. I titolari di impianti esistenti e sprovvisti della prevista autorizzazione comunale devono fare richiesta di regolarizzazione amministrativa entro novanta giorni dalla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 2, lettera a), purchè con esso compatibili.


Art. 10
(Impianti marini)


1. Gli impianti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di unità da diporto o per buncheraggio navi e motopesca sono autorizzati dal Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti di distribuzione sulla rete stradale a esclusione dei parametri relativi a distanze e superfici.


2. Gli impianti sono adibiti all'esclusivo rifornimento delle unità da diporto e pertanto devono essere ubicati in posizione tale da non consentire il rifornimento ai veicoli stradali.


3. Non è consentita la concessione per nuovi impianti SA (Schiavi Accise) qualora nel porto siano installati e funzionanti altri impianti con erogato medio inferiore a duemila tonnellate nel biennio solare precedente.


Art. 11
(Autorizzazione al prelievo di carburanti)


1. Gli operatori economici e gli altri utenti che hanno necessità di rifornire i propri mezzi fissi o cingolati direttamente sul posto di lavoro devono essere in possesso dell'autorizzazione di durata annuale, rinnovabile, rilasciata dal Comune in cui operano.


2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dichiarazione da parte del richiedente del numero e identificazione dei mezzi da rifornire, degli impianti stradali da utilizzare per il rifornimento e dell'utilizzo di regolamentari contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza.


Art. 12
(Impianti di pubblica utilità  in aree svantaggiate)


1. Sono ritenuti di pubblica utilità:


a) l'impianto ubicato in un comune montano, frazione o altra località la cui distanza da altri impianti è tale da compromettere il servizio di erogazione della distribuzione dei carburanti per uso autotrazione;


b) l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel comune.


2. II Comune, per esigenze di pubblica utilità e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione di un nuovo impianto, può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto ricadente nella fattispecie di cui al comma 1, anche se lo stesso risulta incompatibile.


Capo IV
Sospensione, decadenza, trasferimento titolarità


Art. 13
(Sospensione dell'esercizio)


1. I titolari degli impianti non possono sospendere l'esercizio dell'attività senza l'autorizzazione del Comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.


2. Per accertati motivi di pubblico interesse o per evidenti ragioni di sicurezza il Comune può disporre la sospensione dell'impianto revocando, in caso di inottemperanza, l'autorizzazione.


3. Il Comune, su motivata e documentata richiesta del titolare dell'impianto, può autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per ulteriori sei mesi. La mancata riapertura nei termini succitati, previa diffida da parte del Comune, comporta la decadenza di cui all'articolo 14.


4. La sospensione, qualora sia determinata da documentata causa di forza maggiore, può essere protratta per tutta la durata dell'impedimento.


Art. 14
(Decadenza dell'autorizzazione)


1. L'autorizzazione decade nel caso in cui l'impianto non risulti adeguabile a seguito di verifica di compatibilità da parte del Comune o si verifichi la chiusura volontaria.


2. L'autorizzazione è revocata anche nel caso in cui il titolare:


  a) non rispetti il termine previsto dall'articolo 18;


  b) non rispetti i termini accordati per la sospensione dell'esercizio di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13;


  c) non rispetti le condizioni previdenziali ed economiche sancite dagli accordi di categoria.


Art. 15
(Trasferimento della titolarità)


1. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti, congiuntamente, entro quindici giorni dall'atto di cessione dello stesso, ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e all'UTF.


2. Il Comune: verifica gli atti comprovanti per legge il trasferimento di proprietà delle attrezzature; accerta i requisiti soggettivi del subentrante; prende atto del trasferimento entro i trenta giorni dandone comunicazione a tutti gli enti e uffici interessati al procedimento amministrativo.


Capo V
Collaudo, impianto ed esercizio provvisorio, termine
esecuzione lavori


Art. 16
(Collaudo)


1. I nuovi impianti e le modifiche apportate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere c) ed f), non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo da parte dell'apposita Commissione comunale. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.


2. Il collaudo è predisposto dal Comune competente mediante costituzione di apposita Commissione composta almeno da due rappresentanti del Comune con funzioni di Presidente e Segretario, da un rappresentante del Comando provinciale VVFF e dell'UTF competenti per territorio. In caso di nuovo impianto la Commissione è integrata da un funzionario del Servizio regionale carburanti.


3. Ai singoli componenti la Commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario il cui importo è stabilito dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a). Le spese di collaudo sono a carico della ditta richiedente.


Art. 17
(Impianto ed esercizio provvisorio)


1. Il Comune, nelle more della ristrutturazione di un impianto o in attesa del collaudo, su richiesta del titolare, può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni.


2. La domanda è presentata al Comune competente, unitamente a una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici. Non può essere rilasciata l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione dei prodotti gpl e metano.


Art. 18
(Termine per ultimazione dei lavori)


1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti o delle modifiche previste all'articolo 5, comma 1, lettere c) ed f), devono essere ultimati entro il termine massimo di un anno dal rilascio dell'autorizzazione.


2. Il termine di cui al comma 1, in presenza di comprovata e documentata necessità, può essere prorogato per ulteriori mesi sei, ovvero, in caso di documentata causa di forza maggiore, per tutta la durata dell'impedimento.


3. Entro il termine di ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di collaudo al Comune competente.


Capo VI
Sistema informativo e Osservatorio, sanzioni, Commissione
consultiva carburanti


Art. 19
(Sistema informativo e Osservatorio)


1. La Regione effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti e promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore nel contesto del quadro economico regionale, nazionale e internazionale, mediante l'istituzione, nell'ambito della struttura competente, dell'Osservatorio regionale che si raccorda con gli altri sistemi informativi regionali e l'Osservatorio nazionale per concorrere:


  a) alla programmazione regionale nel settore;


  b) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.


2. I Comuni, i titolari delle autorizzazioni, i gestori, i Comandi provinciali VVFF, l'Ente Nazionale per le Strade (ANAS), le Province e gli UTF trasmettono alla Regione i dati relativi alle principali informazioni sulla rete distributiva dei carburanti.


3. L'Osservatorio regionale cura la raccolta e l'aggiornamento di tali dati promuovendo indagini, studi e ricerche per realizzare strumenti d'informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni sindacali e professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche.


4. L'Osservatorio regionale si raccorda con la Commissione consultiva regionale carburanti e con l'Osservatorio nazionale quale organo comune per il migliore esercizio delle proprie funzioni.


Art. 20
(Sanzioni amministrative)


1. L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell'autorizzazione comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a euro 20 mila. Nel caso di assenza di autorizzazione il Comune dispone la chiusura immediata dell'impianto, la rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a carico dei trasgressori.


2. L'installazione o l'esercizio di un impianto a uso privato in assenza dell'autorizzazione comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 2 mila e la chiusura immediata dell'impianto.


3. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2 mila 500 colui che:


  a) omette di osservare le disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante;


  b) omette la comunicazione delle modifiche sugli impianti o effettua modifiche/ristrutturazione in mancanza della prevista autorizzazione;


  c) omette l'esposizione del cartello relativo alle turnazioni e ai prezzi praticati;


  d) non si attiene a quanto disposto dall'articolo 22;


  e) preleva o rifornisce carburanti in recipienti non regolamentari senza la prescritta autorizzazione;


  f) rifornisce carburanti a terzi da un impianto a uso privato;


  g) rifornisce carburante ad autovetture da un impianto per unità da diporto.


4. Il Comune, in caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa dispone anche la chiusura dell'impianto fino a un massimo di quindici giorni.


5. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti è di competenza del Comune ove è installato l'impianto, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).


Art. 21
(Commissione consultiva regionale carburanti)


1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione consultiva regionale carburanti, nella quale sono chiamati a farne parte componenti in rappresentanza di enti e organizzazioni di categoria, con compiti di analisi e formulazione di proposte in ordine al processo di ristrutturazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.


2. La composizione, il funzionamento e la durata della Commissione sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a).


3. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso e/o indennità.

 

 

TITOLO II
DISPOSIZIONI FINALI


Capo VII
Stato di conservazione degli impianti, vigilanza e controllo, norme transitorie,
abrogazione di norme


Art. 22
(Stato di conservazione degli impianti)


1. Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature degli impianti devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e di conservazione anche ai fini dell'estetica e del decoro.


2. Il titolare dell'autorizzazione deve garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria non solo delle attrezzature costituenti il punto vendita, ma anche dell'area interessata all'impianto medesimo e di tutti i locali destinati ai vari servizi accessori per l'utenza e per l'automobilista.


Art. 23
(Vigilanza e controllo)


1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Comuni, nonché da funzionari della struttura regionale competente in materia di carburanti. I titolari delle autorizzazioni e i gestori devono consentire agli stessi il libero accesso agli impianti fornendo le informazioni del caso e la necessaria documentazione.


2. La Regione, in caso di mancato rispetto o violazione dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, può adottare, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, previa diffida nei confronti dei Comuni, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate.


3. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.


Art. 24
(Norme transitorie e finali)


1. Le norme contenute nella presente legge sono applicabili anche alle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati).


2. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2 restano in vigore gli indirizzi programmatici impartiti dalla Giunta regionale con delibere n. 35 del 19 febbraio 1999 e n.11 del 19 gennaio 2000.


3. La Commissione consultiva regionale carburanti di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 1990, n.13

 (Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la razionalizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative) continua a operare fino alla nomina della nuova Commissione prevista dall'articolo 21 della presente legge.


 

Art. 25

  (Abrogazione di norme)


1. Con l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2 s'intendono abrogate tutte le precedenti leggi regionali in materia e in particolare:


a)
23 maggio 1980, n. 49 (Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso di autotrazione);


  b)
30 maggio 1985, n. 50 (Modifica alla legge regionale 23 maggio 1980, n. 49);

  c) 20 aprile 1990, n.13 (Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la razionalizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative)


  d)
1° settembre 1993, n. 20 (Modifica alla legge regionale 20 aprile 1990, n. 13).


   La presente legge è dichiarata urgente.

           Data a Bari, addì 13 dicembre 2004