TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Oggetto della legge)
1. Con la
presente legge e con i provvedimenti ad essa collegati e successivi, la Regione
disciplina l’esercizio dell’attività commerciale, gli indirizzi di
programmazione della rete distributiva e gli interventi volti alla
qualificazione e allo sviluppo del commercio, in conformità di quanto stabilito
dall’articolo 41 della Costituzione, dei principi della legge 10 ottobre 1990, n.287, recante norme per la
tutela della concorrenza e del mercato, e dall’articolo 1336 del codice civile.
2. La presente
legge non si applica:
a)
ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono
l’impianto e l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive
modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità
medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
b)
ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente
generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive
modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive
modificazioni;
c)
alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge
27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
d)
ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di
vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all’articolo 2135 del codice
civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla
legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, nonché nei limiti di
cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228;
e)
alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all’articolo 1 del
regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive
modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per
uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di
distribuzione automatica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n.
1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32;
f) agli
artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8
agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a
questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al
committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione
del servizio;
g)
ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o
associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti
ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività e a coloro
che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente
raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio dei diritti di
erbatico, di fungatico e di diritti similari;
h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere
d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie
pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante
supporto informatico;
i) alla
vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell’articolo 106 delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni;
l) all’attività
di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie
e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le
sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di
svolgimento delle manifestazioni stesse;
m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche
private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano
pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di
propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività.
3. Resta
fermo quanto previsto per l’apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4
novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni, nonché dal decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
Art. 2
(Articolazione dell’intervento
regionale)
1. L’attuazione
della presente legge avviene attraverso provvedimenti attuativi contenenti:
a) i requisiti e le procedure per
l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita;
b) gli obiettivi di presenza e di
sviluppo per le grandi strutture di vendita;
c) le modalità di organizzazione,
la durata e le materie dei corsi professionali di cui all’articolo 6;
d) la definizione di comune ad
economia prevalentemente turistica e città d’arte di cui all’articolo 18;
e) le modalità di effettuazione
delle vendite straordinarie di cui all’articolo 20;
f) le modalità per
l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio regionale di cui
all’articolo 21;
g) le modalità di autorizzazione
e finanziamento dei centri di assistenza tecnica di cui all’articolo 22.
2.I provvedimenti attuativi di
cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale, entro centocinquanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di
parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e previa
consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del
commercio maggiormente rappresentative a livello regionale. Si avvia altresì la
consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3.Con le stesse procedure e nei
termini di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale provvede ad adottare,
di concerto con le Camere di commercio e sentito l’Osservatorio del commercio,
le disposizioni necessarie affinché per le comunicazioni e le autorizzazioni di
cui alla presente legge, venga utilizzata una modulistica univoca.
Art. 3
(Finalità)
1. La presente legge e i
provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 2 perseguono le seguenti
finalità:
a) la tutela dei consumatori in
riferimento alla corretta informazione sull’assortimento, sicurezza e qualità e
alla pubblicizzazione dei prezzi, dei prodotti, nonché delle possibilità di
approvvigionamento;
b) la trasparenza del mercato, la
concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
c) il contenimento dei prezzi;
d) lo sviluppo della rete
distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, promuovendo il
pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive
e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e
alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
e) l'equilibrio funzionale e
insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle
risorse territoriali, in raccordo con le disposizioni della legge regionale 31
maggio 1980, n. 56 in materia di tutela del territorio e della deliberazione
della Giunta regionale del 13 novembre 1989, n. 6320, relativa ai criteri per
la formazione degli strumenti urbanistici e per il calcolo del fabbisogno
residenziale e produttivo, e della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali
di governo e uso del territorio);
f) il concorso alla
valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, delle attività turistiche e
del patrimonio storico e culturale regionale;
g) la conservazione e
rivitalizzazione della funzione commerciale all’interno dei centri storici
nelle aree urbane;
h) l’articolazione di un servizio
di prossimità nelle aree periferiche e
di nuova urbanizzazione;
i) la valorizzazione e la
salvaguardia del servizio commerciale nelle aree rurali, montane e nei comuni minori,
con particolare riferimento a quelli con minore dotazione di servizio;
j) la qualificazione e
l'aggiornamento professionale degli operatori commerciali, con particolare
riguardo ai titolari di piccole e medie imprese;
k) la predisposizione di un sistema
di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva
regionale, attraverso il coordinamento operativo tra Regione, Comuni e Camere
di commercio per la gestione dei flussi informativi;
l) la trasparenza e la
semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema
decisionale coordinato tra le Regioni, le Province e i Comuni;
m) l’articolazione del servizio
sul territorio al fine di minimizzare gli spostamenti generati dalla funzione
commerciale.
(Definizioni)
1. Ai fini della
presente legge si intendono:
a) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad
altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori
professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la
forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su
aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione,
direttamente al consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, la misura
dell’area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da
banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti,
adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di
vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a
magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici,
gli spazi collocati davanti alle casse e altri servizi nei quali non è previsto
l’ingresso dei clienti;
d) per superficie di vendita di un centro commerciale, quella
risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio
in esso presenti.
2. Per forme speciali
di vendita al dettaglio si intende:
a) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese,
pubbliche o private, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli
privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture
militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
b) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
c) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione;
d) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
(Classificazione delle strutture
commerciali)
1. Il presente
articolo definisce la classificazione delle strutture commerciali; nell’ambito
dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
possono essere determinate specificazioni alle classificazioni, alla loro
applicazione nonché mutare i limiti massimi di cui ai commi 2 e 3 articolandoli
per le diverse classificazioni merceologiche anche in funzione di specifici
obiettivi di sviluppo.
2. I settori
merceologici, definiti sulla base della classificazione ISTAT-ATECO91, sono i
seguenti:
a) settore alimentare e misto
(alimentare e non alimentare);
b) settore non alimentare beni
per la persona: comprendente i prodotti non alimentari dei settori 52.33
cosmetici e articoli di erboristeria, 52.42 abbigliamento, 52.43 calzature;
c) settore non alimentare altri
beni: 52.44 mobili e articoli
d’illuminazione, 52.45 elettrodomestici e apparecchi radio e televisori,
52.46.1 ferramenta articoli per il fai da te, 52.47 libri e articoli di
cartoleria, 52.48 altri prodotti;
d) settore non alimentare altri beni
a basso impatto urbanistico: comprendente i prodotti non alimentari dei
settori: 50.1 commercio autoveicoli, 52.46.3 articoli igienico sanitari,
52.46.4 materiali per l’edilizia, 52.46.5 materiali termoidraulici, 52.46.6
macchine attrezzature e prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio, 52.48.8
natanti e accessori, nel caso in cui siano commercializzati solo i prodotti di
cui al presente settore. La superficie di vendita dell’esercizio è calcolata
nella misura di 1/10 della superficie di vendita come definita all’articolo 4,
comma 1, lettera c).
3. Le tipologie
dimensionali degli esercizi commerciali sono le seguenti:
a) esercizi di vicinato: con
superficie di vendita fino a 250 mq;
b) medie strutture di vendita: con superficie di
vendita compresa tra 251 e 2.500 mq così articolate:
1. M1. medie strutture di
livello locale con superficie di vendita da
251 fino a 600 mq;
2. M2. medie strutture
intermedie con superficie di vendita da 601 a
1.500 mq;
3. M3. medie strutture
attrattive con superficie di vendita da 1501 a
2500 mq.;
c) grandi strutture di vendita: con superficie di vendita
superiore ai 2.500 mq. così articolate:
1. G1 grandi strutture inferiori
con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 mq;
2. G2 grandi strutture superiori con superficie
di vendita maggiore di 4.500 mq. fino a 15.000 mq.
4. Le modalità insediative degli
esercizi commerciali sono le seguenti:
a) strutture isolate: esercizi
che non condividono spazi, accessibilità e servizi con altre strutture
commerciali con una superficie di vendita massima di 15.000 mq.;
b) centro commerciale: costituito
da un’insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a
destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente
con una superficie di vendita massima di 25.000 mq di cui almeno il 20 per
cento destinato a esercizi di vicinato;
c) area commerciale integrata:
un’area prevalentemente dedicata al commercio in cui esistono o vengono
progettate una pluralità di medie e grandi strutture di vendita, anche
insediate in unità edilizie autonome e realizzate in tempi diversi,
configurabili come complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti.
5. Gli insediamenti di cui alle
lettere a), b) e c) del precedente comma devono essere previsti nella
programmazione commerciale e dagli strumenti urbanistici dei comuni e
autorizzati secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e
b).
6. Sono definiti di interesse locale i centri commerciali
che, per collocazione e strutturazione, non esercitano significativi effetti
sulla rete distributiva di altri comuni oltre a quello in cui sono insediati e
che hanno una superficie di vendita massima di 4.000 mq in cui la superficie di
un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria M3. Tali strutture
verranno attivate secondo le previsioni delle medie superfici.
(Requisiti
di accesso all’attività)
1. L’esercizio, in
qualsiasi forma, di un’attività di commercio, anche se effettuata nei confronti
di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno
dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale
per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione Puglia, da un’altra
Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere almeno in
possesso di un diploma di istituto secondario;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni
nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio o
avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio,
presso imprese esercenti l’attività, in qualità di dipendente qualificato
addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente
o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore
familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS.
Per gli
esercenti attività nel settore alimentare vengono definiti requisiti formativi
specifici.
2. In caso di
società, il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con
riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta
all’attività commerciale.
3. Non possono
esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza
passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata,
in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena
detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di
cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione,
riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena
detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio
dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per
uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517
del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio
degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti a una delle misure di
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza.
4.
L’accertamento delle condizioni di cui al comma 3 è effettuato sulla base delle
disposizioni previste dall’articolo 688 del codice di procedura penale, dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’articolo
10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dall’articolo 18 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
5.
Il divieto di esercizio dell’attività commerciale, ai sensi del comma 3,
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è
stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in
giudicato della sentenza.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DELLE RETE DISTRIBUTIVA
(Contenuti dei documenti di
programmazione)
1. In attuazione delle finalità
di cui all’articolo 3, i documenti regionali di programmazione della rete
distributiva di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), si articoleranno
sulla base delle seguenti direttive:
a)
requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di
vendita. Il
documento deve contenere:
1) Procedure
per la valutazione delle domande di autorizzazione di grandi strutture di
vendita,che comprende:
1.1 modulistica e documentazione necessaria alla presentazione della
domanda;
1.2 procedure e funzionamento della Conferenza dei servizi;
1.3 modalità di valutazione delle domande;
1.4 criteri per la valutazione d’impatto dei progetti d’insediamento;
2)
Articolazione:
2.1 ulteriori specificazioni in relazione a quanto previsto
nell’articolo 5, in relazione alla specificità dei diversi settori, tipologie e
modalità insediative;
2.2 definizione e semplificazione dell’iter
autorizzativo per: strutture di interesse locale, ampliamenti di modesta
entità, strutture rientranti all’interno di aree aventi normative o esigenze
specifiche;
3)
Standard urbanistici:
dotazione minima di parcheggi privati pertinenziali, requisiti di accessibilità
delle strutture;
4)
Indicazioni ai Comuni: norme di raccordo fra la programmazione comunale e sovracomunale,
per l’individuazione delle aree potenzialmente idonee all’insediamento di medie
e grandi strutture di vendita.
b) obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi
strutture di vendita. Il documento deve contenere:
1) previsioni di
grandi strutture di vendita sul territorio regionale per: settore merceologico,
classe dimensionale e tipologia
insediativa;
2) indirizzi e
obiettivi di espansione della rete distributiva che ne garantiscano un
equilibrio sul territorio. Le aree sovracomunali configurabili come unico
bacino di utenza sono identificate nel territorio delle cinque province;
3) previsioni realizzate sulla base di un’analisi delle
esigenze dei consumatori e dell’offerta distributiva esistente e/o autorizzata
ancorché non attiva. Si intende confermata la validità dei nulla osta comunque
rilasciati sulla base di provvedimenti dei commissari ad acta nominati dai
tribunali amministrativi regionali, alla data di approvazione della presente
legge. Il rilascio delle relative autorizzazioni è da richiedere entro novanta
giorni dalla data di approvazione della presente legge ed è soggetto a
verifica, da parte del Comune, della presenza degli altri requisiti di legge;
4) criteri per l’individuazione delle priorità in caso di
domande concorrenti.
2. Gli
obiettivi di presenza hanno durata di tre anni dalla data della loro
approvazione e contengono le modalità di aggiornamento delle previsioni.
Art. 8
(Modalità di apertura, trasferimento e
ampliamento degli esercizi)
1. L’apertura, il
trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato
sono soggetti a previa comunicazione al Comune competente per territorio e
possono essere effettuati decorsi trenta giorni dall’invio della comunicazione.
2.
Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
a)
di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6;
b) di avere rispettato i regolamenti
locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi
e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d’uso;
c) il settore o i settori
merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio;
d) di aver rispettato il CCNL.
3.
L’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e
l’ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita sono
soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
4. L’apertura, il trasferimento di sede, il
cambiamento di settore di vendita e l’ampliamento della superficie di un
centro commerciale necessita:
a) di autorizzazione per il
centro come tale, in quanto media o grande struttura di vendita, che è
richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari
degli esercizi commerciali che vi danno vita, purché associati per la creazione
del centro commerciale;
b) di autorizzazione o
comunicazione, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al
dettaglio presenti nel centro.
5. Nella domanda per il rilascio delle autorizzazioni di
cui sopra l’interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 6;
b) il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e
la superficie di vendita dell’esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all’articolo 9;
d) l’eventuale documentazione richiesta ai sensi del
comma 8 del presente articolo.
6. Il Comune adotta le norme sul
procedimento concernenti le domande relative alle medie strutture di vendita;
stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di
ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non
venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte
ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la
partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche.
7. La domanda di autorizzazione
per grandi strutture di vendita è inoltrata al Comune, alla Provincia e alla
Regione ed è esaminata
da una Conferenza di servizi indetta dalla Regione, composta dai rappresentanti
della Regione, della Provincia e del Comune competente per territorio. Le
deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti e il
rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del
rappresentante della Regione. Copia dell’autorizzazione deve essere trasmessa
alla Regione.
8. Le norme sulle procedure di valutazione delle domande,
anche nel caso di domande concorrenti, e sulla documentazione necessaria alla
presentazione sono contenute nella normativa di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a), e sono coordinate con quanto previsto dall’articolo 16 (Procedure
di verifica) della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11
(Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale).
9. Le procedure di valutazione
sono volte a:
a) garantire la trasparenza del
procedimento e snellezza
dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche;
b) garantire l’insediamento in
aree adeguate dal punto di vista urbanistico e ambientale;
c) garantire la concorrenza tra
diverse aree di insediamento al fine di garantire la migliore qualità degli
insediamenti;
d) definire il termine, comunque non
superiore a centottanta giorni dalla richiesta, entro il quale le domande
devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di
diniego.
10. Alle
riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a
titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni
dei consumatori e delle imprese del commercio e le OO.SS., più rappresentative
a livello regionale. Ove il bacino d’utenza riguardi anche parte del territorio
di altra regione confinante, la Conferenza dei servizi ne informa la medesima e
ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
11. La chiusura, il trasferimento
della gestione o della proprietà o la riduzione di superficie di un esercizio
commerciale sono soggetti a comunicazione da effettuarsi al Comune competente
per territorio. Nel caso di grandi strutture di vendita copia della
comunicazione deve essere inviata anche alla Regione.
12. L’attivazione
dell’autorizzazione deve essere effettuata integralmente entro un anno dal
rilascio per le medie strutture di vendita ed entro due anni per le grandi
strutture di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La proroga
viene concessa dal Comune competente per territorio, per le grandi strutture di
vendita previa riunione della Conferenza dei servizi di cui al comma 7.
(Concentrazioni e accorpamenti di
esercizi)
1. In assenza di strumenti
comunali di programmazione sono sempre concesse, fino al raggiungimento di una
superficie di vendita massima di 1.500 mq.:
a) l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di
vendita mediante concentrazione di esercizi di vicinato operanti nello stesso
comune da almeno tre anni. La superficie massima di vendita del nuovo esercizio
deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di
vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati;
b) l'autorizzazione
all'ampliamento di una media struttura di vendita mediante concentrazione o accorpamento
di esercizi di vendita operanti nello stesso comune e operanti da almeno tre
anni. La superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei
limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero
degli esercizi concentrati o accorpati e delle superfici delle medie strutture
concentrate o accorpate.
2. E’ fatto salvo il rispetto dei
requisiti urbanistici e le dotazioni di parcheggi.
3. I criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie
strutture di vendita
di cui all’articolo 15, lettera b), possono inibire o modificare le possibilità
previste al comma 1 del presente articolo.
(Gestione di reparto)
1. Il titolare
di un esercizio commerciale organizzato in più reparti, fermo restando l’applicazione
del contratto nazionale di lavoro e il rispetto delle norme vigenti in materia,
in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di vendita può
affidare uno o più reparti, perché lo gestisca in proprio per il periodo di
tempo convenuto, a un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6,
dandone comunicazione al registro delle imprese presso la Camera di commercio e
al Comune.
2. Qualora non
abbia provveduto a tali comunicazioni, il titolare risponde dell’attività del
soggetto stesso. Questi, a sua volta, deve dare comunicazione al Comune e alla
Camera di commercio. La fattispecie non costituisce caso di sub-ingresso.
(Sub-ingresso)
1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un
esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il
trasferimento della titolarità dell’autorizzazione, sempre che il subentrante
possieda i requisiti di cui all’articolo 6 della presente legge.
2. La comunicazione
di sub-ingresso è presentata, pena la decadenza, entro sei mesi dalla morte del
titolare o entro sessanta giorni dall’atto di trasferimento della gestione o
della titolarità dell’esercizio.
3. In caso di morte del titolare, l’autorizzazione è reintestata
all’erede o agli eredi che ne facciano comunicazione, purché gli stessi abbiano
nominato, con la maggioranza indicata dall’articolo 1105 del codice civile, un
solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano
costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui
all’articolo 6 della presente legge.
TITOLO III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE URBANISTICO
(Pianificazione territoriale e
urbanistica degli insediamenti commerciali)
1. I Comuni, entro centottanta
giorni dall’emanazione del provvedimento attuativo di cui all’articolo 2, comma
1, lettera a), individuano le aree idonee all’insediamento di strutture
commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità degli
indirizzi generali di cui all’articolo 3, con particolare riferimento al
dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse articolazioni previste
all’articolo 5.
2. L’insediamento di grandi
strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3 è consentito
solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici
attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di
miglioramento dell’accessibilità e/o di riduzione dell’impatto socio economico, ritenute necessarie.
(Dotazione di aree a parcheggio)
1. I Comuni, in sede di formazione degli strumenti
urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti, provvedono a
definire, previa analisi dello stato di fatto e delle previsioni di nuovi
insediamenti commerciali, le dotazioni di aree private destinate a parcheggio oltre quelli di legge
statale.
2. La dotazione di aree private destinate a parcheggio è
stabilita dal provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), tenendo
conto della dimensione, del settore merceologico e della tipologia insediativa nonché delle specificità dei
centri storici e delle zone urbanizzate.
3. I requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono
sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita, a
qualunque titolo intervenute. Il venire meno di tali requisiti determina la
revoca dell’autorizzazione commerciale.
4. Al fine di promuovere l’insediamento di attività
commerciali nei centri storici e nelle zone urbanizzate, il provvedimento di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), detta disposizioni particolari per
tali aree in merito alla dotazione di parcheggio.
5. Per gli
esercizi di vicinato non sono previste dotazioni di aree private a parcheggio.
(Correlazione tra concessione edilizia
e autorizzazione commerciale)
1. La
presentazione della domanda di autorizzazione per medie o grandi strutture di
vendita deve avvenire in maniera coordinata alla richiesta del relativo titolo
edilizio. Il regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, lett a), definisce le
modalità di coordinamento tra i due procedimenti.
2. Il rilascio
del titolo edilizio avviene in maniera contestuale o successiva al rilascio
dell’autorizzazione commerciale.
3. L’autorizzazione
amministrativa per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento delle medie e
grandi strutture di vendita può essere rilasciata soltanto in conformità degli
strumenti di pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica e previa
verifica delle condizioni di
compatibilità e delle dotazioni di standards urbanistici in relazione alla
tipologia dell’esercizio insediato o risultante dall’ampliamento.
INDICAZIONI AI COMUNI
(Strumenti comunali di programmazione
e incentivazione)
1. I Comuni, entro centottanta giorni dall’emanazione del
provvedimento attuativo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), per
l’esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le organizzazioni di
cui all’articolo 2, comma 2, si dotano dei seguenti strumenti :
a) documento di valutazione del
commercio con i seguenti
contenuti minimi:
1) un’analisi della rete
commerciale costituita almeno dalla quantificazione degli esercizi di vicinato
suddivisi per settore e dalla localizzazione e classificazione di ciascuna
media o grande struttura esistente;
2) un’analisi delle previsioni
del PRG vigente, consistente nella mappatura delle possibilità di insediamento
di strutture commerciali e delle relative condizioni normative e requisiti di
insediamento;
3) una valutazione delle
previsioni del PRG vigente rispetto ai criteri della presente legge;
4) l’individuazione delle aree da
sottoporre a misure di incentivo di cui agli articoli 16 e 17 della presente
legge.
Tale documento deve essere inviato alla Regione e
costituisce elemento di valutazione necessario per la Conferenza dei servizi
per il rilascio dell’autorizzazione per grandi strutture di vendita. In assenza
di tale provvedimento la Regione valuta l’autorizzazione sulla base dei criteri
di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
b) criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le
medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale:
1) i criteri individuano,
sulla base delle analisi di cui alla lettera a) e dell’evoluzione della domanda
di beni e servizi del Comune, i parametri per la graduazione e le modalità
attuative delle aree urbanisticamente idonee per l’insediamento di medie
strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono
articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le
modalità insediative previste dall’articolo 5;
2) i criteri
devono essere rivisti ogni tre anni sulla base dell’evoluzione del quadro
conoscitivo di cui alla lettera a) e delle potenzialità del mercato locale;
3) i criteri di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), definiscono le modalità di verifica
dell’influenza sovracomunale delle previsioni relative a grandi strutture di
interesse locale, medie strutture di vendita di tipo M3 e, limitatamente ai
comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, di tipo M2;
c) misure di promozione e
sviluppo del commercio nelle aree a vocazione commerciale dei centri storici, delle aree urbane, dei
centri di minor consistenza demografica e delle altre aree definite negli articoli 16 e 17.
(Sviluppo e promozione dei centri
storici e delle aree urbane)
1. I Comuni individuano, anche facendo riferimento alla
delimitazione degli strumenti urbanistici comunali, i centri storici e le aree
urbane a consolidata presenza commerciale da sottoporre a misure di incentivo e
di sostegno al commercio.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Comune può, all’interno dei
provvedimenti di cui all’articolo 15 o con appositi progetti di valorizzazione
commerciale, prevedere:
a) il divieto di vendita di particolari merceologie o
settori merceologici;
b) la possibilità di interventi in materia merceologica e
qualitativa, anche prevedendo incentivi a marchi di qualità o di produzione
regionale;
c) facilitazioni in materia di orari, apertura, vendite
straordinarie e di occupazione di suolo pubblico nelle aree attigue ai pubblici
servizi;
d) disposizioni particolari a tutela del patrimonio
storico, artistico o ambientale;
e) di disporre misure di agevolazione tributaria e sostegno
finanziario.
3. I progetti di valorizzazione commerciale di cui al comma
2 sono elaborati
d’iniziativa del Comune in accordo con i soggetti pubblici, i privati
interessati, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche
in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali.
4. Sono soggetti interessati tutti gli operatori del
settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli
esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge
25 agosto 1991, n. 287, gli esercenti attività di artigianato di servizio e di
valore storico e tradizionale, operanti all’interno dell’area individuata dal
Comune.
5. Nell’elaborazione del progetto il Comune esamina le
politiche pubbliche riferite all’area, la progettualità privata e l’efficacia
degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e
qualificazione dell’area stessa e dell’insieme di attività economiche in essa
presenti.
6. Il progetto di valorizzazione commerciale può
prevedere:
a)
la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di rilevante
riorganizzazione della logistica;
b)
l’attivazione o la modifica di servizi urbani;
c)
il riuso di contenitori esistenti per l’insediamento di nuove attività o il
potenziamento di quelle esistenti anche attraverso l’insediamento di medie
strutture di vendita;
d)
l’attuazione di azioni di promozione;
e) l’individuazione
di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio.
7. Il Comune, sulla
base del progetto, può:
a)
incentivare la qualificazione delle attività economiche esistenti o il loro
addensamento anche attraverso: l’utilizzo della fiscalità locale, la
monetizzazione o ridefinizione dei requisiti urbanistici, facilitando, anche
attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari, l’utilizzazione
commerciale dei locali degli edifici esistenti, anche dal punto di vista dei
requisiti igienico-edilizi;
b)
vietare i cambi di destinazione d’uso da attività commerciale, artigianale o
pubblico esercizio ad altri usi che comportino la cessazione delle attività.
8. La Regione
coordina gli interventi di cui al presente articolo con quelli previsti da
altre leggi regionali che possono applicarsi ai medesimi progetti al fine di
assicurare le sinergie fra i diversi canali di finanziamento.
(Sviluppo e rivitalizzazione dei centri
di minor consistenza demografica)
1. Nei comuni con popolazione residente inferiore a 5 mila
abitanti, nelle frazioni e nelle zone montane e insulari, individuate con atto
della Provincia ove le stesse ricadono, i Comuni possono dotarsi di appositi
strumenti di promozione e sviluppo della rete di vendita, comprendenti la
possibilità di realizzazione di centri polifunzionali di servizio.
2. I centri polifunzionali possono prevedere la presenza in
unica struttura, o complesso unitario comunque rientrante entro i limiti delle
medie strutture di tipo M1, di:
a) attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione
delle produzioni agroalimentari e artigianali pugliesi;
b) servizi per la promozione del territorio;
c) attività di pubblico esercizio, di vendita di giornali,
di servizi di informazione e telecomunicazione, compresi servizi pubblici e di
interesse pubblico da affidare in convenzione.
3. Per i centri polifunzionali possono essere previste:
a) l’esenzione da vincoli di orario o di chiusura
domenicale e festiva;
b) l’esenzione da tributi locali e regionali.
4. I centri polifunzionali sono promossi curando la massima
accessibilità all’utenza e la loro collocazione anche al servizio di più centri
abitati circonvicini. Della loro presenza è data idonea informazione agli
utenti, anche mediante segnalazione a distanza con apposita segnaletica
stradale.
5. Ai centri polifunzionali è dato riconoscimento con
provvedimento comunale comunicato alla Regione.
6. La Regione può intervenire con finanziamenti volti ad
agevolarne la costituzione e il funzionamento.
7. I Comuni possono procedere all’autointestazione e
contestuale cessione di azienda a terzi di attività commerciali, assunte per
finalità di servizio alla collettività.
8. Con appositi provvedimenti, la Giunta regionale
definisce gli ulteriori adempimenti necessari all’applicazione del presente
articolo.
(Orari
di apertura e di chiusura)
1. Gli
orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al
dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto
delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai Comuni,
sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e
dei lavoratori dipendenti.
2. Fatto salvo
quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio
possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore
sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può
liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio
esercizio non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere.
3. L’esercente è
tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del
proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi
di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva
dell’esercizio e, nei casi stabiliti dai Comuni, sentite le organizzazioni di
cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il Comune,
sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, individua
i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare
all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono quelli
del mese di dicembre, nonché ulteriori quattro domeniche o festività nel corso
degli altri mesi dell’anno. Ulteriori aperture possono essere definite in
accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
6. Nei comuni ad
economia prevalentemente turistica, nelle città d’arte o nelle zone del
territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di
apertura e di chiusura e possono derogare dall’obbligo di cui al comma 4.
7. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le
rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi,
ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al
dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni
ferroviarie, marittime e aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e
gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella
vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri,
dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti
d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale,
nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita
previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e
le sale cinematografiche.
8. Gli esercizi
del settore alimentare devono garantire l’apertura al pubblico in caso di più
di due festività consecutive. Il sindaco definisce le modalità per adempiere
all’obbligo di cui al presente comma.
(Pubblicità
dei prezzi)
1. I prodotti
esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del
locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui
banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben
leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o
con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando sono
esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un
unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi
organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo
dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le
merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti
sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trova già impresso in maniera
chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile
al pubblico, sono esclusi dall’applicazione del comma 2.
4. Restano salve
le disposizioni vigenti circa l’obbligo dell’indicazione del prezzo di vendita
al dettaglio per unità di misura.
(Vendite
straordinarie)
1. Per vendite
straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine
stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre
condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di
liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di esitare in
breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell’attività
commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale,
trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento
dell’anno, previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti
tali fatti.
3. Le vendite di
fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili
di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di
tempo.
4. Le vendite
promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte
dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite
disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve
essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere
comunque esposto.
6. La Regione,
con le modalità di consultazione di cui all’articolo 2, comma 2, disciplina con apposito provvedimento: le
modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta
informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di
liquidazione e delle vendite di fine stagione.
STRUMENTI DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO
(Osservatorio regionale del commercio)
1. E’ istituito l’Osservatorio regionale del commercio.
2. L’Osservatorio regionale opera in raccordo con
l’Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, al fine di garantire la realizzazione del sistema
coordinato di monitoraggio riferito all’entità e all’efficienza della rete
distributiva.
3. L’Osservatorio
regionale persegue le seguenti finalità:
a) realizzare un sistema informativo della rete
distributiva con la collaborazione dei Comuni, per l’utilizzazione dei dati
contenuti nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e
alle denunce all’Ufficio del registro delle imprese;
b) valutare l’andamento delle problematiche della
distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi
derivanti dall’entrata in vigore della riforma di settore;
c) fornire le basi conoscitive per la programmazione
regionale nel settore del commercio;
d) valutare il grado di attuazione e l’efficacia degli
interventi regionali in materia di commercio;
e) promuovere l’acquisizione, l’elaborazione e la
diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza del settore della
distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla struttura
dell’offerta, alla diffusione delle forme associative e alla consistenza e
articolazione delle associazioni di categoria;
f) diffondere l’informazione sui programmi comunitari e
nazionali che contemplano il coinvolgimento di imprese commerciali o loro forme
consortili.
4. Il sistema informativo regionale del commercio è
finalizzato alla valutazione della consistenza e della evoluzione delle
caratteristiche strutturali della rete distributiva al dettaglio, alla
comparazione del fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio e con
la rete distributiva nazionale.
5. Le modalità per l’organizzazione e il funzionamento
dell’Osservatorio regionale, nonché le procedure, i criteri e le modalità di
partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, delle autonomie
funzionali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e
dei lavoratori dipendenti, sono stabilite con apposito provvedimento attuativo.
6. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione,
entro il 30 marzo di ogni anno, la situazione dell’offerta commerciale del
Comune al 31 dicembre dell’anno precedente sulla base dei modelli forniti dalla
Regione.
(Assistenza tecnica alle piccole e medie
imprese commerciali)
1. La Regione
favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, e
in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti,
metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento
della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al fine di
ottenere le certificazioni di qualità e di elevare il livello tecnologico.
2. Al fine di
sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere
istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma
consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del
settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati.
3. I centri
svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di
formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e
organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai
finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell’ambiente,
igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo
statuto dei centri di cui al comma 2, nonché attività finalizzate alla
certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
4. Le amministrazioni comunali possono avvalersi dei centri medesimi allo
scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti.
5. Con apposito
provvedimento sono definiti:
a) i requisiti affinché centri
istituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria del
commercio e dalle Camere di commercio possano essere autorizzati a svolgere
attività di assistenza tecnica;
b) le modalità di autorizzazione
regionale ai centri le cui attività di assistenza tecnica devono essere svolte
a favore di tutti gli operatori commerciali che ne facciano richiesta;
c) l'individuazione delle
attività di assistenza tecnica considerate prioritarie in relazione alle
esigenze delle piccole e medie imprese commerciali;
d) ogni altra disposizione
necessaria alla sollecita istituzione e funzionamento dei centri di assistenza
tecnica.
(Spacci
interni)
1. La vendita di
prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari,
di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la
vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che
hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al Comune
competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al
pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
2. L’attività
può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 6 della persona preposta alla
gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei
locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita.
(Apparecchi
automatici)
1. La vendita
dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad
apposita comunicazione al Comune competente per territorio.
2. L’attività
può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1.
3. Nella
comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti
di cui all’articolo 6, il settore merceologico e l’ubicazione, nonché, se
l’apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l’osservanza
delle norme sull’occupazione del suolo pubblico.
4. La vendita
mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in
modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di
un esercizio di vendita.
(Vendita
per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)
1.
La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri
sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale
l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L’attività
può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. E’ vietato
inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E’
consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli
per il consumatore.
3. Nella
comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del
possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e il settore merceologico.
4. Nei casi in
cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l’emittente
televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare
dell’attività è in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per
l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione devono essere
indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del
venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della
partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale
indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni
di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi
di comunicazione sono vietate.
6.
Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in
possesso della licenza prevista dall’articolo 115 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite
di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali.
(Vendite
effettuate presso il domicilio dei consumatori)
1. La vendita al
dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori
è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la
residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L’attività
può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione
deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 6 e il
settore merceologico.
4. Il soggetto
di cui al comma 1, che intende avvalersi per l’esercizio dell’attività di
incaricati, ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo
nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili
dell’attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 6.
5. L’impresa di
cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate,
che deve ritirare non appena esse perdono i requisiti richiesti dall’articolo
6.
6. Il tesserino
di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato
annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato,
l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività
dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa, e la firma
di quest’ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di
vendita.
7. Le
disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di
operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante
sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino
di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l’imprenditore
che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite
di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali.
10. L’esibizione
o illustrazione di cataloghi e l’effettuazione di qualsiasi altra forma di
propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei
quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro,
studio, cura o svago sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul
tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4, 5, 6 e 8.
SANZIONI E NORME FINALI
(Sanzioni)
1.
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6, 8 – commi 1, 2 e 3 - 18
comma 4 - 23, 24, 25 e 26 della presente legge è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2 mila 500 a euro 15 mila.
2. In caso di
particolare gravità o di recidiva la competente autorità comunale deve inoltre
disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non inferiore a
cinque e non superiore a venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica
qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche
se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Le violazioni
alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 11 e alle altre disposizioni
contenute negli altri articoli della presente legge sono punite con la sazione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3 mila.
4.
L’autorizzazione all’apertura è revocata qualora il titolare:
a)
non inizia l’attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla
data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di
vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b)
sospende l’attività per un periodo superiore a un anno;
c)
non risulta più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 6;
d)
nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia
igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta ai sensi
del comma 2.
5. La competente
autorità comunale ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il
titolare:
a) sospende l’attività per un periodo superiore a un
anno;
b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui
all’articolo 6, comma 1;
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in
materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta
ai sensi del comma 2.
6. In caso di
svolgimento abusivo dell’attività la competente autorità comunale ordina la
chiusura immediata dell’esercizio di vendita.
7. La competenza
per le violazioni di cui al presente articolo è del Comune nel quale hanno
avuto luogo. Allo stesso Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti
in misura ridotta ovvero da ordinanze di ingiunzioni di pagamento.
8. La Regione
può richiedere al Comune la chiusura di un esercizio non in possesso
dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 ovvero la revoca dell’autorizzazione
rilasciata in maniera non conforme alla presente legge.
9. In caso di
mancata attuazione di quanto previsto al comma precedente la Regione, decorsi
novanta giorni dalla richiesta, nomina un commissario ad acta per l’attuazione
dei necessari provvedimenti.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le domande di rilascio delle
autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n.
426, già trasmesse alla Giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data
del 16 gennaio 1998, corredate a norma secondo l’attestazione del responsabile
del procedimento e che abbiano un giudizio amministrativo in corso alla data
del 31 gennaio 2003, sono esaminate secondo la procedura di cui al comma 2.
2. Il proponente presenta alla
Regione, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, apposita dichiarazione di conferma dell’istanza
impegnandosi contestualmente alla rinuncia a ogni azione legale e risarcitoria nei confronti
dell’ente, concernente l’iniziativa. La dichiarazione deve essere corredata di
certificazione del Comune il cui territorio è interessato dall’insediamento
comprovante la perdurante fattibilità dell’intervento dal punto di vista
urbanistico. Il dirigente competente verifica che l’istanza sia corredata
secondo le indicazioni del presente comma e provvede sulla medesima rilasciando
o negando il nulla osta nel termine di sessanta giorni dalla presentazione
della predetta dichiarazione in deroga agli obiettivi di vendita di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), ma in conformità a quelli vigenti al 16
gennaio 1998.
3. E’ vietato l’esercizio
congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al
dettaglio; resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività. Il
divieto non si applica ai prodotti del settore altri beni a basso impatto di
cui all’articolo 5.
4. Ai fini della commercializzazione
restano salve le disposizioni concernenti la vendita di prodotti previsti da
leggi speciali.
5. La presente legge abroga la legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, fatto
salvo per quanto previsto nei commi successivi.
6. Fino
all’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c),
d), e), f) e g), rimane in vigore quanto disposto in merito dalla legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 e
successive modificazioni e dalle conseguenti normative attuative.
7. Sono abrogati gli articoli 13 e 14
della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24.
8. Per il commercio su aree pubbliche
si continua ad applicare la legge regionale 24 luglio 2001, n. 18.
9. Fino all’approvazione del
provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono
inammissibili le domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita.
10. Sono fatti salvi gli effetti
delle sospensioni già disposte con i regolamenti regionali 21 dicembre 2001, n. 11, 28 giugno 2002, n. 5, 23 dicembre 2002, n. 10, 28 gennaio 2003, n. 1, 18 aprile 2003, n. 3, 27 maggio 2003, n. 4, 30 giugno 2003, n. 5 e 30 luglio 2003, n. 8. Le domande comunque
presentate ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 20 marzo 2001, n. 4,
devono essere riproposte secondo le modalità definite nei provvedimenti
attuativi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello statuto ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Data a Bari, addì 1 Agosto
2003