Implicitamente abrogata dalla l.r. 1/2005 art.
43
Art. 1
[1. L'articolo 1
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle associazioni di
tutela e rappresentanza degli invalidi), è sostituito dal
seguente:
"Art. 1
1. Allo scopo di favorire l'attività di rappresentanza
e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, annualmente sono
concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento
annuo di bilancio, alle Sezioni regionali della Puglia delle sottoelencate
associazioni riconosciute:
- Unione italiana
ciechi 25%
- Ente nazionale protezione assistenza
sordomuti 9%
- Associazione nazionale mutilati invalidi di
lavoro 12%
- Associazione nazionale vittime civili di
guerra 3%
- Unione nazionale mutilati per
servizio
12%
- Associazione nazionale mutilati
e invalidi di
guerra
16%
- Associazione nazionale mutilati e
invalidi
civili
14%
- Associazione nazionale famiglie dei caduti dei
dispersi in
guerra
3%
- Associazione italiana
stomizzati
4%
- Federazione associazione nazionale
disabili
2% " ]