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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2004
Numero
22
Data
01/12/2004
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Addizionale regionale IRPEF e misure finanziarie straordinarie per i Consorzi di bonifica
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 1° dicembre 2004, n. 143 Suppl.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

Art. 1

(Rideterminazione addizionale regionale IRPEF)


1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2005, l'addizionale regionale IRPEF di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), determinata nella misura dell'1,10 per cento ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 2004, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), è rideterminata nella misura dello 0,90 per cento.


Art. 2

(Erogazione a titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica di Terre d'Apulia,
Stornara e Tara, Ugento li Foggi e di Arneo)


1. In considerazione dei tempi necessari per mettere a regime i ruoli di contribuenza dei Consorzi di bonifica di Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Ugento li Foggi e di Arneo, a seguito dell'attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia) e delle successive deliberazioni del Consiglio regionale in ordine ai nuovi piani di contribuenza, è autorizzato lo stanziamento al capitolo di nuova istituzione 112096 epigrafato "Erogazione straordinaria ai Consorzi di bonifica di Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Ugento li Foggi e di Arneo" del bilancio per l'esercizio 2004, quale anticipazione regionale nelle spese consortili, pari a 6 milioni di euro mediante contestuale riduzione alle autorizzazioni di spesa del bilancio 2004, del capitolo 553025 per euro 5 milioni 200 mila e del capitolo 131020 per euro 800 mila.


2. Il finanziamento deve essere destinato unicamente al pagamento delle retribuzioni del personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i suddetti Consorzi e dell'Unione regionale delle bonifiche, confermando quanto stabilito dall'articolo 1 della legge regionale 10 ottobre 2003, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale) e successive modifiche e integrazioni.


3. I Consorzi di bonifica, ad avvenuta riscossione dei nuovi ruoli da emettere sulla base dei ruoli di contribuenza approvati con deliberazioni del Consiglio regionale, provvedono alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione.


4. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate, per le finalità di cui al comma 2, con atto del Dirigente del Settore agricoltura per dieci mensilità al Consorzio di bonifica di Arneo, per cinque mensilità al Consorzio di bonifica Terre d'Apulia, per tre mensilità ciascuno ai Consorzi di bonifica di Stornara e Tara e Ugento li Foggi, e comunque entro il limite dello stanziamento autorizzato con la presente legge.