Art. 1
(Rideterminazione addizionale regionale
IRPEF)
1. A decorrere dal
periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2005, l'addizionale regionale IRPEF di
cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di
un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali), determinata nella misura dell'1,10 per cento ai sensi
dell'articolo 5
della legge
regionale 7 gennaio 2004, n.1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione
Puglia), è rideterminata nella misura dello 0,90 per
cento.
Art. 2
(Erogazione a
titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica di Terre d'Apulia,
Stornara
e Tara, Ugento li Foggi e di Arneo)
1. In considerazione dei
tempi necessari per mettere a regime i ruoli di contribuenza dei Consorzi di
bonifica di Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Ugento li Foggi e di Arneo, a
seguito dell'attuazione dell'articolo 16
della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione
Puglia) e delle successive deliberazioni del Consiglio regionale in ordine ai
nuovi piani di contribuenza, è autorizzato lo stanziamento al capitolo di nuova
istituzione 112096 epigrafato "Erogazione straordinaria ai Consorzi di bonifica
di Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Ugento li Foggi e di Arneo" del bilancio per
l'esercizio 2004, quale anticipazione regionale nelle spese consortili, pari a 6
milioni di euro mediante contestuale riduzione alle autorizzazioni di spesa del
bilancio 2004, del capitolo 553025 per euro 5 milioni 200 mila e del capitolo
131020 per euro 800 mila.
2. Il finanziamento deve essere destinato
unicamente al pagamento delle retribuzioni del personale a tempo indeterminato
attualmente in servizio presso i suddetti Consorzi e dell'Unione regionale delle
bonifiche, confermando quanto stabilito dall'articolo 1
della legge
regionale 10 ottobre 2003, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di
Consorzi di bonifica e di personale forestale) e successive modifiche e
integrazioni.
3. I Consorzi di bonifica, ad avvenuta
riscossione dei nuovi ruoli da emettere sulla base dei ruoli di contribuenza
approvati con deliberazioni del Consiglio regionale, provvedono alla
restituzione delle somme anticipate dalla Regione.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono
erogate, per le finalità di cui al comma 2, con atto del Dirigente del Settore
agricoltura per dieci mensilità al Consorzio di bonifica di Arneo, per cinque
mensilità al Consorzio di bonifica Terre d'Apulia, per tre mensilità ciascuno ai
Consorzi di bonifica di Stornara e Tara e Ugento li Foggi, e comunque entro il
limite dello stanziamento autorizzato con la presente
legge.