(1) Vedi anche quanto disposto dall'art. 55
della L.R. n. 14/2004
Art. 1
(Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica)
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2003, le assegnazioni
di fondi in favore dei Consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 16
della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni
non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche
d’ufficio dal giudice, purchè vengano specificatamente destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dei
Consorzi di bonifica e dell’Unione regionale delle bonifiche e dei conseguenti
oneri previdenziali per i tre mesi successivi; (2)
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari
scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento di attività indispensabili a garantire il
funzionamento tecnico degli impianti gestiti dai Consorzi.
2. A tal fine, la dichiarazione di impignorabilità deve essere
formalizzata con deliberazione da adottarsi da parte degli organi di
amministrazione del Consorzio a cadenza trimestrale, da notificarsi alla
Ragioneria della Regione, al Tesoriere regionale e al tesoriere dei Consorzi di
bonifica.
3. Le disposizioni su richiamate trovano applicazione anche in
presenza di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata non definite
alla data di entrata in vigore della presente legge. *
* Vedi anche l’art. 55 della l.r. 14/2004 e
l’art. 30 della l.r. 3/2005
(1) lettera dapprima modificata dal comma 3
dell’art. 41
della L.R.
1/2004 che , a sua volta, è stato abrogato dall’art. 40,
comma 1, lettera k), L.R. 13 marzo 2012, n. 4 .
Art. 2
1. Al personale operaio a tempo indeterminato di cui al comma
1, lettera b), dell’articolo 23
della legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7, fino all’espletamento del concorso previsto
dallo stesso articolo viene applicato quanto previsto dall’articolo 5
della legge
regionale 27 maggio 1982, n. 22.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 60 dello statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.