Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
2004
Numero
24
Data
13/12/2004
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Principi, indirizzi e disposizioni nella formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG)
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 14 dicembre 2004, n. 148.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

Art. 1

(Coordinamento tra gli strumenti di pianificazione)


1. Il governo, l'uso e lo sviluppo sostenibile del territorio, nonché la tutela del relativo ecosistema si perseguono con il coordinamento dei livelli di pianificazione individuati nell'articolo 3 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della stessa.


2. Costituisce riferimento vincolante per la pianificazione provinciale e comunale il Documento regionale di assetto generale (DRAG) di cui agli articoli 4 e5 della l.r. 20/2001.


3. Il DRAG di cui al comma 2 assicura il coordinamento della pianificazione provinciale e comunale con le finalità di tutela dei Siti Natura 2000 di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla salvaguardia degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e al relativo decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1987, n. 357.


Art. 2

(DRAG)


1. Nella formazione del DRAG si osservano i principi e gli indirizzi di seguito riportati.


2. Il DRAG, in attuazione dell'articolo 4 della l.r. 20/2001 e in coerenza con la programmazione regionale, determina:


a) gli ambiti rilevanti per la tutela e la conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale del territorio pugliese;


b) le componenti del sistema territoriale secondo i sottosistemi geologico-morfologico-idrogeologico, botanico-vegetazionale, colturale e presenza faunistica, della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa;


c) gli indirizzi e le direttive per la tutela e valorizzazione dei territori costruiti e dei territori rurali;


d) gli indirizzi per la tutela dei Siti Natura 2000 di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;


e) i criteri e le direttive per le trasformazioni del territorio locale e di quello costruito, ivi compresa la disciplina della ristrutturazione e della modifica di destinazione d'uso, fornendo indirizzi per il calcolo dei fabbisogni di edilizia residenziale, edilizia produttiva e aree per servizi;


f) gli indirizzi e le direttive per la formazione degli strumenti urbanistici;


g) gli schemi dei servizi infrastrutturali d'interesse regionale;


h) gli indirizzi per la valutazione d'incidenza e d'impatto ambientale dei Piani urbanistici generali ed esecutivi;


i) gli indirizzi e le direttive per l'attuazione della perequazione;

 

j) gli indirizzi e le direttive per la redazione degli studi geologici a corredo degli strumenti urbanistici.

 

Art. 3

(Piano territoriale di coordinamento provinciale)


1. I contenuti e la formazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della l.r. 20/2001. Ferme restando le competenze dei Comuni e degli Enti parco, il PTCP:


a) delinea il contesto generale di riferimento e specifica le linee di sviluppo del territorio provinciale;


b) stabilisce, in coerenza con gli obiettivi e con le specificità dei diversi ambiti territoriali, i criteri per la localizzazione degli interventi di competenza provinciale;


c) individua le aree da sottoporre a specifica disciplina nelle trasformazioni al fine di perseguire la tutela dell'ambiente, con particolare riferimento ai Siti Natura 2000 di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;


d) individua le aree, nell'esclusivo ambito delle previsioni del Piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) delle stesse, da sottoporre a specifica disciplina nelle trasformazioni al fine di perseguire la tutela dell'ambiente.


2. La formazione del PTCP richiede:


a) la sistematica rilevazione e analisi delle risorse del territorio provinciale, con specifico riferimento sia ai sistemi locali, sia al suo ruolo attuale e desiderato nei sistemi nazionali e comunitari;


b) la definizione del quadro conoscitivo complessivo e articolato di ogni tipologia di rischio sismico e idrogeologico;


c) gli indirizzi e le direttive per perseguire gli obiettivi economici, spaziali e temporali dello sviluppo della comunità provinciale nello scenario definito dalla programmazione regionale;


d) le azioni e gli interventi necessari per ottimizzare la funzionalità del sistema della mobilità sul territorio;


e) le azioni necessarie per perseguire gli obiettivi energetici provinciali;


f) gli indirizzi per rendere omogenee a scala provinciale le regolamentazioni e le programmazioni territoriali di scala comunale.


Art. 4

(Regolamento edilizio)


1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. "Testo A") e successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto delle disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 2 e del successivo articolo 4, il DRAG fornisce indicazioni per la redazione di un "regolamento edilizio e di igiene" tipo.


Art. 5

(Compatibilità del PTCP e del Piano urbanistico generale)


1. Il DRAG disciplina le modalità del controllo di compatibilità del PTCP e del Piano urbanistico generale (PUG) adottati.


Art. 6

(Servizi alla popolazione e parametri edilizio-urbanistici)


1. Il DRAG:


a) ai fini degli standards di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), fornisce i criteri per l'individuazione quantitativa e qualitativa delle aree per i servizi;


b) detta i criteri per l'individuazione del rapporto medio tra volume occupato e abitante sulla base dei dati ISTAT dell'ultimo censimento della popolazione e delle abitazioni;


c) disciplina la formazione del Piano dei servizi, in attuazione del PUG con riferimento:


1) alla qualificazione delle attrezzature esistenti e al miglioramento del loro livello prestazionale;


2) al perseguimento delle dotazioni minime;


3) alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale esistente per assicurarne la pubblica fruizione;


4) alla coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche.


Art. 7

(Perequazione sul territorio nell'attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi e attuativi)


1. La perequazione consiste nel riconoscere a tutte le proprietà immobiliari ricomprese in tutto il territorio comunale un diritto edificatorio la cui entità sia indifferente rispetto alla destinazione d'uso ma derivi invece dallo stato di fatto e di diritto in cui si trovano le proprietà stesse al momento della formazione del Piano urbanistico. I diritti edificatori sono attribuiti in percentuale dell'entità catastale di ciascuna proprietà e sono liberamente commerciabili negli e, ove non possibile, tra gli ambiti individuati con la pianificazione comunale.


Art. 8

(Validazione dei quadri conoscitivi del territorio)


1. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti sono formati in coerenza con lo studio geologico del territorio interessato e delle sue valenze naturalistiche.


2. Gli elaborati cartografici documentanti lo stato di fatto dei luoghi, posti a base degli strumenti di pianificazione di ogni livello, sono definiti con elaborazioni numeriche georeferenziate e implementate nel Sistema nazionale Gauss-Boaga.


3. I dati e gli elaborati scritto-grafici-numerici, costituenti i quadri conoscitivi del territorio per tutti i tematismi, posti a base degli strumenti di pianificazione di ogni livello, sono validati e asseverati da professionista abilitato.


Art. 9

(Integrazioni e modifiche alla l.r. 20/2001)


1. Riportato al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 20/2001


2. Riportato all’art. 15 (Piani urbanistici esecutivi) della l.r. 20/2001


3. Riportato all’art. 20 (Norme di prima attuazione) della l.r. 20/2001


4. Riportato all’art. 25 della l.r. 20/2001.


   La presente legge è dichiarata urgente.