Art. 1
(Coordinamento tra gli strumenti di
pianificazione)
1. Il governo, l'uso e
lo sviluppo sostenibile del territorio, nonché la tutela del relativo ecosistema
si perseguono con il coordinamento dei livelli di pianificazione individuati
nell'articolo 3
della legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del
territorio), e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della stessa.
2. Costituisce riferimento vincolante per
la pianificazione provinciale e comunale il Documento regionale di assetto
generale (DRAG) di cui agli articoli 4
e5
della l.r.
20/2001.
3. Il DRAG di cui al comma 2 assicura il
coordinamento della pianificazione provinciale e comunale con le finalità di
tutela dei Siti Natura 2000 di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2
aprile 1979 relativa alla salvaguardia degli uccelli selvatici, alla direttiva
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e
al relativo decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120
recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1987, n. 357.
Art. 2
(DRAG)
1. Nella formazione del
DRAG si osservano i principi e gli indirizzi di seguito
riportati.
2. Il DRAG, in attuazione dell'articolo
4
della l.r.
20/2001 e in coerenza con la programmazione regionale,
determina:
a) gli ambiti rilevanti per la tutela e
la conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale del
territorio pugliese;
b) le componenti del sistema territoriale
secondo i sottosistemi geologico-morfologico-idrogeologico,
botanico-vegetazionale, colturale e presenza faunistica, della stratificazione
storica dell'organizzazione insediativa;
c) gli indirizzi e le direttive per la
tutela e valorizzazione dei territori costruiti e dei territori
rurali;
d) gli indirizzi per la tutela dei Siti
Natura 2000 di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n.
92/43/CEE;
e) i criteri e le direttive per le
trasformazioni del territorio locale e di quello costruito, ivi compresa la
disciplina della ristrutturazione e della modifica di destinazione d'uso,
fornendo indirizzi per il calcolo dei fabbisogni di edilizia residenziale,
edilizia produttiva e aree per servizi;
f) gli indirizzi e le direttive per la
formazione degli strumenti urbanistici;
g) gli schemi dei servizi
infrastrutturali d'interesse regionale;
h) gli indirizzi per la valutazione
d'incidenza e d'impatto ambientale dei Piani urbanistici generali ed
esecutivi;
i) gli indirizzi e le direttive per
l'attuazione della perequazione;
j) gli indirizzi e le direttive per la
redazione degli studi geologici a corredo degli strumenti
urbanistici.
Art.
3
(Piano territoriale di
coordinamento provinciale)
1. I contenuti e la
formazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) sono
disciplinati dagli articoli 6
e 7
della l.r.
20/2001. Ferme restando le competenze dei Comuni e degli Enti parco,
il PTCP:
a) delinea il contesto generale di
riferimento e specifica le linee di sviluppo del territorio
provinciale;
b) stabilisce, in coerenza con gli
obiettivi e con le specificità dei diversi ambiti territoriali, i criteri per la
localizzazione degli interventi di competenza provinciale;
c) individua le aree da sottoporre a
specifica disciplina nelle trasformazioni al fine di perseguire la tutela
dell'ambiente, con particolare riferimento ai Siti Natura 2000 di cui alle
direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
d) individua le aree, nell'esclusivo
ambito delle previsioni del Piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) delle
stesse, da sottoporre a specifica disciplina nelle trasformazioni al fine di
perseguire la tutela dell'ambiente.
2. La formazione del PTCP
richiede:
a) la sistematica rilevazione e analisi
delle risorse del territorio provinciale, con specifico riferimento sia ai
sistemi locali, sia al suo ruolo attuale e desiderato nei sistemi nazionali e
comunitari;
b) la definizione del quadro conoscitivo
complessivo e articolato di ogni tipologia di rischio sismico e
idrogeologico;
c) gli indirizzi e le direttive per
perseguire gli obiettivi economici, spaziali e temporali dello sviluppo della
comunità provinciale nello scenario definito dalla programmazione
regionale;
d) le azioni e gli interventi necessari
per ottimizzare la funzionalità del sistema della mobilità sul
territorio;
e) le azioni necessarie per perseguire
gli obiettivi energetici provinciali;
f) gli indirizzi per rendere omogenee a
scala provinciale le regolamentazioni e le programmazioni territoriali di scala
comunale.
Art. 4
(Regolamento
edilizio)
1. Ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia. "Testo A") e successive modificazioni e integrazioni, e nel
rispetto delle disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 2 e del successivo
articolo 4, il DRAG fornisce indicazioni per la redazione di un "regolamento
edilizio e di igiene" tipo.
Art. 5
(Compatibilità del
PTCP e del Piano urbanistico generale)
1. Il DRAG disciplina le
modalità del controllo di compatibilità del PTCP e del Piano urbanistico
generale (PUG) adottati.
Art. 6
(Servizi alla
popolazione e parametri edilizio-urbanistici)
1. Il DRAG:
a) ai fini degli
standards di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile1968, n.
1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali
e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della
legge 6 agosto 1967, n. 765), fornisce i criteri per l'individuazione
quantitativa e qualitativa delle aree per i servizi;
b) detta i criteri per l'individuazione
del rapporto medio tra volume occupato e abitante sulla base dei dati ISTAT
dell'ultimo censimento della popolazione e delle
abitazioni;
c) disciplina la formazione del Piano dei
servizi, in attuazione del PUG con riferimento:
1) alla qualificazione delle attrezzature
esistenti e al miglioramento del loro livello prestazionale;
2) al perseguimento delle dotazioni
minime;
3) alla tutela e alla valorizzazione del
patrimonio culturale e ambientale esistente per assicurarne la pubblica
fruizione;
4) alla coerenza con il programma
triennale delle opere pubbliche.
Art. 7
(Perequazione sul
territorio nell'attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi e
attuativi)
1. La perequazione
consiste nel riconoscere a tutte le proprietà immobiliari ricomprese in tutto il
territorio comunale un diritto edificatorio la cui entità sia indifferente
rispetto alla destinazione d'uso ma derivi invece dallo stato di fatto e di
diritto in cui si trovano le proprietà stesse al momento della formazione del
Piano urbanistico. I diritti edificatori sono attribuiti in percentuale
dell'entità catastale di ciascuna proprietà e sono liberamente commerciabili
negli e, ove non possibile, tra gli ambiti individuati con la pianificazione
comunale.
Art. 8
(Validazione dei
quadri conoscitivi del territorio)
1. Gli strumenti
urbanistici generali e le loro varianti sono formati in coerenza con lo studio
geologico del territorio interessato e delle sue valenze
naturalistiche.
2. Gli elaborati cartografici
documentanti lo stato di fatto dei luoghi, posti a base degli strumenti di
pianificazione di ogni livello, sono definiti con elaborazioni numeriche
georeferenziate e implementate nel Sistema nazionale
Gauss-Boaga.
3.
I dati e gli elaborati scritto-grafici-numerici, costituenti i quadri
conoscitivi del territorio per tutti i tematismi, posti a base degli strumenti
di pianificazione di ogni livello, sono validati e asseverati da professionista
abilitato.
Art. 9
(Integrazioni e
modifiche alla l.r. 20/2001)
1. Riportato al comma 3 dell'articolo 5
della l.r. 20/2001
2. Riportato all’art. 15
(Piani urbanistici esecutivi) della l.r.
20/2001
3. Riportato all’art. 20
(Norme di prima attuazione) della l.r.
20/2001
4. Riportato all’art. 25
della l.r.
20/2001.
La presente legge è dichiarata
urgente.