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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2001
Numero
20
Data
27/07/2001
Abrogato
 
Materia
Urbanistica - edilizia pubblica
Titolo
Norme generali di governo e uso del territorio.
Note
Pubblicata nel B.U.R Puglia n. 128 del 24 agosto 2001
Allegati

 



Giurisprudenza

Consiglio di Stato

Sez. IV, Sent. n. 3922 del 08-08-2008 (ud. del 13-05-2008),

D. V. c. Comune di Turi e altri

 

 

(1) Vedi, anche, la Circ.Ass. 18 ottobre 2005, n. 1, la Delib.G.R. 18 ottobre 2005, n. 1437 e la Delib.G.R. 10 settembre 2008, n. 1614.(allegati)

 

TITOLO I

Princìpi

Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Puglia, in attuazione dei princìpi generali dell'ordinamento italiano e comunitario, nel rispetto delle leggi dello Stato, regola e controlla gli assetti, le trasformazioni e gli usi del territorio.

2. La Regione Puglia persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale.

 

 

Art. 2

Princìpi

 

1. La presente legge assicura il rispetto dei princìpi di:

a) sussidiarietà, mediante la concertazione tra i diversi soggetti coinvolti, in modo da attuare il metodo della copianificazione;

b) efficienza e celerità dell'azione amministrativa attraverso la semplificazione dei procedimenti;

c) trasparenza delle scelte, con la più ampia partecipazione;

d) perequazione.

 

 

TITOLO II

Soggetti della pianificazione territoriale e urbanistica

 

Art. 3

Pianificazione del territorio pugliese.

 

1. La pianificazione del territorio si articola nei livelli regionale, provinciale e comunale.

2. Soggetti della pianificazione sono la Regione, le province e i comuni.

3. Partecipano, altresì, alla pianificazione gli enti pubblici cui leggi statali o regionali assegnano la cura di un interesse pubblico connesso al governo e uso del territorio.

 

 

TITOLO III

Processo di pianificazione territoriale regionale

Art. 4

Documento regionale di assetto generale.

 

 

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Documento regionale di assetto generale (D.R.A.G.) in coerenza con i programmi, gli obiettivi e le suscettività socio - economiche del territorio.

2. Il D.R.A.G. definisce le linee generali dell'assetto del territorio, nonché gli obiettivi da perseguire mediante i livelli di pianificazione provinciale e comunale.

3. In particolare, il D.R.A.G. determina (2) :

a) il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale della Regione;

b) gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, nonché i criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani urbanistici esecutivi (P.U.E.) di cui all'articolo 15 (3) ;

c) lo schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale (4) .

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 24 novembre 2009, n. 2271.(Pubblicata nel B.U. Puglia 11 dicembre 2009, n. 199)

(3) Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 marzo 2007, n. 375(B.U. Puglia 27 aprile 2007, n. 62.), la Delib.G.R. 3 agosto 2007, n. 1328(B.U. Puglia 29 agosto 2007, n. 120) , la Delib.G.R. 27 gennaio 2009, n. 26(B.U. Puglia 25 febbraio 2009, n. 31), la Delib.G.R. 29 settembre 2009, n. 1759(B.U. Puglia 6 ottobre 2009, n. 155), la Delib.G.R. 6 ottobre 2009, n. 1824 (B.U. Puglia 3 novembre 2009, n. 173) e la Delib.G.R. 22 dicembre 2009, n. 2589(B.U. Puglia 18 gennaio 2010, n. 10).

(4) Vedi al riguardo, la Delib.G.R. 3 marzo 2010, n. 594(B.U. Puglia 15 marzo 2010, n. 49).

 

Art. 5

Procedimento di formazione e variazione del D.R.A.G. (5) .

 

1. Per garantire il più ampio coinvolgimento della intera comunità regionale nella definizione dei programmi, obiettivi e suscettività socio - economiche del territorio, il Presidente della Giunta regionale convoca la Conferenza programmatica regionale, alla quale partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali.

2. Il Presidente della Giunta regionale, al fine della elaborazione dello schema di Documento, indice con proprio decreto una Conferenza di servizi, alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni statali, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.

3. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze della Conferenza di cui al comma 2 e sentita la competente Commissione consiliare, adotta lo schema di Documento (6) .

4. Lo schema di Documento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché su un quotidiano diffuso in ciascuna Provincia.

5. I comuni e le province possono far pervenire alla Regione le loro proposte integrative sullo schema di Documento entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

6. I soggetti pubblici di cui all'articolo 3, comma 3, nell'ambito delle rispettive competenze, possono far pervenire indicazioni sullo schema di Documento entro il termine previsto dal comma 5.

7. Le organizzazioni ambientaliste, socio - culturali, sindacali ed economico - professionali attive nel territorio regionale possono proporre osservazioni entro lo stesso termine di cui al comma 5.

8. La Giunta regionale, decorsi i termini di cui ai commi precedenti, approva il D.R.A.G. del territorio, con specifica considerazione delle Proposte di cui al comma 5.

9. Il D.R.A.G. è pubblicato con le modalità di cui al comma 4.

10. Il Documento acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

10-bis. Con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, il DRAG è approvato per parti corrispondenti a materie organiche fra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 4 (7) (8) .

11. Il periodico aggiornamento e le variazioni del Documento sono adottate con il procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà.

 

(5) Vedi, anche, la Delib.G.R. 3 agosto 2007, n. 1328(B.U. Puglia 29 agosto 2007, n. 120).

(6) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1,L.R. 13 dicembre 2004, n. 24.

(7) Comma aggiunto dall'art. 38, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

(8) Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 marzo 2007, n. 375(B.U. Puglia 27 aprile 2007, n. 62.), la Delib.G.R. 27 gennaio 2009, n. 26 (B.U. Puglia 25 febbraio 2009, n. 31), la Delib.G.R. 29 settembre 2009, n. 1759(B.U. Puglia 6 ottobre 2009, n. 155),  e la Delib.G.R. 24 novembre 2009, n. 2271, la Delib.G.R. 22 dicembre 2009, n. 2589(B.U. Puglia 18 gennaio 2010, n. 10), la Delib.G.R. 6 ottobre 2009, n. 1824(B.U. Puglia 3 novembre 2009, n. 173)  e la Delib.G.R. 3 marzo 2010, n. 594(B.U. Puglia 15 marzo 2010, n. 49).

 

TITOLO IV

Pianificazione territoriale provinciale

Art. 6

Piano territoriale di coordinamento provinciale.

 

1. [Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio provinciale adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) in conformità e in attuazione del D.R.A.G. del territorio] (9) .

2. Ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il P.T.C.P. assume l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle materie inerenti la protezione della natura, la tutela dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo, delle bellezze naturali, a condizione che la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti.

3. In mancanza dell'intesa di cui al comma 2, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti a essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

 

(9) Comma abrogato dall'art. 34, comma 2,  L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

 

Art. 7


Procedimento di formazione e variazione del P.T.C.P.

 

1. Il Presidente della Provincia, al fine della elaborazione dello schema di P.T.C.P., indice una Conferenza di servizi, alla quale partecipano i rappresentanti delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni comunali, delle Comunità montane, delle Autorità di bacino, dei Consorzi di bonifica, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.

2. Il Consiglio provinciale, su proposta della Giunta provinciale, adotta lo schema di P.T.C.P.

3. Lo schema di P.T.C.P. è depositato presso la segreteria della Provincia. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia nonché su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.

4. I comuni possono presentare le loro proposte sullo schema di Piano entro sessanta giorni dalla data di avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

5. Le organizzazioni ambientaliste, socio - culturali, sindacali ed economico - professionali attive nel territorio provinciale possono proporre osservazioni allo schema di P.T.C.P. entro i termini di cui al comma 4.

6. Il Consiglio provinciale, entro i successivi sessanta giorni, si determina in ordine alle osservazioni pervenute nei termini e, con specifica considerazione delle proposte di cui al comma 4, adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale e lo trasmette alla Giunta regionale per il controllo di compatibilità con il DRAG, ove approvato, e con ogni altro strumento regionale di pianificazione territoriale esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio - economica e territoriale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) (10) .

7. La Giunta regionale si pronuncia entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di ricezione del P.T.C.P., decorso inutilmente il quale lo stesso si intende controllato con esito positivo.

8. Il termine di cui al comma 7 può essere interrotto una sola volta qualora la Giunta regionale richieda alla Provincia chiarimenti o ulteriori documenti, nel qual caso il nuovo termine decorre dalla ricezione degli stessi.

9. Qualora la Giunta regionale deliberi la non compatibilità del P.T.C.P. con il D.R.A.G., la Provincia ha facoltà di indire una Conferenza di servizi, alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato e il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del princìpio di copianificazione, devono indicare le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.

10. La Conferenza assume la determinazione di adeguamento del P.T.C.P. alle modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della prima convocazione, l'inutile decorso del quale comporta la definitività della delibera regionale di cui al comma 9.

11. La determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data della comunicazione della determinazione medesima. L'inutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte della Giunta regionale.

12. Il Consiglio provinciale approva il P.T.C.P. in via definitiva in conformità della deliberazione della Giunta regionale di compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero l'esito dell'inutile decorso del termine di cui ai commi 7 e 11.

13. Il P.T.C.P. definito ai sensi dei commi precedenti è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani diffusi nella Provincia.

14. Il P.T.C.P. acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

15. Le variazioni del P.T.C.P. sono adottate con il procedimento di cui ai commi precedenti.

 

(10) Comma così sostituito dall'art. 35, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, L.R. 7 maggio 2008, n. 6, le disposizioni di cui al presente comma, nella formulazione introdotta dal suddetto art. 35, si intendono integrate da quelle derivanti dalla suddetta legge. Il testo originario era così formulato: «6. Il Consiglio provinciale, entro i successivi sessanta giorni, si determina in ordine alle osservazioni pervenute nei termini e, con specifica considerazione delle proposte di cui al comma 4, adotta il P.T.C.P. e lo trasmette alla Giunta regionale per il controllo di compatibilità con il D.R.A.G. di cui all'articolo 4.».

 

TITOLO V

Pianificazione urbanistica comunale

Art. 8

Strumenti della pianificazione urbanistica comunale.

 

1. La pianificazione urbanistica comunale si effettua mediante il Piano urbanistico generale (P.U.G.) e i P.U.E.

 

Art. 9

Contenuti del P.U.G.

 

1. Il P.U.G. si articola in previsioni strutturali e previsioni programmatiche.

2. Le previsioni strutturali:

a) identificano le linee fondamentali dell'assetto dell'intero territorio comunale, derivanti dalla ricognizione della realtà socio-economica, dell'identità ambientale, storica e culturale dell'insediamento, anche con riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare per i loro particolari aspetti ecologici, paesaggistici e produttivi;

b) determinano le direttrici di sviluppo dell'insediamento nel territorio comunale, del sistema delle reti infrastrutturali e delle connessioni con i sistemi urbani contermini.

3. Le previsioni programmatiche:

a) definiscono, in coerenza con il dimensionamento dei fabbisogni nei settori residenziale, produttivo e infrastrutturale, le localizzazioni delle aree da ricomprendere in P.U.E., stabilendo quali siano le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili;

b) disciplinano le trasformazioni fisiche e funzionali consentite nelle aree non sottoposte alla previa redazione di P.U.E.

4. La redazione di P.U.E. è obbligatoria per le aree di nuova urbanizzazione, ovvero per le aree da sottoporre a recupero.

 

 

Art. 10

P.U.G. intercomunale.

 

1. È facoltà dei comuni procedere alla formazione di un P.U.G. intercomunale.

2. Con delibere del Consiglio comunale, i comuni di cui al comma 1 approvano e presentano alla Giunta regionale un documento congiunto, contenente uno studio di fattibilità dell'iniziativa e un quadro economico dei relativi oneri.

3. La Giunta regionale individua le modalità di sostegno ai comuni che intendono procedere alla formazione di un P.U.G. intercomunale.

 

 

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. IV, Sent. n. 5146 del 21-10-2008 (ud. del 15-07-2008),

 Socità P. s.r.l. c. Comune di Cisternino

 

 

Art. 11

Formazione del P.U.G.

 

1. Il Consiglio comunale adotta, su proposta della Giunta, un Documento programmatico preliminare (D.P.P.) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del P.U.G.

Nei comuni ricadenti all'interno del comprensorio di una Comunità montana, il D.P.P. deve prendere in considerazione le previsioni contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico in relazione al singolo Comune.

2. Il D.P.P. è depositato presso la segreteria del Comune e dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani a diffusione provinciale.

3. Chiunque può presentare proprie osservazioni al D.P.P., anche ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 241/1990, entro venti giorni dalla data del deposito.

4. La Giunta comunale, sulla base del D.P.P. di cui al comma 1 e delle eventuali osservazioni, propone al Consiglio comunale l'adozione del P.U.G. Il Consiglio comunale adotta il P.U.G. e lo stesso è depositato presso la segreteria comunale; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici (11) .

5. Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni al P.U.G., anche ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 241/1990, entro sessanta giorni dalla data del deposito (12) .

6. Il Consiglio comunale, entro i successivi sessanta giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al comma 5 e si determina in ordine alle stesse, adeguando il P.U.G. alle osservazioni accolte (13) .

7. Il P.U.G. così adottato viene inviato alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il D.R.A.G. e con il P.T.C.P., ove approvati. Qualora il D.R.A.G. e/o il P.T.C.P. non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento regionale di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio - economica e territoriale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (14) .

8. La Giunta regionale e la Giunta provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del P.U.G., decorso inutilmente il quale il P.U.G. si intende controllato con esito positivo (15) .

9. Qualora la Giunta regionale o la Giunta provinciale deliberino la non compatibilità del P.U.G. rispettivamente [con il D.R.A.G.] (16) o con il P.T.C.P., il Comune promuove, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di invio del P.U.G., una Conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato e il Sindaco del Comune interessato o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del princìpio di copianificazione, devono indicare specificamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo (17) .

10. La Conferenza di servizi assume la determinazione di adeguamento del P.U.G. alle modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua prima convocazione, l'inutile decorso del quale comporta la definitività delle delibere regionale e/o provinciale di cui al comma 9, con contestuale decadenza delle misure di salvaguardia (18) .

11. La determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla Giunta regionale e/o dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di comunicazione della determinazione medesima. L'inutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale (19) .

12. Il Consiglio comunale approva il P.U.G. in via definitiva in conformità delle deliberazioni della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale di compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero all'esito dell'inutile decorso del termine di cui ai commi 8 e 11 (20) .

13. Il P.U.G., formato ai sensi dei comma precedenti, acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 12 (21) .

14. Il Comune dà avviso dell'avvenuta formazione del P.U.G. mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e mediante la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione provinciale (22) .

 

(11) Vedi anche l'art. 36L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

(12) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

(13) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

(14) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

(15) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

(16) Le parole racchiuse fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 34, comma 3, L.R. 19 luglio 2006, n. 22

(17) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

(18) Vedi anche l'art.36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

(19) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

(20) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

(21) Vedi anche l'art. 36,  L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

(22) Vedi anche l'art. 36, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

 

Art. 12

Variazione del P.U.G.

 

1. Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del P.U.G. mediante lo stesso procedimento previsto dall'articolo 11.

2. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni programmatiche del P.U.G. non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale.

3. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilità regionale e provinciale di cui alla presente legge quando la variazione deriva da (23) :

a) verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;

b) precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;

c) modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli;

d) adeguamento e/o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni dei P.U.E. di cui all'articolo 15, derivanti dalle verifiche; precisazioni e modifiche di cui alle lettere a), b) e c);

e) modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

e-bis) modifiche delle perimetrazioni o suddivisioni dei comparti di intervento di cui all’articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), di cui all’articolo 51 della I.r. 56/1980 o di cui all’articolo 14 della I.r. 20/2001, nonché modifiche delle unità di minimo intervento, che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.  (24)

3-bis. La deliberazione motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non costituisce variante urbanistica quando concerne:

a) la mera digitalizzazione in formato vettoriale degli strumenti urbanistici generali vigenti, nel sistema di proiezione cartografica della carta tecnica regionale;

b) le modifiche obbligatorie delle perimetrazioni e della relativa disciplina, ove determinate dall’adeguamento a nuovi vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, a disposizioni normative o a piani o programmi sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento delle prescrizioni ivi contenute;

c) la correzione di meri errori materiali contenuti nelle NTA, nella cartografia o negli altri elaborati, nonché l’eliminazione di contrasti tra elaborati dello stesso strumento, per i quali sia evidente dagli atti e univocamente desumibile la reale volontà dell’amministrazione. (25)

3-ter. Le deliberazioni motivate del consiglio comunale unitamente agli strumenti urbanistici generali vigenti, come variati ai sensi del comma 3 o come modificati ai sensi del comma 3-bis, vengono trasmesse alla competente struttura regionale, la quale provvede a renderli accessibili attraverso il SIT, secondo le modalità definite dall’articolo 24. (26)

(23) Alinea così sostituito dall’art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5,. Il testo originario era così formulato: «La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del P.U.G. non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale quando la variazione deriva da:».

(24) Lettera aggiunta dall’art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, successivamente sostituita dalla l.r. n. 28/2016, art. 4, lett. a). Il testo originario era così formulato : "e-bis) modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento di cui all’articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), e successive modifiche e integrazioni, di cui all’articolo 51 della L.R. n. 56/1980 o di cui all’articolo 14 della L.R. n. 20/2001, nonché delle unità di minimo intervento che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico."

(25) (26) Commi aggiunti dalla l.r. n. 28/2016, art. 4, lett. b).

 

Art. 13

Misure di salvaguardia.

 

1. Per il periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione del P.U.G., il Comune sospende ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con il P.U.G. stesso.

 

Art. 14

Perequazione urbanistica.

 

1. Al fine di distribuire equamente, tra i proprietari interessati dagli interventi, i diritti edificatori attribuiti dalla pianificazione urbanistica e gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione del territorio, il P.U.G. può riconoscere la stessa suscettività edificatoria alle aree comprese in un P.U.E.

 

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. IV, Sent. n. 5146 del 21-10-2008 (ud. del 15-07-2008)

, Società P. s.r.l. c. Comune di Cisternino

T.A.R. Bari

Sez. II, sent. n. 2117 del 10-05-2004 (ud. del 06-05-2004), R.

 e altri c. Comune di Foggia

T.A.R. Lecce

Sez. I, sent. n. 5019 del 18-07-2003, D.C.P. c.

 Comune di Lecce, C.L. ed altri

 

 

Art. 15

Piani urbanistici esecutivi.

 

1. Al P.U.G. viene data esecuzione mediante P.U.E. di iniziativa pubblica o di iniziativa privata o di iniziativa mista.

2. In relazione agli interventi in esso previsti, il P.U.E. può assumere le finalità e gli effetti di uno o più piani o programmi, anche settoriali o tematici, attuativi dello strumento urbanistico generale, oppure previsti dalla vigente normativa statale o regionale, ivi compresi i programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e i programmi di riqualificazione urbana ex articolo 2 del D.M. 21 dicembre 1994, del Ministro dei lavori pubblici, che per la loro realizzazione necessitano di piano esecutivo.

3. Nella formazione dei programmi integrati di intervento di cui all'articolo 16 della L. n. 179/1992 i comuni perseguono obiettivi di riqualificazione, con particolare riferimento ai centri storici, alle zone periferiche, alle aree e costruzioni produttive obsolete, dismesse o da sottoporre a processi di dismissione. Tali programmi definiscono la distribuzione delle funzioni, dei servizi e le loro interrelazioni, le caratteristiche planivolumetriche degli interventi, gli standards e l'arredo urbano. Il programma integrato si attua su aree, anche non contigue tra loro, in tutto o in parte edificate. I programmi possono essere presentati da soggetti pubblici e/o privati, singoli e associati e sono corredati di uno schema di convenzione e di una relazione che definisce l'inquadramento dell'intervento nell'ambito della riqualificazione urbana, di un programma finanziario e della indicazione dei tempi di realizzazione delle opere.

4. I programmi integrati, i programmi di recupero urbano e i programmi di riqualificazione urbana sono approvati dal Consiglio comunale con le modalità previste per i P.U.E. ai sensi degli articoli 21 e seguenti della L.R. n. 56/1980. Qualora tali programmi non siano conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti e/o adottati, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, al quale partecipa il soggetto proponente. L'accordo sostituisce lo strumento urbanistico attuativo, ove prescritto dallo strumento urbanistico generale.

5. Fino alla formazione del D.R.A.G. la realizzazione di interventi riservati dalla pianificazione comunale all'iniziativa pubblica può essere affidata ai proprietari legittimati previo convenzionamento finalizzato a disciplinare e garantire il perseguimento del pubblico interesse.

5-bis. I Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT) disciplinati dal Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P) approvato dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 6 gennaio 2001, n. 6) sono anche piani urbanistici esecutivi del PUG. (27)

(27) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, L.R. 13 dicembre 2004, n. 24.

 

Art. 16

Formazione dei P.U.E.

 

1. I P.U.E. possono essere redatti e proposti:

a) dal Comune;

b) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell'area interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al Comune della proposta di piano esecutivo e del relativo schema di convenzione (28) ;

c) dalle società di trasformazione urbana previste dalla normativa vigente.

2. Decorso il termine eventualmente previsto dal P.U.G. per la redazione del P.U.E. su iniziativa del Comune, il P.U.E. può essere rispettivamente proposto dai soggetti di cui alle lettere b e c) del comma 1.

3. Qualora sia proposto dai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), il P.U.E. è adottato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di ricezione della proposta.

4. Entro trenta giorni dalla data di adozione, il P.U.E. e i relativi elaborati sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sull'albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione nella Provincia.

5. Qualora il Piano urbanistico esecutivo (PUE) riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici rivenienti da norme e/o piani regionali o nazionali, contestualmente al deposito di cui al comma 4, il Sindaco o l’Assessore da lui delegato indice una Conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni competenti per l’emanazione dei necessari atti di consenso, comunque denominati. (29)

6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 241/1990.

7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di cui al comma 5, il Consiglio comunale approva in via definitiva il P.U.E., pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate nei termini.

8. La deliberazione di approvazione è pubblicata, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

9. Il P.U.E. acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione di cui al comma 8.

10. La variante al P.U.E. segue lo stesso procedimento di formazione di cui ai commi precedenti. Qualora le variazioni non incidano sul dimensionamento globale del P.U.E. e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, la variante al P.U.E. è approvata con deliberazione del Consiglio comunale, previa acquisizione di eventuali atti di consenso ove necessari.

10-bis. Le procedure previste dal comma 10 per le variazioni che non incidano sul dimensionamento globale del PUE e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, si applicano a tutti gli strumenti urbanistici esecutivi, anche se non conformi alla L.R. n. 20/2001(30) .

11. In caso di inerzia c/o inadempienza nelle procedure di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 21.

(28) Ai sensi dell'art. 37, L.R. 19 luglio 2006, n. 22 la previsione di cui alla presente lettera si applica anche per la formazione e attuazione degli strumenti esecutivi di cui alla legislazione nazionale e regionale in materia e per l'attuazione dei comparti edificatori.

(29) Comma così modificato dall'art.2, c. 1 della Legge regionale  22 ottobre 2012, n. 28. Il testo originario era così formulato"5. Qualora il P.U.E. riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici, contestualmente al deposito di cui al comma 4 il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, indice una Conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni competenti per l'emanazione dei necessari atti di consenso, comunque denominati."

(30) Comma aggiunto dall’art. 16, comma 1, lettera c), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

(giurisprudenza)

Corte Costituzionale

Sent. n. 148 del 09-05-2003

 

Art. 17

Efficacia del P.U.E.

 

1. La deliberazione di approvazione del P.U.E. ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi ivi previsti, ai fini della acquisizione pubblica degli immobili mediante espropriazione.

2. I P.U.E. sono attuati in un tempo non maggiore di dieci anni, salvo specifiche disposizioni di leggi statali. Decorsi i termini stabiliti per l'attuazione rimane efficace, per la parte di P.U.E. non attuata, l'obbligo di osservarne le previsioni mentre, ai fini espropriativi, decadono gli effetti della pubblica utilità delle opere previste (31) .

(31) La Corte costituzionale, con sentenza 5-9 maggio 2003, n. 148 (Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 19, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si riferisce a vincoli scaduti, preordinati all'espropriazione o sostanzialmente espropriativi, senza previsione di durata e di indennizzo.

 

Art. 18

Rapporti fra P.U.G. e P.U.E.

 

1. Il P.U.E. può apportare variazioni al P.U.G. qualora non incida nelle previsioni strutturali del P.U.G., ferma l'applicazione del procedimento di cui all'articolo 16.

2. Ai fini della formazione del P.U.E., non costituiscono in ogni caso variazione del P.U.G.:

a) la modificazione delle perimetrazioni contenute nel P.U.G. conseguente alla trasposizione del P.U.E. sul terreno;

b) la modificazione delle localizzazioni degli insediamenti e dei relativi servizi che non comporti aumento delle quantità e del carico urbanistico superiore al 5 per cento.

 

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 19

Sospensione e revoca dei Programmi pluriennali di attuazione.

 

1. L'obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione dello strumento urbanistico generale è comunque sospeso sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 20 della legge 30 aprile 1999, n. 136.

2. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge sono dotati di un programma pluriennale di attuazione hanno facoltà di revocarlo o di mantenerlo fino alla scadenza.

 

 

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. IV, Sent. n. 3922 del 08-08-2008 (ud. del 13-05-2008),

D. V. c. Comune di Turi e altri

T.A.R. Lecce

Sez. I, sent. n. 4461 del 14-09-2006 (ud. del 07-06-2006),

M.F. e altri c. Comune di Laterza e altri

 

 

Art. 20

Norme di prima attuazione.

 

1. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati secondo le disposizioni stabilite dalla L.R. n. 56/1980.

2. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'approvazione delle stesse, seguono le disposizioni stabilite dalla L.R. n. 56/1980.

3. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica non adeguate alla L.R. n. 56/1980 e/o non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate soltanto per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e di piani per gli insediamenti produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e/o progetti di adeguamento agli standards urbanistici, così come definiti dalla vigente normativa, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni, nonché per la realizzazione di opere e interventi previsti dalla vigente legislazione statale e/o regionale, nonché per la modifica delle norme tecniche di attuazione del PRG da approvare con le procedure di cui all’articolo 16 della l.r. 56/80 o del Programma di fabbricazione, limitatamente alle aree e immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana di cui alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbane). (32)

4. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica adeguati alla L.R. n. 56/1980 e non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate e seguono le disposizioni stabilite dalla vigente legislazione regionale e statale. Esse devono conformarsi al D.R.A.G., ove esistente.

5. I P.U.E. di cui al comma 1 dell'articolo 15, nelle more della definizione del D.R.A.G. di cui all'articolo 4, sono formati secondo le disposizioni stabilite dalla L.R. n. 56/1980.

5-bis. La formazione dei PIRT di cui all'articolo 15 è consentita anche in presenza di strumento urbanistico generale adeguato al PUTT/P (33) .

(32) Parole aggiunte dalla l.r. 28/2019 , art. 2 , comma 1.

(33) Comma aggiunto dall'art.9, comma 3, L.R. 13 dicembre 2004, n. 24.

 

Art. 21

Poteri sostitutivi.

 

[1. Al fine di assicurare celerità ed efficacia all'azione amministrativa, i poteri sostitutivi di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136 e di cui all'articolo 4, comma 6, del D.Lgs. n. 398/1993, come modificato dalla L. n. 493/1993 e successive modifiche e integrazioni, possono essere delegati dal Presidente della Giunta regionale a un Garante della pianificazione nominato per ciascun ambito territoriale provinciale con decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. I criteri di nomina sono individuati con apposito regolamento dalla Giunta regionale.

2. I Garanti durano in carica per un periodo non superiore a un anno ed esercitano direttamente il potere sostitutivo, dandone notizia al Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti.

3. A tal fine, i Garanti si possono avvalere degli uffici di tutte le Amministrazioni locali interessate e gli oneri derivanti sono posti a carico dell'Amministrazione inadempiente.

4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

5. In caso di inerzia degli Uffici comunali nell'adozione dei provvedimenti e delle misure repressive o sanzionatorie previste dalla normativa vigente, il Presidente della Giunta regionale assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedere, decorso infruttuosamente il quale si avvale del Garante competente per territorio] (34) .

(34) Articolo abrogato dall'art. 39, comma 3, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

Art. 22

Poteri di annullamento.

 

[1. Entro dieci anni dalla data della loro emanazione e/o adozione, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'urbanistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della L. n. 241/1990, assegna un termine di trenta giorni al Comune per l'annullamento dei provvedimenti o delle delibere non conformi alla disciplina urbanistica e/o edilizia vigente.

2. In caso di inadempienza nel termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'urbanistica, annulla, con decreto motivato, i provvedimenti e le deliberazioni comunali non conformi alla disciplina urbanistica. ed edilizia vigente.

3. Il Presidente della Giunta regionale può delegare i poteri di cui ai commi precedenti al Garante di cui all'articolo 21 competente per territorio] (35) .

(35) Articolo abrogato dal'art. 39, comma 3, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

Art. 23

Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a tutela paesaggistica.

 

[1. ...] (36) .

(36) Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, L.R. 7 ottobre 2009, n. 20, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Sostituiva l'art. 1, L.R. 24 marzo 1995, n. 8.

 

Art. 24

Sistema informativo territoriale (37)

 

1. La Giunta regionale istituisce, presso l’Assessorato competente in materia di pianificazione e assetto del territorio, il Sistema informativo territoriale (SIT) al fine di elaborare un quadro conoscitivo comune e accessibile, funzionale alla formazione e gestione degli strumenti di tutela del territorio e della pianificazione regionale, provinciale e comunale.

2. La Regione, con il concorso degli enti locali e di altri enti pubblici interessati, provvede alla formazione, all’aggiornamento e alla gestione integrata del SIT.

3. La Regione assicura il funzionamento del SIT e provvede alla realizzazione delle basi informative topografiche e tematiche sullo stato delle risorse del territorio, mettendole gratuitamente a disposizione degli enti locali, dei cittadini e delle imprese nelle forme più adatte a garantire diffusione e facilità di accesso. La Regione, inoltre, rende accessibili attraverso il SIT i propri strumenti di pianificazione e di governo del territorio.

4. Gli enti locali conferiscono gratuitamente al SIT regionale, seguendo le istruzioni di cui al comma 6, le informazioni in loro possesso sullo stato delle risorse e sulla situazione fisico-giuridica del territorio.

5. Per agevolare l’accesso di cittadini e imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, gli enti locali trasmettono alla Regione, secondo le modalità di cui al comma 6, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, affinché vengano resi accessibili anche attraverso il SIT regionale, assolvendo così agli obblighi di pubblicazione su portali istituzionali.

6. La Regione promuove accordi con gli altri enti pubblici al fine di acquisire informazioni utili al governo del territorio e le rende disponibili agli enti locali, ai cittadini e alle imprese nelle forme più adatte a garantire diffusione e facilità di accesso. La Regione, inoltre, attraverso la costituzione di tavoli tecnici intersettoriali, definisce le modalità di trasmissione e di diffusione delle informazioni all’interno della Regione stessa, volte ad evitare la duplicazione delle informazioni, a razionalizzare la produzione di nuove banche dati e a favorirne la coerenza.

7. La Giunta regionale emana apposite istruzioni tecniche al fine di definire e disciplinare le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi, le regole comuni per la produzione e la diffusione delle informazioni da includere nel SIT regionale, nonché le modalità di accesso e di trasmissione rispetto a tali informazioni.

(37) Articolo così sostituito dall’art. 11, L.R. 1° agosto 2011, n. 21, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 24. Sistema informativo territoriale. 1. La Giunta regionale istituisce, presso l'Assessorato all'urbanistica, il Sistema informativo territoriale (S.I.T.) al fine di elaborare un quadro conoscitivo comune e accessibile, funzionale alla formazione e gestione degli strumenti di tutela del territorio e della pianificazione regionale, provinciale e comunale.».

 

Art. 25

Abrogazioni e disposizioni finali.

 

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti.

2-bis. Il Consiglio regionale approva, entro il 30 giugno 2005, il testo unico in materia urbanistica (38) .

(38) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 4, L.R. 13 dicembre 2004, n. 24.