Giurisprudenza
Consiglio di Stato
Sez. IV, Sent. n. 3922 del 08-08-2008 (ud. del
13-05-2008),
D. V. c. Comune di Turi e altri
(1) Vedi, anche, la Circ.Ass.
18 ottobre 2005, n. 1, la Delib.G.R. 18 ottobre 2005, n.
1437 e la Delib.G.R. 10 settembre 2008, n.
1614.(allegati)
TITOLO I
Princìpi
Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia, in attuazione dei princìpi generali
dell'ordinamento italiano e comunitario, nel rispetto delle leggi dello Stato,
regola e controlla gli assetti, le trasformazioni e gli usi del territorio.
2. La Regione Puglia persegue gli obiettivi della tutela dei
valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, nonché della sua
riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità
regionale.
Art. 2
Princìpi
1. La presente legge assicura il rispetto dei princìpi di:
a) sussidiarietà, mediante la concertazione tra i diversi
soggetti coinvolti, in modo da attuare il metodo della copianificazione;
b) efficienza e celerità dell'azione amministrativa attraverso
la semplificazione dei procedimenti;
c) trasparenza delle scelte, con la più ampia partecipazione;
d) perequazione.
TITOLO II
Soggetti della pianificazione territoriale e urbanistica
Art. 3
Pianificazione del territorio pugliese.
1. La pianificazione del territorio si articola nei livelli
regionale, provinciale e comunale.
2. Soggetti della pianificazione sono la Regione, le province e
i comuni.
3. Partecipano, altresì, alla pianificazione gli enti pubblici
cui leggi statali o regionali assegnano la cura di un interesse pubblico
connesso al governo e uso del territorio.
TITOLO III
Processo di pianificazione territoriale regionale
Art. 4
Documento regionale di assetto generale.
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, approva il Documento regionale di
assetto generale (D.R.A.G.) in coerenza con i programmi, gli obiettivi e le
suscettività socio - economiche del territorio.
2. Il D.R.A.G. definisce le linee generali dell'assetto del
territorio, nonché gli obiettivi da perseguire mediante i livelli di
pianificazione provinciale e comunale.
3. In particolare, il D.R.A.G. determina (2) :
a) il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della
tutela e conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale
della Regione;
b) gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la
formazione, il dimensionamento e il contenuto degli strumenti di pianificazione
provinciale e comunale, nonché i criteri per la formazione e la localizzazione
dei Piani urbanistici esecutivi (P.U.E.) di cui all'articolo 15 (3) ;
c) lo schema dei servizi infrastrutturali di interesse
regionale (4) .
(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 24 novembre
2009, n. 2271.(Pubblicata nel B.U. Puglia 11 dicembre 2009, n.
199)
(3) Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 marzo 2007,
n. 375(B.U. Puglia 27
aprile 2007, n. 62.), la Delib.G.R.
3 agosto 2007, n. 1328(B.U. Puglia 29 agosto 2007, n.
120) , la Delib.G.R. 27 gennaio 2009, n. 26(B.U.
Puglia 25 febbraio 2009, n. 31), la Delib.G.R. 29 settembre 2009, n. 1759(B.U.
Puglia 6 ottobre 2009, n. 155), la Delib.G.R. 6 ottobre 2009, n. 1824 (B.U.
Puglia 3 novembre 2009, n. 173) e la Delib.G.R. 22 dicembre 2009, n. 2589(B.U.
Puglia 18 gennaio 2010, n. 10).
(4) Vedi al riguardo, la Delib.G.R. 3 marzo
2010, n. 594(B.U. Puglia 15 marzo 2010, n. 49).
Art. 5
Procedimento di formazione e variazione del D.R.A.G. (5) .
1. Per garantire il più ampio coinvolgimento della intera
comunità regionale nella definizione dei programmi, obiettivi e suscettività
socio - economiche del territorio, il Presidente della Giunta regionale convoca
la Conferenza programmatica regionale, alla quale partecipano i rappresentanti
dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, le associazioni, le forze sociali, economiche
e professionali.
2. Il Presidente della Giunta regionale, al fine della
elaborazione dello schema di Documento, indice con proprio decreto una
Conferenza di servizi, alla quale partecipano rappresentanti delle
Amministrazioni statali, per acquisirne previamente le manifestazioni di
interesse.
3. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze della
Conferenza di cui al comma 2 e sentita la competente Commissione consiliare,
adotta lo schema di Documento (6) .
4. Lo schema di Documento è pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia e dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana nonché su un quotidiano diffuso in ciascuna
Provincia.
5. I comuni e le province possono far pervenire alla Regione le
loro proposte integrative sullo schema di Documento entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia.
6. I soggetti pubblici di cui all'articolo 3, comma 3,
nell'ambito delle rispettive competenze, possono far pervenire indicazioni sullo
schema di Documento entro il termine previsto dal comma 5.
7. Le organizzazioni ambientaliste, socio - culturali,
sindacali ed economico - professionali attive nel territorio regionale possono
proporre osservazioni entro lo stesso termine di cui al comma 5.
8. La Giunta regionale, decorsi i termini di cui ai commi
precedenti, approva il D.R.A.G. del territorio, con specifica considerazione
delle Proposte di cui al comma 5.
9. Il D.R.A.G. è pubblicato con le modalità di cui al comma 4.
10. Il Documento acquista efficacia dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
10-bis. Con le medesime procedure di cui ai commi precedenti,
il DRAG è approvato per parti corrispondenti a materie organiche fra quelle
indicate alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 4 (7) (8) .
11. Il periodico aggiornamento e le variazioni del Documento
sono adottate con il procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono
ridotti della metà.
(5) Vedi, anche, la Delib.G.R. 3 agosto 2007,
n. 1328(B.U. Puglia 29 agosto 2007, n. 120).
(6) Comma così modificato dall'art. 9,
comma 1,L.R.
13 dicembre 2004, n. 24.
(7) Comma aggiunto dall'art. 38, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.
(8) Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 marzo 2007,
n. 375(B.U. Puglia 27 aprile 2007, n. 62.), la
Delib.G.R. 27 gennaio 2009, n. 26 (B.U. Puglia 25 febbraio 2009, n. 31), la
Delib.G.R. 29 settembre 2009, n. 1759(B.U. Puglia 6 ottobre 2009, n. 155),
e la Delib.G.R. 24 novembre 2009, n. 2271, la Delib.G.R. 22 dicembre 2009, n.
2589(B.U. Puglia 18 gennaio 2010, n. 10), la Delib.G.R. 6 ottobre 2009, n.
1824(B.U. Puglia 3 novembre 2009, n. 173) e la Delib.G.R. 3 marzo 2010, n.
594(B.U. Puglia 15 marzo 2010, n. 49).
TITOLO IV
Pianificazione territoriale provinciale
Art. 6
Piano territoriale di coordinamento provinciale.
1. [Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio provinciale adotta il Piano
territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) in conformità e in
attuazione del D.R.A.G. del territorio] (9)
.
2. Ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
il P.T.C.P. assume l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle materie
inerenti la protezione della natura, la tutela dell'ambiente, delle acque, della
difesa del suolo, delle bellezze naturali, a condizione che la definizione delle
relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la Provincia e le
Amministrazioni, anche statali, competenti.
3. In mancanza dell'intesa di cui al comma 2, i piani di tutela
di settore conservano il valore e gli effetti a essi assegnati dalla rispettiva
normativa nazionale e regionale.
(9) Comma abrogato dall'art. 34,
comma 2, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.
Art. 7
Procedimento di formazione e variazione del P.T.C.P.
1. Il Presidente della Provincia, al fine della elaborazione
dello schema di P.T.C.P., indice una Conferenza di servizi, alla quale
partecipano i rappresentanti delle Amministrazioni statali, delle
Amministrazioni comunali, delle Comunità montane, delle Autorità di bacino, dei
Consorzi di bonifica, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.
2. Il Consiglio provinciale, su proposta della Giunta
provinciale, adotta lo schema di P.T.C.P.
3. Lo schema di P.T.C.P. è depositato presso la segreteria
della Provincia. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia nonché su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.
4. I comuni possono presentare le loro proposte sullo schema di
Piano entro sessanta giorni dalla data di avviso sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
5. Le organizzazioni ambientaliste, socio - culturali,
sindacali ed economico - professionali attive nel territorio provinciale possono
proporre osservazioni allo schema di P.T.C.P. entro i termini di cui al comma 4.
6. Il Consiglio provinciale, entro i successivi sessanta
giorni, si determina in ordine alle osservazioni pervenute nei termini e, con
specifica considerazione delle proposte di cui al comma 4, adotta il Piano
territoriale di coordinamento provinciale e lo trasmette alla Giunta regionale
per il controllo di compatibilità con il DRAG, ove approvato, e con ogni altro
strumento regionale di pianificazione territoriale esistente, ivi inclusi i
piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31
maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), ovvero agli indirizzi
regionali della programmazione socio - economica e territoriale di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali) (10) .
7. La Giunta regionale si pronuncia entro il termine perentorio
di centoventi giorni dalla data di ricezione del P.T.C.P., decorso inutilmente
il quale lo stesso si intende controllato con esito positivo.
8. Il termine di cui al comma 7 può essere interrotto una sola
volta qualora la Giunta regionale richieda alla Provincia chiarimenti o
ulteriori documenti, nel qual caso il nuovo termine decorre dalla ricezione
degli stessi.
9. Qualora la Giunta regionale deliberi la non compatibilità
del P.T.C.P. con il D.R.A.G., la Provincia ha facoltà di indire una Conferenza
di servizi, alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo
Assessore delegato e il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato. In
sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del
princìpio di copianificazione, devono indicare le modifiche necessarie ai fini
del controllo positivo.
10. La Conferenza assume la determinazione di adeguamento del
P.T.C.P. alle modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data della prima convocazione, l'inutile decorso del quale
comporta la definitività della delibera regionale di cui al comma 9.
11. La determinazione di adeguamento della Conferenza di
servizi deve essere recepita dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla
data della comunicazione della determinazione medesima. L'inutile decorso del
termine comporta il controllo positivo da parte della Giunta regionale.
12. Il Consiglio provinciale approva il P.T.C.P. in via
definitiva in conformità della deliberazione della Giunta regionale di
compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero l'esito dell'inutile
decorso del termine di cui ai commi 7 e 11.
13. Il P.T.C.P. definito ai sensi dei commi precedenti è
pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia. Dell'avvenuta
pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani diffusi nella Provincia.
14. Il P.T.C.P. acquista efficacia dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
15. Le variazioni del P.T.C.P. sono adottate con il
procedimento di cui ai commi precedenti.
(10) Comma così sostituito dall'art. 35,
L.R.
19 luglio 2006, n. 22. Ai sensi dell'art. 20,
comma 2, L.R.
7 maggio 2008, n. 6, le disposizioni di cui al presente comma, nella
formulazione introdotta dal suddetto art. 35, si intendono integrate da quelle
derivanti dalla suddetta legge. Il testo originario era così formulato: «6. Il
Consiglio provinciale, entro i successivi sessanta giorni, si determina in
ordine alle osservazioni pervenute nei termini e, con specifica considerazione
delle proposte di cui al comma 4, adotta il P.T.C.P. e lo trasmette alla Giunta
regionale per il controllo di compatibilità con il D.R.A.G. di cui all'articolo
4.».
TITOLO V
Pianificazione urbanistica comunale
Art. 8
Strumenti della pianificazione urbanistica comunale.
1. La pianificazione urbanistica comunale si effettua mediante
il Piano urbanistico generale (P.U.G.) e i P.U.E.
Art. 9
Contenuti del P.U.G.
1. Il P.U.G. si articola in previsioni strutturali e previsioni
programmatiche.
2. Le previsioni strutturali:
a) identificano le linee fondamentali dell'assetto dell'intero
territorio comunale, derivanti dalla ricognizione della realtà socio-economica,
dell'identità ambientale, storica e culturale dell'insediamento, anche con
riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare per i loro particolari aspetti
ecologici, paesaggistici e produttivi;
b) determinano le direttrici di sviluppo dell'insediamento nel
territorio comunale, del sistema delle reti infrastrutturali e delle connessioni
con i sistemi urbani contermini.
3. Le previsioni programmatiche:
a) definiscono, in coerenza con il dimensionamento dei
fabbisogni nei settori residenziale, produttivo e infrastrutturale, le
localizzazioni delle aree da ricomprendere in P.U.E., stabilendo quali siano le
trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili;
b) disciplinano le trasformazioni fisiche e funzionali
consentite nelle aree non sottoposte alla previa redazione di P.U.E.
4. La redazione di P.U.E. è obbligatoria per le aree di nuova
urbanizzazione, ovvero per le aree da sottoporre a recupero.
Art. 10
P.U.G. intercomunale.
1. È facoltà dei comuni procedere alla formazione di un P.U.G.
intercomunale.
2. Con delibere del Consiglio comunale, i comuni di cui al
comma 1 approvano e presentano alla Giunta regionale un documento congiunto,
contenente uno studio di fattibilità dell'iniziativa e un quadro economico dei
relativi oneri.
3. La Giunta regionale individua le modalità di sostegno ai
comuni che intendono procedere alla formazione di un P.U.G. intercomunale.
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, Sent. n. 5146 del 21-10-2008 (ud. del
15-07-2008),
Socità P. s.r.l. c. Comune di
Cisternino
Art. 11
Formazione del P.U.G.
1. Il Consiglio comunale adotta, su proposta della Giunta, un
Documento programmatico preliminare (D.P.P.) contenente gli obiettivi e i
criteri di impostazione del P.U.G.
Nei comuni ricadenti all'interno del comprensorio di una
Comunità montana, il D.P.P. deve prendere in considerazione le previsioni
contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico in relazione al
singolo Comune.
2. Il D.P.P. è depositato presso la segreteria del Comune e
dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su almeno
tre quotidiani a diffusione provinciale.
3. Chiunque può presentare proprie osservazioni al D.P.P.,
anche ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 241/1990, entro venti giorni dalla
data del deposito.
4. La Giunta comunale, sulla base del D.P.P. di cui al comma 1
e delle eventuali osservazioni, propone al Consiglio comunale l'adozione del
P.U.G. Il Consiglio comunale adotta il P.U.G. e lo stesso è depositato presso la
segreteria comunale; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante
pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale nonché
mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici (11) .
5. Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni
al P.U.G., anche ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 241/1990, entro sessanta
giorni dalla data del deposito (12) .
6. Il Consiglio comunale, entro i successivi sessanta giorni,
esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al comma 5 e si determina in
ordine alle stesse, adeguando il P.U.G. alle osservazioni accolte (13) .
7. Il P.U.G. così adottato viene inviato alla Giunta regionale
e alla Giunta provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente
con il D.R.A.G. e con il P.T.C.P., ove approvati. Qualora il D.R.A.G. e/o il
P.T.C.P. non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di
compatibilità rispetto ad altro strumento regionale di pianificazione
territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli
articoli da 4
a 8
della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della
programmazione socio - economica e territoriale di cui all'articolo 5 del D.Lgs.
n. 267/2000 (14) .
8. La Giunta regionale e la Giunta provinciale si pronunciano
entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del P.U.G.,
decorso inutilmente il quale il P.U.G. si intende controllato con esito positivo
(15) .
9. Qualora la Giunta regionale o la Giunta provinciale
deliberino la non compatibilità del P.U.G. rispettivamente [con
il D.R.A.G.] (16) o con il P.T.C.P., il
Comune promuove, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui
all'articolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di
invio del P.U.G., una Conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente
della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o
suo Assessore delegato e il Sindaco del Comune interessato o suo Assessore
delegato. In sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel
rispetto del princìpio di copianificazione, devono indicare specificamente le
modifiche necessarie ai fini del controllo positivo (17) .
10. La Conferenza di servizi assume la determinazione di
adeguamento del P.U.G. alle modifiche di cui al comma 9 entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data della sua prima convocazione, l'inutile
decorso del quale comporta la definitività delle delibere regionale e/o
provinciale di cui al comma 9, con contestuale decadenza delle misure di
salvaguardia (18) .
11. La determinazione di adeguamento della Conferenza di
servizi deve essere recepita dalla Giunta regionale e/o dalla Giunta provinciale
entro trenta giorni dalla data di comunicazione della determinazione medesima.
L'inutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte della
Giunta regionale e/o della Giunta provinciale (19)
.
12. Il Consiglio comunale approva il P.U.G. in via definitiva
in conformità delle deliberazioni della Giunta regionale e/o della Giunta
provinciale di compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero
all'esito dell'inutile decorso del termine di cui ai commi 8 e 11 (20) .
13. Il P.U.G., formato ai sensi dei comma precedenti, acquista
efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia della deliberazione del Consiglio comunale di cui
al comma 12 (21) .
14. Il Comune dà avviso dell'avvenuta formazione del P.U.G.
mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e mediante la pubblicazione su
almeno due quotidiani a diffusione provinciale (22) .
(11) Vedi anche l'art. 36, L.R.
19 luglio 2006, n. 22.
(12) Vedi anche l'art. 36,
L.R.
19 luglio 2006, n. 22.
(13) Vedi anche l'art. 36,
L.R.
19 luglio 2006, n. 22.
(14) Vedi anche l'art. 36,
L.R.
19 luglio 2006, n. 22.
(15) Vedi anche l'art. 36,
L.R.
19 luglio 2006, n. 22.
(16) Le parole racchiuse fra parentesi quadre
sono state soppresse dall'art. 34,
comma 3, L.R. 19 luglio 2006, n. 22
(17) Vedi anche l'art. 36,
L.R.
19 luglio 2006, n. 22.
(18) Vedi anche l'art.36,
L.R.
19 luglio 2006, n. 22.
(19) Vedi anche l'art. 36,
L.R.
19 luglio 2006, n. 22.
(20) Vedi anche l'art. 36,
L.R.
19 luglio 2006, n. 22.
(21) Vedi anche l'art. 36,
L.R. 19 luglio 2006, n. 22.
(22) Vedi anche l'art. 36,
L.R.
19 luglio 2006, n. 22.
Art. 12
Variazione del P.U.G.
1. Il Comune procede alla variazione delle previsioni
strutturali del P.U.G. mediante lo stesso procedimento previsto dall'articolo
11.
2. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta
variazioni alle previsioni programmatiche del P.U.G. non è soggetta a verifica
di compatibilità regionale e provinciale.
3. La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta
variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è soggetta ad
approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela
ed uso del territorio), o a verifica di compatibilità regionale e provinciale di
cui alla presente legge quando la variazione deriva da (23) :
a) verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di
rappresentazione grafica del piano;
b) precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro
esecuzione;
c) modifiche di perimetrazioni motivate da documentate
sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli;
d) adeguamento e/o rettifica di limitata entità delle
perimetrazioni dei P.U.E. di cui all'articolo 15, derivanti dalle verifiche;
precisazioni e modifiche di cui alle lettere a), b) e c);
e) modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio
edilizio esistente di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d),
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
e-bis)
modifiche delle perimetrazioni o suddivisioni dei comparti di intervento di cui
all’articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti
regionali per l’attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), di cui
all’articolo 51 della I.r. 56/1980 o di cui all’articolo 14 della I.r. 20/2001,
nonché modifiche delle unità di minimo intervento, che non comportino incremento
degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi
pubblici o di uso pubblico. (24)
3-bis. La deliberazione motivata del Consiglio Comunale che
apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non costituisce
variante urbanistica quando concerne:
a) la mera digitalizzazione in formato vettoriale degli strumenti
urbanistici generali vigenti, nel sistema di proiezione cartografica della carta
tecnica regionale;
b) le modifiche obbligatorie delle perimetrazioni e della relativa
disciplina, ove determinate dall’adeguamento a nuovi vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali, a disposizioni normative o a piani o programmi
sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento delle prescrizioni ivi
contenute;
c) la correzione di meri errori materiali contenuti nelle NTA,
nella cartografia o negli altri elaborati, nonché l’eliminazione di contrasti
tra elaborati dello stesso strumento, per i quali sia evidente dagli atti e
univocamente desumibile la reale volontà dell’amministrazione. (25)
3-ter. Le deliberazioni motivate del consiglio comunale unitamente
agli strumenti urbanistici generali vigenti, come variati ai sensi del comma 3 o
come modificati ai sensi del comma 3-bis, vengono trasmesse alla competente
struttura regionale, la quale provvede a renderli accessibili attraverso il SIT,
secondo le modalità definite dall’articolo 24. (26)
(23) Alinea così sostituito dall’art. 16,
comma 1, lettera a), L.R.
25 febbraio 2010, n. 5,. Il testo originario era così formulato: «La
deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle
previsioni strutturali del P.U.G. non è soggetta a verifica di compatibilità
regionale e provinciale quando la variazione deriva da:».
(24) Lettera aggiunta dall’art. 16,
comma 1, lettera b), L.R.
25 febbraio 2010, n. 5, successivamente sostituita dalla l.r.
n. 28/2016, art. 4, lett. a). Il testo originario era così formulato :
"e-bis) modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento di cui
all’articolo 15 della legge
regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione
della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), e successive modifiche e
integrazioni, di cui all’articolo 51
della L.R.
n. 56/1980 o di cui all’articolo
14 della L.R. n. 20/2001, nonché delle unità di minimo intervento che non
comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle
dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico."
(25) (26) Commi aggiunti dalla l.r.
n. 28/2016, art. 4, lett. b).
Art. 13
Misure di salvaguardia.
1. Per il periodo di due anni a decorrere dalla data di
adozione del P.U.G., il Comune sospende ogni determinazione sulle domande di
concessione edilizia in contrasto con il P.U.G. stesso.
Art. 14
Perequazione urbanistica.
1. Al fine di distribuire equamente, tra i proprietari
interessati dagli interventi, i diritti edificatori attribuiti dalla
pianificazione urbanistica e gli oneri conseguenti alla realizzazione degli
interventi di urbanizzazione del territorio, il P.U.G. può riconoscere la stessa
suscettività edificatoria alle aree comprese in un P.U.E.
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, Sent. n. 5146 del 21-10-2008 (ud. del
15-07-2008)
, Società P. s.r.l. c. Comune di
Cisternino
T.A.R. Bari
Sez. II, sent. n. 2117 del 10-05-2004 (ud. del
06-05-2004), R.
e altri c. Comune di Foggia
T.A.R. Lecce
Sez. I, sent. n. 5019 del 18-07-2003, D.C.P.
c.
Comune di Lecce, C.L. ed altri
Art. 15
Piani urbanistici esecutivi.
1. Al P.U.G. viene data esecuzione mediante P.U.E. di
iniziativa pubblica o di iniziativa privata o di iniziativa mista.
2. In relazione agli interventi in esso previsti, il P.U.E. può
assumere le finalità e gli effetti di uno o più piani o programmi, anche
settoriali o tematici, attuativi dello strumento urbanistico generale, oppure
previsti dalla vigente normativa statale o regionale, ivi compresi i programmi
integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i
programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del decreto legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e i programmi di
riqualificazione urbana ex articolo 2 del D.M. 21 dicembre 1994, del Ministro
dei lavori pubblici, che per la loro realizzazione necessitano di piano
esecutivo.
3. Nella formazione dei programmi integrati di intervento di
cui all'articolo 16 della L. n. 179/1992 i comuni perseguono obiettivi di
riqualificazione, con particolare riferimento ai centri storici, alle zone
periferiche, alle aree e costruzioni produttive obsolete, dismesse o da
sottoporre a processi di dismissione. Tali programmi definiscono la
distribuzione delle funzioni, dei servizi e le loro interrelazioni, le
caratteristiche planivolumetriche degli interventi, gli standards e l'arredo
urbano. Il programma integrato si attua su aree, anche non contigue tra loro, in
tutto o in parte edificate. I programmi possono essere presentati da soggetti
pubblici e/o privati, singoli e associati e sono corredati di uno schema di
convenzione e di una relazione che definisce l'inquadramento dell'intervento
nell'ambito della riqualificazione urbana, di un programma finanziario e della
indicazione dei tempi di realizzazione delle opere.
4. I programmi integrati, i programmi di recupero urbano e i
programmi di riqualificazione urbana sono approvati dal Consiglio comunale con
le modalità previste per i P.U.E. ai sensi degli articoli 21
e seguenti della L.R.
n. 56/1980. Qualora tali programmi non siano conformi agli strumenti
urbanistici generali vigenti e/o adottati, il Sindaco promuove la conclusione di
un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del D.Lgs.
n. 267/2000, al quale partecipa il soggetto proponente. L'accordo sostituisce lo
strumento urbanistico attuativo, ove prescritto dallo strumento urbanistico
generale.
5. Fino alla formazione del D.R.A.G. la realizzazione di
interventi riservati dalla pianificazione comunale all'iniziativa pubblica può
essere affidata ai proprietari legittimati previo convenzionamento finalizzato a
disciplinare e garantire il perseguimento del pubblico interesse.
5-bis. I Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT)
disciplinati dal Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio
(PUTT/P) approvato dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 15 dicembre 2000, n.
1748 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 6 gennaio 2001, n. 6) sono anche
piani urbanistici esecutivi del PUG. (27)
(27) Comma aggiunto dall'art. 9,
comma 2, L.R.
13 dicembre 2004, n. 24.
Art. 16
Formazione dei P.U.E.
1. I P.U.E. possono essere redatti e proposti:
a) dal Comune;
b) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie
catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro
dell'area interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio
ai fini della presentazione al Comune della proposta di piano esecutivo e del
relativo schema di convenzione (28) ;
c) dalle società di trasformazione urbana previste dalla
normativa vigente.
2. Decorso il termine eventualmente previsto dal P.U.G. per la
redazione del P.U.E. su iniziativa del Comune, il P.U.E. può essere
rispettivamente proposto dai soggetti di cui alle lettere b e c) del comma 1.
3. Qualora sia proposto dai soggetti di cui al comma 1, lettere
b) e c), il P.U.E. è adottato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla
data di ricezione della proposta.
4. Entro trenta giorni dalla data di adozione, il P.U.E. e i
relativi elaborati sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la
segreteria del Comune, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso
sull'albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione nella Provincia.
5.
Qualora il Piano urbanistico esecutivo (PUE) riguardi aree sulle quali insistono
vincoli specifici rivenienti da norme e/o piani regionali o nazionali,
contestualmente al deposito di cui al comma 4, il Sindaco o l’Assessore da lui
delegato indice una Conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti
delle amministrazioni competenti per l’emanazione dei necessari atti di
consenso, comunque denominati. (29)
6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza
del periodo di deposito di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può
presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della L. n.
241/1990.
7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
acquisizione degli atti di consenso di cui al comma 5, il Consiglio comunale
approva in via definitiva il P.U.E., pronunciandosi altresì sulle osservazioni
presentate nei termini.
8. La deliberazione di approvazione è pubblicata, anche per
estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
9. Il P.U.E. acquista efficacia dal giorno successivo a quello
di pubblicazione di cui al comma 8.
10. La variante al P.U.E. segue lo stesso procedimento di
formazione di cui ai commi precedenti. Qualora le variazioni non incidano sul
dimensionamento globale del P.U.E. e non comportino modifiche al perimetro, agli
indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico,
la variante al P.U.E. è approvata con deliberazione del Consiglio comunale,
previa acquisizione di eventuali atti di consenso ove necessari.
10-bis. Le procedure previste dal comma 10 per le variazioni
che non incidano sul dimensionamento globale del PUE e non comportino modifiche
al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o
di uso pubblico, si applicano a tutti gli strumenti urbanistici esecutivi, anche
se non conformi alla L.R. n. 20/2001(30) .
11. In caso di inerzia c/o inadempienza nelle procedure di cui
ai commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 21.
(28) Ai sensi dell'art. 37,
L.R.
19 luglio 2006, n. 22 la previsione di cui alla presente lettera si applica
anche per la formazione e attuazione degli strumenti esecutivi di cui alla
legislazione nazionale e regionale in materia e per l'attuazione dei comparti
edificatori.
(29) Comma così modificato dall'art.2,
c. 1 della Legge regionale 22 ottobre 2012, n.
28. Il
testo originario era così formulato"5. Qualora il P.U.E. riguardi
aree sulle quali insistono vincoli specifici, contestualmente al deposito di cui
al comma 4 il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, indice una Conferenza di
servizi alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni competenti
per l'emanazione dei necessari atti di consenso, comunque denominati."
(30) Comma aggiunto dall’art. 16,
comma 1, lettera c), L.R.
25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(giurisprudenza)
Corte Costituzionale
Sent. n. 148 del 09-05-2003
Art. 17
Efficacia del P.U.E.
1. La deliberazione di approvazione del P.U.E. ha efficacia di
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi
ivi previsti, ai fini della acquisizione pubblica degli immobili mediante
espropriazione.
2. I P.U.E. sono attuati in un tempo non maggiore di dieci
anni, salvo specifiche disposizioni di leggi statali. Decorsi i termini
stabiliti per l'attuazione rimane efficace, per la parte di P.U.E. non attuata,
l'obbligo di osservarne le previsioni mentre, ai fini espropriativi, decadono
gli effetti della pubblica utilità delle opere previste (31) .
(31) La Corte costituzionale, con sentenza 5-9
maggio 2003, n. 148 (Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 19, prima serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui
si riferisce a vincoli scaduti, preordinati all'espropriazione o sostanzialmente
espropriativi, senza previsione di durata e di indennizzo.
Art. 18
Rapporti fra P.U.G. e P.U.E.
1. Il P.U.E. può apportare variazioni al P.U.G. qualora non
incida nelle previsioni strutturali del P.U.G., ferma l'applicazione del
procedimento di cui all'articolo 16.
2. Ai fini della formazione del P.U.E., non costituiscono in
ogni caso variazione del P.U.G.:
a) la modificazione delle perimetrazioni contenute nel P.U.G.
conseguente alla trasposizione del P.U.E. sul terreno;
b) la modificazione delle localizzazioni degli insediamenti e
dei relativi servizi che non comporti aumento delle quantità e del carico
urbanistico superiore al 5 per cento.
TITOLO VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 19
Sospensione e revoca dei Programmi pluriennali di
attuazione.
1. L'obbligo di formazione del programma pluriennale di
attuazione dello strumento urbanistico generale è comunque sospeso sino alla
data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 20 della
legge 30 aprile 1999, n. 136.
2. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente
legge sono dotati di un programma pluriennale di attuazione hanno facoltà di
revocarlo o di mantenerlo fino alla scadenza.
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, Sent. n. 3922 del 08-08-2008 (ud. del
13-05-2008),
D. V. c. Comune di Turi e altri
T.A.R. Lecce
Sez. I, sent. n. 4461 del 14-09-2006 (ud. del
07-06-2006),
M.F. e altri c. Comune di Laterza e
altri
Art. 20
Norme di prima attuazione.
1. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già
adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati
secondo le disposizioni stabilite dalla L.R.
n. 56/1980.
2. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione
urbanistica già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge,
fino all'approvazione delle stesse, seguono le disposizioni stabilite dalla L.R.
n. 56/1980.
3. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione
urbanistica non adeguate alla L.R.
n. 56/1980 e/o non conformi alle prescrizioni della presente legge possono
essere formate soltanto per la realizzazione di programmi di edilizia
residenziale pubblica ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e di piani per
gli insediamenti produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e per
la realizzazione di progetti di opere pubbliche e/o progetti di adeguamento agli
standards urbanistici, così come definiti dalla vigente normativa, ai sensi
della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni, nonché per la
realizzazione di opere e interventi previsti dalla vigente legislazione statale
e/o regionale, nonché per la modifica delle norme tecniche di attuazione del PRG
da approvare con le procedure di cui all’articolo 16
della l.r.
56/80 o del Programma di fabbricazione, limitatamente alle aree e immobili
ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana di cui alla legge
regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbane). (32)
4. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione
urbanistica adeguati alla L.R.
n. 56/1980 e non conformi alle prescrizioni della presente legge possono
essere formate e seguono le disposizioni stabilite dalla vigente legislazione
regionale e statale. Esse devono conformarsi al D.R.A.G., ove esistente.
5. I P.U.E. di cui al comma 1 dell'articolo 15, nelle more
della definizione del D.R.A.G. di cui all'articolo 4, sono formati secondo le
disposizioni stabilite dalla L.R.
n. 56/1980.
5-bis. La formazione dei PIRT di cui all'articolo 15 è
consentita anche in presenza di strumento urbanistico generale adeguato al
PUTT/P (33) .
(32) Parole aggiunte dalla l.r.
28/2019 , art. 2
, comma 1.
(33) Comma aggiunto dall'art.9,
comma 3, L.R.
13 dicembre 2004, n. 24.
Art. 21
Poteri sostitutivi.
[1. Al fine di assicurare celerità ed
efficacia all'azione amministrativa, i poteri sostitutivi di cui all'articolo
22, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136 e di cui all'articolo 4, comma
6, del D.Lgs. n. 398/1993, come modificato dalla L. n. 493/1993 e successive
modifiche e integrazioni, possono essere delegati dal Presidente della Giunta
regionale a un Garante della pianificazione nominato per ciascun ambito
territoriale provinciale con decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia. I criteri di nomina sono individuati con apposito regolamento
dalla Giunta regionale.
2. I Garanti durano in carica per un periodo
non superiore a un anno ed esercitano direttamente il potere sostitutivo,
dandone notizia al Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla
data di adozione dei relativi provvedimenti.
3. A tal fine, i Garanti si possono avvalere
degli uffici di tutte le Amministrazioni locali interessate e gli oneri
derivanti sono posti a carico dell'Amministrazione inadempiente.
4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato
per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
5. In caso di inerzia degli Uffici comunali
nell'adozione dei provvedimenti e delle misure repressive o sanzionatorie
previste dalla normativa vigente, il Presidente della Giunta regionale assegna
un termine non superiore a trenta giorni per provvedere, decorso
infruttuosamente il quale si avvale del Garante competente per
territorio] (34) .
(34) Articolo abrogato dall'art. 39,
comma 3, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.
Art. 22
Poteri di annullamento.
[1. Entro dieci anni dalla data della loro
emanazione e/o adozione, il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore regionale all'urbanistica, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 7 della L. n. 241/1990, assegna un termine di trenta giorni al
Comune per l'annullamento dei provvedimenti o delle delibere non conformi alla
disciplina urbanistica e/o edilizia vigente.
2. In caso di inadempienza nel termine, il
Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale
all'urbanistica, annulla, con decreto motivato, i provvedimenti e le
deliberazioni comunali non conformi alla disciplina urbanistica. ed edilizia
vigente.
3. Il Presidente della Giunta regionale può
delegare i poteri di cui ai commi precedenti al Garante di cui all'articolo 21
competente per territorio] (35) .
(35) Articolo abrogato dal'art. 39,
comma 3, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.
Art. 23
Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a
tutela paesaggistica.
[1. ...] (36) .
(36) Articolo abrogato dall'art. 11,
comma 1, L.R.
7 ottobre 2009, n. 20, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Sostituiva l'art. 1,
L.R. 24 marzo 1995, n. 8.
Art. 24
Sistema informativo territoriale (37)
1. La Giunta regionale istituisce, presso l’Assessorato
competente in materia di pianificazione e assetto del territorio, il Sistema
informativo territoriale (SIT) al fine di elaborare un quadro conoscitivo comune
e accessibile, funzionale alla formazione e gestione degli strumenti di tutela
del territorio e della pianificazione regionale, provinciale e comunale.
2. La Regione, con il concorso degli enti locali e di altri
enti pubblici interessati, provvede alla formazione, all’aggiornamento e alla
gestione integrata del SIT.
3. La Regione assicura il funzionamento del SIT e provvede alla
realizzazione delle basi informative topografiche e tematiche sullo stato delle
risorse del territorio, mettendole gratuitamente a disposizione degli enti
locali, dei cittadini e delle imprese nelle forme più adatte a garantire
diffusione e facilità di accesso. La Regione, inoltre, rende accessibili
attraverso il SIT i propri strumenti di pianificazione e di governo del
territorio.
4. Gli enti locali conferiscono gratuitamente al SIT regionale,
seguendo le istruzioni di cui al comma 6, le informazioni in loro possesso sullo
stato delle risorse e sulla situazione fisico-giuridica del territorio.
5. Per agevolare l’accesso di cittadini e imprese agli
elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti
urbanistici, gli enti locali trasmettono alla Regione, secondo le modalità di
cui al comma 6, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione e
approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, affinché
vengano resi accessibili anche attraverso il SIT regionale, assolvendo così agli
obblighi di pubblicazione su portali istituzionali.
6. La Regione promuove accordi con gli altri enti pubblici al
fine di acquisire informazioni utili al governo del territorio e le rende
disponibili agli enti locali, ai cittadini e alle imprese nelle forme più adatte
a garantire diffusione e facilità di accesso. La Regione, inoltre, attraverso la
costituzione di tavoli tecnici intersettoriali, definisce le modalità di
trasmissione e di diffusione delle informazioni all’interno della Regione
stessa, volte ad evitare la duplicazione delle informazioni, a razionalizzare la
produzione di nuove banche dati e a favorirne la coerenza.
7. La Giunta regionale emana apposite istruzioni tecniche al
fine di definire e disciplinare le specifiche tecniche, gli standard informativi
minimi, le regole comuni per la produzione e la diffusione delle informazioni da
includere nel SIT regionale, nonché le modalità di accesso e di trasmissione
rispetto a tali informazioni.
(37) Articolo così sostituito dall’art. 11,
L.R.
1° agosto 2011, n. 21, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 24. Sistema
informativo territoriale. 1. La Giunta regionale istituisce, presso
l'Assessorato all'urbanistica, il Sistema informativo territoriale (S.I.T.) al
fine di elaborare un quadro conoscitivo comune e accessibile, funzionale alla
formazione e gestione degli strumenti di tutela del territorio e della
pianificazione regionale, provinciale e comunale.».
Art. 25
Abrogazioni e disposizioni finali.
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la
presente legge.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge continuano
ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti.
2-bis. Il Consiglio regionale approva, entro il 30 giugno 2005,
il testo unico in materia urbanistica (38) .
(38) Comma aggiunto dall'art. 9,
comma 4, L.R. 13 dicembre 2004, n. 24.