IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999
n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'
emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto
l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Visto
l'art.
44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Vista
la Delibera di Giunta Regionale n 1966 del 23/dicembre/2004, di attuazione del
Regolamento suddetto.
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Art. 1
Composizione e funzionamento dell'Osservatorio regionale del
commercio
1. L'Osservatorio regionale del commercio
ha sede presso l'Assessorato regionale al commercio.
2. L'Osservatorio regionale è composto da:
a. l'Assessore regionale al commercio o un suo
delegato, che lo presiede;
b. un rappresentante dei Comuni, designato
dalla delegazione regionale dell'ANCI;
c. un rappresentante delle Province, designato
dalla delegazione regionale dell'UPI;
d. un rappresentante della delegazione
regionale dell'UNCEM;
e. un rappresentante designato dall'Unione
regionale delle Camere di commercio della Puglia;
f. due rappresentanti designati dalle
associazioni di categoria delle imprese operanti nel settore del commercio, tra
quelle maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti nel CNEL;
g. due rappresentanti designati dalle
associazioni della cooperazione tra dettaglianti e consumatori maggiormente
rappresentative a livello regionale;
h. due rappresentanti designati
rispettivamente dalle associazioni di rappresentanza della media e grande
distribuzione maggiormente rappresentative a livello regionale;
i. un rappresentante designato
dall'associazione dei consumatori maggiormente rappresentativa a livello
regionale, tra quelle riconosciute ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio
1998, n. 281;
j. un rappresentante designato dal sindacato
dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativo a livello regionale;
k. un funzionario del competente Ufficio
dell'Assessorato regionale al commercio.
3. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere da b) a
j) è indicato anche un supplente.
4. Alle riunioni dell'Osservatorio possono partecipare fino
a tre esperti del settore distributivo designati dall'Assessore regionale al
commercio.
5. Il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto i
componenti dell'Osservatorio che, nella seduta d'insediamento, provvede ad
approvare il regolamento interno recante la disciplina e le modalità per il
proprio funzionamento, sulla base di una proposta predisposta dal Settore
regionale al commercio.
6. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte
dall'Assessorato regionale al commercio
7. L'Osservatorio, come composto ai sensi del precedente
comma 2, ha una durata di tre anni. È confermata fino al 31/12/2005 la
composizione dell'Osservatorio costituita ai sensi della previgente normativa.
Sessanta giorni prima della sua scadenza l'Assessorato regionale al commercio
provvede ad informare gli organismi partecipanti all'Osservatorio affinché
provvedano a designare i loro rappresentanti effettivi e supplenti. Trascorso il
termine indicato, l'Osservatorio è nominato qualora le designazioni pervenute
consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti. L'Osservatorio è
integrato dalle designazioni pervenute successivamente.
Art. 2
Finalità dell'Osservatorio regionale
1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 21,
della legge
regionale 1 agosto 2003, n. 11, l'Osservatorio regionale persegue le
seguenti finalità:
a) realizzare un Sistema informativo della
rete distributiva con la collaborazione dei Comuni e delle Camere di commercio,
per l'utilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa alle
comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'Ufficio del registro delle
imprese;
b) valutare l'andamento delle problematiche
della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai
processi derivanti dall'entrata in vigore della riforma del settore;
c) fornire le basi conoscitive per la
programmazione regionale nel settore del commercio;
d) valutare il grado di attuazione e
l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;
e) promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e
la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza del settore della
distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla struttura
dell'offerta, alla diffusione delle forme associative e alla consistenza ed
articolazione delle associazioni di categoria;
f) diffondere l'informazione sui programmi
comunitari e nazionali che contemplano il coinvolgimento di imprese commerciali
o loro forme consortili.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente
Regolamento, l'Osservatorio può avvalersi della struttura del Settore regionale
al commercio ed anche di altri soggetti pubblici o privati mediante apposita
convenzione.
Art. 3
Attività dell'Osservatorio regionale
1. L'Osservatorio regionale predispone
annualmente il programma di attività per l'anno successivo che viene trasmesso
all'Osservatorio nazionale sul commercio e alla competente commissione del
Consiglio regionale.
2. Per il conseguimento delle sue finalità, l'Osservatorio
regionale:
a) predispone un sistema di monitoraggio
riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale,
attraverso il coordinamento operativo tra la Regione, i Comuni e le Camere di
commercio per la gestione dei flussi informativi;
b) impartisce disposizioni e direttive per
l'organizzazione e il funzionamento del Sistema informativo regionale;
c) promuove indagini, ricerche e attiva
collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche
relative al settore del commercio regionale;
d) svolge attività di informazione
socio-economica, destinate alle imprese commerciali, alle organizzazioni
professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche anche
attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con le categorie
interessate;
e) predispone, con cadenza annuale, un rapporto
sullo stato della rete distributiva e sullo stato di attuazione degli indirizzi
e criteri di programmazione commerciale, anche ai fini dell'aggiornamento o
della revisione della normativa regionale.
Art. 4
Spese per il funzionamento dell'Osservatorio
regionale
1. Alle eventuali spese derivanti dal
programma di attività dell'Osservatorio si fa fronte nei limiti delle
disponibilità che saranno recate annualmente dal Bilancio regionale.
Il presente Regolamento sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dell'art.
53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione
Puglia".
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 23dicembre
2004
|