NOTE al Regolamento Regionale 11 novembre 2004, n.
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Il
testo del Regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dal
Settore Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione
Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché
dell’art.12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con
deliberazione
n.
726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è fatto rinvio.
Le
note non costituiscono testo ufficiale della legge
regionale.
Note
alla premessa :
•
La legge regionale 11 maggio 2001, n. 13, recante “Norme regionali in materia
di opere e lavori pubblici.” è pubblicata nel B.U.R. Puglia del 15 maggio 2001,
n. 70.
•
L’art. 121 della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1 così dispone:
Art.
121
Sono
organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
Presidente.
Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le
altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte
di legge alle Camere.
La
Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta
e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige
le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle
istruzioni del Governo della Repubblica.
•
La legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” è
pubblicato nel BURP n° 57 del 12 / 05 / 2004. Si riporta il testo degli artt.
42, 44 e 53:
Art. 42
(Attribuzioni del Presidente della Giunta
regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la
Regione.
2. Il Presidente inoltre:
a) dirige la politica generale della Regione e la sua organizzazione
amministrativa e ne è responsabile;
b) nomina e revoca i componenti della Giunta, ai quali
attribuisce e revoca i relativi
incarichi;
c) promulga le leggi ed emana i
regolamenti;
d) dirige le funzioni amministrative delegate
dallo Stato alla Regione, ai sensi dell’articolo 118, terzo
comma,
della Costituzione, conformandosi alle istruzioni
del Governo della Repubblica;
e) indice i referendum previsti dallo Statuto
regionale;
f) riferisce annualmente al Consiglio regionale
sullo stato di attuazione del piano di sviluppo regionale,
dei
piani e dei programmi attuativi e sulla situazione
gestionale complessiva della Regione;
g) può adottare ordinanze di necessità e
provvedimenti di urgenza salvo ratifica della Giunta
regionale;
h) adotta provvedimenti di organizzazione degli
uffici regionali a eccezione degli uffici del Consiglio
regionale.
Art. 44
(Attribuzioni della Giunta
regionale)
1. Alla Giunta regionale spetta la potestà
regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi, di attuazione,
d’integrazione nonché dei regolamenti delegati. La legge regionale indica le
norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei
regolamenti di delegificazione.
2. I regolamenti sono sottoposti al parere
preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti
competenti per materia, che si esprimono entro il termine di
trenta
giorni, decorso il quale si intende
favorevole.
3. In caso di necessità e urgenza la Giunta
regionale può adottare il regolamento salvo la successiva acquisizione del
parere di cui al comma 2, che la Giunta è tenuta a richiedere entro trenta
giorni dalla data della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della
Regione.
4. Alla Giunta regionale spetta
altresì:
a) predisporre il bilancio di previsione e il
rendiconto generale e le relative variazioni e ogni altro atto
di
programmazione
finanziaria;
b) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio
e il demanio regionale; deliberare in ordine ai
contratti
secondo le modalità di legge; dare piena
attuazione al piano regionale di sviluppo economico e
sociale;
c) deliberare in materia di liti attive e passive,
di rinunce e transazione; deliberare sulla proposizione
dei
ricorsi alla Corte costituzionale e alla Corte di
giustizia delle Comunità europee;
d) sovrintendere alla gestione dei beni pubblici
regionali e vigilare sugli enti e aziende dipendenti
dalla
Regione o con partecipazione
regionale;
e) esercitare ogni altra attribuzione e funzione
amministrative che dalla Costituzione, dal presente Statuto
o
dalle leggi non sono demandate espressamente alla
competenza del Consiglio regionale.
5. La Giunta regionale può avvalersi del parere
del Consiglio di Stato nell’esercizio dell’attività
regolamentare.
Art. 53
(Pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti)
1. Le leggi regionali e i regolamenti sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre dieci giorni dalla
data della promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla loro pubblicazione, salva l’ipotesi dell’urgenza che deve essere
esplicitamente contenuta nei relativi contesti e ne
determina l’entrata in vigore alla data di
pubblicazione.
Note al Regolamento:
• La Legge 11 febbraio 1994, n. 109 recante “Legge
quadro in materia di lavori pubblici” è pubblicata nella Gazz. Uff., 19
febbraio, n. 41. Si riporta il testo dell’ art. 31 bis, come modificato dalla L.
166/2002 e 216/1995:
Articolo 31 Bis
Norme acceleratorie in materia di
contenzioso.
1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di
concessioni, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e
in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, il
responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione
perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione
dell’ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In
merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l’appaltatore
ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell’appaltatore
avvalersi del disposto dell’articolo 32. La procedura per la definizione
dell’accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione
della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento,
indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al
ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione di cui all’articolo 28. Nell’occasione la proposta motivata della
commissione è formulata entro novanta giorni dal predetto
ricevimento.
1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da
tre componenti in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il
primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall’impresa appaltatrice o
concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati
contestualmente all’accettazione
congiunta del relativo incarico. In caso di mancato
accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte più
diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del
luogo dove è stato stipulato il contratto.
Qualora l’impresa non provveda alla designazione del
componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del
responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la
proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei
lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo.
Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai
commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli
interventi.
1-ter. L’accordo bonario, definito con le modalità di
cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall’appaltatore, ha natura transattiva. Le
parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere
decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo bonario
risolutivo delle riserve.
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non
si applicano ai lavori per i quali l’individuazione del soggetto affidatario sia
già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per
gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della
commissione è facoltativa ed il responsabile del
procedimento può essere componente della commissione
stessa.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di
affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di
sospensione ai sensi dell’articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data
dell’ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto
controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata
presentata domanda di provvedimento d’urgenza, i controinteressati e
l’amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel
merito. A tal fine il presidente fissa l’udienza per la discussione della causa
che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell’istanza. Qualora
l’istanza sia proposta all’udienza già fissata per la discussione del
provvedimento d’urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel
merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza
le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima
dell’udienza stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le
concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli
appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
• La legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 è
riportata nelle note alla premessa. Si riporta il testo degli artt. 6 e
21:
Art. 6
(Responsabile del procedimento)
1. I soggetti di cui all’articolo 3 nominano,
nell’ambito del proprio organico, un responsabile unico del procedimento di
attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei
lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e
dell’esecuzione.
2. Per la definizione e l’esercizio delle funzioni
del responsabile unico del procedimento si rinvia alle disposizioni previste
dalla normativa statale vigente.
Art. 21
(Collaudo delle opere)
1. Per le opere e i lavori pubblici di cui alla
presente legge deve essere effettuato il collaudo tecnico amministrativo, entro
sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in aggiunta alle verifiche e agli
eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per
contratto.
2. Il collaudo tecnico amministrativo deve essere
espletato secondo le modalità previste dalla normativa di legge e regolamentare
nazionale.
3. Il conferimento degli incarichi di collaudo delle
opere finanziate anche parzialmente dalla Regione di importo superiore a lire 3
miliardi è di competenza del dirigente del Settore lavori pubblici
dell’Assessorato regionale con il rispetto del criterio della rotazione. Nel
caso di opere fronteggiate con fondi propri di bilancio il collaudatore è
nominato dalla stazione appaltante all’interno delle proprie strutture. Qualora
venga accertata dal
responsabile del procedimento carenza di organico per
l’espletamento dell’attività di collaudo, l’incarico deve essere affidato dalla
stazione appaltante a soggetti iscritti all’ Albo regionale dei
collaudatori.
4. Per le operazioni di collaudo tecnico
amministrativo vengono nominati da uno a tre componenti. Nel caso di interventi
di notevole rilevanza tecnica o di importo superiore al controvalore in euro di
5 milioni DSP, al collaudo provvede apposita commissione composta da non più di
tre componenti; di detta commissione può far parte un dirigente amministrativo
della Regione Puglia, esperto in materia di lavori
pubblici.
5. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione
appaltanteper il collaudo sono determinati ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della l. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni. I compensi
spettanti ai collaudatori non appartenenti all’organico della stazione
appaltante vengono determinati ai sensi delle disposizioni regolamentari
statali.
6. Nel caso di lavori di importo sino al controvalore
in euro di 200 mila DSP il certificato di collaudo è sostituito da quello di
regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore sino al controvalore in
euro di 1 milione DSP è in facoltà del soggetto appaltante la sostituzione del
certificato di regolare esecuzione con quello di collaudo. In tale ultimo caso
dovrà provvedersi alla nomina del collaudatore ai sensi del comma
3.