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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2004
Numero
5
Data
11/11/2004
Abrogato
 
Materia
Lavori pubblici
Titolo
L.r. 13/01- Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di contributi regionali per spese di investimento
Note
Pubblicato nel B.U. Puglia 17 novembre 2004, n. 137.
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE


- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.


-  Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".


-  Visto l' art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".


- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1573 del 28/10/2004 di attuazione del Regolamento suddetto.


EMANA


Il seguente Regolamento:


 

1. Al fine di ammettere a contributo regionale spese di investimento previste da leggi regionali in favore di soggetti nelle stesse individuati, questi ultimi dovranno far pervenire all'Assessorato ai Lavori Pubblici, Settore Lavori Pubblici, apposita istanza con allegata una relazione tecnica che fornisca notizie in ordine alla consistenza dell'intervento da realizzare e che precisi:


- il fabbisogno di spesa;


- l'esistenza di progetti approvati o redatti;


- la possibilità di realizzare le opere per lotti completamente funzionali;


- i tempi strettamente necessari per l'esecuzione;


- la disponibilità dei suoli;


- la compatibilità con gli strumenti urbanistici o con altri vincoli di legge.


2. La domanda dovrà essere altresì corredata di apposita deliberazione dell'organo competente.

3. Sulle predette richieste di finanziamento sarà acquisito il parere della competente Struttura tecnica periferica del Settore Lavori Pubblici in ordine all'intervento previsto e alla congruità della relativa spesa.


4. Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, verificata la compatibilità con gli atti di indirizzo espressi dalla Giunta Regionale, con apposito provvedimento ammetterà a finanziamento l'intervento individuando contestualmente il soggetto attuatore e i tempi strettamente necessari per l'esecuzione.


5. A seguito dell'avvenuta ammissione a finanziamento, il soggetto attuatore provvede a nominare il Responsabile del Procedimento ai sensi delle disposizioni, anche regolamentari, di cui alla legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, nei modi e termini previsti dall'art. 6 della legge regionale n. 13/2001.


6. Alla progettazione, all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi si procederà nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare della l.r. 11/5/2001 n° 13.


7. In caso di mancato rispetto dei termini fissati per l'esecuzione dell'intervento, potrà essere concessa una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento stesso sia comunque destinato a buon fine.


8. L'importo ammesso a finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del regolamento n. 554/1999, tenuto conto delle seguenti limitazioni:


- spese generali (progettazione, direzione dei lavori, sicurezza, collaudi tecnici e collaudo tecnico amministrativo) saranno riconosciute sino alla concorrenza delle percentuali del costo dei lavori a base di appalto come di seguito specificato:

 

fino a Euro 250.000 19% importo lavori a base d'appalto


fino a Euro 500.000 17% importo lavori a base d'appalto


fino a Euro 2.500.000 14% importo lavori a base d'appalto


fino a Euro 5.000.000 13% importo lavori a base d'appalto


oltre Euro 5.000.000 12% importo lavori a base d'appalto


- spese per acquisizione delle aree nella misura massima del 10% dell'importo di progetto;


- imprevisti nella misura massima del 7% dell'importo contrattuale dei lavori (comprensivo degli oneri della sicurezza).


9. Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, provvederà con apposito atto, ad intervenuta aggiudicazione dei lavori, alla concessione formale del relativo finanziamento che sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara di appalto.


10. L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile restando escluse dall'ammissibilità le somme ascrivibili a richieste di interessi, di rivalutazione monetaria o di risarcimento danni.


11. Si precisa che maggiori oneri per riserve riconosciute dall'Ente attuatore o derivanti da arbitrati, sentenze di condanna, ovvero conseguenti ad accordi o transazioni ex art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, possono trovare copertura, nell'ambito del finanziamento assegnato, solo per la parte relativa ai lavori ed errori nelle contabilizzazioni.


12. Relativamente all'eventuale riconoscimento degli interessi passivi per ritardati pagamenti, si precisa che saranno ritenuti ammissibili solamente gli interessi legali per l'eventuale ritardo nell'erogazione delle tranches di finanziamento che fossero state richieste dall'Ente attuatore e, comunque, solo nei casi in cui non sia intervenuta la prescrizione quinquennale.


13. Il riconoscimento di tali oneri, su specifica istanza dell'Ente, è subordinato all'invio di idonea documentazione atta a comprovare le circostanze di cui sopra.


14. All'erogazione del contributo, così come rideterminato a seguito dell'espletamento della gara di appalto, provvederà il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, con le seguenti modalità:


- anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;


- erogazioni successive nella misura del 30% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione. Tale documentazione dovrà essere debitamente vistata dalla Struttura tecnica periferica del Settore Lavori Pubblici a seguito dei controlli di propria competenza;


- erogazione finale nell'ambito del residuo 3% disposta a seguito del provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.


15. Eventuali varianti e nuovi quadri economici di spesa, saranno approvati con le stesse procedure previste nel precedente art. 4 per l'approvazione del progetto.


16. E' fatto obbligo di installare in cantiere apposito cartellone fisso, di dimensioni appropriate, recante l'emblema della Regione Puglia e la seguente dicitura: "Progetto finanziato dalla Regione Puglia".


17. L'intervento è soggetto a collaudo tecnico - amministrativo in aggiunta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.


18. Alla nomina del collaudatore o della commissione di collaudo anche in corso d'opera si provvederà ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 13/2001.


19. Alla  Regione  Puglia  è  riservato  il  potere  di  revocare  il  finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.


20. Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.


21. Nel caso di revoca il soggetto attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo soggetto tutti gli oneri relativi all'intervento.


22. E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.


23. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

  

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".


   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.


   Dato a Bari, addì 11 novembre 2004

 

 

NOTE al Regolamento Regionale 11 novembre 2004, n. 5

Il testo del Regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dal Settore Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell’art.12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione

n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note alla premessa :

La legge regionale 11 maggio 2001, n. 13, recante “Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici.” è pubblicata nel B.U.R. Puglia del 15 maggio 2001, n. 70.

L’art. 121 della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 così dispone:

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

La legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” è pubblicato nel BURP n° 57 del 12 / 05 / 2004. Si riporta il testo degli artt. 42, 44 e 53:

Art. 42

(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione.

2. Il Presidente inoltre:

a) dirige la politica generale della Regione e la sua organizzazione amministrativa e ne è responsabile;

b) nomina e revoca i componenti della Giunta, ai quali attribuisce e revoca i relativi incarichi;

c) promulga le leggi ed emana i regolamenti;

d) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, ai sensi dell’articolo 118, terzo comma,

della Costituzione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;

e) indice i referendum previsti dallo Statuto regionale;

f) riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano di sviluppo regionale, dei

piani e dei programmi attuativi e sulla situazione gestionale complessiva della Regione;

g) può adottare ordinanze di necessità e provvedimenti di urgenza salvo ratifica della Giunta regionale;

h) adotta provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali a eccezione degli uffici del Consiglio regionale.

Art. 44

(Attribuzioni della Giunta regionale)

1. Alla Giunta regionale spetta la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi, di attuazione, d’integrazione nonché dei regolamenti delegati. La legge regionale indica le norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di delegificazione.

2. I regolamenti sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta

giorni, decorso il quale si intende favorevole.

3. In caso di necessità e urgenza la Giunta regionale può adottare il regolamento salvo la successiva acquisizione del parere di cui al comma 2, che la Giunta è tenuta a richiedere entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

4. Alla Giunta regionale spetta altresì:

a) predisporre il bilancio di previsione e il rendiconto generale e le relative variazioni e ogni altro atto di

programmazione finanziaria;

b) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio regionale; deliberare in ordine ai contratti

secondo le modalità di legge; dare piena attuazione al piano regionale di sviluppo economico e sociale;

c) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazione; deliberare sulla proposizione dei

ricorsi alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia delle Comunità europee;

d) sovrintendere alla gestione dei beni pubblici regionali e vigilare sugli enti e aziende dipendenti dalla

Regione o con partecipazione regionale;

e) esercitare ogni altra attribuzione e funzione amministrative che dalla Costituzione, dal presente Statuto o

dalle leggi non sono demandate espressamente alla competenza del Consiglio regionale.

5. La Giunta regionale può avvalersi del parere del Consiglio di Stato nell’esercizio dell’attività regolamentare.

Art. 53

(Pubblicazione delle leggi e dei regolamenti)

1. Le leggi regionali e i regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre dieci giorni dalla data della promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salva l’ipotesi dell’urgenza che deve essere esplicitamente contenuta nei relativi contesti e ne

determina l’entrata in vigore alla data di pubblicazione.

Note al Regolamento:

• La Legge 11 febbraio 1994, n. 109 recante “Legge quadro in materia di lavori pubblici” è pubblicata nella Gazz. Uff., 19 febbraio, n. 41. Si riporta il testo dell’ art. 31 bis, come modificato dalla L. 166/2002 e 216/1995:

Articolo 31 Bis

Norme acceleratorie in materia di contenzioso.

1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l’appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell’appaltatore avvalersi del disposto dell’articolo 32. La procedura per la definizione dell’accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all’articolo 28. Nell’occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento.

1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall’impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati contestualmente all’accettazione

congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte più diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.

Qualora l’impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo.

Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.

1-ter. L’accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall’appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle riserve.

1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i quali l’individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione è facoltativa ed il responsabile del

procedimento può essere componente della commissione stessa.

2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell’articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell’ordinanza di sospensione.

3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d’urgenza, i controinteressati e l’amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l’udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell’istanza. Qualora l’istanza sia proposta all’udienza già fissata per la discussione del provvedimento d’urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell’udienza stessa.

4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 è riportata nelle note alla premessa. Si riporta il testo degli artt. 6 e 21:

Art. 6

(Responsabile del procedimento)

1. I soggetti di cui all’articolo 3 nominano, nell’ambito del proprio organico, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.

2. Per la definizione e l’esercizio delle funzioni del responsabile unico del procedimento si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa statale vigente.

Art. 21

(Collaudo delle opere)

1. Per le opere e i lavori pubblici di cui alla presente legge deve essere effettuato il collaudo tecnico amministrativo, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in aggiunta alle verifiche e agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto.

2. Il collaudo tecnico amministrativo deve essere espletato secondo le modalità previste dalla normativa di legge e regolamentare nazionale.

3. Il conferimento degli incarichi di collaudo delle opere finanziate anche parzialmente dalla Regione di importo superiore a lire 3 miliardi è di competenza del dirigente del Settore lavori pubblici dell’Assessorato regionale con il rispetto del criterio della rotazione. Nel caso di opere fronteggiate con fondi propri di bilancio il collaudatore è nominato dalla stazione appaltante all’interno delle proprie strutture. Qualora venga accertata dal

responsabile del procedimento carenza di organico per l’espletamento dell’attività di collaudo, l’incarico deve essere affidato dalla stazione appaltante a soggetti iscritti all’ Albo regionale dei collaudatori.

4. Per le operazioni di collaudo tecnico amministrativo vengono nominati da uno a tre componenti. Nel caso di interventi di notevole rilevanza tecnica o di importo superiore al controvalore in euro di 5 milioni DSP, al collaudo provvede apposita commissione composta da non più di tre componenti; di detta commissione può far parte un dirigente amministrativo della Regione Puglia, esperto in materia di lavori pubblici.

5. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltanteper il collaudo sono determinati ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della l. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all’organico della stazione appaltante vengono determinati ai sensi delle disposizioni regolamentari statali.

6. Nel caso di lavori di importo sino al controvalore in euro di 200 mila DSP il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore sino al controvalore in euro di 1 milione DSP è in facoltà del soggetto appaltante la sostituzione del certificato di regolare esecuzione con quello di collaudo. In tale ultimo caso dovrà provvedersi alla nomina del collaudatore ai sensi del comma 3.