TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità e destinatari)
1. La Regione Puglia riconosce il ruolo sociale ed economico dell'artigianato
e, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 45, comma 2, della
Costituzione, all'articolo 11, comma 6, dello Statuto della Regione, alla legge
8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59), al titolo I della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato,
industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale,
beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione
professionale), e secondo quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione,
attua provvedimenti per:
a) l'organizzazione e il funzionamento degli organismi amministrativi degli
imprenditori artigiani;
b) l'esercizio delle funzioni relative all'istituzione e tenuta dell'Albo
provinciale delle imprese artigiane;
2. La Regione riserva distinta considerazione giuridica e amministrativa
all'artigianato nell'ambito dei provvedimenti assunti.
TITOLO II
COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALE
PER L'ARTIGIANATO
Art. 2
(Istituzione, sedi e funzioni)
1. In ogni capoluogo di provincia è istituita la Commissione provinciale per
l'artigianato e, ove necessario, può avere sede presso la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).
2. Compete alle Commissioni provinciali per l'artigianato:
a) provvedere alla tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e
delle separate sezioni degli stessi per i consorzi e le società consortili
artigiane, nonché alla loro revisione nei termini e con le modalità stabilite
dalle leggi vigenti;
b) deliberare sulle iscrizioni delle imprese artigiane negli albi provinciali,
dei consorzi e società consortili artigiane nelle separate sezioni e sulle
relative modificazioni e sulla cancellazione dai medesimi, nei casi di perdita
dei requisiti previsti agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 443/1985;
c) eseguire accertamenti, anche d'ufficio, sul
possesso dei requisiti artigiani da parte di imprese non iscritte all'Albo o
sulla perdita di questi da parte di imprese, consorzi e società consortili
qualificati artigiani;
d) provvedere con proprie deliberazioni, vincolanti ai fini previdenziali,
assistenziali e dell'assicurazione obbligatoria contro l'infortunio e le
malattie professionali, all'iscrizione, modificazione e cancellazione dagli
elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Assicurazione
obbligatoria contro le malattie per gli artigiani) e alla legge 4 luglio 1959,
n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti agli artigiani), e successive modificazioni e
integrazioni;
e) pubblicare periodicamente una relazione sulla situazione dell'artigianato
nella provincia e sull'attività svolta nel settore;
f) collaborare, quali organi tecnico-consultivi, con gli enti locali e
territoriali in merito ai problemi dell'artigianato anche con interventi
specifici finalizzati all'emersione del lavoro non regolare;
g) svolgere ogni altro compito loro attribuito dalle leggi statali e regionali.
Art. 3
(Composizione)
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono costituite con atto del
Dirigente del Settore artigianato e sono composte:
a) da sei titolari di imprese artigiane, per le Commissioni nella cui provincia
risultano iscritte all'Albo artigiani fino a diecimila imprese, da sette
titolari di imprese artigiane per le Commissioni nella cui provincia risultano
iscritte all'Albo artigiani da diecimilauno a ventimila imprese, da otto
titolari di imprese artigiane per le Commissioni nella cui provincia risultano
iscritte all'Albo artigiani oltre ventimila imprese, operanti nel territorio
della provincia da almeno tre anni consecutivi e iscritti all'Albo provinciale
delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della
legge 443/1985, designati dalle associazioni regionali di categoria presenti
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e regolarmente
costituite e operanti nella provincia;
b) da un rappresentante della Direzione provinciale dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS);
c) da un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;
d) da un rappresentante della Direzione provinciale dell'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
e) da un rappresentante designato, di comune accordo, dalle associazioni
sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane
che operano nella Provincia;
f) da tre esperti designati dalle associazioni regionali di categoria più
rappresentative e presenti nel CNEL.
2. Per la determinazione del numero dei componenti di cui alla lettera a) del
comma 1, gli uffici di cui all'articolo 4 certificano la consistenza
complessiva delle imprese iscritte nei rispettivi albi provinciali risultante
all'ultimo giorno del mese immediatamente precedente a quello di costituzione
delle Commissioni.
3. I componenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono attribuiti a ciascuna
associazione regionale di categoria, in rapporto proporzionale alla
rappresentatività delle stesse in ambito provinciale, con separato atto
dirigenziale del Dirigente del Settore artigianato.
Art. 4
(Organizzazione e funzionamento degli uffici delle Commissioni provinciali per
l'artigianato e assistenza alle attività produttive)
1. L'organizzazione e il funzionamento degli uffici delle Commissioni
provinciali per l'artigianato sono disposti dalla Giunta regionale con apposito
provvedimento ai sensi dell'articolo 59 della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione
Puglia), che deve essere adottato entro e non oltre il 31 dicembre 2005.
COMMISSIONE REGIONALE
PER L'ARTIGIANATO
Art. 5
(Istituzione, sede e funzioni)
1. E'
istituita la Commissione regionale per l'artigianato che ha sede nel capoluogo
di Regione.
2. Alla Commissione regionale per l'artigianato compete:
a) decidere in via definitiva sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle
Commissioni provinciali per l'artigianato, secondo quanto previsto
dall'articolo 19;
b) coordinare il procedimento di revisione degli albi, di competenza delle
Commissioni provinciali;
c) elaborare pareri, anche su richiesta delle Commissioni provinciali, per
un'uniforme valutazione nel territorio della Regione di casi controversi;
d) svolgere una funzione d'informazione e di coordinamento delle Commissioni
provinciali per assicurare omogeneità d'indirizzo nell'attività di tenuta degli
albi;
e) svolgere ogni altro incarico attribuito dalla legge o dai regolamenti
regionali e i compiti demandati dalla Giunta regionale.
Art. 6
(Composizione)
1. La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con atto del
Dirigente del Settore artigianato ed è composta:
a) da un componente designato dal Presidente della Giunta regionale, che assume
la carica di Presidente;
b) da cinque esperti in materie giuridiche e del settore artigianato designati
dalle associazioni regionali di categoria rappresentate nel CNEL;
c) da un rappresentante della Direzione regionale del lavoro;
d) da un rappresentante della Direzione regionale dell'INPS;
e) da un rappresentante della Direzione regionale dell'INAIL;
f) da un rappresentante designato, di comune accordo, dalle associazioni
sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane
che operano nella regione.
Art. 7
(Organizzazione e funzionamento dell'ufficio della Commissione regionale per
l'artigianato)
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio della Commissione regionale
per l'artigianato sono disposti dalla Giunta regionale con apposito
provvedimento ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 1/2004, che deve
essere adottato entro e non oltre il 31 dicembre 2005.
NORME COMUNI
Art. 8
(Durata - Insediamento)
1. Le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato durano in carica di
norma cinque anni e comunque non oltre la fine della legislatura regionale.
2. Il quinquennio decorre dalla data di insediamento
delle Commissioni.
3. Alla scadenza le Commissioni continuano a
espletare le proprie funzioni fino all'insediamento delle nuove.
4. La designazione dei membri di cui agli articoli 3 e 6 deve essere comunicata
al Settore regionale per l'artigianato entro trenta giorni dalla data della
richiesta. Entro i successivi quindici giorni il Dirigente del Settore medesimo
procede alla valida costituzione delle Commissioni provinciali e regionale.
5. Il componente artigiano più anziano provvede all'insediamento e alla
convocazione delle Commissioni provinciali ponendo all'ordine del giorno della
seduta l'elezione del Presidente e del Vice Presidente tra gli stessi
componenti.
6. Le Commissioni provinciali eleggono il Presidente scegliendolo tra i membri
di cui all'articolo 3, lettera a).
7. La Commissione regionale elegge nella seduta d'insediamento il Vice
Presidente.
Art. 9
(Funzionamento)
1. Alla convocazione delle Commissioni provinciali e regionale per
l'artigianato provvede il Presidente, salvo quanto previsto per l' insediamento
delle Commissioni provinciali.
2. L'avviso di convocazione deve pervenire alla residenza dei componenti o al
domicilio da questi indicato non meno di cinque giorni prima della riunione e
deve contenere l'indicazione della prima e della seconda convocazione e
l'ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno è formulato dai Presidenti delle Commissioni tenendo
conto di eventuali indicazioni degli altri membri. L'iscrizione di diritto di
affari all'ordine del giorno può avvenire su richiesta scritta di almeno un
terzo dei membri della Commissione. In caso di assenza o impedimento del
Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce in tutte le sue funzioni.
4. Per la validità delle riunioni delle Commissioni in prima convocazione è
necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, in seconda
convocazione la presenza di almeno cinque componenti per le Commissioni
provinciali e di almeno tre per la Commissione regionale. Le deliberazioni sono
adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti tra i presenti.
Nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le Commissioni, eccezionalmente e solo per specifiche esigenze, possono
organizzarsi in gruppi di lavoro a carattere temporaneo, salvo preventiva
autorizzazione del Dirigente del Settore artigianato.
Art. 10
(Decadenza dei componenti - Sostituzione)
1. I componenti delle Commissioni decadono dall'ufficio in caso di:
a) perdita dei prescritti requisiti;
b) revoca da parte dell'organismo avente titolo alla designazione;
c) assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive.
2. Il provvedimento di decadenza è adottato con atto del Dirigente del Settore
artigianato, su segnalazione del Presidente della Commissione ovvero del Vice
Presidente se interessato all'atto è il Presidente.
3. I componenti dimissionari, decaduti o deceduti sono sostituiti con
provvedimento del Dirigente del Settore artigianato secondo le modalità
previste dall'articolo 8.
4. Se a dimettersi da componente è il Presidente delle Commissioni provinciali
o i Vice Presidenti, la nuova elezione deve avvenire solo dopo la relativa
sostituzione.
Art. 11
(Vigilanza)
1. Le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato sono sottoposte
alla vigilanza della Giunta regionale, che provvede per il tramite del Settore
artigianato.
2. Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento delle Commissioni
provinciali e della Commissione regionale, di grave disservizio o di reiterate
irregolarità, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
all'artigianato, può nominare un commissario straordinario, che esercita
provvisoriamente tutte le funzioni proprie della Commissione interessata.
3. Nel relativo decreto il Presidente della Giunta
regionale deve indicare la durata del commissariamento, che non può superare i
sei mesi. Entro lo stesso termine la Commissione deve essere ricostituita, a
norma di legge.
Art. 12
(Rimborsi spese e competenze a favore
dei componenti delle Commissioni
provinciali e regionale per l'artigianato)
1. Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato,
nominati ai sensi della presente legge, è dovuta un'indennità di presenza di
euro 41,32 lordi, rivalutabili annualmente nel rispetto dell'inflazione
programmata, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute.
2. Con apposito atto il Dirigente del Settore artigianato provvede a
disciplinare i criteri per la predisposizione dei calendari annuali delle
riunioni.
3. A coloro che risiedono in un comune della Regione diverso da quello in cui
si svolge la seduta è dovuto, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio.
4. La Regione stipula un'apposita polizza cumulativa contro i rischi da
infortuni e per la responsabilità civile e patrimoniale nell'esercizio delle
proprie funzioni a favore di tutti i componenti le Commissioni provinciali e
regionale per l'artigianato e per coloro di cui al comma 3 un'ulteriore polizza
assicurativa (rischio Casco) per i danni subiti dall'autoveicolo in caso di
incidente durante il viaggio.
5. Le relative spese sono imputate al pertinente capitolo di spesa del bilancio
di previsione.
TITOLO III
ALBO PROVINCIALE
DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Art. 13
(Istituzione Albo provinciale delle imprese artigiane)
1. In ogni provincia della Regione è istituito l'Albo provinciale delle imprese
artigiane e apposita separata sezione.
2. Sono tenute a iscriversi all'Albo tutte le imprese aventi i requisiti
previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985 e successive
modificazioni e integrazioni, che hanno la sede legale ovvero la sede operativa
principale nel territorio della provincia. Per le imprese artigiane esercitate
in forma ambulante si fa riferimento alla residenza del titolare.
3. Hanno diritto a iscriversi al predetto Albo le società a responsabilità
limitata di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57
(Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati).
4. Nell'apposita separata sezione dell'Albo possono essere iscritti i consorzi,
le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese
artigiane già iscritte al predetto Albo o tra imprese artigiane già iscritte al
predetto Albo e imprese industriali di minori dimensioni, così come previsto
dall'articolo 6, comma 3, della legge 443/1985 e tra imprese artigiane ed enti
pubblici.
5. E' fatto obbligo alle imprese artigiane di comunicare con relativa domanda
ogni modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto o di
presentare domanda di cancellazione dall'Albo per cessazione attività ovvero
per perdita dei requisiti di legge con le procedure di cui all'articolo 16.
6. Le imprese già iscritte nell'Albo di cui alla legge regionale 17 gennaio
1988, n. 2 (Norme per la costituzione, organizzazione e funzionamento delle
Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato), sono di diritto
iscritte nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1
all'atto di entrata in vigore della presente legge, senza alcuna altra
formalità.
7. Gli albi sono di proprietà della Regione, pubblici e chiunque può prenderne
visione e ottenerne copia, previo rimborso dei costi e il pagamento dei diritti
di segreteria.
8. Le Commissioni provinciali, ai fini di un
migliore coordinamento sul territorio provinciale, trasmettono, annualmente e
senza alcun onere, ai Comuni e alle associazioni di categoria provinciali
l'elenco complessivo degli iscritti all'Albo.
9. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l'artigianato sono
autorizzate, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), a
trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi
compresa la loro comunicazione e la diffusione, anche in forma aggregata, a
soggetti pubblici e privati.
Art. 14
(Natura costitutiva delle iscrizioni)
1. L'iscrizione all'Albo o alla separata sezione del medesimo ha carattere
costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni
previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.
2. Nessuna impresa, consorzio o società consortile può adottare, nella propria
insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti
all'artigianato, se non siano iscritti all'Albo o nella separata sezione dello
stesso.
3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato e
pubblicizzato come artigiano, se non proveniente da un'impresa o soggetto
iscritto all'Albo.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 25.
Art. 15
(Domanda d'iscrizione, modificazione e cancellazione)
1. Al fine
di consentire un collegamento immediato e funzionale tra pubblica
amministrazione e imprese ai sensi della normativa vigente in materia di
semplificazione amministrativa e di attuare un più efficace coordinamento tra
Commissioni provinciali per l'artigianato e Comuni, la domanda per l'iscrizione
all'Albo delle imprese artigiane, redatta in unico esemplare, indirizzata alla
Commissione provinciale competente per territorio, corredata delle ricevute di
versamento in conto corrente postale della tassa di concessione regionale e
governativa ove prescritta, dei diritti di segreteria e del versamento del
diritto annuale ove spettante, deve essere presentata, con contestuale, ove
prevista, denuncia d'inizio attività ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la
semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè
per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di
attività e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al
registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla
verifica di determinati requisiti tecnici), entro trenta giorni decorrenti dalla
data d'inizio dell'attività, al Comune dove ha sede l'impresa ovvero dove
svolge la propria attività.
2. La presentazione avviene mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento. Nel primo caso il Comune rilascia contestuale
ricevuta. Nel secondo caso, costituisce data di presentazione quella di
spedizione.
3. Il Comune trattiene la domanda agli effetti dell'istruttoria e della
certificazione di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega
di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).
4. L'istruttoria della domanda svolta dal Comune è diretta a certificare,
previo sopralluogo presso l'impresa:
a) i dati anagrafici e fiscali del titolare e di
tutti i soci delle società iscrivibili all'Albo;
b) la sede dove viene svolta l'attività;
c) la natura dell'attività esercitata e la relativa posizione fiscale
dell'impresa;
d) la data di effettivo inizio dell'attività;
e) il possesso da parte dell'impresa delle licenze, delle autorizzazioni e dei
nulla osta previsti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e d'igiene e
quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività artigiana;
f) il carattere e l'entità della partecipazione tecnico-professionale, anche
manuale, nel processo produttivo, dell'imprenditore e dei soci impegnati nella
stessa attività;
g) il numero dei dipendenti, compresi gli apprendisti e i lavoratori assunti
con contratto di formazione lavoro e dei familiari collaboratori occupati
nell'impresa, nonché degli eventuali portatori di handicap e dei lavoratori a
domicilio o a tempo parziale;
h) ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione della domanda.
5. Il Comune, apposta la certificazione di cui al comma 4 sulla domanda con
allegata copia dell'intera istruttoria, trasmette la stessa domanda entro e non
oltre venti giorni dalla data di presentazione, alla Commissione provinciale
competente per territorio.
6. La Commissione provinciale provvede a trasmettere alla Camera di commercio i
dati relativi alle imprese ai fini dell'annotazione nel Registro delle imprese.
7. Le domande di modificazione, con contestuale, ove prevista, denuncia
d'inizio attività ai sensi del d.p.r. 558/1999, nonché di cancellazione devono
essere presentate al Comune dove ha sede l'impresa ovvero dove viene svolta
l'attività con le stesse modalità, procedure, adempimenti e termini previsti
per l'iscrizione.
8. L'istruttoria della domanda di modificazione svolta dal Comune è diretta a
certificare, previo sopralluogo presso l'impresa:
a) i dati relativi all'impresa iscritta all'Albo;
b) la natura e la data di decorrenza della modifica anche fiscale;
c) il possesso, ove prescritto per la natura della modifica, da parte dell'impresa
delle licenze, delle autorizzazioni e nulla osta previsti dalle leggi vigenti
in materia di sicurezza e d'igiene e quant'altro necessario per lo svolgimento
dell'attività artigiana, nonché della sussistenza dei requisiti artigiani;
d) ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione della domanda.
9. L'istruttoria della domanda di cancellazione svolta dal Comune è diretta a
certificare, previo sopralluogo presso l'impresa:
a) i dati relativi all'impresa iscritta all'Albo;
b) il motivo e la data di decorrenza della cessazione anche fiscale;
c) l'avvenuta restituzione o voltura delle autorizzazioni o licenze
eventualmente in possesso dell'impresa;
d) ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione della domanda.
10. Il Comune trasmette alla Commissione provinciale le domande di
modificazione e di cancellazione secondo le modalità già previste per
l'iscrizione.
11. Con apposito provvedimento del Dirigente del Settore
artigianato sono fissate le modalità operative per una graduale e coordinata
fase di attuazione delle nuove procedure, da concludersi entro e non oltre
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nello stesso
periodo le domande d'iscrizione, modificazione e cancellazione possono essere
presentate o inviate agli uffici delle Commissioni provinciali per
l'artigianato.
12. Tutte le domande differenti da quelle indicate nel presente articolo devono
essere presentate direttamente alla Commissione provinciale per l'artigianato
competente per territorio.
Art. 16
(Procedure d'iscrizione, modificazione e cancellazione)
1. Le Commissioni, prima di adottare le delibere di cui al comma 1
dell'articolo 7 della legge 443/1985 possono assegnare alle imprese, per una
sola volta, un congruo termine per completare o rettificare la domanda ovvero
per integrare la documentazione.
2. Le domande d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e le successive
denunce di modifica e di cessazione sono presentate sulla base di modelli
conformi a quelli approvati dal Ministero dell'industria, commercio e
artigianato per la presentazione delle domande d'iscrizione al Registro delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordino
delle Camere di commercio), e delle denunce al repertorio delle notizie
economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione
del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile). La
Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, approva, sentite le Commissioni per l'artigianato e le Camere
di commercio, gli elementi integrativi dei predetti modelli per l'acquisizione
di notizie di specifico rilievo ai fini della gestione dell'Albo e
dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di artigianato.
3. Le Commissioni, nell'esercizio delle loro funzioni esclusive attinenti la
tenuta dell'Albo, ai sensi della legge 443/1985, e degli elenchi nominativi di
cui alla legge 1533/1956 e alla legge 463/1959 e successive modificazioni ed
integrazioni, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei
requisiti di qualifica artigiana, adottano delibera vincolante ai fini
previdenziali, assistenziali e dell'assicurazione obbligatoria contro
l'infortunio e le malattie professionali, impugnabile ai sensi delle procedure
previste dall'articolo 7 della legge 443/1985.
4. Le Commissioni, all'atto dell'iscrizione, modificazione e cancellazione
dell'impresa, determinano la data nella quale è accertata la sussistenza, la
modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della
qualifica artigiana di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985, anche
allo scopo di definire l'insorgenza o la cessazione dei rapporti previdenziali,
assistenziali e dell'assicurazione obbligatoria contro l'infortunio e le
malattie professionali previsti per i titolari di impresa artigiana e per i
familiari coadiuvanti, nonché ai fini della classificazione dell'impresa con
dipendenti nel settore dell'artigianato agli effetti dell'articolo 49 della
legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro). Resta salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 8,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare).
5. La Commissione provinciale per l'artigianato è tenuta a deliberare e a
notificare la relativa decisione all'impresa interessata entro sessanta giorni
decorrenti dalla data di presentazione della domanda o dell'integrazione
richiesta secondo quanto disposto dal comma 1. La mancata comunicazione entro
tale termine vale come accoglimento della domanda.
6. La Commissione provinciale per l'artigianato è tenuta a comunicare al Comune
competente per territorio ogni iscrizione, cancellazione e/o modificazione
dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all'Albo.
Art. 17
(Sistema informativo e snellimento delle procedure)
1. La Regione favorisce la semplificazione amministrativa prevedendo
l'introduzione di procedure che snelliscano l'iter d'iscrizione all'Albo delle
imprese artigiane, anche mediante l'istituto dell'autocertificazione previsto
dalle leggi vigenti. Allo stesso fine la Regione promuove la realizzazione del
collegamento telematico tra le Commissioni provinciali e i Comuni.
2. In nessun caso l'autocertificazione può
sostituire la certificazione comunale di cui all'articolo 15 che riveste natura
accertativa.
3. La Regione procede all'attivazione di un sistema informativo
dell'artigianato, nell'ambito del sistema informativo regionale, attraverso
l'automazione delle diverse procedure amministrative riguardanti le imprese
artigiane. Detto sistema, sviluppato attraverso uno specifico modulo
dell'infrastruttura telematica di base della Rete unitaria della Pubblica
amministrazione regionale (RUPAR), interagisce con la rete informatica delle
Camere di commercio.
Art. 18
(Diritti d'iscrizione e di segreteria
Tassa di concessione regionale)
1. I diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai sensi della
legge 27 febbraio 1978, n. 49 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle
tariffe riscosse dalle Camere di commercio per i diritti di segreteria) e
successive modificazioni e integrazioni, nonché la tassa di concessione
regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 gennaio 1994, n.1
(Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994),
dovuta per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, spettano alla Regione
e saranno introitate nel pertinente capitolo iscritto nello stato di previsione
delle entrate del bilancio regionale.
Art. 19
(Ricorsi contro i provvedimenti delle Commissioni provinciali e regionale per
l'artigianato)
1. Contro le deliberazioni della Commissione provinciale per l'artigianato in
materia d'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese
artigiane, ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, della legge 443/1985, è
ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per
l'artigianato, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della
relativa deliberazione, anche da parte di eventuali terzi interessati e dagli
organismi indicati al comma 4 dell'articolo 7 della legge 443/1985.
2. Il ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, redatto in bollo,
sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e inviato in
copia alla Commissione provinciale per l'artigianato competente, ha effetto
sospensivo del provvedimento impugnato.
3. I ricorsi alla Commissione regionale per l'artigianato sono regolati dalle
norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
(Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), e successive
modificazioni e integrazioni, per la semplificazione dei procedimenti in
materia di ricorsi amministrativi. Pertanto, decorso il termine di novanta
giorni dalla data di presentazione del ricorso in via amministrativa alla
Commissione regionale per l'artigianato avverso la deliberazione della
Commissione provinciale senza che sia stata comunicata la decisione, il ricorso
s'intende respinto a tutti gli effetti; contro il provvedimento impugnato è
esperibile il ricorso al Tribunale competente per territorio ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, della legge 443/1985.
4. Le Commissioni provinciali provvedono d'ufficio a eseguire le iscrizioni, le
modifiche e le cancellazioni conseguenti alle decisioni della Commissione
regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione dandone notizia al Registro delle imprese della Camera di
commercio.
5. La rappresentanza in giudizio è assunta, di norma, dal competente Settore
legale regionale.
Art. 20
(Procedimento di verifica degli iscritti)
1. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge
443/1985, la Commissione provinciale può disporre accertamenti d'ufficio.
2. Qualora dagli accertamenti risulti la mancanza di uno o più dei requisiti di
cui al comma 1 o la modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto
in violazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 7, la Commissione
provinciale è tenuta a farne contestazione scritta all'impresa interessata
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica nelle forme
di legge.
3. L'impresa, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento o della
notifica della contestazione, ha facoltà di prendere visione degli atti e
documenti che la riguardano, di estrarne copia e di depositare presso la
segreteria della Commissione atti e memorie difensive e chiedere altresì di
essere sentita.
4. La decisione della Commissione, previa audizione dell'impresa se richiesta,
deve intervenire nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui
al comma 3.
5. Le Direzioni provinciali del lavoro, gli Istituti previdenziali, gli enti
erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi
pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni,
riscontrino l'insussistenza, la modificazione o la perdita di uno o più dei
requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985, prima di adottare
i provvedimenti di competenza nei termini previsti dalla normativa in vigore,
compresi i provvedimenti di variazione d'ufficio della classificazione dei
datori di lavoro ai fini previdenziali di cui all'articolo 3, comma 8, della
legge 335/1995, ne danno comunicazione alle Commissioni, che sono tenute a
disporre accertamenti d'ufficio.
6. Qualora dagli accertamenti d'ufficio risulti confermata la mancanza di uno o
più requisiti di legge per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, la
Commissione provinciale è tenuta a farne contestazione scritta all'impresa
interessata con le stesse modalità di cui al comma 2. Si applicano altresì i
commi 3 e 4.
7. Ove invece è confermato il possesso dei requisiti di legge ovvero risultano
modificazioni nello stato di fatto e di diritto effettuate in violazione
dell'articolo 15, comma 7, senza però che siano venuti meno i requisiti per
l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, la Commissione provinciale è
ugualmente tenuta a deliberare entro sessanta giorni dall'avvenuta ricezione da
parte dell'impresa della contestazione scritta.
8. Delle decisioni adottate dalla Commissione, che fanno stato a ogni effetto,
è informato anche l'organismo che ha effettuato la comunicazione entro i
successivi trenta giorni.
Art. 21
(Revisione periodica dell'Albo)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 3, della legge 443/1985,
la Commissione provinciale per l'artigianato effettua ogni cinque anni la
revisione d'ufficio delle imprese iscritte all'Albo.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, la Commissione
provinciale per l'artigianato effettua la prima revisione entro ventiquattro
mesi dalla data d'insediamento.
3. Ai fini di cui al comma 1 la Commissione provinciale programma un piano di
revisione, coordinato dalla Commissione regionale per l'artigianato, che
preveda la verifica attraverso sopralluoghi effettuati dai Comuni. Compete alla
Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, con
proprio provvedimento, stabilire le modalità di espletamento e fissare gli
oneri a carico della Regione.
4. La Commissione provinciale, sulla base degli accertamenti di cui al comma 3,
sentiti gli interessati, delibera le cancellazioni e le modifiche d'ufficio
dandone comunicazione ai fini dell'annotazione al Registro delle imprese presso
la Camera di commercio competente per territorio.
5. Alle imprese che risultano non aver presentato domanda di modificazione o
cancellazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 25.
Art. 22
(Iscrizione, modificazione e cancellazione d'ufficio)
1. La Commissione provinciale per l'artigianato ha il dovere-potere di
procedere d'ufficio all'iscrizione all'Albo delle imprese che, pur essendo in
possesso dei requisiti di legge per chiedere l'iscrizione, non hanno provveduto
alla presentazione della prescritta domanda.
2. La Commissione è tenuta a raccogliere e verificare le segnalazioni
circostanziate pervenute in ordine all'esercizio di attività artigianali da
parte di soggetti privi d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.
3. Al fine di garantire condizioni di certezza e completezza al regime d'iscrizione
all'Albo, gli enti e le autorità indicate nell'articolo 7, comma 4, della legge
443/1985 sono tenuti a segnalare, alla competente Commissione provinciale per
l'artigianato, le risultanze dei loro accertamenti quando riscontrino il
possesso dei requisiti artigianali previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 6 della
medesima legge da parte delle imprese che non risultano iscritte all'Albo.
4. Per le stesse finalità di cui al comma 3, dopo l'avvenuta iscrizione al
Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di ditte in possesso di
caratteristiche riconducibili ai requisiti richiesti dalla legge per la
qualifica artigiana, il conservatore provvede a segnalare alla Commissione le
relative posizioni.
5. La Commissione provinciale per l'artigianato, sulla base delle segnalazioni
di cui sopra, avvia la procedura di accertamento e d'istruttoria per le
decisioni di competenza, avvalendosi anche della collaborazione dei Comuni. Gli
interessati devono essere informati dell'avvio della procedura per l'iscrizione
d'ufficio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con
facoltà di prendere visione e di estrarre copia della documentazione pervenuta
alla Commissione, nonché di far pervenire alla stessa osservazioni e memorie e
chiedere di essere personalmente sentiti entro trenta giorni dalla data di
ricezione dell'informazione.
6. La decisione deve essere assunta entro sessanta giorni dalla data nella
quale è pervenuta l'informazione all'interessato.
7. La delibera d'iscrizione d'ufficio all'Albo delle imprese artigiane ha
efficacia costitutiva a tutti gli effetti di legge.
8. Copia della relativa decisione deve essere trasmessa agli interessati, alla
Camera di commercio, alla competente sede dell'INPS, all'ente e all'autorità
che, con la loro segnalazione, hanno dato luogo all'avvio della procedura
d'iscrizione d'ufficio.
9. La Commissione provinciale per l'artigianato ha altresì il dovere-potere di
procedere a modificare e cancellare d'ufficio la posizione delle imprese
dall'Albo artigiani secondo le modalità e le procedure di cui ai commi
precedenti compatibili con tali procedimenti amministrativi.
10. Alle imprese per le quali la Commissione ha adottato il provvedimento
d'iscrizione, modificazione e cancellazione d'ufficio dall'Albo artigiani si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 25, salvo quelle per cui i soggetti
indicati nello stesso articolo 25 hanno già emesso i provvedimenti
sanzionatori.
Art. 23
(Interventi a tutela della professionalità degli artigiani)
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono tenute a raccogliere e a
verificare le segnalazioni circostanziate pervenute in ordine all'esercizio di
attività artigianali da parte di soggetti privi dei requisiti di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985, di quelli previsti dalle leggi di
settore di attività artigianali, nonché di quelli previsti dalla presente legge
per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.
2. Le Commissioni, esaminate le segnalazioni e acquisiti gli idonei elementi di
valutazione, trasmettono, entro sessanta giorni, la documentazione con una
propria relazione sia ai Comuni per l'irrogazione delle relative sanzioni
previste dalla presente legge e dalle leggi di settore di attività artigianali,
con contestuale adozione di provvedimenti tesi a far cessare l'attività
abusiva, che alle autorità e agli uffici competenti in materia fiscale,
previdenziale, assicurativa, contributiva e sanitaria.
Art. 24
(Iniziative per favorire l'emersione del lavoro non regolare)
1. Le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato sono tenute a
collaborare con gli organismi istituiti per l'emersione del lavoro non regolare
ai sensi dell'articolo 78 della legge 23 dicembre1998, n. 448 (Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
2. Nell'ambito di tale attività le Commissioni provinciali, previa intesa con
gli organismi sopra indicati, svolgono un ruolo propositivo nella risoluzione
dei vari aspetti del fenomeno nel settore artigianato.
Art. 25
(Sanzioni amministrative)
1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui agli articoli 14, 21 , 22 e 23
sono inflitte le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma
di denaro nei casi e nelle misure seguenti:
a) in caso di esercizio abusivo di attività artigiana da parte di imprese prive
dei prescritti requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane: da
un minimo di euro 258,00 a un massimo di euro 2.582,00;
b) in caso di omessa presentazione della domanda d'iscrizione all'Albo delle
imprese artigiane da parte di imprese aventi i requisiti per l'iscrizione
medesima: da un minimo di euro 150,00 a un massimo di euro 750,00;
c) in caso di omessa presentazione della domanda di modificazione dell'impresa
o di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane per cessazione
dell'attività: da un minimo di euro 50,00 a un massimo di euro 250,00;
d) in caso di omessa presentazione della domanda di cancellazione dall'Albo
delle imprese artigiane per perdita dei requisiti che legittimano l'iscrizione
al medesimo Albo: da un minimo di euro 413,00 a un massimo di euro 2.066,00;
e) per la dichiarazione di dati non veritieri resa ai fini dell'iscrizione,
modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane nonché per il
riconoscimento di requisiti tecnico-professionali, fatta salva la comunicazione
all'autorità giudiziaria di eventuali illeciti penali: da un minimo di euro
155,00 a un massimo di euro 1.549,00;
f) in caso di uso, da parte di un'impresa non iscritta all'Albo delle imprese
artigiane, di riferimenti all'artigianato nella denominazione della ditta o
insegna o marchio, ovvero per la vendita di prodotti, la prestazione di servizi
e la loro promozione con il riferimento all'artigianato, quando provengano o
siano riferite a imprese ed enti non iscritti all'Albo o alla separata sezione
dello stesso: da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 2.582,00.
2. Sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è prevista nella presente legge una sanzione amministrativa e ai
relativi accertamenti le Commissioni provinciali per l'artigianato e i Comuni,
i quali vi provvedono nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché ai sensi
dell'articolo 13, quarto comma, della citata legge, anche gli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria.
3. I rapporti di cui all'articolo 17 della legge 689/1981, redatti dai soggetti
indicati nel comma 2, sono trasmessi all'Ufficio regionale del contenzioso di
ogni capoluogo di provincia per l'istruttoria e l'emanazione dei relativi
provvedimenti nel rispetto delle procedure di cui alla medesima legge 689/1981.
4. Ai Comuni, nell'esercizio dell'attività sanzionatoria di cui al presente
articolo, spetta forfettariamente la misura pari al 60 per cento dell'importo
delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell'anno dagli stessi
Comuni. La restante quota del 40 per cento viene versata alla Regione.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno e con riferimento all'anno solare precedente,
i Comuni trasmettono alla Regione un'elencazione delle infrazioni relative, con
l'indicazione delle sanzioni irrogate, di quelle ancora da riscuotere e di
quelle riscosse, con l'esposizione delle spese sostenute per l'esazione di
ciascuna di esse. Entro lo stesso termine versano alla Tesoreria regionale gli
importi di spettanza della Regione.
6. Le somme riscosse dalla Regione per le sanzioni amministrative di cui sopra
sono introitate nel capitolo iscritto nello stato di previsione e sono utilizzate
per le iniziative di cui all'articolo 26.
7. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono aggiornabili a cadenza
triennale con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale.
Art. 26
(Iniziative delle Commissioni provinciali per la promozione dell'artigianato in
ambito provinciale)
1. Con provvedimento del Dirigente del Settore artigianato sono fissate le
modalità di utilizzo delle somme introitate ai sensi dell'articolo 25, comma 6.
2. A ciascuna Commissione provinciale verrà
assegnata una somma pari al totale delle sanzioni amministrative effettivamente
riscosse dalla Regione nella provincia di competenza.
3. Le relative spese sono imputate ad apposito capitolo di spesa istituito
dalla presente legge nello stato di previsione del bilancio regionale.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
Art. 27
(Disposizioni transitorie e finali)
1. In sede di prima applicazione della presente legge la Commissione regionale
e le Commissioni provinciali sono costituite entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della stessa. Decorso inutilmente tale termine si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2.
2. La durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionale per
l'artigianato è confermata sino all'insediamento delle nuove Commissioni
istituite con la presente legge.
3. Gli uffici regionali di cui agli articoli 4 e 7 continuano a svolgere le
proprie funzioni fino alla data del 31 dicembre 2005.
4. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
sono portati a compimento in base alle norme vigenti al momento del loro avvio,
ancorché abrogate dalla presente legge.
Art. 28
(Disposizioni finanziarie)
1. All'onere derivante dall'applicazione e attuazione della presente legge per
l'anno 2005 si provvede mediante:
Esercizio finanziario 2005
Unità previsionale di base 3.4.2
Capitolo di entrata 3065080 - "Proventi derivanti dai diritti di
segreteria e per il rilascio delle relative certificazioni ai sensi dell'articolo
18 legge regionale n. 06 del 25 Febbraio 2005"
Competenza
|
euro 450.000,00
|
Cassa
|
euro 450.000,00
|
Unità previsionale di base 4.6.2
Capitolo di spesa 213010 - "Spesa per la costituzione e il funzionamento anno
corrente delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato ivi
comprese quelle relative ai rapporti con le CCIAA (legge 8 agosto 1985, n. 443
- articoli 4 e 12 - legge regionale n. 06 del 25 Febbraio 2005)"
Competenza
|
euro 750.000,00
|
Cassa
|
euro 750.000,00
|
Unità previsionale di base 3.4.2
Capitolo di entrata 3065085 - "Norme per la costituzione, organizzazione e
funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato -
Riscossione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative Art. 25 legge
regionale n. 06 del 25 Febbraio 2005", collegato al capitolo di spesa di
nuova istituzione 213012
Competenza
|
euro 25.000,00
|
Cassa
|
euro 25.000,00
|
Unità previsionale di base 4.6.2
C.n.i. 213012 "Spese per iniziative di sostegno e promozione
dell'artigianato pugliese - Art.26 legge regionale "n. 06 del 25 Febbraio
2005", collegato al capitolo di entrata 3065085
Competenza
|
euro 25.000,00
|
Cassa
|
euro 25.000,00
|
2. Per gli esercizi finanziari futuri si provvederà in sede di approvazione del
bilancio annuale di previsione.
Art. 29
(Abrogazioni)
1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi
regionali:
a) 17 gennaio 1988, n. 2 (Norme per la costituzione, organizzazione e
funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato);
b) 4 maggio 1990, n. 18 (Norme urgenti per la costituzione e il funzionamento
delle Commissioni provinciali per l'artigianato).
La presente legge è dichiarata urgente
e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della
Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 25 febbraio 2005