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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2004
Numero
1
Data
07/01/2004
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio plutiennale 2004-2006 della Regione Puglia
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 7 gennaio 2004, n. 2 suppl.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO


Art. 1

(Livello massimo del ricorso  al mercato finanziario)


1. Per gli anni 2004-2006 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'articolo 25 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), per la contrazione di mutui e prestiti della Regione è determinato, tenuto conto degli effetti della presente legge, rispettivamente in euro 620 milioni, 200 milioni e 150 milioni.


Art.  2
(Spesa a carattere pluriennale)


1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella tabella "A" allegata alla presente legge.


Art. 3
(Patto di stabilità interno)


1. Le disposizioni sul patto di stabilità interno, previste dall'articolo 15 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), restano confermate per l'anno 2004 in attuazione dell'articolo 29, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003).


Art. 4
(Estensione del patto di stabilità interno agli enti strumentali)


1. Ai fini del concorso degli enti strumentali della Regione Puglia al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), il complesso delle spese correnti per l'esercizio finanziario 2004, al netto degli interessi passivi e delle spese correnti finanziate dalla Regione e dai programmi comunitari, non può superare l'ammontare degli impegni e dei pagamenti allo stesso titolo effettuatisi nell'esercizio 2002, aumentati del 3,1 per cento.


2. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti strumentali trasmettono trimestralmente alla Regione Puglia, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.


3. Per l'anno 2004 agli enti strumentali è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché di procedere all'avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti.


4. Le assunzioni di personale a tempo determinato, a contratto di diritto privato, di consulenza o a seguito di convenzione, e quelle relative a figure professionali non fungibili possono effettuarsi previa autorizzazione della Giunta regionale e a condizione che gli enti richiedenti abbiano assolto agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e realizzato l'equilibrio di bilancio.


5. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai Consorzi di bonifica operanti in Puglia.


6. L'articolo 16 (Regole di bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia) della l.r. 7/2002 è abrogato.


Art. 5
(Addizionale IRPEF regionale. Riduzione)


1. L'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, già elevata allo 0,9 per cento dal 1° gennaio 2000 ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e all'1,4 per cento dal 1° gennaio 2001 per esigenze di copertura dei disavanzi sanitari e successivamente ridotta all'1,2 per cento dal 1° gennaio 2003 ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), è ulteriormente ridotta all'1,1 per cento per i redditi riferiti all'anno di imposta 2004.


Art. 6
(Acquisto di beni e servizi)

 

1. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa e in relazione a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 289/2002, i competenti uffici regionali devono procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso l'utilizzazione delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a.


2. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma, gli uffici regionali adottano i prezzi delle convenzioni di cui al comma 1 come base d'asta al ribasso.


3. Nell'ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, i competenti uffici regionali possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei conti.


Art. 7
(Modifiche agli articoli 51 e 95 della l.r. 28/2001)


1.Il comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:


"2. Dal fondo di cui al comma 1, con atto dirigenziale del competente Settore, da comunicare alla Giunta regionale, sono prelevate e iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa delle unità previsionali di base del bilancio le somme necessarie a provvedere a eventuali deficienze delle relative dotazioni”.

 

 2. Al comma 4 dell'articolo 95 della l.r. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "con la stessa deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "con atto dirigenziale del competente Settore".


Art. 8
(Rifinanziamento e ristrutturazione debiti regionali verso istituti di credito)


1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003), concernenti il rifinanziamento e la ristrutturazione dei debiti regionali verso gli istituti di credito, restano confermate e prorogate a tutto l'esercizio 2004.


Art. 9
(Acquisizione degli immobili da destinare a sede della Regione in Bari)


1. Le disposizioni contenute nell'articolo 48, comma 2, della l.r. 4/2003, concernenti le operazioni di contrazione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, per un periodo di ammortamento massimo di vent'anni, da destinare all'acquisto ed esecuzione di opere di ristrutturazione e adeguamento dell'ex centro servizi di proprietà demaniale quale nuova sede della Regione in Bari, ivi compresa la realizzazione della struttura da destinare al Consiglio regionale, sono confermate ed estese all'esercizio 2004 per un ammontare massimo di euro 100 milioni.


2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri, le modalità e le condizioni delle relative operazioni di acquisizione.


3. Al conseguente onere relativo agli anni 2004 e successivi si fa fronte mediante specifici stanziamenti di bilancio iscritti in apposita unità previsionale di base.


TITOLO II


NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO


Capo I

Disposizioni in materia di artigianato,commercio, fiere e mercati


Art. 10

(Modifiche e integrazioni all'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 48)


1. L'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 48 (Piano fieristico regionale e attività professionali della Regione in materie di fiere e mercati), è sostituito dal seguente:


"Art. 6

 

1.La Regione, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo pugliese, può svolgere azioni di marketing territoriale e attrazione degli investimenti, nonché di promozione delle produzioni e dei prodotti a rilevanza regionale.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interventi sono attuati attraverso la partecipazione, in Italia e all'estero, a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni, la realizzazione di missioni economiche e istituzionali, incontri, seminari e accoglienza di delegazioni straniere, nonché la sottoscrizione di specifici accordi di programma con i competenti Ministeri.


3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, annualmente, entro il 30 marzo di ogni esercizio, approva il programma delle iniziative promozionali e di marketing territoriale e la relativa previsione di spesa.


4. Per la realizzazione del programma, la Regione può avvalersi di idonei soggetti pubblici, anche da essa controllati, e associazioni di categoria da individuare secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della Direttiva 92/50CEE in materia di appalti pubblici di servizi), e successive modificazioni e integrazioni.


5. Ai soggetti di cui al comma 4, che si propongono di perseguire le finalità di promozione e di marketing territoriale della Puglia, la Giunta regionale può concedere un contributo finanziario.


6. Ai fini di cui al comma 5 deve essere inoltrata, entro il 30 gennaio di ogni esercizio e in ogni caso prima della realizzazione dell'evento, una formale richiesta corredata di una relazione illustrativa, da cui si possa desumere il pubblico interesse, e del relativo piano finanziario.


7. La liquidazione a saldo del contributo avverrà dietro presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante l'avvenuta realizzazione dell'evento e i costi sostenuti sulla base di una relazione e di idonea documentazione a consuntivo.


8. Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:


a) assistenza tecnica per la gestione e la realizzazione delle attività;


b) consulenze specifiche per la predisposizione di progetti, studi di settore e di conoscenza e relazioni dei mercati esteri;


c) software e connettività alla rete internet;


d) progettazione e pubblicazione di stampa di cataloghi, opuscoli, libri, depliants, manifesti, multimediali e ogni altro materiale illustrativo delle attività produttive pugliesi;


e) viaggi e missioni, anche delle delegazioni ospitate;


f) spese generali da rendicontare nel limite massimo del 10 per cento del costo complessivo dell'intervento.

9. Gli oneri rivenienti dall'applicazione del presente articolo graveranno sul capitolo 216015 "Partecipazione della Regione a fiere, mostre ed esposizioni - articolo 6 l.r. 48/1975 e articolo 6 legge regionale 20 febbraio 1995, n. 5 (Norme per l'attuazione del Programma operativo plurifondo 1994-1999 della Regione Puglia)" e saranno determinati in sede di approvazione della legge annuale di bilancio."


Art. 11
(Contributo straordinario agli enti fieristici)


1. Per gli enti fieristici a carattere regionale, di cui all'articolo 39 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 (Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali), di Foggia e di Francavilla Fontana è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente all'esercizio 2004, all'unità previsionale di base 4.8.2 "Enti fieristici regionali", capitolo 352026 "Contributo straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera dell'ascensione di Francavilla Fontana", lo stanziamento di euro 465 mila come di seguito articolato:


a) euro 413 mila per l'ente Fiera di Foggia;


b) euro 52 mila per l'ente Fiera di Francavilla Fontana.


Art. 12
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1° agosto 2003, n. 11)


1. Il comma 2 dell'articolo 2 della
legge regionale 1° agosto 2003, n.11 (Nuova disciplina del commercio), è sostituito dal seguente:


"2. I provvedimenti attuativi di cui al comma 1 sono adottati entro il 31 marzo 2004 a seguito di parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale. Sui provvedimenti si avvia altresì la consultazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.".


2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della
l.r. 11/2003, dopo le parole: "per il commercio" sono soppresse le parole: "istituito o".


3. Al comma 6 dell'articolo 28 della
l.r. 11/2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le vendite di fine stagione o saldi sono fissate nei periodi dal 7 gennaio al 28 febbraio e dal 15 luglio al 15 settembre per il 2004".

4. All'articolo 28 della
l.r. 11/2003 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"10 bis. Fino alla scadenza del termine di centottanta giorni di cui all'articolo 15, per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita restano in vigore gli strumenti di programmazione comunale approvati ai sensi della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 (Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio).


10 ter. Le autorizzazioni devono essere rilasciate con riferimento alla nuova articolazione delle tipologie distributive di cui all'articolo 5, ma entro le classi dimensionali  previste dalla programmazione comunale approvata.


10 quater. Per i Comuni che non hanno approvato gli strumenti di programmazione per medie strutture di vendita ai sensi della l.r. 24/1999 , si applicano gli automatismi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), ma solo per l'autorizzazione di esercizi entro i limiti della tipologia M1 (600 mq).


10 quinquies. Decorso il termine di cui al comma 10 bis, si applica quanto previsto dall'articolo 9.


10 sexies. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla l.r. 24/1999 sull'idoneità urbanistica delle aree e sugli standard di parcheggio.".


Capo II
Disposizioni in materia di formazione professionale e pubblica istruzione


Art. 13
(Disposizioni procedurali per l'acquisizione di beni e Servizi per i CRSEC)


1. Al fine di consentire ai Centri regionali dei servizi educativi e culturali (CRSEC) di continuare a ottemperare ai compiti previsti dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 (Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio), è autorizzata, entro il limite di euro 5 mila per singola spesa necessaria per le attività realizzate e per i servizi erogati dai suddetti Centri, la procedura di cui ai commi 2 e 3.


2. Gli atti di impegno, liquidazione e pagamento delle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari per le attività dei CRSEC, formalmente autorizzate dal competente Dirigente del Settore pubblica istruzione e finanziate con appositi stanziamenti presenti nei bilanci annuali, sono adottati dal Dirigente del Settore pubblica istruzione, sulla base di una proposta di determinazione predisposta dal responsabile del Centro interessato, il quale è incaricato di effettuare le necessarie ricerche di mercato, di ordinare la fornitura/prestazione assumendo le relative obbligazioni, di perfezionare le suddette obbligazioni entro il termine d'esercizio ai sensi di legge, di attestare che la richiesta di fornitura/prestazione è conforme alla programmazione delle attività del Centro formalmente autorizzate, di attestare che la fornitura è realmente avvenuta e il prezzo è congruo, nonché di provvedere a ogni altro adempimento e formalità nel rispetto della normativa vigente, preliminari all'adozione degli atti di competenza del Dirigente del Settore pubblica istruzione.


3. In particolare per spese, IVA od ogni altro eventuale onere accessorio compreso, sino a euro 2 mila 500, l'ordinazione al fornitore da parte del Responsabile di CRSEC deve avvenire previa ricerca di mercato comprovata da dichiarazione sulla fattura dello stesso responsabile attestante la congruità del prezzo; per spese di importo superiore, comprese tra euro 2 mila 500 e 5 mila, l'ordinazione al fornitore/prestatore da parte del Responsabile di CRSEC deve avvenire previa acquisizione di almeno tre preventivi scritti, fatta eccezione per i casi in cui, per la natura della fornitura/prestazione, non può procedersi ad acquisire i prescritti tre preventivi specificandone in atti il motivo; per spese di importo superiore a euro 5 mila il Responsabile di CRSEC deve interessare il Settore provveditorato, economato, contratti e appalti, che impartirà le dovute istruzioni.


Art. 14
(Modifica alla
legge regionale 7 agosto 2002, n. 15)

1. L'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), è sostituito dal seguente:

"Art. 24
(Accreditamento delle strutture formative)


1. I soggetti pubblici e privati, al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività previste dalla presente legge, devono acquisire l'accreditamento delle proprie sedi operative, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale.


2. Sono esclusi dall'obbligo dell'accreditamento:


a) i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per il proprio personale;


b) le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;


c) le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica, limitatamente a tali servizi.


3. L'accreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento delle attività di formazione professionale e delle attività collegate; esso può essere sospeso o revocato in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.


4. Alla concessione, sospensione o revoca dell'accreditamento provvede il Settore formazione professionale, sulla base di criteri e procedure definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale, anche sulla base delle segnalazioni delle Province.".


Art. 15
(Proroga durata del CIFDA)


1. La durata del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA), di cui all'articolo 1, comma 4, dello Statuto del Consorzio medesimo, approvato con
legge regionale 28 febbraio 1983, n. 5, è prorogata di due anni, sulla base della deliberazione adottata dal Consiglio generale e nelle more delle modificazioni statutarie per ridefinire gli scopi e le iniziative del consorzio medesimo.


Capo III
Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 16
(Modifiche all'articolo 11 della
l.r. 4/2003)


1. All'articolo 11 della
l.r. 4/2003 le parole: "già concesso in rate annuali, è rideterminato sulla base dei tassi applicati dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui contratti ed" sono soppresse.


Art. 17
(Condono fiscale)


1. Al fine di provvedere al pagamento delle pendenze debitorie, ivi comprese quelle fiscali e previdenziali, anche con le agevolazioni offerte dalla vigente normativa sul condono fiscale, il Commissario liquidatore del Consorzio interprovinciale dei trulli e delle grotte di Martina Franca è autorizzato a utilizzare le disponibilità finanziarie, esistenti sulla contabilità speciale accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato -Sezione di Taranto, rivenienti da erogazioni disposte ai sensi delle leggi regionali 12 agosto 1978, n. 37 (Norme in materia di lavori pubblici) e 16 maggio 1985, n. 27 (Testo unificato e aggiornato in materia di opere e di lavori pubblici).


Art. 18
(Modifica alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13)


1. All'articolo 3 della
legge regionale 11 maggio 2001, n.13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f bis) soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 4 e per gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge".


Capo IV
Norme in materia di razionalizzazione, contenimento e qualificazione della spesa sanitaria

Art. 19
(Disposizioni in materia di personale)


1. Per l'anno 2004 le aziende sanitarie possono disporre ulteriori assunzioni, a tempo indeterminato, di personale del ruolo sanitario entro il limite del 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003.

2. Per il personale infermieristico è consentita l'assunzione entro il limite del 100 per cento di quello cessato dal servizio nello stesso anno.


3. Le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 6, della
l.r. 19/2003 non si applicano solo per le assunzioni di personale infermieristico di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), della l.r. 19/2003 e al comma 2 del presente articolo.

4. In caso di inadempienza da parte dell'azienda sanitaria nell'attuazione dell'articolo 8 della
l.r. 19/2003, il Presidente della Giunta regionale attiva i poteri sostitutivi mediante nomina del commissario ad acta.


Art. 20
(Operatori pedagogisti)


1. Gli operatori pedagogisti a rapporto convenzionale con le aziende unità sanitarie locali, in attività da almeno due anni alla data del 29 settembre 2003, possono essere confermati a esaurimento nel rapporto convenzionale a tempo indeterminato.


Art. 21
(Indicazione in materia  di bilancio preventivo e tetti di spesa)


1. Ai fini della predisposizione del bilancio preventivo annuale, le aziende sanitarie, nelle more dell'approvazione del riparto del fondo sanitario regionale, iscrivono in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte per l'anno precedente.


2. Sono confermati i tetti di remunerazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e degli enti ecclesiastici previsti per l'anno precedente fino alle determinazioni dei limiti di remunerazione delle prestazioni assunte dalla Giunta regionale.


3. Le aziende ospedaliero-universitarie, gli IRCCS e gli enti ecclesiastici possono adeguare la quota corrispondente ai costi per l'erogazione diretta dei farmaci.


4. L'Agenzia regionale sanitaria iscrive in bilancio, tra i ricavi derivanti da trasferimenti regionali, la somma di euro 2 milioni 500 mila come da
legge regionale 7 marzo 2003, n 5 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005).


5. Le aziende sanitarie allegano al bilancio economico preventivo il programma annuale degli investimenti in beni durevoli, dando evidenza separata degli ammortamenti sterilizzati da contributi assegnati in conto capitale. Le medesime allegano, altresì, un elenco dei servizi appaltati o che intendono appaltare, di cui agli allegati 1 e 2 del d.lgs. 157/1995. Per i servizi da appaltare le aziende allegano al predetto elenco una relazione comprovante la compatibilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 2 e seguenti della
legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), nonché le economie di gestione rivenienti dall'affidamento in termini di riduzione di costi del personale dipendente, beni di consumo, manutenzioni e ammortamento di beni durevoli e di altri fattori produttivi. Le eventuali scelte di esternalizzazione dei servizi devono essere adottate previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - area comparto - in sede di contrattazione integrativa aziendale, giusta dichiarazione congiunta n. 2 allegata al citato CCNL e nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 della preintesa del CCNL 2002-2003, sottoscritta dall'ARAN in data 11 dicembre 2003.


6. Il programma annuale e l'elenco di cui al comma 5 sono oggetto di specifico esame nel parere del collegio sindacale che accompagna il bilancio di previsione.


7. I Direttori generali delle aziende sanitarie locali sono autorizzati a destinare l'eventuale risultato economico positivo di esercizio del 2003, in via prioritaria, a investimenti per l'esercizio 2004, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della
l.r. 38/1994 nel rispetto dei programmi regionali riguardanti gli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico in conformità alla programmazione regionale.


Art. 22
(Definizione dei livelli essenziali di assistenza)


1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le percentuali di ammissibilità in regime di degenza ordinaria dei ricoveri rientranti nei quarantatre Diagnosis related groups (DRGS) ad alto rischio di inappropriatezza individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) sono determinate come segue:

CODICI DRG

DESCRIZIONE DRG

LIMITE DI

AMMISSIBILITA'

CHIRURGICI

6

DECOMPRESSIONE TUNNEL CARPALE

6

39

INTERVENTI SUL CRISTALLINO CON O SENZA

VITRECTOMIA

26

40

INTERVENTI EXTRAOCULARI ECCETTO ORBITA ETA' >17

 

28

41

INTERVENTI EXTRAOCULARI ECCETTO ORBITA ETA'  0-17

43

42

INTERVENTI SULLE STRUTTURE INTRAOCULARI ECCETTO RETINE, IRIDE E CRISTALLINO (ESCLUSO TRAPIANTI CORNEA COD. 11.60

41

55

MISCELLANEA DI INTERVENTI SU ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA

37

119

LEGATURA E STRIPPING DI VENE

39

158

INTERVENTI SU ANO E STOMA

54

160

INTERVENTI PER ERNIA, ECCETTO INGUINALE E FEMORALE, ETA’ >17 SENZA CC

48

162

INTERVENTI PER ERNIA INGUINALE E FEMORALE, ETA' >17 NO CC

33

163

INTERVENTI PER ERNIA, ETA': 0-17

34

222

INTERVENTI SUL GINOCCHIO (CODICE INTERVENTO 80.6)

42

232

ARTROSCOPIA

35

262

BIOPSIA DELLA MAMMELLA E ASPORTAZIONE LOCALE NON PERNEOPLASIE MALIGNE (CODICE INTERVENTO 85.20 E 85.21)

35

267

INTERVENTI PERIANALI E PILONIDALI

33

270

ALTRI INTERVENTI SU PELLE, SOTTOCUTE E MAMMELLA NON CC

4

364

DILATAZIONE O RASCHIAMENTO, CONIZZAZIONE NON PER TUMORE MALIGNO

12

MEDICI

19

MALATTIE DEI NERVI CRANICI E PERIFERICI

28

25

CONVULSIONI E CEFALEA

23

65

TURBE DELL'EQUILIBRIO

31

131

MALATTIE VASCOLARI PERIFERICHE NON CC

39

133

ATEROSCLEROSI NO CC

32

134

IPERTENSIONE

63

142

SINCOPE E COLLASSO

37

183

ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE,

ETA' >17

8

184

ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE, ETA’ 0-17

38

187

ESTRAZIONI E RIPARAZIONI DENTALI

15

208

MALATTIE DELLE VIE BILIARI

54

243

AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO

26

276

PATOLOGIE NON MALIGNE DELLA MAMMELLA

1

281

TRAUMI DELLA PELLE DEL SOTTOCUTE E DELLA MAMMELLA ETA' >17 NO CC

40

282

TRAUMI DELLA PELLE DEL SOTTOCUTE E DELLA MAMMELLA ETA’ 0-17

41

283

MALATTIE MINORI DELLA PELLE CON CC

8

284

MALATTIE MINORI DELLA PELLE NO CC

6

294

DIABETE ETA' >35

48

301

MALATTIE ENDOCRINE, NO CC

5

324

CALCOLOSI URINARIA NO CC

31

326

SEGNI E SINTOMI RELATIVI A RENE E VIE URINARIE, ETA' >17 NO CC

 26

395

ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI, ETA' >17

35

426

NEVROSI DEPRESSIVA

 20

427

NEVROSI ECCETTO NEVROSI DEPRESSIVA

20

429

DISTURBI ORGANICI E RITARDO MENTALE

36

467

ALTRI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE

 

13


2. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate con riferimento al totale dei ricoveri ordinari effettuati nell'anno 2001. I ricoveri in regime ordinario effettuati oltre la soglia percentuale di ammissibilità sono remunerati in misura pari alla tariffa ministeriale per i ricoveri di un giorno se trattasi di DRG chirurgico e nella misura del 40 per cento se trattasi di DRG medico.


3. La remunerazione e la percentuale di cui al comma 2 sono applicate alla tariffa di competenza della fascia di appartenenza della struttura erogante la prestazione.


Art. 23
(Termine di deliberazione dei bilanci di previsione)


1. In deroga all'articolo 17 della
l.r. 38/1994, il bilancio pluriennale preventivo e il bilancio economico preventivo per l'anno 2004 sono deliberati dal Direttore generale entro il 20 gennaio e trasmessi entro dieci giorni all'Agenzia regionale sanitaria per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002).


Art. 24
(Acquisto di beni e servizi con valore di stima superiore alla soglia comunitaria)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001), è sostituito dal seguente:


"1. Ferme restando le procedure autorizzative di cui all'articolo 20 della
legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, le procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi, con valori di stima superiori alla soglia comunitaria, possono essere aggiudicate secondo i criteri di seguito indicati:

a) al prezzo più basso qualora l'offerta debba obbligatoriamente conformarsi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;


b) in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base a oggettivi elementi diversi, da menzionarsi nei disciplinari di gara, così come individuati dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni e dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del d.lgs.157/1995.

Nel predisporre i capitolati di oneri e nel determinare i criteri di valutazione, le aziende e istituti del Servizio sanitario regionale (SSR) tengono conto di ogni altro onere di natura economica che potrebbe rivenire dalla stipula del contratto di fornitura di beni o servizi, al fine di rendere governabili e prevedibili i costi di gestione scaturenti dagli stessi.".


2. Il comma 5 dell'articolo 8 della
l.r. 20/2002 è abrogato.


3. Il comma 2 dell'articolo 6 della
l.r. 32/2001 è sostituito dal seguente:


"2. Le aziende e gli istituti del SSR non possono stipulare contratti per fornitura di beni e servizi per una durata superiore a tre anni, fatto salvo il caso in cui l'oggetto del contratto preveda, a carico della ditta aggiudicataria, l'onere di effettuare, per conto dell'amministrazione appaltante, cospicui investimenti per l'acquisizione di tecnologie, impianti e attrezzature il cui ammortamento richiede una durata maggiore tale da rendere finanziariamente vantaggioso il rapporto sinallagmatico.".


Art. 25
(Acquisto di beni e servizi con valore di stima inferiore alla soglia comunitaria)


1. Ferme restando le procedure autorizzative di cui all'articolo 20 della
l.r. 28/2000 per acquisti di valore superiore a quello indicato con deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2001, n. 280, le aziende e istituti del SSR sono obbligati ad esperire le procedure di acquisto, con valore di stima contrattuale tra i 50 mila euro e i 200 mila dps, facendo ricorso a procedure ristrette così come individuate dall'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 358/1992 e dall'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 157/1995.


2. Le procedure di cui al comma 1 possono essere aggiudicate secondo i criteri indicati nel comma 1 dell'articolo 24 e nel rispetto dei principi di governabilità dei costi contenuti nel medesimo articolo.


3. Per l'acquisto di beni e servizi con valore di stima inferiore alla soglia comunitaria, le aziende e istituti del SSR possono, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi) e sulla base delle iniziative in tal senso intraprese a livello statale e regionale, effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure.

4. Per l'individuazione delle ditte concorrenti, le aziende e gli istituti del SSR si avvalgono dell'Albo dei fornitori ospedalieri "on line" istituito e aggiornato in via sperimentale dall'Assessorato regionale alla sanità. L'utilizzo del predetto Albo assolve, per le aziende e istituti del SSR, l'obbligo di pubblicazione dell'avviso indicativo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario).


Art. 26
(Acquisto di beni e servizi con valore di stima sino a euro 50 mila)


1. Per l'acquisizione di beni e servizi relativi a contratti con valore di stima sino a euro 50 mila, ferma restando l'obbligatorietà di attivare le più efficaci azioni in grado di ingenerare la massima concorrenzialità, le aziende e istituti del SSR possono fare ricorso a procedure negoziate a condizione che:


a) sia stato adempiuto a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del d.p.r. 573/1994;


b) alle lettere d'invito a produrre offerta venga allegato un disciplinare di oneri contenente le indicazioni delle condizioni contrattuali alle quali l'amministrazione intende negoziare l'acquisto del bene o del servizio;


c) vengano indicati i criteri mediante i quali si intende aggiudicare la fornitura o il servizio e nell'ipotesi di affidamento in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa indicando, in ordine decrescente, gli elementi dei quali si procederà alla valutazione qualitativa;


d) vengano rispettate le prescrizioni di natura perentoria indicate nel comma 1 dell'articolo 24;


e) si proceda all'invito di almeno cinque ditte, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di aumentare il numero dei partecipanti qualora ricorrano i presupposti commerciali in grado di accrescere la concorrenzialità della procedura d'acquisto.


Art. 27
(Acquisto di beni e servizi in economia)


1. Le aziende e gli istituti del SSR per l'acquisizione di beni e servizi con valore di stima inferiore ai 20 mila euro, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 3, della
l.r. 4/2003, procedono mediante acquisti in economia sulla base di idoneo regolamento da adottarsi sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione del procedimento di spese in economia).


Art. 28
(Estensione contratti di acquisto di beni e servizi)


1. Al fine di realizzare migliori condizioni di mercato, le aziende e istituti del SSR prevedono, nei contratti predisposti per l'acquisizione di beni e servizi, clausole negoziali intese a consentire, oltre i limiti di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto ministeriale 28 ottobre 1985 (Approvazione del nuovo capitolato d'oneri generali per le forniture e i servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato), ad altre aziende sanitarie pubbliche, previa accettazione da parte dei soggetti fornitori, l'estensione in proprio favore dello stesso contratto, nella misura massima del 40 per cento del valore di quanto originariamente stipulato, a parità di condizioni e prezzi e a patto che le prestazioni da acquisire o i beni da fornire siano identici per tipologia e qualità a quelli originariamente contrattati.


2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il calcolo del valore del contratto, ai fini della pubblicità di gara, deve essere computato sul totale della spesa prevista, ivi inclusa l'eventuale estensione.


3. E' fatto obbligo alle aziende che intendono avvalersi di contratti stipulati con la predetta clausola, verificatane la convenienza, di comunicare, prima di procedere nell'estensione, il valore massimo della spesa che si impegnano a sostenere al fine di consentire all'azienda titolare del contratto originario di effettuare il monitoraggio contabile dello stesso nonché concedere il proprio assenso.


Art. 29
(Disposizioni diverse in materia di sanità)


1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della
l.r. 32/2001 sono confermate per l'anno 2004.

2. Il comma 8 dell'articolo 10 della
l.r. 32/2001 è abrogato.


3. Fino alla definizione della contrattazione con i fornitori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore tariffario, in esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332 (Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe), sono confermati in novanta giorni i termini entro cui le aziende sanitarie locali devono provvedere al pagamento dei fornitori.


4. Il termine del 31 dicembre 2003 di cui all'articolo 5, comma 3, della
l.r. 20/2002 è prorogato fino all'attuazione delle procedure di accreditamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004.


5. L'articolo 40, comma 3, della
l.r. 38/1994 è abrogato.


6. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della
legge regionale 13 agosto 2001, n. 24 (Istituzione dell'Agenzia regionale sanitaria pugliese-ARES), è inserito il seguente:

"1 bis. L'istruttoria ai fini del controllo degli atti di cui al comma precedente è effettuata dal Settore sanità dell'Assessorato alla sanità e servizi sociali ".


7. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 della
l.r. 32/2001 sono abrogati.


Art. 30
(Modifiche di leggi regionali in materia di sanità)


1. Alla
legge regionale 30 dicembre 1994, n. 36 (Norme e principi per il riordino del SSR in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), sono apportate le seguenti modifiche:


A. Il comma 4 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:


"4. Nell'azienda USL e nell'azienda ospedaliera sono previste obbligatoriamente le seguenti strutture complesse:


a) struttura burocratico-legale;


b) gestione tecnica;


c) gestione del personale;


d) gestione delle risorse finanziarie;


e) gestione del patrimonio;


Nell'azienda USL sono previste obbligatoriamente le seguenti strutture complesse e dipartimentali:


a) il dipartimento di prevenzione;


b) i distretti;


c) la struttura complessa farmaceutica territoriale;


d) il dipartimento di salute mentale;


e) la struttura complessa servizio socio-sanitario;


f) i presidi ospedalieri.


B. I commi 5, 7 e 8 dell'articolo 24 sono abrogati.


C. Il comma 7 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:


"7. L'incarico di direttore di distretto, struttura complessa della disciplina 'Organizzazione dei servizi sanitari di base', è attribuito dal Direttore generale con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanità aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale di ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale). Possono partecipare alla procedura di selezione i dirigenti medici e medici convenzionati di medicina generale e pediatri di libera scelta, entrambi dell'azienda USL, previsti dall'articolo 3 sexies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. In caso di incarico a medico convenzionato è congelato un corrispondente posto di organico della dirigenza medica. E' istituito l'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, ai sensi dell'articolo 3 sexies, comma 2, del d.lgs. 502/1992, composto da figure professionali operanti nel distretto. Il direttore di distretto si avvale di detto Ufficio".


2. Alla
legge regionale 16 dicembre 1998, n. 30 (Norme e principi per il funzionamento dei dipartimenti di salute mentale previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36), sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 1 dell'articolo 4, la parola "sedici" è sostituita dalla parola "quindici";


b) al comma 3 dell'articolo 4, la parola "diecimila" è sostituita dalla parola "quattordicimila".


Art. 31
(Modifiche all'articolo 6 della
legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1)


1. All'articolo 6 della
legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998), è aggiunto, in fine, il seguente comma:


"2 bis. E' esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale della Regione per l'eventuale residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni liquidatorie".


Art. 32
(Modifiche all'articolo 43 della
l.r. 4/2003)


1. All'articolo 43 della
l.r. 4/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. All'articolo 11 della l.r. 20/2002 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:


'3 bis. Per il rispetto delle norme in materia di patto di stabilità degli obiettivi di finanza pubblica, al fine dell'effettivo ripiano del disavanzo della spesa sanitaria regionale relativa alle gestioni delle USL soppresse dall'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 18, alle gestioni liquidatorie, risultanti dalla soppressione delle predette USL ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che si trovano in condizioni di grave dissesto finanziario ovvero risultano gravemente deficitarie, si applicano gli articoli 198, 199, comma 1, 200, comma 2, 201, 204, 206, comma 2, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in quanto compatibili.

3 ter. Il limite minimo per le autorizzazioni di cui all'articolo 206 del r.d. 267/1942 è fissato in euro 500 mila.

3 quater. L'autorità di cui all'articolo 206, comma 1, del r.d. 267/1942 è individuata nell'Amministrazione regionale nella persona del suo legale rappresentante o da suo delegato'.".

B) Le lettere c) e d) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti:

"c) a tutti gli effetti di legge lo stato del passivo va accertato con riferimento alla data del 1° maggio 2003. Alla stessa data vanno conteggiati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del r.d. 267/1942, gli interessi maturati sulle posizioni debitorie non ancora estinte;

d) a favore delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL, poste in liquidazione coatta amministrativa, la Regione garantisce disponibilità di fonti finanziarie fino alla concorrenza massima del saldo fra lo stato passivo e attivo accertato alla data del 1° maggio 2003. Con provvedimento di Giunta regionale si provvederà alla specificazione delle somme relative a ciascuna delle dodici gestioni liquidatorie entro il limite massimo complessivo di cui sopra.".

C) Al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"e bis) i Direttori generali pro tempore delle Aziende USL, per le finalità di cui al comma 3bis dell'articolo 11 della l.r. 20/2002, sono Commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle USL soppresse dall'articolo 2 della l.r. 18/1994, confluite in ciascuna azienda sanitaria e provvedono alle sistemazioni contabili e al pagamento delle posizioni debitorie residue mediante utilizzazione delle risorse messe a disposizione dalla Regione. A tal fine, i suddetti Commissari liquidatori provvedono alla redazione dello stato passivo e ai successivi adempimenti, ai sensi degli articoli 207 e seguenti del r.d. 267/1942.".

D) Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Ai Direttori generali per le attività di Commissario liquidatore spetta un compenso onnicomprensivo forfetario fissato in euro 8 mila.".


Art. 33
(Norme di ripianamento disavanzi sanitari)

1. Al fine di sostenere eventuali esigenze di ripiano di disavanzi sanitari dell'esercizio 2003, è stanziata nel bilancio di previsione 2004, su apposito capitolo dell'unità previsionale di base 9.1.3, la somma di euro 20 milioni.


Art. 34
(Spese di investimento nella sanità)

1. Al fine di sostenere le spese di investimento per interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, è stanziata nel bilancio di previsione 2004, su apposito capitolo di bilancio dell'unità previsionale di base 9.1.5, la somma di euro 10 milioni.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede, altresì, mediante l'utilizzazione dei residui di stanziamento provenienti dagli esercizi finanziari:

a) 1997 relativamente al capitolo 411180, già confluiti nell'apposito fondo delle economie da reiscrivere;

b) 2000 relativamente ai capitoli 491034 e 491036.

Art . 35
(Norma interpretativa e di carattere finanziario)

1. Le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 tengono conto del modello organizzativo, finalizzato alla garanzia dei livelli di assistenza, come individuato all'articolo 18 della l.r. 20/2000, quale unico modello avente effetti di razionalizzazione e garanzia della tutela della salute compatibile con le esigenze di equilibrio di bilancio.


2. Eventuali modifiche al modello organizzativo, in termini di strutture territoriali, della prevenzione, di stabilimenti ospedalieri, con relativi accorpamenti funzionali, discipline e posti letto, comportanti effetti economici, finanziari e patrimoniali aggiuntivi devono essere disposte con legge regionale, con conseguente individuazione della copertura finanziaria.

3. Il Piano sanitario regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2001, n. 2087 e il conseguente piano di riordino della rete ospedaliera, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 2 agosto 2002, n. 1087 e 30 settembre 2002, n. 1429, sono approvati.


Capo V
Disposizioni
varie


Art. 36
(Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

1. Nelle more dell'emanazione dei decreti del Ministro delle finanze di cui all'articolo 90, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), qualora i medesimi non siano adottati entro il 30 giugno 2004, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre apposita disciplina al fine di consentire la riscossione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dall'articolo 90 della legge 342/2000.


Art. 37
(Applicazione articolo 4, comma 6, legge regionale 13 dicembre 1999, n. 32)

1. In applicazione del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 32 (Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999), la quota di cui all'articolo 1, lettera c), della legge 7 febbraio 1951, n. 168 (Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie), è determinata nella misura del 10 per cento delle sanzioni riscosse ai sensi del citato comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 32/1999.

2. Con apposito provvedimento della Giunta regionale si provvede a disciplinare la quota così come determinata nel comma 1.


3. La quota, nella misura di cui al comma 1, si applica anche agli importi rivenienti dalle sanzioni penali e amministrative comminate dagli organi ispettivi dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e viene destinata alle finalità di cui all'articolo 59 della legge 17 maggio 1999, n.144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).


Art. 38
(Termini prescrizionali)


1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), entro il quale devono concludersi i procedimenti irrogatori di sanzioni amministrative da parte della Regione, è fissato in quello stabilito per la prescrizione prevista dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 39
(Disposizioni relative alla chiusura del POP 1994-1999)


1. In attuazione delle disposizioni della deliberazione CIPE 16 ottobre 1997, n. 189 (Indirizzi per l'armonizzazione e l'accelerazione delle procedure attuative dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea), i rientri finanziari relativi al periodo 1994-1999, concessi dall'Unione europea e dallo Stato per l'attuazione del programma operativo plurifondo 1994-1999 approvato dalla Commissione Ue con decisione n. C(95)1073 del 22 maggio 1995 e n. C(00)2841 del 26 gennaio 2001, eccedenti le spese sostenute a valere sui capitoli di spesa riportati nel bilancio di previsione per l'esercizio 2004 finanziati, con vincolo di destinazione, dai capitoli di entrata su cui affluiscono le risorse finanziarie trasferite dall'Ue e dallo Stato per il suddetto programma operativo, sono destinati alle seguenti iniziative:


a) redazione degli studi di fattibilità relativi alla rete europea di trasporto denominata "Corridoio 8" nella prospettiva del rafforzamento delle attività di cooperazione della Regione verso l'area dei Balcani e del ciclo di programmazione post 2006;


b) costituzione di un "Fondo antiusura", al fine di rafforzare la strategia del programma operativo nazionale "Sicurezza" 2000-2006 del Ministero degli interni nella regione. L'istituzione del fondo e la modalità di utilizzazione saranno approvate con legge regionale;


c) assegnazione di una riserva di premialità ai Progetti integrati territoriali (PIT) individuati nel complemento di programmazione del POR Puglia e approvati secondo le modalità nello stesso indicate, che raggiungono al 30 giugno 2005 specifici criteri di efficienza e/o efficacia adottati dal Comitato di sorveglianza del POR e approvati dalla Giunta regionale.


2. La Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti già adottati in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo l'erogazione dei saldi relativi ai sottoprogrammi FESR, FEOGA e FSE del POP 1994-1999, provvede alla ripartizione dei rientri finanziari netti di cui al comma 1 tra le iniziative nello stesso indicate.


Art. 40
(Modifica agli articoli 12 bis e 12 ter legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2


e successive modificazioni e integrazioni)


1. Il Servizio cassa centrale, le Sezioni di economato e cassa e gli Uffici provinciali di economato e cassa, istituiti con legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 (Disciplina dei servizi del Settore provveditorato-economato-contratti e appalti) e successive modificazioni e integrazioni, sono strutture funzionalmente dipendenti dal Settore provveditorato, economato, contratti e appalti.


Art. 41
(Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica)


1. I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 28 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale), già sospesi sino al 31 dicembre 2003 per effetto dell'articolo 14 della l.r. 19/2003, sono ulteriormente prorogati sino al 30 giugno 2004.


2. Per effetto del disposto di cui al comma 1, sono prorogati i Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica di Capitanata, Arneo, Gargano e Ugento li Foggi.


3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della
legge regionale 10 ottobre 2003, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale), dopo la parola: "dipendente" sono inserite le seguenti: "dei Consorzi di bonifica e dell'Unione regionale delle bonifiche".


Art. 42
(Ripartizione delle risorse ai Consorzi di
bonifica)


1. Le risorse di cui alla
l.r. 54/1980 iscritte nel capitolo 112095, u.p.b. 4.3.1, del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2004 sono ripartite ai Consorzi di bonifica sulla base e proporzionalmente ai mancati introiti realizzati a seguito della sospensione della riscossione dei ruoli, riferita alle annualità dal 2000 al 2002, disponendo l'impegno e la liquidazione entro gennaio 2004.


Art. 43
(Servizio avanzato di anagrafe zootecnica)


1. La Regione Puglia, allo scopo di contribuire alla tutela della salute pubblica attraverso l'identificazione e la registrazione degli animali, nonché la tracciabilità dei loro prodotti, promuove la costituzione di un servizio avanzato di anagrafe zootecnica.


2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione autorizza l'Istituto regionale pugliese Finpuglia s.p.a. a costituire una società consortile per azioni mista, che avrà come altri soci "Italia Lavoro s.p.a." e organismi rappresentativi del mondo agricolo, con partecipazione maggioritaria pari al 51 per cento delle azioni del medesimo Istituto.

3. La Regione attribuirà direttamente alla società l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe zootecnica e degli eventuali servizi connessi, trattandosi di servizi di evidente pubblica utilità, con creazione di opportunità occupazionali e la mancanza di finalità di lucro.


4. La Finpuglia, nella sua qualità di strumento della programmazione regionale, partecipa alla società in nome e per conto della Regione e opera su direttive regionali sia per quanto attiene la costituzione degli organi societari, sia per quanto riguarda il contesto operativo generale della società.


5. Dopo il quinto anno di attività la Finpuglia procede all'alienazione della propria quota societaria, nel rispetto della vigente normativa in materia.


6. La Regione, tramite Finpuglia, provvede a erogare alla società consortile le somme necessarie per la gestione delle attività connesse all'anagrafe zootecnica sulla base del preventivo di spesa presentato entro il 31 ottobre di ogni anno.


7. La Regione può erogare un'anticipazione pari al 50 per cento delle occorrenze preventivate più il 20 per cento a stati di avanzamento lavoro; il saldo è erogato su rendiconto analitico dell'attività svolta corredato dei giustificativi di spesa.


8. Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale, nell'unità previsionale di base 4.4.1, di un capitolo avente la denominazione "Spesa per la costituzione della società consortile per la gestione del servizio regionale di anagrafe zootecnica" con un importo, in termini di competenza e cassa, di euro 255 mila.


9. Alla copertura della spesa di cui al comma 3 si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale, nell'unità previsionale di base 4.4.1, di un capitolo avente la denominazione "Spesa per la gestione del servizio regionale di anagrafe zootecnica", con un importo annuale, in termini di competenza e cassa, di euro 350 mila.


Art. 44
(Regolarizzazione vigneti di uve da vino)


1. La Regione, allo scopo di tutelare e salvaguardare il patrimonio viticolo, i livelli occupazionali e l'economia regionale, dà attuazione
all'articolo 64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002).


2. Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura completano la fase istruttoria delle domande di regolarizzazione relative ai vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998,
secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 64 della legge 448/2001 e dalle deliberazioni della Giunta regionale 29 maggio 2001, n. 612 e 11 novembre 2002, n. 1802, e rilasciano, agli aventi diritto, la relativa attestazione.


3. Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura completano, altresì, l'istruttoria delle domande di regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati prima del 1° settembre 1993, adottando le disposizioni dettate dal comma 2 dell'articolo 64 della legge 448/2001 e invitando gli aventi diritto a versare l'importo di euro 50,00 per ettaro a titolo di spese amministrative, così come previsto all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, successivamente modificato dal medesimo articolo 64, comma 2, della legge 448/2001.


4. I conduttori di vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati che non hanno presentato domanda di regolarizzazione possono presentarla agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


5. I conduttori di vigneti regolarizzati secondo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 possono chiedere la concessione del diritto di reimpianto, nel rispetto delle norme comunitarie in materia e secondo le disposizioni dettate dalla deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2003, n. 1419.


6. I provvedimenti di regolarizzazione, con le relative autorizzazioni, adottati in attuazione dei
commi 3 e 4 e la concessione del diritto di reimpianto, di cui al comma 5, sono emessi, in ogni caso, con la condizione di un loro adeguamento alla decisione della Commissione europea sull'applicazione dell'articolo 64 della legge 448/2001.


Art. 45
(Disposizioni in materia di piante di olive da olio)


1. Il numero delle piante di olive da olio iscritte al catasto olivicolo, per le quali gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura hanno autorizzato l'abbattimento in attuazione della legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazioni degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il "Divieto di abbattimento di alberi di olivo") e delle relative disposizioni applicative, costituisce la riserva regionale da cui attingere per l'impianto di oliveti a salvaguardia della quota regionale.


2. Sono escluse dalla riserva regionale le piante di olive da olio estirpate su autorizzazione degli Ispettorati e utilizzate in pari numero per nuovi impianti da parte del titolare dell'autorizzazione.


3. Le piante di olive da olio possono concorrere alla concessione del regime di aiuto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n.1638/1998 (Modifica del regolamento n.136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi), sulla base di un programma predisposto dalla Regione sul quale è acquisita la decisione di conformità della Commissione europea.


4. I conduttori delle aziende agricole possono presentare richiesta agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio per accedere al prelievo dalla riserva regionale.


5. L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sulla base delle domande acquisite alla fine di ogni quadrimestre, concede l'autorizzazione all'impianto del numero di piante richieste e prelevate dalla riserva regionale, con priorità a favore dei giovani agricoltori di età inferiore a quarant'anni che presentino piani d'impianto di oliveti e si impegnino a produrre olio a denominazione di origine protetta.


Art. 46
(Disposizioni in materia urbanistica)


1. Il Comitato urbanistico regionale (CUR) di cui all'articolo 3 della
legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale), è prorogato alla data del 31 dicembre 2004.


Art. 47
(Norma in materia di trasporti)


1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004".


Art. 48
(Contratti ponte del TPRL)


1. L'articolo 33 della
l.r. 18/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 33 (Contratti ponte)

1. I contratti ponte del TPRL sottoscritti nella Regione Puglia restano in vigore fino alla definizione delle procedure di gara di cui all'articolo 16 della presente legge, mediante la sottoscrizione dei contratti di servizio pubblico di cui all'articolo 19 della presente legge.

2. I programmi di esercizio nei contratti ponte non possono subire variazioni salvo per gli orari, che possono variare per mutate esigenze di mobilità e previa autorizzazione dell'ente affidante."


Art. 49
(Modifica all'articolo 2  della
legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6)


1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 (Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni".


Art. 50
(Modifica alla
legge regionale  30 novembre 2000, n. 17)


1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 4 della
legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), è sostituita dalla seguente:


"a) concessione agli enti locali di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti e opere".


Art. 51
(Procedure di recupero  contributo regionale)


1. La Regione, qualora abbia erogato in favore dei Comuni contributi per interventi finalizzati ad agevolare il lavoro dei giovani in opere e servizi di pubblica utilità ai sensi della legge regionale 26 marzo 1985, n. 9 (Interventi per agevolare il lavoro dei giovani e delle categorie svantaggiate), per i quali è stata successivamente presentata la rendicontazione in misura parziale, provvede al recupero dei suddetti contributi limitatamente alla quota non rendicontata.


2. Nei casi di cui al comma 1 è applicato d'ufficio l'istituto della cessazione, a condizione che venga sottoscritta la chiusura di eventuale contenzioso in atto e la rinuncia a nuove pretese, con compensazione delle spese legali.


Art. 52
(Integrazione alla
legge regionale 19 novembre 2001, n. 27)


1. La Regione riconosce, attraverso gli enti gestori presso i quali risultano ricollocati, un contributo "una tantum" agli operatori già iscritti nell'albo o nell'elenco di cui al soppresso articolo 26 della
legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 (Formazione professionale), provenienti da organismi non più affidatari di attività formative e che non abbiano presentato, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 27 (Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo), progetti di ristrutturazione o i cui progetti siano stati dichiarati non ammissibili ovvero non siano stati approvati dall'apposita Commissione di valutazione.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in misura percentualmente non superiore a quello che è dagli enti corrisposto in favore degli operatori già dipendenti, per le criticità inerenti le risorse umane di cui al punto b) dell'articolo 2 della
l.r. 27/2001, in base al progetto di ristrutturazione presentato.


3. Il relativo onere di spesa, valutato in euro 150 mila, grava sull'apposito capitolo di nuova istituzione 961033 "
Contributo una tantum agli operatori già iscritti nell'albo o nell'elenco di cui al soppresso articolo 26 l.r. 54/1978 - Legge regionale 'Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia' approvata con delibera consiliare n. 163 del 22 dicembre 2003".


4. Il riconoscimento del contributo avviene a condizione che l'operatore presenti espressa rinuncia alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei confronti della Regione, o nei quali la Regione è chiamata in causa, e che attesti con dichiarazione, resa nelle forme di legge, di non aver incassato, dall'ente da cui dipendeva, competenze allo stesso titolo, né di aver, nei confronti dello stesso ente e per la stessa ragione, giudizi in corso e/o pignoramenti in atto.


5. La liquidazione del contributo da parte della Regione, in favore dell'ente gestore, è disposta:


a) con una prima rata pari al 90 per cento, previa presentazione di apposita richiesta da inoltrare al Settore formazione professionale da parte dell'ente presso cui l'operatore è ricollocato, corredata dei relativi conteggi e della rinuncia e dichiarazione di cui al comma 4;

b) con una rata a saldo, pari al rimanente 10 per cento, alla presentazione e approvazione del relativo rendiconto.


Art. 53
(Modifiche alla
legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 e disposizioni transitorie)


1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d bis) EDISU con sede in Taranto per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario, compresi quelli del Politecnico, aventi sede a Taranto e provincia".


2.
Al  comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 12/1996, dopo la parola: "EDISU" è inserita la virgola.


3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della
l.r. 12/1996, nomina un Commissario straordinario con specifiche competenze tecnico-amministrative con il compito di provvedere all'organizzazione e alla prima fase di gestione dell'EDISU di Taranto.


4. Il Commissario straordinario esercita le funzioni del Presidente e del Consiglio di amministrazione e dura in carica sino alla nomina del primo Consiglio di amministrazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005.


5. Al Commissario straordinario spetta un'indennità pari a quella prevista per il Presidente dall'articolo 12, comma 1, della
l.r. 12/1996.


6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Assessorato regionale competente provvede alla dotazione organica provvisoria attraverso gli istituti della mobilità per trasferimento del personale dei ruoli della Regione Puglia.


7. In sede di prima applicazione, e comunque sino alla nomina del Consiglio di amministrazione, la Regione continua ad assicurare la sede e le attrezzature, già in dotazione all'Ufficio decentrato dell'EDISU di Bari in Taranto, per la migliore realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 della l.r. 12/1996.


Art. 54
(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 34)


1. Alla lettera c) dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 34 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a enti e associazioni), dopo le parole: "che non abbiano scopo di lucro" sono soppresse le parole: "e che non godano di altri contributi regionali".


Art. 55
(Modifica all'articolo 8 della
legge regionale 27 giugno 2003, n. 8)


1. All'articolo 8 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia), è aggiunto, in fine, il seguente comma:


"8 bis. La corresponsione dell'assegno vitalizio è anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al compimento del 55° anno di età. In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 9 della presente legge sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

Età di pensionamento

Coefficiente di riduzione

55

0,7604

56

0,8016

57

0,8460

58

0,8936

59

0,9448

Art. 56
(Rimborso spese per prosieguo attività  di aggiornamento e documentazione)

1. Con decorrenza 1° gennaio 2004, al fine di determinare il reddito imponibile fiscale, una quota pari a un terzo dell'ammontare lordo mensile di ciascun assegno vitalizio e di reversibilità è considerata a titolo di rimborso spese e come tale mensilmente corrisposta agli aventi diritto per il prosieguo delle loro attività di aggiornamento e documentazione.


Art. 57
(Rimborso spese per reinserimento sociale e lavorativo)


1. Una quota pari a un terzo dell'ammontare lordo dell'assegno di fine mandato è considerata a titolo di rimborso spese e come tale corrisposta agli aventi diritto per il loro reinserimento sociale e lavorativo.


2. Ciascun avente diritto può richiedere un'anticipazione dell'assegno di fine mandato in misura percentuale comunque non superiore a quella massima stabilita dalle leggi vigenti in materia per i pubblici dipendenti.


Art. 58
(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 8/2003)


1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 8/2003 sono apportate le seguenti modifiche:


a) al secondo rigo, la parola: "mensile" è sostituita dalla seguente: "annuale";


b) al quarto rigo, le parole: "per gli anni di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "per il numero di legislature".


2. Il comma 3 dell'articolo 11 della
l.r. 8/2003 è sostituito dal seguente:

"3. La frazione di legislatura è calcolata proporzionalmente.".


TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE


Art. 59
(Riorganizzazione delle strutture regionali)


1. L'organizzazione, l'individuazione delle strutture di livello dirigenziale e il loro numero, le relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, le modalità di reclutamento e nomina e la dotazione organica regionale sono stabiliti con appositi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale. Tali provvedimenti disciplinano altresì le modalità di attuazione dei controlli interni.


2. La struttura organizzativa del Consiglio regionale è disciplinata con atto dell'Ufficio di Presidenza del medesimo Consiglio.


3. I costi di funzionamento delle strutture amministrative della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono inseriti, rispettivamente, in due uniche unità previsionali di base del bilancio di previsione.


4. L'Amministrazione regionale è organizzata in
strutture dirigenziali di vertice, al cui interno possono essere organizzati i servizi. I servizi possono essere organizzati in uffici diretti da personale con qualifica almeno apicale del comparto.


5. I dirigenti dei servizi gestiscono i capitoli ed esercitano le funzioni su delega dei
dirigenti delle strutture dirigenziali di vertice. I dirigenti dei servizi possono delegare parte delle proprie competenze ai responsabili degli uffici.


6. La Giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e della legge di variazione, individua i capitoli di spesa e li assegna ai dirigenti delle strutture dirigenziali di vertice. Analogamente procede a tale assegnazione in occasione dell'istituzione di nuovi capitoli. La Giunta può variare in ogni momento l'assegnazione dei capitoli. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale procede all'assegnazione dei capitoli di competenza.

7. Con appositi provvedimenti di Giunta possono essere istituite strutture organizzative autonome e/o di progetto per la cura di specifici adempimenti o per il perseguimento di particolari obiettivi.


8. I titoli II e III della
legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale) e successive modificazioni e integrazioni sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1. Sono altresì abrogate, a decorrere da tale data, le disposizioni ordinarie e speciali incompatibili con i principi e le disposizioni del presente articolo.


Art. 60
(Assegnazione personale agli enti locali)


1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e in previsione della definizione della data di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle proprie strutture e di rideterminazione dei propri organici, ai sensi del comma 12 del citato articolo 10, nonché per un migliore e più razionale utilizzo del personale addetto alle funzioni trasferite agli enti locali, la Regione disciplina l'assegnazione delle risorse umane ai predetti enti, secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.


2. A seguito della definizione del contingente numerico, determinato per ciascuna delle strutture regionali preposte alle funzioni conferite, e comunque entro novanta giorni dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 22/2000, la Regione provvede ad assegnare il personale agli enti sulla base delle opzioni esercitate dal personale medesimo. Qualora il numero delle suddette opzioni risulti inferiore al contingente previsto, la Regione provvede a predisporre apposito bando di mobilità volontaria  aperto a tutto il personale del ruolo regionale.


3. Qualora, dopo aver esperito le procedure di cui al comma 2, il contingente numerico previsto non fosse comunque conseguito, si procede a mobilità di ufficio per il personale regionale addetto alle funzioni trasferite.


4. Al fine di un più agevole perseguimento dell'obiettivo di assegnazione del personale regionale agli enti locali, la Giunta regionale è autorizzata ad attuare, per tutto il personale trasferito, una progressione verticale di una categoria e/o di un passaggio orizzontale, da concordare con le Organizzazioni sindacali, entro il termine di cui al comma 2.


5. Gli oneri relativi al personale assegnato agli enti locali sono a carico della Regione per un biennio, a decorrere dalla data di cui all'articolo 16, comma 3, della l.r. 22/2000.


Art. 61
(Disposizioni in materia di mobilità)


1. Nell'ambito del processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture della Regione, in previsione dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 60, nonché al fine di realizzare il riordino delle sedi periferiche, attraverso il loro accorpamento e/o la loro soppressione, è data facoltà al personale addetto alle suddette sedi, interessato da provvedimenti di mobilità, di richiedere l'assegnazione oltre che alle strutture della Giunta regionale nei limiti dei posti disponibili, anche agli enti locali destinatari delle funzioni trasferite secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 60.


2. E' fatto obbligo a tutti gli enti per i quali le spese di funzionamento sono finanziate con trasferimenti a carico del bilancio regionale e che abbiano necessità di completare le proprie piante organiche di attingere, prioritariamente, al personale di cui al comma 1, compatibilmente con i profili professionali occorrenti.


Art. 62
(Proroga termini)


1. Al fine di realizzare una maggiore gradualità nel processo di riorganizzazione della Regione e di evitare grave pregiudizio nella continuità dell'azione amministrativa, la Giunta regionale ha facoltà di disporre la proroga del termine del
1° gennaio 2004, di cui all'articolo 28, comma 7, della l.r.   7/2002,  al 1° settembre 2005.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al personale oggetto dei provvedimenti di cui all' articolo 28, comma 7, della l.r. 7/2002 che sia in servizio alla data di approvazione della presente legge e che ne faccia richiesta anteriormente alla data di cessazione dal servizio.

3. La Giunta regionale, esaminate le richieste, qualora ne ravvisi l'opportunità, dispone il nuovo termine di cessazione dal servizio. Decorsi trenta giorni dalla predetta richiesta senza che sia stata adottata alcuna determinazione, la richiesta medesima si intende respinta e il dipendente cessa dal servizio a decorrere dal mese successivo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al personale che abbia già sottoscritto il contratto di risoluzione consensuale entro il 30 dicembre 2003 e che sia ancora in servizio alla data di approvazione della presente legge.


5. Al personale nei confronti del quale la Giunta regionale ritiene di disporre la proroga del termine al 1° settembre 2005 è riconosciuto un incremento del 25 per cento dell'indennità prevista dall'articolo 28, comma 1, della l.r. 7/2002, calcolata con riferimento alla data di effettiva cessazione dal servizio, ovvero, qualora più favorevole, è corrisposta l'indennità, dagli interessati maturata alla data del 1° gennaio 2004, di precedente risoluzione consensuale del contratto. Il predetto incremento sarà corrisposto in un'unica soluzione, contestualmente alla corresponsione dell'ultima delle quote di cui al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 7/2002.


Art. 63
(Modifiche all'articolo 28 della
l.r. 7/2002)


1. Le istanze per la risoluzione del rapporto di lavoro di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 28 della l.r. 7/2002 possono essere prodotte entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


2. I termini di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 28 della l.r. 7/2002 sono prorogati rispettivamente al 1° aprile 2004 e al 1° settembre 2005.


3. Le quote di cui al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 7/2002 sono corrisposte a decorrere dal trimestre successivo alla data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro.


4. Al personale nei confronti del quale la Giunta regionale ritiene di disporre la proroga del termine di cessazione dal servizio, rispetto a quello indicato nella relativa istanza, al 1° settembre 2005 è riconosciuto un incremento del 25 per cento dell'indennità prevista dall'articolo 28, comma 1, della l.r. 7/2002, calcolata con riferimento alla data di effettiva cessazione del servizio ovvero, qualora più favorevole, è corrisposta l'indennità maturata dagli interessati alla data di cessazione indicata nella relativa domanda. Il predetto incremento sarà corrisposto in un'unica soluzione, contestualmente alla corresponsione dell'ultima delle quote di cui all'articolo 28, comma 3, della l.r. 7/2002.


5. Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui all'articolo 28 della l.r. 7/2002, che non siano in contrasto con la presente norma.

Art. 64
(Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture
di supporto agli organi politici)


1. Le disposizioni di cui all'articolo 51 della l.r. 4/2003, in materia di personale regionale in posizione di distacco presso le strutture di supporto agli organi politici, nonché di personale inviato a prestare temporaneamente la propria attività lavorativa presso gli uffici regionali ubicati fuori dalla sede di servizio, restano confermate fino alla regolamentazione della stessa in sede di contrattazione decentrata con le Organizzazioni sindacali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004.


TITOLO IV
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA

TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE (ARTI)


Art. 65
(Istituzione)


1. E' istituita l'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione, denominata ARTI. L'Agenzia ha personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza della Regione.

[2. L'ARTI ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; può darsi ordinamenti autonomi nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e con propri regolamenti.]


Art. 66
(Finalità)


1. L'ARTI è organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione, mirato allo sviluppo tecnologico nei settori produttivi, alla riqualificazione del territorio e alla promozione e diffusione dell'innovazione.

2. L'ARTI, al fine di realizzare gli obiettivi regionali di cui al comma 1:

a) opera come istituto di previsione tecnologico-scientifico (Foresight) della Regione allo scopo di identificare le linee di sviluppo future del territorio e di indirizzare le risorse disponibili in concertazione con gli attori tecnologico-scientifici pubblici e privati della Puglia;


b) agisce come strumento operativo della Regione nel coordinamento, nella gestione e nell'indirizzo delle risorse destinate alle istituzioni (consorzi di ricerca, enti di ricerca pubblici e privati, università, etc.) e al sistema produttivo per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico;


c) realizza i programmi di sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico promossi dalla Regione, con strumenti progettuali specifici dedicati al potenziamento del partenariato tecnologico pubblico-privato;


d) svolge attività di valutazione tecnico-scientifica e gestionale ex-ante ed ex-post e di monitoraggio continuo dei progetti sui fondi da essa gestiti e sui progetti e  programmi  di sviluppo e innovazione finanziati.


3. L'ARTI esercita le proprie competenze nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali e in attuazione delle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.


Art. 67
(Competenze)


1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 66, la Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento, stabilisce le competenze dell'ARTI.


Art. 68
(Organi)


1. Sono organi dell'ARTI:


a) il Presidente;


b) la Giunta esecutiva;


c) il Comitato di indirizzo;


d) il Collegio dei revisori contabili.


2. Tutti i componenti e gli organi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.


3. I compiti, le modalità e il funzionamento degli organi sono definiti con provvedimenti della Giunta regionale.


Art. 69
(Il Presidente)


1. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale.

2. Il Presidente:


a) ha la rappresentanza legale dell'ARTI;


b) convoca e presiede il Comitato di indirizzo;

c) assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi;


d) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta dall'ARTI;


e) nomina il Direttore amministrativo, con compiti di gestione amministrativa.


Art. 70
(La Giunta esecutiva)


1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, da due componenti nominati dalla Giunta regionale e dal Direttore amministrativo.


2. La Giunta esecutiva esercita i compiti previsti dai regolamenti e delibera i finanziamenti.


Art. 71
(Il Comitato di indirizzo)


1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente, dal Direttore amministrativo e da un numero massimo di otto componenti rappresentanti del sistema delle università, della ricerca e delle imprese pugliesi.


2. Il Comitato di indirizzo contribuisce alla stesura del piano regionale della ricerca e a rivederne e adeguarne i contenuti su base annuale.


Art. 72
(Il Collegio dei revisori)


1. Il Collegio dei revisori è costituito da tre componenti iscritti all'Albo nazionale, di cui uno con funzioni di Presidente nominato dalla Giunta regionale.


Art. 73
(Personale)


1. L'ARTI, oltre che di personale direttamente assunto, si avvale di personale distaccato o comandato dalla Regione, da aziende sanitarie e da altri enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1992, n. 421) e successive integrazioni e modificazioni.


2. L'organico complessivo di personale dell'ARTI può raggiungere la misura massima di quindici unità.


3. L'ARTI può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di società e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza, con costi a carico della stessa Agenzia.


Art. 74
(Controlli e vigilanza)


1. La Giunta regionale esercita il controllo sui seguenti atti dell'ARTI:


a) atto aziendale di organizzazione e funzionamento;


b) disciplina di contabilità e dei contratti;


c) bilanci di previsione, rendiconti;


d) affidamento del servizio di tesoreria;


e) alienazione e acquisto di immobili.


2. La Giunta regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati dell'ARTI in relazione alle materie di competenza.

Art. 75
(Indennità)


1. Le indennità del Presidente, del Direttore amministrativo e del Collegio dei revisori sono stabilite con atto della Giunta regionale.


Art. 76
(Norma finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme del presente titolo si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo di bilancio avente la denominazione "Spese di funzionamento dell'ARTI - legge di bilancio 2004" con uno stanziamento di euro 1 milione.


TABELLA  A


IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

IN MILIONI DI EURO

SETTORI DI INTERVENTO

2004

2005

2006

RAGIONERIA (Mutui)

304,38

331,98

331,24

RAGIONERIA RUOLI DI S.F.

12,02

11,00

10,00

EDILIZIA RESIDENZIALE

13,40

10,00

7,00

TOTALE

329,80

352,98

348,24


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Data a Bari, addì 7 gennaio 2004


All. Omissis