TITOLO I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
(Livello massimo del ricorso al mercato
finanziario)
1. Per gli anni 2004-2006 il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'articolo 25 della
legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale
in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), per
la contrazione di mutui e prestiti della Regione è determinato, tenuto conto
degli effetti della presente legge, rispettivamente in euro 620 milioni, 200
milioni e 150 milioni.
Art. 2
(Spesa a carattere
pluriennale)
1. Gli importi da
iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi
regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella tabella "A" allegata alla
presente legge.
Art. 3
(Patto di
stabilità interno)
1. Le disposizioni sul
patto di stabilità interno, previste dall'articolo 15 della legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), restano
confermate per l'anno 2004 in attuazione dell'articolo 29, comma 2, della legge
27 dicembre 2002, n.289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003).
Art. 4
(Estensione
del patto di stabilità interno agli enti strumentali)
1. Ai fini del concorso
degli enti strumentali della Regione Puglia al rispetto degli obblighi
rivenienti dal patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1 della legge 16
novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), il
complesso delle spese correnti per l'esercizio finanziario 2004, al netto degli
interessi passivi e delle spese correnti finanziate dalla Regione e dai
programmi comunitari, non può superare l'ammontare degli impegni e dei pagamenti
allo stesso titolo effettuatisi nell'esercizio 2002, aumentati del 3,1 per
cento.
2. Al fine di consentire
il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli
enti strumentali trasmettono trimestralmente alla Regione Puglia, entro trenta
giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le
modalità definiti con deliberazione della Giunta
regionale.
3. Per l'anno 2004 agli
enti strumentali è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, nonché di procedere all'avvio di bandi concorsuali per posti
resisi vacanti o che si renderanno vacanti.
4. Le assunzioni di
personale a tempo determinato, a contratto di diritto privato, di consulenza o a
seguito di convenzione, e quelle relative a figure professionali non fungibili
possono effettuarsi previa autorizzazione della Giunta regionale e a condizione
che gli enti richiedenti abbiano assolto agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e
realizzato l'equilibrio di bilancio.
5. Le disposizioni del
presente articolo sono estese ai Consorzi di bonifica operanti in
Puglia.
6. L'articolo 16 (Regole
di bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia) della l.r.
7/2002 è abrogato.
Art.
5
(Addizionale IRPEF regionale. Riduzione)
1. L'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 50
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), così come
modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 506, già elevata allo 0,9 per cento dal 1° gennaio 2000 ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e all'1,4
per cento dal 1° gennaio 2001 per esigenze di copertura dei disavanzi sanitari e
successivamente ridotta all'1,2 per cento dal 1° gennaio 2003 ai sensi
dell'articolo 5 della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione
Puglia), è ulteriormente ridotta all'1,1 per cento per i redditi riferiti
all'anno di imposta 2004.
Art. 6
(Acquisto
di beni e servizi)
1. Al fine di consentire il
conseguimento di risparmi di spesa e in relazione a quanto previsto
dall'articolo 24 della legge 289/2002, i competenti uffici regionali devono
procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso l'utilizzazione delle
convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a.
2. Per procedere ad
acquisti in maniera autonoma, gli uffici regionali adottano i prezzi delle
convenzioni di cui al comma 1 come base d'asta al ribasso.
3. Nell'ipotesi in cui
la vigente normativa consente la trattativa privata, i competenti uffici
regionali possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo
esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla
Sezione regionale della Corte dei conti.
Art. 7
(Modifiche
agli articoli 51 e 95 della l.r.
28/2001)
1.Il comma 2
dell'articolo 51 della l.r.
28/2001 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal
seguente:
"2. Dal fondo di cui al
comma 1, con atto dirigenziale del competente Settore, da comunicare alla Giunta
regionale, sono prelevate e iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa
delle unità previsionali di base del bilancio le somme necessarie a provvedere a
eventuali deficienze delle relative dotazioni”.
2. Al comma 4 dell'articolo 95 della
l.r.
28/2001 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "con la
stessa deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti:
"con atto dirigenziale del competente Settore".
Art.
8
(Rifinanziamento e ristrutturazione debiti regionali verso istituti di
credito)
1. Le disposizioni
contenute nell'articolo 3 della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003), concernenti il
rifinanziamento e la ristrutturazione dei debiti regionali verso gli istituti di
credito, restano confermate e prorogate a tutto l'esercizio
2004.
Art.
9
(Acquisizione degli immobili da destinare a sede della Regione in
Bari)
1. Le disposizioni
contenute nell'articolo 48, comma 2, della l.r.
4/2003, concernenti le operazioni di contrazione di un mutuo con la
Cassa depositi e prestiti, per un periodo di ammortamento massimo di vent'anni,
da destinare all'acquisto ed esecuzione di opere di ristrutturazione e
adeguamento dell'ex centro servizi di proprietà demaniale quale nuova sede della
Regione in Bari, ivi compresa la realizzazione della struttura da destinare al
Consiglio regionale, sono confermate ed estese all'esercizio 2004 per un
ammontare massimo di euro 100 milioni.
2. La Giunta regionale è
autorizzata a definire con proprio atto i criteri, le modalità e le condizioni
delle relative operazioni di acquisizione.
3. Al conseguente onere
relativo agli anni 2004 e successivi si fa fronte mediante specifici
stanziamenti di bilancio iscritti in apposita unità previsionale di
base.
TITOLO
II
NORME SETTORIALI DI
RILIEVO FINANZIARIO
Capo
I
Disposizioni in materia di
artigianato,commercio, fiere e mercati
Art.
10
(Modifiche e integrazioni
all'articolo 6 della legge
regionale 28 maggio 1975, n. 48)
1. L'articolo 6 della legge
regionale 28 maggio 1975, n. 48 (Piano fieristico regionale e
attività professionali della Regione in materie di fiere e mercati), è
sostituito dal seguente:
"Art.
6
1.La Regione, al fine di sostenere la
competitività del sistema produttivo pugliese, può svolgere azioni di marketing
territoriale e attrazione degli investimenti, nonché di promozione delle
produzioni e dei prodotti a rilevanza regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli
interventi sono attuati attraverso la partecipazione, in Italia e all'estero, a
manifestazioni fieristiche, mostre e convegni, la realizzazione di missioni
economiche e istituzionali, incontri, seminari e accoglienza di delegazioni
straniere, nonché la sottoscrizione di specifici accordi di programma con i
competenti Ministeri.
3. La Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore regionale competente per materia, annualmente, entro il 30 marzo
di ogni esercizio, approva il programma delle iniziative promozionali e di
marketing territoriale e la relativa previsione di spesa.
4. Per la realizzazione del programma, la
Regione può avvalersi di idonei soggetti pubblici, anche da essa controllati, e
associazioni di categoria da individuare secondo le procedure di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della Direttiva 92/50CEE in
materia di appalti pubblici di servizi), e successive modificazioni e
integrazioni.
5. Ai soggetti di cui al comma 4, che si
propongono di perseguire le finalità di promozione e di marketing territoriale
della Puglia, la Giunta regionale può concedere un contributo
finanziario.
6. Ai fini di cui al comma 5 deve essere
inoltrata, entro il 30 gennaio di ogni esercizio e in ogni caso prima della
realizzazione dell'evento, una formale richiesta corredata di una relazione
illustrativa, da cui si possa desumere il pubblico interesse, e del relativo
piano finanziario.
7. La liquidazione a saldo del contributo
avverrà dietro presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante del
soggetto beneficiario attestante l'avvenuta realizzazione dell'evento e i costi
sostenuti sulla base di una relazione e di idonea documentazione a
consuntivo.
8. Le spese ammissibili devono rientrare
nelle seguenti categorie:
a) assistenza tecnica per la gestione e
la realizzazione delle attività;
b) consulenze specifiche per la
predisposizione di progetti, studi di settore e di conoscenza e relazioni dei
mercati esteri;
c) software e connettività alla rete
internet;
d) progettazione e pubblicazione di
stampa di cataloghi, opuscoli, libri, depliants, manifesti, multimediali e ogni
altro materiale illustrativo delle attività produttive
pugliesi;
e) viaggi e missioni, anche delle
delegazioni ospitate;
f) spese generali da rendicontare nel
limite massimo del 10 per cento del costo complessivo dell'intervento.
9. Gli oneri rivenienti dall'applicazione del
presente articolo graveranno sul capitolo 216015 "Partecipazione della Regione a
fiere, mostre ed esposizioni - articolo 6 l.r.
48/1975 e articolo 6 legge
regionale 20 febbraio 1995, n. 5 (Norme per l'attuazione del
Programma operativo plurifondo 1994-1999 della Regione Puglia)" e saranno
determinati in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio."
Art.
11
(Contributo straordinario agli enti fieristici)
1. Per gli enti fieristici a carattere
regionale, di cui all'articolo 39 della legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22 (Norme per l'esercizio delle funzioni
di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali), di Foggia e
di Francavilla Fontana è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente
all'esercizio 2004, all'unità previsionale di base 4.8.2 "Enti fieristici
regionali", capitolo 352026 "Contributo straordinario per le spese di
funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera dell'ascensione di Francavilla
Fontana", lo stanziamento di euro 465 mila come di seguito
articolato:
a) euro 413 mila per l'ente Fiera di
Foggia;
b) euro 52 mila per l'ente Fiera di
Francavilla Fontana.
Art. 12
(Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11)
1. Il
comma 2 dell'articolo 2 della legge
regionale 1° agosto 2003, n.11 (Nuova
disciplina del commercio), è sostituito dal seguente:
"2. I provvedimenti attuativi di cui al
comma 1 sono adottati entro il 31 marzo 2004 a seguito di parere obbligatorio
delle rappresentanze degli enti locali e previa consultazione delle
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente
rappresentative a livello regionale. Sui provvedimenti si avvia altresì la
consultazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.".
2.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r.
11/2003, dopo le
parole: "per il commercio" sono soppresse le parole: "istituito
o".
3. Al
comma 6 dell'articolo 28 della l.r.
11/2003 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le vendite di fine stagione o saldi sono
fissate nei periodi dal 7 gennaio al 28 febbraio e dal 15 luglio al 15 settembre
per il 2004".
4. All'articolo 28 della l.r.
11/2003 sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"10 bis.
Fino alla scadenza del termine di centottanta giorni di cui all'articolo 15, per
il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita restano in
vigore gli strumenti di programmazione comunale approvati ai sensi della
legge
regionale 4 agosto 1999, n. 24
(Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di
commercio).
10
ter. Le autorizzazioni devono essere rilasciate con riferimento alla nuova
articolazione delle tipologie distributive di cui all'articolo 5, ma entro le
classi dimensionali previste dalla
programmazione comunale approvata.
10 quater. Per i Comuni che non hanno
approvato gli strumenti di programmazione per medie strutture di vendita ai
sensi della l.r.
24/1999 , si applicano gli automatismi previsti dall'articolo 9,
comma 1, lettere a) e b), ma solo per l'autorizzazione di esercizi entro i
limiti della tipologia M1 (600 mq).
10 quinquies. Decorso il termine di cui
al comma 10 bis, si applica quanto previsto dall'articolo 9.
10 sexies. Fino all'approvazione del
regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è fatto salvo il
rispetto di quanto previsto dalla l.r.
24/1999 sull'idoneità urbanistica delle aree e sugli standard di parcheggio.".
Capo
II
Disposizioni in materia di formazione professionale e pubblica
istruzione
Art.
13
(Disposizioni procedurali per l'acquisizione di beni e Servizi per i
CRSEC)
1. Al fine di consentire
ai Centri regionali dei servizi educativi e culturali (CRSEC) di continuare a ottemperare ai compiti previsti
dall'articolo 17 della legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42 (Norme organiche per l'attuazione del
diritto allo studio), è autorizzata, entro il limite di euro 5 mila per singola
spesa necessaria per le attività realizzate e per i servizi erogati dai suddetti
Centri, la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Gli atti di impegno, liquidazione e
pagamento delle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari per le attività
dei CRSEC, formalmente autorizzate dal competente Dirigente del Settore pubblica
istruzione e finanziate con appositi stanziamenti presenti nei bilanci annuali,
sono adottati dal Dirigente del Settore pubblica istruzione, sulla base di una
proposta di determinazione predisposta dal responsabile del Centro interessato,
il quale è incaricato di effettuare le necessarie ricerche di mercato, di
ordinare la fornitura/prestazione assumendo le relative obbligazioni, di
perfezionare le suddette obbligazioni entro il termine d'esercizio ai sensi di
legge, di attestare che la richiesta di fornitura/prestazione è conforme alla
programmazione delle attività del Centro formalmente autorizzate, di attestare
che la fornitura è realmente avvenuta e il prezzo è congruo, nonché di
provvedere a ogni altro adempimento e formalità nel rispetto della normativa
vigente, preliminari all'adozione degli atti di competenza del Dirigente del
Settore pubblica istruzione.
3. In particolare per spese, IVA od ogni
altro eventuale onere accessorio compreso, sino a euro 2 mila 500, l'ordinazione al fornitore da parte del
Responsabile di CRSEC deve avvenire previa ricerca di mercato comprovata da
dichiarazione sulla fattura dello stesso responsabile attestante la congruità
del prezzo; per spese di importo superiore, comprese tra euro 2 mila 500 e 5
mila, l'ordinazione al fornitore/prestatore da parte del Responsabile di CRSEC
deve avvenire previa acquisizione di almeno tre preventivi scritti, fatta
eccezione per i casi in cui, per la natura della fornitura/prestazione, non può
procedersi ad acquisire i prescritti tre preventivi specificandone in atti il
motivo; per spese di importo superiore a euro 5 mila il Responsabile di CRSEC
deve interessare il Settore provveditorato, economato, contratti e appalti, che
impartirà le dovute istruzioni.
Art.
14
(Modifica alla legge
regionale 7 agosto 2002, n. 15)
1. L'articolo 24 della legge
regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione
professionale), è sostituito dal
seguente:
"Art.
24
(Accreditamento delle strutture formative)
1. I
soggetti pubblici e privati, al fine di ottenere la titolarità diretta delle
attività previste dalla presente legge, devono acquisire l'accreditamento delle
proprie sedi operative, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
nazionale e regionale.
2.
Sono esclusi dall'obbligo dell'accreditamento:
a) i
datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per il
proprio personale;
b) le
aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
c) le
strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di
assistenza tecnica, limitatamente a tali servizi.
3.
L'accreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento
delle attività di formazione professionale e delle attività collegate; esso può
essere sospeso o revocato in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle
condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la
concessione.
4.
Alla concessione, sospensione o revoca dell'accreditamento provvede il Settore
formazione professionale, sulla base di criteri e procedure definiti con
apposito provvedimento della Giunta regionale, anche sulla base delle
segnalazioni delle Province.".
Art.
15
(Proroga durata del CIFDA)
1. La
durata del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli
(CIFDA), di cui all'articolo 1, comma 4, dello Statuto del Consorzio medesimo,
approvato con legge
regionale 28 febbraio 1983, n. 5, è
prorogata di due anni, sulla base della deliberazione adottata dal Consiglio
generale e nelle more delle modificazioni statutarie per ridefinire gli scopi e
le iniziative del consorzio medesimo.
Capo
III
Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 16
(Modifiche
all'articolo 11 della l.r.
4/2003)
1.
All'articolo 11 della l.r.
4/2003 le
parole: "già concesso in rate annuali, è rideterminato sulla base dei tassi
applicati dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui contratti ed" sono
soppresse.
Art.
17
(Condono fiscale)
1.
Al fine di provvedere al pagamento delle pendenze debitorie, ivi comprese quelle
fiscali e previdenziali, anche con le agevolazioni offerte dalla vigente
normativa sul condono fiscale, il Commissario liquidatore del Consorzio
interprovinciale dei trulli e delle grotte di Martina Franca è autorizzato a
utilizzare le disponibilità finanziarie, esistenti sulla contabilità speciale
accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato -Sezione di Taranto,
rivenienti da erogazioni disposte ai sensi delle leggi
regionali 12 agosto 1978, n. 37
(Norme in materia di lavori pubblici) e 16
maggio 1985, n. 27
(Testo unificato e aggiornato in materia di opere e di lavori
pubblici).
Art.
18
(Modifica alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13)
1.
All'articolo 3 della legge
regionale 11 maggio 2001, n.13 (Norme
regionali in materia di opere e lavori pubblici), è aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
"f bis)
soggetti di cui all'articolo 2 della legge
regionale 4 febbraio 1994, n. 4 e per
gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge".
Capo
IV
Norme in materia di razionalizzazione, contenimento e qualificazione della
spesa sanitaria
Art. 19
(Disposizioni in materia di
personale)
1.
Per l'anno 2004 le aziende sanitarie possono disporre ulteriori assunzioni, a
tempo indeterminato, di personale del ruolo sanitario entro il limite del 50 per
cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno
2003.
2. Per il
personale infermieristico è consentita l'assunzione entro il limite del 100 per
cento di quello cessato dal servizio nello stesso anno.
3. Le
disposizioni previste dall'articolo 8, comma 6, della l.r.
19/2003 non si
applicano solo per le assunzioni di personale infermieristico di cui
all'articolo 8, comma 5, lettera b), della l.r.
19/2003 e al
comma 2 del presente articolo.
4. In caso di inadempienza da parte
dell'azienda sanitaria nell'attuazione dell'articolo 8 della l.r.
19/2003, il
Presidente della Giunta regionale attiva i poteri sostitutivi mediante nomina
del commissario ad acta.
Art.
20
(Operatori pedagogisti)
1.
Gli operatori pedagogisti a rapporto convenzionale con le aziende unità
sanitarie locali, in attività da almeno due anni alla data del 29 settembre
2003, possono essere confermati a esaurimento nel rapporto convenzionale a tempo
indeterminato.
Art.
21
(Indicazione in materia di
bilancio preventivo e tetti di spesa)
1. Ai
fini della predisposizione del bilancio preventivo annuale, le aziende
sanitarie, nelle more dell'approvazione del riparto del fondo sanitario
regionale, iscrivono in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte per
l'anno precedente.
2.
Sono confermati i tetti di remunerazione degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS) e degli enti ecclesiastici previsti per l'anno
precedente fino alle determinazioni dei limiti di remunerazione delle
prestazioni assunte dalla Giunta regionale.
3. Le
aziende ospedaliero-universitarie, gli IRCCS e gli enti ecclesiastici possono
adeguare la quota corrispondente ai costi per l'erogazione diretta dei
farmaci.
4.
L'Agenzia regionale sanitaria iscrive in bilancio, tra i ricavi derivanti da
trasferimenti regionali, la somma di euro 2 milioni 500 mila come da
legge
regionale 7 marzo 2003, n 5
(Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale
2003-2005).
5. Le
aziende sanitarie allegano al bilancio economico preventivo il programma annuale
degli investimenti in beni durevoli, dando evidenza separata degli ammortamenti
sterilizzati da contributi assegnati in conto capitale. Le medesime allegano,
altresì, un elenco dei servizi appaltati o che intendono appaltare, di cui agli
allegati 1 e 2 del d.lgs. 157/1995. Per i servizi da appaltare le aziende
allegano al predetto elenco una relazione comprovante la compatibilità
finanziaria, ai sensi dell'articolo 2 e seguenti della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme
sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità
sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), nonché le
economie di gestione rivenienti dall'affidamento in termini di riduzione di
costi del personale dipendente, beni di consumo, manutenzioni e ammortamento di
beni durevoli e di altri fattori produttivi. Le eventuali scelte di
esternalizzazione dei servizi devono essere adottate previo confronto con le
Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) - area comparto - in sede di contrattazione integrativa aziendale, giusta
dichiarazione congiunta n. 2 allegata al citato CCNL e nel pieno rispetto di
quanto previsto dall'articolo 1 della preintesa del CCNL 2002-2003, sottoscritta
dall'ARAN in data 11 dicembre 2003.
6. Il
programma annuale e l'elenco di cui al comma 5 sono oggetto di specifico esame
nel parere del collegio sindacale che accompagna il bilancio di
previsione.
7. I
Direttori generali delle aziende sanitarie locali sono autorizzati a destinare
l'eventuale risultato economico positivo di esercizio del 2003, in via
prioritaria, a investimenti per l'esercizio 2004, ai sensi dell'articolo 33,
comma 1, della l.r.
38/1994 nel
rispetto dei programmi regionali riguardanti gli interventi di edilizia
sanitaria e ammodernamento tecnologico in conformità alla programmazione
regionale.
Art.
22
(Definizione dei livelli essenziali di assistenza)
1. A
decorrere dal 1° gennaio 2004, le percentuali di ammissibilità in regime di
degenza ordinaria dei ricoveri rientranti nei quarantatre Diagnosis related
groups (DRGS) ad alto rischio di inappropriatezza individuati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli
essenziali di assistenza) sono determinate come segue:
CODICI
DRG |
DESCRIZIONE
DRG |
LIMITE
DI
AMMISSIBILITA' |
|
|
|
|
DECOMPRESSIONE
TUNNEL CARPALE |
6 |
|
INTERVENTI
SUL CRISTALLINO CON O SENZA
VITRECTOMIA |
26 |
|
INTERVENTI
EXTRAOCULARI ECCETTO ORBITA ETA' >17 |
28 |
|
INTERVENTI
EXTRAOCULARI ECCETTO ORBITA ETA'
0-17 |
43 |
|
INTERVENTI
SULLE STRUTTURE INTRAOCULARI ECCETTO RETINE, IRIDE E CRISTALLINO (ESCLUSO
TRAPIANTI CORNEA COD. 11.60 |
41 |
|
MISCELLANEA
DI INTERVENTI SU ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA |
37 |
|
LEGATURA
E STRIPPING DI VENE |
39 |
|
INTERVENTI
SU ANO E STOMA |
54 |
|
INTERVENTI
PER ERNIA, ECCETTO INGUINALE E FEMORALE, ETA’ >17 SENZA
CC |
48 |
|
INTERVENTI
PER ERNIA INGUINALE E FEMORALE, ETA' >17 NO CC |
33 |
|
INTERVENTI
PER ERNIA, ETA': 0-17 |
34 |
|
INTERVENTI
SUL GINOCCHIO (CODICE INTERVENTO 80.6) |
42 |
|
ARTROSCOPIA |
35 |
|
BIOPSIA
DELLA MAMMELLA E ASPORTAZIONE LOCALE NON PERNEOPLASIE MALIGNE (CODICE
INTERVENTO 85.20 E 85.21) |
35 |
|
INTERVENTI
PERIANALI E PILONIDALI |
33 |
|
ALTRI
INTERVENTI SU PELLE, SOTTOCUTE E MAMMELLA NON CC |
4 |
|
DILATAZIONE
O RASCHIAMENTO, CONIZZAZIONE NON PER TUMORE MALIGNO |
12 |
|
|
|
|
MALATTIE
DEI NERVI CRANICI E PERIFERICI |
28 |
|
CONVULSIONI
E CEFALEA |
23 |
|
TURBE
DELL'EQUILIBRIO |
31 |
|
MALATTIE
VASCOLARI PERIFERICHE NON CC |
39 |
|
ATEROSCLEROSI
NO CC |
32 |
|
IPERTENSIONE |
63 |
|
SINCOPE
E COLLASSO |
37 |
|
ESOFAGITE,
GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE,
ETA'
>17 |
8 |
|
ESOFAGITE,
GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE, ETA’
0-17 |
38 |
|
ESTRAZIONI
E RIPARAZIONI DENTALI |
15 |
|
MALATTIE
DELLE VIE BILIARI |
54 |
|
AFFEZIONI
MEDICHE DEL DORSO |
26 |
|
PATOLOGIE
NON MALIGNE DELLA MAMMELLA |
1 |
|
TRAUMI
DELLA PELLE DEL SOTTOCUTE E DELLA MAMMELLA ETA' >17 NO
CC |
40 |
|
TRAUMI
DELLA PELLE DEL SOTTOCUTE E DELLA MAMMELLA ETA’
0-17 |
41 |
|
MALATTIE
MINORI DELLA PELLE CON CC |
8 |
|
MALATTIE
MINORI DELLA PELLE NO CC |
6 |
|
DIABETE
ETA' >35 |
48 |
|
MALATTIE
ENDOCRINE, NO CC |
5 |
|
CALCOLOSI
URINARIA NO CC |
31 |
|
SEGNI
E SINTOMI RELATIVI A RENE E VIE URINARIE, ETA' >17 NO
CC |
26 |
|
ANOMALIE
DEI GLOBULI ROSSI, ETA' >17 |
35 |
|
NEVROSI
DEPRESSIVA |
20 |
|
NEVROSI
ECCETTO NEVROSI DEPRESSIVA |
20 |
|
DISTURBI
ORGANICI E RITARDO MENTALE |
36 |
|
ALTRI
FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE |
13 |
|
|
|
|
2.
Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate con riferimento al totale dei
ricoveri ordinari effettuati nell'anno 2001. I ricoveri in regime ordinario
effettuati oltre la soglia percentuale di ammissibilità sono remunerati in
misura pari alla tariffa ministeriale per i ricoveri di un giorno se trattasi di
DRG chirurgico e nella misura del 40 per cento se trattasi di DRG
medico.
3. La
remunerazione e la percentuale di cui al comma 2 sono applicate alla tariffa di
competenza della fascia di appartenenza della struttura erogante la
prestazione.
Art.
23
(Termine di deliberazione dei bilanci di previsione)
1. In
deroga all'articolo 17 della l.r.
38/1994, il
bilancio pluriennale preventivo e il bilancio economico preventivo per l'anno
2004 sono deliberati dal Direttore generale entro il 20 gennaio e trasmessi
entro dieci giorni all'Agenzia regionale sanitaria per l'esercizio delle
funzioni di controllo di cui all'articolo 12 della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento
e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2002).
Art.
24
(Acquisto di beni e servizi con valore di stima superiore alla soglia
comunitaria)
1. Il
comma 1 dell'articolo 13 della legge
regionale 5 dicembre 2001, n. 32
(Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2001), è sostituito dal seguente:
"1.
Ferme restando le procedure autorizzative di cui all'articolo 20 della
legge
regionale 22 dicembre 2000, n. 28, le
procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi, con valori di stima
superiori alla soglia comunitaria, possono essere aggiudicate secondo i criteri
di seguito indicati:
a) al
prezzo più basso qualora l'offerta debba obbligatoriamente conformarsi ad
appositi capitolati o disciplinari tecnici;
b) in
favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base a
oggettivi elementi diversi, da menzionarsi nei disciplinari di gara, così come
individuati dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni e dall'articolo 22, comma 1,
lettera b), del d.lgs.157/1995.
Nel
predisporre i capitolati di oneri e nel determinare i criteri di valutazione, le
aziende e istituti del Servizio sanitario regionale (SSR) tengono conto di ogni
altro onere di natura economica che potrebbe rivenire dalla stipula del
contratto di fornitura di beni o servizi, al fine di rendere governabili e
prevedibili i costi di gestione scaturenti dagli stessi.".
2. Il
comma 5 dell'articolo 8 della l.r.
20/2002 è
abrogato.
3. Il
comma 2 dell'articolo 6 della l.r.
32/2001 è
sostituito dal seguente:
"2.
Le aziende e gli istituti del SSR non possono stipulare contratti per fornitura
di beni e servizi per una durata superiore a tre anni, fatto salvo il caso in
cui l'oggetto del contratto preveda, a carico della ditta aggiudicataria,
l'onere di effettuare, per conto dell'amministrazione appaltante, cospicui
investimenti per l'acquisizione di tecnologie, impianti e attrezzature il cui
ammortamento richiede una durata maggiore tale da rendere finanziariamente
vantaggioso il rapporto sinallagmatico.".
Art.
25
(Acquisto di beni e servizi con valore di stima inferiore alla soglia
comunitaria)
1.
Ferme restando le procedure autorizzative di cui all'articolo 20 della
l.r.
28/2000 per
acquisti di valore superiore a quello indicato con deliberazione della Giunta
regionale 20 marzo 2001, n. 280, le aziende e istituti del SSR sono obbligati ad
esperire le procedure di acquisto, con valore di stima contrattuale tra i 50
mila euro e i 200 mila dps, facendo ricorso a procedure ristrette così come
individuate dall'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 358/1992 e dall'articolo 6,
comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 157/1995.
2. Le
procedure di cui al comma 1 possono essere aggiudicate secondo i criteri
indicati nel comma 1 dell'articolo 24 e nel rispetto dei principi di
governabilità dei costi contenuti nel medesimo articolo.
3.
Per l'acquisto di beni e servizi con valore di stima inferiore alla soglia
comunitaria, le aziende e istituti del SSR possono, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101
(Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per
l'approvvigionamento di beni e servizi) e sulla base delle iniziative in tal
senso intraprese a livello statale e regionale, effettuare approvvigionamenti di
beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente, nel
rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle
procedure.
4. Per l'individuazione delle ditte concorrenti, le aziende e
gli istituti del SSR si avvalgono dell'Albo dei fornitori ospedalieri "on line"
istituito e aggiornato in via sperimentale dall'Assessorato regionale alla
sanità. L'utilizzo del predetto Albo assolve, per le aziende e istituti del SSR,
l'obbligo di pubblicazione dell'avviso indicativo previsto dall'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 (Regolamento
recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di
pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo
comunitario).
Art.
26
(Acquisto di beni e servizi con valore di stima sino a euro 50
mila)
1.
Per l'acquisizione di beni e servizi relativi a contratti con valore di stima
sino a euro 50 mila, ferma restando l'obbligatorietà di attivare le più efficaci
azioni in grado di ingenerare la massima concorrenzialità, le aziende e istituti
del SSR possono fare ricorso a procedure negoziate a condizione
che:
a)
sia stato adempiuto a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del d.p.r.
573/1994;
b)
alle lettere d'invito a produrre offerta venga allegato un disciplinare di oneri
contenente le indicazioni delle condizioni contrattuali alle quali
l'amministrazione intende negoziare l'acquisto del bene o del
servizio;
c)
vengano indicati i criteri mediante i quali si intende aggiudicare la fornitura
o il servizio e nell'ipotesi di affidamento in favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa indicando, in ordine decrescente, gli elementi
dei quali si procederà alla valutazione qualitativa;
d)
vengano rispettate le prescrizioni di natura perentoria indicate nel comma 1
dell'articolo 24;
e) si
proceda all'invito di almeno cinque ditte, ferma restando la facoltà
dell'amministrazione di aumentare il numero dei partecipanti qualora ricorrano i
presupposti commerciali in grado di accrescere la concorrenzialità della
procedura d'acquisto.
Art.
27
(Acquisto di beni e servizi in economia)
1. Le
aziende e gli istituti del SSR per l'acquisizione di beni e servizi con valore
di stima inferiore ai 20 mila euro, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 37, comma 3, della l.r.
4/2003,
procedono mediante acquisti in economia sulla base di idoneo regolamento da
adottarsi sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Presidente della
Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione del
procedimento di spese in economia).
Art.
28
(Estensione contratti di acquisto di beni e servizi)
1. Al
fine di realizzare migliori condizioni di mercato, le aziende e istituti del SSR
prevedono, nei contratti predisposti per l'acquisizione di beni e servizi,
clausole negoziali intese a consentire, oltre i limiti di cui all'articolo 27,
comma 3, del decreto ministeriale 28 ottobre 1985 (Approvazione del nuovo
capitolato d'oneri generali per le forniture e i servizi eseguiti a cura del
Provveditorato generale dello Stato), ad altre aziende sanitarie pubbliche,
previa accettazione da parte dei soggetti fornitori, l'estensione in proprio
favore dello stesso contratto, nella misura massima del 40 per cento del valore
di quanto originariamente stipulato, a parità di condizioni e prezzi e a patto
che le prestazioni da acquisire o i beni da fornire siano identici per tipologia
e qualità a quelli originariamente contrattati.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 il calcolo del valore del contratto, ai fini
della pubblicità di gara, deve essere computato sul totale della spesa prevista,
ivi inclusa l'eventuale estensione.
3. E'
fatto obbligo alle aziende che intendono avvalersi di contratti stipulati con la
predetta clausola, verificatane la convenienza, di comunicare, prima di
procedere nell'estensione, il valore massimo della spesa che si impegnano a
sostenere al fine di consentire all'azienda titolare del contratto originario di
effettuare il monitoraggio contabile dello stesso nonché concedere il proprio
assenso.
Art.
29
(Disposizioni diverse in materia di sanità)
1. Le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r.
32/2001 sono
confermate per l'anno 2004.
2. Il comma 8 dell'articolo 10 della
l.r.
32/2001 è
abrogato.
3.
Fino alla definizione della contrattazione con i fornitori dei dispositivi di
cui all'elenco 1 del nomenclatore tariffario, in esecuzione delle disposizioni
contenute negli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro della sanità 27 agosto
1999, n. 332 (Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza
protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di
erogazione e tariffe), sono confermati in novanta giorni i termini entro cui le
aziende sanitarie locali devono provvedere al pagamento dei
fornitori.
4. Il
termine del 31 dicembre 2003 di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r.
20/2002 è
prorogato fino all'attuazione delle procedure di accreditamento e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2004.
5.
L'articolo 40, comma 3, della l.r.
38/1994 è
abrogato.
6.
Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge
regionale 13 agosto 2001, n. 24
(Istituzione dell'Agenzia regionale sanitaria pugliese-ARES), è inserito il
seguente:
"1 bis.
L'istruttoria ai fini del controllo degli atti di cui al comma precedente è
effettuata dal Settore sanità dell'Assessorato alla sanità e servizi sociali
".
7. I
commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 della l.r.
32/2001 sono
abrogati.
Art.
30
(Modifiche di leggi regionali in materia di sanità)
1. Alla legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 36 (Norme e
principi per il riordino del SSR in attuazione del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421", così come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), sono apportate le seguenti
modifiche:
A. Il
comma 4 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
"4.
Nell'azienda USL e nell'azienda ospedaliera sono previste obbligatoriamente le
seguenti strutture complesse:
a)
struttura burocratico-legale;
b)
gestione tecnica;
c)
gestione del personale;
d)
gestione delle risorse finanziarie;
e)
gestione del patrimonio;
Nell'azienda
USL sono previste obbligatoriamente le seguenti strutture complesse e
dipartimentali:
a) il
dipartimento di prevenzione;
b) i
distretti;
c) la
struttura complessa farmaceutica territoriale;
d) il
dipartimento di salute mentale;
e) la
struttura complessa servizio socio-sanitario;
f) i
presidi ospedalieri.
B. I
commi 5, 7 e 8 dell'articolo 24 sono abrogati.
C. Il
comma 7 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
"7.
L'incarico di direttore di distretto, struttura complessa della disciplina
'Organizzazione dei servizi sanitari di base', è attribuito dal Direttore
generale con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per
l'accesso alla direzione sanità aziendale e dei requisiti e dei criteri per
l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale di ruolo sanitario
del Servizio sanitario nazionale). Possono partecipare alla procedura di
selezione i dirigenti medici e medici convenzionati di medicina generale e
pediatri di libera scelta, entrambi dell'azienda USL, previsti dall'articolo 3
sexies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni. In caso di incarico a medico convenzionato è congelato un
corrispondente posto di organico della dirigenza medica. E' istituito l'Ufficio
di coordinamento delle attività distrettuali, ai sensi dell'articolo 3 sexies,
comma 2, del d.lgs. 502/1992, composto da figure professionali operanti nel
distretto. Il direttore di distretto si avvale di detto
Ufficio".
2. Alla legge
regionale 16 dicembre 1998, n. 30 (Norme e
principi per il funzionamento dei dipartimenti di salute mentale previsti dalla
legge
regionale 28 dicembre 1994, n. 36), sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al
comma 1 dell'articolo 4, la parola "sedici" è sostituita dalla parola
"quindici";
b) al
comma 3 dell'articolo 4, la parola "diecimila" è sostituita dalla parola
"quattordicimila".
Art.
31
(Modifiche all'articolo 6 della legge
regionale 14 gennaio 1998, n. 1)
1.
All'articolo 6 della legge
regionale 14 gennaio 1998, n. 1
(Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998),
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2
bis. E' esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale della
Regione per l'eventuale residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni
liquidatorie".
Art.
32
(Modifiche all'articolo 43 della l.r.
4/2003)
1.
All'articolo 43 della l.r.
4/2003 sono
apportate le seguenti modifiche:
A) Il
comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.
All'articolo 11 della l.r.
20/2002 sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
'3 bis. Per il rispetto
delle norme in materia di patto di stabilità degli obiettivi di finanza
pubblica, al fine dell'effettivo ripiano del disavanzo della spesa sanitaria
regionale relativa alle gestioni delle USL soppresse dall'articolo 2 della legge
regionale 14 giugno 1994, n. 18, alle gestioni liquidatorie,
risultanti dalla soppressione delle predette USL ai sensi dell'articolo 6, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 2, comma 14, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, che si trovano in condizioni di grave dissesto
finanziario ovvero risultano gravemente deficitarie, si applicano gli articoli
198, 199, comma 1, 200, comma 2, 201, 204, 206, comma 2, 207, 208, 209, 210, 212
e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), in quanto compatibili.
3 ter. Il limite minimo per
le autorizzazioni di cui all'articolo 206 del r.d. 267/1942 è fissato in euro
500 mila.
3 quater.
L'autorità di cui all'articolo 206, comma 1, del r.d. 267/1942 è individuata
nell'Amministrazione regionale nella persona del suo legale rappresentante o da
suo delegato'.".
B) Le
lettere c) e d) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti:
"c) a tutti gli effetti di
legge lo stato del passivo va accertato con riferimento alla data del 1° maggio
2003. Alla stessa data vanno conteggiati, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del r.d. 267/1942, gli interessi
maturati sulle posizioni debitorie non ancora estinte;
d) a
favore delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL, poste in liquidazione
coatta amministrativa, la Regione garantisce disponibilità di fonti finanziarie
fino alla concorrenza massima del saldo fra lo stato passivo e attivo accertato
alla data del 1° maggio 2003. Con provvedimento di Giunta regionale si
provvederà alla specificazione delle somme relative a ciascuna delle dodici
gestioni liquidatorie entro il limite massimo complessivo di cui
sopra.".
C) Al
comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"e bis) i Direttori generali
pro tempore delle Aziende USL, per le finalità di cui al comma 3bis
dell'articolo 11 della l.r.
20/2002, sono Commissari liquidatori delle liquidazioni coatte
amministrative delle USL soppresse dall'articolo 2 della l.r.
18/1994, confluite in ciascuna azienda sanitaria e provvedono alle
sistemazioni contabili e al pagamento delle posizioni debitorie residue mediante
utilizzazione delle risorse messe a disposizione dalla Regione. A tal fine, i
suddetti Commissari liquidatori provvedono alla redazione dello stato passivo e
ai successivi adempimenti, ai sensi degli articoli 207 e seguenti del r.d.
267/1942.".
D) Dopo
il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Ai Direttori
generali per le attività di Commissario liquidatore spetta un compenso
onnicomprensivo forfetario fissato in euro 8
mila.".
Art.
33
(Norme di ripianamento disavanzi sanitari)
1. Al
fine di sostenere eventuali esigenze di ripiano di disavanzi sanitari
dell'esercizio 2003, è stanziata nel bilancio di previsione 2004, su apposito
capitolo dell'unità previsionale di base 9.1.3, la somma di euro 20
milioni.
Art.
34
(Spese di investimento nella sanità)
1. Al
fine di sostenere le spese di investimento per interventi di ristrutturazione
edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, è
stanziata nel bilancio di previsione 2004, su apposito capitolo di bilancio
dell'unità previsionale di base 9.1.5, la somma di euro 10
milioni.
2. Per il
conseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede, altresì, mediante
l'utilizzazione dei residui di stanziamento provenienti dagli esercizi
finanziari:
a) 1997
relativamente al capitolo 411180, già confluiti nell'apposito fondo delle
economie da reiscrivere;
b) 2000
relativamente ai capitoli 491034 e 491036.
Art .
35
(Norma interpretativa e di carattere
finanziario)
1. Le disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e
bilancio pluriennale 2004-2006 tengono conto del modello organizzativo,
finalizzato alla garanzia dei livelli di assistenza, come individuato
all'articolo 18 della l.r.
20/2000, quale unico modello avente effetti di razionalizzazione e
garanzia della tutela della salute compatibile con le esigenze di equilibrio di
bilancio.
2.
Eventuali modifiche al modello organizzativo, in termini di strutture
territoriali, della prevenzione, di stabilimenti ospedalieri, con relativi
accorpamenti funzionali, discipline e posti letto, comportanti effetti
economici, finanziari e patrimoniali aggiuntivi devono essere disposte con legge
regionale, con conseguente individuazione della copertura
finanziaria.
3. Il Piano sanitario
regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2001, n. 2087 e il conseguente piano di riordino
della rete ospedaliera, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 2
agosto 2002, n. 1087 e 30 settembre 2002, n. 1429, sono approvati.
Capo
V
Disposizioni varie
Art.
36
(Imposta regionale sulle emissioni sonore degli
aeromobili)
1. Nelle more
dell'emanazione dei decreti del Ministro delle finanze di cui all'articolo 90,
comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale),
qualora i medesimi non siano adottati entro il 30 giugno 2004, la Giunta
regionale è autorizzata a predisporre apposita disciplina al fine di consentire
la riscossione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
istituita dall'articolo 90 della legge 342/2000.
Art.
37
(Applicazione articolo 4, comma 6, legge regionale 13 dicembre 1999, n.
32)
1. In applicazione del comma
6 dell'articolo 4 della legge
regionale 13 dicembre 1999, n. 32 (Variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1999), la quota di cui all'articolo 1,
lettera c), della legge 7 febbraio 1951, n. 168 (Ripartizione dei proventi delle
sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie), è determinata
nella misura del 10 per cento delle sanzioni riscosse ai sensi del citato comma
6 dell'articolo 4 della l.r.
32/1999.
2. Con
apposito provvedimento della Giunta regionale si provvede a disciplinare la
quota così come determinata nel comma 1.
3. La quota, nella
misura di cui al comma 1, si applica anche agli importi rivenienti dalle
sanzioni penali e amministrative comminate
dagli organi ispettivi dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza e viene destinata alle finalità di cui all'articolo
59 della legge 17 maggio 1999, n.144 (Misure in materia di investimenti, delega
al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali).
Art.
38
(Termini prescrizionali)
1. Il
termine di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), entro il quale devono concludersi i procedimenti
irrogatori di sanzioni amministrative da parte della Regione, è fissato in
quello stabilito per la prescrizione prevista dall'articolo 28 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e
integrazioni.
Art.
39
(Disposizioni relative alla chiusura del POP
1994-1999)
1. In attuazione delle
disposizioni della deliberazione CIPE 16 ottobre 1997, n. 189 (Indirizzi per
l'armonizzazione e l'accelerazione delle procedure attuative dei programmi
cofinanziati dalla Commissione europea), i rientri finanziari relativi al
periodo 1994-1999, concessi dall'Unione europea e dallo Stato per l'attuazione
del programma operativo plurifondo 1994-1999 approvato dalla Commissione Ue con
decisione n. C(95)1073 del 22 maggio 1995 e n. C(00)2841 del 26 gennaio 2001,
eccedenti le spese sostenute a valere sui capitoli di spesa riportati nel
bilancio di previsione per l'esercizio 2004 finanziati, con vincolo di
destinazione, dai capitoli di entrata su cui affluiscono le risorse finanziarie
trasferite dall'Ue e dallo Stato per il suddetto programma operativo, sono destinati alle seguenti
iniziative:
a)
redazione degli studi di fattibilità relativi alla rete europea di trasporto
denominata "Corridoio 8" nella prospettiva del rafforzamento delle attività di
cooperazione della Regione verso l'area dei Balcani e del ciclo di
programmazione post 2006;
b)
costituzione di un "Fondo antiusura", al fine di rafforzare la strategia del
programma operativo nazionale "Sicurezza" 2000-2006 del Ministero degli interni
nella regione. L'istituzione del fondo e la modalità di utilizzazione saranno
approvate con legge regionale;
c)
assegnazione di una riserva di premialità ai Progetti integrati territoriali
(PIT) individuati nel complemento di programmazione del POR Puglia e approvati
secondo le modalità nello stesso indicate, che raggiungono al 30 giugno 2005
specifici criteri di efficienza e/o efficacia adottati dal Comitato di
sorveglianza del POR e approvati dalla Giunta regionale.
2. La
Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti già adottati in materia alla data
di entrata in vigore della presente legge, dopo l'erogazione dei saldi relativi
ai sottoprogrammi FESR, FEOGA e FSE del POP 1994-1999, provvede alla
ripartizione dei rientri finanziari netti di cui al comma 1 tra le iniziative
nello stesso indicate.
Art. 40
(Modifica
agli articoli 12 bis e 12 ter legge
regionale 25 gennaio 1977, n.
2
e successive
modificazioni e integrazioni)
1.
Il Servizio cassa centrale, le Sezioni di economato e cassa e gli Uffici
provinciali di economato e cassa, istituiti con legge
regionale 25 gennaio 1977, n. 2
(Disciplina dei servizi del Settore provveditorato-economato-contratti e
appalti) e successive modificazioni e integrazioni, sono strutture
funzionalmente dipendenti dal Settore provveditorato, economato, contratti e
appalti.
Art.
41
(Disposizioni in materia di Consorzi di
bonifica)
1.
I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica di
cui all'articolo 28 della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 54
(Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi
di bonifica integrale), già sospesi sino al 31 dicembre 2003 per effetto
dell'articolo 14 della l.r.
19/2003,
sono ulteriormente prorogati sino al 30 giugno 2004.
2.
Per effetto del disposto di cui al comma 1, sono prorogati i Consigli dei
delegati dei Consorzi di bonifica di Capitanata, Arneo, Gargano e Ugento li
Foggi.
3.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge
regionale 10 ottobre 2003, n. 23
(Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale
forestale), dopo la parola: "dipendente" sono inserite le seguenti: "dei
Consorzi di bonifica e dell'Unione regionale delle bonifiche".
Art.
42
(Ripartizione delle risorse ai Consorzi di
bonifica)
1. Le
risorse di cui alla l.r.
54/1980 iscritte
nel capitolo 112095, u.p.b. 4.3.1, del bilancio di previsione della Regione
Puglia per l'esercizio finanziario 2004 sono ripartite ai Consorzi di bonifica
sulla base e proporzionalmente ai mancati introiti realizzati a seguito della
sospensione della riscossione dei ruoli, riferita alle annualità dal 2000 al
2002, disponendo l'impegno e la liquidazione entro gennaio 2004.
Art.
43
(Servizio avanzato di anagrafe zootecnica)
1.
La Regione Puglia, allo scopo di contribuire alla tutela della salute pubblica
attraverso l'identificazione e la registrazione degli animali, nonché la
tracciabilità dei loro prodotti, promuove la costituzione di un servizio
avanzato di anagrafe zootecnica.
2.
Ai fini di cui al comma 1, la Regione autorizza l'Istituto regionale pugliese
Finpuglia s.p.a. a costituire una società consortile per azioni mista, che avrà
come altri soci "Italia Lavoro s.p.a." e organismi rappresentativi del mondo
agricolo, con partecipazione maggioritaria pari al 51 per cento delle azioni del
medesimo Istituto.
3. La Regione attribuirà direttamente alla società
l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe zootecnica e degli eventuali
servizi connessi, trattandosi di servizi di evidente pubblica utilità, con
creazione di opportunità occupazionali e la mancanza di finalità di
lucro.
4.
La Finpuglia, nella sua qualità di strumento della programmazione regionale,
partecipa alla società in nome e per conto della Regione e opera su direttive
regionali sia per quanto attiene la costituzione degli organi societari, sia per
quanto riguarda il contesto operativo generale della
società.
5.
Dopo il quinto anno di attività la Finpuglia procede all'alienazione della
propria quota societaria, nel rispetto della vigente normativa in
materia.
6.
La Regione, tramite Finpuglia, provvede a erogare alla società consortile le
somme necessarie per la gestione delle attività connesse all'anagrafe zootecnica
sulla base del preventivo di spesa presentato entro il 31 ottobre di ogni
anno.
7.
La Regione può erogare un'anticipazione pari al 50 per cento delle occorrenze
preventivate più il 20 per cento a stati di avanzamento lavoro; il saldo è
erogato su rendiconto analitico dell'attività svolta corredato dei
giustificativi di spesa.
8.
Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede mediante l'istituzione
nel bilancio regionale, nell'unità previsionale di base 4.4.1, di un capitolo
avente la denominazione "Spesa per la costituzione della società consortile per
la gestione del servizio regionale di anagrafe zootecnica" con un importo, in
termini di competenza e cassa, di euro 255 mila.
9.
Alla copertura della spesa di cui al comma 3 si provvede mediante l'istituzione
nel bilancio regionale, nell'unità previsionale di base 4.4.1, di un capitolo
avente la denominazione "Spesa per la gestione del servizio regionale di
anagrafe zootecnica", con un importo annuale, in termini di competenza e cassa,
di euro 350 mila.
Art.
44
(Regolarizzazione vigneti di uve da vino)
1. La
Regione, allo scopo di tutelare e salvaguardare il patrimonio viticolo, i
livelli occupazionali e l'economia regionale, dà attuazione all'articolo 64 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002).
2.
Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura completano la fase istruttoria
delle domande di regolarizzazione relative ai vigneti di uve da vino
irregolarmente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, secondo quanto
disposto dal comma 1 dell'articolo 64 della legge 448/2001 e dalle deliberazioni
della Giunta regionale 29 maggio 2001, n. 612 e 11 novembre 2002, n. 1802, e
rilasciano, agli aventi diritto, la relativa attestazione.
3.
Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura completano, altresì, l'istruttoria
delle domande di regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente
impiantati prima del 1° settembre 1993, adottando le disposizioni dettate dal
comma 2 dell'articolo 64 della legge 448/2001 e invitando gli aventi diritto a
versare l'importo di euro 50,00 per ettaro a titolo di spese amministrative,
così come previsto all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto
2000, n. 260, successivamente modificato dal medesimo articolo 64, comma 2,
della legge 448/2001.
4.
I conduttori di vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati che non hanno
presentato domanda di regolarizzazione possono presentarla agli Ispettorati
provinciali dell'agricoltura entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
5.
I conduttori di vigneti regolarizzati secondo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4
possono chiedere la concessione del diritto di reimpianto, nel rispetto delle
norme comunitarie in materia e secondo le disposizioni dettate dalla
deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2003, n.
1419.
6. I
provvedimenti di regolarizzazione, con le relative autorizzazioni, adottati in
attuazione dei commi 3 e 4 e
la concessione del diritto di reimpianto, di cui al comma 5, sono emessi, in
ogni caso, con la condizione di un loro adeguamento alla decisione della
Commissione europea sull'applicazione dell'articolo 64 della legge
448/2001.
Art.
45
(Disposizioni in materia di piante di olive da
olio)
1.
Il numero delle piante di olive da olio iscritte al catasto olivicolo,
per le quali gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura hanno autorizzato
l'abbattimento in attuazione della legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazioni
degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n.
475, concernente il "Divieto di abbattimento di alberi di olivo") e delle
relative disposizioni applicative, costituisce la riserva regionale da cui
attingere per l'impianto di oliveti a salvaguardia della quota
regionale.
2.
Sono escluse dalla riserva regionale le piante di olive da olio estirpate su
autorizzazione degli Ispettorati e utilizzate in pari numero per nuovi impianti
da parte del titolare dell'autorizzazione.
3.
Le piante di olive da olio possono concorrere alla concessione del regime di
aiuto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n.1638/1998 (Modifica del
regolamento n.136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei grassi), sulla base di un programma predisposto dalla
Regione sul quale è acquisita la decisione di conformità della Commissione
europea.
4.
I conduttori delle aziende agricole possono presentare richiesta agli
Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio per accedere
al prelievo dalla riserva regionale.
5.
L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sulla base delle domande acquisite
alla fine di ogni quadrimestre, concede l'autorizzazione all'impianto del numero
di piante richieste e prelevate dalla riserva regionale, con priorità a favore
dei giovani agricoltori di età inferiore a quarant'anni che presentino piani
d'impianto di oliveti e si impegnino a produrre olio a denominazione di origine
protetta.
Art.
46
(Disposizioni in materia urbanistica)
1. Il
Comitato urbanistico regionale (CUR) di cui all'articolo 3 della legge
regionale 17 gennaio 1980, n. 8
(Istituzione del Comitato urbanistico regionale), è prorogato alla data del 31
dicembre 2004.
Art.
47
(Norma in materia di trasporti)
1.
Al comma 1 dell'articolo 35 della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18
(Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), le parole: "entro
il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
2004".
Art.
48
(Contratti ponte del TPRL)
1.
L'articolo 33 della l.r.
18/2002 è
sostituito dal seguente:
"Art.
33 (Contratti ponte)
1.
I contratti ponte del TPRL sottoscritti nella Regione Puglia restano in vigore
fino alla definizione delle procedure di gara di cui all'articolo 16 della
presente legge, mediante la sottoscrizione dei contratti di servizio pubblico di
cui all'articolo 19 della presente legge.
2.
I programmi di esercizio nei contratti ponte non possono subire variazioni salvo
per gli orari, che possono variare per mutate esigenze di mobilità e previa
autorizzazione dell'ente affidante."
Art.
49
(Modifica all'articolo 2
della legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 6)
1. Al comma 5
dell'articolo 2 della legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 6 (Sistema regionale della prevenzione.
Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), le parole:
"trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni".
Art.
50
(Modifica alla legge
regionale 30 novembre 2000, n.
17)
1. La
lettera a) del comma 4 dell'articolo 4 della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 17
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela
ambientale), è sostituita dalla seguente:
"a)
concessione agli enti locali di contributi in conto capitale per la
realizzazione di impianti e opere".
Art.
51
(Procedure di recupero
contributo regionale)
1. La Regione, qualora
abbia erogato in favore dei Comuni contributi per interventi finalizzati ad
agevolare il lavoro dei giovani in opere e servizi di pubblica utilità ai sensi
della legge
regionale 26 marzo 1985, n. 9 (Interventi per agevolare il lavoro dei
giovani e delle categorie svantaggiate), per i quali è stata successivamente
presentata la rendicontazione in misura parziale, provvede al recupero dei
suddetti contributi limitatamente alla quota non rendicontata.
2.
Nei casi di cui al comma 1 è applicato d'ufficio l'istituto della cessazione, a
condizione che venga sottoscritta la chiusura di eventuale contenzioso in atto e
la rinuncia a nuove pretese, con compensazione delle spese
legali.
Art.
52
(Integrazione alla legge
regionale 19 novembre 2001, n. 27)
1. La
Regione riconosce, attraverso gli enti gestori presso i quali risultano
ricollocati, un contributo "una tantum" agli operatori già iscritti nell'albo o
nell'elenco di cui al soppresso articolo 26 della legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54
(Formazione professionale), provenienti da organismi non più affidatari di
attività formative e che non abbiano presentato, ai sensi dell'articolo 2 della
legge
regionale 19 novembre 2001, n. 27 (Misure
straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo), progetti di
ristrutturazione o i cui progetti siano stati dichiarati non ammissibili ovvero
non siano stati approvati dall'apposita Commissione di valutazione.
2. Il
contributo di cui al comma 1 è erogato in misura percentualmente non superiore a
quello che è dagli enti corrisposto in favore degli operatori già dipendenti,
per le criticità inerenti le risorse umane di cui al punto b) dell'articolo 2
della l.r.
27/2001, in base
al progetto di ristrutturazione presentato.
3. Il
relativo onere di spesa, valutato in euro 150 mila, grava sull'apposito capitolo
di nuova istituzione 961033 "Contributo una
tantum agli operatori già iscritti nell'albo o nell'elenco di cui al soppresso
articolo 26 l.r.
54/1978 - Legge
regionale 'Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e del
bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia' approvata con delibera
consiliare n. 163 del 22 dicembre 2003".
4.
Il riconoscimento del contributo avviene a condizione che l'operatore presenti
espressa rinuncia alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei confronti
della Regione, o nei quali la Regione è chiamata in causa, e che attesti con
dichiarazione, resa nelle forme di legge, di non aver incassato, dall'ente da
cui dipendeva, competenze allo stesso titolo, né di aver, nei confronti dello
stesso ente e per la stessa ragione, giudizi in corso e/o pignoramenti in
atto.
5.
La liquidazione del contributo da parte della Regione, in favore dell'ente
gestore, è disposta:
a)
con una prima rata pari al 90 per cento, previa presentazione di apposita
richiesta da inoltrare al Settore formazione professionale da parte dell'ente
presso cui l'operatore è ricollocato, corredata dei relativi conteggi e della
rinuncia e dichiarazione di cui al comma 4;
b)
con una rata a saldo, pari al rimanente 10 per cento, alla presentazione e
approvazione del relativo rendiconto.
Art.
53
(Modifiche alla legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12 e
disposizioni transitorie)
1.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12
(Diritto agli studi universitari), è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"d
bis) EDISU con sede in Taranto per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di
diploma universitario, compresi quelli del Politecnico, aventi sede a Taranto e
provincia".
2. Al comma 3 dell'articolo 14 della
l.r.
12/1996, dopo la
parola: "EDISU" è inserita la virgola.
3.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il
Presidente della Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5,
6, 7, 8 e 9 della l.r.
12/1996, nomina
un Commissario straordinario con specifiche competenze tecnico-amministrative
con il compito di provvedere all'organizzazione e alla prima fase di gestione
dell'EDISU di Taranto.
4. Il
Commissario straordinario esercita le funzioni del Presidente e del Consiglio di
amministrazione e dura in carica sino alla nomina del primo Consiglio di
amministrazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005.
5. Al
Commissario straordinario spetta un'indennità pari a quella prevista per il
Presidente dall'articolo 12, comma 1, della l.r.
12/1996.
6.
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge,
l'Assessorato regionale competente provvede alla dotazione organica provvisoria
attraverso gli istituti della mobilità per trasferimento del personale dei ruoli
della Regione Puglia.
7. In sede di prima
applicazione, e comunque sino alla nomina del Consiglio di amministrazione, la
Regione continua ad assicurare la sede e le attrezzature, già in dotazione
all'Ufficio decentrato dell'EDISU di Bari in Taranto, per la migliore
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 della l.r.
12/1996.
Art. 54
(Modifica
all'articolo 1 della legge
regionale 30 aprile 1980, n.
34)
1. Alla lettera c)
dell'articolo 1 della legge
regionale 30 aprile 1980, n. 34 (Norme per l'organizzazione e la
partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a
enti e associazioni), dopo le parole: "che non abbiano scopo di lucro" sono
soppresse le parole: "e che non godano di altri contributi regionali".
Art.
55
(Modifica all'articolo 8 della legge
regionale 27 giugno 2003, n. 8)
1. All'articolo 8 della
legge
regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di
trattamento economico e previdenziale dei
consiglieri regionali della Puglia), è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"8
bis. La corresponsione dell'assegno vitalizio è anticipata, su richiesta del
Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al compimento del 55° anno di età.
In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dell'assegno vitalizio di
cui all'articolo 9 della presente legge sono ridotte, anche ai fini della
determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di
contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la
seguente tabella:
Art.
56
(Rimborso spese per prosieguo attività di aggiornamento e
documentazione)
1.
Con decorrenza 1° gennaio 2004, al fine di determinare il reddito imponibile
fiscale, una quota pari a un terzo dell'ammontare lordo mensile di ciascun
assegno vitalizio e di reversibilità è considerata a titolo di rimborso spese e
come tale mensilmente corrisposta agli aventi diritto per il prosieguo delle
loro attività di aggiornamento e documentazione.
Art.
57
(Rimborso spese per reinserimento sociale e
lavorativo)
1. Una quota pari a un terzo dell'ammontare lordo
dell'assegno di fine mandato è considerata a titolo di rimborso spese e come
tale corrisposta agli aventi diritto per il loro reinserimento sociale e
lavorativo.
2.
Ciascun avente diritto può richiedere un'anticipazione dell'assegno di fine
mandato in misura percentuale comunque non superiore a quella massima stabilita
dalle leggi vigenti in materia per i pubblici dipendenti.
Art. 58
(Modifiche
all'articolo 11 della l.r.
8/2003)
1. Al comma 2
dell'articolo 11 della l.r.
8/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al secondo rigo, la parola: "mensile" è sostituita dalla seguente:
"annuale";
b)
al quarto rigo, le parole: "per gli anni di servizio" sono sostituite dalle
seguenti: "per il numero di legislature".
2. Il
comma 3 dell'articolo 11 della l.r.
8/2003 è
sostituito dal seguente:
"3.
La frazione di legislatura è calcolata
proporzionalmente.".
TITOLO
III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art.
59
(Riorganizzazione delle strutture regionali)
1.
L'organizzazione, l'individuazione delle strutture di livello dirigenziale e il
loro numero, le relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione
dirigenziale, le modalità di reclutamento e nomina e la dotazione organica
regionale sono stabiliti con appositi provvedimenti adottati dalla Giunta
regionale. Tali provvedimenti disciplinano altresì le modalità di attuazione dei
controlli interni.
2.
La struttura organizzativa del Consiglio regionale è disciplinata con atto
dell'Ufficio di Presidenza del medesimo Consiglio.
3.
I costi di funzionamento delle strutture amministrative della Giunta regionale e
del Consiglio regionale sono inseriti, rispettivamente, in due uniche unità
previsionali di base del bilancio di previsione.
4.
L'Amministrazione regionale è organizzata in strutture
dirigenziali di vertice, al cui interno possono essere organizzati i servizi. I
servizi possono essere organizzati in uffici diretti da personale con qualifica
almeno apicale del comparto.
5. I
dirigenti dei servizi gestiscono i capitoli ed esercitano le funzioni su delega
dei dirigenti delle
strutture dirigenziali di vertice. I dirigenti dei servizi possono delegare
parte delle proprie competenze ai responsabili degli uffici.
6.
La Giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di bilancio e della legge di variazione, individua i capitoli di spesa e
li assegna ai dirigenti delle strutture dirigenziali di vertice. Analogamente
procede a tale assegnazione in occasione dell'istituzione di nuovi capitoli. La
Giunta può variare in ogni momento l'assegnazione dei capitoli. L'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale procede all'assegnazione dei capitoli di
competenza.
7.
Con appositi provvedimenti di Giunta possono essere istituite strutture
organizzative autonome e/o di progetto per la cura di specifici adempimenti o
per il perseguimento di particolari obiettivi.
8. I
titoli II e III della legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme
in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale) e successive
modificazioni e integrazioni sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei provvedimenti di cui al comma 1. Sono altresì abrogate, a decorrere
da tale data, le disposizioni ordinarie e speciali incompatibili con i principi
e le disposizioni del presente articolo.
Art.
60
(Assegnazione personale agli enti locali)
1. In applicazione di
quanto disposto dall'articolo 10 della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e in previsione della
definizione della data di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, nell'ambito
del processo di riorganizzazione delle proprie strutture e di rideterminazione
dei propri organici, ai sensi del comma 12 del citato articolo 10, nonché per un
migliore e più razionale utilizzo del personale addetto alle funzioni trasferite
agli enti locali, la Regione disciplina l'assegnazione delle risorse umane ai
predetti enti, secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. A seguito della
definizione del contingente numerico, determinato per ciascuna delle strutture
regionali preposte alle funzioni conferite, e comunque entro novanta giorni
dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 10 della l.r.
22/2000, la Regione provvede ad
assegnare il personale agli enti sulla base delle opzioni esercitate dal
personale medesimo. Qualora il numero delle suddette opzioni risulti inferiore
al contingente previsto, la Regione provvede a predisporre apposito bando di
mobilità volontaria aperto a tutto
il personale del ruolo regionale.
3.
Qualora, dopo aver esperito le procedure di cui al comma 2, il contingente
numerico previsto non fosse comunque conseguito, si procede a mobilità di
ufficio per il personale regionale addetto alle funzioni
trasferite.
4.
Al fine di un più agevole perseguimento dell'obiettivo di assegnazione del
personale regionale agli enti locali, la Giunta regionale è autorizzata ad
attuare, per tutto il personale trasferito, una progressione verticale di una
categoria e/o di un passaggio orizzontale, da concordare con le Organizzazioni
sindacali, entro il termine di cui al comma 2.
5. Gli oneri relativi al
personale assegnato agli enti locali sono a carico della Regione per un biennio,
a decorrere dalla data di cui all'articolo 16, comma 3, della l.r. 22/2000.
Art.
61
(Disposizioni in materia di mobilità)
1.
Nell'ambito del processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture
della Regione, in previsione dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo
60, nonché al fine di realizzare il riordino delle sedi periferiche, attraverso
il loro accorpamento e/o la loro soppressione, è data facoltà al personale
addetto alle suddette sedi, interessato da provvedimenti di mobilità, di
richiedere l'assegnazione oltre che alle strutture della Giunta regionale nei
limiti dei posti disponibili, anche agli enti locali destinatari delle funzioni
trasferite secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo
60.
2.
E' fatto obbligo a tutti gli enti per i quali le spese di funzionamento sono
finanziate con trasferimenti a carico del bilancio regionale e che abbiano
necessità di completare le proprie piante organiche di attingere,
prioritariamente, al personale di cui al comma 1, compatibilmente con i profili
professionali occorrenti.
Art.
62
(Proroga termini)
1. Al fine di realizzare una maggiore gradualità nel
processo di riorganizzazione della Regione e di evitare grave pregiudizio nella
continuità dell'azione amministrativa, la Giunta regionale ha facoltà di
disporre la proroga del termine del 1° gennaio 2004, di cui all'articolo 28, comma 7, della
l.r.
7/2002,
al 1° settembre 2005.
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica al personale oggetto dei provvedimenti
di cui all' articolo 28, comma 7, della l.r.
7/2002 che sia in servizio alla data di approvazione della
presente legge e che ne faccia richiesta anteriormente alla data di cessazione
dal servizio.
3.
La Giunta regionale, esaminate le richieste, qualora ne ravvisi l'opportunità,
dispone il nuovo termine di cessazione dal servizio. Decorsi trenta giorni dalla
predetta richiesta senza che sia stata adottata alcuna determinazione, la
richiesta medesima si intende respinta e il dipendente cessa dal servizio a
decorrere dal mese successivo.
4. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano esclusivamente al personale che abbia già sottoscritto il
contratto di risoluzione consensuale entro il 30 dicembre 2003 e che sia ancora
in servizio alla data di approvazione della presente legge.
5.
Al personale nei confronti del quale la Giunta regionale ritiene di disporre la
proroga del termine al 1° settembre 2005 è riconosciuto un incremento del 25 per
cento dell'indennità prevista dall'articolo 28, comma 1, della l.r.
7/2002, calcolata con
riferimento alla data di effettiva cessazione dal servizio, ovvero, qualora più
favorevole, è corrisposta l'indennità, dagli interessati maturata alla data del
1° gennaio 2004, di precedente risoluzione consensuale del contratto. Il
predetto incremento sarà corrisposto in un'unica soluzione, contestualmente alla
corresponsione dell'ultima delle quote di cui al comma 3 dell'articolo 28 della
l.r.
7/2002.
Art.
63
(Modifiche all'articolo 28 della l.r.
7/2002)
1.
Le istanze per la risoluzione del rapporto di
lavoro di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 28 della l.r.
7/2002 possono essere prodotte entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente
legge.
2.
I termini di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 28 della l.r.
7/2002 sono prorogati rispettivamente al 1° aprile 2004 e al
1° settembre 2005.
3.
Le quote di cui al comma 3 dell'articolo 28 della l.r.
7/2002 sono corrisposte a decorrere dal trimestre successivo
alla data di effettiva risoluzione del rapporto di
lavoro.
4.
Al personale nei confronti del quale la Giunta regionale ritiene di disporre la
proroga del termine di cessazione dal servizio,
rispetto a quello indicato nella relativa istanza, al 1° settembre 2005 è
riconosciuto un incremento del 25 per cento dell'indennità prevista
dall'articolo 28, comma 1, della l.r.
7/2002, calcolata con riferimento
alla data di effettiva cessazione del servizio ovvero, qualora più favorevole, è
corrisposta l'indennità maturata dagli interessati alla data di
cessazione indicata nella relativa domanda. Il predetto incremento sarà
corrisposto in un'unica soluzione, contestualmente alla corresponsione
dell'ultima delle quote di cui all'articolo 28, comma 3, della l.r.
7/2002.
5.
Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui all'articolo 28 della l.r.
7/2002, che non siano in contrasto con la presente
norma.
Art.
64
(Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture
di
supporto agli organi
politici)
1.
Le disposizioni di cui all'articolo 51 della l.r.
4/2003, in materia di personale regionale in posizione di
distacco presso le strutture di supporto agli organi politici, nonché di
personale inviato a prestare temporaneamente la propria attività lavorativa
presso gli uffici regionali ubicati fuori dalla sede di servizio, restano
confermate fino alla regolamentazione della stessa in sede di contrattazione
decentrata con le Organizzazioni sindacali e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2004.
TITOLO
IV
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA
TECNOLOGIA
E L'INNOVAZIONE (ARTI)
Art.
65
(Istituzione)
1.
E' istituita l'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione, denominata ARTI. L'Agenzia ha
personalità giuridica ed è sottoposta alla
vigilanza della Regione.
[2.
L'ARTI ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; può
darsi ordinamenti autonomi nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e
con propri
regolamenti.]
Art.
66
(Finalità)
1.
L'ARTI è organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione, mirato allo
sviluppo tecnologico nei settori produttivi, alla riqualificazione del
territorio e alla promozione e diffusione
dell'innovazione.
2.
L'ARTI, al fine di realizzare gli obiettivi regionali di cui al comma
1:
a)
opera come istituto di previsione tecnologico-scientifico (Foresight) della
Regione allo scopo di identificare le linee di sviluppo future del territorio e
di indirizzare le risorse disponibili in concertazione con gli attori
tecnologico-scientifici pubblici e privati della
Puglia;
b)
agisce come strumento operativo della Regione nel coordinamento, nella gestione
e nell'indirizzo delle risorse destinate alle istituzioni (consorzi di ricerca,
enti di ricerca pubblici e privati, università, etc.) e al sistema produttivo
per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo
tecnologico;
c)
realizza i programmi di sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico
promossi dalla Regione, con strumenti progettuali specifici dedicati al
potenziamento del partenariato tecnologico
pubblico-privato;
d)
svolge attività di valutazione tecnico-scientifica e gestionale ex-ante ed
ex-post e di monitoraggio continuo dei progetti sui fondi da essa gestiti e sui
progetti e programmi di sviluppo e innovazione
finanziati.
3.
L'ARTI esercita le proprie competenze nel quadro delle scelte di programmazione
e pianificazione regionali e in attuazione delle direttive generali impartite
dalla Giunta
regionale.
Art.
67
(Competenze)
1.
Per realizzare le finalità di cui all'articolo 66, la Giunta regionale, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito
provvedimento, stabilisce le competenze
dell'ARTI.
Art.
68
(Organi)
1.
Sono organi dell'ARTI:
a)
il Presidente;
b)
la Giunta esecutiva;
c)
il Comitato di
indirizzo;
d)
il Collegio dei revisori
contabili.
2.
Tutti i componenti e gli organi durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati una sola
volta.
3.
I compiti, le modalità e il funzionamento degli organi sono definiti con
provvedimenti della Giunta
regionale.
Art.
69
(Il
Presidente)
1.
Il Presidente è nominato dalla Giunta
regionale.
2.
Il Presidente:
a)
ha la rappresentanza legale
dell'ARTI;
b)
convoca e presiede il Comitato di
indirizzo;
c)
assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli
organi;
d)
presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta
dall'ARTI;
e)
nomina il Direttore amministrativo, con compiti di gestione
amministrativa.
Art.
70
(La Giunta
esecutiva)
1.
La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, da due componenti nominati dalla
Giunta regionale e dal Direttore
amministrativo.
2.
La Giunta esecutiva esercita i compiti previsti dai regolamenti e delibera i
finanziamenti.
Art.
71
(Il Comitato di
indirizzo)
1.
Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente, dal Direttore amministrativo
e da un numero massimo di otto componenti rappresentanti del sistema delle
università, della ricerca e delle imprese
pugliesi.
2.
Il Comitato di indirizzo contribuisce alla stesura del piano regionale della
ricerca e a rivederne e adeguarne i contenuti su base
annuale.
Art.
72
(Il Collegio dei
revisori)
1.
Il Collegio dei revisori è costituito da tre componenti iscritti all'Albo
nazionale, di cui uno con funzioni di Presidente nominato dalla Giunta
regionale.
Art.
73
(Personale)
1.
L'ARTI, oltre che di personale direttamente assunto, si avvale di personale
distaccato o comandato dalla Regione, da aziende sanitarie e da altri enti
pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma
dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1992, n. 421) e successive integrazioni e
modificazioni.
2.
L'organico complessivo di personale dell'ARTI può raggiungere la misura massima
di quindici unità.
3.
L'ARTI può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di società e di
singoli professionisti mediante contratti di consulenza, con costi a carico
della stessa Agenzia.
Art.
74
(Controlli e
vigilanza)
1.
La Giunta regionale esercita il controllo sui seguenti atti
dell'ARTI:
a)
atto aziendale di organizzazione e
funzionamento;
b)
disciplina di contabilità e dei
contratti;
c)
bilanci di previsione,
rendiconti;
d)
affidamento del servizio di
tesoreria;
e)
alienazione e acquisto di
immobili.
2.
La Giunta regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione
dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati dell'ARTI in
relazione alle materie di
competenza.
Art.
75
(Indennità)
1.
Le indennità del Presidente, del Direttore amministrativo e del Collegio dei
revisori sono stabilite con atto della Giunta
regionale.
Art.
76
(Norma
finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme del presente titolo si
provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo di bilancio avente la
denominazione "Spese di funzionamento dell'ARTI - legge di bilancio 2004" con
uno stanziamento di euro 1
milione.
TABELLA
A
IMPORTI
DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA
LEGGI PLURIENNALI
IN
MILIONI DI EURO
SETTORI
DI INTERVENTO |
2004 |
2005 |
2006 |
RAGIONERIA
(Mutui) |
304,38 |
331,98 |
331,24 |
RAGIONERIA
RUOLI DI S.F. |
12,02 |
11,00 |
10,00 |
EDILIZIA
RESIDENZIALE |
13,40 |
10,00 |
7,00 |
TOTALE |
329,80 |
352,98 |
348,24 |
La presente legge è dichiarata urgente ai
sensi e per gli effetti dell'art.60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Data
a Bari, addì 7 gennaio
2004
All.
Omissis