Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, nel
perseguire gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo
sviluppo sostenibile della comunità regionale, promuove la riduzione
dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine
di conservare e proteggere l'ambiente naturale, inteso anche come territorio,
sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette.
2. Per le finalità di cui al
comma 1, si considera inquinamento luminoso ogni alterazione dei livelli di
illuminazione naturale e, in particolare, ogni forma di irradiazione di luce
artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente
dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea
dell'orizzonte.
Art.
2
(Competenze della
Regione)
1. La Regione, per il
tramite dell'Ufficio regionale competente in materia di ambiente e
pianificazione ambientale, per garantire un'omogenea applicazione delle norme
della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento e indirizzo in
materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso,
determinando:
a) il quadro degli ambiti
territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori
ambientali;
b) gli indirizzi, i criteri e gli
orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli
strumenti di pianificazione provinciale e comunale e il loro inserimento nei
Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), nei Piani urbanistici
generali (PUG) e nei Piani urbanistici esecutivi (PUE).
2. La Regione adotta, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di
applicazione della presente legge a integrazione dei minimi requisiti tecnici di
cui all'articolo 5. (1)
3. La Regione aggiorna,
anche su richiesta degli Osservatori astronomici, la lista degli Osservatori
professionali e non professionali e delle aree tutelate, individuandone le
relative zone di protezione, secondo le direttive dell'articolo 8.
4. La Regione, con il
concorso delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento
dell'inquinamento luminoso, delle categorie e degli enti/organismi a diverso
titolo interessati dalle presenti disposizioni, promuove corsi di formazione e
aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze nell'ambito
dell'illuminazione, incentiva la formazione di figure professionali in tema di
illuminazione con particolare riferimento alla presente legge, favorisce la
divulgazione e la didattica scolastica con programmi e iniziative di
sensibilizzazione e corsi di studio dedicati.
5. La Regione
esercita le funzioni di vigilanza sulle Province e i Comuni circa l'ottemperanza
alle disposizioni di cui alla presente legge e, se necessario, predispone gli
opportuni provvedimenti.
(1) Vedi, al riguardo, il Reg. 22 agosto 2006, n. 13.
Art.
3
(Competenze della
Provincia)
1. Alle
Province competono:
a) l'inserimento dei piani
energetici, di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso
nel PTCP, quali componenti essenziali nell'ambito delle materie inerenti la
protezione della natura e la tutela dell'ambiente;
b) le funzioni di coordinamento,
vigilanza e controllo sull'applicazione della presente legge;
c) le azioni di formazione e
informazione per diffondere la cultura del risparmio energetico e delle buone
pratiche per evitare inquinamento luminoso, anche attraverso i Laboratori di
educazione ambientale (LEA) provinciali e i programmi di Informazione,
formazione ed educazione ambientale (INFEA);
d) il rispetto dei criteri di
applicazione della presente legge che saranno emanati ai sensi dell'articolo 2,
comma 2;
e) l'esercizio delle funzioni di
vigilanza e controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica da
illuminazione esterna e la diffusione dei principi dettati dalla presente legge;
f) l'applicazione della legge
sugli impianti di loro competenza.
Art.
4
(Competenze dei
Comuni)
1. Ai Comuni competono:
a) l'adozione del piano comunale
per il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento luminoso;
b) l'inserimento del piano di cui
alla lettera a) nel PUG e nei PUE, al fine di tendere a uno sviluppo sostenibile
e migliorare la qualità della vita;
c) l'adeguamento del regolamento
edilizio e si dotano, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di piani di illuminazione che disciplinano le nuove
installazioni e gli adeguamenti di quelle vecchie in accordo con la presente
legge;
d) le funzioni di vigilanza sulla
corretta applicazione della legge da parte dei privati e dei lottizzanti, anche
su richiesta delle associazioni che si occupano del contenimento
dell'inquinamento luminoso, applicando ove necessario le sanzioni amministrative
di cui all'articolo 9. Per tali funzioni possono avvalersi anche della
collaborazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
e) il rilascio della necessaria
autorizzazione, previa predisposizione da parte degli interessati del relativo
progetto redatto dalle figure professionali abilitate, per tutti i nuovi
impianti di illuminazione, anche a scopo pubblicitario. Al termine dei lavori
l'impresa installatrice rimette al Comune la dichiarazione di conformità
dell'impianto realizzato al progetto assentito, unitamente alle caratteristiche
tecniche, fornite dalle aziende produttrici, dei corpi illuminanti installati.
Il progetto illuminotecnico non è obbligatorio per gli impianti di cui
all'articolo 5, commi 3 e 6, o temporanei, per i quali è sufficiente depositare
in Comune il certificato di conformità rilasciato dall'impresa installatrice ai
requisiti minimi di legge.
f) la pianificazione dei
provvedimenti del caso affinché l'incremento annuale dei consumi di energia
elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica e privata nel territorio
comunale non superi l'uno per cento del consumo al momento dell'entrata in
vigore della presente legge.
Art.
5
(Requisiti tecnici e
modalità d'impiego
degli impianti di illuminazione)
1. In tutto il territorio
regionale tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata
devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge,
come specificato all'articolo 4, comma 1, lettera e), e devono possedere
contemporaneamente i seguenti requisiti minimi:
a) essere costituiti da apparecchi
illuminanti aventi un'intensità massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen (lm) di
flusso luminoso totale emesso a 90 gradi e oltre;
b) essere equipaggiati con lampade
ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o
bassa pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. E'
consentito l'impiego di lampade con indice di resa cromatica superiore a 65
(Ra>65), ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w, solo
nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici
in zone di comprovato valore culturale e/o sociale a uso esclusivamente
pedonale;
c) avere luminanza media mantenuta
delle superfici da illuminare e illuminamenti non superiori ai livelli minimi
previsti dalle normative tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri, nel
rispetto dei seguenti elementi guida:
1) classificazione delle
strade in base a quanto disposto dal decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti del 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade), che in particolare dispone che le strade residenziali
devono essere classificate di tipo F, di rete locale, a esclusione di quelle
urbane di quartiere, tipo E, di penetrazione verso la rete locale;
2) impiego, a parità di
luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica,
condizioni ottimali di interesse dei punti luce e ridotti costi manutentivi. In
particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta
salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata
in relazione al tipo di strada e alla sua categoria illuminotecnica, devono
garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non
inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative solo in
presenza di ostacoli quali alberi o in quanto funzionali alla certificata e
documentata migliore efficienza generale dell'impianto. Soluzioni con apparecchi
lungo entrambi i lati della strada (bilaterali frontali) sono accettabili, se
necessarie, solamente per strade classificate con indice illuminotecnico 5 e 6;
3) mantenimento, su tutte le
superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni tecniche, di valori medi
di luminanza, non superiori a 1 cd/mq.;
d) essere provvisti di appositi
dispositivi in grado di ridurre in base al flusso di traffico, entro l'orario
stabilito con atti delle amministrazioni comunali e comunque non oltre la
mezzanotte, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al 30 per
cento rispetto al pieno regime di operatività: la riduzione non va applicata
qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da
comprometterne la sicurezza.
2. Le disposizioni di cui al
comma 1, lettere c) e d), possono essere derogate con atto motivato dalle
Amministrazioni locali qualora vi siano esigenze di riduzione dei fenomeni
criminosi in zone particolari delle città.
3. I requisiti di cui al
comma 1 non si applicano per le sorgenti interne e internalizzate, per quelle in
impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non
superiore ai 2250 lm, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in
ogni direzione non superiore a 1500 lm cadauna, per quelle di installazione
temporanea che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed
entro le ventidue nel periodo di ora legale.
4. E' fatto divieto di
utilizzare in modo permanente fasci di luce roteanti o fissi a scopo
pubblicitario.
5. L'illuminazione degli
edifici deve avvenire dall'alto verso il basso, come specificato al comma 1,
lettera a), e gli stessi devono essere dotati di spegnimento o riduzione della
potenza di almeno il 30 per cento entro le ore ventiquattro. Solo per edifici di
interesse storico, architettonico o monumentale i fasci di luce possono essere
orientati dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere utilizzate basse
potenze al fine di non superare una luminanza di 1 cd/mq. e un illuminamento di
10 lux. Inoltre i fasci di luce devono ricadere comunque all'interno della
sagoma dell'edificio. Se la sagoma è fortemente irregolare, il flusso luminoso
che fuoriesce non deve superare il 10 per cento del flusso nominale che
fuoriesce dall'impianto di illuminazione.
6. L'illuminazione delle insegne non dotate
di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso,
rispettando i criteri definiti al comma 1. Le insegne dotate d'illuminazione
propria non possono superare un flusso totale emesso di 4500 lm per ogni
esercizio. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose non preposte alla
sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente entro le ore
ventiquattro oppure, nel caso di attività che si svolgono dopo tali orari, alla
chiusura dell'esercizio.
7. Nelle zone di particolare
protezione di cui all'articolo 6 valgono, oltre quanto stabilito nei precedenti
commi, le seguenti norme più restrittive:
a) entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge tutti gli apparecchi illuminanti
altamente inquinanti già esistenti, tipo globi luminosi, fari, torri faro,
ottiche aperte, insegne luminose, devono essere schermati o comunque dotati di
idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso.
L'intensità luminosa non deve comunque eccedere le 15 cd per 1000 lm a 90 gradi
e oltre;
b) tutti gli apparecchi non
rispondenti alle norme della presente legge, già esistenti alla data di entrata
in vigore della stessa, vanno comunque adattati o sostituiti entro e non oltre
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.
6
(Deroghe)
1. Non sono soggette alle
disposizioni dell'articolo 5 le seguenti installazioni:
a) sorgenti di luce già
strutturalmente schermate, quali porticati, logge, gallerie, e, in generale,
installazioni che per il loro posizionamento non possono diffondere luce verso
l'alto;
b) sorgenti di luce, non a
funzionamento continuo, che non risultino, comunque, attive oltre due ore dal
tramonto del sole;
c) impianti per le manifestazioni
all'aperto e itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà,
regolarmente autorizzate dai Comuni, per un limite massimo di cinque giorni al
mese;
d) impianti realizzati in
occasione delle feste patronali;
e) impianti di uso saltuario ed
eccezionale, purchè destinati a impieghi di protezione, sicurezza o per
interventi di emergenza;
f) impianti con funzionamento
inferiore a duecentocinquanta ore l'anno;
g) porti, aeroporti e strutture,
militari e civili, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione
strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e
aerea.
Art.
7
(Poteri sostitutivi e
norme di salvaguardia)
1. Qualora si registrino
ritardi e/o il mancato rispetto dei criteri di applicazione della presente legge
da parte di Comuni e Province, la Giunta regionale, su segnalazione del Settore
competente, provvede, anche con la nomina di un Commissario ad acta, a
promuovere tutte le azioni atte a rimuovere le difficoltà incontrate dagli enti
inadempienti e a favorire la concertazione, l'applicazione del principio di
sussidiarietà e la copianificazione.
2. La Regione Puglia si
riserva, ai fini del coordinamento per la tutela e la valorizzazione del
territorio regionale, di redigere e appianare una cartografia in scala adeguata
e un elenco di zone di particolare interesse paesistico, di monumenti di
interesse storico artistico, di bellezze naturali e di criticità ambientali da
trattare con particolare cura in quanto definiti obiettivi strategici per lo
sviluppo regionale medesimo o ricettori particolarmente sensibili. Si riserva
altresì, di provvedere sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, per
violazioni e difformità nell'ambito dei criteri di applicazione della presente
legge.
Art.
8
(Zone di particolare
tutela e protezione)
1. Ai fini
dell'applicazione della presente legge, presso il competente Servizio della
Giunta regionale è tenuto il registro degli Osservatori astronomici e
astrofisici statali, pubblici o privati, che svolgono attività di divulgazione e
ricerca scientifica, con indicazione degli Osservatori professionali e non
professionali.
2. La Giunta regionale,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
individua, mediante cartografia in scala adeguata, le zone di particolare
protezione e tutela degli Osservatori di cui al comma 1, dei Parchi nazionali e
regionali, delle Riserve naturali regionali e statali. La relativa delibera è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
3. Le zone di particolare
protezione e tutela devono avere un'estensione di raggio minimo, fatti salvi i
confini regionali, pari a:
a) 30 chilometri per gli
Osservatori professionali;
b) 15 chilometri per gli
Osservatori non professionali di rilevanza regionale e provinciale;
c) estese quanto i confini delle
aree naturali protette.
Art.
9
(Sanzioni)
1. Chiunque realizza
impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alla presente legge è
punito, previa diffida a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni, con
la sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 600,00 per punto luce ove
l'inadempienza si verifichi in ambiti territoriali ricadenti nelle fasce di
rispetto degli osservatori e fino a Euro 1.500,00 per punto luce in presenza di
impianti a elevato inquinamento luminoso, fermo restando l'obbligo
all'adeguamento.
2. I proventi delle sanzioni
di cui al comma 1 sono impiegati dai Comuni, esclusivamente e con vincolo di
destinazione, per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai
criteri della presente legge.
3. Competenti a provvedere a
comminare le sanzioni sono i Comandi di polizia municipale dei comuni ove sono
installati gli impianti non rispondenti ai presenti criteri. Gli organi di
polizia municipale provvedono alla verifica e alla notifica della violazione di
legge entro trenta giorni dalla data di segnalazione del singolo cittadino,
dell'Osservatorio competente o delle associazioni per la tutela del cielo
notturno. L'adeguamento dell'impianto segnalato ai criteri della presente legge
deve essere effettuato dal proprietario dello stesso entro sessanta giorni dalla
data di notifica della violazione. L'impianto segnalato deve rimanere spento
sino all'avvenuto adeguamento. In caso di mancato adeguamento è comminata la
sanzione amministrativa prevista al comma 1 per ogni punto luce non
adeguato.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.