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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2005
Numero
15
Data
23/11/2005
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 147 del 28/11/2005
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

Art. 1

(Finalità)


1. La Regione, nel perseguire gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale, promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere l'ambiente naturale, inteso anche come territorio, sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette.


2. Per le finalità di cui al comma 1, si considera inquinamento luminoso ogni alterazione dei livelli di illuminazione naturale e, in particolare, ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.


Art. 2

(Competenze della Regione)


1. La Regione, per il tramite dell'Ufficio regionale competente in materia di ambiente e pianificazione ambientale, per garantire un'omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso, determinando:


   a) il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali;


   b) gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale e il loro inserimento nei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), nei Piani urbanistici generali (PUG) e nei Piani urbanistici esecutivi (PUE).


2. La Regione adotta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di applicazione della presente legge a integrazione dei minimi requisiti tecnici di cui all'articolo 5. (1)


3. La Regione aggiorna, anche su richiesta degli Osservatori astronomici, la lista degli Osservatori professionali e non professionali e delle aree tutelate, individuandone le relative zone di protezione, secondo le direttive dell'articolo 8.


4. La Regione, con il concorso delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso, delle categorie e degli enti/organismi a diverso titolo interessati dalle presenti disposizioni, promuove corsi di formazione e aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione, incentiva la formazione di figure professionali in tema di illuminazione con particolare riferimento alla presente legge, favorisce la divulgazione e la didattica scolastica con programmi e iniziative di sensibilizzazione e corsi di studio dedicati.


5. La Regione esercita le funzioni di vigilanza sulle Province e i Comuni circa l'ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge e, se necessario, predispone gli opportuni provvedimenti.

 

(1) Vedi, al riguardo, il Reg. 22 agosto 2006, n. 13.

 

 

 


Art. 3

(Competenze della Provincia)

 

1. Alle Province competono:


   a) l'inserimento dei piani energetici, di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso nel PTCP, quali componenti essenziali nell'ambito delle materie inerenti la protezione della natura e la tutela dell'ambiente;


   b) le funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo sull'applicazione della presente legge;


   c) le azioni di formazione e informazione per diffondere la cultura del risparmio energetico e delle buone pratiche per evitare inquinamento luminoso, anche attraverso i Laboratori di educazione ambientale (LEA) provinciali e i programmi di Informazione, formazione ed educazione ambientale (INFEA);


   d) il rispetto dei criteri di applicazione della presente legge che saranno emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 2;


   e) l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica da illuminazione esterna e la diffusione dei principi dettati dalla presente legge;


   f) l'applicazione della legge sugli impianti di loro competenza.


Art. 4

(Competenze dei Comuni)


1. Ai Comuni competono:


   a) l'adozione del piano comunale per il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento luminoso;


   b) l'inserimento del piano di cui alla lettera a) nel PUG e nei PUE, al fine di tendere a uno sviluppo sostenibile e migliorare la qualità della vita;

 

   c) l'adeguamento del regolamento edilizio e si dotano, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di piani di illuminazione che disciplinano le nuove installazioni e gli adeguamenti di quelle vecchie in accordo con la presente legge;


   d) le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione della legge da parte dei privati e dei lottizzanti, anche su richiesta delle associazioni che si occupano del contenimento dell'inquinamento luminoso, applicando ove necessario le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9. Per tali funzioni possono avvalersi anche della collaborazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);


   e) il rilascio della necessaria autorizzazione, previa predisposizione da parte degli interessati del relativo progetto redatto dalle figure professionali abilitate, per tutti i nuovi impianti di illuminazione, anche a scopo pubblicitario. Al termine dei lavori l'impresa installatrice rimette al Comune la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato al progetto assentito, unitamente alle caratteristiche tecniche, fornite dalle aziende produttrici, dei corpi illuminanti installati. Il progetto illuminotecnico non è obbligatorio per gli impianti di cui all'articolo 5, commi 3 e 6, o temporanei, per i quali è sufficiente depositare in Comune il certificato di conformità rilasciato dall'impresa installatrice ai requisiti minimi di legge.


   f) la pianificazione dei provvedimenti del caso affinché l'incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica e privata nel territorio comunale non superi l'uno per cento del consumo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.


Art. 5

(Requisiti tecnici e modalità d'impiego
degli impianti di illuminazione)


1. In tutto il territorio regionale tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge, come specificato all'articolo 4, comma 1, lettera e), e devono possedere contemporaneamente i seguenti requisiti minimi:


   a) essere costituiti da apparecchi illuminanti aventi un'intensità massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen (lm) di flusso luminoso totale emesso a 90 gradi e oltre;

 

   b) essere equipaggiati con lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. E' consentito l'impiego di lampade con indice di resa cromatica superiore a 65 (Ra>65), ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w, solo nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale a uso esclusivamente pedonale;


   c) avere luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare e illuminamenti non superiori ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida:


1) classificazione delle strade in base a quanto disposto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), che in particolare dispone che le strade residenziali devono essere classificate di tipo F, di rete locale, a esclusione di quelle urbane di quartiere, tipo E, di penetrazione verso la rete locale;


2) impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interesse dei punti luce e ridotti costi manutentivi. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada e alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli quali alberi o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto. Soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada (bilaterali frontali) sono accettabili, se necessarie, solamente per strade classificate con indice illuminotecnico 5 e 6;


3) mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni tecniche, di valori medi di luminanza, non superiori a 1 cd/mq.;


   d) essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre in base al flusso di traffico, entro l'orario stabilito con atti delle amministrazioni comunali e comunque non oltre la mezzanotte, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività: la riduzione non va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne la sicurezza.


2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), possono essere derogate con atto motivato dalle Amministrazioni locali qualora vi siano esigenze di riduzione dei fenomeni criminosi in zone particolari delle città.


3. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per le sorgenti interne e internalizzate, per quelle in impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai 2250 lm, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lm cadauna, per quelle di installazione temporanea che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale.


4. E' fatto divieto di utilizzare in modo permanente fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario.


5. L'illuminazione degli edifici deve avvenire dall'alto verso il basso, come specificato al comma 1, lettera a), e gli stessi devono essere dotati di spegnimento o riduzione della potenza di almeno il 30 per cento entro le ore ventiquattro. Solo per edifici di interesse storico, architettonico o monumentale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze al fine di non superare una luminanza di 1 cd/mq. e un illuminamento di 10 lux. Inoltre i fasci di luce devono ricadere comunque all'interno della sagoma dell'edificio. Se la sagoma è fortemente irregolare, il flusso luminoso che fuoriesce non deve superare il 10 per cento del flusso nominale che fuoriesce dall'impianto di illuminazione.


6. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso, rispettando i criteri definiti al comma 1. Le insegne dotate d'illuminazione propria non possono superare un flusso totale emesso di 4500 lm per ogni esercizio. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente entro le ore ventiquattro oppure, nel caso di attività che si svolgono dopo tali orari, alla chiusura dell'esercizio.


7. Nelle zone di particolare protezione di cui all'articolo 6 valgono, oltre quanto stabilito nei precedenti commi, le seguenti norme più restrittive:

 

   a) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli apparecchi illuminanti altamente inquinanti già esistenti, tipo globi luminosi, fari, torri faro, ottiche aperte, insegne luminose, devono essere schermati o comunque dotati di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso. L'intensità luminosa non deve comunque eccedere le 15 cd per 1000 lm a 90 gradi e oltre;


   b) tutti gli apparecchi non rispondenti alle norme della presente legge, già esistenti alla data di entrata in vigore della stessa, vanno comunque adattati o sostituiti entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 6

(Deroghe)


1. Non sono soggette alle disposizioni dell'articolo 5 le seguenti installazioni:


   a) sorgenti di luce già strutturalmente schermate, quali porticati, logge, gallerie, e, in generale, installazioni che per il loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto;


   b) sorgenti di luce, non a funzionamento continuo, che non risultino, comunque, attive oltre due ore dal tramonto del sole;


   c) impianti per le manifestazioni all'aperto e itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà, regolarmente autorizzate dai Comuni, per un limite massimo di cinque giorni al mese;


   d) impianti realizzati in occasione delle feste patronali;


   e) impianti di uso saltuario ed eccezionale, purchè destinati a impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza;


   f) impianti con funzionamento inferiore a duecentocinquanta ore l'anno;


   g) porti, aeroporti e strutture, militari e civili, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea.


Art. 7

(Poteri sostitutivi e norme di salvaguardia)


1. Qualora si registrino ritardi e/o il mancato rispetto dei criteri di applicazione della presente legge da parte di Comuni e Province, la Giunta regionale, su segnalazione del Settore competente, provvede, anche con la nomina di un Commissario ad acta, a promuovere tutte le azioni atte a rimuovere le difficoltà incontrate dagli enti inadempienti e a favorire la concertazione, l'applicazione del principio di sussidiarietà e la copianificazione.


2. La Regione Puglia si riserva, ai fini del coordinamento per la tutela e la valorizzazione del territorio regionale, di redigere e appianare una cartografia in scala adeguata e un elenco di zone di particolare interesse paesistico, di monumenti di interesse storico artistico, di bellezze naturali e di criticità ambientali da trattare con particolare cura in quanto definiti obiettivi strategici per lo sviluppo regionale medesimo o ricettori particolarmente sensibili. Si riserva altresì, di provvedere sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, per violazioni e difformità nell'ambito dei criteri di applicazione della presente legge.


Art. 8

(Zone di particolare tutela e protezione)


1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, presso il competente Servizio della Giunta regionale è tenuto il registro degli Osservatori astronomici e astrofisici statali, pubblici o privati, che svolgono attività di divulgazione e ricerca scientifica, con indicazione degli Osservatori professionali e non professionali.


2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, mediante cartografia in scala adeguata, le zone di particolare protezione e tutela degli Osservatori di cui al comma 1, dei Parchi nazionali e regionali, delle Riserve naturali regionali e statali. La relativa delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).


3. Le zone di particolare protezione e tutela devono avere un'estensione di raggio minimo, fatti salvi i confini regionali, pari a:


   a) 30 chilometri per gli Osservatori professionali;


   b) 15 chilometri per gli Osservatori non professionali di rilevanza regionale e provinciale;


   c) estese quanto i confini delle aree naturali protette.


Art. 9

(Sanzioni)


1. Chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alla presente legge è punito, previa diffida a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 600,00 per punto luce ove l'inadempienza si verifichi in ambiti territoriali ricadenti nelle fasce di rispetto degli osservatori e fino a Euro 1.500,00 per punto luce in presenza di impianti a elevato inquinamento luminoso, fermo restando l'obbligo all'adeguamento.


2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono impiegati dai Comuni, esclusivamente e con vincolo di destinazione, per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri della presente legge.


3. Competenti a provvedere a comminare le sanzioni sono i Comandi di polizia municipale dei comuni ove sono installati gli impianti non rispondenti ai presenti criteri. Gli organi di polizia municipale provvedono alla verifica e alla notifica della violazione di legge entro trenta giorni dalla data di segnalazione del singolo cittadino, dell'Osservatorio competente o delle associazioni per la tutela del cielo notturno. L'adeguamento dell'impianto segnalato ai criteri della presente legge deve essere effettuato dal proprietario dello stesso entro sessanta giorni dalla data di notifica della violazione. L'impianto segnalato deve rimanere spento sino all'avvenuto adeguamento. In caso di mancato adeguamento è comminata la sanzione amministrativa prevista al comma 1 per ogni punto luce non adeguato.


   La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.