IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999
n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'
emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto
l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Visto
l'art.
44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Vista
la Delibera di Giunta Regionale n 188 del -2/03/2005 di adozione del Regolamento
suddetto.
EMANA
il seguente Regolamento:
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente regime di aiuto viene
istituito al fine di perseguire l'obiettivo specifico di favorire, nell'ambito
dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), un adeguato riconoscimento alle
iniziative che rispondono ad un principio di integrazione e di concentrazione
funzionale e territoriale, promuovendo programmi di investimento per
l'ampliamento della base produttiva connessi a processi di innovazione
tecnologica, anche attraverso la crescita delle competenze delle risorse umane
coinvolte nei processi produttivi.
2. Gli aiuti del presente Regolamento sono quelli
compatibili con il mercato comune e non soggetti all'obbligo di notificazione ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del trattato CE.
3. Le norme contenute nel presente Regolamento
costituiscono il quadro di riferimento procedurale per l'attivazione delle
risorse finanziarie a sostegno dei "Programmi Integrati di Agevolazioni" da
realizzare nell'ambito dei PIT previsti dal Programma Operativo Regione Puglia
2000 - 2006.
4. Il dettaglio delle procedure è definito da appositi
Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione.
Art. 2
(Dotazione finanziaria)
1. Le risorse disponibili sono quelle
rivenienti dal POR Puglia 2000/2006, asse III, "Risorse umane" e asse IV,
"Sistemi locali di sviluppo".
Art. 3
(Condizioni e modalità di accesso)
1. Ai fini dell'attuazione del regime
d'aiuto la Regione Puglia provvede ad emanare appositi Bandi, che dovranno
essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. Entro il termine stabilito dai Bandi, i soggetti
beneficiari dovranno presentare la domanda d'accesso, utilizzando esclusivamente
appositi moduli predisposti dalla Regione Puglia.
3. Per poter accedere alle agevolazioni le imprese devono
trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non trovandosi in stato
di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
Art. 4
(Soggetti beneficiari)
1. I destinatari del presente regime di
aiuto sono le imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione
comunitaria di Piccola e Media Impresa (PMI) operanti nel settore manifatturiero
e dei servizi, ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea (CE)
2003 n.361 del 6 maggio 2003 e successive modificazioni.
2. In particolare, possono accedere alle agevolazioni:
- le Medie Imprese già attive, che alla data di
presentazione della manifestazione d'interesse, abbiano approvato almeno due
bilanci, e che, nell'esercizio precedente abbiano registrato un fatturato non
inferiore a 10 milioni di euro, ovvero non inferiore a 2,7 milioni di euro nel
caso di imprese di servizi;
- i Consorzi, ovvero costituendi Consorzi, di Piccole e
Medie imprese. Delle singole imprese aderenti al Consorzio, ovvero al
costituendo Consorzio, almeno il 75% di queste deve, alla data di presentazione
della manifestazione d'interesse, aver approvato almeno due bilanci.
3. Per poter accedere alle agevolazioni, le imprese devono
essere in regola con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le
contrattazioni collettive di livello territoriale.
Art. 5
(Localizzazione)
1. I programmi di investimento
agevolabili devono essere svolti nell'ambito di proprie unità produttive locali
ubicate nell'ambito del territorio del PIT interessato.
Art. 6
(Interventi ammissibili)
1. Sono ammissibili i programmi di
investimento finalizzati alla utilizzazione, tramite l'ampliamento della base
produttiva, dei risultati derivanti da interventi di trasferimento tecnologico
e/o da interventi nel campo della ricerca industriale e sviluppo
precompetitivo.
Possono essere ammessi anche investimenti finalizzati alla
utilizzazione, tramite l'ampliamento della base produttiva, di risultati
derivanti da interventi di trasferimento tecnologico e/o da interventi nel campo
della ricerca industriale e sviluppo precompetitivo già realizzati dal soggetto
proponente e per i quali non è avanzata richiesta di agevolazioni ai sensi del
presente Regolamento.
I Programmi di investimento come sopra definiti possono
includere anche investimenti riguardanti l'acquisizione di servizi reali ed
azioni di formazione specifica.
2. Gli investimenti volti all'ampliamento della base
produttiva devono essere compatibili con quanto stabilito dal Regolamento
attuativo del regime di aiuto regionale denominato "Delibera di G.R. n° 2086 del
29/12/2004 - L.R.
n° 10/04 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per
interventi di ampliamento della base produttiva" n. 08.. del 18/03/2005
3. Gli interventi di trasferimento tecnologico, ricerca
industriale e sviluppo precompetitivo devono essere compatibili con quanto
stabilito dal Regolamento attuativo del regime di aiuto regionale denominato
"Sostegno agli investimenti in Ricerca e Sviluppo" n. 10 del 18/03/2005.
4. Gli interventi di acquisizione di servizi reali devono
essere compatibili con quanto stabilito dal Regolamento attuativo del regime di
aiuto regionale denominato "Delibera di G.R. n° 2088 del 29/12/2004 - L.R.
n° 10/04 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per il
sostegno agli investimenti in servizi reali alle imprese" n. 07 del
18/03/2005.
5. L'investimento incentivato deve essere mantenuto per
almeno cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione.
Art. 7
(Spese ammissibili)
1. Sono ammissibili solo le spese
effettuate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo
di domanda.
2. Riguardo agli investimenti volti all'ampliamento della
base produttiva possono essere ammesse le spese previste dal Regolamento
attuativo del regime di aiuto regionale denominato "Delibera di G.R. n° 2086 del
29/12/2004 - L.R.
n° 10/04 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per
interventi di ampliamento della base produttiva" n. 08 del 18/03/2005.
3. Riguardo agli interventi di ricerca industriale e
sviluppo precompetitivo e di trasferimento tecnologico possono essere ammesse le
spese previste dal Regolamento attuativo del regime di aiuto regionale
denominato "Sostegno agli investimenti in Ricerca e Sviluppo" n. 10 del
18/03/2005.
4. Riguardo agli interventi di acquisizione di servizi
reali possono essere ammesse le spese previste dal Regolamento attuativo del
regime di aiuto regionale denominato "Delibera di G.R. n° 2088 del 29/12/2004 -
L.R.
n° 10/04 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per il
sostegno agli investimenti in servizi reali alle imprese" n. 07 del
18/03/2005.
5. Riguardo alle azioni di formazione specifica possono
essere ammesse le seguenti spese:
a) costi del personale docente;
b) spese di trasferta del personale docente e dei
destinatari della formazione;
c) altre spese correnti, come materiali, forniture,
ecc.;
d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per
la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di
formazione;
f) costi di personale per i partecipanti al progetto di
formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di
cui ai punti da a) ad e). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore
durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione,
detratte le ore produttive o equivalenti.
6. I Bandi per la presentazione delle domande di
agevolazione possono prevedere specifiche esclusioni dalle agevolazioni di
particolari spese.
Art. 8
(Tipologie di aiuto)
1. Le finalità di cui all'articolo 1 e
gli interventi ammissibili di cui all'articolo 6 sono attuati attraverso le
seguenti tipologie di aiuto:
a) contributo in c/impianti;
b) contributo in c/esercizio;
c) contributo in c/interessi;
d) sostegno allo sviluppo del capitale umano.
2. L'intensità di aiuto, calcolata in Equivalente
sovvenzione netta (ESN) e Equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni
tipologia o in caso di integrazione tra più tipologie, non può eccedere,
complessivamente, quelle previste o approvate dalla Commissione UE, nel rispetto
del massimale di aiuto stabilito per la regione Puglia dalla carta degli aiuti a
finalità regionale. L'intensità di aiuto può essere adeguata automaticamente in
base a successive disposizioni della Commissione UE.
Art. 9
(Valutazione e selezione dei
progetti)
1. La valutazione dei progetti è
effettuata sulla base di criteri generali fissati a livello nazionale ed
Europeo, in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno.
2. La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura
negoziale disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese).
3. Le istruttorie tecniche, economiche e finanziarie,
nonché l'erogazione degli aiuti e la gestione dei fondi potranno essere
effettuate da soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnici,
organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria.
4. La valutazione delle iniziative deve essere diretta a
verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di
selezione devono prevedere l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente
delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica
e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di
mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione. I criteri di selezione, che devono essere individuati
in sede di Bando, devono prevedere, inoltre, il grado di cantierabilità delle
iniziative, la promozione delle pari opportunità e le azioni a tutela
dell'ambiente.
5. Le graduatorie devono essere approvate con
determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Art. 10
(Erogazione dei contributi)
1. Della concessione provvisoria del
contributo deve essere data comunicazione alle imprese interessate.
2. I Bandi possono prevedere l'erogazione di una prima
quota del contributo concesso a titolo di anticipazione, previa presentazione di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Puglia
irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari
alla somma da erogare e di durata adeguata.
3. Nel caso di contributo concesso in conto interessi, tale
contributo è messo a disposizione dalla Regione Puglia in forma attualizzata in
un'unica soluzione.
4. Gli aiuti non possono essere erogati in nessun caso a
imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per
il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
5. Nel caso di revoca o riduzione del contributo la Regione
Puglia provvederà con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli
aventi diritto nella graduatoria, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie
resesi disponibili.
Art. 11
(Monitoraggio dei progetti)
1. Dopo l'ultimazione del programma di
investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa
beneficiaria delle agevolazioni deve trasmettere al Soggetto indicato in sede di
Bando la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse.
2. I beneficiari sono tenuti a consentire controlli ed
ispezioni disposti dalla Regione Puglia ed a fornire ogni opportuna
informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e
contabile, la strumentazione e quant'altro necessario.
3. Qualora la gestione delle attività sia stata affidata,
ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento, a soggetti esterni, detti
soggetti verificata la documentazione finale di spesa dovranno redigere una
relazione sullo stato finale del programma di investimenti, che evidenzi il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, i dati relativi agli
indicatori di realizzazione e di risultato, le eventuali variazioni degli
indicatori utilizzati in sede di selezione, nonché l'ammissibilità e la
pertinenza dei costi sostenuti.
4. La Regione Puglia può disporre accertamenti sull'avvenuta
realizzazione del programma di investimenti anche attraverso la verifica della
sussistenza e della completezza della relazione finale di cui al precedente
punto. Pertanto, gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti
l'avvenuto pagamento, devono essere tenuti dall'impresa a disposizione per gli
accertamenti, i controlli e le ispezioni.
Art. 12
(Cumulo e revoche)
1. Il contributo non è cumulabile con
altre agevolazioni a carico del bilancio regionale, statale o comunitario
concesse per lo stesso programma di investimenti, fatta eccezione per quanto
eventualmente previsto in materia di detrazione degli utili reinvestiti.
2. I Bandi per la presentazione delle domande di
agevolazione devono prevedere i seguenti casi di revoca:
- nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento
ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di
sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12
marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche
mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le
immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è
stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in
funzione dell'impianto;
- qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga
ultimato entro i termini previsti dai Bandi; possono essere previste proroghe a
detti termini, per casi eccezionali;
- qualora siano gravemente violate specifiche norme
settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
3. I Bandi per la presentazione delle domande di
agevolazione possono prevedere ulteriori casi di revoca parziale e totale dei
contributi concessi.
Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 " Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione
Puglia.
Riferimenti
normativi:
•
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante
disposizioni generali sui fondi strutturali;
•
regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
luglio 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale
(FESR);
•
regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante
modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per
quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi
nell’ambito dei Fondi Strutturali;
•
regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per
quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni
cofinanziate dai Fondi strutturali;
•
regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica
il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità
al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali;
•
regolamento (CE) N. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il
regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità
delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che
revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;
•
regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese;
•
regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante
modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del
suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo;
•
comunicazione (CE) N. 199/c288/02 che definisce le condizioni di esclusione per
difficoltà
finanziaria
delle imprese;
• decisione
C (2000) 2349 dell’8 agosto 2000 con cui la Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale 2000–2006 della Regione Puglia;
•
deliberazione della Giunta Regionale dell’11 dicembre 2000 n. 1697 di
approvazione del Complemento di Programmazione POR Puglia 2000- 2006,
successivamente aggiornato, in base agli adattamenti approvati dal Comitato di
Sorveglianza del 26 settembre 2003, e approvata dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 51 del 10 febbraio 2004;
• legge
Regionale n. 13 del 25 settembre 2000, che disciplina le procedure per
l’attuazione del POR Puglia 2000-2006;
• legge
Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 che disciplina i regimi regionali di
aiuto;
• legge
Regionale 12 aprile 2001, n.11 che disciplina le norme sulla valutazione di
impatto ambientale;
•
deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2004, n. 51 che approva gli
adattamenti del complemento di programmazione approvati dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia del 26 settembre 2003 • deliberazione della Giunta
Regionale 28 ottobre 2004, n. 1577: Atto di indirizzo per l’attuazione dei PIT –
Linee guida