IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
-
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti
regionali.
-
Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004,
n.7 "Statuto della Regione Puglia".
-
Visto l'art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7
"Statuto della Regione Puglia".
-
Vista la Delibera di Giunta Regionale n 192 del -2/03/2005 di adozione del
Regolamento suddetto.
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Art.
1
(Oggetto
e finalità)
1. Il presente regime di aiuto viene istituito al fine di
perseguire l'obiettivo di creare le condizioni economiche per lo sviluppo
imprenditoriale, la crescita delle imprese commerciali aumentandone la
competitività con la riqualificazione e rivitalizzazione del sistema
distributivo anche attraverso l'innovazione tecnologica e favorendo la
promozione delle migliori tecnologie disponibili dal punto di vista
ambientale.
2. Gli aiuti del presente Regolamento sono quelli compatibili con
il mercato comune e non soggetti all'obbligo di notificazione ai sensi di quanto
previsto dagli articoli 87 e 88 del trattato CE.
3. Le norme contenute nel presente Regolamento costituiscono,
altresì, il quadro di riferimento procedurale per l'attivazione delle risorse
finanziarie degli interventi finalizzati all'ampliamento della base produttiva
per il settore delle attività commerciali previsti dal Programma Operativo per
l'utilizzo dei fondi strutturali della Regione Puglia nel periodo 2000 -
2006.
4. Il presente Regolamento disciplina, altresì, gli interventi a
sostegno delle attività produttive nel settore delle attività commerciali
conferiti dallo Stato alla Regione e l'amministrazione del relativo Fondo unico
regionale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n.59).
5. Il dettaglio delle procedure è definito da appositi Bandi per
la presentazione delle domande di agevolazione.
Art. 2
(Dotazione
finanziaria)
1.
Le risorse disponibili sono quelle rivenienti dal POR Puglia 2000/2006, asse IV,
"Sistemi locali di sviluppo", e dal Fondo Unico Regionale.
Art. 3
(Condizioni
e modalità di accesso)
1. Ai fini dell'attuazione del regime d'aiuto la Regione
Puglia provvede ad emanare appositi Bandi, che dovranno essere pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2.
Entro il termine stabilito dai Bandi, i soggetti beneficiari dovranno presentare
la domanda d'accesso, utilizzando esclusivamente appositi moduli predisposti
dalla Regione Puglia.
3.
Per poter accedere alle agevolazioni le imprese devono trovarsi nel pieno e
libero esercizio dei propri diritti non trovandosi in stato di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione
coatta amministrativa o volontaria
Art. 4
(Soggetti
beneficiari)
1.
I destinatari del presente regime di aiuto sono le imprese commerciali in
possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di Piccola e Media
Impresa (PMI) ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea (CE) 2003
n.361 del 6 maggio 2003 e successive modificazioni, operanti nei settori delle
attività commerciali.
2.
I destinatari degli aiuti possono essere imprese singole o
associate.
3.
Per poter accedere alle agevolazioni, le imprese devono essere in regola con i
rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di
livello territoriale.
4.
Le imprese sono quelle che esercitano l'attività commerciale ai sensi della L.R. 11/03 e che esercitano l'attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di vendita sulle aree
pubbliche e di rivendita di giornali e riviste.
5.
I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere
specifiche esclusioni, priorità. I Bandi possono altresì finalizzare
l'agevolazione a specifiche attività commerciali.
Art. 5
(Localizzazione)
1.
I programmi di investimento agevolabili devono riferirsi ad unità locali ubicate
nel territorio della regione Puglia.
Art. 6
(Interventi
ammissibili)
1.
Sono ammissibili i programmi di investimento riguardanti le seguenti tipologie:
realizzazione di un nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento,
ristrutturazione, trasferimento di impianti esistenti.
2.
I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere
importi minimi e massimi degli investimenti ammissibili.
3.
Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di
investimenti che non può riguardare più di una sola unità produttiva e che deve
essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi
produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella
domanda di agevolazione.
4.
Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di
agevolazione.
5.
L'investimento incentivato deve essere mantenuto per almeno cinque anni dalla
relativa data di entrata in funzione.
6.
Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le
modalità riportate in ogni specifico bando, su apposita modulistica o in
conformità alla stessa.
7.
Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono
essere allegate le informazioni antimafia.
8.
Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti
disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando,
la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al
finanziamento. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione
dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti
condizioni:
-
La trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista dal
bando;
-
Spedizione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal
bando;
-
L'incompletezza della domanda nonché dei documenti allegati richiesti, nonché
delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni
conseguenti;
-
La non conformità degli elementi risultanti dalla domanda e la irregolarità
della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di
riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
-
L'utilizzo di modulistica non conforme a quella pubblicata con il
bando.
Art. 7
(Spese
ammissibili)
1.
Sono ammissibili solo le spese effettuate a partire dal giorno successivo a
quello di presentazione del modulo di domanda.
2.
Possono essere ammesse le seguenti spese:
a)
studi e progettazioni; b) macchinari, impianti, attrezzature varie, nuovi di
fabbrica, compresi quelli necessari all'attività amministrativa
dell'impresa;
c)
mezzi mobili non targati, strettamente necessari alla gestione delle attività
purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed
a servizio esclusivo dell'unità oggetto delle
agevolazioni;
d)
programmi informatici connessi alle esigenze produttive e gestionali
dell'impresa;
e)
brevetti e licenze relativi a nuove tecnologie di prodotto e di processo, in
misura congrua e compatibile, utilizzati esclusivamente per l'iniziativa
oggetto della richiesta delle agevolazioni;
f)
opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e infrastrutture
specifiche aziendali.
3. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione
possono prevedere specifiche esclusioni dalle agevolazioni o limiti in
percentuale di particolari tipologie di spese.
Art. 8
(Modalità
istruttoria di valutazione e selezione dei progetti)
La
procedura di selezione delle proposte fa riferimento ad uno schema di
valutazione basato- in accordo con i criteri generali fissati a livello
nazionale ed Europeo in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comunitario di
Sostegno - su una serie di indicatori che definiscono le caratteristiche
rilevanti di queste e che, unitamente alle risultanze delle
istruttorie, ne consentono la collocazione in una graduatoria di
merito.
Gli
indicatori vengono ricavati dalle informazioni contenute nelle proposte con
riferimento a quanto richiesto per la presentazione delle stesse e sono
articolati in categorie ed espressi dai seguenti criteri di
selezione:
A)
Diffusione dell'innovazione tecnologica;
B)
Qualificazione della superficie di vendita;
C)
Tutela dell'ambiente e delle risorse naturali;
D)
Valorizzazione dei centri storici;
E)
Prevalente gestione femminile.
I
singoli bandi prevedranno i valori dei singoli indicatori e le eventuali
maggiorazioni.
Art.
9
(Tipologie
di aiuto)
1.
Le finalità di cui all'articolo 1 e gli interventi ammissibili di cui
all'articolo 6 sono attuati attraverso le seguenti tipologie di
aiuto:
a)
contributo in c/impianti;
b)
contributo in c/esercizio;
c)
contributo in c/interessi.
2.
L'intensità di aiuto, calcolata in Equivalente sovvenzione netta (ESN) e
Equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni tipologia o in caso di
integrazione tra più tipologie, non può eccedere, complessivamente, quelle
previste o approvate dalla Commissione UE, nel rispetto del massimale di aiuto
stabilito per la regione Puglia dalla carta degli aiuti a finalità regionale.
L'intensità di aiuto può essere adeguata automaticamente in base a successive
disposizioni della Commissione UE.
Art. 10
(Valutazione
e selezione dei progetti)
1.
La valutazione dei progetti è effettuata sulla base di criteri generali fissati
a livello nazionale ed Europeo, in coerenza con gli indirizzi del Quadro
Comunitario di Sostegno.
2.
La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura valutativa disciplinata
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).
3.
Le istruttorie tecniche, economiche e finanziarie, nonché l'erogazione degli
aiuti e la gestione dei fondi potranno essere effettuate da soggetti esterni in
possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
4.
La valutazione delle iniziative deve essere diretta a verificare il
perseguimento degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di selezione
devono prevedere l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle
iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e
finanziaria. I criteri di selezione, che devono essere individuati in sede di
Bando, devono prevedere, inoltre, il grado di cantierabilità delle iniziative,
la promozione delle pari opportunità e le azioni a tutela
dell'ambiente.
5.
Le graduatorie devono essere approvate con determinazione dirigenziale e
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 11
(Erogazione
dei contributi)
1.
Della concessione del contributo deve essere data comunicazione alle imprese
interessate.
2.
I Bandi possono prevedere l'erogazione di una prima quota del contributo
concesso a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Puglia irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da
erogare e di durata adeguata.
3.
Nel caso di contributo concesso in conto interessi, tale contributo è messo a
disposizione dalla Regione Puglia in forma attualizzata in un'unica soluzione.
4.
Gli aiuti non possono essere erogati in nessun caso a imprese in crisi ai sensi
degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
5.
Nel caso di revoca o riduzione del contributo la Regione Puglia provvederà con
proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella
graduatoria, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie resesi
disponibili.
Art.
12
(Monitoraggio
dei progetti)
1.
Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il
pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni deve
trasmettere al Soggetto indicato in sede di Bando la documentazione comprovante
l'effettuazione delle spese stesse.
2.
I beneficiari sono tenuti a consentire controlli ed ispezioni disposti dalla
Regione Puglia ed a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione
il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e
quant'altro necessario.
3.
Qualora la gestione delle attività sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 9
del presente Regolamento, a soggetti esterni, detti soggetti verificata la
documentazione finale di spesa dovranno redigere una relazione sullo stato
finale del programma di investimenti, che evidenzi il raggiungimento degli
obiettivi previsti dal programma, i dati relativi agli indicatori di
realizzazione e di risultato, le eventuali variazioni degli indicatori
utilizzati in sede di selezione, nonché l'ammissibilità e la pertinenza dei
costi sostenuti.
4.
La Regione Puglia può disporre accertamenti sull'avvenuta realizzazione del
programma di investimenti anche attraverso la verifica della sussistenza e della
completezza della relazione finale di cui al precedente punto. Pertanto, gli
originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento,
devono essere tenuti dall'impresa a disposizione per gli accertamenti, i
controlli e le ispezioni.
Art. 13
(Cumulo
e revoche)
1.
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni a carico del bilancio
regionale, statale o comunitario concesse per lo stesso programma di
investimenti, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di
detrazione degli utili reinvestiti.
2.
I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere i
seguenti casi di revoca:
-
nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento,
non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di
lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per
il diritto al lavoro dei disabili);
-
qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di
attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni
materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto
dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione
dell'impianto;
-
qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i
termini previsti dai Bandi; possono essere previste proroghe a detti termini,
per casi eccezionali;
-
qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche
appartenenti all'ordinamento
comunitario.
3.
I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere
ulteriori casi di revoca parziale e totale dei contributi
concessi.
Il
presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 " Statuto della Regione
Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
regolamento della Regione Puglia.
Riferimenti
normativi
•
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante
disposizioni generali sui fondi strutturali;
•
regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
luglio 1999 relativo
al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
•
regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante
modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per
quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi
nell’ambito dei Fondi Strutturali;
•
regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per
quanto riguarda l’ammissibilità
delle
spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi
strutturali;
•
regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica
il regolamento
(CE)
n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da
parte dei Fondi strutturali;
•
regolamento (CE) N. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il
regolamento
(CE)
n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese
concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il
regolamento (CE) n. 1145/2003;
•
regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo
all’applicazione
degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese;
•
regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante
modifica del
regolamento
(CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione
agli aiuti alla ricerca e sviluppo;
•
comunicazione (CE) N. 199/C288/02 che definisce le condizioni di esclusione per
difficoltà finanziaria delle imprese;
•
legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 che disciplina i regimi regionali di
aiuto;
•
legge Regionale 12 aprile 2001, n.11 che disciplina le norme sulla valutazione
di impatto ambientale.
•
Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11 “Nuova disciplina del
commercio”.
|