IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali.
- Visto l’art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”.
- Visto l’art.
44, comma 2 della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 369 del
15/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.
EMANA
Il seguente Regolamento:
1. In applicazione dell’art. 3,
co. 1, lett. a) della L.R.
28 maggio 2004, n. 8, per il rilascio della verifica di compatibilità nonché
per il rilascio dell’accreditamento istituzionale sono determinati i seguenti
criteri e parametri distinti per tipologia di attività e struttura.
2. Strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano
prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a ciclo continuativo e/o
diurno: presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di
disabilità fisiche, psichiche, sensoriali.
3. Il fabbisogno è stabilito in misura pari ai posti in
esercizio alla data di entrata in vigore della L.R.
28.5.2004 n. 8, con una maggiorazione del 15% finalizzata al
riequilibrio territoriale in ragione delle liste di attesa che dovessero
verificarsi per ciascun ambito territoriale.
4. Strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano
prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a ciclo continuativo e/o
diurno: strutture riabilitative e psichiatriche.
5. Regime residenziale e semiresidenziale:
3 posti letto ogni 10.000 abitanti per le strutture per acuti e
subacuti (copertura assistenziale per 24 ore) + 0,75 posti letto ogni 10.000
abitanti per le strutture a più elevata intensità assistenziale (con
copertura per 12 ore) + 1 posto letto ogni 10.000 abitanti per le strutture a
minore intensità assistenziale (con copertura per fascia oraria). Tale
fabbisogno è comprensivo di 1 posto ogni 10.000 abitanti per i pazienti dimessi
dagli ospedali psichiatrici per tutte le tipologie di strutture (contingenti per
intensità assistenziale).
Regime diurno:
un centro diurno per ogni distretto fino ad 80.000
abitanti + 1 oltre 80.000.
I trasferimenti saranno autorizzati in altra USL solo nel caso
in cui ciò concorra al riequilibrio territoriale. A tal fine sarà altresì da
considerarsi prioritaria l’autorizzazione alle riconversioni verso strutture
assistenziali di cui vi sia il fabbisogno.
6. Strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano
prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a ciclo continuativo e/o
diurno: strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i
tossicodipendenti
0,35 posti per mille abitanti con collocazione
interdistrettuale e con individuazione delle fasce di utenza della popolazione a
cui sono destinate.
7. Residenze sanitarie assistenziali
0,6 posti letto per mille abitanti, di cui almeno lo 0,2%
dedicato all’assistenza ai pazienti affetti da Morbo di Alzahimer o Demenza
Senile, con compensazione tra AUSL viciniore per realizzare un indice
strutturale di 60 posti letto per unità residenziale, con collocazione
interdistrettuale.
8. Centri residenziali per cure palliative (hospice)
1 posto letto x 10.000 abitanti – DGR n. 1299 del
17.10.2000 e 1980 del 03.12.2002 (normativa rif. D.L. 28.12.98 n. 450 convertito
L. 26.02.99 n. 29 – DMS 05.09.2001), con collocazione distrettuale ed
interdistrettuale.
9. Stabilimenti termali
Nessuna limitazione.
10. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale: specialistica ambulatoriale chirurgica ed
odontoiatrica di cui all’art. 5
comma 1 lett. a) punto 2.2 della L.R.
28.5.2004, n. 8.
11. Il fabbisogno attuale viene considerato pari al numero di
strutture territoriali già autorizzate all’esercizio e delle eventuali ulteriori
necessità evidenziate dalle Aziende USL.
12. Centri di procreazione medicalmente assistita: per le
strutture pubbliche si rimanda al Piano di Riordino Ospedaliero – per le
strutture private: le strutture attualmente funzionanti ed iscritte nell’elenco
predisposto ai sensi dell’Ordinanza ministeriale del 5/3/97.
13. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale: diagnostica per immagini, con utilizzo
delle grandi macchine (TAC – RMN – PET)
TAC: 1 x 80.000 abitanti su base distrettuale, escluse
quelle delle A.O. e IRCCS.
RMN: 1 x 150.000 abitanti su base distrettuale,
escluse quelle delle A.O. e IRCCS.
PET 4 ciclotroni e 10 postazioni, di cui 6
pubbliche.
GAMMA KNIFE (GK): 1 ogni 2.000.000 di
abitanti.
14. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale: radioterapia
15. Servizi individuati nel PIANO DI RIORDINO OSPEDALIERO ivi
comprese le strutture private autorizzate per la disciplina di oncologia
16. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale: medicina nucleare in vivo
17. Servizi individuati nel PIANO DI RIORDINO OSPEDALIERO.
Strutture private: una per USL.
18. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale: dialisi
19. L’incremento/pmp di pazienti da avviare all’emodialisi si
calcola in considerazione di una percentuale di crescita annua dell’incidenza
pari al 2,8% (media periodo 1998-2000) dei pazienti già in trattamento, secondo
dati di prevalenza per luogo di residenza. Il fabbisogno di Posti tecnici (Reni
Artificiali) viene calcolato considerando un rapporto di utilizzo pari a R.A.
1:3,5 pz., con un incremento pari al 10% per garantire un’adeguata riserva per
rientri ed urgenze, per il quale si fa rinvio all’emanando Piano di settore.
20. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale: terapia iperbarica
Una struttura ogni cinquecentomila abitanti, di cui almeno una
per Provincia.
21. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale: consultoriale familiare
Un consultorio ogni 20.000 abitanti, fatte salve diverse
determinazioni da parte delle AA.SS.LL. e dei Comuni in sede di approvazione dei
Piani di zona in ragione della ottimizzazione dei livelli prestazionali di dette
strutture.
1. Ai fini del rilascio dell’accreditamento
istituzionale per le strutture individuate dall’art.5,
co. 1, lett. b) punto 1.2., della L.R.
28 maggio 2004, n. 8, il fabbisogno, in fase di prima applicazione, è
riferito al numero delle strutture già autorizzate ed in esercizio alla data di
entrata in vigore della stessa legge.
1. Per le strutture e/o le attività
eccedenti il suddetto fabbisogno sono escluse dal processo di accreditamento
previsto dalla L.R.
28 maggio 2004, n. 8, ed i relativi oneri non potranno, in nessun caso,
essere posti a carico del S.S.R.
Art. 4
1. In prima applicazione del presente
Regolamento si procederà prioritariamente ad autorizzare progetti finalizzati ad
un’azione di riequilibrio territoriale.
Il presente regolamento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art.
53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 " Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione
Puglia.
Dato a
Bari, addì 6 aprile 2005