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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2005
Numero
15
Data
06/04/2005
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della L.R. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie
Note
Pubblicato nel B.U. r. Puglia 15 aprile 2005, n. 56.
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

 

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.

 

- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

 

- Visto l’art. 44, comma 2 della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

 

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 369 del 15/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.

 

 

EMANA

 

 

Il seguente Regolamento:

 

Art. 1

 

1. In applicazione dell’art. 3, co. 1, lett. a) della L.R. 28 maggio 2004, n. 8, per il rilascio della verifica di compatibilità nonché per il rilascio dell’accreditamento istituzionale sono determinati i seguenti criteri e parametri distinti per tipologia di attività e struttura.

 

2. Strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a ciclo continuativo e/o diurno: presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali.

 

3. Il fabbisogno è stabilito in misura pari ai posti in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. 28.5.2004  n. 8, con una maggiorazione del 15% finalizzata al riequilibrio territoriale in ragione delle liste di attesa che dovessero verificarsi per ciascun ambito territoriale.

 

4. Strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a ciclo continuativo e/o diurno: strutture riabilitative e psichiatriche.

 

5. Regime residenziale e semiresidenziale:

 

3 posti letto ogni 10.000 abitanti per le strutture per acuti e subacuti (copertura assistenziale per 24 ore) + 0,75 posti letto ogni 10.000 abitanti per le strutture a più elevata intensità assistenziale (con  copertura per 12 ore) + 1 posto letto ogni 10.000 abitanti per le strutture a minore intensità assistenziale (con  copertura per fascia oraria). Tale fabbisogno è comprensivo di 1 posto ogni 10.000 abitanti per i pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici per tutte le tipologie di strutture (contingenti per intensità assistenziale).

   Regime diurno:

   un centro diurno per ogni distretto fino ad 80.000 abitanti + 1 oltre 80.000.

I trasferimenti saranno autorizzati in altra USL solo nel caso in cui ciò concorra al riequilibrio territoriale. A tal fine sarà altresì da considerarsi prioritaria l’autorizzazione alle riconversioni verso strutture assistenziali di cui vi sia il fabbisogno.

 

6. Strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a ciclo continuativo e/o diurno: strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i tossicodipendenti

0,35 posti per mille abitanti con collocazione interdistrettuale e con individuazione delle fasce di utenza della popolazione a cui sono destinate.

 

7. Residenze sanitarie assistenziali

0,6 posti letto per mille abitanti, di cui almeno lo 0,2% dedicato all’assistenza ai pazienti affetti da Morbo di Alzahimer o Demenza Senile, con compensazione tra AUSL viciniore per realizzare un indice strutturale di 60 posti letto per unità residenziale, con collocazione interdistrettuale.

  

8. Centri residenziali per cure palliative (hospice)

   1 posto letto x 10.000 abitanti – DGR n. 1299 del 17.10.2000 e 1980 del 03.12.2002 (normativa rif. D.L. 28.12.98 n. 450 convertito L. 26.02.99 n. 29 – DMS 05.09.2001), con collocazione distrettuale ed interdistrettuale.

 

9. Stabilimenti termali

   Nessuna limitazione.

 

10. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: specialistica ambulatoriale chirurgica ed odontoiatrica di cui all’art. 5 comma 1 lett. a) punto 2.2 della L.R. 28.5.2004, n. 8.

11. Il fabbisogno attuale viene considerato pari al numero di strutture territoriali già autorizzate all’esercizio e delle eventuali ulteriori necessità evidenziate dalle Aziende USL.

 

12. Centri di procreazione medicalmente assistita: per le strutture pubbliche si rimanda al Piano di Riordino Ospedaliero – per le strutture private: le strutture attualmente funzionanti ed iscritte nell’elenco predisposto ai sensi dell’Ordinanza ministeriale del 5/3/97.

 

13. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC – RMN – PET)

 

  TAC: 1 x 80.000 abitanti su base distrettuale, escluse quelle delle A.O. e IRCCS.

   RMN: 1 x 150.000 abitanti su base distrettuale, escluse quelle delle A.O. e IRCCS.

   PET 4 ciclotroni e 10 postazioni, di cui 6 pubbliche.

   GAMMA KNIFE (GK): 1 ogni 2.000.000 di abitanti.

 

14. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: radioterapia

 

15. Servizi individuati nel PIANO DI RIORDINO OSPEDALIERO ivi comprese le strutture private autorizzate per la disciplina di oncologia

 

16. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: medicina nucleare in vivo

17. Servizi individuati nel PIANO DI RIORDINO OSPEDALIERO. Strutture private: una per USL.

 

18. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: dialisi

 

19. L’incremento/pmp di pazienti da avviare all’emodialisi si calcola in considerazione di una percentuale di crescita annua dell’incidenza pari al 2,8% (media periodo 1998-2000) dei pazienti già in trattamento, secondo dati di prevalenza per luogo di residenza. Il fabbisogno di Posti tecnici (Reni Artificiali) viene calcolato considerando un rapporto di utilizzo pari a R.A. 1:3,5 pz., con un incremento pari al 10% per garantire un’adeguata riserva per rientri ed urgenze, per il quale si fa rinvio all’emanando Piano di settore.

 

20. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: terapia iperbarica

  

Una struttura ogni cinquecentomila abitanti, di cui almeno una per Provincia.

 

21. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: consultoriale familiare

 

 Un consultorio ogni 20.000 abitanti, fatte salve diverse determinazioni da parte delle AA.SS.LL. e dei Comuni in sede di approvazione dei Piani di zona in ragione della ottimizzazione dei livelli prestazionali di dette strutture.

 

Art. 2

 

1. Ai fini del rilascio dell’accreditamento istituzionale per le strutture individuate dall’art.5, co. 1, lett. b) punto 1.2., della L.R. 28 maggio 2004, n. 8, il fabbisogno, in fase di prima applicazione, è riferito al numero delle strutture già autorizzate ed in esercizio alla data di entrata in vigore della stessa legge.

 

Art. 3

 

1. Per le strutture e/o le attività eccedenti il suddetto fabbisogno sono escluse dal processo di accreditamento previsto dalla L.R. 28 maggio 2004, n. 8, ed i relativi oneri non potranno, in nessun caso, essere posti a carico del S.S.R.

 

Art. 4

 

1. In prima applicazione del presente Regolamento si procederà prioritariamente ad autorizzare progetti finalizzati ad un’azione di riequilibrio territoriale.

 

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 " Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

 

 

       Dato a Bari, addì 6 aprile 2005