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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2005
Numero
7
Data
18/03/2005
Abrogato
 
Materia
Industria
Titolo
Delibera di G. r. n. 2088 del 29.12.2004 - L.r. n. 10/04 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per il sostegno agli investimenti in servizi reali alle imprese
Note
Pubblicato nel B.U. R. Puglia 23 marzo 2005, n. 44.
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTEDELLA GIUNTA REGIONALE


- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.


- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".


- Visto l'art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione Puglia".


- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 186 del -2/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.


EMANA


il seguente Regolamento:


 

 In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 della Regione Puglia, il presente Regolamento rende operativo il regime di aiuto regionale denominato "Sostegno agli investimenti in servizi reali alle Imprese".

Art. 1

Oggetto e finalità


Il rafforzamento ed il consolidamento del sistema imprenditoriale regionale e dei sistemi produttivi locali è uno degli obiettivi strategici fissati dalla Regione Puglia nel proprio piano di sviluppo, obiettivo da raggiungere attraverso un insieme di azioni a sostegno degli investimenti, materiali ed immateriali, dell'accesso al credito, della diffusione di servizi reali qualificati ed altamente specializzati, della creazione di nuova impresa, in un'ottica di contemporanea crescita di efficienza e protezione dell'ambiente.


Nello specifico si intende stimolare la diffusione della domanda di servizi reali qualificati, da parte delle PMI, in relazione alle relative capacità di presidio dei processi di internazionalizzazione, di gestione delle tematiche ambientali e di e-business, al fine di rafforzare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali e del sistema imprenditoriale regionale, di fronte all'evoluzione del mercato globale.

 

Art. 2

Campo di applicazione e dotazione finanziaria


Incentivare l'accesso ai servizi reali per le Piccole e Medie Imprese, in base alle modalità previste dalla normativa regionale di riferimento, ed in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, rispetto ai seguenti ambiti specifici di intervento:


- sistemi certificati di gestione ambientale ed etica;


- programmi d'internazionalizzazione e di marketing internazionale;


- applicazioni e-business.


Priorità deve essere assegnata all'incentivazione di domande espresse da raggruppamenti di imprese e da quelle che intendano realizzare un progetto coerente ed organico di internazionalizzazione.


Le risorse disponibili sono quelle rivenienti dal P.O.R. Puglia 2000/2006 asse IV Sistemi Locali di Sviluppo e dal Fondo Unico Regionale.




Art. 3

Tipologia di aiuto ed interventi ammissibili


Possono essere finanziati interventi di consulenza specialistica per:


- l'adozione di sistemi certificati di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001, ECOLABEL) ;


- l'adozione di sistemi di certificazione etica e sociale (SA 8000);


- lo sviluppo di programmi di internazionalizzazione, attraverso progetti di collaborazione industriale con partner esteri (partnership, joint ventures, sfruttamento di brevetti e tecnologie etc..), funzionali al potenziamento della competitività del sistema di offerta aziendale all'estero, che prevedono indagini sul campo di prodotto/mercato, studi di pre-fattibilità e/o fattibilità, servizi di assistenza tecnica e di tutoraggio;


- lo sviluppo e la realizzazione di programmi di marketing internazionale, finalizzati a garantire il presidio stabile dell'impresa nei mercati esteri, che prevedono indagini sul campo di prodotto/mercato, partecipazioni a fiere e/o eventi internazionali, progettazioni di iniziative coordinate di promozione e comunicazione, in particolare attraverso la creazione ed al lancio di marchi collettivi;


- lo sviluppo di servizi ed applicazioni di e-business, quali: consulenze specialistiche per lo sviluppo e la personalizzazione dell'applicazione, la gestione e la sicurezza delle transazioni economiche su rete telematiche (ad esempio: applicazioni di e-commerce, applicazioni business-to-business, etc.) e per l'integrazione di questa con gli altri sistemi informativi aziendali (ad esempio: gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM).


Art. 4

Soggetti beneficiari


Piccole e Medie Imprese (PMI), in forma singola e associata in forma consortile, titolari di partita IVA, iscritte al registro delle imprese e appartenenti alle sezioni ISTAT '91: C, D, E * ed F delle attività economiche e alle sezioni dei servizi di cui all'allegato 2 della circolare n° 234363 del 20/11/97, definite ai sensi della normativa comunitaria vigente ed ai sensi del D.M. 18/09/97 e 27/10/97 e D.M. 08/05/2000, nonché le imprese artigiane definite ai sensi della Legge n. 443/1985.


Le imprese devono avere sede operativa localizzata nel territorio della Regione Puglia, censita regolarmente presso la CCIAA.


Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data di sottoscrizione della domanda presentazione della domanda o di fruizione del contributo, sono sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria.


Nel caso di consorzi, questi devono essere costituiti da PMI che soddisfino singolarmente le condizioni di ammissibilità previste dal regolamento e che siano aggregate in un'ottica di filiera.


Le condizioni di ammissibilità alla candidatura devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.

__________
* Ad esclusione degli interventi per la produzione di energia eolica e da biomasse.


Art. 5

Spese ammissibili


Sono considerate ammissibili a contributo le spese per l'acquisto di servizi di consulenza specialistici, che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono compresi nelle spese di funzionamento dell'impresa, come, a titolo d'esempio, la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.


Sono escluse dall'ammissibilità al finanziamento interventi e spese che abbiano avuto inizio prima della richiesta di agevolazione.


La prestazione di consulenza dev'essere effettuata attraverso l'utilizzo di esperti nel settore specifico di intervento, appartenenti al soggetto giuridico esterno, indicato dal destinatario finale nella propria domanda di candidatura, il cui costo giornaliero non potrà superare i parametri massimi che verranno fissati nell'attuazione delle singole azioni.


Nel caso specifico di partecipazioni a fiere ed esposizioni, sono ammissibili, inoltre, i costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand, sempre nella misura massima del 50% dei costi effettivamente sostenuti. Tale esenzione si applica esclusivamente alla prima partecipazione del soggetto beneficiario dell'aiuto ad una determinata fiera o esposizione.


Art. 6

Intensità d'aiuto e durata delle attività


I costi effettivamente sostenuti per i servizi di consulenza connessi con la realizzazione degli interventi previsti nelle singole misure agevolative, sono finanziabili mediante contributo, in conto esercizio, nella misura del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.


La durata delle attività ammesse a finanziamento dovrà essere specificata in ogni singolo bando e comunque non potrà essere superiore ai 12 (dodici) mesi dalla comunicazione di ammissibilità al beneficio.


Art. 7

Modalità di ammissione all'agevolazione


L'attuazione delle singole azioni agevolative potrà essere effettuata oltre che dalla Regione Puglia- Assessorato alla Promozione Industriale- Settore Artigianato e PMI, anche da soggetti attuatori esterni, in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.


Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando, su apposita modulistica, o in conformità allo stesso, forniti dalla Regione Puglia Assessorato alla Promozione Industriale- Settore Artigianato e PMI o dal soggetto attuatore.

 

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.


Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando di candidatura, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento.


Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:


a) la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando;


b) l'incompletezza della domanda nonché dei documenti allegati richiesti, nonché le dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;


c) la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;


d) l'utilizzo di modulistica non conforme a quella distribuita dalla Regione Puglia e/o dal soggetto attuatore .


Art. 8

Modalità Istruttoria di valutazione e selezione dei progetti


La valutazione dei progetti deve essere effettuata sulla base di criteri generali fissati a livello nazionale ed Europeo, in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno.


L'attività istruttoria di valutazione e selezione delle candidature, sarà effettuata da parte del soggetto attuatore, secondo i tempi e periodicità che verranno fissati per ogni singola azione nel relativo bando, e sarà diretta a verificare:

a) l'utilità del progetto per l'innovazione dell'azienda nel campo ambientale e/o di mercato in ambito internazionale e/o di processo attraverso tecnologie info-telematiche;


b) la capacità finanziaria dell'impresa a realizzare il progetto;


c) la congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione degli interventi.


La selezione delle candidature sarà basata su un meccanismo di premialità a cui potranno concorre, a seconda della specifica azione agevolativa, i singoli indici:


P1-Indice di certificazione ambientale ed etica


Progetti che prevedono il raggiungimento ex novo della Certificazione Ambientale (Iso 14001, EMAS o Ecolabel) con priorità assegnabile a:


- Progetti presentati da imprese le cui attività sono soggette a VIA (valutazione di impatto ambientale) obbligatoria secondo quanto previsto dalla secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.


- Progetti presentati da imprese le cui attività sono soggette a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (valutazione di impatto ambientale) secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente .

Progetti che prevedono il raggiungimento ex novo della Certificazione Etica (SA 8000).


P2 - Indice di internazionalizzazione di sistema


Progetti che prevedono interventi organici e funzionali di internazionalizzazione e/o marketing internazionale, con priorità assegnabile a:


- Progetti che prevedono il lancio di nuovi marchi collettivi.


- Progetti di internazionalizzazione e/o marketing internazionale che prevedono l'aggregazione di imprese.


- Progetti relativi a programmi di internazionalizzazione e/o marketing internazionale in Aree Paese inserite nel Programma di Promozione Internazionale della Regione Puglia Assessorato Promozione Industriale.


P3 - Indice di Innovazione Tecnologica


Progetti che prevedono l' integrazione dell'infrastruttura tecnologica telematica con applicazioni di e-business con priorità, non esclusiva, verso :


- Integrazione con l'applicazione di Gestione del Magazzino.


- Integrazione con l'applicazione di Gestione Amministrazione.


- Integrazione con applicativi avanzati (es.: Customer Relationship Management, Business Intelligence).


- Integrazione con i partner commerciali (fornitori merci e/o Servizi Logistici).


- Progetti che prevedono sviluppi di siti internet di e-Commerce strutturati con


   - Motore di Ricerca interno.


   - Identificazione Utente.


   - Versioni del sito in almeno un'altra lingua, oltre l'italiano, con l'utilizzo di più valute.


   - Autenticazione dell'identità del sito, ovvero autenticazione della Società o della Organizzazione che possiede e gestisce il sito ovvero crittazione delle informazioni grazie al protocollo SSL (Secure Sockets Layer).

 

P4 - Indice di Premialità di Pari Opportunità


Assegnabile se l'impresa è a "prevalente partecipazione femminile".


Le imprese a prevalente partecipazione femminile sono:


a) le imprese individuali in cui il titolare sia una donna;


b) le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;


c) le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote del capitale e costituiscono almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione).


Il requisito della partecipazione femminile nell'impresa deve sussistere al momento della presentazione della domanda ed essere mantenuto per un periodo di almeno 2 (due) anni a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione, pena la revoca dell'agevolazione medesima.


P5 - Indice di Capacità finanziaria


La capacità finanziaria dell'impresa a realizzare il progetto potrà essere valutata, attraverso il calcolo degli indici riclassificati riferiti all'ultimo bilancio d'esercizio che permettano di valutare la capacità economica e alla solidità finanziaria, del soggetto candidato al beneficio.


Nel caso di consorzi di imprese gli indici di capacità finanziaria devono essere calcolati per ogni singola impresa aderente al consorzio.


Nell'ambito dell'istruttoria di valutazione delle candidature, il soggetto attuatore provvederà alla verifica di congruità tecnico-economica degli interventi richiesti ad agevolazione, provvedendo alla convalida o alla rivalutazione economica degli stessi al fine dell' assegnazione del contributo.


Le graduatorie devono essere approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.


Art. 9

Modalità di erogazione e di recupero del contributo


Il contributo sarà corrisposto da parte della Regione Puglia - Assessorato alla Promozione Industriale - Settore Artigianato e PMI in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito del controllo amministrativo-contabile e tecnico di congruità, eseguito da parte del soggetto attuatore.


Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs 1/9/93, n.385, sullo stesso importo.


In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi delle misure agevolative, nonchè delle risorse ancora disponibili.


Art. 10

Modifiche e variazioni


Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo al soggetto attuatore, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.

 

Qualora tali variazioni incidano oltre il limite del 20% (venti per cento) sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.


Art. 11

Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese


L'ammissibilità delle spese è disciplinata dalla normativa comunitaria di riferimento (Reg. (CE) n. 1260/99 (Regolamento generale), dalle successive disposizioni comunitarie di applicazione e dal Reg. (CE) n. 448/2004 del 10/07/2004 che modifica il Reg. (CE) n. 1685/2000 del 28.07.2000).


Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione di consulenza specialistica, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.


Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.


L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale o, nei regimi di aiuto, dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.
Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, secondo gli schemi forniti dal soggetto attuatore, ove risulti, tra l'altro, che:


- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia

fiscale;

- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;


- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;


- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);


- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);


- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.


Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.


Art. 12

Cumulo e revoche


Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni a carico del bilancio regionale, statale o comunitario concesse per lo stesso programma di investimenti, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di detrazione degli utili reinvestiti.


I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:


- nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo l999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);


- qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di 5(cinque) anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;


- qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai Bandi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali, di durata non superiore a 6 (sei) mesi;


- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.


Gli aiuti non possono essere erogati in nessun caso a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.


I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.


Art. 13

Modalità di controllo e monitoraggio


Il soggetto attuatore si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio della misura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito.


I controlli potranno essere effettuati oltre che dal soggetto attuatore, dai funzionari della Regione Puglia, dello Stato Italiano e dall'Unione Europea.


L'impresa beneficiaria del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.


L'impresa dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 “ Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 18 marzo 2005




Riferimenti normativi:

regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR);

regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali;

regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

regolamento (CE) N. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;

regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese,

comunicazione (CE) N. 199/C288/02 che definisce le condizioni di esclusione per difficoltà finanziaria delle imprese;

decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 28.12.2000, che definisce le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

legge Regionale 12 aprile 2001, n.11 che disciplina le norme sulla valutazione di impatto ambientale;

legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 che disciplina i regimi regionali di aiuto.