IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999
n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'
emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto
l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Visto
l'art.
44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Vista
la Delibera di Giunta Regionale n 187 del -2/03/2005 di adozione del Regolamento
suddetto.
EMANA
il seguente Regolamento:
In attuazione di quanto disposto
dall'articolo 4 della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 della Regione
Puglia, il presente Regolamento rende operativo il regime di aiuto regionale
denominato "Ampliamento della
base
produttiva".
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente regime di aiuto viene
istituito al fine di perseguire l'obiettivo di creare le condizioni economiche
per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita produttiva aumentando la
competitività e la produttività delle filiere produttive, anche attraverso
l'innovazione tecnologica, e favorendo la promozione delle migliori tecnologie
disponibili dal punto di vista ambientale.
2. Gli aiuti del presente Regolamento sono quelli
compatibili con il mercato comune e non soggetti all'obbligo di notificazione ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del trattato CE.
3. Le norme contenute nel presente Regolamento
costituiscono, altresì, il quadro di riferimento procedurale per l'attivazione
delle risorse finanziarie degli interventi finalizzati all'ampliamento della
base produttiva per i settori delle attività manifatturiere, estrattive, delle
costruzioni e dei servizi alle imprese previsti dal Programma Operativo per
l'utilizzo dei fondi strutturali della Regione Puglia nel periodo 2000 -
2006.
4. Il presente Regolamento disciplina, altresì, gli
interventi a sostegno delle attività produttive nei settori delle attività
manifatturiere, estrattive, delle costruzioni e dei servizi alle imprese
conferiti dallo Stato alla Regione e l'amministrazione del relativo Fondo unico
regionale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n.59).
5. Il dettaglio delle procedure è definito da appositi
Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione.
Art. 2
(Dotazione finanziaria)
1. Le risorse disponibili sono quelle
rivenienti dal POR Puglia 2000/2006, asse IV, "Sistemi locali di sviluppo", e
dal Fondo Unico Regionale.
Art. 3
(Condizioni e modalità di accesso)
1. Ai fini dell'attuazione del regime
d'aiuto la Regione Puglia provvede ad emanare appositi Bandi, che dovranno
essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. Entro il termine stabilito dai Bandi, i soggetti beneficiari
dovranno presentare la domanda d'accesso, utilizzando esclusivamente appositi
moduli predisposti dalla Regione Puglia.
3. Per poter accedere alle agevolazioni le imprese devono
trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non trovandosi in stato
di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria
Art. 4
(Soggetti beneficiari)
1. I destinatari del presente regime di
aiuto sono le imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione
comunitaria di Piccola e Media Impresa (PMI) ai sensi della raccomandazione
della Commissione Europea (CE) 2003 n.361 del 6 maggio 2003 e successive
modificazioni, operanti nei settori delle attività manifatturiere, estrattive,
delle costruzioni e dei servizi alle imprese.
2. I destinatari degli aiuti possono essere imprese singole
o associate in forma consortile.
3. Per poter accedere alle agevolazioni, le imprese devono
essere in regola con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le
contrattazioni collettive di livello territoriale.
Art. 5
(Localizzazione)
1. I programmi di investimento agevolabili devono riferirsi ad
unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.
Art. 6
(Interventi ammissibili)
1. Sono ammissibili i programmi di
investimento riguardanti le seguenti tipologie: realizzazione di un nuovo
impianto produttivo, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione,
riconversione, riattivazione, trasferimento di impianti produttivi
esistenti.
2. I Bandi per la presentazione delle domande di
agevolazione possono prevedere importi minimi e massimi degli investimenti
ammissibili.
2. Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata
ad un programma di investimenti che non può riguardare più di una sola unità
produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a
conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati
dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione.
3. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più
domande di agevolazione.
4. L'investimento incentivato deve essere mantenuto per
almeno cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione.
Art. 7
(Spese ammissibili)
1. Sono ammissibili solo le spese
effettuate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo
di domanda.
2. Possono essere ammesse le seguenti spese:
a) studi e progettazioni;
b) macchinari, impianti, attrezzature varie, nuovi di
fabbrica, compresi quelli necessari all'attività amministrativa
dell'impresa;
c) mezzi mobili non targati, strettamente necessari al
ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione,
identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle
agevolazioni;
d) programmi informatici connessi alle esigenze produttive
e gestionali dell'impresa;
e) brevetti e licenze relativi a nuove tecnologie di
prodotto e di processo, in misura congrua e compatibile, utilizzati
esclusivamente per l'iniziativa oggetto della richiesta delle agevolazioni;
f) opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e
infrastrutture specifiche aziendali;
g) suolo aziendale.
3. I Bandi per la presentazione delle domande di
agevolazione possono prevedere specifiche esclusioni dalle agevolazioni di
particolari spese.
Art. 8
(Tipologie di aiuto)
1. Le finalità di cui all'articolo 1 e
gli interventi ammissibili di cui all'articolo 6 sono attuati attraverso le
seguenti tipologie di aiuto:
a) contributo in c/impianti;
b) contributo in c/esercizio;
c) contributo in c/interessi;
d) sostegno allo sviluppo del capitale umano.
2. L'intensità di aiuto, calcolata in Equivalente
sovvenzione netta (ESN) e Equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni
tipologia o in caso di integrazione tra più tipologie, non può eccedere,
complessivamente, quelle previste o approvate dalla Commissione UE, nel rispetto
del massimale di aiuto stabilito per la regione Puglia dalla carta degli aiuti a
finalità regionale. L'intensità di aiuto può essere adeguata automaticamente in
base a successive disposizioni della Commissione UE.
Art. 9
(Valutazione e selezione dei progetti)
1. La valutazione dei progetti è
effettuata sulla base di criteri generali fissati a livello nazionale ed
Europeo, in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno.
2. La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura
valutativa disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese).
3. Le istruttorie tecniche, economiche e finanziarie,
nonché l'erogazione degli aiuti e la gestione dei fondi potranno essere
effettuate da soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnici,
organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria.
4. La valutazione delle iniziative deve essere diretta a
verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di
selezione devono prevedere l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente
delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica
e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di
mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione. I criteri di selezione, che devono essere individuati
in sede di Bando, devono prevedere, inoltre, il grado di cantierabilità delle
iniziative, la promozione delle pari opportunità e le azioni a tutela
dell'ambiente.
5. Le graduatorie devono essere approvate con
determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Art. 10
(Erogazione dei contributi)
1. Della concessione provvisoria del
contributo deve essere data comunicazione alle imprese interessate.
2. I Bandi possono prevedere l'erogazione di una prima
quota del contributo concesso a titolo di anticipazione, previa presentazione di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Puglia
irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari
alla somma da erogare e di durata adeguata.
3. Nel caso di contributo concesso in conto interessi, tale
contributo è messo a disposizione dalla Regione Puglia in forma attualizzata in
un'unica soluzione.
4. Gli aiuti non possono essere erogati in nessun caso a
imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per
il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
5. Nel caso di revoca o riduzione del contributo la Regione
Puglia provvederà con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli
aventi diritto nella graduatoria, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie
resesi disponibili.
Art. 11
(Monitoraggio dei progetti)
1. Dopo l'ultimazione del programma di
investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa
beneficiaria delle agevolazioni deve trasmettere al Soggetto indicato in sede di
Bando la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse.
2. I beneficiari sono tenuti a consentire controlli ed
ispezioni disposti dalla Regione Puglia ed a fornire ogni opportuna
informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e
contabile, la strumentazione e quant'altro necessario.
3. Qualora la gestione delle attività sia stata affidata,
ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento, a soggetti esterni, detti
soggetti verificata la documentazione finale di spesa dovranno redigere una
relazione sullo stato finale del programma di investimenti, che evidenzi il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, i dati relativi agli
indicatori di realizzazione e di risultato, le eventuali variazioni degli
indicatori utilizzati in sede di selezione, nonché l'ammissibilità e la
pertinenza dei costi sostenuti.
4. La Regione Puglia può disporre accertamenti
sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti anche attraverso la
verifica della sussistenza e della completezza della relazione finale di cui al
precedente punto. Pertanto, gli originali dei documenti di spesa e di quelli
attestanti l'avvenuto pagamento, devono essere tenuti dall'impresa a
disposizione per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni.
Art. 12
(Cumulo e revoche)
1. Il contributo non è cumulabile con
altre agevolazioni a carico del bilancio regionale, statale o comunitario
concesse per lo stesso programma di investimenti, fatta eccezione per quanto
eventualmente previsto in materia di detrazione degli utili reinvestiti.
2. I Bandi per la presentazione delle domande di
agevolazione devono prevedere i seguenti casi di revoca:
- nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento
ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di
sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12
marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche
mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le
immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è
stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in
funzione dell'impianto;
- qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga
ultimato entro i termini previsti dai Bandi; possono essere previste proroghe a
detti termini, per casi eccezionali;
- qualora siano gravemente violate specifiche norme
settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario. 3.
3. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione
possono prevedere ulteriori casi di revoca parziale e totale dei contributi
concessi.
Il presente Regolamento sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione
Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Puglia.
Dato a
Bari, addì 18marzo 2005
Riferimenti normativi
• regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21
giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi
strutturali;
• regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR);
• regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2
marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del
Consiglio per quanto riguarda i sistemi di
gestione e di controllo dei contributi concessi
nell’ambito dei Fondi Strutturali;
• regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28
luglio 2000 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto
riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai
Fondi strutturali;
• regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27
giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le
norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi
strutturali;
• regolamento (CE) N. 448/2004 della Commissione del 10
marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi
strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;
• regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12
gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese;
• regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25
febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto
concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e
sviluppo;
• comunicazione (CE) N. 199/C288/02 che definisce le
condizioni di esclusione per difficoltà
finanziaria delle imprese;
• legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 che disciplina
i regimi regionali di aiuto;
• legge Regionale 12 aprile 2001, n.11 che disciplina le
norme sulla valutazione di impatto ambientale.