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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2005
Numero
8
Data
18/03/2005
Abrogato
 
Materia
Industria
Titolo
Delibera di G.R. n° 2086 del 29/12/2004 - L.R. n° 10/04 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per interventi di ampliamento della base produttiva
Note
Pubblicato nel B.U. R.Puglia 23 marzo 2005, n. 44.
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.


- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".


- Visto l'art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione Puglia".


- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 187 del -2/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.


EMANA


il seguente Regolamento:


 

 

   In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 della Regione Puglia, il presente Regolamento rende operativo il regime di aiuto regionale denominato "Ampliamento della

base produttiva".

Art. 1

(Oggetto e finalità)


1. Il presente regime di aiuto viene istituito al fine di perseguire l'obiettivo di creare le condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita produttiva aumentando la competitività e la produttività delle filiere produttive, anche attraverso l'innovazione tecnologica, e favorendo la promozione delle migliori tecnologie disponibili dal punto di vista ambientale.


2. Gli aiuti del presente Regolamento sono quelli compatibili con il mercato comune e non soggetti all'obbligo di notificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del trattato CE.


3. Le norme contenute nel presente Regolamento costituiscono, altresì, il quadro di riferimento procedurale per l'attivazione delle risorse finanziarie degli interventi finalizzati all'ampliamento della base produttiva per i settori delle attività manifatturiere, estrattive, delle costruzioni e dei servizi alle imprese previsti dal Programma Operativo per l'utilizzo dei fondi strutturali della Regione Puglia nel periodo 2000 - 2006.


4. Il presente Regolamento disciplina, altresì, gli interventi a sostegno delle attività produttive nei settori delle attività manifatturiere, estrattive, delle costruzioni e dei servizi alle imprese conferiti dallo Stato alla Regione e l'amministrazione del relativo Fondo unico regionale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59).


5. Il dettaglio delle procedure è definito da appositi Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione.


Art. 2

(Dotazione finanziaria)


1. Le risorse disponibili sono quelle rivenienti dal POR Puglia 2000/2006, asse IV, "Sistemi locali di sviluppo", e dal Fondo Unico Regionale.


Art. 3

(Condizioni e modalità di accesso)


1. Ai fini dell'attuazione del regime d'aiuto la Regione Puglia provvede ad emanare appositi Bandi, che dovranno essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

2. Entro il termine stabilito dai Bandi, i soggetti beneficiari dovranno presentare la domanda d'accesso, utilizzando esclusivamente appositi moduli predisposti dalla Regione Puglia.


3. Per poter accedere alle agevolazioni le imprese devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria


Art. 4

(Soggetti beneficiari)


1. I destinatari del presente regime di aiuto sono le imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di Piccola e Media Impresa (PMI) ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea (CE) 2003 n.361 del 6 maggio 2003 e successive modificazioni, operanti nei settori delle attività manifatturiere, estrattive, delle costruzioni e dei servizi alle imprese.


2. I destinatari degli aiuti possono essere imprese singole o associate in forma consortile.


3. Per poter accedere alle agevolazioni, le imprese devono essere in regola con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale.


Art. 5

(Localizzazione)

 

1. I programmi di investimento agevolabili devono riferirsi ad unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.


Art. 6

(Interventi ammissibili)


1. Sono ammissibili i programmi di investimento riguardanti le seguenti tipologie: realizzazione di un nuovo impianto produttivo, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, trasferimento di impianti produttivi esistenti.


2. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere importi minimi e massimi degli investimenti ammissibili.


2. Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti che non può riguardare più di una sola unità produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione.


3. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.


4. L'investimento incentivato deve essere mantenuto per almeno cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione.


Art. 7

(Spese ammissibili)


1. Sono ammissibili solo le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo di domanda.


2. Possono essere ammesse le seguenti spese:


a) studi e progettazioni;


b) macchinari, impianti, attrezzature varie, nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa;


c) mezzi mobili non targati, strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;


d) programmi informatici connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;


e) brevetti e licenze relativi a nuove tecnologie di prodotto e di processo, in misura congrua e compatibile, utilizzati esclusivamente per l'iniziativa oggetto della richiesta delle agevolazioni;


f) opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e infrastrutture specifiche aziendali;


g) suolo aziendale.


3. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere specifiche esclusioni dalle agevolazioni di particolari spese.


Art. 8

(Tipologie di aiuto)


1. Le finalità di cui all'articolo 1 e gli interventi ammissibili di cui all'articolo 6 sono attuati attraverso le seguenti tipologie di aiuto:


a) contributo in c/impianti;


b) contributo in c/esercizio;


c) contributo in c/interessi;


d) sostegno allo sviluppo del capitale umano.


2. L'intensità di aiuto, calcolata in Equivalente sovvenzione netta (ESN) e Equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni tipologia o in caso di integrazione tra più tipologie, non può eccedere, complessivamente, quelle previste o approvate dalla Commissione UE, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per la regione Puglia dalla carta degli aiuti a finalità regionale. L'intensità di aiuto può essere adeguata automaticamente in base a successive disposizioni della Commissione UE.


Art. 9

(Valutazione e selezione dei progetti)


1. La valutazione dei progetti è effettuata sulla base di criteri generali fissati a livello nazionale ed Europeo, in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno.


2. La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura valutativa disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).


3. Le istruttorie tecniche, economiche e finanziarie, nonché l'erogazione degli aiuti e la gestione dei fondi potranno essere effettuate da soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.


4. La valutazione delle iniziative deve essere diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di selezione devono prevedere l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione. I criteri di selezione, che devono essere individuati in sede di Bando, devono prevedere, inoltre, il grado di cantierabilità delle iniziative, la promozione delle pari opportunità e le azioni a tutela dell'ambiente.


5. Le graduatorie devono essere approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.


Art. 10

(Erogazione dei contributi)


1. Della concessione provvisoria del contributo deve essere data comunicazione alle imprese interessate.


2. I Bandi possono prevedere l'erogazione di una prima quota del contributo concesso a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Puglia irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.


3. Nel caso di contributo concesso in conto interessi, tale contributo è messo a disposizione dalla Regione Puglia in forma attualizzata in un'unica soluzione.


4. Gli aiuti non possono essere erogati in nessun caso a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.


5. Nel caso di revoca o riduzione del contributo la Regione Puglia provvederà con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella graduatoria, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie resesi disponibili.


Art. 11

(Monitoraggio dei progetti)


1. Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni deve trasmettere al Soggetto indicato in sede di Bando la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse.


2. I beneficiari sono tenuti a consentire controlli ed ispezioni disposti dalla Regione Puglia ed a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro necessario.


3. Qualora la gestione delle attività sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento, a soggetti esterni, detti soggetti verificata la documentazione finale di spesa dovranno redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, che evidenzi il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, i dati relativi agli indicatori di realizzazione e di risultato, le eventuali variazioni degli indicatori utilizzati in sede di selezione, nonché l'ammissibilità e la pertinenza dei costi sostenuti.


4. La Regione Puglia può disporre accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti anche attraverso la verifica della sussistenza e della completezza della relazione finale di cui al precedente punto. Pertanto, gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono essere tenuti dall'impresa a disposizione per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni.


Art. 12

(Cumulo e revoche)


1. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni a carico del bilancio regionale, statale o comunitario concesse per lo stesso programma di investimenti, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di detrazione degli utili reinvestiti.


2. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere i seguenti casi di revoca:


- nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);


- qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;


- qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai Bandi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;


- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario. 3.

 

3. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori casi di revoca parziale e totale dei contributi concessi.




   Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.


Dato a Bari, addì 18marzo 2005



 

 

Riferimenti normativi

• regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

• regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

• regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di

gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali;

• regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di  applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

• regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali;

• regolamento (CE) N. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;

• regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

• regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo;

• comunicazione (CE) N. 199/C288/02 che definisce le condizioni di esclusione per difficoltà

finanziaria delle imprese;

• legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 che disciplina i regimi regionali di aiuto;

• legge Regionale 12 aprile 2001, n.11 che disciplina le norme sulla valutazione di impatto ambientale.