IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti
regionali.
- Visto
l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Visto l'art.
44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Vista
la Delibera di Giunta Regionale n 191 del -2/03/2005 di adozione del Regolamento
suddetto.
EMANA
il seguente Regolamento:
Art. 1
(Oggetto e finalità)
Oggetto del presente regolamento è
l'applicazione dei regimi regionali di aiuto in attuazione dei principi e degli
indirizzi stabiliti dalla L.R.
29 giugno 2004, n. 10 e la fissazione delle modalità e procedure per la
presentazione e la valutazione delle domande di interventi finanziari per il
consolidamento delle passività a breve di PMI commerciali.
Tanto al fine di consentire attraverso lo strumento
agevolativo in argomento di migliorare l'equilibrio finanziario e la struttura
patrimoniale delle aziende con conseguente liberazione delle garanzie
impegnate.
Art. 2
Dotazione
finanziaria)
Le risorse disponibili sono quelle
rivenienti dal POR Puglia 2000/2006, asse IV, "Sistemi locali di sviluppo", e
dal Fondo Unico Regionale.
Art. 3
(Condizioni e modalità di accesso)
Ai fini dell'attuazione del regime
d'aiuto la Regione Puglia provvede ad emanare appositi Bandi, che dovranno
essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Entro il termine stabilito dai Bandi, i soggetti
beneficiari dovranno presentare la domanda d'accesso, utilizzando esclusivamente
appositi moduli predisposti dalla Regione Puglia.
Per poter accedere alle agevolazioni le imprese devono
trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non trovandosi in stato
di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e in generale le
imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Non possono accedere alle agevolazioni, inoltre, le imprese
che si trovano nelle condizioni di difficoltà così come definite dalla
Commissione Europea con comunicazione n.1999/C288/02, e precisamente:
- le S.r.l. qualora abbiano perduto più della metà del
capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto sia intervenuta nel corso
degli ultimi dodici mesi;
- le S.r.i. (Società a responsabilità illimitata) qualora
abbiano perduto più della metà dei fondi propri, come indicati nei libri
sociali, e la perdita di più di un quarto sia intervenuta nel corso degli ultimi
dodici mesi;
- le imprese, qualunque sia la forma, per le quali ricorrano le
condizioni di avvio, ai danni delle stesse, di una procedura concorsuale per
insolvenza.
Sono altresì escluse dai benefici le società in stato di
liquidazione volontaria.
Art. 4
(Soggetti beneficiari)
I destinatari del presente regime di
aiuto sono le imprese commerciali in possesso dei requisiti indicati nella
definizione comunitaria di Piccola e Media Impresa (PMI) ai sensi della
raccomandazione della Commissione Europea (CE) 2003 n.361 del 6 maggio 2003 e
successive modificazioni, operanti nei settori delle attività commerciali.
Per poter accedere alle agevolazioni, le imprese devono
essere in regola con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le
contrattazioni collettive di livello territoriale.
Le imprese sono quelle che esercitano l'attività
commerciale ai sensi della L.R.
11/03 e che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, di vendita sulle aree pubbliche e di rivendita di giornali e
riviste.
I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione
possono prevedere specifiche esclusioni, priorità. I Bandi possono altresì
finalizzare l'agevolazione a specifiche attività commerciali.
Art. 5
(Localizzazione)
I programmi di investimento agevolabili devono
riferirsi ad unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.
Art. 6
(Interventi ammissibili)
Sono ammessi all'agevolazioni i
finanziamenti, concessi dalle Banche alle PMI commerciali che siano destinati al
consolidamento a medio termine di "passività a breve a titolo oneroso".
Le passività a breve a titolo oneroso, ovvero le passività
consolidabili ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni, sono rappresentate
dai "debiti verso banche entro l'esercizio", cosi come individuati dall'art.2424
cod. civ. punto D3 della sezione Passivo del bilancio, e solamente da
questi.
L'importo dei finanziamenti a medio termine, concessi dalle
Banche è determinato quale minor valore fra:
a) l'ammontare delle dette passività delle "passività a
breve a titolo oneroso" alla data di presentazione della richiesta di
finanziamento alla Banca;
b) la media fra l'ammontare delle passività a breve a
titolo oneroso" desunte dall'ultimo bilancio approvato e le risultanze delle
scritture contabili aggiornate all'ultimo giorno solare del mese precedente la
data di presentazione della domanda.
Articolo 7
(Durata ed Importo dei Finanziamenti)
La durata massima del finanziamento
agevolabile non può essere superiore a cinque (5) anni, nel cui periodo è
compreso altresì un pre-ammortamento di non più di un anno.
Il bando potrà prevedere limiti per l'importo del
finanziamento ammesso ad agevolazione.
Il finanziamento agevolabile dovrà essere erogato dalla
Banca all'impresa in un'unica soluzione.
Articolo 8
(Tipologia delle Agevolazioni)
Le agevolazioni di cui al presente bando
sono concesse ai sensi del Reg. (CE) n. 69/2001 del 12/1/2001 relativo
all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza
minore ("de minimis").
La normativa "de minimis" prevede che l'importo complessivo
degli aiuti di tale fattispecie ad una medesima impresa non possono superare
Euro 100.000,00 in un periodo di tre anni e che tale massimale trova
applicazione indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo che gli
stessi perseguono.
Al predetto limite concorrono ogni tipo di agevolazione già
ottenuta dall'impresa (nessuna esclusa), nonché gli eventuali aiuti concessi in
forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro al lordo delle imposizioni
dirette e, per quelli erogabili in quote, in termini di equivalente
sovvenzione.
Articolo 9
(Misura dell'agevolazione)
La misura dell'agevolazione è un
contributo in conto interessi pari al 100% del tasso di riferimento indicato ed
aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato
vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento , concesso a titolo
de minimis.
Articolo 10
(Modalità applicative)
Le richieste di ammissione
all'agevolazione, sottoscritte dalle banche, devono essere redatte sull'apposito
modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni sua parte e completo della
documentazione in esso elencata.
In particolare la Banca richiedente deve specificare:
a) Il tasso di interesse relativo all'operazione di
consolidamento;
b) Il dettaglio dei finanziamenti a breve in capo
all'impresa beneficiaria al momento di presentazione della domanda di
finanziamento con i relativi tassi di interesse applicati, specificando altresì
quali finanziamenti l'impresa intende estinguere.
Le richieste non conformi al suddetto modulo o non
sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al
mittente a sua richiesta e a sue spese.
Le istruttorie tecniche, economiche e finanziarie, nonché
l'erogazione degli aiuti e la gestione dei fondi potranno essere effettuate da
soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di
terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
Art. 11
(Erogazione dei contributi in conto Interessi)
Le richieste di erogazione del
contributo, sottoscritte dalle Banche, devono essere redatte sull'apposito
modulo, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso
elencata. Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della
richiesta d'intervento completa dei dati, ovvero dalla data di erogazione del
finanziamento. Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di
ammortamento standard secondo le modalità appresso descritte.
Il contributo è calcolato applicando il tasso di
contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in
corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360.
Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le
seguenti modalità:
- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso
all'agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal soggetto
richiedente;
- la modalità di rimborso è in quote costanti di
capitale;
- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo;
- la durata va dalla decorrenza alla data finale del
contratto di finanziamento eventualmente arrotondata per eccesso fino ad
includere il giorno 5 del mese;
- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze
semestrali fino alla data di decorrenza;
- la durata del preammortamento standard viene calcolata a
partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dell'ultima rata di preammortamento
del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad
includere l'intero semestre nel quale essa cade; se il primo periodo di
interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento.
I limiti di durata previsti si intendono riferiti al
contratto di finanziamento.
Il contributo viene erogato dalle Banche con la stessa
valuta di erogazione, soltanto dopo aver accertato l'avvenuto integrale
pagamento delle rate con scadenza entro la data prevista per il pagamento del
contributo stesso.
Entro 3 mesi dall'avvenuta erogazione del finanziamento, le
Banche debbono rendere dichiarazione di aver accertato la destinazione del
finanziamento agli scopi previsti dal presente regolamento. Nel caso in cui tale
dichiarazione non dovesse essere resa nel termine previsto, l'erogazione dei
contributi viene sospesa assegnando alle Banche un ulteriore termine di 30
giorni, trascorso il quale l'operazione è sottoposta al Comitato per la revoca
dell'agevolazione concessa per mancata destinazione del finanziamento agli scopi
previsti dal presente regolamento.
Art. 12
(Variazioni)
Ai fini della conferma dell'agevolazione
concessa, le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento o
della proprietà delle aziende finanziate devono essere comunicate dalle Banche
alla Regione Puglia.
Art. 13
(Cessazione e revoca dell'agevolazione)
Il contributo cessa nei casi di:
a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del
finanziamento;
b) risoluzione o estinzione anticipata del
finanziamento;
c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
d) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta
amministrativa dell'impresa beneficiaria.
La corresponsione del contributo cessa a partire dalle date
in cui si verificano i relativi eventi nei casi sub b), c) e d); nel caso sub
a), a partire dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata.
I contributi erogati ma risultati non dovuti sono
restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al
tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione -
maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa
beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di
erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al soggetto
gestore.
Il contributo è revocato:
a) nel caso di mancata destinazione del finanziamento agli
scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;
b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità
alla presente agevolazione;
c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati,
notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti.
Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria
maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla
data di erogazione, maggiorato di 5 punti.
Il recupero del contributi risultanti non più dovuti a
seguito dei precedenti casi di cessazione o revoca viene effettuato dal gestore
concessionario secondo le disposizioni ovvero in quanto diversamente applicabili
le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare.
Art. 14
(Ispezioni e controlli)
Gli Uffici regionali competenti potranno
effettuare controlli documentali presso l'impresa beneficiaria allo scopo di
verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché
dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni
prodotte dall'impresa beneficiaria.
Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 18 marzo 2005
Riferimenti
normativi
• regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali
sui
fondi strutturali;
• regolamento (CE) n. 1783/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999
relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR);
• regolamento (CE) n. 438/2001 della
Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento
CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di
controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi
Strutturali;
• regolamento (CE) n. 1685/2000 della
Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda
l’ammissibilità
delle spese concernenti le operazioni
cofinanziate dai Fondi strutturali;
• regolamento (CE) n. 1145/2003 della
Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il regolamento
(CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le
norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi
strutturali;
• regolamento (CE) N. 448/2004 della
Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento
(CE) n. 1685/2000 recante disposizioni
di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto
riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai
Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n.
1145/2003;
• regolamento (CE) N. 70/2001 della
Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese;
• regolamento (CE) n. 364/2004 della
Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del
regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto
concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e
sviluppo;
• comunicazione (CE) N. 199/C288/02 che
definisce le condizioni di esclusione per difficoltà finanziaria delle
imprese;
• legge Regionale n. 10 del 29 giugno
2004 che disciplina i regimi regionali di aiuto;
• legge Regionale 12 aprile 2001, n.11
che disciplina le norme sulla valutazione di impatto
ambientale.
• Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11
“Nuova disciplina del commercio”.