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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2005
Numero
9
Data
18/03/2005
Abrogato
 
Materia
Industria
Titolo
L.R. n° 10/04 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per interventi di ingegneria finanziaria - attività commerciali
Note
Pubblicato nel B.U. R. Puglia 23 marzo 2005, n. 44.
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.


- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".


- Visto l'art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione Puglia".


- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 191 del -2/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.


EMANA


il seguente Regolamento:

Art. 1

(Oggetto e finalità)


Oggetto del presente regolamento è l'applicazione dei regimi regionali di aiuto in attuazione dei principi e degli indirizzi stabiliti dalla L.R. 29 giugno 2004, n. 10 e la fissazione delle modalità e procedure per la presentazione e la valutazione delle domande di interventi finanziari per il consolidamento delle passività a breve di PMI commerciali.


Tanto al fine di consentire attraverso lo strumento agevolativo in argomento di migliorare l'equilibrio finanziario e la struttura patrimoniale delle aziende con conseguente liberazione delle garanzie impegnate.


Art. 2
Dotazione finanziaria)


Le risorse disponibili sono quelle rivenienti dal POR Puglia 2000/2006, asse IV, "Sistemi locali di sviluppo", e dal Fondo Unico Regionale.


Art. 3

(Condizioni e modalità di accesso)


Ai fini dell'attuazione del regime d'aiuto la Regione Puglia provvede ad emanare appositi Bandi, che dovranno essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.


Entro il termine stabilito dai Bandi, i soggetti beneficiari dovranno presentare la domanda d'accesso, utilizzando esclusivamente appositi moduli predisposti dalla Regione Puglia.


Per poter accedere alle agevolazioni le imprese devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e in generale le imprese sottoposte a procedure concorsuali.


Non possono accedere alle agevolazioni, inoltre, le imprese che si trovano nelle condizioni di difficoltà così come definite dalla Commissione Europea con comunicazione n.1999/C288/02, e precisamente:


- le S.r.l. qualora abbiano perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;


- le S.r.i. (Società a responsabilità illimitata) qualora abbiano perduto più della metà dei fondi propri, come indicati nei libri sociali, e la perdita di più di un quarto sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

 

- le imprese, qualunque sia la forma, per le quali ricorrano le condizioni di avvio, ai danni delle stesse, di una procedura concorsuale per insolvenza.


Sono altresì escluse dai benefici le società in stato di liquidazione volontaria.


Art. 4

(Soggetti beneficiari)


I destinatari del presente regime di aiuto sono le imprese commerciali in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di Piccola e Media Impresa (PMI) ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea (CE) 2003 n.361 del 6 maggio 2003 e successive modificazioni, operanti nei settori delle attività commerciali.


Per poter accedere alle agevolazioni, le imprese devono essere in regola con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale.


Le imprese sono quelle che esercitano l'attività commerciale ai sensi della L.R. 11/03 e che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di vendita sulle aree pubbliche e di rivendita di giornali e riviste.


I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere specifiche esclusioni, priorità. I Bandi possono altresì finalizzare l'agevolazione a specifiche attività commerciali.


Art. 5

(Localizzazione)


I programmi di investimento agevolabili devono riferirsi ad unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.


Art. 6

(Interventi ammissibili)


Sono ammessi all'agevolazioni i finanziamenti, concessi dalle Banche alle PMI commerciali che siano destinati al consolidamento a medio termine di "passività a breve a titolo oneroso".


Le passività a breve a titolo oneroso, ovvero le passività consolidabili ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni, sono rappresentate dai "debiti verso banche entro l'esercizio", cosi come individuati dall'art.2424 cod. civ. punto D3 della sezione Passivo del bilancio, e solamente da questi.


L'importo dei finanziamenti a medio termine, concessi dalle Banche è determinato quale minor valore fra:


a) l'ammontare delle dette passività delle "passività a breve a titolo oneroso" alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca;


b) la media fra l'ammontare delle passività a breve a titolo oneroso" desunte dall'ultimo bilancio approvato e le risultanze delle scritture contabili aggiornate all'ultimo giorno solare del mese precedente la data di presentazione della domanda.


Articolo 7

(Durata ed Importo dei Finanziamenti)


La durata massima del finanziamento agevolabile non può essere superiore a cinque (5) anni, nel cui periodo è compreso altresì un pre-ammortamento di non più di un anno.


Il bando potrà prevedere limiti per l'importo del finanziamento ammesso ad agevolazione.


Il finanziamento agevolabile dovrà essere erogato dalla Banca all'impresa in un'unica soluzione.




Articolo 8

(Tipologia delle Agevolazioni)


Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse ai sensi del Reg. (CE) n. 69/2001 del 12/1/2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis").


La normativa "de minimis" prevede che l'importo complessivo degli aiuti di tale fattispecie ad una medesima impresa non possono superare Euro 100.000,00 in un periodo di tre anni e che tale massimale trova applicazione indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo che gli stessi perseguono.


Al predetto limite concorrono ogni tipo di agevolazione già ottenuta dall'impresa (nessuna esclusa), nonché gli eventuali aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro al lordo delle imposizioni dirette e, per quelli erogabili in quote, in termini di equivalente sovvenzione.


Articolo 9

(Misura dell'agevolazione)


La misura dell'agevolazione è un contributo in conto interessi pari al 100% del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento , concesso a titolo de minimis.


Articolo 10

(Modalità applicative)


Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle banche, devono essere redatte sull'apposito modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso elencata.


In particolare la Banca richiedente deve specificare:


a) Il tasso di interesse relativo all'operazione di consolidamento;


b) Il dettaglio dei finanziamenti a breve in capo all'impresa beneficiaria al momento di presentazione della domanda di finanziamento con i relativi tassi di interesse applicati, specificando altresì quali finanziamenti l'impresa intende estinguere.


Le richieste non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente a sua richiesta e a sue spese.


Le istruttorie tecniche, economiche e finanziarie, nonché l'erogazione degli aiuti e la gestione dei fondi potranno essere effettuate da soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.


Art. 11

(Erogazione dei contributi in conto Interessi)


Le richieste di erogazione del contributo, sottoscritte dalle Banche, devono essere redatte sull'apposito modulo, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata. Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d'intervento completa dei dati, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento. Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di ammortamento standard secondo le modalità appresso descritte.


Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360.


Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le seguenti modalità:


- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all'agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal soggetto richiedente;


- la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;

- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo;


- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;


- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza;


- la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dell'ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere l'intero semestre nel quale essa cade; se il primo periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento.


I limiti di durata previsti si intendono riferiti al contratto di finanziamento.


Il contributo viene erogato dalle Banche con la stessa valuta di erogazione, soltanto dopo aver accertato l'avvenuto integrale pagamento delle rate con scadenza entro la data prevista per il pagamento del contributo stesso.


Entro 3 mesi dall'avvenuta erogazione del finanziamento, le Banche debbono rendere dichiarazione di aver accertato la destinazione del finanziamento agli scopi previsti dal presente regolamento. Nel caso in cui tale dichiarazione non dovesse essere resa nel termine previsto, l'erogazione dei contributi viene sospesa assegnando alle Banche un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale l'operazione è sottoposta al Comitato per la revoca dell'agevolazione concessa per mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dal presente regolamento.


Art. 12

(Variazioni)


Ai fini della conferma dell'agevolazione concessa, le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento o della proprietà delle aziende finanziate devono essere comunicate dalle Banche alla Regione Puglia.


Art. 13

(Cessazione e revoca dell'agevolazione)


Il contributo cessa nei casi di:


a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;


b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;


c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;


d) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa beneficiaria.


La corresponsione del contributo cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi nei casi sub b), c) e d); nel caso sub a), a partire dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata.


I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al soggetto gestore.


Il contributo è revocato:


a) nel caso di mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;


b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;


c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti.


Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti.


Il recupero del contributi risultanti non più dovuti a seguito dei precedenti casi di cessazione o revoca viene effettuato dal gestore concessionario secondo le disposizioni ovvero in quanto diversamente applicabili le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare.


Art. 14

(Ispezioni e controlli)


Gli Uffici regionali competenti potranno effettuare controlli documentali presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.


Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.


  
Dato a Bari, addì 18 marzo 2005


 

 

Riferimenti normativi

• regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui

fondi strutturali;

• regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

• regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali;

• regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità

delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

• regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il regolamento

(CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali;

• regolamento (CE) N. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento

(CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;

• regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione

degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

• regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del

regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo;

• comunicazione (CE) N. 199/C288/02 che definisce le condizioni di esclusione per difficoltà finanziaria delle imprese;

• legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 che disciplina i regimi regionali di aiuto;

• legge Regionale 12 aprile 2001, n.11 che disciplina le norme sulla valutazione di impatto ambientale.

• Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11 “Nuova disciplina del commercio”.