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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2006
Numero
18
Data
02/11/2006
Abrogato
 
Materia
Enti locali - Forme associative - Deleghe
Titolo
Criteri e procedure per la disciplina dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari di cui all'articolo 7 della Legge regionale n. 26 del 20.12.1973, recante 'Norme in materia di circoscrizioni comunali'
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 147 del 10. novembre 2006
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

-          Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.

-          Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

-          Visto l’art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

-          Vista la L.R. del 20/12/1973, n. 26, art. 7.

-          Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1604 del 23/10/2006 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

 

EMANA

Il seguente Regolamento

Art. 1

FINALITA’

Il presente Regolamento, in esecuzione della L.R. n. 26 del 20.12.1973, così come modificata dalle LL.RR. 22/80 e 28/86, individua i criteri per la disciplina dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra i Comuni interessati alle modifiche delle Circoscrizioni Comunali, alla costituzione di nuovi Comuni, al distacco di frazioni, alla riunione di Comuni con termini ed alla ridefinizione e/o rettifica dei confini, ove tra gli stessi non si addivenga ad accordi.

 

Art. 2

ORGANI REGIONALI COMPETENTI

 

Nei casi previsti dal precedente art. 1 il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto, su conforme Deliberazione della Giunta Regionale, adotta il Regolamento dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra i Comuni interessati, conseguenti alle variazioni intervenute.

 

Art. 3

ACCORDI TRA I COMUNI

I Comuni interessati possono disciplinare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari mediante accordo, sottoscritto dai rispettivi Sindaci, su conforme Deliberazione dell’Organo collegiale a ciò deputato dallo Statuto comunale.

L’accordo sottoscritto, corredato delle Deliberazioni autorizzative, viene trasmesso in originale al Settore Enti locali della Regione Puglia che provvede a sottoporre alla Giunta Regionale lo schema di provvedimento previsto dal precedente art. 2.

 

Art. 4

OGGETTO DEGLI ACCORDI

L’accordo tra i Comuni interessati deve regolare il complesso dei rapporti patrimoniali ed economico - finanziari sulla base dei criteri contenuti nel presente Regolamento.

 

Art. 5

INDEROGABILITA’

Gli accordi di cui al precedente art. 4 sono irrevocabili.

 

Art. 6

CONFERENZA DEI SERVIZI

Nel caso di impossibilità di accordo, accertata dal Settore Enti Locali della Regione, mediante almeno due comunicazioni formali intervallate da non meno di trenta giorni, l’Assessore Regionale competente indice una Conferenza dei Servizi a norma dell’art. 14 della Legge n. 241 del 07.08.1990, con la partecipazione dei Comuni interessati, dell’ A.N.C.I., dell’U.P.I. e dell’UNCEM (se i Comuni ricadono in ambiti montani) e della Provincia nel cui territorio ricadono i Comuni stessi.

Nel caso di accertata impossibilità di pervenire ad un accordo i Comuni interessati devono far pervenire alla Regione Puglia memorie scritte contenenti le rispettive rivendicazioni, motivate in fatto e diritto, entro trenta giorni dalla formale richiesta della Regione.

La Regione trasmette le memorie di cui al comma che precede all’ANCI , all’UPI, all’UN­CEM (se i comuni ricadono in ambiti montani) ed alla provincia competente perché, nel termine di trenta giorni esprimano motivato parere consultivo.

La Conferenza dei Servizi, successivamente, prende in esame le memorie dei Comuni ed i pareri consultivi sulle stesse, decidendo in merito.

Nel caso di persistente disaccordo tra i Comuni interessati la Conferenza dei Servizi si conclude con la presa d’atto della impossibilità di pervenire all’accordo.

I lavori della Conferenza dei Servizi durano al massimo centoventi giorni dalla data della seduta di insediamento.

 

Art. 7

COMPETENZE DELLA PROVINCIA

Verificato il persistente disaccordo tra i Comuni interessati, la Regione Puglia, anche sulla base delle risultanze emerse nella Conferenza dei Servizi, incarica la Provincia territorialmente competente a disciplinare i rapporti patrimoniali ed economico finanziari tra i Comuni interessati mediante l’adozione di un apposito schema di regolamento redatto dagli Uffici Provinciali competenti ed approvato dall’Organo collegiale a ciò deputato dallo Statuto della Provincia.

Lo schema di Regolamento, con i relativi provvedimenti di approvazione, viene inviato al Settore Enti Locali della Regione Puglia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione del provvedimento di incarico.

 

Art. 8

PROVVEDIMENTI REGIONALI

La Regione Puglia, dopo aver esaminato lo schema di Regolamento predisposto dalla Provincia ed accertata la corrispondenza e l’esatta applicazione dei criteri approvati con il presente Regolamento, adotta i provvedimenti previsti dal precedente art. 2.

La Regione Puglia può modificare lo schema di regolamento predisposto dalla Provincia.

In tal caso comunica i motivi del suo dissenso alla Provincia almeno trenta giorni prima della data in cui ritiene di dover approvare il documento definitivo.

La Provincia può controdedurre nel termine di cui al precedente capoverso.

La Regione Puglia, dopo aver esaminato le controdeduzioni della Provincia, adotta il provvedimento definitivo, impugnabile per soli motivi di legittimità.

Ove uno dei Comuni interessati non dia corso al provvedimento di cui al comma che precede, la Regione, previo diffida a provvedere nel termine perentorio di giorni quindici, avvalendosi dei poteri di surroga, provvede alla nomina di un Commissario ad acta. Gli oneri relativi sono a totale carico del Comune inadempiente.

 

Art. 9

PRINCIPI GENERALI

Devono trasferirsi al Comune successore tutti i diritti e gli obblighi che ineriscono al territorio staccato dal Comune, limitatamente alle effettive porzioni della parte di territorio disgregato.

I beni demaniali, i beni, indisponibili e disponibili, così come individuati dagli artt. 822 e seguenti del Capo Il del Codice Civile, seguiranno il territorio ove sono situati. Altrettanto avverrà per i beni mobili registrati e non, che interessino esclusivamente detto territorio.

Gli oneri contratti per la formazione dei beni indicati al precedente art. 9, saranno - per la parte non ancora estinta - posti esclusivamente a carico dell’ Ente al quale gli stessi beni vengono attribuiti; analogamente deve procedersi per le eventuali spese, per liti pendenti e per gli oneri della manutenzione ad essi relativi.

 

Art. 10

BENI IN COMUNE

Qualora taluno dei beni di cui all’articolo che precede ricada in parte nel territorio dell’ uno ed in parte in quello dell’altro Ente, ovvero quando, pur ricadendo per intero nel territorio di uno solo, sia di evidente interesse promiscuo ed indivisibile di entrambi sarà dichiarato di proprietà consorziale, determinandosi le rispettive quote di interessenza, anche per le passività ad esso inerenti e non ancora esistente, secondo le particolari circostanze del caso.

Qualora il cimitero sia unico per il Comune da cui la frazione si distacca e per la frazione, esso dovrà, fino a quando quest’ultima non ne edifichi a sue spese uno separato, essere dichiarato consorziale, con una quota d’interessenza da determinarsi in ragione della popolazione sia per le spese di manutenzione, sia per i proventi delle concessioni di aree, celle e simili, a privati.

Costruito il cimitero separato per la frazione, quello comune cesserà di essere consorziale e sarà attribuito per intero al Comune da cui la frazione si è distaccata. A questa, però sarà rimborsato dal primo il valore delle aree da essa già occupate nel campo d’inumazione, man mano che saranno lasciate libere per effetto delle ordinarie esumazioni decennali. E ciò sino a concorrenza della quota parte dell’intero valore di stima del cimitero e delle opere eseguitevi durante la comunione, spettante in ragione della popolazione; quota che, occorrendo, dovrà essere integrata con la corresponsione della differenza qualora il valore complessivo di tutte le aree rilasciate sia ad esse inferiore.

Se per la costruzione o l’ampliamento del cimitero comune siano stati contratti debiti, la parte che rimane da estinguere sarà posta a carico del Comune o della frazione nella proporzione anzidetta.

 

Art. 11

PROVENTI DEI TRIBUTI COMUNALI

 

I tributi comunali ( ICI – T.R.S.U. ecc. ) previsti da leggi statali, nazionali e da provvedimenti del Comune, della Provincia o della Regione, ed ogni altra entrata per servizi, concessioni ecc..., seguiranno il territorio di riferimento e saranno introitati dal Comune interessato, a partire dalla data della legge regionale che istituisce il nuovo comune o che ha disposto il mutamento territoriale.

Il Comune successore rimborserà al Comune precedente tutte le spese (dirette ed indirette) necessarie alta riscossione, sino a che il nuovo Comune non sia in grado di provvedere autonomamente.

Gli arretrati dei tributi, già scaduti, relativi ad anni antecedenti la variazione territoriale, appartengono al Comune precedente.

 

Art. 12

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI

 

Nell’ipotesi che il nuovo Comune venga costituito (ovvero entrato realmente in funzione) in corso d’anno, i trasferimenti statali, regionali e provinciali, afferenti all’anno di riferimento, sono suddivisi dall’Ente erogante (ovvero dall’Amministrazione che ha già incassato le somme) sulla base dell’entità numerica delle rispettive popolazioni, ovvero tenendo conto del mutamento territoriale intervenuto e dei cittadini residenti sulle porzioni interessate.

 

Art. 13

CONTRATTI IN CORSO

Per i contratti in corso si avrà una successione generale in forza della quale tutti i diritti, le potestà e gli obblighi derivanti da accordi sottoscritti dal Comune precedente passano, pro-quota, in tutto o in parte, al Comune successore, con facoltà di quest’ultimo di conservarli o risolverli alla prima scadenza naturale, oppure rescinderli immediatamente se sussistono motivate ragioni di pubblico interesse a una particolare convenienza economica in tal senso.

 

Art. 14

PERSONALE DIPENDENTE

Il personale comunale sarà suddiviso tra il Comune precedente ed il Comune successore utilizzando i criteri seguenti:

a)      il contingente del Comune successore sarà provvisoriamente composto da un numero di unità stabilito in proporzione alla popolazione, con preferenza per quelle unità che già erano adibite a servizi insistenti nel territorio che si disgrega e sino alla concorrenza complessiva da raggiungere mediante mobilità volontaria, condizionata dall’accettazione discrezionale del Comune di assegnazione;

b)      l’inquadramento è disposto nel rispetto della conservazione dello stato giuridico ed economico;

c)      il Comune successore, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, approverà la nuova dotazione organica tenendo conto delle esigenze funzionali,degli obiettivi da raggiungere e delle risorse finanziarie a disposizione;

d)      per il procedimento di reclutamento, di assegnazione degli incarichi e delle funzioni e per le norme organizzative interne valgono le norme vigenti in materia di pubblico impiego ed i contratti collettivi nazionali di comparto;

e)      in tutte le procedure che attengono decisioni in materia di risorse umane, devono essere salvaguardate le disposizioni inerenti i rapporti sindacali.

 

Art. 15

DISPOSIZIONI FINALI

I Regolamenti dei rapporti patrimoniali ed economico- finanziari da adottare relativamente a Leggi regionali in essere, che abbiano già disposto i mutamenti previsti dalla L.R. n. 26/73 ed s.m.i., devono attenersi ai criteri contenuti nei precedenti artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e sono approvati con i provvedimenti previsti dal precedente art. 2.

Se il procedimento istruttorio è già in avanzato stato di definizione, si può anche prescindere dalla disciplina prevista dagli artt. 3, 4, 6, 7 e 8, ovvero applicarla laddove compatibile con gli atti già formalmente assunti.

 

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1della L.R.12/05/2004,n.7 “Statuto della Regione Puglia”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

 

Dato a Bari, addì 2 novembre 2006