IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R.
12/05/2004,n. 7 " Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004,
n .7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art.9 della la L.R .n. 19/03.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n .834
del 13/06/2006 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Art. 1
In applicazione dell'art. 3,
comma 1, lettera a), della L.R.
28 maggio 2004, n. 8, il Direttore Generale dell'Azienda-USL LE/2 è
autorizzato ad adeguare la dotazione di posti letto e organica della struttura
oncologica dell'Ospedale "Ferrari" di Casarano alle reali esigenze assistenziali
riconoscendo all'Unità Operativa la configurazione di struttura complessa.
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per
gli effetti dell'art. 44,
comma 3, e dell'art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Puglia.