TITOLO I
NORME DI BILANCIO
Art. 1
(Stato di previsione delle entrate)
1. Lo
stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario
2008, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui
all’articolo 45 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma
dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità
regionale e controlli), è approvato in euro 16.083.500.438,74 in termini di
competenza e in euro 31.764.424.191,40 in termini di cassa.
2. Sono
autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il
versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra
entrata spettante nell’esercizio finanziario 2008.
Art. 2
(Stato di previsione della spesa)
1. Lo
stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario
2008, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui
all’articolo 46 della l.r. 28/2001, è approvato in euro 16.083.500.438,74 in
termini di competenza e in euro 31.764.424.191,40 in termini di cassa.
Art. 3
(Impegni e pagamenti delle spese)
1. E’
autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario
2008 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di
previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli
esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l.r. 28/2001.
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2008 entro il limite degli
stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2.
Art. 4
(Quadro generale riassuntivo)
1. E’
approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Puglia per
l’anno finanziario 2008, di cui all’allegato 1, predisposto secondo il quadro
di classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa previsti,
rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001.
Art. 5
(Elenco delle spese obbligatorie)
1. Sono
considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 4, contenente
le unità previsionali di base (UPB) che possono essere integrate a norma
dell’articolo 49, comma 2, della l.r. 28/2001.
Art. 6
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
d’ordine)
1. Il fondo
di riserva per spese obbligatorie e d’ordine capitolo 1110010 – UPB 10.4.1. -
viene determinato per l’esercizio 2008 in euro 1.335.693,98 ed è gestito a
termini dell’articolo 49 della l. r. 28/2001.
Art. 7
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Il
fondo di riserva per le spese impreviste – capitolo 1110030 – UPB 10.4.1 - è
determinato per l’esercizio 2008 in euro 1 milione 500 mila ed è gestito a
termini dell’articolo 50 della l.r. 28/2001.
Art. 8
(Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni
di cassa)
1. Il
fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa – capitolo
1110020 – UPB 10.4.1 - è determinato per l’esercizio 2008 in euro 79.362.513,11
ed è gestito a termini dell’articolo 51 della l.r. 28/2001.
Art. 9
(Utilizzo del saldo finanziario presunto alla
chiusura dell’esercizio 2007)
1. Il
saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2007 applicato al
bilancio di previsione 2008 nell’ammontare complessivo di euro 907 milioni, ai
sensi dell’articolo 48 della l.r. 28/2001, è utilizzato come segue:
a) per euro 35 milioni al
capitolo 1110045 – UPB 10.4.1. - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei
residui passivi perenti del bilancio autonomo”, gestito a termini dell’articolo
95 della l.r. 28/2001;
b) per euro 106 milioni al
capitolo 1110046 – UPB 10.4.1. - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei
residui passivi perenti derivanti da risorse con vincolo di destinazione”,
gestito a termini dell’articolo 95 della l.r. 28/2001;
c) per euro 502.833.060,17 al
capitolo 1110060 – UPB 10.4.1 - “Fondo delle economie vincolate”, gestito a
termini dell’articolo 93 della l.r. 28/2001;
d) per euro 24 milioni al
capitolo 1110097 – UPB 10.4.2 - “Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle
carte contabili (l.r. n. 28/2001, art. 82/bis);
e) per euro 159.383.300,55 al
capitolo 741087 - UPB 12.1.2 - per erogazione quota differenziale fondo
sanitario regionale anno 2007 derivante dal reintegro dello stanziamento del
capitolo 1110046;
f)
per euro 2 milioni al capitolo 771094 – UPB 12.1.2 - “Spese per
l’integrale copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale 2006
mediante l’ utilizzo del capitolo di entrata correlato 2035776”;
g) per euro 10 milioni al
capitolo 1110050– UPB 10.4.1 - “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale
di programmi comunitari;
h) per euro 67.783.639,28 a
diversi capitoli di spesa.
Art. 10
(Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta
regionale)
1. La
Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti dall’articolo
42 della l.r. 28/2001, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2008 a
disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per l’istituzione di nuove
unità previsionali di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Unione
europea (UE), nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano
tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
2. La
Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare
al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le UPB
strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno
stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra UPB
diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di
interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti
di programmazione negoziata.
3. Le
variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata
possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di destinazione specifica
stabiliti dalla UE, dallo Stato o da altri soggetti.
Art. 11
(Erogazione al Consiglio regionale)
1. I
fondi iscritti al capitolo 1050 - UPB 00.01.01 - dello stato di previsione
della spesa, ai sensi dell’articolo 102, comma 3, della l.r.
28/2001, sono messi a disposizione del Consiglio regionale, su
richiesta del suo Presidente.
Art. 12
(Bilancio Pluriennale)
1. E’
approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2008 –
2010, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo
stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto secondo
i criteri di cui all’articolo 26 della citata l.r. 28/2001.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 31 dicembre 2007