Art. 1
1. All’elenco
allegato A della legge
regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007), sono
aggiunti i capitoli di spesa di seguito riportati:
NUMERO
CAPITOLO |
OGGETTO |
1040 |
SPESE
DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO |
1070 |
SPESE
PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO
REGIONALE |
1096 |
ORGANI
A RILEVANZA STATUTARIA (ARTT. 45/50 DELLO
STATUTO) |
1130 |
SPESE
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI)
L.R. N. 3/2000 |
1260 |
FONDO
DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE L.R.
32/81 |
1270 |
ATTIVITA’
ISTITUZIONALE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA G.R.
L.R. 18/74 |
1300 |
SPESE
PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRATI,
RISARCIMENTI, PENALITA’ ED ACCESSORI PER L’ESERCIZIO CORRENTE.
ACCONTI ED ANTICIPAZIONI |
1312 |
SPESE
PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRATI RIFERITE A
PRECEDENTI ESERCIZI E PER SERVIZI CONNESSI |
1345 |
IPRES
– QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E SPESE PER STUDI E RICERCHE. ART.
57
L.R. 1/2005 |
1360 |
SPESE
PER CONSULENZE E PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA’ DI MISSIONE E
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO L.R. 12.8.1981, N.
45 |
1450 |
SPESE
PER L’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PUBBLICA L. 150/2000 E DPR
422/2001 |
1465 |
COMPENSI
AI CONSIGLIERI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (LL.RR. NN. 45/1981 E
2/2000 |
3025 |
DIFFERENZE
RETRIBUTIVE AL PERSONALE DI COMPARTO A SEGUITO CONCILIAZIONI O
PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI |
3026 |
DIFFERENZE
RETRIBUTIVE AL PERSONALE DIRIGENTE A SEGUITO CONCILIAZIONI O PROVVEDIMENTI
GIUDIZIARI |
3032 |
ONERI
PREVIDENZIALI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO ENTE -IRAP SUI
COMPENSI PER COLLABORAZIONI, ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E
SUI GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE CONSIGLI, COMITATI E
COMMISSIONI IN FAVORE DI SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
|
3170 |
SPESE
PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE (ART. 78 LEGGE 30
DICEMBRE 1991, N. 413). SPORTELLO TELEMATICO. S.O.
|
3200 |
RIMBORSO
SPESE DI CURA PER INFERMITA’ DIPENDENTI DA CAUSE DI
SERVIZIO.S.O. |
3319 |
RIMBORSO
AD ENTI PER SPESE ANTICIPATE PER PERSONALE EX LEGGE 285/77. S.O.
|
3360 |
CCNL
- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE APPARTENENTE ALLE
CAT. A, B, C, D |
3371 |
CONTRIBUTO
ALL’ARAN (ART. 46, COMMA 8, LETT. A, D.LGS. 165/2001)
|
131072 |
SPESE
PER LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI IRRIGUI REGIONALI, COMPRESI ONERI PER
TRANSAZIONI GIUDIZIALI E SENTENZE L.R.15/94 |
131079 |
SPESE
PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI
REGIONALI |
213010 |
SPESE
PER LA
COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
PROVINCIALI E REGIONALI PER L’ARTIGIANATO IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE AI
RAPPORTI CON LE CC.AA. (L. 443/85, L.R. N. 6 DEL 25/02/05 ARTT. 4 E
12) |
611051 |
SPESE
PER IL RIPRISTINO E LA GESTIONE DELLA RETE REGIONALE PER IL
RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA. DPR 203/88 E L.R. N. 42/75
|
1081005 |
SPESE
PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA |
Art. 2
(Determinazione
del costo di costruzione decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380)
1.
Il costo di costruzione per la nuova edificazione viene confermato, fino a nuovo
aggiornamento, in misura pari al costo base di nuova costruzione stabilito, con
riferimento ai limiti massimi ammissibili per l’edilizia residenziale agevolata,
a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto
1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), con deliberazione della Giunta
regionale 4 aprile 2006, n. 449 (Aggiornamento dei limiti massimi di costo
per gli interventi di Edilizia residenziale sovvenzionata e di Edilizia
residenziale agevolata), ossia pari a euro 594,00/mq.
2.
I comuni hanno facoltà di applicare al costo base per l’edilizia agevolata, come
determinato al comma 1, i “Criteri per il calcolo del contributo relativo al
costo di costruzione” di cui all’allegato A della presente legge, motivando
adeguatamente le eventuali riduzioni o incrementi sia in relazione alle
situazioni di bilancio comunale sia in relazione ai costi di costruzione
effettivamente praticati in loco.
3.
In
assenza di apposite deliberazioni della Giunta regionale che provvedano ad
adeguare il costo di costruzione, il costo medesimo, così come determinato dalla
presente legge, è adeguato annualmente dai comuni in ragione dell’intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT).
4.
Il primo adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla
Denuncia inizio attività (DIA) la cui domanda sia pervenuta al comune, completa,
in data successiva al 31 dicembre 2006; analogamente, per gli anni a seguire,
l’adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla DIA la cui
domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre di
ogni anno.
Art. 3
(Modifica
all’articolo 10 della l.r. 39/ 2006)
1.
Al comma 1 dell’articolo 10
della l.r.
39/2006
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le
parole “per un periodo non superiore a sei mesi” sono sostituite dalle seguenti:
“per un periodo non oltre il 30 giugno 2007”;
b)
le
parole “dal 1° dicembre 2006 al 31 gennaio 2007” sono sostituite dalle seguenti:
“dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007”.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7
“Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data
a Bari, addì 01/02/ 2007
ALLEGATO
A
CRITERI
PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO
RELATIVO
AL COSTO DI COSTRUZIONE
Coefficiente
relativo alla dimensione demografica, rilevata in base alla popolazione
residente al 31/12/ dell’anno precedente alla data di adozione della delibera
del Consiglio comunale:
POPOLAZIONE
|
MASSIMO
COEFFICIENTE
DI
CORREZIONE |
Comuni
con popolazione sino a 3.000 abitanti |
0,65 |
Comuni
con popolazione da 3.001 a 10.000
abitanti |
0,70 |
Comuni
con popolazione da 10.001 a 30.000
abitanti |
0,80 |
Comuni
con popolazione oltre 30.000 abitanti |
0,90 |
Capoluoghi
di provincia |
1,00 |
Coefficiente
relativo all’andamento demografico
VARIAZIONE
PERCENTUALE POPOLAZIONE RESIDENTE TRA 1981 E 2001 (CENSIMENTI
ISTAT)
|
MASSIMO
COEFFICIENTE
DI
CORREZIONE |
Decremento
medio annuo superiore al 3% |
0,90 |
Decremento
o incremento medio annuo compreso tra
–
3% e + 3% (stazionario) |
1,00 |
Incremento
medio annuo superiore al 3% |
1,05 |
Coefficiente
relativo all’ubicazione
|
MASSIMO
COEFFICIENTE
DI
CORREZIONE |
Centri
abitati compresi in una fascia della profondità di Km. 10 dal confine del
territorio del capoluogo di provincia, compreso lo stesso
capoluogo |
1,20 |
parti
del territorio comunale comprese nelle fasce parallele alle coste,
determinate in funzione della distanza dalla linea media di battigia sino
a 5.000 |
1,50 |
Coefficienti
in funzione delle tipologie e dell’ubicazione
Coefficiente
in funzione della tipologia |
Coefficiente
massimo in funzione
della
ubicazione rispetto al perimetro (art. 18, legge n. 865 del 1971 ovvero
art. 4, D.lgs. n. 295 del 1992) |
Edificio
Unifamiliare (*) = 1,00 |
Esterno
= 1,20
Interno
= 0,70 |
Edificio
Bifamiliare/schiera = 0,80 |
Esterno
=1,10
Interno
= 0,70 |
Edificio
plurifamiliare = 0,70 |
Esterno
= 1,00
Interno
= 0,70 |
(*) per
edifici unifamiliari si intendono gli edifici singoli con i fronti perimetrali
esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo
nucleo familiare.
Per
edifici che assicurino il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria da
impianti di solare termico |
Esterno
= 0,90
Interno
= 0,70 |
Definizione
delle superfici alle quali, ai fini della determinazione del costo di
costruzione dell’edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato:
Superficie
complessiva (Sc)
La
superficie complessiva, alla quale, ai fini della determinazione del costo di
costruzione dell’edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato, è
costituita dalla somma della superficie utile abitabile, come di seguito
definita e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a
servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi,
sguinci e vani di porte e finestre (Sc=Su+60%Snr).
Superficie
utile abitabile (Su)
Per
superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi
misurata al netto di muratura, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e
finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.
Superficie
non residenziale destinata a servizi ed accessori (Snr)
La
superficie non residenziale destinata a servizi ed accessori
riguarda:
a)
cantinole,
soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali
termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
b)
autorimesse
singole o collettive;
c)
androni
di ingresso e porticati liberi;
d)
logge
e balconi.
I
porticati di cui alla lettera
c) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli
strumenti urbanistici ne prescrivano l’uso pubblico.
Identificazione
delle classi di edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le
quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario di costruzione in
misura non superiore del 50%:
Edifici
con caratteristiche tipologiche superiori
Ai
fini dell’identificazione degli edifici con caratteristiche tipologiche
superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per
l’edilizia agevolata, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo
unitario di costruzione non superiori al 50%, si da facoltà ai Comuni di
adottare la definitiva aliquota in riferimento ai seguenti
elementi:
a)
superficie
utile abitabile (Su);
b)
superficie
netta non residenziale di servizi e accessori (Snr);
c)
caratteristiche
specifiche.