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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2007
Numero
1
Data
01/02/2007
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007) - Modifiche e integrazioni
Note
Pubblicata nel B.U.R.P. n° 18 suppl. dell'1° febbraio 2007
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

 

Art. 1

 

1. All’elenco allegato A della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007), sono aggiunti i capitoli di spesa di seguito riportati:

 

NUMERO CAPITOLO

OGGETTO

1040

SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1070

SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

1096

ORGANI A RILEVANZA STATUTARIA (ARTT. 45/50 DELLO STATUTO)

1130

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI) L.R. N. 3/2000

1260

FONDO DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE L.R. 32/81

1270

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA G.R. L.R. 18/74

1300

SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI, PENALITA’ ED ACCESSORI PER L’ESERCIZIO CORRENTE. ACCONTI ED ANTICIPAZIONI

1312

SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRATI RIFERITE A PRECEDENTI ESERCIZI E PER SERVIZI CONNESSI

1345

IPRES – QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E SPESE PER STUDI E RICERCHE. ART. 57 L.R. 1/2005

1360

SPESE PER CONSULENZE E PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA’ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO L.R. 12.8.1981, N. 45

1450

SPESE PER L’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PUBBLICA L. 150/2000 E DPR 422/2001

1465

COMPENSI AI CONSIGLIERI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (LL.RR. NN. 45/1981 E 2/2000

3025

DIFFERENZE RETRIBUTIVE AL PERSONALE DI COMPARTO A SEGUITO CONCILIAZIONI O PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

3026

DIFFERENZE RETRIBUTIVE AL PERSONALE DIRIGENTE A SEGUITO CONCILIAZIONI O PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

3032

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO ENTE -IRAP SUI COMPENSI PER COLLABORAZIONI, ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E SUI GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IN FAVORE DI SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

3170

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE (ART. 78 LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413). SPORTELLO TELEMATICO. S.O.

3200

RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFERMITA’ DIPENDENTI DA CAUSE DI SERVIZIO.S.O.

3319

RIMBORSO AD ENTI PER SPESE ANTICIPATE PER PERSONALE EX LEGGE 285/77. S.O.

3360

CCNL - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE APPARTENENTE ALLE CAT. A, B, C, D

3371

CONTRIBUTO ALL’ARAN (ART. 46, COMMA 8, LETT. A, D.LGS. 165/2001)

131072

SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI REGIONALI, COMPRESI ONERI PER TRANSAZIONI GIUDIZIALI E SENTENZE L.R.15/94

131079

SPESE PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI REGIONALI

213010

SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALI PER L’ARTIGIANATO IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE AI RAPPORTI CON LE CC.AA. (L. 443/85, L.R. N. 6 DEL 25/02/05 ARTT. 4 E 12)

611051

SPESE PER IL RIPRISTINO E LA GESTIONE DELLA RETE REGIONALE PER IL RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA. DPR 203/88 E L.R. N. 42/75

1081005

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

 

Art. 2

(Determinazione del costo di costruzione decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

 

1. Il costo di costruzione per la nuova edificazione viene confermato, fino a nuovo aggiornamento, in misura pari al costo base di nuova costruzione stabilito, con riferimento ai limiti massimi ammissibili per l’edilizia residenziale agevolata, a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), con deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2006, n. 449 (Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia residenziale sovvenzionata e di Edilizia residenziale agevolata), ossia pari a euro 594,00/mq.

 

2. I comuni hanno facoltà di applicare al costo base per l’edilizia agevolata, come determinato al comma 1, i “Criteri per il calcolo del contributo relativo al costo di costruzione” di cui all’allegato A della presente legge, motivando adeguatamente le eventuali riduzioni o incrementi sia in relazione alle situazioni di bilancio comunale sia in relazione ai costi di costruzione effettivamente praticati in loco.

 

3. In assenza di apposite deliberazioni della Giunta regionale che provvedano ad adeguare il costo di costruzione, il costo medesimo, così come determinato dalla presente legge, è adeguato annualmente dai comuni in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

 

4. Il primo adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla Denuncia inizio attività (DIA) la cui domanda sia pervenuta al comune, completa, in data successiva al 31 dicembre 2006; analogamente, per gli anni a seguire, l’adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla DIA la cui domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 3

(Modifica all’articolo 10 della l.r. 39/ 2006)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 39/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a)      le parole “per un periodo non superiore a sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo non oltre il 30 giugno 2007”;

b)      le parole “dal 1° dicembre 2006 al 31 gennaio 2007” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007”.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Data a Bari, addì 01/02/ 2007

 

 

 

 

ALLEGATO A

 

CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO

RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE

 

Coefficiente relativo alla dimensione demografica, rilevata in base alla popolazione residente al 31/12/ dell’anno precedente alla data di adozione della delibera del Consiglio comunale:

 

POPOLAZIONE

 

 

MASSIMO COEFFICIENTE

DI CORREZIONE

Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti

0,65

Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti

0,70

Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti

0,80

Comuni con popolazione oltre 30.000 abitanti

0,90

Capoluoghi di provincia

1,00

 

Coefficiente relativo all’andamento demografico

 

VARIAZIONE PERCENTUALE POPOLAZIONE RESIDENTE TRA 1981 E 2001 (CENSIMENTI ISTAT)

 

 

MASSIMO COEFFICIENTE

DI CORREZIONE

Decremento medio annuo superiore al 3%

0,90

Decremento o incremento medio annuo compreso tra

– 3% e + 3% (stazionario)

1,00

Incremento medio annuo superiore al 3%

1,05

 

Coefficiente relativo all’ubicazione

 

MASSIMO COEFFICIENTE

DI CORREZIONE

Centri abitati compresi in una fascia della profondità di Km. 10 dal confine del territorio del capoluogo di provincia, compreso lo stesso capoluogo

1,20

parti del territorio comunale comprese nelle fasce parallele alle coste, determinate in funzione della distanza dalla linea media di battigia sino a 5.000

1,50

 

Coefficienti in funzione delle tipologie e dell’ubicazione

Coefficiente in funzione della tipologia

Coefficiente massimo in funzione

della ubicazione rispetto al perimetro (art. 18, legge n. 865 del 1971 ovvero art. 4, D.lgs. n. 295 del 1992)

Edificio Unifamiliare (*) = 1,00

Esterno = 1,20

Interno = 0,70

Edificio Bifamiliare/schiera = 0,80

Esterno =1,10

Interno = 0,70

Edificio plurifamiliare = 0,70

Esterno = 1,00

Interno = 0,70

 

(*) per edifici unifamiliari si intendono gli edifici singoli con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare.

 

Per edifici che assicurino il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria da impianti di solare termico

Esterno = 0,90

Interno = 0,70

 

Definizione delle superfici alle quali, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell’edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato:

 

Superficie complessiva (Sc)

La superficie complessiva, alla quale, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell’edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile abitabile, come di seguito definita e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc=Su+60%Snr).

 

Superficie utile abitabile (Su)

Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di muratura, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

 

Superficie non residenziale destinata a servizi ed accessori (Snr)

La superficie non residenziale destinata a servizi ed accessori riguarda:

a)      cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;

b)      autorimesse singole o collettive;

c)      androni di ingresso e porticati liberi;

d)      logge e balconi.

 

I porticati di cui alla lettera c) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l’uso pubblico.

 

Identificazione delle classi di edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario di costruzione in misura non superiore del 50%:

 

Edifici con caratteristiche tipologiche superiori

Ai fini dell’identificazione degli edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario di costruzione non superiori al 50%, si da facoltà ai Comuni di adottare la definitiva aliquota in riferimento ai seguenti elementi:

a)      superficie utile abitabile (Su);

b)      superficie netta non residenziale di servizi e accessori (Snr);

c)      caratteristiche specifiche.