TITOLO I
NORME DI BILANCIO
Art.
1
(Stato di previsione delle
entrate)
1. Lo stato di previsione
delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 2007, annesso alla
presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 45
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale
in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è
approvato in euro 16.149.608.387,34 in termini di competenza e in euro
30.838.434.883,23 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le
leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse
della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante
nell'esercizio finanziario 2007.
Art. 2
(Stato di previsione della
spesa)
1. Lo stato di previsione della
spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2007, annesso alla presente
legge, predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 46
della l.r.
28/2001, è approvato in euro 16.149.608.387,34 in termini di
competenza e in euro 30.838.434.883,23 in termini di cassa.
Art. 3
(Impegni e pagamenti delle
spese)
1. E' autorizzato l'impegno della
spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2007 entro il limite degli
stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui
all'articolo 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma
degli articoli 76
e 77
della l.r.
28/2001.
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione
Puglia per l'esercizio finanziario 2007 entro il limite degli stanziamenti di
cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2.
Art. 4
(Quadro generale
riassuntivo)
1. E' approvato il quadro
generale riassuntivo del bilancio della Regione Puglia per l'anno finanziario
2007, di cui all'allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in
titoli per l'entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45
e 46
della l.r.
28/2001.
Art. 5
(Elenco delle spese
obbligatorie)
1. Sono considerate spese
obbligatorie quelle di cui all'elenco, allegato 4, contenente le unità
previsionali di base (UPB) che possono essere integrate a norma dell'articolo 49,
comma 2, della l.r. 28/2001.
Art. 6
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie
e d'ordine)
1. Il fondo di riserva per spese
obbligatorie e d'ordine - capitolo 1110010 - UPB 10.4.1. - viene determinato per
l'esercizio 2007 in euro 2 milioni ed è gestito a termini dell'articolo 49 della
l.r. 28/2001.
Art. 7
(Fondo di riserva per le spese
impreviste)
1. Il fondo di riserva per le
spese impreviste - capitolo 1110030 - UPB 10.4.1 - è determinato per l'esercizio
2007 in euro 1 milione e 500 mila ed è gestito a termini dell'articolo 50
della l.r.
28/2001.
Art. 8
(Fondo di riserva per le integrazioni delle
autorizzazioni di cassa)
1. Il fondo di riserva per le
integrazioni delle autorizzazioni di cassa - capitolo 1110020 - UPB 10.4.1 - è
determinato per l'esercizio 2007 in euro 52.663.976,65 ed è gestito a termini
dell'articolo 51 della l.r. 28/2001.
Art. 9
(Utilizzo del saldo finanziario presunto
alla chiusura dell'esercizio 2006)
1. Il saldo finanziario presunto alla
chiusura dell'esercizio 2006 applicato al bilancio di previsione 2007
nell'ammontare complessivo di euro 1 miliardo 450 milioni, ai sensi
dell'articolo 48
della l.r. 28/2001, è utilizzato come
segue:
a)
per euro 50 milioni al capitolo 1110045 - UPB 10.4.1.
"Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti del bilancio
autonomo", gestito a termini dell'articolo 95
della l.r.
28/2001;
b)
per euro 304.783.207,59 al capitolo 1110046 - UPB
10.4.1. "Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti
derivanti da risorse con vincolo di destinazione", gestito a termini
dell'articolo 95
della l.r 28/2001;
c)
per euro 986.262.318,03 al capitolo 1110060 - UPB 10.4.1
"Fondo delle economie vincolate", gestito a termini dell'articolo 93 della
l. r. 28/2001;
d)
per euro 14 milioni 500 mila al capitolo 1110097 - UPB
10.4.2 "Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili (l.r.
28/2001, articolo 82/bis)";
e)
per euro 97.257.527,38 a diversi capitoli di spesa per
interventi in conto capitale.
Art.
10
(Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla
Giunta regionale)
1. La Giunta regionale, fermo restando le
autonome facoltà e poteri previsti dall'articolo 42
della l.r.
28/2001, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, a disporre
con proprio atto le variazioni occorrenti per l'istituzione di nuove unità
previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea (UE),
nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta regionale è
autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio
regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le UPB strettamente
collegate nell'ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma
o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra UPB diverse qualora
le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da
intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata.
3. Le variazioni di cui al comma
2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate
nell'ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dall'UE, dallo Stato
o da altri soggetti.
Art. 11
(Erogazione al Consiglio
regionale)
1. I fondi iscritti al
capitolo di nuova istituzione 1050 - UPB 00.01.01 - dello stato di previsione
della spesa, ai sensi dell'articolo 102,
comma 3, della l.r.
28/2001, sono messi a disposizione del Consiglio regionale, su
richiesta del suo Presidente.
Art.
12
(Bilancio pluriennale)
1. E' approvato il bilancio pluriennale
della Regione Puglia per il triennio 2007 - 2009, nelle risultanze di cui allo
stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso
alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 26
della l.r. 28/2001.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari, addì 16 aprile 2007