Art.
1
Finalità.
1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni a essa spettanti
ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, disciplina gli
adempimenti cui deve attenersi il personale addetto alla preparazione,
produzione, manipolazione, somministrazione e vendita di sostanze alimentari e
di bevande e promuove l'aggiornamento delle procedure e delle misure di
prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti.
Art.
2
Definizioni.
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) personale alimentarista: il personale addetto alla
produzione, preparazione, manipolazione, deposito, trasporto, somministrazione e
vendita di sostanze alimentari, ivi compresi il conduttore dell'esercizio e i
suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell'esercizio
stesso, destinato, anche temporaneamente, a venire in contatto diretto o
indiretto con le sostanze alimentari;
b) responsabile dell'industria alimentare: il titolare, o il
responsabile specificamente delegato, dell'attività di preparazione,
trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto,
distribuzione, manipolazione, vendita e somministrazione di prodotti
alimentari.
Art.
3
Soppressione dell'obbligo del
libretto di idoneità sanitaria.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è
soppresso l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui all'articolo 14
della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247,
250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
2. Gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione,
previsti dall'articolo 14 della L. n. 283/1962 e dagli articoli 37, 39 e 40 del
regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di disciplina di produzione e
vendita di sostanze alimentari e bevande, sono sostituti da misure di
autocontrollo, formazione e informazione secondo la metodica di HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points).
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa
l'obbligo di rinnovo del libretto di idoneità sanitaria per il personale
alimentarista in possesso di libretto valido.
4. Le aziende sanitarie locali sono tenute a rilasciare il
libretto di idoneità sanitaria, anche dopo la scadenza dei termini di cui al
comma 3, ai soggetti che prestano attività lavorative nel settore alimentare in
regioni ove sia richiesto il libretto medesimo.
Art.
4
Formazione e obblighi del personale
alimentarista.
1. La formazione del personale alimentarista è finalizzata a
rafforzare comportamenti igienicamente corretti e a sviluppare conoscenze in
ordine al proprio stato di salute e ai collegati pericoli di trasmissione di
malattie attraverso gli alimenti.
2. La Giunta regionale, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto
regolamentare:
a) le mansioni a rischio ai fini dell'individuazione del
personale tenuto alla frequenza dei corsi di formazione, sulla base dei dati
epidemiologici e della concreta associazione fra ruolo ricoperto nel processo
produttivo e rischi di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, tenendo
conto anche delle situazioni di temporaneità tipiche del volontariato in
occasione di sagre e feste popolari;
b) i contenuti, le modalità di svolgimento e la periodicità dei
corsi formativi e di aggiornamento in relazione alle diverse tipologie di
attività svolte dal personale alimentarista di cui all'articolo 2, lettera a),
individuando i soggetti autorizzati a effettuare la formazione e
l'aggiornamento, nonché a rilasciare la relativa attestazione;
c) le modalità e i tempi di attivazione dei corsi di formazione
e aggiornamento, al fine di regolare la fase transitoria di sostituzione del
libretto di idoneità sanitaria con l'attestato di formazione;
d) la possibilità di effettuare direttamente sul posto di
lavoro la formazione mediante personale qualificato di cui alla lettera b),
ovvero nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti
alimentari (1);
e) la possibilità di intendere soddisfatto il requisito
dell'avvenuta formazione con il possesso di specifici titoli di studio, fatti
salvi gli aggiornamenti di cui alla lettera b).
3. Il personale alimentarista che svolge mansioni individuate a
rischio ai fini della possibile trasmissione delle malattie attraverso gli
alimenti è tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione e
aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e possesso di relativa
documentazione, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui al comma
2 (2).
4. L'onere della formazione e dell'aggiornamento è a carico dei
datori di lavoro.
(1) Lettera così sostituita dall'art. 3,
comma 36, lettera a), L.R.
31 dicembre 2007, n. 40. Il testo originario
era così formulato: «d) la possibilità di effettuare direttamente sul posto di
lavoro la formazione mediante personale qualificato, medici igienisti, tecnologi
alimentari, biologi e tecnici della prevenzione, ovvero nell'ambito
dell'applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155
(Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE
concernenti l'igiene dei prodotti alimentari);».
(2) Comma così sostituito dall'art.3,
comma 36, lettera b), L.R.
31 dicembre 2007, n. 40. Il testo originario
era così formulato: «3. Il personale alimentarista che svolge mansioni
individuate come a rischio ai fini della possibile trasmissione di malattie
attraverso gli alimenti è tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione
e di aggiornamento, con periodicità biennale, in materia di igiene degli
alimenti e al possesso del relativo attestato secondo le modalità disciplinate
dal regolamento di cui al comma 2.».
Art.
5
Verifica.
1. I dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie
locali, nell'ambito delle proprie competenze, verificano con regolare
periodicità l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento e la corretta
applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori
addetti, al fine di prevenire la contaminazione degli alimenti, sulla base delle
direttive regionali all'uopo impartite.
Art.
6
Informazione alla
popolazione.
1. La Giunta regionale definisce, sentite le associazioni dei
consumatori, i contenuti, le modalità e gli strumenti per lo svolgimento di
adeguate campagne informative rivolte alla popolazione sulle modalità efficaci
di prevenzione delle malattie trasmesse dagli alimenti.
Art. 7
(Obblighi del
responsabile dell’industria alimentare)
Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n.
852/2004 e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193
(Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia
di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo
settore), il responsabile dell'industria alimentare deve adibire alle mansioni a
rischio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) , il personale alimentarista
in possesso di documentazione comprovante l'avvenuta formazione coerente con il
tipo di attività svolta (3)
(3) Articolo così sostituito dall'art. 3,
comma 36, lettera c), L.R.
31 dicembre 2007, n. 40. Il testo originario
era così formulato: «Art. 7. Obblighi del responsabile dell'industria
alimentare. 1. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 155/1997, il
responsabile dell'industria alimentare deve adibire alle mansioni a rischio di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), il personale alimentarista in possesso
dell'attestazione comprovante l'avvenuta formazione coerente con il tipo di
attività svolta.».
Art. 8
Sanzioni.
1. [Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 9, il mancato possesso dell'attestato di formazione per
il personale alimentarista soggetto a tale obbligo ai sensi della presente legge
e la violazione dell'articolo 7 sono puniti con una sanzione amministrativa da
euro 250 a euro 1.000] (4).
2. I soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa
vigente procedono all'applicazione della sanzione amministrativa qualora i
contravventori non provvedano a eliminare il mancato adempimento entro il
termine indicato dal medesimo soggetto controllore, che comunque non deve essere
superiore a novanta giorni.
3. I proventi rivenienti dall'azione sanzionatoria devono
essere versati all'Ufficio contenzioso della Regione.
(4) Comma abrogato dall'art. 3,
comma 36, lettera d), L.R.
31 dicembre 2007, n. 40.
Art. 9
(Norma transitoria)
Nelle more dell'adozione da parte della Giunta regionale del
regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, le aziende sanitarie locali devono
applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 193/2007 (5).
(5) Articolo così sostituito dall'art. 3,
comma 36, lettera e), L.R.
31 dicembre 2007, n. 40. Il testo originario
era così formulato: «Art. 9. Norma transitoria. 1. Nelle more dell'adozione da
parte della Giunta regionale del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, le
aziende sanitarie locali devono applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. n.
155/1997.».
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art.
53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.