Legge implicitamente abrogata dalla l.r.5/2008, art.
13
Art. 1
(Modifiche all’articolo 22 della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11)
[1. All’articolo 22
della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio),
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma
2 la parola “provinciale” è sostituita dalle seguenti “regionale e presenti nel
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)”;
b)
dopo il
comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. I centri devono comprovare
l’esistenza di strutture operative, a essi riconducibili,operanti nel territorio
di tutte le province”. ]
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 1 ottobre 2007