IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
-
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.
-
Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n. 7 " Statuto della
Regione Puglia".
-
Visto l'art. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della
Regione Puglia".
-
Vista la L.
04/8/2006, n. 248, che prevede l'adozione di un regolamento attuativo della
legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2032
del 28/12/2006 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.
EMANA
Il seguente Regolamento:
ARTICOLO 1
Modifiche all'articolo 3 "Modalità di autorizzazione delle
diverse tipologie di grandi strutture di vendita".
Al comma 2, lett.
b) sono soppresse le parole "beni
persona".
Al comma 2) Sono
soppresse le lettere c) e d).
È aggiunto il seguente
comma 9):
"Non è consentito
l'insediamento di grandi strutture per la vendita di beni a basso impatto".
ARTICOLO 2
Modifiche all'articolo 17 "Procedure di monitoraggio e
controllo".
Il comma 4 è sostituito dal presente comma:
"In caso di modifiche
sostanziali riguardanti: le modalità insediative, i tempi di attuazione,
l'ampliamento della superficie di vendita del complesso della struttura e/o
quella destinata a grandi strutture di vendita, l'aggiunta del settore
merceologico alimentare; il rispetto degli standard di parcheggio ed eventuali
prescrizioni della conferenza dei servizi; la regione riconvoca la conferenza
dei servizi per esprimersi sulle variazioni proposte."
ARTICOLO 3
Modifiche all'articolo 18 "Semplificazione per
l'autorizzazione di grandi strutture di vendita".
Al comma 4) le parole "di un settore merceologico" sono
sostituite dalle parole "del settore
merceologico alimentare".
ARTICOLO 4
Modifiche all'articolo 19 "Inserimento e ampliamento di
settori merceologici"
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
"L'inserimento e l'ampliamento di settori
merceologici all'interno di medie e grandi strutture di vendita non alimentari è
soggetto ad autorizzazione solo quando comporta l'inserimento del settore
alimentare. L'inserimento e l'ampliamento dei settori merceologici non
alimentari all'interno di medie e grandi strutture non alimentari è subordinato
alla sola comunicazione al Comune e alla Regione nei termini e con le modalità
di cui al comma 13 dell'art. 8
della Legge
Regionale 11/2003".
Al comma 3 è soppresso l'ultimo capoverso
dalle parole "nei casi" alle parole "alla Regione".
Il presente Regolamento è dichiarato urgente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 44
comma 3 e dell'art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 12
gennaio 2007