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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2007
Numero
15
Data
06/07/2007
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Distribuzione diretta dei farmaci ai sensi dell'art. 12 "Interventi in materia di assistenza farmaceutica" Punto 1 lett. e) della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 39
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 90 del 22 giugno 2007
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE

DELLAGIUNTA REGIONALE

 

-          Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.

-          Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

-          Visto l’ art. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

-          Vista la L.R. 20/12/2006 , n. 39.

-          Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 828 dell’08/06/2007 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

Titolo 1

MODALITA’ ORGANIZZATIVE

 

Art. 1

La distribuzione diretta dei medicinali (farmaci rimborsabili dal SSN e compresi nel prontuario ospedaliero), al fine di garantire la continuità del trattamento farmacologico, deve essere effettuata limitatamente al primo ciclo di terapia, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica. Per il primo ciclo di terapia deve intendersi una terapia per un massimo di trenta giorni.

 

Art. 2

 

Al fine del concreto avvio delle attività le Direzioni Generali, di concerto con le Direzioni di Farmacia ospedaliera e territoriale e le Direzioni Mediche di Presidio e i Direttori di Distretto dovranno:

-         realizzare incontri con i medici prescrittori in servizio presso le UU.OO., fornendo indicazioni sulla tipologia dei principi attivi erogabili (PTO), al fine di definire percorsi assistenziali corretti;

-         incentivare una fattiva collaborazione tra medici delle U.O. specialistiche e farmacisti ospedalieri:

-         definire una razionale programmazione delle dimissioni o delle visite specialistiche in coerenza con le risorse disponibili , al fine di concordare gli orari di accesso per gli utenti alle farmacie.

-         individuare gli spazi dedicati alla distribuzione diretta e alla riscossione del ticket opportunamente concordati e comunicati a tutti gli operatori sanitari.

-         affrontare i diversi problemi legati alla creazione di nuovi punti distribuzione;

-         implementare le risorse umane, per consentire il corretto adempimento di tutte le attività connesse;

-         puntuale e corretta informazione delle modalità di erogazione del servizio agli utenti, anche con l’ausilio di cartellonistica ad hoc.

 

Art. 3

 

Le Aziende sanitarie e gli Enti pubblici sono autorizzati, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1 comma 565 lett. a -b – c – d – e della legge 27.12.2006 n. 296, a procedere alla copertura dei posti di Farmacista dirigente ospedaliero e territoriale vacanti nelle dotazioni organiche vigenti, nonché a proporre alla giunta regionale eventuali integrazioni delle dotazioni organiche, prioritariamente mediante trasformazione di posti, o progetti annuali finanziati dal parziale utilizzo delle economie rivenienti dall’attuazione delle presenti disposizioni.

 

TITOLO II

MODALITA’ OPERATIVE SULLA DISTRIBUZIONE

DIRETTA A PAZIENTI RESIDENTI NELLA REGIONE PUGLIA

 

Art. 4

L’erogazione dei farmaci avviene nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a)      prescrizione dei farmaci concedibili con oneri a carico del SSR e presenti nel P.T.O, redatta in modo chiaro e leggibile dai medici ospedalieri e specialisti ambulatoriali su apposito modello allegato al presente regolamento, che deve esclusivamente riportare il principio attivo, contenere i dati anagrafici del paziente, codice fiscale, ASL di appartenenza, patologia e durata della terapia , centro prescrittore, riscossione ticket timbro codice regionale del medico e firma;

b)      il medico prescrittore deve riportare sulla lettera di dimissione o nella prescrizione specialistica l’indicazione del ciclo di terapia;

c)      la prescrizione alle dimissioni dovrà essere conforme alle indicazioni terapeutiche autorizzate e alle disposizioni regionali, in materia di assistenza farmaceutica, riportare, ove prescritto, la nota AIFA corrispondente, rispettare eventuali protocolli Aziendali e/o regionali adottati;

d)      in caso di farmaco soggetto a piano terapeutico, quest’ultimo deve essere compilato in triplice copia di cui uno da consegnare al paziente per il medico curante, ed uno da inviare, a cura delle direzioni Sanitarie, all’ASL territorialmente competente.

e)      i farmaci di fascia A, fatta esclusione per quelli inseriti nel PHT di cui la Regione ha disposto la distribuzione tramite le farmacie convenzionate, devono essere dispensati in quantità sufficiente per completare la terapia prescritta.

f)        in relazione alla durata del primo ciclo di terapia, ove necessario si deve procedere allo sconfezionamento, purché accompagnato da copia del foglietto illustrativo con l’indicazione del lotto di produzione e la data di scadenza, a cura del farmacista.

g)      il farmacista deve avere cura nella dispensazione del farmaco di informare il paziente sulla necessità di conservare il foglietto illustrativo con l’indicazione del lotto e della scadenza , al fine della verifica in caso di reazioni avverse o di anomalie del farmaco.

h)      la dispensazione dei farmaci per il primo ciclo di terapia deve essere effettuata da un farmacista abilitato all’esercizio della professione, in appositi spazi dedicati.

 

Art. 5

 

Il medico prescrittore indirizzerà il paziente presso la specifica unità di distribuzione individuata dalla Direzione Generale.

 

Art. 6

 

Il farmacista, effettuate le opportune valutazioni:

·        dispensa i farmaci prescritti con le modalità previste dal presente regolamento e previo pagamento del ticket ove previsto.

·        annota sul modulo le specialità consegnate per lo scarico interno;

 

Art. 7

 

Al fine del monitoraggio della spesa farmaceutica l’attività di erogazione deve essere registrata in un sistema informatico per le opportune rilevazioni e conseguenti flussi informativi.

 

Art. 8

(Norma transitoria)

In fase di prima applicazione e, comunque, non oltre sei mesi dalla fase di avvio, per il primo ciclo di terapia le Aziende sanitarie potranno dispensare alle dimissioni, farmaci appartenenti alle categorie di seguito elencate:

 

a.       Antibiotici,

 

b.      Antimicotici

 

c.       Antiemetici

 

d.      Antivirali

 

e.       Eparine

 

f.        Albumina umana

 

g.       Inibitori della pompa protonica, di cui all’art. 12 della L.R. 39/06

h.       Inibitori della HMG CoA Reduttasi, di cui all’art. 12 della L.R. 39/06

i.         Antidepressivi inibitori selettivi della serotonina - ricaptazione e atipici., di cui all’art. 12 della L.R. 39/06

 

Per i farmaci di cui all’art. 12 della L.R. 39/06, le Strutture Ospedaliere qualora non abbiano in magazzino farmaci di cui alla disposizione su citata, non possono procedere per tali farmaci alla dispensazione diretta per i primi sei mesi. Successivamente le Aziende sanitarie dovranno provvedere secondo le procedure previste all’acquisto di tali farmaci, al prezzo più basso, al fine di procedere alla dispensazione per il primo ciclo di terapia.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art.  44 comma 3 e dell’art.53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

 

Dato a Bari, addì 18 giugno 2007