IL PRESIDENTE
DELLAGIUNTA
REGIONALE
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Visto
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.
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Visto
l’art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
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Visto
l’ art.
44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
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Vista
la L.R. 20/12/2006 , n.
39.
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Vista
la Delibera
di Giunta Regionale n. 828 dell’08/06/2007 di adozione del Regolamento attuativo
della succitata legge.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Titolo 1
MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Art. 1
La distribuzione diretta dei medicinali (farmaci rimborsabili
dal SSN e compresi nel prontuario ospedaliero), al fine di garantire la
continuità del trattamento farmacologico, deve essere effettuata limitatamente
al primo ciclo di terapia, per il periodo immediatamente successivo alla
dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica. Per il primo
ciclo di terapia deve intendersi una terapia per un massimo di trenta giorni.
Art. 2
Al fine del concreto avvio delle attività le Direzioni
Generali, di concerto con le Direzioni di Farmacia ospedaliera e territoriale e
le Direzioni Mediche di Presidio e i Direttori di Distretto dovranno:
- realizzare
incontri con i medici prescrittori in servizio presso le UU.OO., fornendo
indicazioni sulla tipologia dei principi attivi erogabili (PTO), al fine di
definire percorsi assistenziali corretti;
- incentivare
una fattiva collaborazione tra medici delle U.O. specialistiche e farmacisti
ospedalieri:
- definire una
razionale programmazione delle dimissioni o delle visite specialistiche in
coerenza con le risorse disponibili , al fine di concordare gli orari di accesso
per gli utenti alle farmacie.
- individuare
gli spazi dedicati alla distribuzione diretta e alla riscossione del ticket
opportunamente concordati e comunicati a tutti gli operatori sanitari.
- affrontare i
diversi problemi legati alla creazione di nuovi punti distribuzione;
- implementare
le risorse umane, per consentire il corretto adempimento di tutte le attività
connesse;
- puntuale e
corretta informazione delle modalità di erogazione del servizio agli utenti,
anche con l’ausilio di cartellonistica ad hoc.
Art. 3
Le Aziende sanitarie e gli Enti pubblici sono autorizzati, nel
rispetto di quanto stabilito dall’art. 1 comma 565 lett. a -b – c – d – e della
legge 27.12.2006 n. 296, a procedere alla copertura dei posti di Farmacista
dirigente ospedaliero e territoriale vacanti nelle dotazioni organiche vigenti,
nonché a proporre alla giunta regionale eventuali integrazioni delle dotazioni
organiche, prioritariamente mediante trasformazione di posti, o progetti annuali
finanziati dal parziale utilizzo delle economie rivenienti dall’attuazione delle
presenti disposizioni.
TITOLO II
MODALITA’ OPERATIVE SULLA DISTRIBUZIONE
DIRETTA A PAZIENTI RESIDENTI NELLA REGIONE PUGLIA
Art. 4
L’erogazione dei farmaci avviene nel rispetto delle seguenti
indicazioni:
a) prescrizione dei farmaci
concedibili con oneri a carico del SSR e presenti nel P.T.O, redatta in modo
chiaro e leggibile dai medici ospedalieri e specialisti ambulatoriali su
apposito modello allegato al presente regolamento, che deve esclusivamente
riportare il principio attivo, contenere i dati anagrafici del paziente, codice
fiscale, ASL di appartenenza, patologia e durata della terapia , centro
prescrittore, riscossione ticket timbro codice regionale del medico e firma;
b) il medico prescrittore deve
riportare sulla lettera di dimissione o nella prescrizione specialistica
l’indicazione del ciclo di terapia;
c) la prescrizione alle
dimissioni dovrà essere conforme alle indicazioni terapeutiche autorizzate e
alle disposizioni regionali, in materia di assistenza farmaceutica, riportare,
ove prescritto, la nota AIFA corrispondente, rispettare eventuali protocolli
Aziendali e/o regionali adottati;
d) in caso di farmaco soggetto a
piano terapeutico, quest’ultimo deve essere compilato in triplice copia di cui
uno da consegnare al paziente per il medico curante, ed uno da inviare, a cura
delle direzioni Sanitarie, all’ASL territorialmente competente.
e) i farmaci di fascia A, fatta
esclusione per quelli inseriti nel PHT di cui la Regione ha disposto la
distribuzione tramite le farmacie convenzionate, devono essere dispensati in
quantità sufficiente per completare la terapia prescritta.
f) in relazione alla
durata del primo ciclo di terapia, ove necessario si deve procedere allo
sconfezionamento, purché accompagnato da copia del foglietto illustrativo con
l’indicazione del lotto di produzione e la data di scadenza, a cura del
farmacista.
g) il farmacista deve avere cura
nella dispensazione del farmaco di informare il paziente sulla necessità di
conservare il foglietto illustrativo con l’indicazione del lotto e della
scadenza , al fine della verifica in caso di reazioni avverse o di anomalie del
farmaco.
h) la dispensazione dei farmaci
per il primo ciclo di terapia deve essere effettuata da un farmacista abilitato
all’esercizio della professione, in appositi spazi dedicati.
Art. 5
Il medico prescrittore indirizzerà il paziente presso la
specifica unità di distribuzione individuata dalla Direzione Generale.
Art. 6
Il farmacista, effettuate le opportune valutazioni:
· dispensa i farmaci
prescritti con le modalità previste dal presente regolamento e previo pagamento
del ticket ove previsto.
· annota sul modulo
le specialità consegnate per lo scarico interno;
Art. 7
Al fine del monitoraggio della spesa farmaceutica l’attività di
erogazione deve essere registrata in un sistema informatico per le opportune
rilevazioni e conseguenti flussi informativi.
Art. 8
(Norma transitoria)
In fase di prima applicazione e, comunque, non oltre sei mesi
dalla fase di avvio, per il primo ciclo di terapia le Aziende sanitarie potranno
dispensare alle dimissioni, farmaci appartenenti alle categorie di seguito
elencate:
a. Antibiotici,
b. Antimicotici
c. Antiemetici
d. Antivirali
e. Eparine
f. Albumina umana
g. Inibitori della pompa
protonica, di cui all’art. 12
della L.R.
39/06
h. Inibitori della HMG CoA
Reduttasi, di cui all’art. 12
della L.R.
39/06
i.
Antidepressivi inibitori selettivi della serotonina - ricaptazione e atipici.,
di cui all’art. 12 della L.R. 39/06
Per i farmaci di cui all’art. 12
della L.R.
39/06, le Strutture Ospedaliere qualora non abbiano in magazzino farmaci di
cui alla disposizione su citata, non possono procedere per tali farmaci alla
dispensazione diretta per i primi sei mesi. Successivamente le Aziende sanitarie
dovranno provvedere secondo le procedure previste all’acquisto di tali farmaci,
al prezzo più basso, al fine di procedere alla dispensazione per il primo ciclo
di terapia.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art.53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 18 giugno 2007